CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER I GUARDIANI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI SIENA
CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER I GUARDIANI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI SIENA
Il giorno 3 marzo 2017 si è stipulato il presente Contratto Provinciale di lavoro per i Guardiani agricoli della Provincia di Siena
tra
l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Fredisani Morandini Bicocchi, assistito dal Consigliere e Capo della delegazione delle trattative Xxxx Xxxxx Xxxxx, dal Direttore Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, e dalla Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
la Confederazione Italiana Agricoltori di Siena rappresentata da Presidente Sig Xxxx Xxxxxxxx, assistito dal Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxxx, e dal Sig Xxxxxxx Xxxxx;
e
la Flai-C.G.I., rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxxxx ,Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Cittadino Moraldo, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Rusci Massimiliano, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Vegni Meri;
la Fai-C.I.S.L, . rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Bani Gloria, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx xxxxx, Spiranek Matita;
la Uila-U.I.L. rappresentata da Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Contorni Xxxxxxx, Del Xxxxxx Xxxxxx, Farriello Cosimo, Xxxxxxxx Xxxxx;
si rinnova il Contratto Provinciale di Lavoro per i guardiani agricoli della Provincia di Siena del 11 febbraio 2013,
Articolo 1. Oggetto del contratto
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro fra le aziende agricole e forestali ed i guardiani agricoli. In via esplicativa, appartengono alla categoria dei guardiani agricoli coloro che disimpegnano le funzioni di guardiacaccia, guardia-boschi, guardia-campestre e guardapesca.
Articolo 2. Assunzione e periodo di prova
Il rapporto di lavoro è regolato dalle vigenti disposizioni legislative e si costituisce con lettera di assunzione la quale deve contenere:
a. data di assunzione;
b. periodo di prova;
c. categoria, qualifica, mansione
d. trattamento economico
e. orario di lavoro
f. trattamento economico orario festivo, notturno e straordinario Il periodo di prova non potrà superare i giorni 30.
Articolo 3. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e determinato
L'assunzione è di norma a tempo indeterminato. L’assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o per attività di carattere stagionale, o di breve durata, utilizzando quanto previsto dagli articoli 13 e 21 del C.C.N.L. Può comunque costituirsi rapporto di lavoro a termine purché giustificato dalla specialità e dal carattere stagionale dell’impiego stesso, che deve comunque essere costituto con atto scritto.
Nel caso che il contratto a termine venga stipulato con persone già dipendenti dello stesso datore di lavoro, queste acquisiscono il diritto, per il solo periodo di durata del nuovo rapporto, al trattamento economico proprio del guardiano assunto con contratto a termine. Tale accordo dovrà essere, necessariamente, trascritto nel contratto di assunzione, di cui all’art.2
Nel caso contemplato nel precedente capoverso, l'attribuzione temporanea delle mansioni di guardiano non comporta cambiamenti né di qualifica, né di mansioni e pertanto terminato l’incarico il dipendente tornerà ad espletare le precedenti mansioni.
Articolo 4. Disciplina del rapporto di lavoro
Il servizio della guardia è caratterizzato dall’elemento fiduciario che intercorre con il datore di lavoro.
Il guardiano deve esplicare le proprie mansioni nei limiti delle attribuzioni conferitegli dal dotare di lavoro o da chi lo rappresenta, e deve eseguire, con diligenza, le disposizioni ricevute unitamente alle funzioni proprie degli appartenenti alla categoria.
Il guardiano dovrà essere adibito a mansioni connesse alla custodia ed alla vigilanza necessarie all'azienda agricola.
Articolo 5. Orario di lavoro
Per gli addetti alle occupazioni che richiedono un lavoro di sorveglianza, custodia e vigilanza venatoria, si applicano le vigenti disposizioni legislative. In questo caso, resta inteso che si dovranno osservare e rispettare le operanti norme relative all’orario di lavoro ed annessi periodi di riposo. Diversamente dovranno applicarsi le disposizioni previste dai vigenti C.P.L. e C.C.N.L.
Qualora la guardia venga comandata ad altri servizi o mansioni, espressamente previsti dal C.P.L. degli operai agricoli e florovivaisti, la stessa osserverà l’orario di lavoro ivi previsto.
Potrà essere utilizzata una promiscua applicazione degli esposte fattispecie. Le modalità applicative dovranno essere necessariamente riportate, per scritto, nel contratto di lavoro, di cui all’art.2.
Articolo 6. Interruzioni recuperi
Nel caso in cui la sospensione di lavoro, dovuta alle avverse condizioni meteo o comunque non imputabili al lavoratore sia superire a trenta minuti nella giornata, fermo restando il pagamento di tutte le ore, il recupero dovrà effettuarsi entro le due settimane successive, in un limite di due ore giornaliere e dieci settimanali.
Articolo 7. Giorni festivi e straordinario
Sono considerati festivi i giorni di domenica, quelli riconosciuti come tali dallo stato agli effetti civili oltre la festa del santo patrono ove ha sede l'azienda. Per quanto attiene alle feste nazionali, infrasettimanali, nonché alle festività soppresse ed agli straordinari, si applica quanto previsto dal C.C.N.L. e C.P.L. degli operai agricoli.
Per il lavoro notturno, festivo, e straordinario, riguardante mansioni specifiche che rientrino nelle normale attribuzioni del lavoratore, sarà retribuito con una maggiorazione del 15%.
Il compenso per le suddette prestazioni potrà essere forfettizzato in accordo tra le parti.
Tuttavia anche per detti giorni festivi, e quando se ne ravvisi la necessità, il guardiano non dovrà trascurare le proprie mansioni.
Articolo 8. Retribuzione
La retribuzione mensile contrattuale dei guardiani è costituita dai seguenti elementi:
a. retribuzione mensile;
b. scatti di anzianità;
c. generi in natura per contratto collettivo ed individuale.
d. ulteriori elementi previsti all’art.2
Per determinare la quota giornaliera del salario si divide la retribuzione mensile per 26; per determinare la quota orario si divide per 169.
La retribuzione mensile è quella stabilita dal vigente C.P.L. degli operai agricoli prevista per la 1° Area 1° Livello.
Articolo 9. Abitazione
Ai guardiani a tempo indeterminato che alla data di stipula dei presente contratto usufruiscono gratuitamente dell'abitazione o che beneficiano dell'indennità sostitutiva di € 3,70, sarà mantenuto il trattamento acquisito.
L'abitazione dovrà rispondere ai requisiti igenico-sanitari e di abitabilità per il nucleo familiare del dipendente.
L'indennità sostitutiva non sarà corrisposta quando il guardiano, per propri motivi, non ritenga opportuno fruire dell'abitazione messagli a disposizione dall'azienda. Nel caso di più familiari coabitanti, che abbiano con la stessa azienda diversi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l'abitazione sarà concessa esclusivamente al capo famiglia, senza ulteriori indennità sostitutive agli altri dipendenti coabitanti. In caso di mancata concessione l'indennità sostitutiva sarà corrisposto ad ognuno dei dipendenti a tempo indeterminato.
In caso di licenziamento per giustificato motivo l'uso dell'abitazione sarà consentito per 3 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro.
In caso di decesso di un guardiano assunto a tempo indeterminato che beneficiava dell'uso dell'abitazione, la proprietà consentirà alla sua famiglia la continuazione di quell'uso per un periodo massimo di 7 mesi.
I datori di lavoro non hanno l'obbligo di fornire l'abitazione o l'indennità sostitutiva ai guardiani assunti successivamente alla dato di stipula dei presente contratto.
Le aziende che, disponendo di un patrimonio abitativo, metteranno a disposizione dei loro dipendenti degli alloggi, anche in regime di comodato riotterranno l’immediata disponibilità di detti immobili al termine del contratto di lavoro stipulato o alla risoluzione anticipata dello stesso.
Nota a verbale. Le parti stipulanti si impegnano ad attivare: istituzioni locali, enti pubblici, cooperazione e soggetti imprenditoriali privati affinché il problema abitativo trovi adeguata soluzione onde evitare fenomeni speculativi che rendono difficile il reperimento di manodopera e alimentano fenomeni di sfruttamento sociale.
Articolo 10. Compensi speciali
Quando il guardiano, espressamente autorizzato dall’azienda, usi un mezzo proprio per il disbrigo delle mansioni, dovrà essere direttamente concordato fra le parti un compenso forfettario mensile. In tale compenso si ritengono comprese tutte le spese di esercizio, ivi compresa l'assicurazione per la responsabilità civile.
Qualora non sia possibile tra le parti raggiungere un accordo diretto, saranno corrisposti i seguenti rimborsi:
per motocicletta 1/7 del prezzo del carburante al km; per autovettura in genere, 1/5 del costo del carburante.
L'Azienda dovrà consegnare al guardiano il fucile. Qualora per il disbrigo delle mansioni normali, il guardiano autorizzato dall'azienda, usi il fucile di suo proprietà, dovrà essere concordato direttamente fra le parti un compenso forfetario mensile.
Articolo 11. Scatti di anzianità
Ai guardiani sono concessi un numero massimo di 5 scatti di anzianità biennali dell'importo fisso corrispondente a quello degli operai agricoli appartenenti all’Area 1, 1° livello.
Articolo 12. Uso della divisa
Fermo restando l'obbligo di indossare la divisa durante il servizio, saranno forniti gratuitamente al guardiano: tre paia di calzature, tre paia di pantaloni, tre giacche e tre copricapo, ogni due anni, da sostituire nel caso di usura, fatta salva la restituzione del capo usurato..
La mancata fornitura della divisa, per ragioni indipendenti dalla volontà dei guardiano, darà luogo alla corresponsione di un equivalente indennità di denaro.
Articolo 13. 13Ma e 14Ma mensilità
Il guardiano ha diritto nei mesi di dicembre ed aprile alla 13° ed alla 14° mensilità pari, rispettivamente, ad una mensilità della retribuzione in vigore nei mesi di corresponsione. Tali mensilità sono frazionabili in dodicesimi, in caso di servizio prestato inferiore all'anno.
Articolo 14. Ferie annuali
Il guardiano ha diritto, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, ad un periodo di ferie retribuito pari a 169 ore lavorative (26 giorni lavorativi compresi 4 sabati).
Nel fissare l'epoca delle ferie annuali sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del guardiano, anche per il frazionamento del congedo in più periodi, purché sia raggiunto il minimo di ore come sopra stabilito.
Salvo accordo tra le parti, le aziende comunicheranno preventivamente ai dipendenti il periodo di godimento delle ferie annuali. Se il guardiano viene richiamato in servizio durante il periodo feriale, l'azienda sarà tenuta a rimborsare le spese sostenute per il ritorno in sede, salvo il diritto di fruire, entro l'anno, dei giorni di ferie non goduti o della equivalente indennità sostitutiva. Le ferie devono essere regolate di anno in anno.
In caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno, ai guardiani di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti, come mese intero.
Le ferie non possono essere disposte in caso di condizioni metereologiche avverse che non consentano l’attività lavorativa.
Articolo 15. Permessi straordinari retribuiti
Il guardiano assunto a tempo indeterminato, che contragga matrimonio, ha diritto ad un permesso retribuito di giorni 15 di calendario.
Ha altresì diritto ad un permesso retribuito di giorni 3 di calendario per evento, in caso di decesso di parenti di primo grado e del coniuge.
E’ concessa, in occasione della nascita di un figlio una giornata di permesso retribuito a favore del padre lavoratore. Tale permesso è concesso anche in occasione di adozione e affidamento pre adottivo.
Articolo 16. Permessi straordinari non retribuiti
Ai guardiani con rapporto di lavoro a tempo indeterminato verranno concessi periodi di aspettativa non retribuita per un massimo di 40 giorni lavorativi, nell'arco dei 12 mesi, per assistere parenti di primo grado e il coniuge in stato di necessità debitamente certificata.
I guardiani a tempo indeterminato possono usufruire di permessi retribuiti, per un massimo di 18 ore annue, in caso di visite mediche specialistiche, esami diagnostici , terapie ambulatoriali, day hospital, e particolari trattamenti ricorrenti. I permessi saranno giustificati mediante presentazione delle ricevute dei pagamenti effettuate per le prestazioni ricevute; in caso di esonero del pagamento, la prestazione dovrà essere comunque certificata.
Articolo 17. Permessi sindacali
Ai guardiani che rivestono la carica di componente i direttivi provinciali delle Organizzazioni Sindacali che sottoscrivono il presente contratto, devono essere accordati permessi sindacali retribuiti, fino ad un massimo dì 10 ore mensili cumulabili nel semestre, per la partecipazione alle riunioni dei direttivi sopraddetti. A tale fine l'Organizzazione provinciale dei guardiani dovrà segnalare alta Organizzazione Provinciale dei datori di lavoro i nominativi dei guardiani che fanno parte di detti direttivi.
Articolo 18. Malattie ed infortuni
Nel caso di interruzione del servizio per infortunio o malattia il guardiano avrà diritto allo stesso trattamento previsto dagli art. 28, 29, 30 e 31 del vigente C.P.L. degli operai agricoli a tempo indeterminato.
Nel caso di infortunio sul lavoro il guardiano ha diritto alla conservazione dei posto fino a guarigione clinica comprovato dal certificato medico definitivo riconosciuto dall'INAIL.
Nel caso di malattia il guardiano avrà diritto alla conservazione del posto fino alla durato di 10 mesi.
Trascorso il periodo di 10 mesi e perdurando l'infermità, è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, dietro corresponsione dei TFR, della 13ma e 14ma mensilità, nonché delle
indennità sostitutive e delle ferie maturate fino alla data della risoluzione dei rapporto di lavoro. Le interruzioni suddette non si sommano quando si verifichino alla distanza di 12 mesi dalla fine della interruzione precedente. Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il guardiano continuerà ad usufruire della casa ed annessi che gli siano stati dati in uso.
Valgono le medesime opportunità degli operai agricoli e florovivaisti previste nell’allegato 3 del Cpl.
Al guardiano che viene licenziato per avere superato il 10° mese di malattia, verrà erogato un contributo straordinario da parte del FIMIAV pari a 2 mensilità.
Articolo 19. Trasferte e trasferimenti
Le spese per il vitto, alloggio e simili, sostenute dal guardiamo per ragioni inerenti al servizio, previa documentazione, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il servizio ha avuto luogo.
Sull'importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle piccole spese. Il passaggio del guardiano da una azienda all'altra, facenti capo alla medesima proprietà, non costituisce interruzione dei rapporto.
Il guardiano trasferito stabilmente da una azienda all'altra della stessa proprietà ha diritto al rimborso delle spese sostenute, previa documentazione, per il trasporto della sua famiglia e del mobilio maggiorato del 10%.
Articolo 20. Provvedimenti disciplinari
Gli operai, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per lui e devono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. I rapporti fra gli operai dell’azienda e fra questi ed il datore di lavoro o chi per lui devono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Per la peculiare natura del rapporto, rimane essenziale e vincolante il rapporto fiduciario, ad esso intrinsecamente connesso.
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto potranno essere sanzionate, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:
1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa;
4. sospensione;
5. licenziamento.
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione.
Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro cinque giorni successivi tali giustificazioni si riterranno accolte. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente. I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali previste dalla contrattazione collettiva.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Nel caso che l’infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalle prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.
Ai fini di quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo i cinque giorni entro i quali il provvedimento deve essere emanato sono successivi allo scadere dei primi cinque e quindi entro dieci giorni dalla contestazione. Il provvedimento deve essere emanato entro dieci giorni dalla contestazione anche nel caso in cui il lavoratore non presenti alcuna giustificazione.
Incorre nei provvedimenti dell’ ammonizione scritta, della multa o della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto senza preventiva comunicazione o abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’impresa, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
f) trattenuta di quattro ore di salario nei casi di recidiva e maggiore gravità.
g). in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, dei regolamenti interni in tema di sicurezza e/o non usi i sistemi di sicurezza sul lavoro messi a sua disposizione dall’azienda.
Il datore di lavoro, nell’applicare i provvedimenti disciplinari di cui sopra, deve attenersi alle disposizioni stabilite dall’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, numero 300.
La multa non può superare l’importo di 3 ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di 10 giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo. L’importo delle multe non costituenti risarcimento di danni è devoluto al F.i.m.i.a.v.
Articolo 21. Risoluzione normale dei rapporto di lavoro
La risoluzione normale del rapporto di lavoro può avvenire per licenziamento da parte del datare di lavoro o per dimissioni da parte del guardiano. Il licenziamento è effettuato secondo la disciplina delle leggi n.604/1966, n.300/1970, e n. 108/1990. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere formalizzate per scritto a mezzo raccomandato A.R.
Articolo 22. Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro
La risoluzione normale dei rapporto di lavoro non può avvenire senza preavviso ed il termine è stabilito in giorni 90. In caso di mancato preavviso totale o parziale è dovuta dall'una all'altra parte
contraente una indennità sostitutiva pari alla retribuzione corrispondente al periodo di omesso preavviso. Il dotare di lavora ha facoltà di sospendere dal servizio il guardiano dietro corresponsione della regolare indennità sostitutiva del preavviso.
Articolo 23 Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
La risoluzione del rapporto a tempo indeterminato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo e per disdetta del lavoratore.
Sono motivi di giusta causa i seguenti:
1) insubordinazione grave non provocata verso il datore di lavoro od un suo legale rappresentante;
2) condanne penali per reati infamanti o che comportino lo stato di detenzione;
3) danni rilevanti al patrimonio aziendale;
4) assenza ingiustificata per oltre tre giorni consecutivi;
5) recidiva all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal precedente articolo, al punto 2.
6) perdita elemento fiduciario, intrinsecamente connesso al rapporto di lavoro
Il datore di lavoro che intenda avvalersi della facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per uno dei motivi sopra indicati deve darne comunicazione scritta con raccomandata A.R. all’operaio ed all’Osservatorio Provinciale che entro 15 giorni deve convocare la parti per l’esame ed il componimento della vertenza.
In ricorrenza di dei motivi di cui sopra, la risoluzione del rapporto di lavoro ha effetto immediato e non sussiste obbligo di preavviso.
A titolo esemplificativo sono considerati giustificati motivi i seguenti:
1) il compimento del 65° anno di età;
2) incremento del nucleo familiare del conduttore per l’aggiunta o il rientro di unità lavorative attive limitatamente ai figli, generi, nuore e nipoti;
3) cessazione di attività per fine contratto di lavorazione, sempre che sia stato dato all’operaio regolare preavviso nei termini di cui al CCNL;
4) sostanziale riduzione del patrimonio zootecnico o della superficie aziendale;
5) significative modifiche negli ordinamenti colturali, nella organizzazione aziendale, stalle comprese, sviluppo della meccanizzazione, che comporti la riduzione di impiego della manodopera;
6) adesione dell’azienda a forme associative di conduzione e cooperative di servizi
Per i punti 4), 5), 6) del presente articolo, le aziende dovranno dare preventiva comunicazione ai delegati aziendali ed all’Osservatorio Provinciale solo a titolo informativo.
Per i licenziamenti per riduzione di manodopera, l’azienda dovrà dare tempestiva comunicazione ai delegati di azienda e l’eventuale vertenza sarà demandata all’Osservatorio Provinciale il quale emetterà entro 15 giorni il suo parere, sulla legittimità o meno dei licenziamenti.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve automaticamente alla scadenza del periodo prefissato all’atto della richiesta di assunzione, salvo che non ricorrano le eventualità di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) del presente articolo nel qual caso valgono le procedure previste.
In caso di dimissioni per giusta causa è dovuta al guardiano l’indennità di mancato preavviso.
Articolo 24. Trattamento di fine rapporto
In caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuta al guardiano una indennità pari alla misura come oppresso specificata per ogni anno di servizio prestato nell’azienda:
7 giornate di salario per ogni anno di servizio prestato ai 31.1.49;
15 giornate di salario per ogni anno di servizio prestato dal 1.2.49, al 31.1.66; 17 giornate di salario per ogni anno di servizio prestato dai 1.2.66, al 31.1.68; 20 giornale di salario per ogni anno di servizio prestato dal 1.2.68;
24 giornate di salario per ogni anno di servizio prestato dal 1.2.72;
25 giornate di salario per ogni anno di servizio prestato dal 1.9.75; 26 giornate di salario per ogni anno di servizio prestato dal 1.9.77;
dal l° giugno 1982 si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982 n.297 così come recepito dal C.C.L.N e da quello integrativo provinciale degli operai agricoli.
Per la determinazione della indennità di anzianità fino, al 31.5.1982, la retribuzione da prendersi a base è quella in vigore alla data stessa. L'indennità di anzianità di cui sopra, deve essere calcolata sulla retribuzione di cui all'art.7 e maggiorata di 2/12 per l’incidenza della 13° mensilità e della 14° mensilità. In caso di morte del guardiano le indennità dovutegli spettano agli aventi diritto a norma dell'art.2122 dei Codice Civile. Nel computo dell'anzianità è compreso l'eventuale periodo di richiamo alle armi, il periodo di assenza per malattia o infortunio, il periodo di preavviso. Il mese iniziato si considera intero se raggiunge o supera il 15° giorno e le frazioni di anno si computano in dodicesimi. Per le anticipazioni sul TFR vale quanto previsto dal C.P.L. operai agricoli.
Articolo 25. Cessione di azienda
La cessione dell'azienda non risolve il rapporto di lavoro ed il guardiano conserva tutti i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare qualora non sia stato liquidato dal precedente dotare di lavoro.
Articolo 26. Controversie individuali e collettive
In caso di contestazione fra l'azienda ed il guardiano, in dipendenza dei rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungono l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento. Le controversie collettive che dovessero sorgere per la interpretazione e applicazione dei presente contratto debbano essere esaminate e definite dalle Organizzazioni Sindacali contraenti.
Articolo 27. Condizioni di miglior favore
Le eventuali condizioni di miglior favore acquisite dal guardiano a titolo personale si intendono mantenute, nei limiti previsti dal diritto e dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 28. Disposizioni a carattere generale
Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente contratto collettivo valgono le disposizioni dei
C.C.N.L e del C.P.L degli operai agricoli.
Articolo 29. Mantenimento livelli occupazionali
Le parti si danno atto che ove sarà possibile le aziende cercheranno di mantenere il posto di lavoro ai guardiani nel caso di soppressione dell’azienda faunistica. Nel caso in cui la soppressione parziale o totale dell’azienda faunistica avvenga per colpa del concessionario (incuria o trascuratezza) deve essere proposta al guardiano la continuità del rapporto di lavoro, impiegandolo con mansioni inerenti l’attività aziendale. Qualora ricorrano gli estremi di cui sopra il licenziamento e la eventuale riassunzione è oggetto di trattativa tra le parti.
Articolo 29 Durata del contratto
Il presente contratto di lavoro decorre dal 01.01.2016 e terminerà con il 31.12.2019. Esso può essere disdettato da una delle parti contraenti 6 (sei) mesi prima della scadenza, con le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di disdetta si intenderà rinnovato di anno in anno.
Articolo 30. Esclusività di stampa
Il presente CPL conforme all’originale è stato edito dalle parte stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge e ne è vietata la riproduzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva ed ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963/1988, le Parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL copia del presente CPL.
Articolo 31. Deposito contratto
Per gli effetti dell’art.3, comma 1, del Decreto Legge n. 318, del 14 giugno 1996, convertito in legge n. 402, del 29 luglio 1996, il presente contratto collettivo provinciale – contratto di secondo livello – è stato depositato ai sensi dell’art 3, comma 2, della sopra citata n. 402/1996, nei termini legali previsti, alla Direzione Territoriale del lavoro di Siena, unitamente alle sedi provinciali Inps ed Inail, a cura dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena, in data
Unione Provinciale Agricoltori Fai - CISL
Confederazione Italiana Agricoltori Flai – C.G.I.L.
Uila – U.I.L.