Contract
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTO A HONG KONG IL 14 GENNAIO 2013.
R E L A Z I O N E
Il patto internazionale di cui si relaziona disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti delle due Parti contraenti, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile.
Si ritiene che esso rappresenti un valido quadro giuridico-economico di riferimento, poiché, garantendo l’interesse generale dell’Amministrazione finanziaria italiana, risulta indispensabile alle imprese italiane al fine di operare nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata. Accordi del genere sono stati infatti già conclusi da Hong Kong con diversi Paesi i cui operatori economico-commerciali sono in concorrenza con le imprese italiane.
Si riportano di seguito i principali aspetti tecnici dell’Accordo, le cui disposizioni ricalcano gli standards più recenti del Modello OCSE di Convenzione fiscale, discostandosene solo per taluni aspetti, in relazione ad aspetti particolari dei sistemi fiscali delle Parti contraenti.
La sfera soggettiva di applicazione dell’Accordo è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Per quanto riguarda le imposte considerate, figurano per l’Italia all’Articolo 2, paragrafo 3, l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP.
L’Articolo 4 stabilisce la definizione di residenza e, conformemente al modello OCSE, detta i criteri per stabilire la residenza prevalente ai fini del Trattato nei casi di doppia residenza di persone fisiche e giuridiche. La disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche (paragrafo 3), prevede la possibilità per le autorità competenti di consultarsi al fine di risolvere la questione. In questo ambito è dato particolare rilievo al principio della sede di direzione effettiva, che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana.
In materia di stabile organizzazione (Articolo 5), le disposizioni concordate accolgono in linea generale lo standard OCSE aggiornato, nonché talune previsioni mutuate dal Modello ONU di Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Si considera la configurazione
di una stabile organizzazione nel caso di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione o di supervisione, nonché di un’impresa che presta servizi, allorquando venga oltrepassato un limite temporale di sei mesi.
La tassazione dei redditi immobiliari (Articolo 6), come da modello OCSE, è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (Articolo 7), è accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili esclusivamente nella Parte contraente di residenza dell’impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. In quest’ultima ipotesi, la Parte contraente in cui è localizzata la stabile organizzazione ha la potestà di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.
In materia di utili derivanti dall’esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale (Articolo 8), il testo dell’Accordo prevede l’adozione del principio di tassazione esclusiva nella Parte in cui è residente l’impresa che utilizza le navi o gli aeromobili.
Anche in materia di imprese associate (Articolo 9), è stato concordato un testo aggiornato secondo il modello OCSE. Inoltre, conformemente alla normativa italiana (articolo 110, comma 7, del TUIR), la disposizione convenzionale di cui al paragrafo 2 prevede che gli aggiustamenti, operati da una amministrazione fiscale a fronte di rettifiche effettuate nell’altra Parte contraente, possono essere effettuati soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all’Articolo 24 dell’Accordo.
Con riferimento alla disciplina dei dividendi (Articolo 10), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nella Parte contraente di residenza del percipiente (paragrafo 1), gli stessi sono imponibili anche alla fonte, ma limitatamente ad una aliquota che non può eccedere il 10% dell’ammontare lordo dei dividendi.
In materia di interessi (Articolo 11), fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nella Parte contraente di residenza del percipiente (paragrafo 1), è stata concordata un’aliquota di ritenuta nella Parte contraente della fonte del 12,5% (paragrafo 2). Inoltre, al fine di agevolare l’acquisto di titoli del debito pubblico italiano, tra l’altro è stata inserita nel paragrafo 3 una disposizione finalizzata ad esentare nella Parte contraente della fonte i redditi da interessi quando il debitore sia il Governo o un Ente pubblico di una Parte contraente.
Anche in materia di royalties (Articolo 12), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nella Parte contraente di residenza del percipiente, è prevista un’aliquota massima di ritenuta, nella Parte contraente della fonte, del 15%.
Gli articoli 10, 11 e 12 sono corredati da una disposizione finale di natura antielusiva avente ad oggetto la disapplicazione del trattamento convenzionale favorevole qualora lo scopo
del beneficiario dei redditi sia stato quello di ottenere i benefici del trattato per mezzo di operazioni artificiose.
Per ciò che riguarda la tassazione degli utili di capitale (Articolo 13), questa avviene:
- se trattasi di plusvalenze relative a beni immobili di cui all’Articolo 6 dell’Accordo, nella Parte contraente in cui questi sono situati;
- se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nella Parte contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa;
- nel caso di plusvalenze conseguenti ad alienazioni di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, esclusivamente nella Parte contraente di residenza dell’impresa alienante;
- nel caso di plusvalenze relative ad azioni di una impresa derivanti più del 50% del loro valore da beni immobili, nella Parte contraente in cui questi sono situati;
- in tutti gli altri casi, esclusivamente nella Parte contraente di residenza dell’alienante.
Nel rispetto della prassi negoziale italiana è stato mantenuto l’Articolo 14 sulle professioni indipendenti, che prevede, quale principio generale, l’imposizione esclusiva nella Parte di residenza. Viene tuttavia prevista la tassazione concorrente nel Parte di prestazione dell’attività, nel caso della disponibilità di una base fissa utilizzata per l’esercizio della professione, o se il residente soggiorna nell’altra Parte contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi.
Il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato è regolato dall’Articolo 15 il quale prevede la tassazione esclusiva nella Parte contraente di residenza del lavoratore, a meno che l’attività non sia svolta nell’altra Parte contraente. Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, la tassazione avverrà esclusivamente nella Parte contraente di residenza del percipiente, qualora ricorrano i seguenti usuali criteri concorrenti:
a) permanenza nell’altra Parte per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell’anno fiscale;
b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altra Parte;
c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altra Parte.
E’ prevista inoltre, al paragrafo 4, nell’ottica delle disposizioni pattizie intese ad evitare comportamenti elusivi, una disposizione che mira a preservare la potestà impositiva delle Parti contraenti sulle indennità di fine rapporto o remunerazioni forfettarie di natura analoga a fronte di cambi di residenza.
L’Articolo 16 prevede la tassabilità di compensi degli amministratori nella Parte contraente di residenza della società che li corrisponde, mentre l’Articolo 17 stabilisce in via generale l’imponibilità nella Parte contraente di prestazione dell’attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell’altra Parte contraente. Al fine di evitare possibili manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo è attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nella Parte contraente dove si sono svolte le prestazioni.
Viene previsto (Articolo 18) il criterio della tassazione concorrente per le pensioni e le altre remunerazioni analoghe provenienti da una Parte contraente e pagate ad un residente dell’altra Parte contraente.
Per quanto concerne i redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, le disposizioni del paragrafo 1 dell’Articolo 19 prevedono che detti corrispettivi, diversi dalle pensioni, siano imponibili soltanto nella Parte pagatrice. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell’altra Parte contraente qualora i servizi siano resi in detta Parte, la persona fisica sia ivi residente - e (i) abbia la nazionalità di detta Parte, per quanto riguarda l’Italia, e (ii) abbia il diritto di soggiorno per quanto riguarda Hong Kong - ovvero non sia divenuta residente di detta Parte al solo scopo di rendervi i servizi.
In base al paragrafo 2 dello stesso Articolo 19, le pensioni corrisposte dal Governo, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale di una Parte contraente in corrispettivo di servizi resi ai predetti enti sono imponibili soltanto nella Parte contraente da cui provengono i redditi. Tuttavia, tali pensioni pubbliche sono imponibili anche nell’altra Parte contraente se la persona fisica è un residente dell’altra Parte e (i) ne abbia la nazionalità, per quanto riguarda l’Italia e (ii) abbia il diritto di soggiorno per quanto riguarda Hong Kong.
Nel caso di somme ricevute da studenti (Articolo 20), a condizione che esse provengano da fonti situate fuori dalla Parte contraente di soggiorno, è prevista in quest’ultima Parte contraente l’esenzione da imposta. Tuttavia, tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nella Parte di soggiorno.
Gli altri redditi (Articolo 21), cioè i redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, sono imponibili, quale regola generale, esclusivamente nella Parte contraente di residenza del percipiente. Al fine di evitare possibili abusi, al paragrafo 4 del medesimo Articolo è stata inoltre aggiunta una disposizione antielusiva.
Quanto ai metodi per evitare le doppie imposizioni (Articolo 22), anche in questo Trattato è stato adottato, per l’Italia, il metodo di imputazione ordinaria, che limita l’ammontare del credito relativo all’imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Hong Kong nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Inoltre, al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di
natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia e per evitare di dar luogo, in futuro, a possibili contenziosi, la stessa disposizione chiarisce che l’Italia non riconosce il credito in questione per le imposte pagate all’estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti per legge in Italia ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, anche su scelta del contribuente.
L’Articolo 24, nel prevedere il meccanismo volto a dirimere le controversie di tipo interpretativo o applicativo dell’Accordo, adotta le indicazioni contenute nel modello OCSE, comprensive di una clausola arbitrale. Quest’ultima, nel Trattato qui esaminato, può essere chiesta dalla persona interessata a condizione che entrambi le autorità e la persona stessa convengano per iscritto di essere vincolate dalla decisione della commissione arbitrale.
Infine, uno degli aspetti tecnici fondamentali dell’Accordo riguarda le disposizioni dell’Articolo 25 in tema di scambio di informazioni, nonché i relativi paragrafi 4 e 5 del Protocollo supplementare: l’intesa raggiunta a tale riguardo, infatti, rispetta sostanzialmente i più recenti standard dell’OCSE, compreso il superamento del segreto bancario. Le clausole di cui trattasi costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all’evasione ed all’elusione fiscale.
Dell’Accordo in questione forma parte integrante un Protocollo aggiuntivo avente funzione interpretativa ed integrativa.
Così delineati i tratti rilevanti dell’Accordo tra Italia e Hong Kong, si segnala che lo stesso, in base alle disposizioni dell’Articolo 28, entrerà in vigore alla data di ricevimento dell’ultima delle notifiche con le quali ciascuna delle due Parti notificherà il completamento delle rispettive procedure interne di ratifica, e sarà efficace, per l’Italia, a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello dell’entrata in vigore e, per Hong Kong, a partire dal 1° aprile dell’anno solare successivo a quello dell’entrata in vigore dell’Accordo.