ARPAE
ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia dell'Xxxxxx - Romagna
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Atti amministrativi
Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-156 del 16/12/2022
Oggetto Direzione Tecnica. Approvazione schema di Accordo di collaborazione da sottoscriversi con l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po per la realizzazione del Progetto “verso l’Inventario 2025 - art.78-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”.
Proposta n. PDEL-2022-156 del 15/12/2022
Struttura proponente Direzione Tecnica
Dirigente proponente De’ Xxxxxx Xxxxxxxx Responsabile del procedimento Xxxxxxxx Xxxxxxx
Questo giorno 16 (sedici) dicembre 2022 (duemilaventidue), xxxxxx xx xxxx xx Xxx Xx x. 0, xx Xxxxxxx, il Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, delibera quanto segue.
Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di Accordo di collaborazione da sottoscriversi con l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po per la realizzazione del Progetto “verso l’Inventario 2025 - art.78-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”.
VISTI:
- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Xxxxxx-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Xxxxxx-Romagna preposto all’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” ai sensi della quale l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Xxxxxx- Romagna istituita con L.R. n. 44/1995 è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Xxxxxx-Romagna (Arpae);
PREMESSO:
- che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ii., recepisce la Direttiva 2000/60/CE che istituisce una cornice per l’azione comunitaria in materia di acque, con l’obiettivo di prevenirne il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorarne lo stato e assicurarne un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- che in data 22 dicembre 2021 è stato pubblicato il “3° Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2021”, adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 4/2021, che guiderà il terzo ciclo di pianificazione della Direttiva 2000/60/CE per il sessennio 2021-2027;
- che il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico e per risolvere le questioni ambientali prioritarie per il fiume Po;
- che l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi del comma 2 dell’art. 53 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è tenuta a “…svolgere ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla
loro esecuzione…”;
- che con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituto il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) del quale fanno parte ISPRA e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente;
- che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della suddetta Legge SNPA, il Sistema nazionale svolge, tra l’altro, le funzioni di monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici e di controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull’ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
PREMESSO INOLTRE:
- che il “1° Inventario del distretto idrografico del fiume Po ex art. 78-ter del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii”, redatto nel 2013, ha permesso di ottenere per la prima volta un quadro preliminare sulla contaminazione delle sostanze prioritarie nel bacino idrografico del fiume Po, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- che il “2° Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite di sostanze prioritarie del distretto idrografico del fiume Po”, che si è concluso in data 13 luglio 2020, ha consentito un’analisi di livello superiore rispetto al 1° Inventario attraverso la disponibilità di maggiori dati e di migliori conoscenze del territorio;
- che è prevista la predisposizione del “3° Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite di sostanze prioritarie del distretto idrografico del fiume Po”, da concludersi entro il 2025, al fine di aumentare il livello di conoscenza della presenza delle sostanze prioritarie nelle fonti puntuali, nelle fonti diffuse e nei corpi idrici superficiali, funzionali alla pianificazione degli interventi finalizzati alla tutela della qualità delle acque;
- che al fine di superare le criticità emerse dal 2° Inventario, l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ritiene necessario approfondire, attraverso attività progettuali mirate, le basi informativa e lo stato delle conoscenze scientifiche sulle sostanze prioritarie, tenendo conto degli ultimi aggiornamenti normativi;
CONSIDERATO:
- che l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha ritenuto opportuno attivare una
collaborazione istituzionale con le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente dell’Xxxxxx- Romagna, della Lombardia e del Piemonte finalizzata alla realizzazione del Progetto “verso l’Inventario 2025 - art.78-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”;
VISTO:
- lo schema di Accordo di collaborazione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscriversi tra l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Arpae Xxxxxx-Romagna e le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia e del Piemonte per la realizzazione del Progetto “verso l’Inventario 2025 - art.78-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”;
RILEVATO:
- che le attività oggetto della collaborazione di cui trattasi sono analiticamente descritte nello schema di Accordo sub A) e nel relativo allegato 1;
- che l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po erogherà a favore di Arpae Xxxxxx- Romagna un contributo pari ad Euro 302.037,00 a parziale copertura delle spese sostenute per l’attuazione dell’Accordo, secondo il dettaglio di cui all’allegato 2 dell’Accordo sub A);
DATO ATTO:
- che l’Accordo di collaborazione sub A) ha durata di 24 mesi dalla data della sottoscrizione ed è prorogabile secondo le modalità indicate all’art. 9 dell’Accordo stesso;
RITENUTO:
- che le attività previste nello schema di Accordo di cui trattasi siano conformi alle finalità istituzionali dell’Agenzia;
- pertanto opportuno approvare lo schema di Accordo di collaborazione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscriversi tra l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Arpae Xxxxxx-Romagna e le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia e del Piemonte per la realizzazione del Progetto “verso l’Inventario 2025 - art.78-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”;
- di individuare quale responsabile tecnico-scientifico delle attività previste dall’Accordo la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Centro Tematico Regionale Sistemi idrici, che parteciperà al Tavolo di coordinamento di cui all’art. 5 dell’Accordo sub A);
SU PROPOSTA:
- del Direttore Tecnico, Dott. Xxxxxxxx xx’ Xxxxxx, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
DATO ATTO:
- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Xxx Xxxxxxxx;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Centro Tematico Regionale Sistemi idrici;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscriversi tra l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Arpae Xxxxxx-Romagna e le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia e del Piemonte per la realizzazione del Progetto “verso l’Inventario 2025 - art.78-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”;
2. di prendere atto che l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po erogherà a favore di Arpae un contributo pari ad Euro 302.037,00 a parziale copertura delle spese sostenute per l’attuazione dell’Accordo, secondo il dettaglio di cui all’allegato 2 dell’Accordo sub A);
3. di dare atto che l’Accordo di collaborazione sub A) ha durata di 24 mesi dalla data della sottoscrizione ed è prorogabile secondo le modalità indicate all’art. 9 dell’Accordo stesso;
4. di individuare quale responsabile tecnico-scientifico delle attività previste dall’Accordo la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Centro Tematico Regionale Sistemi idrici, che parteciperà al Tavolo di coordinamento di cui all’art. 5 dell’Accordo sub A).
PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(X.xx Dott.ssa Xxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE TECNICO
(X.xx Dott. Xxxxxxxx de’ Munari)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Accordo di Collaborazione ex art. 15, L. 241/1990 per il
Progetto “verso l’Inventario 2025 - art.78-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”
TRA
L’ Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, in seguito indicata AdBPo, con sede a Parma, in xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – C.F. 92038990344, PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Segretario Generale, nominato con D.P.C.M. 14 luglio 2022, che stipula il presente Accordo in forza del proprio decreto n. 143 del 06.12.2022
E
L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte, di seguito nominata ARPA Piemonte, con sede e domicilio fiscale in Torino, Xxx Xxx XXX 0, Xxxxxxx XXX 00000000000, agli effetti del presente atto rappresentata dall’Xxx. Xxxxxx XXXXXXX, nato ad Alessandria, il 23/07/1965.
E
L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, di seguito denominata ARPA Lombardia, con sede e domicilio fiscale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, Partita IVA 13015060158, agli effetti del presente atto rappresentata dal Vicario del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx Lo Xxxxxx, nato a Trapani, il 28/04/1964;
E
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Xxxxxx- Romagna, di seguito denominata ARPAE Xxxxxx-Romagna, con sede e domicilio fiscale in Bologna, Via Po 5, Partita IVA n. 04290860370, agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Taranto, il 23/09/1959;
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche
“Parti”;
PREMESSO CHE
− la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (di seguito DQA) all’art. 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv) prevede che “gli Stati membri attuano le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 8, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie”;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ii., recepisce la DQA e istituisce una cornice per l’azione comunitaria in materia di acque, con l’obiettivo di prevenirne il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorarne lo stato e assicurarne un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
− il D.P.C.M. 27 ottobre 2016 ha approvato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 (di seguito PdG Po 2015), ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
− in data 22 dicembre 2021 è stato pubblicato il 3° Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2021 (di seguito PdG Po 2021), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell’AdBPo n.4/2021, che costituisce l’aggiornamento del PdG Po 2015 e che guiderà il terzo ciclo di pianificazione della DQA per il sessennio 2021-2027;
− il PdG Po è lo strumento operativo previsto dalla DQA per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto
idrografico e per risolvere le questioni ambientali prioritarie per il fiume Po, tra cui “Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, in particolare rispetto alla presenza di sostanze chimiche prioritarie e di nuova generazione”;
− nel Programma di misure del PdG Po 2021 (PoM del PdG Po - Elaborato 7 PdG Po 2021), e nello specifico per affrontare la questione ambientale sopra citata, sono riportate tra le misure prioritarie di competenza di AdBPo le seguenti misure:
▪ KTM15-P1-b092 Miglioramento delle performance analitiche ai fini dell'adeguamento dei LOQ per la determinazione di sostanze prioritarie e di sostanze emergenti;
▪ KTM14-P1-b087 Potenziamento delle conoscenze e adeguamento dei piani di controllo alle emissioni e di monitoraggio dei corpi idrici per le sostanze prioritarie ai sensi della Direttiva 2013/39/UE e X.Xxx. 172/2015 per le finalità del loro Inventario.
▪ KTM14-P1P2-b075 Implementazione delle basi informative aggiornate, organizzate e omogenee a livello distrettuale utili alla compilazione dell’Inventario delle sostanze pericolose;
▪ KTM14-P1-c123 aumento delle conoscenze sui carichi di sostanze PFAS di vecchia e nuova generazione veicolate nei corpi idrici superficiali e sotterranei;
▪ KTM14-P1-a001 Implementazione della disciplina degli scarichi (applicazione e attività di controllo);
▪ KTM14-P5-a059 Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano di gestione;
− l’AdBPo ai sensi del comma 2 dell’art. 53 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è tenuta
a “[…] svolgere ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione […]”;
− le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento del distretto idrografico del fiume Po ai sensi dell’art. 61, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii “[…], ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare:
a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'art. 63, comma 4, e adottano gli atti di competenza;
b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all'art. 121;
d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
[…]
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione”.
− con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituto il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) - di seguito Legge SNPA - del quale fanno parte l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente;
− ai sensi dell’art. 3, comma 1, della suddetta Legge SNPA il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;
b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
− ai sensi dell’art. 7, comma 2, della suddetta Legge SNPA, le Regioni e la Provincia
Autonoma di Trento “disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie…”;
− le Agenzie per la protezione dell’ambiente, sempre ai sensi dell’art. 7 della Legge SNPA, “possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni […]” purché queste “siano compatibili con l’imparzialità delle agenzie nell’esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di
interessi, anche solo potenziale; [...]”(commi 5 e 6);
− la collaborazione oggetto dell’Accordo ha carattere rilevante per l’attuazione del terzo PdG Po 2021 nel sessennio 2021-2027 e per il suo futuro riesame al 2027 ex DQA;
− inoltre, dà attuazione a quanto disposto all’art. 169 (Piani, studi e ricerche) del D.Lgs. 152/06 che al comma 1 definisce: “I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla parte terza del presente decreto sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati”;
CONSIDERATO, CHE
− la Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce gli standard di qualità ambientale (di seguito SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'art. 16 della DQA, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali;
− il D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 ha recepito la Direttiva 2008/105/CE. In particolare, l’art. 78-ter “Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite”, commi 3 e 4, prevede che “L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato "inventario", con riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. […] L'inventario è redatto sulla base della elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione
del regolamento (CE) n. 166/2006, nonché sulla base di altri dati ufficiali. Nell'inventario sono altresì riportate, ove disponibili, le carte topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.” Inoltre, al comma 5 si riporta che “l'inventario è finalizzato a verificare il raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 7 dell’articolo 78, ed è sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 118, comma 2.”;
− la Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto
2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, aggiorna gli SQA per sette delle trentatré sostanze prioritarie identificate originariamente nella Direttiva 2008/105/CE, in linea con le ultime conoscenze scientifiche e tecniche riguardanti le proprietà di tali sostanze. Inoltre, vengono individuate dodici nuove sostanze prioritarie e i rispettivi SQA;
− il D. Lgs. del 13 ottobre 2015, n.172 ha recepito la Direttiva 2013/39/UE e
conseguentemente modificato le tabelle 1/A, 2/A e 3/A della lettera A.2.6
dell’allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
− sono emerse nuove necessità a seguito delle priorità indicate dalla Commissione Europea, attraverso il Green Deal Europeo, che è parte integrante della strategia della Commissione per attuare l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e tutte le Strategie collegate in corso di attuazione che concorrono agli obiettivi ambientali fissati dalla DQA, di cui integrano risultati ed efficacia, tra cui:
• Piano d'azione dell''UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il
suolo" (COM(2021) 400 final);
• la strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE
− il “1° Inventario del distretto idrografico del fiume Po ex art. 78-ter del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii” (di seguito 1° Inventario), redatto nel 2013, ha permesso di ottenere per la prima volta un quadro preliminare sulla contaminazione delle sostanze prioritarie nel bacino idrografico del fiume Po, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
− il “2° Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite di sostanze prioritarie del distretto idrografico del fiume Po” (di seguito 2° Inventario), che si è concluso in data 13 luglio 2020, ha fatto riferimento alle modiche introdotte dal D.Lgs. 172/2015, precedentemente citato, e al nuovo assetto territoriale e amministrativo italiano dei distretti, di cui all’art. 51 della Legge n.221 del 28 dicembre 2015, ha consentito un’analisi di livello superiore rispetto al 1° Inventario attraverso la disponibilità di maggiori dati e di migliori conoscenze del territorio;
− è prevista la predisposizione del “3° Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite di sostanze prioritarie del distretto idrografico del fiume Po”, da concludersi entro il 2025, al fine di aumentare il livello di conoscenza della presenza delle sostanze prioritarie nelle fonti puntuali, nelle fonti diffuse e nei corpi idrici superficiali, funzionali alla pianificazione degli interventi finalizzati alla tutela della qualità delle acque. Pertanto, al fine di superare le criticità emerse dal 2° Inventario, risulta necessario approfondire, attraverso attività progettuali mirate, le basi informativa e lo stato delle conoscenze scientifiche sulle sostanze
prioritarie, tenendo conto degli ultimi aggiornamenti normativi, precedentemente citati.
VISTO
− l’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il quale prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
− l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e considerato che le attività vengono
prestate dalle Parti congiuntamente nell’ottica di conseguire obiettivi comuni e
retti esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
(Premesse)
1. Le premesse e gli Allegati al presente Accordo (Allegati 1, 2, 3 e 4) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
ART. 2
(Oggetto dell’Accordo)
1. AdBPo attiva, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, una collaborazione istituzionale con le Parti finalizzata alla realizzazione del Progetto “verso l’Inventario 2025 - art.78-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”.
2. La collaborazione tra le Parti riguarda le azioni di cui all’Allegato 1 del presente Accordo, nel rispetto dei compiti istituzionali assegnati alle stesse dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l’attuazione della DQA, in particolare ai fini di potenziare e implementare il quadro di conoscenze distrettuali sulla riduzione progressiva dell'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e sul graduale arresto o
eliminazione delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie.
ART. 3
(Finalità specifiche)
1. Le Parti, nell’ambito del rapporto di collaborazione, concorreranno alla realizzazione del Progetto, articolato nelle attività dettagliate nell’Allegato 1, che si prefigge le seguenti finalità:
a) sistematizzare le informazioni disponibili nei database regionali e distrettuale in un geodatabase relativamente a: scarichi idrici autorizzati (depuratori, impianti AIA e AUA), attività di controllo e vigilanza sugli scarichi effettuate da Arpa, autocontrolli a carico dei gestori degli impianti AIA e AUA, deposizione aeree, siti di bonifica, discariche, monitoraggio ambientale riguardo i PFAS;
b) creare una base dati coordinata che includa il catasto degli scarichi autorizzati. I dati raccolti permetteranno di costruire una popolazione dati statisticamente rilevante per la valutazione delle pressioni sui corpi idrici e la successiva espressione su di essi di un giudizio di conformità;
c) integrare e implementare le banche dati per definire con maggior dettaglio le pressioni che incidono sul territorio attraverso programmi di monitoraggio integrativi agli scarichi di aziende che utilizzano sostanze prioritarie;
d) rafforzare la cooperazione tra le Agenzie del distretto per condividere metodiche, esperienze e soluzioni in una logica di razionalizzazione, al fine di favorire lo scambio di informazioni in un’ottica di efficacia, efficienza e di economicità;
e) approfondire le conoscenze sulle fonti puntuali delle sostanze prioritarie e analizzare gli effetti delle stesse sui corpi idrici nei quali vengono recapitate, al fine di identificare quelle sostanze non ancora presenti nel programma di campionamento degli scarichi.
Potenziare le attività di laboratorio attraverso l’acquisto di apparecchiature per il pretrattamento campioni e per l'analisi quantitativa di microinquinanti organici non termolabili;
f) potenziare lo screening analitico per tre sostanze prioritarie in punti significativi della rete di monitoraggio;
g) sviluppare e ottimizzare nuovi metodi analitici per il nichel e le sostanze perfluoroalchiliche nella matrice acqua reflua, al fine di integrare il monitoraggio in alcuni depuratori ritenuti più significativi in relazione ad alcune criticità rilevate nei corpi recettori;
h) ottenere una stima affidabile per il calcolo del carico diffuso delle sostanze prioritarie che tenga conto di tutti i potenziali processi fluviali (sedimentazione, rimoblizzazione, adesione a substrato, trasformazione chimica, etc.) a cui un inquinante può andare incontro una volta immesso nella colonna d’acqua.
ART.4
(Compiti delle Parti)
1. L’attuazione del presente Accordo implica lo svolgimento, da parte dei soggetti firmatari, di azioni coordinate, integrate e complementari finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 3.
2. AdBPo si occuperà di coordinare a scala di distretto e di supportare le attività
previste, di cui all’Allegato 1, anche attraverso il versamento a titolo di
contributo per il rimborso delle somme previste nelle modalità e nei termini di cui agli artt. 7 e 8, così come ripartite per le azioni di competenza delle Parti sottoscrittrici.
3. Le Parti metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze e professionalità necessarie per il buon esito delle attività previste dal presente Accordo. In particolare, le Parti faranno confluire nella fase iniziale del lavoro le conoscenze finora acquisite negli studi pregressi, realizzati per quanto di competenza, impegno comune che costituisce ragione dell’Accordo stesso.
4. Le Parti sottoscrittrici si occuperanno, ciascuno per il proprio territorio di
competenza all’interno del Distretto Idrografico del fiume Po, di:
a) effettuare le azioni specifiche dell’Allegato 1 del presente Accordo, per quanto di competenza;
b) condividere a livello distrettuale, almeno con una cadenza annuale, i dati di propria competenza raccolti per le attività svolte, come indicate nell’Allegato 1 del presente Accordo, nonché la banca dati storica dei dati in possesso di interesse per le finalità da conseguire, mediante le modalità indicate da AdBPo e condivise in sede di Tavolo di coordinamento, di cui all’art 5.
5. Fermo restando che ai fini dell’attuazione del Progetto, di cui in Allegato 1, sono prioritarie le attività previste ai commi precedenti del presente articolo, le Parti potranno collaborare nella sperimentazione di strumentazione e/o metodologie innovative per il monitoraggio ambientale, nonché impiegare le risultanze delle attività di convenzione per la redazione di linee guida su specifiche tematiche di interesse condiviso.
ART.5
(Tavolo di coordinamento, responsabili scientifici e contatti)
1. Le Parti convergono sull’esigenza di istituire un Tavolo di coordinamento (di seguito Xxxxxx) che segua l’andamento del Progetto, monitori le attività programmate e, sulla scorta degli esiti raggiunti di cui all’articolo precedente, sia responsabile della redazione dei prodotti previsti, della condivisione dei risultati raggiunti e delle attività di informazione e divulgazione esterna degli stessi.
2. Per le finalità perseguite dall’Accordo, il Tavolo è composto dai rappresentanti di ciascuna delle Parti firmatarie del presente Accordo, integrato dai rappresentanti delle Regioni, Provincia Autonoma di Trento e di altre Agenzie ambientali del Distretto idrografico del fiume Po. I nominativi dei rappresentanti partecipanti e le regole operative del Tavolo verranno stabilite alla prima seduta dello stesso convocata dall’AdBPo.
3. Ai lavori del Xxxxxx potranno essere invitati, inoltre, altri soggetti che possano essere interessati dalle attività svolte e dagli esiti del Progetto , di cui all’Allegato 1.
4. AdBPo assume il compito di coordinare e convocare il Tavolo, individuando la dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXX, o suo delegato, quale responsabile tecnico delle attività previste dall’Accordo.
5. ARPA Piemonte designa la dott.ssa Xxxxx Xxxxx XXXXXXXX quale responsabile tecnico-scientifico delle attività previste dall’Accordo.
6. ARPA Lombardia designa la dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX quale responsabile tecnico-scientifico delle attività previste dall’Accordo.
7. ARPAE Emilia-Romagna designa la dott.ssa Xxxxxxx XXXXXXXX quale responsabile tecnico-scientifico delle attività previste dall’Accordo.
8. AdBPo assume il ruolo di coordinatore di tutte le attività presenti nell’Allegato 1 e delle attività di redazione dei prodotti di riferimento di ciascuna attività e per quanto di competenza del Tavolo.
9. L’eventuale sostituzione dei responsabili nominati per l’attuazione
dell’Accordo dovrà essere accettata dalle altre Parti.
10. Nell’Allegato 4 si riporta l’indirizzo mail di contatto del responsabile tecnico- scientifico e quello del referente amministrativo, per ciascuna delle Parti.
ART. 6
(Modalità di esecuzione delle attività)
1. Le Parti concordano di regolamentare il rapporto di collaborazione declinandolo nelle diverse attività previste dal Progetto, di cui all’Allegato 1, e sulla base di un piano di lavoro che verrà elaborato a cura di AdBPo a seguito della stipula del presente Accordo e della consegna dei piani dettagliati delle attività di competenza delle singole Parti.
2. AdBPo utilizzerà gli esiti del Progetto ai fini della compilazione dell’Inventario 2025 e conseguentemente per il riesame e l’attuazione del PdG Po 2021 e per l’aggiornamento degli strumenti vigenti di riferimento per assicurare approcci armonizzati a livello distrettuale nell’ambito di tutti i riesami del PdG Po previsti ex DQA.
3. Ogni elemento di criticità, che dovesse eventualmente emergere nel corso dello svolgimento delle attività e che possa incidere sui tempi di realizzazione, deve essere tempestivamente comunicato ai referenti, di cui all’art. 5.
4. In seguito alla consegna dei prodotti previsti, descritti nel Progetto e di cui all’Allegato 1, il Tavolo potrà indicare eventuali necessità di integrazioni, nonché nuove indicazioni per il proseguimento delle attività.
5. Le Parti si impegnano a rispettare la normativa vigente sia in tema di reclutamento del personale, che a vario titolo effettuerà le attività oggetto del presente Accordo, sia per gli approvvigionamenti di beni e servizi che dovranno rispettare le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
ART. 7
(Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)
1. Per il complesso delle attività descritte nel Progetto, di cui all’Allegato 1, l’AdBPo erogherà a parziale copertura delle spese sostenute per l’attuazione del presente Accordo con la cifra complessiva massima euro 752.037,00 (settecentocinquantaduemilatrentasette/00 euro), come di seguito ripartita:
• a favore di ARPA Piemonte un contributo pari a euro 330.000,00
(trecentotrentamila/00 euro);
• a favore di ARPA Lombardia un contributo pari a euro 120.000,00 centoventimila00 euro);
• a favore di ARPAE Emilia-Romagna un contributo pari a euro 302.037,00 (trecentoduemilatrentasette/00 euro).
2. Il dettaglio dei costi preventivati e della suddivisione tra le Parti del contributo sono specificati nell’Allegato 2, al presente Accordo. Poiché l’oggetto dell’Accordo è strettamente connesso con l’attività istituzionale svolta dalle Parti ed il contributo si configura quale compartecipazione alle spese e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.
3. I contributi verranno corrisposti dall’AdBPo alle Parti, previa richiesta, e dopo verifica da parte del Tavolo, di cui all’art.5, nel modo seguente:
• acconto del 45% a seguito della condivisione e approvazione da parte del Tavolo del piano di lavoro dettagliato, di cui all’art. 6, comma1;
• ulteriore acconto del 45% a seguito della presentazione al Tavolo dei
prodotti finali previsti dal piano di lavoro di cui all’art. 5, comma 1.
4. L’erogazione da parte di AdBPo del saldo (10%) a favore di ciascuna delle Parti potrà avvenire a seguito della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti e delle quote di cofinanziamento, in termini di impegno in mesi-uomo, di cui all’Allegato 2.
5. L’AdBPo corrisponderà il contributo alle Parti sui conti indicati all’Allegato 3 al presente Accordo. La corresponsione avverrà previa emissione delle relative richieste di pagamento da parte delle Parti, che le inoltreranno all’AdBPo a mezzo posta elettronica certificata.
6. L’AdBPo effettuerà il trasferimento del contributo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle richieste presentate dalle Parti, fatto salvo, con riferimento al saldo, quanto previsto al precedente punto 4 in merito al rendiconto documentato delle spese sostenute.
7. I beneficiari si impegnano a:
• non beneficiare, per le attività oggetto del presente Accordo, di contributi che risultino, ai sensi di altre norme regionali, nazionali o comunitarie, incompatibili con il contributo che sarà erogato dall’AdBPo;
• mantenere per cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione inerente ai giustificativi di spesa e ai pagamenti effettuati e a consentire, se richiesto, l’accesso a tali documenti e la loro verifica da parte dell’AdBPo o di organi a ciò legittimati per legge.
8. Qualora, per causa imputabile al beneficiario, la documentazione di
rendicontazione e ogni altra richiesta non venisse dalla stessa prodotta in maniera completa, oppure venissero giustificati costi e spese di importo inferiore a quello del contributo, l’AdBPo si riserva di ridurre in misura proporzionale la propria contribuzione e/o di richiedere in tutto o in parte la restituzione di eventuali acconti erogati in misura superiore agli importi dovuti alla Parte beneficiaria che si trovasse in tale situazione.
9. La rendicontazione sulla base della quale l’AdBPo erogherà il saldo del proprio contributo dovrà essere presentata dal beneficiario mediante posta elettronica certificata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine di validità dell’accordo e comunque dal termine delle attività previste dal presente Accordo.
ART. 8
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Le Parti si assumono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
13.08.2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo.
2. Qualora le transazioni relative al presente Accordo siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente Accordo si intende risolto di diritto.
3. Le Parti comunicano che i conti dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono quelli indicati nell’Allegato 3 al presente Accordo.
ART. 9
(Decorrenza e durata)
1. Il presente Accordo ha durata di 24 mesi dalla data della sua sottoscrizione ed è prorogabile, prima della scadenza in forma scritta e previa approvazione di ciascuna delle Parti, sulla base di motivazioni espressamente dichiarate e validate dal Tavolo, cui all’art.5, che provvederanno anche ad autorizzare l’eventuale proroga dei termini.
ART. 10
(Recesso)
1. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo per sopravvenute modifiche normative o altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, e per gravi motivi in qualunque momento.
2. Nel caso di recesso, le Parti regoleranno le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base all’art. 7 dell’Accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso con l’impegno da parte delle controparti a restituire, nel termine dei 30 (trenta) giorni dalla richiesta, le eventuali somme percepite e non dovute.
ART. 11
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)
1. I risultati provenienti dalle attività del presente Accordo saranno largamente divulgati a tutti gli interessati, attraverso la messa a disposizione dei rapporti finali approvati dai responsabili , di cui all’art. 4. Le modalità di diffusione e di utilizzo dei dati saranno definite di comune accordo.
2. I dati e i prodotti finali delle attività saranno resi disponibili, a fine studio, a chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto di quanto stabilito secondo le
previsioni del comma precedente.
3. Tutte le Parti contraenti potranno liberamente usare i dati e i prodotti finali dal presente Accordo per i propri compiti istituzionali, anche attraverso presentazioni a conferenze e pubblicazioni scientifiche.
4. La ricerca non darà luogo a risultati brevettabili o che possano determinare oneri a carico dei possibili utilizzatori dei dati e prodotti finali delle attività.
ART.12
(Trattamento dei dati personali)
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente atto in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR n. 679/2016, nonché dei provvedimenti, delle linee guida e delle autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella loro ultima revisione vigente 679/2016, nonché dei provvedimenti, delle linee guida e delle autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella loro ultima revisione vigente.
ART 13
(Controversie)
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo
svolgimento della presente Accordo ex art. 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.
ART.14
(Ulteriori disposizioni)
1. Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. L'Accordo, perfezionato in forma elettronica, sarà registrato in caso d’uso e a
tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86.
3. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo a carico di AdBPo che assolverà tale imposta a norma di legge con annullamento di n. 6 contrassegni come segue: Imposta di bollo assolta tramite i contrassegni identificativo n. 01210816897700, 01210816897697, 01210816897686, 01210816897675, 01210816897664, 01210816897733 datato 05/12/2022 per l’importo di € 96,00.
Allegati:
Allegato 1 - Articolazione di dettaglio del Progetto Allegato 2 - Previsione dei costi della collaborazione
Allegato 3 - Conti dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche Allegato 4 -Contatti per la gestione scientifica e amministrativa
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell’art. 15 comma
2-bis della Legge 241/1990.
Per Autorità di bacino distrettuale del fiume Po Il Segretario Generale
(Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx)
Per ARPA Piemonte (Xxx Xxxxxx Xxxxxxx) Per ARPA Lombardia
Il Vicario del Direttore Generale (Avv. Xxxxxxxx Lo Xxxxxx)
Per ARPAE Xxxxxx-Romagna Il Direttore Generale
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
ALLEGATO 1 - Articolazione di dettaglio del Progetto
“verso l’Inventario 2025 – art. 78-ter D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”
1. Premessa
L’inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite delle sostanze prioritarie, di cui all’art. 78-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e di seguito denominato Inventario, è lo strumento tecnico-operativo per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di ridurre progressivamente l’inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.
L’Inventario rappresenta, dunque, uno strumento utile per:
• aumentare il livello di conoscenza della presenza delle sostanze prioritarie nelle fonti puntuali, nelle fonti diffuse e nei corpi idrici superficiali, funzionale alla pianificazione degli interventi finalizzati alla tutela della qualità delle acque;
• valutare in che misura le concentrazioni rilevate siano causate da fonti o processi naturali o da processi antropici;
• contribuire alla definizione e all'attuazione di riduzioni mirate degli scarichi e delle perdite delle sostanze prioritarie, che portino alla cessazione degli stessi;
• dimostrare l’efficacia del raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti
dalla Direttiva 2000/60/CE (di seguito DQA);
• dimostrare l'efficacia dei programmi di misure del Piano di Gestione delle
Acque ai sensi della DQA.
2. Inquadramento normativo
L’Inventario nasce dalle esigenze esplicitate nei punti 6, 8 e 20 della premessa della Direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore delle acque.
Di seguito se ne richiamano i contenuti:
• (6) Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, in particolare al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8, di detta direttiva al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie;
• (8) Per quanto riguarda i controlli delle emissioni di sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e diffuse di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, sembra più proporzionato ed efficace dal punto di vista dei costi che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, introducano ove necessario misure adeguate di controllo, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun distretto idrografico a norma dell'articolo 11 della medesima direttiva;
• (20) Occorre verificare la conformità agli obiettivi di arresto o eliminazione graduale e di riduzione delle sostanze, definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE e rendere la valutazione della conformità a tali obblighi un'operazione trasparente, in particolare per quanto riguarda il considerare significativi le emissioni, gli scarichi e le
perdite di origine antropica, per permettere il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Le scadenze per l'arresto o l'eliminazione graduale e la riduzione possono inoltre essere correlate soltanto ad un inventario.[…] Serve del pari uno strumento adeguato a quantificare le perdite di sostanze che avvengono naturalmente o che derivano da processi naturali, poiché in questo caso sono impossibili sia l'arresto sia l'eliminazione graduale completi da tutte le fonti potenziali. Per rispondere a tali esigenze ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite per ciascun distretto o parte di distretto idrografico situato nel suo territorio.
L’art. 5 ‘Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite’ della stessa direttiva prevede che gli Stati membri, sulla base delle informazioni raccolte a norma degli artt. 5 e 8 della DQA e del Regolamento (CE) n. 166/2006, istituiscano un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli inquinanti inseriti nell’allegato I, parte A e relativi a ciascun distretto idrografico. Nell'Inventario devono figurare, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota.
I contenuti dell’art.5 della Direttiva 2008/105/CE sono stati recepiti a livello
nazionale nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all’art 78-ter.
La Direttiva 2008/105/CE fissa, inoltre, nell’allegato I, parte A gli Standard di Qualità Ambientale (di seguito SQA), per le 33 sostanze prioritarie e per altri 8 inquinanti. Tra le sostanze prioritarie alcune vengono classificate come pericolose.
Gli SQA indicano i limiti per la concentrazione degli inquinanti prioritari nell’acqua e nel biota, cioè i valori soglia che non devono essere superati per raggiungere un buono stato chimico. Vengono distinti due tipi di standard per l’acqua:
• una soglia per la concentrazione media della sostanza interessata calcolata a partire dalle misurazioni nell’arco di un anno. Tale standard mira a garantire protezione contro l'esposizione a lungo termine ad agenti inquinanti nell’ambiente acquatico;
• una concentrazione massima ammissibile della sostanza in questione, ossia il massimo per ogni singola misurazione. Questo standard mira a garantire la protezione contro l'esposizione a breve termine, ad esempio contro i picchi di inquinamento.
Gli SQA sono diversi per acque superficiali interne, quali fiumi e laghi, e altre acque superficiali (acque di transizione, costiere e territoriali). Gli Stati membri dell’UE devono garantire la conformità con gli SQA e devono prendere misure atte a garantire che la concentrazione delle sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota non aumentino in maniera significativa.
La Direttiva 2013/39/UE ha aggiornato gli SQA di 7 delle 33 sostanze prioritarie originarie, in linea con le ultime conoscenze scientifiche e tecniche riguardanti le proprietà di tali sostanze.
Gli SQA revisionati per le 7 sostanze prioritarie dovevano essere tenuti in considerazione per la prima volta dai piani di gestione dei bacini idrografici degli Stati membri dell’UE a partire dal 22 dicembre 2015, allo scopo di ottenere un buono stato chimico delle acque superficiali in relazione a tali sostanze entro il 22 dicembre 2021. Inoltre, sono state introdotte 12 nuove sostanze prioritarie, per i cui SQA è stata richiesta l’istituzione di programmi di controllo aggiuntivi e di programmi preliminari di misure da presentare alla Commissione europea entro la fine del 2018, allo scopo di ottenere un buono stato chimico delle acque superficiali in relazione a tali sostanze entro il 22 dicembre 2027.
In Italia, con l’emanazione del D.Lgs. n. 172/2015 sono state recepite le disposizioni della Direttiva 2013/39/UE e conseguentemente modificate le tabelle 1/A , 2/A e 3/A della lettera A.2.6 dell’allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che costituiscono pertanto l’attuale riferimento per l’aggiornamento dell’inventario.
3. Metodologia di lavoro
L’Inventario, il cui aggiornamento è previsto ogni sei anni, risponde alle aggiornate esigenze normative europee e nazionali.
Per la sua predisposizione il documento tecnico di riferimento europeo è la Guida CIS n. 28 “Technical Guidance on the Preparation of an Inventory of Emissions, Discharges and Losses of Priority and Priority Hazardous Substances”; mentre il riferimento italiano è il documento “Guida per la predisposizione dell’Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite di sostanze prioritarie” redatto dall’ISPRA.
L’Inventario, che si compone di informazioni provenienti da differenti basi informative, richiede un processo iterativo, che prevede la realizzazione delle seguenti fasi:
1. raccolta delle informazioni disponibili utili alla sua compilazione attraverso:
- l’individuazione delle sostanze rilevanti per il Distretto del fiume Po,
- il calcolo dei carichi da fonte puntuale e diffusa per le sostanze indicate come rilevanti;
2. identificazione della mancanza dei dati e valutazione delle azioni necessarie per colmare le lacune individuate;
3. riesame e aggiornamento delle misure per il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume (di seguito PdG Po);
4. realizzazione delle misure individuate per accrescere il quadro conoscitivo delle
sostanze prioritarie.
Il 1° Inventario, redatto nel 2013, ha permesso di ottenere per la prima volta un quadro preliminare sulla contaminazione da sostanze prioritarie nel bacino del fiume Po.
Per la predisposizione del 2° Inventario, che si è concluso in data 13 luglio 2020, si è fatto riferimento al nuovo assetto territoriale e amministrativo italiano dei distretti, di cui all’art. 51 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (Figura 1). Per un maggior approfondimento sul 2° Inventario si rimanda all’Allegato 2.6 dell’Elaborato 2 del PdG Po 2021 “Relazione di accompagnamento al 2° Inventario del distretto idrografico del fiume Po ex art. 78-ter del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”.
Figura 1 Rappresentazione delle Sub Unit in cui è suddiviso il distretto del fiume Po
La disponibilità di maggiori dati e di una più approfondita conoscenza del territorio hanno consentito un’analisi di livello superiore rispetto al 1°Inventario; tuttavia, dall’analisi dei risultati del 2° Inventario sono emerse diverse criticità, quali:
• basi informative carenti e non sempre aggiornate;
• screening analitico del controllo delle sostanze prioritarie, ai sensi della tab.3
dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non esaustivo ai fini
dell’Inventario;
• mancata definizione a scala distrettuale degli isomeri, per taluni casi, degli isomeri/congeneri/ espressione del dato delle sostanze prioritarie che devono essere monitorati per ogni parametro indicato nelle tab. 1/A, 2/A e 3/A del D. Lgs. 172/2015;
• difficoltà nel raggiungimento dei LOQ (Limite di Quantificazione) adeguati delle sostanze prioritarie, anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 172/2015;
• non sempre è garantita a scala distrettuale la corrispondenza temporale tra le misure di portata e il monitoraggio delle sostanze prioritarie;
• impossibilità di valutazione del carico fluviale a scala di sottobacino per tutto il territorio distrettuale, per le ragioni di cui al punto precedente;
• stima approssimativa del carico fluviale per tutti i corpi idrici superficiali e per tutte le sostanze prioritarie, poiché non si è tenuto conto del fattore R che considera i fenomeni di ritenzione.
Al fine di superare le criticità evidenziate dal 2° Inventario, nell’Elaborato 7 del PdG Po 2021 sono state individuate alcune misure individuali inerenti all’inventario (Tabella 1), che dovranno essere attuate nel sessennio 2021-2027.
Tabella 1 Codice e titolo delle misure individuali inerenti all'Inventario
Codice misura individuale
Titolo misura individuale
KTM15-P1-b092
Miglioramento delle performance analitiche ai fini dell'adeguamento dei LOQ per la determinazione di sostanze prioritarie e di sostanze emergenti.
KTM14-P1P2-b087
Potenziamento delle conoscenze e adeguamento dei piani di controllo alle emissioni e di monitoraggio dei corpi idrici per le sostanze prioritarie ai sensi della Direttiva 2013/39/UE e X.Xxx. 172/2015 per le finalità del loro Inventario.
KTM14-P1P2-b075
Implementazione delle basi informative aggiornate, organizzate e omogenee a livello distrettuale utili alla compilazione dell'Inventario delle sostanze prioritarie.
KTM14-P1-c123
Aumento delle conoscenze sui carichi di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di vecchia e nuova generazione veicolate nei corpi idrici superficiali e sotterranei.
KTM01-P1-a001
Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo).
KTM14-P5-a059
Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano di Gestione.
Il 3° Inventario, che riflette gli esiti degli inventari precedenti, dovrà essere redatto nel 2025 e permetterà di evidenziare i modificati impatti antropici di rilascio da sostanze prioritarie. Per la sua compilazione un elemento fondamentale è la disponibilità di base dati omogenee e aggiornate.
Ai fini del presente Progetto “verso l’Inventario 2025 - art. 78-ter D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”, tenuto conto di quanto sopra riportato, le criticità riscontrate sono state raggruppate in tre priorità di intervento:
1. implementazione delle basi dati relative alle fonti di immissione puntuale
delle sostanze prioritarie utili all’Inventario;
2. revisione e implementazione dei piani di monitoraggio delle sostanze prioritarie nei corpi idrici;
3. approfondimenti tecnico-scientifici degli aspetti metodologici per il calcolo delle tre tipologie di carichi (puntuali, fluviali e diffusi) richieste per l’Inventario.
In sede di Gruppo di Lavoro distrettuale, costituito da AdBPo, Regioni, PAT e ARPA e
che supporta l’attuazione della DQA, è stata condotta un’analisi delle esigenze
territoriali e sono state dibattute le principali azioni da mettere in campo al fine di colmare le lacune conoscitive esistenti, superare le criticità emerse dal precedente inventario e perseguire le priorità di intervento individuate.
A seguito dei confronti avvenuti, proposte progettuali sono state presentate dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA) di Piemonte, Lombardia ed Xxxxxx-Romagna, con il supporto delle corrispettive Regioni.
Le attività del Progetto, che si intendono realizzare nel biennio 2023-2024, sono descritte nel capitolo 5, del presente Allegato, e consentiranno l’acquisizione di nuovi dati e di informazioni richieste per la compilazione del 3° Inventario.
4. Obiettivi e partner del progetto
Il Progetto si articola in una serie di attività progettuali, rispondenti alle tre priorità di intervento descritte al capitolo 3.
In Tabella 2, si riportano per ogni priorità di intervento le attività progettuali, gli obiettivi specifici e i soggetti coinvolti.
Le attività permetteranno di aggiornare ed integrare quanto redatto nei primi due inventari distrettuali, fornendo così un quadro più dettagliato e approfondito sulla contaminazione delle acque superficiali da sostanze prioritarie nel distretto.
Tabella 2 Priorità di intervento, attività progettuali, obiettivi specifici e i soggetti coinvolti del Progetto
Priorità di intervento Attività progettuale Obiettivo specifico
Sistematizzare le informazioni disponibili nei database
Soggetti coinvolti
1. Implementazione delle basi dati relative alle fonti di immissione puntuale delle sostanze prioritarie utili all’inventario
Progettazione, realizzazione e compilazione del Geo-Database Inventario Distrettuale
Sistematizzazione delle informazioni contenute nel catasto scarichi idrici dell’Xxxxxx- Romagna
regionali e distrettuale in un geodatabase relativamente a: scarichi idrici autorizzati (depuratori, impianti AIA e AUA), attività di controllo e vigilanza sugli scarichi effettuate da ARPA, autocontrolli a carico dei gestori degli impianti AIA e AUA, deposizioni aeree, siti di bonifica, discariche, monitoraggio ambientale riguardo alle sostanze prioritarie e ai PFAS
Creare una base dati coordinata che includa il catasto degli scarichi autorizzati. I dati raccolti permetteranno di costruire una popolazione dati statisticamente rilevante per la valutazione delle pressioni sui corpi idrici e la successiva espressione su di essi di un giudizio di conformità
AdBPo
ARPAE Xxxxxx- Romagna con il supporto della Regione
2. Revisione e implementazione dei piani di monitoraggio delle sostanze prioritarie nei corpi idrici
Controlli integrativi per aziende AUA e AIA in Piemonte
Tavolo tecnico di coordinamento per il miglioramento delle conoscenze sulle sostanze prioritarie a scala di distretto Monitoraggio qualitativo e quantitativo integrativo connesso agli scarichi urbani per le sostanze prioritarie in Xxxxxx- Romagna Perfezionamento dello screening analitico su acque fluviali e lacustri lombarde per tre sostanze prioritarie Monitoraggio integrativo connesso agli scarichi urbani per i parametri nichel e sostanze perfluoroalchiliche in Lombardia
Integrare e implementare le banche dati per definire con maggiore dettaglio le pressioni che incidono sul territorio, attraverso programmi di monitoraggio integrativi agli scarichi di aziende che utilizzano sostanze prioritarie
Rafforzare la cooperazione tra le ARPA del distretto per condividere metodiche, esperienze e soluzioni in una logica di razionalizzazione, al fine di favorire lo scambio di informazioni in un’ottica di efficacia, efficienza e di economicità
a) Approfondire le conoscenze sulle fonti puntuali delle sostanze prioritarie e analizzare gli effetti delle stesse sui corpi idrici nei quali vengono recapitate, al fine di identificare quelle sostanze non ancora presenti nel programma di campionamento degli scarichi.
b) Potenziare le attività di laboratorio attraverso l’acquisto di apparecchiature per il pretrattamento campioni e per l'analisi quantitativa di microinquinanti organici non termolabili.
Potenziare lo screening analitico per tre sostanze prioritarie in punti significativi della rete di monitoraggio
Sviluppo e ottimizzazione di nuovi metodi analitici per il nichel e le sostanze perfluoroalchiliche nella matrice acqua reflua, al fine di integrare il monitoraggio in alcuni depuratori ritenuti più significativi in relazione ad alcune criticità rilevate nei corpi recettori
ARPA
Piemonte con il supporto della Regione
Tutte le ARPA e le Regioni del Distretto
ARPAE Xxxxxx- Romagna con il supporto della Regione
ARPA
Lombardia con il supporto della Regione
ARPA
Lombardia con il supporto della Regione
3. Approfondimenti tecnico-scientifici degli aspetti metodologici per il calcolo delle tre tipologie di carico (puntuali, fluviali e diffusi) richieste per l’inventario
Calcolo Fattore R per la valutazione del carico fluviale
Ottenere una stima affidabile per il calcolo del carico diffuso delle sostanze prioritarie che tenga conto di tutti i potenziali processi fluviali (sedimentazione, rimobilizzazione, adesione a substrato, trasformazione chimica, etc.) a cui un inquinante può andare incontro una volta immesso nella colonna d’acqua.
AdBPo
5. Descrizione delle attività progettuali
La predisposizione ed il successivo aggiornamento del 3° Inventario richiede una chiara identificazione delle attività progettuali ed una precisa pianificazione dei tempi e delle risorse da dedicarvi.
Tenuto conto di quanto descritto nei capitoli precedenti, si auspica che le attività progettuali, descritte di seguito, possano permettere di aumentare il quadro
conoscitivo sulle sostanze prioritarie nelle acque del bacino idrografico del fiume Po, di ricavare informazioni utili per chiarire la rilevanza di tali sostanze a scala di distretto e il quantitativo di carichi che raggiungono l’ambiente acquatico, attraverso il perseguimento delle tre priorità di intervento già segnalate.
5.1 Implementazione delle basi dati relative alle fonti puntuali di immissione delle sostanze prioritarie.
5.1.1 Progettazione, realizzazione e compilazione del Geo-Database Inventario Distrettuale
Un elemento fondamentale per la redazione del 3° Inventario 2025 è la disponibilità di basi dati omogenee delle fonti puntuali delle sostanze prioritarie. Per aumentare la disponibilità e la facilità di reperimento dei diversi dati necessari per l’inventario, si prevede la costruzione del Geo-Database Inventario Distrettuale (di seguito Geo- DB). Esso rappresenterà lo strumento di raccolta di informazioni georeferenziate, riguardanti il rilascio e/o l’emissione delle sostanze prioritarie nel distretto.
La raccolta dei dati rappresenta una parte fondamentale e integrante dello sviluppo del Geo-DB. Pertanto, sarà necessario dotarsi di procedure metodologiche atte a processare sia i nuovi dati che quelli già esistenti. Tali procedure di raccolta dati dovranno migliorare iterativamente la qualità dei dati inviati e avere il livello di dettaglio richiesto dalla procedura metodologica sviluppata.
I dati che confluiranno nel Geo-DB, ove disponibili nelle singole Regioni, riguardano (Figura 2):
• gli scarichi idrici autorizzati (depuratori, impianti AIA e AUA);
• le attività di controllo e vigilanza sugli scarichi effettuate da ARPA;
• gli autocontrolli dei gestori degli impianti AIA e AUA;
• le deposizioni aeree;
• i siti di bonifica;
• le discariche.
Inoltre, il Geo-DB rappresenterà lo strumento di raccolta di tutti dati di monitoraggio ambientale riguardo ai PFAS (Figura 2). Infatti, le Regioni del distretto, con le loro Agenzie ambientali, negli ultimi anni stanno conducendo diverse campagne di campionamento nelle acque superficiali e sotterranee nelle principali sorgenti di scarico (siti di bonifica, discariche, scarichi IPCC e non), monitoraggi d’indagine, indagini epidemiologiche e progetti nazionali ed europei.
La raccolta, l’analisi e l’armonizzazione delle informazioni disponibili mirano a valorizzare le attività condotte delle varie Regioni e a costruire un quadro aggiornato sui PFAS e sul loro destino ambientale.
L’attività, in carico ad AdBPo, prevede la progettazione, la realizzazione di un Geo- DB nel biennio 2023/2024 con i dati aggiornati trasmessi dalle Regioni e dalle ARPA/APPA.
Figura 2 Rappresentazione schematica Geo-DB Inventario Distrettuale
5.1.2 Sistematizzazione delle informazioni contenute nel catasto scarichi idrici
dell’Xxxxxx-Romagna
ARPAE Xxxxxx-Romagna (di seguito ARPAE), in qualità di Autorità competente, dal 2016 svolge l’attività di rilascio delle autorizzazioni allo scarico, attività precedentemente in capo alle Province. Dunque, per le autorizzazioni rilasciate a partire dal 2016 (formato .pdf) è in corso un’attività di digitalizzazione e caricamento in appositi database, popolati con dati organizzati e fruibili anche per ulteriori elaborazione ed utilizzi.
I dati catastali relativi agli scarichi idrici riportano informazioni come:
• tipologia di scarico (trattamenti di acqua potabile, acque reflue urbane, acque reflue assimilate a quelle domestiche, acque di dilavamento, domestico, industriale, contenente sostanze pericolose, acque di prima pioggia);
• provenienza (raffreddamento, processo, meteoriche, lavaggio, irriguo, impianto di depurazione, civile, bonifiche ambientali, antincendio, altro);
• flusso (continuo, discontinuo, non conosciuto, occasionale);
• localizzazione tramite coordinate geografiche;
• portata;
• recapito (acque superficiali, depuratore consortile, rete fognaria, riutilizzo civile, riutilizzo industriale, riutilizzo irriguo, suolo, suolo agricolo/scopo irriguo, unità geologiche profonde);
• impianto finale di trattamento;
• tabella limiti inquinanti (tabelle 1-2-3 Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006 e tabelle della DGR Xxxxxx-Romagna 1053/2003), BAT-AEL (Best Available Technology- Associated Emission Limits) ovvero i valori limite di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili per le attività AIA.
Il catasto degli scarichi idrici rappresenta, pertanto, lo strumento centrale per la conoscenza, la prevenzione, il controllo e la tutela ambientale e per la gestione delle informazioni sugli scarichi così come stabilito dal D.Lgs. 152/06 ed ss.mm.ii.
L’attività cofinanziata da AdBPo è finalizzata alla riduzione dei tempi per il completamento del catasto dei dati ambientali relativi alla digitalizzazione degli scarichi presenti nelle autorizzazioni rilasciate da ARPAE Xxxxxx-Romagna e si inserisce all’interno di un progetto più ampio finanziato dalla Regione Xxxxxx- Romagna, che prevede lo sviluppo del "precompilato ambientale". Quest'ultimo è un intervento previsto dal Patto per la semplificazione (Misura 34) e intende sviluppare un sistema informativo integrato che consenta l’acquisizione e la gestione di tutti i dati inerenti all’attività di amministrazione attiva (autorizzazioni) e il controllo del territorio (autocontrolli e controlli) coordinandosi con i progetti regionali di “Accesso Unitario” (AU) e “Sportello Unico per le Attività Produttive” (SUAP). Detto sistema informativo viene sviluppato secondo la logica “once only”, ovvero di riutilizzo dei dati in possesso della pubblica amministrazione senza necessità di reiterare richieste di ulteriori informazioni agli utenti del sistema.
La finalità di tale attività è creare una base dati coordinata che includa oltre al catasto degli scarichi idrici già autorizzati, le attività di controllo e vigilanza effettuate da ARPAE sugli scarichi stessi e i dati relativi agli autocontrolli a carico dei gestori.
5.1.3 Controlli integrativi per aziende AUA e AIA in Piemonte
Per l’implementazione del processo di acquisizione di informazioni sulle emissioni delle sostanze prioritarie, ARPA Piemonte ha avviato un’attività progettuale per il consolidamento della base dati relative alle aziende sottoposte ad AIA e AUA.
La ripartizione delle competenze tra i diversi enti coinvolti nei processi autorizzativi
di tipo ambientale ha comportato nel tempo una frammentazione della raccolta e dell’aggiornamento delle informazioni sia relativamente agli aspetti anagrafici che ai possibili rischi di inquinamento da sostanze prioritarie presenti nei cicli di produzione.
Per superare queste criticità, l’attività progettuale si articola in tre azioni:
a) implementazione infrastruttura software per acquisizione e gestione dati;
b) analisi dei dati validati ed aggiornati nei database di riferimento;
c) controllo secondo il nuovo piano di controllo scarichi sito specifico.
Per l’azione a) ARPA Piemonte prevede, attraverso l’analisi delle pressioni effettuata per il Piano di Gestione 2021, l’acquisizione di informazioni relative all’eventuale presenza di sostanze prioritarie nei cicli produttivi delle aziende soggette ad AIA o AUA e la successiva implementazione del fascicolo ambientale connesso a ciascuna attività autorizzata. Gli stessi fascicoli verranno inoltre arricchiti attraverso il flusso continuo di dati degli autocontrolli prodotti dai gestori degli impianti.
Inoltre, i dati anagrafici e tecnici presenti nei fascicoli ambientali regionali necessitano di una validazione per stabilire l’attendibilità dei dati inseriti. Pertanto, ARPA Piemonte prevede la formazione di una task-force composta da personale ARPA per la verifica documentale e tecnica in campo delle sostanze prioritarie in uso e rilasciate negli scarichi, previa verifica dei cicli produttivi/codici ATECO contenuti nelle basi dati regionali.
In seguito all’acquisizione dei dati sopraindicati, l’azione b) prevede l’individuazione dei potenziali detentori/utilizzatori di sostanze prioritarie e la successiva definizione di un piano di controllo scarichi sito-specifico a scala regionale.
La predisposizione del nuovo piano di controllo scarichi sito-specifico corrisponde
all’azione c), che consta di sopralluoghi e campionamenti per supportare il lavoro
delle autorità competenti (Province) presso aziende rappresentative AIA e AUA di comprensori industriali non soggette a controllo negli ultimi quattro anni. Gli esiti di tali verifiche andranno ad implementare i fascicoli ambientali delle aziende sottoposte ai controlli.
5.2 Revisione e implementazione dei piani di monitoraggio delle sostanze prioritarie nei corpi idrici
5.2.1 Tavolo tecnico di coordinamento per il miglioramento delle conoscenze sulle sostanze prioritarie a scala di distretto
Le ARPA e le Regioni del distretto, in funzione delle competenze assegnate dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, saranno coinvolte in un Tavolo tecnico di coordinamento appositamente istituito per favorire un confronto tecnico-scientifico ed un supporto reciproco per il monitoraggio delle sostanze prioritarie, per cui attualmente si riscontrano criticità, e facilitare così lo scambio di informazioni in un’ottica di efficienza, efficacia ed economicità.
Infatti, dal confronto con le ARPA del distretto è emerso che alcune delle sostanze prioritarie non sono mai state ricercate nelle acque di scarico e quelle appartenenti alla Tabella 3- Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura, Parte terza, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii -presentano dei valori limite alle emissioni (VLE) maggiori rispetto agli SQA di tab. 1/A del D.Lgs. 172/2015.
Si riscontra, quindi, la necessità di istituire un Tavolo tecnico di coordinamento laboratoristico tra le ARPA del distretto al fine di:
• individuare in modo univoco i CAS e gli isomeri/congeneri/modalità di espressione del dato che caratterizzano le sostanze prioritarie;
• sviluppare, ottimizzare, validare o adeguare, per quanto possibile, i metodi analitici e i corrispondenti LOQ delle sostanze prioritarie non ancora
analizzate o per le quali attualmente non viene raggiunto il limite richiesto ai sensi della normativa vigente;
• aggiornare gli elenchi dei laboratori del sistema agenziale dotati di metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili per l’analisi delle sostanze prioritarie;
• verificare la disponibilità per affidare a laboratori di altre agenzie regionali l’analisi delle sostanze prioritarie che le ARPA competenti non sono in grado di monitorare.
5.2.2 Monitoraggio qualitativo e quantitativo integrativo connesso agli scarichi urbani per le sostanze prioritarie in Xxxxxx-Romagna
ARPAE e Regione Xxxxxx-Romagna prevedono un sistema di monitoraggio integrativo per approfondire le conoscenze sulle fonti puntuali relative alle sostanze prioritarie e analizzare gli effetti delle stesse sui corpi idrici.
Esiste, infatti, una carenza di tipo normativo che non permette una conoscenza puntuale della presenza delle sostanze prioritarie negli scarichi. Tale criticità è dovuta alla presenza solo di alcune sostanze prioritarie nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (come ad esempio Cd, Hg, Ni, Pb, xxxxxx, dieldrin, endrin, isodrin), relativa ai VLE degli scarichi in acque superficiali e in fognatura. Questo comporta che gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico prescrivano il controllo solo delle sostanze contenute nella suddetta tabella. Ne consegue che le restanti sostanze prioritarie della Tab. 1/A (D.Lgs. 172/2015) raramente vengano ricercate negli scarichi.
Inoltre, si evidenzia l’importanza di ottenere queste informazioni anche da parte dei gestori del Servizio Idrico Integrato (SII), in quanto nelle reti fognarie vengono recapitati scarichi civili e industriali che possono contenere anche le sostanze
prioritarie. Infatti, l’assenza di stime dettagliate dei quantitativi di sostanze prioritarie convogliate nei sistemi di depurazione rende difficoltosa la previsione di nuovi sistemi di abbattimento efficaci per tali sostanze e, quindi, potrebbe costituire un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi posti dalla DQA e dall’Inventario.
Sulla base di tali presupposti, l’attività progettuale prevede la selezione di cinque impianti di depurazione (Parma Ovest, Roncocesi, Carpi, Imola Santerno e Santa Giustina), che recapitano importanti volumi di acque nei corpi idrici superficiali.
La campagna sperimentale prevede il monitoraggio di:
• acque reflue trattate prelavate all’interno del pozzetto di ispezione in corrispondenza dello scarico di ciascun depuratore (da parte dell’Università di Bologna sulla base di altra convenzione con la Regione);
• due punti di controllo nel corpo idrico recettore per ogni impianto di depurazione sopracitato e tre per l’impianto di Santa Giustina, collocati a monte e a valle degli impianti.
Sui campioni d’acqua prelevati verrà effettuato lo screening analitico ragionato delle sostanze prioritarie ritrovate sulle stazioni di monitoraggio della qualità ambientale dei corpi idrici fluviali della Regione.
La campagna di monitoraggio relativa ai punti collocati a monte e a valle dei corpi idrici recettori verrà effettuata da XXXXX e rientra all’interno del presente progetto; mentre i campionamenti e le analisi sulle acque reflue dei 5 depuratori verranno condotti da Regione Xxxxxx-Romagna con la collaborazione dell’Università degli Studi di Bologna.
I risultati ottenuti dalle due campagne di monitoraggio verranno condivisi per la costruzione di un quadro per quanto possibile completo dell’impatto generato dai depuratori, in termini di sostanze prioritarie sui corpi idrici recettori.
La sperimentazione prevede le seguenti azioni:
1. indagini preliminari inerenti all’effettuazione dei campionamenti;
2. campionamento degli scarichi presso gli impianti di depurazione individuati;
3. campionamento nei corpi idrici a monte e a valle degli scarichi del depuratore, in tempi coerenti con quanto previsto al punto 2;
4. analisi delle attività produttive presenti e significative nelle reti fognarie
trattate, mediante l’utilizzo dei dati inseriti nel catasto degli scarichi idrici;
5. confronto tra le sostanze prioritarie rilevate al punto 2 e al punto 3 e correlazione con le attività commerciali e produttive note presenti nei bacini.
I criteri di selezione dei punti di campionamento nei corpi idrici a monte e a valle degli impianti di depurazione privilegeranno le stazioni di monitoraggio già presenti nella Rete ambientale di ARPAE. In caso contrario, verranno considerate delle stazioni ad una distanza accettabile dallo scarico e che non presentino immissioni intermedie di rilievo.
Considerata la complessità della matrice delle acque superficiali in prossimità degli scarichi, l’attività necessita dell’adeguamento dei metodi analitici e, in particolare, della fase di pretrattamento. Infatti, gran parte delle sostanze prioritarie non sono mai state ricercate nelle acque di scarico e l’istituzione di un Tavolo tra le ARPA del distretto (attività 5.2.1) permetterà la condivisione delle competenze e il confronto per la tematica specifica.
Dunque, allo scopo di facilitare adeguati pretrattamenti e analisi delle acque campionate si ritiene importante che i laboratori ARPAE acquisiscano un gascromatografo interfacciato ad uno spettrometro di massa a singolo quadrupolo. Il sistema analitico sarà utilizzato per l'identificazione e l'analisi quantitativa di microinquinanti organici non termolabili (PAH, alchilfenoli, fenoli, aniline,
organoclorurati, etc) nei diversi tipi di acque, comprese quelle di scarico, consentendo di raggiungere limiti di quantificazione più bassi e, quindi, più adeguati a talune richieste normative. Invece, per il pretrattamento dei campioni è previsto l’acquisto di un bagno ad ultrasuoni, per l’estrazione assistita, e di un bagno/vasca termostatica per estrazioni con soluzioni acquose di campioni a temperatura controllata.
5.2.3 Perfezionamento dello screening analitico su acque fluviali e lacustri lombarde di tre sostanze prioritarie
ARPA e Regione Lombardia prevedono l’integrazione dello screening analitico per valutare l’eventuale presenza tre sostanze prioritarie, ad oggi mai analizzate, nelle acque superficiali lombarde. L’attività progettuale prevede lo sviluppo di nuove metodiche analitiche per le seguenti sostanze prioritarie di Tab. 1/A del D.Lgs. 172/2015:
1) bifenox;
2) difenileteri bromurati;
3) esabromociclododecano (HBCDD).
Le metodiche sviluppate potranno essere successivamente applicate ad alcune stazioni individuate all’interno della rete di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici fluviali e lacustri, sulla base della programmazione dell’Agenzia. Infatti, dopo la fase di messa a punto dei metodi, in ragione delle tempistiche disponibili entro la fine dell’anno 2024 e di eventuali particolarità che dovessero essere richieste nel campionamento (legati ad es. all’esigenza di disporre di quantitativi molto elevati di acqua), l’obiettivo è di estendere le analisi ad un numero minimo di 20 stazioni, con frequenza di campionamento trimestrale.
Gli accertamenti analitici saranno condotti tenendo conto del migliore LOQ ottenuto
dallo sviluppo delle nuove metodiche.
5.2.4 Monitoraggio integrativo connesso agli scarichi urbani per i parametri nichel e sostanze perfluoroalchiliche in Lombardia
ARPA Lombardia, in coordinamento con la Regione, prevede di effettuare un approfondimento relativo alle acque reflue urbane, focalizzando l’azione analitica sulle sostanze perfluoroalchiliche e sul nichel, definito in Tabella 5, Allegato 5 al D. Lgs. 152/06 quale sostanza tossica e bioaccumulabile e riportato negli standard di qualità nella colonna d’acqua per le sostanze dell’elenco di priorità come sostanza prioritaria (Tabella 1/A del D. Lgs. 172/2015)
L’approfondimento proposto per il parametro nichel si ritiene opportuno in quanto numerosi sono i superamenti degli SQA entro il reticolo fluviale regionale, mentre per quanto riguarda l’eventuale scarico di PFAS nei corpi recettori crescente è l’interesse di valutare i possibili impatti derivanti degli impianti di depurazione.
L’attività prevederà, dunque, lo sviluppo di nuove metodiche analitiche per la matrice acqua reflua, che raggiungano sensibilità adeguate a consentire le valutazioni degli apporti degli scarichi degli impianti di depurazione nei corpi idrici recettori.
Saranno oggetto di successivo monitoraggio i depuratori, indicativamente 10-15 impianti, ritenuti tra i più significativi rispetto alla contaminazione da nichel e PFAS rilevata nel reticolo idrico
5.3 Approfondimento tecnico-scientifico degli aspetti metodologici per il calcolo
delle tre tipologie di carichi (puntuali, fluviali e diffusi) richieste per l’Inventario
5.3.1 Calcolo Fattore R per la valutazione del carico fluviale
Il carico fluviale esprime la massa di un contaminante trasportata dal fiume per unità di tempo e viene calcolato a partire dalla concentrazione della sostanza e dalla
portata fluviale che transita nel punto di monitoraggio. Per la stima degli apporti delle sostanze prioritarie, attraverso il monitoraggio del carico fluviale, l'area coperta dall'Inventario è per definizione l'intero bacino idrografico a monte della stazione di monitoraggio analizzata.
Il carico fluviale può essere utilizzato per calcolare il carico diffuso delle sostanze prioritarie.
In Italia nel 1°Inventario, per il calcolo del carico delle fonti diffuse, era stato stabilito da ISPRA e dal MATTM, in accordo con quanto riportato nella linea Guida CIS.28, di adottare l’approccio del carico fluviale (Riverine Load Approach) per tutti i Distretti italiani.
Per la predisposizione del 2° Inventario, per quanto riguarda la quantificazione delle sostanze immesse nelle acque superficiali, la disponibilità di maggiori dati e di migliori conoscenze del territorio hanno consentito un’analisi di livello superiore rispetto al 1°Inventario.
L’approccio del carico fluviale prevede che il carico diffuso venga stimato come la differenza tra il carico totale e il contributo delle sorgenti puntuali. Inoltre, tiene conto del carico dovuto ai processi di ritenzione, a cui un inquinante può andare incontro una volta immesso nella colonna d’acqua. Tali processi convogliano nel denominato fattore R, che considera fenomeni come la sedimentazione, la rimoblizzazione, l’adesione al substrato, la trasformazione chimica, etc.
Dunque, per ottenere una stima affidabile del carico da fonte diffusa è necessario aver reperito e considerato tutte le informazioni disponibili riguardanti le fonti puntuali e aver valutato la significatività dei processi fluviali nel copro idrico considerato, onde evitare di incorrere in una sua sovrastima.
6. Tempi di realizzazione
La durata complessiva prevista per il Progetto è di 24 mesi dall’avvio. Tutte le attività descritte al capitolo 5 saranno realizzate nel biennio 2023/2024, salvo proroga adeguatamente motivata.
7. Prodotti
Per quanto riguarda le attività progettuali, descritte al capitolo 5, si prevede la fornitura dei seguenti elaborati:
• piano di lavoro, che definisce il dettaglio delle attività a valle della stipula dell’Accordo, contenente una descrizione tecnico-metodologica e il cronoprogramma;
• relazione tecnico-scientifica dell’attività svolta, corredata da eventuali
cartogrammi illustrativi;
• base dati alfanumeriche e/o geografiche utilizzate per i risultati dell’attività;
• eventuale cartografia, di riferimento per i risultati dell’attività;
• relazione di sintesi dell’attività svolta, corredata da cartogrammi illustrativi.
ALLEGATO 2 - Previsione dei costi della collaborazione
AdBPo partecipa all’Accordo rendendo disponibili risorse umane, strutture, strumenti (studi, rilievi, modelli, filmati) necessari allo svolgimento delle attività previste nell’Accordo e al raggiungimento delle sue finalità.
Le Parti prevedono costi diretti per personale strutturato e non strutturato, spese di missione e di materiale di consumo, costi per attività di laboratorio e spese per attrezzature scientifiche e/o informatiche e spese per attrezzature scientifiche e/o informatiche da dedicare all’attività di monitoraggio. È prevista l’attivazione di tipologie contrattuali ammesse dalla normativa vigente.
Il numero e la durata dei contratti sono definiti ai fini della migliore organizzazione interna del gruppo di lavoro, previa valutazione ed approvazione dei responsabili scientifici di cui all’art. 5.
La ripartizione dei costi di cui alla tabella successiva potrà subire variazioni, all’interno delle tipologie di spesa previste, fermo l’importo complessivo massimo del contributo riconosciuto da AdBPo e che si tratti di spese non coperte da altri contributi incompatibili ai sensi di legge.
Di seguito si riporta il quadro economico relativo ai costi diretti previsti e stimati a
Tipologia di spesa
Personale strutturato Personale strutturato (cofinanziamento)
Personale non strutturato Beni e Servizi
Spese generali Totale spese a carico
del singolo ente
Totale costo Collaborazione Contributo AdBPo
ARPA
Romagna | |||
150.000,00 | 0 | 0 | 0 |
61.000,00 | 46.000,00 | 52.500,00 | 25.000,00 |
120.000,00 | 90.000,00 | 117.302,00 | |
20.000,00 | 20.000,00 | 131.554.00 | 80.000,00 |
39.000,00 | 10.000,00 | 53.181,00 | 2.500,00 |
390.000,00 | 166.000,00 | 354.537,00 | 107.500,00 |
Piemonte
ARPA
Lombardia
1.018.037,00
ARPAE
Emilia-
AdBPo
a rimborso spese a
330.000,00
120.000
302.037,00 0
carico delle Parti per lo svolgimento delle varie attività previste dal progetto di cui
all’Allegato 1 al presente Accordo.
AdBPo partecipa al progetto dedicando proprio personale strutturato e sostenendo le proprie spese generali. L’onere finanziario di AdBPo, oltre al contributo di 752.037,00 euro a sostegno delle spese delle Parti, è stimato in circa 107.500,00 euro complessivi (di cui € 25.000,00 costo personale per circa 25% del tempo lavoro di un funzionario per 24 mesi, € 80.000,00 di beni e servizi, € 2.500,00 di spese generali stimate nel 20% del costo del personale).
Tabella –Dettaglio costi preventivati necessari per lo svolgimento delle attività
N. proposta: PDEL-2022-156 del 15/12/2022
Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica
OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di Accordo di collaborazione da sottoscriversi con l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po per la realizzazione del Progetto “verso l’Inventario 2025 - art.78-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”.
PARERE CONTABILE
Il sottoscritto Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.
Data 16/12/2022
Il Dirigente