BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO - PICCOLE MEDIE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO E DEI SERVIZI
ASSET: “ACCORDI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEI TERRITORI MONTANI” ALLEGATO A) DI CUI AL D.D.U.O. 7 OTTOBRE 2016, N. 9852 E S.M.I.
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO - PICCOLE MEDIE IMPRESE
DEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO E DEI SERVIZI
1. Finalità e obiettivi
Regione Lombardia e Comunità Montana Lario Intelvese, nell’ambito del progetto “VAL D’INTELVI CUORE VERDE DI LOMBARDIA”, intendono, con il presente bando, consolidare e rafforzare l’immagine della Val Intelvi come un vero e proprio prodotto turistico Sport&Green, mettendo a sistema le valenze naturali, le infrastrutture sportive e la proposta recettive e di servizi esistenti.
Il presente bando mira a supportare lo sviluppo economico delle imprese del comparto commercio, turismo, artigiano e servizi che insistono sul territorio e che, in modo complementare, contribuiscono all’ampliamento dell’offerta dei servizi disponibili e al miglioramento complessivo delle condizioni socio- economiche della popolazione.
2. Riferimenti normativi
Il bando è redatto nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso di Regione Lombardia “ASSET: ACCORDI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEI TERRITORI MONTANI” DI CUI AL D.D.U.O. 7 OTTOBRE 2016,
N.9852 e S.M.I. e delle seguenti normative:
Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:
• Regolamento (UE) n.1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis;
Normativa regionale:
• L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”;
• L.R 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività”.
• L.R 1 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”;
Provvedimenti regionali:
• Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, tra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, approvato con d.g.r. 11 aprile 2016 n. X/5009.
• d.g.r. 25 luglio 2016 n. X/5463 con cui sono stati approvati i criteri per l’attuazione della misura Asset finalizzata a sostenere lo sviluppo socio economico dei territori montani e a favorire il mantenimento o l’insediamento di imprese produttive (artigiane e industriali), della distribu zione commerciale, del turismo e dei servizi in tali territori, individuando Unioncamere Lombardia come soggetto gestore della misura.
3. Soggetti beneficiari
I beneficiari finali del contributo regionale, per il tramite del soggetto Capofila sono, in forma singola o aggregata, le Micro e PMI produttive (artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi ricadenti nell’area oggetto del progetto, che attivano interventi rispondenti agli obiettivi di cui al Punto 1 del presente Bando.
Non sono ammissibili a finanziamento le Associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di lucro.
Non sono ammissibili a finanziamento le aziende agricole e le aziende agrituristiche, di cui ai seguenti codici ATECO agricoltura, silvicoltura e pesca:
01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
01.1 coltivazione di colture agricole non permanenti
01.2 coltivazione di colture permanenti
01.3 riproduzione delle piante
01.4 allevamento di animali
01.5 coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.6 attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta
01.7 caccia, cattura di animali e servizi connessi
4. Requisiti delle imprese beneficiarie
Gli operatori economici beneficiari del contributo regionale, in forma singola o aggregata, dovranno rispettare i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
o essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2015;
o essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio;
o non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
o non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
o avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
o svolgere l’attività di cui ai settori richiamati nel presente paragrafo (commercio, turismo, industria, artigianato e servizi);
o presentare i requisiti previsti dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni attuative emanate da Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
In fase di erogazione dovranno non essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.
Gli operatori economici beneficiari del contributo regionale, devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
o attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
o informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
o attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015;
o attesti di non essere impresa che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
Secondo quanto disposto dall’art. 72 della l.r. 27/2015 ”Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”, qualora i Comuni eroghino agevolazioni alle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, devono acquisire entro la data di concessione del contributo, una specifica dichiarazione del beneficiario in cui lo stesso dichiari che il proprio fatturato o il ricavato dell’attività ricettiva degli ultimi tre anni deriva interamente dall’attività turistica, pena la decadenza al diritto al contributo per la struttura ricettiva e per il Capofila. La presente disposizione deve essere inserita a cura del Capofila in eventuali bandi derivanti dai progetti presentati.
Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.
Ai sensi della l.r. 8/2013, le imprese beneficiarie di agevolazioni coperte dalla quota parte di cofinanziamento regionale che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito devono rimuovere tali apparecchi eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall’erogazione dello stesso.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
5. Dotazione finanziaria
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 210.000,00, stanziate da Regione Lombardia con D.d.u.o. 4 ottobre 0000 - x. 00000 Approvazione dei progetti definitivi e dei relativi contributi assegnati a valere sull’avviso «Asset - Accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani», di cui al D.d.u.o. 7 ottobre 2016, n. 9852 e s.m.i. e approvazione delle linee guida per la rendicontazione e della relativa modulistica.
Non è prevista alcuna ripartizione tra le diverse tipologie di interventi e spese ammissibili individuate e indicate nel dettaglio al successivo punto 8 del presente bando.
6. Tipologia di procedura ed entità del contributo
Il contributo è concesso con procedura valutativa e le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto dei termini previsti nel presente bando.
Il contributo previsto, per le domande ammesse, è pari al massimo al 50% delle spese ritenute ammissibili al netto di IVA, sino ad un massimo complessivo per ciascun operatore pari a € 30.000,00 (trentamila/00).
L’importo massimo potrà essere aumentato in caso di disponibilità residua derivante da risorse non assegnate, sempre nel rispetto della percentuale massima di contribuzione pari al 50%.
Si ricorda che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che l’erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.
7. Regime di aiuto
Le agevolazioni previste saranno stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.
Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:
• (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare
€ 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli
esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti
• (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
• (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non sono cumulabili con altri Aiuti e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa);
• (art. 6 - Controllo) è richiesta all’impresa unica, prima di concedere l’aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.
8. Localizzazione interventi
Possono accedere al finanziamento le imprese che abbiano sede operativa nei Comuni di Argegno, Blessagno, Centro Valle Intelvi, Cerano d’Intelvi, Dizzasco, Xxxxx, Pigra, Ponna, Schignano, Xxxx Xxxxx d’Intelvi.
La localizzazione degli interventi deve ricadere nell’ambito territoriale di suddette sedi operative.
9. Interventi agevolabili
Possono accedere al finanziamento gli interventi finalizzati al mantenimento e alla crescita del tessuto imprenditoriale quali:
avvio di nuove imprese, produzione e distribuzione di nuovi prodotti e servizi, formazione scuola-lavoro; insediamento o re insediamento di unità locali di imprese della produzione (a partire da quelle espressive delle tradizione locale), dell’artigianato di qualità, del commercio e del turismo per la loro conseguente valorizzazione; mantenimento dell’offerta commerciale, anche in forma di multiservizi; interventi di ripristino strutturale o igienico-sanitario (al di fuori dell’adeguamento ai meri obblighi di legge) di locali
sfitti da adibire a nuove attività ad uso commerciale, produttivo e di servizi; miglioramento della facciata, delle insegne e delle vetrine dei negozi; miglioramento dei servizi alla clientela o al cittadino con installazione di sistemi wi-fi gratuiti e vetrine interattive, miglioramenti delle aree private e pertinenziali attigue ad uso pubblico.
10. Spese ammissibili e soglie massime di ammissibilità
Risultano ammissibili le spese, in conto capitale, al netto dell’IVA, rientranti nel seguente elenco:
• interventi per l’avvio, il mantenimento, il reinsediamento di imprese produttive (artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi riconducibili alle seguenti tipologie:
o acquisto di arredi, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi;
o acquisto di hardware e software;
o opere edili-murarie e impiantistiche;
• interventi di ripristino strutturale o igienico-sanitari dei locali da adibire o adibiti all’attività economica, riconducibili alle seguenti tipologie di spese:
o acquisto di impianti generali (elettrici, idraulici, riscaldamento e raffreddamento ecc..) ivi incluse eventuali opere murarie strettamente collegate;
o ristrutturazione degli impianti;
o opere edili-murarie di ristrutturazione dei locali;
• interventi per la riqualificazione esterna delle strutture, riconducibili alle seguenti tipologie di spese:
o rifacimento delle vetrine, sostituzione di pannelli e altre opere inerenti la struttura del punto vendita;
o miglioramento della facciata, delle insegne, delle vetrine e dei dehors, esclusivamente per le parti fronte strada;
• miglioramento dei servizi alla clientela o al cittadino quali installazione di sistemi wi-fi gratuiti, vetrine interattive fruibili dalla clientela, interventi per la sicurezza della clientela (videosorveglianza).
Risultano ammissibili le spese per interventi realizzati conformemente alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel Comune sede dell’unità locale oggetto dell’intervento, per le quali sia stato richiesto/rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte dei competenti uffici, anche se ancora in attesa dell’autorizzazione della Soprintendenza.
L’autorizzazione della Soprintendenza potrà essere acquisita dalla Comunità Montana Lario Intelvese successivamente alla presentazione della domanda, ma comunque prima della liquidazione del contributo. Nel caso non fosse rilasciata i fondi saranno destinati ad altro/ beneficiario/i individuato con decisione insindacabile della Giunta della Comunità Montana Lario intelvese.
Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto non proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento la cui proprietà è in capo a persona fisica che non svolge attività economica, dovrà essere allegata alla domanda copia del contratto di affitto o di altra tipologia di contratto in base al quale possa essere dimostrata la gestione dell’attività all’interno della sede operativa o unità locale oggetto dell’intervento, corredata da specifica dichiarazione del proprietario – unitamente al documento d’identità in corso di validità - con la quale è autorizzato l’intervento, è attestato che il bene sia destinato all’attività oggetto di contributo per un periodo di almeno 3 (tre) anni successivi al pagamento finale del contributo al gestore beneficiario, è attestato che le spese oggetto di contributo sono imputabili esclusivamente al soggetto gestore beneficiario.
Sono considerate ammissibili le spese effettuate, fatturate dai fornitori, intestate e pagate dal beneficiario a partire dal 29.03.2017 e fino al 31.10.2018.
Eccezionali proroghe potranno essere concesse dalla GE della CMLI su specifica richiesta per cause di forza maggiore (permessi avuti in ritardo, condizioni climatiche avverse, ….), valutando caso per caso.
Gli interventi dovranno essere conclusi e le spese fatturate e liquidate prima della data di presentazione della rendicontazione finale e contestuale richiesta erogazione del contributo.
Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:
• essere intestate al soggetto beneficiario;
• essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
• essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad attestare il pagamento del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario. Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare (ammessi assegni bancari e carte di credito);
• riportare in fattura la dicitura “spese per realizzazione progetto cofinanziato sull’Avviso ASSET” Sono escluse le spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.
Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse
11. Spese non ammissibili
Sono considerate spese non ammissibili al contributo:
• le spese in auto-fatturazione/lavori in economia
• le spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
• spese per la gestione ordinaria dell’attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze, spese o canoni di manutenzione ed abbonamenti, affitti di terreni, fabbricati e immobili;
• i contratti di manutenzione;
• le spese sostenute a valere su contratti di locazione finanziaria (leasing);
• le spese per l’istallazione degli apparecchi da gioco d’azzardo lecito;
• le spese di adeguamento a meri obblighi di legge;
• ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell’elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all’intervento;
• per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti “all’impresa unica” (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013).
Tra le spese non ammissibili rientrano:
• i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.) ovvero tramite bancomat o paypal (carte prepagate)
• qualsiasi forma di auto fatturazione;
• gli ordini di pagamento non eseguiti;
• le spese che risultano non congruenti con le attività dell’intervento presentato e realizzato.
12. Presentazione delle domande
Per presentare domanda, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile in formato word dal sito della Comunità Montana Lario Intelvese (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), dei
Comuni partner, o ritirabile presso l’Ufficio Segreteria della Comunità Montana Lario Intelvese negli orari di apertura al pubblico (lun-ven ore 9,00/12,00 mer anche 14,30/17,00)
Sede Comunità Montana Lario Intelvese: Xxx Xxxx, 0 - 00000 XXX XXXXXX XXXXXXX (XX) Recapiti: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx - Tel. 000 000000
PEC: xx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
La domanda (Allegato B) dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dove richiesto con firma olografa, debitamente compilata in ogni sua parte, completa di documenti d’identità, Visura Camerale e degli allegati al presente bando debitamente compilati e sottoscritti:
□ All.C MODELLO BASE DE MINIMIS
□ All.D DICHIARAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
□ All. E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA
Il presente bando rimarrà aperto per n. 45 giorni.
Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2018 (giorno successivo alla pubblicazione del presente bando) ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 marzo 2018.
La documentazione dovrà essere consegnata presso la sede della Comunità Montana Lario Intelvese, a mezzo:
✓ consegna a mano,
✓ raccomandata con ricevuta di ritorno,
✓ pec (xx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx).
Farà fede quale data di ricevimento del protocollo anche l’attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC della Comunità Montana Lario Intelvese e la data del timbro postale di ricevimento.
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda per unità edilizia destinata a attività del commercio, del turismo, dell’artigianato e dei servizi. Qualora il medesimo soggetto presenti più di una domanda per la medesima unità edilizia, qualsiasi domanda presentata successivamente alla prima sarà considerata automaticamente nulla.
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell’amministrazione.
13. Istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi
L’istruttoria di ammissibilità delle domande sarà effettuata dalla Comunità Montana Lario Intelvese, tramite apposita Commissione composta da cinque membri, di cui tre membri designati dalla Comunità Montana Lario Intelvese, uno dalla Confcommercio Como ed uno dalla Confartigianato Imprese Como.
La Commissione verificherà i seguenti aspetti e requisiti:
• rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
• regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
• sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando;
Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), la Comunità Montana procederà alla concessione del contributo previa acquisizione del Certificato Antimafia del richiedente.
Qualora il medesimo non fosse pervenuto nei tempi previsti (30 gg), per poter procedere alla liquidazione del contributo farà fede l’Autocertificazione del richiedente di cui all’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
Qualora a seguito delle successive verifiche l’Autocertificazione non fosse veritiera, alla Comunità Montana spetterà la restituzione del contributo erogato.
14. Criteri del bando e criteri di valutazione
L’entità massima del contributo concedibile per singolo progetto non può superare € 30.000,00.
Fermo restando l’importo massimo sopra indicato, il contributo non potrà essere superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili al netto di IVA, essendo prevista la compartecipazione del soggetto beneficiario per almeno il 50%.
L’ importo minimo di spesa per accedere al bando è pari a € 1.000,00 (mille/00).
L’istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione sintetizzati nella griglia che segue:
CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO |
Interventi migliorativi in aziende del commercio, servizi, turismo e artigianato, in particolare per l’attivazione di servizi integrati che vadano a completare il sistema di accoglienza e la qualità delle attività sul territorio, in una logica di prodotto/destinazione (servizi in rete per la pratica sportiva, noleggio biciclette, navette di servizio, servizio lavanderia, sviluppo economico locale e promozione del territorio, .…) | 4 |
Interventi volti alla riqualificazione di strutture dismesse o a rischio di dismissione, il cui recupero possa incentivare la fruizione turistica dell’area Sighignola | 10 |
Interventi volti alla riqualificazione di strutture dismesse o a rischio di dismissione, il cui recupero possa incentivare la fruizione turistica del territorio | 5 |
Adozione e posizionamento di elementi di individuazione del prodotto out-door e Bike Friends (Insegne, vetrofania…) | 2 |
Aziende che sviluppino servizi direttamente collegati alle pratiche sportive (ciclo-officine ecc.) | 3 |
Recupero e Riqualificazione di punti tappa, rifugi, B&B lungo le vie storiche e negli Alpeggi: Alta Xxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxx Xxxxxxx | 0 |
Recupero funzionale di appartamenti vuoti da destinare a attività ricettive secondo la Legge 27 del 1° ottobre 2015 | 3 |
Interventi localizzati in comuni o frazioni a rischio di desertificazione (N° attività commerciali/turistiche < 2) | 5 |
Interventi proposti da giovani con età inferiore ai 30 anni | 8 |
Interventi proposti da neo-imprenditori con età superiore a 50 anni | 5 |
TOTALE : | 50 |
Il punteggio verrà inserito nella seguente formula matematica, da attivarsi nel caso che le richieste superassero la disponibilità finanziaria:
Sommatoria punteggi conseguiti : € 210.000,00 = punteggio di ogni singolo partecipante : X
Le imprese aggiudicatrici del finanziamento, se in linea con i requisiti di massima previsti da Camera di Commercio Como, avranno l’obbligo di adottare il Marchio "Lago di Como Un Mondo Unico al Mondo.
15. Tempi di istruttoria e realizzazione dei progetti
- La fase di istruttoria sarà effettuata entro 30 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando.
- La Comunità Montana Lario Intelvese si riserva la facoltà di richiedere all'impresa - tramite PEC - ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. La richiesta di integrazione sospende i termini temporali dell’istruttoria formale che ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità formale della domanda.
- Entro 10 (dieci) giorni dal termine dell’istruttoria, il responsabile di procedimento mediante apposito provvedimento, approva gli esiti istruttori con indicazione delle domande ammesse a contributo e dell’entità dello stesso; nel provvedimento si darà atto delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali e degli interventi ammessi in graduatoria ma non beneficiari del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria. Ai beneficiari ammessi è effettuata specifica comunicazione.
- Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Xxxxx 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di approvazione delle domande è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio della Comunità Montana.
Le ditte beneficiarie dovranno concludere i lavori entro il giorno mercoledì 31 ottobre 2018; tutte le fatture dovranno avere data ed essere liquidate entro mercoledì 31 ottobre 2018.
Entro le ore 12 del giorno venerdì 9 novembre 2018 il soggetto beneficiario dovrà consegnare la rendicontazione finale, redatta secondo le modalità di cui all’Allegato E.
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale con richiesta erogazione del contributo.
16. Modalità e adempimenti per la rendicontazione e l’erogazione dell’agevolazione
L’impresa deve presentare la rendicontazione completa della seguente documentazione:
a) modulo di rendicontazione contenente l’attestazione sulla validità dei costi sostenuti, la loro congruenza e coerenza con l’intervento presentato, nonché l’attestazione di non essere stata destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015;
b) relazione sintetica di attuazione dell’intervento sottoscritta dal legale rappresentante;
c) copia delle fatture contenenti la chiara identificazione dell’oggetto (le fatture non accompagnatorie dovranno essere corredate dal Documento di Trasporto –DDT, ovvero dalla bolla di consegna);
d) quietanza delle fatture (contabile bancaria eseguita ed estratto conto) da cui risulti chiaramente:
- l’oggetto della prestazione o fornitura;
- l’importo;
- le modalità e la data di pagamento.
Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni).
Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute, Comunità Montana Lario Intelvese eroga il contributo entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.
Gli scostamenti sulle voci di spesa (variazioni) relative all’investimento ammesso a contributo devono essere comunicate e trasmesse non oltre i 30 giorni precedenti la conclusione degli interventi all’indirizzo pec della Comunità Montana Lario Intelvese, pena la decadenza del contributo.
Il contributo sarà rideterminato in base all’importo degli investimenti effettivamente realizzati.
Non verranno prese in considerazione variazioni di spesa in aumento rispetto all’investimento originariamente ammesso a contributo.
Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), la Comunità Montana effettuerà l’erogazione del contributo ammesso previa acquisizione del certificato antimafia del richiedente. Qualora il medesimo non fosse pervenuto nei tempi previsti (30 gg), farà fede l’Autocertificazione del richiedente di cui all’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Qualora a seguito delle successive verifiche l’Autocertificazione non fosse veritiera, alla Comunità Montana spetterà la restituzione del contributo erogato.
La Comunità Montana effettuerà l’erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC).
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio, presso gli Enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
17. Obblighi dei soggetti beneficiari
I beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:
a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
b) assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal bando e dai relativi provvedimenti di concessione del contributo;
c) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all’intervento agevolato;
d) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
e) essere impresa attiva e iscritta al Registro delle imprese di una della Camere di Commercio della Regione Lombardia per almeno 3 anni dalla concessione del contributo;
f) non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
g) non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese e/o sul medesimo progetto presentato;
h) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
i) mantenere la destinazione d’uso di beni e opere finanziate per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Le imprese beneficiarie finali di contributo che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono obbligate altresì a rimuovere, gli apparecchi, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo.
18. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:
a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui l’investimento rendicontato e realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all’investimento ammesso a contributo;
b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni de minimis (Regolamento UE n.1407/2013);
d) si rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell’investimento dandone comunicazione alla Comunità Montana Lario Intelvese, mediante raccomandata;
e) non sia realizzato e rendicontato almeno il 70% del totale dell’investimento complessivo ammesso a contributo.
In caso di revoca del contributo e qualora sia già stata erogata quota parte dello stesso, i soggetti beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tasso legale in vigore alla data di assunzione del provvedimento di revoca.
La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.
19. Ispezioni e controlli
Comunità Montana Lario Intelvese, oltre che Regione Lombardia, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sugli interventi e le spese oggetto di contributi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto della normativa de minimis (Regolamento UE n.1407/2013), la documentazione rendicontata, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.
20. Responsabile del procedimento
21. Trattamento dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che tutti i dati personali dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta, dell’istruttoria delle domande di partecipazione, della gestione delle domande ammesse a contributo, che verranno in possesso della Comunità Montana Lario Intelvese saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell’art. 13 della sopracitata legge.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Comunità Montana nella persona del suo legale rappresentante.
Ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità dello svolgimento dell’attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto al beneficio con riferimento alla fase di erogazione del contributo.
Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003 e dal d.s.g. 10312 del 6/11/2014, tra i quali figurano:
- ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
- l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- l’attestazione che tali operazioni di cui al precedente punto elenco sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi.
22. Pubblicazione e informazioni
Per eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria della CMLI 031 830 741
ELENCO ALLEGATI AL BANDO (All.A ):
□ All. B MODULO DI DOMANDA
□ All. C MODELLO BASE DE MINIMIS
□ All. D DICHIARAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
□ All. E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA
□ All. F MODALITÀ RENDICONTAZIONE FINALE