CAPITOLATO DI POLIZZA
LOTTO UNICO
CAPITOLATO DI POLIZZA
“RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO”
La presente polizza è stipulata tra
S.I.I. SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI |
Xxx 0x Xxxxxx, 00 |
00000 Xxxxx (XX) |
Partita IVA : 01250250550 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 30/06/2016 |
Alle ore 24.00 del : | 30/06/2019 |
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI
Art. 1 – ATTIVITA’ DELL’ASSICURATO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Esercizio delle attività concernenti il servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/94, consistente in:
- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;
- collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;
- depurazione delle acque reflue.
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all’Assicurato nello svolgimento della propria attività istituzionale, così come prevista nello Statuto, comunque svolta e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario. Si precisa che l’Assicurato non ha responsabilità in relazione a bacini, laghi, e simili, nonché dighe ed impianti Idroelettrici.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per legge, regolamenti e delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L’assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non riportate dal presente capitolato.
Si conviene inoltre che le attività svolte dall’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto possono in qualunque momento subire modifiche e/o essere integrate con altre prima non svolte, senza che la copertura assicurativa prestata con la presente polizza venga meno.
L’Assicurato si obbliga però a darne comunicazione alla Società entro tre mesi dalla data in cui le predette modifiche o nuove attività sono iniziate, pena la sospensione della efficacia della copertura assicurativa limitatamente ai sinistri riguardanti tali nuove attività e/o variazioni delle stesse.
ART. 2 - DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato | L’Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. |
Capitolato | Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione |
Contraente | L’Ente, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. |
Cose | Sia gli oggetti materiali sia gli animali |
Franchigia | L’importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato. |
Garanzia | Il singolo rischio coperto dall’assicurazione |
Indennizzo Risarcimento | La somma che la Società eroga all’Assicurato o all’avente diritto in caso di sinistro |
Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione |
Premio | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’assicurazione. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione |
Società | L’Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia |
Compagnia | La persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l’esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia |
Subappaltore | La persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l’esecuzione di lavori o servizi. |
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell’Art.1913 Codice Civile, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia “responsabilità civile verso prestatori di lavoro” di cui ai successivi Artt.19 e 20, solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell’INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
Premesso che le richieste di risarcimento da parte dei terzi pervengono a volte incomplete per alcuni elementi fondamentali intesi per:
a) generalità e recapito del richiedente e/o del bene danneggiato;
b) data e luogo del sinistro;
c) descrizione del fatto e, possibilmente, sue conseguenze.
Resta inteso che, al fine di evitare la trasmissione alla Società di denunce incomplete, i termini di cui sopra relativamente alle richieste di risarcimento da parte di un terzo, decorrono dal momento in cui il Servizio competente ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa degli elementi fondamentali.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, è data facoltà all’Assicurato – anche in considerazione della franchigia fissa prevista dal contratto assicurativo – di verificare sia la fondatezza che la congruità della richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti.
Ciò verificato, l’Assicurato darà avviso alla Società nei modi e nei termini previsti dall’art. 2952 del X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX DI DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando i legali e i tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Qualora la Società non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, la stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l’Assicurato transiga il Sinistro secondo l’importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento
giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando.
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e la Società sulla gestione della vertenza del danno, l’Assicurato avrà facoltà di non transigere secondo l’importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all’esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra - giudizialmente siano superiori all’importo raccomandato, la Società sarà obbligata ad indennizzare l’Assicurato nei limiti dell’importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo capoverso del presente articolo; qualora, viceversa, l’Assicurato risultasse vincitore della vertenza, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali da questi sostenute.
ART.7 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
ART.8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.
ART.9 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se la Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, Le rate successive potranno essere pagate dalla Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 90 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se la Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
Qualora le eventuali verifiche che il Contraente fosse tenuto ad effettuare presso
Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, i termini di mora previsti dal presente articolo si intendono ulteriormente incrementati di un periodo temporale pari a quello previsto all’art. 4 del predetto decreto. Qualora si verificassero le circostanze previste all’Art. 5 del Decreto, la Contraente è obbligata a pagare alla Società le somme indicate da Equitalia Servizi S.p.A. entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della comunicazione di quest’ultima.
Il pagamento eventualmente effettuato dalla Contraente agli Agenti di Riscossione, così come definiti al comma “c” dell’Art. 1 del Decreto, sarà da ritenersi come effettuato alla Società ai sensi dell’Art. 1901 del C.C. .
ART.10 – CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPATO – REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio della presente polizza viene calcolato sul numero delle utenze servite dall’Assicurato.
Esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto successivamente, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 45 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Calcolo del premio | ||
Preventivo numero utenze servite | Premio lordo per ogni utenza | Premio lordo annuo di polizza |
n. 121.000= | Euro. ,00= | Euro… ,00= |
ART.11 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.
ART.12 - FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello dove risiede la Contraente.
ART.13 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una
stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all’integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. Il premio di polizza verrà rimesso dal Broker a ciascuna Coassicuratrice, in proporzione alla propria quota di coassicurazione; ogni Coassicuratrice pertanto rilascerà apposita quietanza per la parte del premio di competenza incassato.
L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.
ART.14 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA
Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 30/06/2016 e scade alle ore 24,00 del 30/06/2019 con esclusione del tacito rinnovo.
Sarà comunque facoltà di entrambe le parti rescindere la polizza almeno 60 giorni prima della scadenza annuale tramite lettera raccomandata.
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente, per un periodo fino a 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara.
ART. 15 - INFORMATIVA SUI SINISTRI
La Società si impegna a fornire, con cadenza almeno semestrale o a semplice richiesta dell’Assicurato in qualsiasi momento, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro.
ART. 16 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo AON SPA – Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0 – 10 MILANO (delegataria), in cobrokeraggio con la Società CENTRALE SPA Via degli Abeti, 80 - 61100 – Pesaro.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Delegataria e in particolare:
⮚ il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
⮚ è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
⮚ la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
⮚ ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
⮚ le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
⮚ la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
⮚ le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute all’atto del perfezionamento;
⮚ le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
⮚ il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del perito incaricato e comunicherà l’esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
⮚ la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
⮚ il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell’importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
⮚ in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
⮚ la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
⮚ la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell’Agenzia e/o dell’Impresa aggiudicataria - del 10% calcolate sui premi imponibili.
ART.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 18 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
ART. 19 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 20 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Macerata della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
SEZIONE 3 – GARANZIA R.C.T./O.
ART. 1- ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale....... (VARIANTE MIGLIORATIVA N. 1) : si intende depennata la parola “accidentale” .....verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l’assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
❑ La Responsabilità Civile derivante dal servizio di depurazione delle acque reflue mediante condotte di adduzione agli impianti di depurazione, nonché ai danni procurati a terzi da interventi sulla rete e da rottura accidentale di collettori, tubazioni e stazioni di pompaggio.
❑ La Responsabilità Civile per danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, in occasione di svolgimento di lavori in aree aperte al pubblico.
❑ La Responsabilità Civile derivante dal servizio di captazione, trattamento e distribuzione di acqua mediante appositi impianti, condutture, serbatoi e stazioni di pompaggio, nonché i danni causati a terzi in conseguenza di interventi sulla rete.
❑ La Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e gestione della rete fognaria mediante appositi impianti, condutture, serbatoi e quant’altro necessario all’attività ivi compresi i danni causati a terzi in conseguenza di interventi sulla rete.
❑ Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento delle seguenti attività complementari:
1. partecipazione ad esposizioni in genere, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands, anche in qualità di concedente di spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
2. proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore della Contraente nella sua qualità di committente dei lavori;
3. proprietà e gestione delle mense, dei bar aziendali nonché dei distributori automatici di bevande e simili nell’ambito dell’Azienda. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far capo alla Contraente nella sua qualità di committente dei servizi;
4. servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità personale del personale medico e paramedico;
5. servizio di vigilanza anche effettuato con guardiani armati e con cani compreso il rischio derivante da eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
6. trasporto e consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
7. attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti della Contraente;
8. esercizio di magazzini, uffici e depositi, in Italia purché inerente all’attività dichiarata in polizza;
9. visite e corsi di istruzione che si svolgono all’interno dei locali dell’Azienda;
10. organizzazione di attività pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale e scientifica;
11. organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi o gite aziendali con esclusione dei danni da circolazione e impiego di aeromobili, organizzazione di attività sportive non a livello professionale, organizzazione di feste, inaugurazioni e/o manifestazioni istituzionali promosse dall’Azienda;
12. selezioni o prove pratiche per l’assunzione di personale occorrente a tutte le attività che l’Azienda svolge.
L’Assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di:
a) Proprietario, conduttore o gestore di tutto quanto necessità all’attività descritta;
b) Esercente tutte le attività, salvo quelle eventualmente escluse;
c) Committente e/o patrocinante.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali debba rispondere. Xxxxxx intendersi comunque compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D. Lgs 38/2000 e successive modificazioni, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (Handicappati ecc.), per lavori socialmente utili, stagisti e borsisti.
ART. 2 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti compresi i dirigenti, le persone in rapporto di lavoro parasubordinato, nonché studenti, borsisti, allievi, tirocinanti ecc. che prestano servizio presso il Contraente per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente;
c) ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL durante od in occasione dell’attività lavorativa.
La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l’INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
Il contenuto del presente comma vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222 per i danni subiti dai prestatori di lavoro.
L’assicurazione viene estesa ai prestatori di lavoro, autonomi o costituiti in società organizzata o Cooperativa, definiti "lavoratori temporanei" dalla legge n.196 del 24.06.1997.
Il Contraente/Assicurato si impegna a dichiarare alla Società gli emolumenti versati, ai fini del calcolo del premio, insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dipendente.
Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali, nonché quella dei datori di lavoro in genere per i danni cagionati ai loro dipendenti per responsabilità dell’Assicurato, in relazione a tutti gli oneri da essi comunque sostenuti.
ART. 3- NORME COMUNI AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA PRESENTE SEZIONE
Tanto l’assicurazione R.C.T. che l’assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222
ART. 5 - MASSIMALI DI GARANZIA
Il limite di massimo indennizzo per capitale, interessi e spese a carico della Società, ammonta:
R.C.T. € 5.000.000,00 per sinistro
€ 5.000.000,00 per persona
€ 5.000.000,00 per danni a cose/animali
R.C.O. € 3.000.000,00 per sinistro
€ 3.000.000,00 per persona
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. / R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 5.000.000,00.
(VARIANTE MIGLIORATIVA N. 2) :
Il limite di massimo indennizzo per capitale, interessi e spese a carico della Società, ammonta:
R.C.T. € 7.500.000,00 per sinistro
€ 7.500.000,00 per persona
€ 7.500.000,00 per danni a cose/animali
R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro
€ 5.000.000,00 per persona
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. / R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 7.500.000,00.
ART. 6 – NOVERO DEI TERZI
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T., unicamente i prestatori di lavoro dell’Assicurato, quando sia operante la garanzia prevista all’Art. 2 della presente sezione.
ART. 7 – PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.
ART. 8 – PORTATA DELLA GARANZIA
Si precisa che la copertura della presente polizza si intende operante per qualsiasi evento rientrante nell’oggetto della garanzia, salvo quanto esplicitamente escluso e nei limiti di quanto esplicitamente regolamentato.
ART. 9 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Per la Responsabilità Civile terzi e Operai, la presente polizza vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo; per la Responsabilità civile prodotti, la presente polizza vale per i danni che avvengono in tutti i paesi, esclusi USA e CANADA.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA
SEZIONE 1 – ESCLUSIONI
ART. 1 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA R.C.T./O.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli iscritti al P.R.A., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno d’età;
c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) da furto, compresi quelli a mezzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle predette operazioni;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
f) a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate;
g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione naturale, isotopi radioattivi, macchine accelleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
j) derivanti da detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
k) i danni di cui all’Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
l) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
m) derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
n) da guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, sommosse e scioperi, terrorismo;
o) derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Tecnology, in tale fattispecie si intende inclusa l’attività svolta via Internet, nonché l’attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;
p) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
q) a terzi conseguenti alla distribuzione di acqua alterata e/o contaminata, fermo quanto previsto all’art. 14 della Sezione 2, garanzia Inquinamento Accidentale;
r) di qualunque tipo, diretto, indiretto e/o patrimoniale, conseguenti a mancata erogazione, o interruzione o sospensione della fornitura di acqua a seguito di qualsiasi evento che abbia colpito gli impianti dell’assicurato. Si intendono esclusi anche i danni subiti da Terzi per effetto del distacco della fornitura se derivanti da errore amministrativo.
SEZIONE 2 – DELIMITAZIONI, ESTENSIONI, PRECISAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RCT
ART. 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E COLLABORATORI
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli amministratori, dipendenti e collaboratori dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, entro i limiti dei massimali pattuiti per la R.C.T., il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 C.P. entro i limiti previsti per la R.C.O..
ART. 2 – DANNI PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO AD IMPRESE E/O PRESTATORI D’OPERA
Premesso che il Contraente può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d’opera parte delle proprie attività, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.
ART. 3 – COMMITTENZA AUTO
A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art.2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
ART. 4 – DANNI A COSE TROVANTISI NELL’AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’assicurazione è estesa ai danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, che per volume o peso non possono essere rimosse, con esclusione dei danni alle cose in consegna e custodia dell’assicurato. La garanzia è estesa anche ai danni subiti dai veicoli di terzi e dei dipendenti.
ART. 5 – DANNI DA CEDIMENTO – FRANAMENTO E ASSESTAMENTO DEL TERRENO
La garanzia comprende i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, purché non conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione ed altre tecniche sostitutive.
ART. 6 – RICORSO TERZI DA INCENDIO
In deroga a quanto previsto al comma e), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.C.P., sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute. La presente estensione opererà in eccedenza a quanto eventualmente già coperto con polizza incendio che preveda la garanzia “Ricorso Terzi”.
ART. 7 – DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di Danneggiamenti a Cose risarcibili a termini di Polizza.
ART. 8 – DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA
A parziale deroga di quanto previsto al comma f), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1
C.C.P. si conviene che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell’Assicurato dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l’uso di tali cose e/o durante l’esecuzione di lavori sulle stesse.
ART. 9 – DANNI ALLE OPERE IN COSTRUZIONE
A parziale deroga di quanto previsto al comma g), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., si conviene che la garanzia comprende i danni arrecati alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alle cose direttamente oggetto dei lavori se di proprietà dell’Assicurato.
ART. 10 – SOMMINISTRAZIONE DI CIBI, BEVANDE ED ALIMENTARI IN GENERE
L’assicurazione comprende i danni cagionati da somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.
ART. 12 – PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI
L’Assicurazione comprende i danni verificatisi in relazione alla proprietà, conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli eventuali lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, di fabbricati e impianti nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche, il territorio in genere, ascensori, montacarichi e scale mobili.
La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione e/o stabilità degli enti descritti al precedente comma ed inoltre il contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.
ART. 13 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE, DI FORMAZIONE E/O BORSE DI STUDIO
L’assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.
Si precisa inoltre, che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti dell’assicurato.
ART. 14 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A Parziale deroga di quanto previsto al comma c) dell’Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.C.P. si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse e comunque fuoriuscite, soltanto se in conseguenza ad un evento accidentale.
La garanzia è prestata entro un massimale di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, con l’applicazione della SIR prevista all’art. 1 della Sezione 3 della presente polizza.
(VARIANTE MIGLIORATIVA N. 3) :
La garanzia è prestata entro un massimale di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, con l’applicazione della SIR prevista all’art. 1 della Sezione 3 della presente polizza.
ART. 15 – COMMITTENZA LAVORI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi della Legge 528/97 in aggiunta al D.Lgs. 494/96, successive modifiche e/o integrazioni, nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione della normativa sopra citata.
Le imprese esecutrici dei lavori - nonché i loro titolari e dipendenti -, sono considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori.
ART. 16 – RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO
Premesso che l’assicurato può avvalersi nell’ambito della propria attività di persone in rapporto di “collaborazione a progetto” si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.
Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l’assicurazione si intende prestata nell’ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante.
La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l’importo corrisposto al prestatore al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione a progetto.
ART. 17 – LAVORATORI INTERINALI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati e/o subiti da “prestatori di lavoro temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato, ma assunti da una impresa fornitrice, che prestano, per conto dell’Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n° 196 del 24 giugno 1997 e successive modifiche e/o integrazioni.
L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l’importo corrisposto all’impresa fornitrice per l’utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura del lavoro temporaneo.
ART. 18 – GARANZIA POSTUMA
A parziale deroga di quanto previsto dal Comma I) dell’Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., la garanzia comprende i danni conseguenti all’esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione, a condizione che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di durata del contratto e che il danno si sia verificato entro un anno dalla data di compimento delle opere.
Per compimento delle opere si intende:
a- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio provvisorio del certificato di collaudo;
b- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
c- uso delle opere secondo destinazione.
ART. 19 – D.LGS. 81/2008
L’assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D. L.vo 81/2008 e successive modifiche, nonché per la responsabilità Civile personale:
- del “Datore di Lavoro”;
- del “Dirigente”;
- del “Preposto”;
- del “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”;
- dell’”Addetto al servizio di prevenzione e protezione”;
- del “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
nominati dall’Assicurato ai sensi del predetto Decreto, sempreché tali ruoli siano ricoperti da personale alle dirette dipendenze dell’Assicurato o dei Soci Consorti.
ART. 20 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete verso eventuali Consorzi e Società formate e/o possedute dall’Assicurato, verso i Soci consorti, le Società associate, fornitrici, clienti e persone di cui deve rispondere l’Assicurato.
Rinuncia altresì al diritto di surrogazione nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.
ART. 21 – BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione delle stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il dritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 22 – RESPONSABILITA’ DEI SOCI CONSORTI
L’Assicurazione è estesa alle responsabilità direttamente ricadenti sui Soci consorti e/o sul loro personale, relativamente ai danni a terzi cagionati in occasione dello svolgimento di servizi, forniture, o esecuzione di lavori, loro affidati dalla Contraente ai sensi di quanto previsto nello Statuto e nei patti parasociali.
ART. 23 – DANNI A TERRENI E COLTIVAZIONI
L’assicurazione comprende i danni provocati a terreni e coltivazioni in conseguenza di rottura accidentale di condutture idriche e fognarie. Rientrano in garanzia anche i danni derivanti dal mancato raccolto dovuto al danneggiamento del terreno coltivabile, nonché i danni necessariamente arrecati alle coltivazioni in seguito agli interventi di riparazione/ripristino delle condutture danneggiate.
ART. 24 – MALATTIE PROFESSIONALI
Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 2, sez. 3 delle Condizioni Generali di Polizza, l’Assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell’Assicurato; per malattie professionali si intendono quelle indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124/65 o dal D.P.R. n°482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, nonché quelle riconosciute come tali dalla Magistratura; rimangono in ogni caso esclusi anche i danni cagionati da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell’Assicurato, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestati attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell’assicurazione e siano conseguenti a fatti colposi posti in essere dall’Assicurato, o da persone delle quali deve rispondere, durante il tempo dell’assicurazione, la cui richiesta di risarcimento sia pervenuta entro e non oltre sei mesi dopo la scadenza del contratto e/o entro sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
(VARIANTE MIGLIORATIVA N. 4) :
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il
periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.
Sono comunque escluse le malattie professionali:
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
- per i casi di contagio da virus HIV e provocate dall’esposizione al “fumo passivo”;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- Per le malattie professionali conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del Massimale R.C.O. per persona fino alla concorrenza massima Eur 500.000,= per ogni persona infortunata, tuttavia in nessun caso la Società sarà chiamata a risarcire importi superiori a Eur 1.500.000,= per Periodo Assicurativo e per:
(VARIANTE MIGLIORATIVA N. 5) :
La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del Massimale R.C.O. per
persona fino alla concorrenza massima Eur 750.000,= per ogni persona infortunata,
tuttavia in nessun caso la Società sarà chiamata a risarcire importi superiori a Eur 1.500.000,= per Periodo Assicurativo e per:
più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione.
ART. 25 – LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI
L’assicurazione comprende i danni provocati a terreni e coltivazioni in conseguenza di rottura accidentale di condutture idriche e fognarie. Rientrano in garanzia anche i danni derivanti dal mancato raccolto dovuto al danneggiamento del terreno coltivabile, nonché i danni necessariamente arrecati alle coltivazioni in seguito agli interventi di riparazione/ripristino delle condutture danneggiate.
SEZIONE 3 – LIMITI DI RISRCIMENTO E S.I.R.
ART. 1 - S.I.R. (SELF INSURED RETENTION)
La seguente definizione viene aggiunta alla presente polizza.
SIR (SELF INSURED RETENTION): si intende l’importo specifico previsto in una polizza di Responsabilità Civile che l’assicurato deve tenere a suo carico prima che operi la polizza sottoscritta dall’assicuratore (Società). A differenza della franchigia, che viene rimborsata dall’Assicurato alla Società, la SIR viene pagata direttamente dall’Assicurato al terzo danneggiato se non diversamente regolamentato in polizza fra le parti contraenti.
Premesso quanto previsto alla definizione che precede, si precisa che la presente assicurazione viene prestata con l’applicazione di una SIR per ogni sinistro, cioè a “secondo rischio” rispetto all’importo della SIR stessa, e pertanto non sarà operante per tutti i sinistri, o sinistri in serie, il cui importo sia inferiore alla SIR di Eur 50.000,=, viceversa per i sinistri, o sinistri in serie, il cui importo sia superiore alla SIR di Eur 50.000,= l’assicurazione sarà valida solo per la quota parte eccedente il suddetto importo.
Il suddetto importo della SIR rimarrà sempre a carico dell’Assicurato a titolo di autoassicurazione salvo specifici casi che dovranno trovare regolamentazione prima dell’invio della quietanza da parte della Società.
Si precisa che per tutti i sinistri di importo inferiore alla SIR la Società non sarà obbligata a gestire gli stessi in quanto l’assicurazione deve considerarsi inesistente e le spese legali sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico di quest’ultimo, salvo specifico accordo stipulato tra l’Assicurato e una Terza parte, la Società o il Broker che regolamenti sia la gestione dei sinistri entro la SIR che le spese di difesa, cd. “Claims’ Handling Agreement”.
Qualora la Società fosse chiamata a pagare un importo che includa un ammontare relativo alla SIR, cioè, ascrivibile o di competenza dell’Assicurato stesso, tale ammontare dovrà essere rimborsato immediatamente alla Società nei modi e nei termini previsti all’atto del pagamento/quietanza e/o dall’accordo di “Claims’ Handling Agreement”.
ART. 2 – DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
La presente garanzia, di cui all’art. 4 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, è prestata con l’applicazione della S.I.R. di cui all’art. 1 che precede per ogni mezzo danneggiato.
ART. 3 – DANNI A COSE NELL’AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
La presente garanzia, di cui all’art. 4 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque fino alla concorrenza per ciascun periodo assicurativo di un importo di Eur 500.000,00 e con l’applicazione della S.I.R. di cui all’art. 1 che precede.
ART. 4 – DANNI DA CEDIMENTO – FRANAMENTO DEL TERRENO
La presente garanzia, di cui all’art. 5 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza per i danni ai fabbricati, è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con l’applicazione della S.I.R. di cui all’art. 1 che precede.
Per danni ad altre cose in genere si applica la S.I.R. di cui all’art. 1 che precede,
La garanzia è prestata entro un massimale di Eur 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
(VARIANTE MIGLIORATIVA N. 6) :
La presente garanzia, di cui all’art. 5 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza per i danni ai fabbricati, è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con l’applicazione della S.I.R. di cui all’art. 1 che precede.
Per danni ad altre cose in genere si applica la S.I.R. di cui all’art. 1 che precede,
La garanzia è prestata entro un massimale di Eur 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
ART. 5 – DANNI A CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI IN GENERE
La presente garanzia, di cui all’art. 1 della Sezione 3 – Garanzie RCT/O delle Condizioni Generali di Polizza è prestata con l’applicazione della S.I.R. di cui all’art. 1 che precede per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale di Eur 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
ART. 6 – RICORSO TERZI DA INCENDIO
La presente garanzia, di cui all’art. 6 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di Eur 1.500.000,00.
ART. 7 – DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
La presente garanzia, di cui all’art. 7 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, e con l’applicazione della S.I.R. di cui all’art. 1 che precede e fino alla concorrenza del massimale di Eur 750.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
(VARIANTE MIGLIORATIVA N. 7) :
La presente garanzia, di cui all’art. 7 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, e con l’applicazione della S.I.R. di cui all’art. 1 che precede e fino alla concorrenza del massimale di Eur 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
ART. 8 – DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
La presente garanzia, di cui all’art. 8 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con un massimo indennizzo di Eur 100.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo ferma l’applicazione della S.I.R. di cui all’art. 1 che precede.
(VARIANTE MIGLIORATIVA N. 8) :
La presente garanzia, di cui all’art. 8 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con un massimo indennizzo di Eur 150.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo ferma l’applicazione della S.I.R. di cui all’art. 1 che precede.
ART. 9 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE
La presente garanzia, di cui all’art. 14 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, e con l’applicazione della S.I.R. di cui all’art. 1 che precede, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Eur 500.000,00 per anno assicurativo.
ART. 10 – DANNI A TERRENI E COLTIVAZIONI
La presente estensione di garanzia, di cui all’art. 23 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, e con l’applicazione della S.I.R. di cui all’art. 1 che precede, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Eur 1.500.000,00 per anno assicurativo. Relativamente ai danni cagionati da acqua contaminata e/o alterata a persone e/o cose, la garanzia è prestata con il sottolimite di Euro 250.000 per sinistro.
(VARIANTE MIGLIORATIVA N. 9) :
Relativamente ai danni cagionati da acqua contaminata e/o alterata a persone e/o cose, la garanzia è prestata con il sottolimite di Euro 500.000 per sinistro.
SEZIONE 4 – BONUS DI PREMIO PER ANDAMENTO TECNICO POSITIVO (S/P)
ART. 1 – BONUS PER ANDAMENTO TECNICO (S/P)
D’accordo fra le parti viene inserita la seguente clausola, a valere per tutte le sezioni di polizza, e relativa al periodo di assicurazione 30/06/2016 – 30/06/2019.
Premesso che il premio si incassa con rateazione annuale, alla fine del periodo di assicurazione, ed a parziale deroga di quanto previsto in polizza, qualora la polizza venga rinnovata, comunque entro 30 giorni dalla data di rinnovo, la Società conteggerà il risultato tecnico (s/p) della presente polizza e, d’accordo fra le parti, procederà ad adottare le seguenti azioni correttive della rata di rinnovo concordata, calcolando un importo, basato sui seguenti scaglioni di risultato, da portare in detrazione (bonus) nel calcolo del premio di rinnovo stesso:
s/p < al 30%: la Società conteggerà, e riconoscerà all’Assicurato/Contraente, un bonus di importo pari al:
1) 10% del premio, in sede di rinnovo al primo anno;
2) 15% del premio, in sede di rinnovo al secondo anno;
Tale importo verrà detratto dal premio imponibile da incassare per periodo assicurativo indicato.
31%< s/p > 50%: la Società conteggerà, e riconoscerà all’Assicurato/Contraente, un bonus di importo pari al:
3) 5% del premio, in sede di rinnovo al primo anno;
4) 7,5% del premio, in sede di rinnovo al secondo anno;
Tale importo verrà detratto dal premio imponibile da incassare per periodo assicurativo indicato.
s/p > 51%: nessuna azione;
s/p = totale dei sinistri denunciati (pagati + riservati) / totale dei premi imponibili versati nel periodo considerato. In tale conteggio la Società rinuncia ad includere gli importi relativi alla stima dei “sinistri tardivi”, cioè che perverranno dopo la data del conteggio del Burning Cost, ma di competenza del suddetto periodo, così come le variazioni di riserva su sinistri già denunciati, in quanto tali importi verranno eventualmente conteggiati nei periodi di assicurazione successivi.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE