ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI E (SOGGETTO ESTERNO) PER ATTIVITA’ ESTERNA IN AMBITO FORMATIVO EXTRACURRICULARE
ALLEGATO “A”
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI E (SOGGETTO ESTERNO) PER ATTIVITA’ ESTERNA IN AMBITO FORMATIVO EXTRACURRICULARE
TRA
L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI (in seguito denominata “AOUC”), con sede a Firenze, Largo Brambilla n° 3, (P.I. n.04612750481 ) in persona del ;
E
( in seguito denominato “SOGGETTO ESTERNO”)
PREMESSO CHE
L’AOUC:
- riconosce nella condivisione e nella diffusione delle conoscenze medico-scientifiche un fattore indispensabile al miglioramento degli standard della pratica medica ed allo sviluppo dei servizi assistenziali idonei a rispondere alla domanda di cura con trattamenti di elevata qualità e sicurezza;
- con provvedimenti DG n. 771 del 11/11/2014 e n. 153 del 25/3/2015, ha impostato una disciplina generale delle attività svolte dal personale che opera al suo interno in favore di soggetti esterni, a fronte di richieste valutate legittime e coerenti con l’attività istituzionale e non in conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa e della regolamentazione aziendale;
- ha adottato un modello di atto convenzionale per l’erogazione di attività complesse di orientamento, training e formazione anche on the job, e addestramento del personale alle procedure sanitarie o all’utilizzo di dispositivi presso soggetti esterni richiedenti ed al di fuori dei percorsi di studio curriculari;
Il SOGGETTO ESTERNO ha richiesto l’attivazione di una collaborazione per consulenze professionali a carattere formativo, educazionale e tecnico scientifico nell’ambito della (inserire disciplina/area tematica) _,
L’AOUC:
- dispone di strutture con professionisti competenti a fornire le richieste consulenze dal SOGGETTO ESTERNO;
- non ha rilevato ragioni di conflitto di interesse con il medesimo, ai sensi della vigente normativa.
E’, quindi, interesse comune delle parti concludere l’accordo necessario a dare operatività alla collaborazione negli ambiti sopraindicati.
La presente convenzione:
- rappresenta l’unica fonte di disciplina delle attività che ne costituiscono l’oggetto, rimanendo pertanto escluso e vietato il compimento di qualunque altra attività in essa non prevista ed ogni eventuale accordo diretto tra il SOGGETTO ESTERNO ed il professionista;
- stabilisce tra i professionisti dell’AOUC individuati e il SOGGETTO ESTERNO un mero collegamento funzionale, limitato a quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste;
- esclude l’inserimento del professionista nell’organizzazione del SOGGETTO ESTERNO e l’esercizio del potere gerarchico da parte del suo personale nei confronti del professionista di AOUC.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
a) Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento delle seguenti attività (indicare quelle che ricorrono e descriverle):
1°. Partecipazione a programmi formativi scientifici in qualità di speaker e/o organizzatore per eventi promossi e/o sponsorizzati da o in sessioni all’interno di eventi organizzati
da terzi esterni all’ temporale).
e aventi a tema il
(specificare impegno
2°. Partecipazione a Webcast di approfondimento scientifico su procedure temporale).
(specificare impegno
3°. Attività di Trainer in Sala Operatoria/altro su 4°. Altro (specificare)
(specificare impegno temporale).
b) Ogni variazione dei volumi di attività sopra previsti (massimo n. giornate della durata di ore ciascuna per l’intero periodo della collaborazione) dovrà essere espressamente comunicata per scritto da parte del SOGGETTO ESTERNO ed accettata dall’AOUC.
c) In ogni caso, tutte le attività richieste nell’ambito della presente convenzione saranno esclusivamente di carattere teorico e tecnico scientifico ed a titolo consulenziale, escludendosi, da parte del professionista dell’AOUC individuato, qualsiasi intervento diretto su pazienti, salvo quanto previsto all’art. 5, lettere c) e d).
d) E’ assolutamente escluso dal presente atto lo svolgimento di attività promozionali che ricadono propriamente nell’ambito dell’attività commerciale, quali, a titolo esemplificativo, workshop finalizzati alla promozione dei prodotti farmaceutici/ausili/dispositivi.
ART. 2 - MODALITA’ DI ESECUZIONE
a) Il coordinamento delle attività previste dalla presente convenzione è assicurato, per l’AOUC, da un professionista individuato nella persona del , della SOD , il cui curriculum è stato positivamente valutato da .
b) Nel caso in cui l’AOUC abbia necessità di indicare un diverso Dirigente medico per lo svolgimento delle attività, dovrà comunicarlo al SOGGETTO ESTERNO in tempi utili ai fini dell’efficacia della sostituzione.
c) Il professionista dell’AOUC svolgerà le attività oggetto dell’accordo nelle date, orari e luoghi che saranno concordati fra le parti, nel rispetto delle reciproche disponibilità, compatibilmente con le attività istituzionali. La comunicazione del calendario delle attività dovrà essere trasmessa al Direttore della struttura di riferimento con congruo anticipo rispetto alla/e data/e prevista/e.
d) Il coordinatore delle attività per l’AOUC curerà di concordare le modalità più convenienti per lo svolgimento delle singole attività previste dalla presente convenzione. AOUC si riserva la possibilità, insindacabile, di interrompere la collaborazione qualora fosse accertato che il suo proseguimento costituisca ostacolo nell’espletamento delle proprie attività istituzionali prevalenti.
e) L’AOUC s’impegna a comunicare eventuali impedimenti temporanei all’espletamento dell’incarico con tempestività, entro giorni dalla data fissata per le attività.
Entro lo stesso termine, il SOGGETTO ESTERNO si impegna a comunicare in forma scritta eventuali modifiche di programma.
f) Il SOGGETTO ESTERNO garantisce che tutte le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte previa acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi, e che all’AOUC non potranno, pertanto, derivare pregiudizi o essere imputati oneri di qualunque natura, conseguenti a inadempienze del SOGGETTO ESTERNO.
g) Le comunicazioni tra AUOC ed il SOGGETTO ESTERNO avverranno utilizzando i rispettivi indirizzi PEC, di seguito indicati:
AUOC: SOGGETTO ESTERNO:
ART. 3 – QUALIFICHE E SICUREZZA SUL LAVORO
a) L’AOUC dichiara che i professionisti messi a disposizione sono:
1°. regolarmente autorizzati all’esercizio della professione in almeno uno degli stati della UE;
2°. in possesso delle qualifiche necessarie per poter svolgere l’attività oggetto del presente rapporto convenzionale; secondo le indicazioni fornite
b) Il SOGGETTO ESTERNO, per la sua parte, dichiara e garantisce che gli ambienti utilizzati per lo svolgimento delle attività convenzionali rispondono ai requisiti tecnici previsti dalle norme UE applicabili ed al DLgs n. 81/2008 e che i materiali eventualmente forniti nell’ambito della convenzione sono conformi agli adeguati standard di assistenza e sicurezza sanitaria applicabili alle relative procedure.
ARTICOLO 4 - RADIOPROTEZIONE
a) Nel caso in cui l’attività oggetto della convenzione comporti esposizione a radiazioni ionizzanti, al fine di ottemperare al dettato degli articoli 62, 63 e 65 del D.Lgs. 230/95 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti ), le aziende ripartiscono così i rispettivi obblighi:
1°. Gli obblighi di AOUC sono i seguenti:
- Conferimento dell’idoneità medica preventiva (art. 84 comma 4)
- Formazione di base in materia di radioprotezione (art. 61 comma 3 punto e)
- Classificazione (art. 4 comma 2 punto o)
- Istituzione del documento sanitario personale (art. 90 comma 1)
- Istituzione della scheda personale dosimetrica (art. 81 comma 1 punto d)
- Eventuale dotazione di mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione (art. 79 comma 2)
- Valutazione della dose (art. 79 comma 6)
- Sorveglianza medica periodica ed eccezionale (art. 85 comma 1 e art. 91 comma 2)
- Comunicazione della dose al medico competente (art. 79 comma 6)
- Comunicazione della dose al lavoratore (art. 61 comma 3 punto h)
- Segnalazione in caso di esposizione rilevante (art. 92 comma 1)
2°. Gli obblighi del SOGGETTO ESTERNO consistono nell’assicurare per conto proprio, delle consociate e delle Aziende ospitanti quanto segue:
- Istruzione del lavoratore sulle norme interne (art. 61 comma 3 punto e)
- Fornitura dei dispositivi di protezione individuali (art. 61 comma 3 punto d)
- Verifica del rispetto delle norme interne, dell’uso dei dispositivi etc. (art. 61 comma 3 punto f)
- Cura del rispetto dei limiti di esposizione (art. 96)
- Redazione di una relazione sull’avvenuta esposizione in caso di esposizione accidentale o di emergenza (art. 74 comma 1).
b) Nel caso, in seguito a dubbi di natura tecnica, fosse necessario un approfondimento sulla natura delle sorgenti o delle procedure in essere, le parti concordano lo scambio di informazioni tecniche fra gli esperti qualificati interessati.
c) Se il lavoratore è stato classificato dall’ Esperto Qualificato esposto di categoria A si sensi dell’art. 4 comma 2 lettera o del D. Lgs. 230/95, l’Azienda fornirà al lavoratore il libretto personale di radioprotezione. Il SOGGETTO ESTERNO assicurerà che gli enti ospitanti accertino che il lavoratore sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato e provvedano alla registrazione della dose sul libretto stesso.
ART. 5 – RESPONSABILITA’ E COPERTURA ASSICURATIVA
a) Sul presupposto che il contratto di cura opera tra la struttura ospitante ed i pazienti che beneficiano delle prestazioni, l’AOUC si ritiene esente da qualsiasi onere per imprevedibili eventi avversi ai danni di terzi, riconducibili direttamente o indirettamente alle attività poste in essere dai propri professionisti presso strutture terze.
b) I professionisti dell’AOUC hanno l’obbligo di non intervenire direttamente o indirettamente sui pazienti oggetto di tutoring.
c) E’ fatta salva l’eccezionalità dei casi in cui l’obbligo di cui all’art. 1 lettera c) ed alla lettera b) del presente articolo comporti l’inefficacia delle prestazioni oggetto della presente convenzione,
richiedendo – a giudizio dei professionisti dell’AOUC – il supporto attivo delle attività oggetto di tutoraggio.
d) Il SOGGETTO ESTERNO garantisce la piena copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per tutte le attività, nessuna esclusa, che saranno espletate a seguito della presente convenzione. Nel caso in cui ricorra la condizione di cui alla precedente lettera c), essa dovrà essere espressamente prevista ed adeguatamente coperta dalla relativa polizza assicurativa.
ART. 6 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
a) Il personale impegnato nell'attività dedotta in convenzione è soggetto all'osservanza del segreto professionale ed in particolare alla normativa prevista dal Codice sulla Privacy.
b) Il SOGGETTO ESTERNO o il diverso soggetto titolare del trattamento, individua l’AOUC, in relazione al trattamento di dati di cui al presente atto, responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 196/2003.
c) L’AOUC, nell’effettuare le operazioni e i compiti affidati, si impegna ad attenersi al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali; in particolare si impegna a:
- effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto, nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge;
- assumere le misure necessarie per evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- non effettuare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati trattati qualora non previste da norme di legge o di regolamento;
- limitare l’accesso ai dati all'espletamento delle proprie mansioni e delle attività trasferite informare il Titolare in caso di incidente di sicurezza;
- fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione rilevante ai fini dell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni. Ai fini della presente convenzione il dott. è designato quale incaricato del trattamento.
d) L’individuazione dell’AOUC quale responsabile esterno del trattamento:
- non contempla attribuzioni di responsabilità relativamente all’esattezza, aggiornamento, completezza, non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità del trattamento, che restano in capo al Titolare del trattamento;
- non contempla attribuzioni di responsabilità relativamente all’ottemperanza ad altri obblighi normativi quali prestazione dell’informativa e acquisizione del consenso dell’interessato, che restano, qualora previsti dalla normativa, in capo al Titolare del trattamento.
ART. 7 –RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
a) Per l’intera durata della presente convenzione e durante lo svolgimento delle attività che ne costituiscono l’oggetto, il professionista potrebbe ricevere o venire indirettamente a conoscenza di informazioni relative a pratiche, strategie e tecnologie riservate e sensibili del SOGGETTO ESTERNO, che potrebbero includere, ma non esclusivamente limitarsi, a informazioni qualificabili come informazioni riservate e sensibili del SOGGETTO ESTERNO o altra definizione equivalente.
b) L’AOUC riconosce il carattere confidenziale e riservato di tali informazioni e che le stesse sono di unica, esclusiva proprietà del SOGGETTO ESTERNO. L’AOUC si impegna di conseguenza a non riprodurre ed utilizzare alcuna informazione senza il previo consenso scritto del SOGGETTO ESTERNO, fatta eccezione per quanto concerne l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dalle norme di legge.
Il professionista non potrà divulgare o altrimenti mettere a disposizione del SOGGETTO ESTERNO in alcun modo le informazioni aziendali considerate riservate.
c) Il SOGGETTO ESTERNO acquista, su autorizzazione espressa dell’AOUC, il diritto non esclusivo di utilizzare e divulgare, riprodurre, trascrivere, tradurre, distribuire nell’esercizio delle attività formative e divulgative medico-scientifiche la documentazione reportistica prodotta dal professionista dell’AOUC nell’esecuzione della presente convenzione, con esclusione dei dati clinici o relativi a pazienti per i quali vale la normativa in materia di privacy ex D.Lgs n° 196/2003 e smi.
ART. 8 – CODICE ETICO, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONFLITTO DI INTERESSI
a) Il SOGGETTO ESTERNO assicura di operare sulla base di programmi rispettosi e conformi alla normativa che disciplina la responsabilità diretta delle aziende e degli enti (D.Lgs. n. 231/2001 e smi).
b) Lo svolgimento dell’incarico oggetto della presente convenzione dovrà altresì avvenire, per entrambe le parti, nel pieno rispetto del:
- Codice di Deontologia (in particolare art. 30 ed Allegato esplicativo)
- Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (in particolare art. 4, c. 6 del DPR n. 62/2013)
- Codice etico e di comportamento dell’AOUC nonché del “Codice di Comportamento” del SOGGETTO ESTERNO.
c) Le parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità dell’AOUC, per la parte di rispettiva competenza.
d) Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere le disposizioni contenute nei rispettivi Codici etici, disponibili nei loro siti web istituzionali.
e) Il professionista dell’AOUC si astiene dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d’interessi con la stessa, ai sensi del DPR n. 62 del 16.04.2013, secondo le modalità di applicazione ivi esplicitate.
f) Il professionista non potrà essere coinvolto, direttamente o indirettamente, in decisioni che possano in qualche modo coinvolgere gli interessi del SOGGETTO ESTERNO; in particolare il professionista non potrà partecipare ad organismi tecnici di valutazione e\o commissioni giudicanti in procedure in cui il SOGGETTO ESTERNO concorra con i suoi prodotti per i successivi due anni.
g) A tutela del valore istituzionale della immagine dell’AOUC ed a garanzia dell’assenza di conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, nelle iniziative che vedono impegnati professionisti di AOUC il SOGGETTO ESTERNO esclude la pubblicità diretta alla commercializzazione di propri prodotti.
h) A tal fine, il SOGGETTO ESTERNO assicura che gli eventi saranno caratterizzati dalla prevalenza di criteri di stretta natura tecnica e dall’orientamento allo sviluppo delle conoscenze medico-scientifiche e della sicurezza nell’uso di dispositivi. Le modalità organizzative ed il materiale documentale utilizzato saranno tali da non arrecare pregiudizio o ledere l’etica della primaria funzione pubblica istituzionale dell’AOUC ed a non esporla al rischio di apparire indebitamente influenzata dagli interessi privati di natura pubblicitaria e commerciale.
i) L’AOUC si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere o di sospendere il presente accordo qualora:
- ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata;
- ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività.
ART. 9 – TRASPARENZA
a) Il SOGGETTO ESTERNO è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii, ai fini dell’adempimento dei relativi obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’AOUC.
ART. 10 - COMPENSI, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO
a) A fronte delle attività oggetto del presente rapporto convenzionale il SOGGETTO ESTERNO corrisponderà all’AOUC € ,00 ( /00) oltre IVA se prevista, per ogni ora di attività (importo fisso ed onnicomprensivo) oltre ai rimborsi delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dal professionista. FORFETTARIO
b) L’AOUC, a mezzo del professionista, anticipa le spese di viaggio, vitto ed alloggio e le addebita, in sede di fatturazione, al SOGGETTO ESTERNO per il rimborso INVERTIRE.
c) I rimborsi avverranno nel rispetto della policy del SOGGETTO ESTERNO per il rimborso delle spese per i viaggi di lavoro ai non dipendenti (allegato ); sarà cura dell’AOUC verificare la rispondenza delle spese RENDICONTATE ai criteri dettati dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
d) La fatturazione per gli addebiti degli importi relativi alle prestazioni ed ai rimborsi avverrà di norma su base trimestrale; ad essa dovranno essere allegate le evidenze delle attività svolte, utilizzando i modelli in allegato:
Allegato “A” Report partecipazione a programmi formativi scientifici in qualità di speaker e/o organizzatore (attività di cui all’art. 1, lettera a)
Allegato “B” Report partecipazione a Webcast di approfondimento scientifico (attività di cui all’art. 1, lettera b) Allegato “C” Report su svolgimento attività di Trainer (attività di cui all’art. 1, lettera c)
Allegato “D” Report sulle attività di cui all’art. 1, lettera d)
nonché le evidenze delle spese eventualmente sostenute per viaggio, xxxxx e alloggio.
I termini di pagamento si intendono a 30 giorni dalla data di presentazione della fattura.
e) Gli importi dovuti dovranno affluire direttamente all’AOUC, mediante bonifici bancari intestati al Tesoriere della medesima (IBAN XX00X0000000000000000000X00) presso Cassa di Risparmio di Firenze SPA – Filiale Enti e Tesorerie, xxx xxx Xxxxxxxxxxxx 00/00 Xxxxxxx con la causale indicata in fattura.
ART. 11 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE
a) La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione del presente atto fino al / / /. Ne è escluso il tacito rinnovo.
b) È fatta salva, per entrambe le parti, la possibilità di recesso dalla presente convenzione, senza che ciò comporti oneri ulteriori, mediante preavviso di 30 giorni, da notificarsi tra le parti a mezzo di PEC indicata.
c) Qualsiasi eventuale modifica della presente convenzione sarà valida solo se specificamente approvata per iscritto dalle parti.
d) La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili. Nessuna delle parti potrà pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di non rinnovo della predetta convenzione.
e) Al ricorrere delle condizioni di cui al successivo art. 9, l’AOUC potrà non procedere o sospendere il presente accordo.
f) Le parti convengono di subordinare alla verifica dello stato di realizzazione degli impegni reciprocamente assunti e delle eventuali mutate esigenze organizzative alla data del / / /, la ridefinizione o la convalida delle attività di cui all’art. 2 anche per l’anno (se la validità è pluriennale).
ART. 12 - SPESE
a) La presente convenzione:
- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, per il disposto dell’art. 5 c. 2 DPR 131/1986;
- è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 all. A Tariffa, parte I^ DPR 642/1972 e ss.mm.ii., con oneri a carico del SOGGETTO ESTERNO.
ART. 13 – FORO
a) Per ogni controversia sarà competente il foro di Firenze.
ART. 14 – FIRMA DIGITALE – REPERTORIO
a) In base all’articolo 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n, 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”e laddove applicabile, il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”.
b) Il presente atto consta di 13 articoli, n. pagine ed è conservato agli atti della competente Unità Operativa dell’AOU Careggi..
Letto, confermato e sottoscritto
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SOGGETTO ESTERNO CAREGGI
Report partecipazione a programmi formativi scientifici in qualità di speaker e/o organizzatore
ALLA SPETT. SOCIETA’
Titolo Evento:
Luogo di svolgimento
Data
_
Durata
Allegare programma (brochure)
ATTIVITA’ PARTECIPAZIONE EVENTO
Descrizione attività realizzata inclusa eventuale preparazione(allegare presentazione – minuta intervento):
In fede. Luogo e data
Il PROFESSIONISTA AOUC per presa visione e a conferma
delle attività rese
LA SOCIETA
(firma) Nominativo di chi firma
( )
Report partecipazione a Webcast di approfondimento scientifico
ALLA SPETT. SOCIETA’
Data della Webcast Durata (giorni/ore) Luogo di svolgimento
Titolo Interventi eseguiti (allegare presentazione – se no presentazione Report attività svolta – minuta intervento):
In fede. Luogo e data
Il PROFESSIONISTA AOUC per presa visione e a conferma
delle attività rese
LA SOCIETA
(firma) Nominativo di chi firma
( ) (firma)
Report su svolgimento attività di Trainer
ALLA SPETT. SOCIETA’
Titolo Training: Ente Ospitante: Data/Durata:
Numero, nominativi partecipanti ed enti di provenienza:
1.
2.
3.
4.
n. Descrizione programma
Elenco eventuali autorizzazioni ottenute:
In fede. Luogo e data
Il PROFESSIONISTA AOUC per presa visione e a conferma
delle attività rese
LA SOCIETA
(firma) Nominativo di chi firma
( ) (firma)
Report sulle attività “altre” di cui all’art. 1, lettera d) dello schema di convenzione
ALLA SPETT. SOCIETA’
Data/Durata:
Descrizione attività, luogo e data di svolgimento, destinatari, impegno orario
Elenco eventuali autorizzazioni ottenute:
In fede. Luogo e data
Il PROFESSIONISTA AOUC per presa visione e a conferma
delle attività rese
LA SOCIETA
(firma) Nominativo di chi firma
( )