DELIBERAZIONE N. 15/14 DEL 21.3.2017
DELIBERAZIONE N. 15/14 DEL 21.3.2017
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Oggetto: Recepimento Accordo n. 61/CSR del 14 aprile 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005 n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue".
L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che la legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”, all’art. 6, comma 1, lett. b), stabilisce che venga adottato uno Schema tipo per la stipula di Convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue al fine di consentire la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e individuare le tariffe di rimborso delle attività associative sul territorio nazionale.
Inoltre, il successivo D.M. 18 aprile 2007, recante "Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", prevede che tali organizzazioni concorrano ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo i piani sanitari regionali, mediante convenzioni da stipulare con le Regioni in conformità allo schema tipo che è stato adottato dapprima con l’Accordo sancito il 20 marzo 2008 (Repertorio Atti n. 115/CSR) e successivamente aggiornato con l’Accordo sancito il 14 aprile 2016 (Repertorio Atti n. 61/CSR).
L’Assessore fa presente che le intervenute disposizioni normative conseguenti all’attuazione sia della legge 219/2005, sia degli atti di recepimento di direttive europee, finalizzate alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, comportano sempre più il responsabile coinvolgimento delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza, qualità.
La partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue si sviluppa in due ambiti di attività:
− la promozione alla donazione, mediante la chiamata dei donatori, il reclutamento di nuovi donatori, la fidelizzazione dei donatori già arruolati, la tutela dei donatori sotto il profilo sanitario e organizzativo;
− la raccolta in convenzione di sangue ed emocomponenti.
Il contributo e l’impegno delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue sono fondamentali ai fini del perseguimento dell’autosufficienza ed è quindi importante valorizzare il ruolo da esse svolto.
Nella Regione Sardegna la raccolta convenzionata delle Associazioni dei donatori di sangue (AVIS), attraverso le Unità di Raccolta autorizzate, rappresenta attualmente in Sardegna circa il 32% della raccolta totale di sangue intero.
I rapporti fra le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue maggiormente rappresentative sul territorio ed il Servizio Sanitario Regionale sono regolati da convenzioni che definiscono gli impegni reciproci finalizzati al fabbisogno di sangue ed emoderivati, nonché alla tutela della salute del donatore e del ricevente. In Sardegna le succitate Convenzioni sono state redatte conformemente allo schema tipo previsto dall’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) e approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 47/28 del 30 dicembre 2010.
L’Assessore fa presente che in data 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR) è stato sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Tale Accordo stabilisce:
‒ lo schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse;
‒ le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
‒ le corrispondenti quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale;
‒ le attività aggiuntive, nell’ambito della promozione, del dono e della tutela del donatore, che devono essere declinate in appositi progetti approvati e coordinati dal SRC.
L’Assessore informa, inoltre, che la Regione Sardegna ha recepito ed implementato i contenuti della normativa nazionale relativamente ad un sistema di garanzia di qualità applicato ai Servizi trasfusionali e alle Unità di Raccolta.
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 38/10 del 18 settembre 2012, ha recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010 sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dei servizi trasfusionali e relative articolazioni
organizzative e delle unità di raccolta fisse e mobili che operano sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento. In conformità ai requisiti di cui all’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, alle linee guida per l’accreditamento di cui all’art. 2 della legge n. 219/2005 e ai provvedimenti regionali di attuazione, ha proceduto ad accreditare i servizi trasfusionali e relative articolazioni organizzative e le unità di raccolta fisse e mobili associative.
Al riguardo l’Assessore fa presente che, a seguito delle complessità rilevate in fase di applicazione dei requisiti, al fine di garantire un miglior funzionamento della rete trasfusionale regionale la Giunta, con la deliberazione n. 12/8 dell’8 marzo 2016, ha approvato i nuovi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dei servizi trasfusionali, unità di raccolta fisse e mobili e loro articolazioni organizzative.
L’Assessore evidenzia che in Sardegna è in atto un importante processo di riforma che, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17, è culminata al 1° gennaio 2017 con l’istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) che ha accorpato le attuali xxxx Xxx territoriali e pertanto soggetto con personalità giuridica avente titolo a sottoscrivere le convenzioni.
Considerato che la stessa legge all’art. 2, comma 4, precisa che l’ATS opera quale centrale di committenza per le Aziende sanitarie regionali, ne consegue che è attribuito all’ATS il compito di predisporre la gara per la forniture dei materiali di consumo necessari per effettuare l’attività oggetto della convenzione in oggetto. Infatti il presente Accordo ha introdotto quote di rimborso omnicomprensive per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, escludendo la possibilità per queste ultime di fornire il materiale di consumo come invece previsto dall’Accordo del 2008.
L’Assessore, per quanto premesso, ritiene opportuno procedere nell’immediato al recepimento dell’Accordo e propone di prorogare le vigenti convenzioni stipulate tra le Aziende sanitarie e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue secondo l’Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008 fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni da stipularsi entro e non oltre il 30 giugno 2017, al fine di consentire all’ATS di attivare la procedura di gara per la fornitura dei materiali di consumo.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, rilevato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA
‒ di recepire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'Atto di Intesa "Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la “Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-regioni 20 marzo 2008 relativo
alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” (Rep. Atti n.61/CSR), allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
‒ di approvare lo schema tipo di Convenzione tra la Regione Sardegna e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse, così come definito nell’allegato 1 dell'Accordo del 14 aprile 2016, oggetto di recepimento con la presente deliberazione, e nei disciplinari tecnici A e B (se previsto) contenuti nel medesimo accordo, secondo le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori. Può far parte della convenzione anche il disciplinare C, secondo quanto previsto al punto 6 dell'Accordo del 14 aprile 2016;
‒ di stabilire le corrispondenti quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio regionale così come definite nell’allegato 2 dell'Accordo del 14 aprile 2016, che si recepisce con la presente deliberazione;
‒ di stabilire che alla Convenzione di cui alla presente deliberazione accedono le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute del 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge
n. 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
‒ di stabilire che entro il 30 giugno 2017 le Aziende sanitarie, sede di servizi trasfusionali, dovranno provvedere alla stipulazione delle Convenzioni attuative con le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue previste dal presente Accordo, intendendosi prorogate fino a tale termine le vigenti convenzioni stipulate tra le Aziende sanitarie e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue secondo l’Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008;
‒ di dare mandato all’Azienda per la tutela della Salute (ATS) in qualità di centrale regionale di committenza, di attivare la procedura di gara per la fornitura dei materiali di consumo necessari per effettuare la raccolta di sangue;
‒ di dare atto che la spesa sanitaria derivante dall’attivazione delle Convenzioni di cui sopra trova copertura nell’ambito delle risorse del fondo sanitario regionale da assegnare annualmente alle Aziende sanitarie;
La presente deliberazione è pubblicata sul BURAS.
Il Direttore Generale Il Presidente
Xxxxxxxxxx De Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx