CONTRATTO ATTUATIVO POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA) N. …
CONTRATTO ATTUATIVO POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA) N. …
RIF. ACCORDO QUADRO N. …………………………….DEL ……………………
per l’esecuzione della Fornitura …
Tender n. … - CIG B2F29A2BBF - Contratto SAP …
Contratto SAP Attuativo n. … CIG Derivato …
TRA
“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 / Direzione …. Tronco
…. con sede in…………. / (nel seguito per brevità anche “ASPI”), in persona di (C.F.
…), nella sua qualità di pro tempore giusta i poteri a lui/lei conferiti, il quale/la quale
interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito, per brevità, anche “Committente” o “ ASPI”) / [per contratti con firmataria la Direzione Acquisiti e Appalti] e in persona di …………… (C.F. …), che interviene nel presente atto quale firmatario, essendo a ciò debitamente autorizzato/a giusta procura /
E
…………… con sede e domicilio legale in …………… , alla Via … - Codice Fiscale n.
…………… e Partita I.V.A. n. …………… in persona del/della Sig. / Sig.ra …………… (C.F. …), nella qualità di giusta i poteri a lui conferiti, / [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di
mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con l’Impresa ,
avente sede legale in …………… , alla Via …………… - Codice Fiscale n. e Partita
I.V.A. n. …………… (Mandante) con l’Impresa …………… , avente sede legale in ,
alla Via …………… - Codice Fiscale n. …………… e Partita I.V.A. n. (Mandante) /
(nel seguito, per brevità, anche “Appaltatore”) Codice fornitore ……………
di seguito anche definite congiuntamente le “Parti”
PREMESSO CHE:
a) Il Committente è un consorziato del Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE) che è stato autorizzato, con la determina del 27 marzo 2024, ad avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando volta alla stipula di un Accordo Quadro, in qualità di centrale di committenza, per la fornitura di energia elettrica e servizi associati, destinata alla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. (ASPI).
b) La stipula dell’Accordo Quadro è stata specificamente finalizzata alla definizione del Contratto attuativo concernente il Power Purchase Agreement (PPA), fino a 33 GWh annui +/- 10%, del tipo baseload, con profilo costante per l’intera durata contrattuale, con circa n° 2.600 punti di prelevamento totali dislocati sul territorio nazionale, dal 01/01/2025 al 31/12/2034.
Gli elementi essenziali del PPA sono i seguenti:
• durata dell’Accordo e del Contratto attuativo PPA dal 01/01/2025 al 31/12/2034 (10 anni);
• fabbisogno annuo pari a 33 GWh +/- 10% green (la variazione è connessa alle esigenze del Fornitore) con certificato di origine GO/PPA (costo pari a euro 2.00 assimilabile ad onere passante a carico di Aspi), profilo baseload;"
• importo unitario a base di gara pari a 88 €/MWh soggetto a ribasso;
• valore stimato per l’intero fabbisogno pari a € 29.040.000,00 IVA esclusa.
Si precisa che detta fornitura rappresenta il 20% del fabbisogno della Società ASPI. Infatti, ASPI acquista la restante energia elettrica necessaria a soddisfare il proprio fabbisogno, a mezzo di gara annuale finalizzata alla stipula di accordi quadro aggiudicati dal CAIE in favore dei propri Consorziati (e dunque anche di ASPI) quale Centrale di Committenza. A fronte di ciò, stante la necessità operativa di alimentare uniformemente l’intero perimetro dei c.a. 2600 POD, l’Aggiudicatario del PPA dovrà cedere tale energia al Trader – indicato di volta in volta da ASPI – fornitore del restante fabbisogno.
Si anticipa che per il 2025, il trader di riferimento è la società Edison, aggiudicataria della gara CAIE inerente al restante 80 % del fabbisogno di ASPI.
c) L’Accordo Quadro ha altresì precisato che la fornitura rappresenta il 20% del fabbisogno della Società ASPI. Infatti, quest’ultima acquista la restante energia elettrica necessaria a soddisfare il proprio fabbisogno, a mezzo di gara annuale finalizzata alla stipula di accordi quadro aggiudicati
dal CAIE in favore dei propri Consorziati (e dunque anche di ASPI) quale Centrale di Committenza. A fronte di ciò, stante la necessità operativa di alimentare uniformemente l’intero perimetro dei c.a. 2.600 POD di ASPI, l’Aggiudicatario del PPA si è obbligato a consegnare tale energia al fornitore (di seguito anche “Trader”) – indicato di volta in volta da ASPI – fornitore del restante fabbisogno.
d) L’Appaltatore è risultato aggiudicatario in data ed è in grado di soddisfare
direttamente, senza alcun ricorso al subappalto, le esigenze di approvvigionamento di energia elettrica green e servizi connessi;
e) La fornitura dovrà essere effettuata avendo riguardo ed osservando le norme di legge e regolamenti applicabili alle forniture di prodotti energetici;
f) Il predetto Accordo Quadro trova attuazione mediante la stipula del presente Contratto attuativo;
g) l’Appaltatore ha fornito le informazioni e la documentazione necessarie al perfezionamento del presente Contratto Attuativo, nonché le dichiarazioni relative al permanere dei requisiti generali e speciali;
Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula tra le Parti - come sopra costituite - quanto segue:
VALIDITÀ DELLE PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con forza di patto.
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Il presente Contratto Attuativo è disciplinato dalle disposizioni previste nell’Accordo Quadro citato in epigrafe oltre che dalle disposizioni che seguono.
Con il presente Contratto attuativo il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, nonché nell’Accordo Quadro, l’esecuzione della Fornitura indicata in epigrafe, mediante lo strumento del Power Purchase Agreement (PPA).
Nello specifico del presente PPA, l’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, in quanto parte integrante e sostanziale, di tutte le obbligazioni previste da tutti i documenti di gara e di tutti gli Allegati di cui e/o richiamati dal Disciplinare di gara e dall’Accordo Quadro.
In particolare, l’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente PPA, conferma:
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali di cui all’Accordo Quadro, ivi compresi gli obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel presente Contratto Attuativo, e in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali - nessuna esclusa ed eccettuata - che possano, comunque, influire sull’esecuzione della Fornitura e dei servizi annessi.
1.2. Oggetto del presente PPA è la disciplina che regolerà la fornitura di energia elettrica green e servizi connessi, da parte dell’Appaltatore ad ASPI, per un ammontare presunto annuo complessivo fino a 33 GWh +/- 10%, su territorio nazionale, per la durata di dieci anni dal 01/01/2025 al 31/12/2034 come da Allegato sub 5 - Capitolato Tecnico - del Disciplinare di Gara codice C.I.G. B2F29A2BBF.
La fornitura di energia elettrica oggetto del presente Accordo Quadro non può essere delegata e/o ceduta a terzi.
La fornitura dovrà provenire da impianti da fonte rinnovabile, di nuova installazione e/o già in esercizio. Questa condizione deve essere dimostrata per iscritto con la presentazione di Garanzia di origine (GO) al fine di certificarne la provenienza. La Garanzia di origine deve essere fornita dal dall’Appaltatore ad ASPI entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello di fornitura. Tale obbligo costituisce un vincolo essenziale, in difetto del quale il presente Contratto può essere risolto ipso iure ai sensi del successivo art. 9. Le GO sono da intendersi come oneri passanti ad un costo pari a euro 2.00.
La fornitura sarà del tipo baseload, con profilo costante su base giornaliera e oraria, per l’intera durata del contratto. In altri termini il quantitativo annuo richiesto dovrà essere obbligatoriamente costante per l’intera durata del contratto ed è pari a 33 GWh/anno +/- 10%, con richiesta costante sull’intero arco della giornata. Tale obbligo costituisce un vincolo essenziale, in difetto del quale il presente Contratto può essere risolto ipso iure ai sensi del successivo art. 9
Le quantità complessive oggetto del presente Appalto rappresentano la migliore stima possibile di ASPI interessata alla stipula dell’accordo con l’Appaltatore. Tuttavia, le stesse potranno variare per valori non eccedenti il 10% dell’importo annuo, in aumento o in riduzione (la variazione è connessa alle esigenze del Fornitore).
Il prezzo richiesto per la fornitura resta fisso e senza variazioni per l’intera durata della fornitura
stessa.
In ragione di quanto precisato nell’Accordo Quadro e nelle premesse di questo Contratto sub lettere d) ed e), l’Appaltatore dichiara di essere ben consapevole e di obbligarsi a che la Fornitura abbia esecuzione attraverso altro fornitore di energia elettrica e servizi associati (Trader) già contrattualizzato con i Consorziati, il quale agirà quale delegato di ASPI, ed al quale l’Appaltatore dovrà consegnare la energia oggetto della presente Fornitura. Il Trader, per patto espresso con i Consorziati e segnatamente, tra loro, con ASPI, si è già obbligato, quale delegato di ASPI, a trasferire tale energia ai 2.600 POD di cui alla premessa sub b).
L’Appaltatore fatturerà ad ASPI il prezzo dell’energia fornita al Trader ed ASPI corrisponderà all’Appaltatore il prezzo di aggiudicazione di cui all’Accordo Quadro ed al presente Contratto attuativo, con le modalità di fatturazione di cui al presente Contratto attuativo.
Come già precisato nell’accordo Quadro, tale Trader potrà variare nel corso di vigenza dei contratti che i Consorziati aderenti stipuleranno in riferimento all’Accordo Quadro emergente dalla presente gara. Si conferma che, per l’anno 2025, il Trader di riferimento dei Consorziati e dunque anche di ASPI è la società Edison S.p.A., aggiudicataria della gara CAIE inerente al restante 80 % del fabbisogno di ASPI.
1.3 L’Appaltatore si obbliga a consegnare l’energia di cui alla Fornitura oggetto della presente gara al Trader che la trasferirà a sua volta ai POD di ASPI.
L’Appaltatore fatturerà ad ASPI ai patti prezzi e condizioni di cui all’Accordo Quadro ed al presente Contratto attuativo l’energia di cui alla Fornitura oggetto della presente gara.
Lo stesso Xxxxxxxxxxx è consapevole ed accetta di consegnare per l’anno 2025 l’energia al Trader di riferimento vale a dire la società Edison S.p.A., aggiudicataria della gara CAIE inerente al restante 80 % del fabbisogno di ASPI.
1.4 A conferma di quanto previsto nell’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario dichiara ed accetta espressamente di essere consapevole che ASPI acquista ed acquisterà, nel corso dei dieci anni di durata dell’Accordo Quadro e del Contratto attuativo, la restante energia elettrica necessaria a soddisfare il proprio fabbisogno, a mezzo di gara annuale finalizzata alla stipula di accordi quadro aggiudicati dal CAIE in favore dei propri Consorziati (e dunque anche di ASPI) quale Centrale di Committenza.
A fronte di ciò, come previsto sub art. 1, par.8 dell’Accordo Quadro, stante la necessità operativa di alimentare uniformemente l’intero perimetro dei c.a. 2600 POD, l’Appaltatore del presente
Appalto PPA dovrà fare in modo che tale energia sia consegnata al Trader – indicato di volta in volta da ASPI – fornitore del restante fabbisogno.
Il Trader riverserà ad ASPI l’energia di cui alla presente Fornitura.
ASPI corrisponderà all’Appaltatore il compenso dovuto previa emissione della relativa fattura.
1.5 Il presente Contratto attuativo richiama altresì le seguenti essenziali pattuizioni tra le Parti già contenute nell’Accordo Quadro:
a) non contengono alcuna preclusione a qualsivoglia tecnologia rinnovabile oggetto della fornitura purché sia rispettato l’obbligo che l’energia oggetto della presente Fornitura provenga da impianti da fonte rinnovabile, di nuova installazione e/o già in esercizio. Questa condizione deve essere dimostrata per iscritto con la presentazione di Garanzia di origine (GO) al fine di certificarne la provenienza. La Garanzia di origine deve essere fornita dal fornitore ad ASPI entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello di fornitura; le GO sono da intendersi come oneri passanti con un costo pari a euro 2.00.
b) fatti salvi accertati casi di forza maggiore, nell’eventualità l’Appaltatore della fornitura non eroghi tempestivamente e costantemente, senza oscillazioni, nel termine essenziale di cui all’Accordo Quadro e del Contratto attuativo, la quantità base di energia pari a 33 GWh annui
+/- 10% profilo baseload, fermo ogni altro rimedio di cui al successivo articolo 9, sarà dovuto ad Aspi il risarcimento del danno pari alla differenza tra il prezzo al quale è stato aggiudicato il presente Appalto PPA ed il prezzo corrisposto da ASPI per l’acquisto sul mercato della energia suppletiva idonea a far fronte alla quantità di energia non fornita dall’Appaltatore, senza ulteriori indennizzi e/o risarcimenti e/o penali di sorta per quest’ultimo;
c) peraltro, nella eventualità ricorrano modifiche normative e/o altri eventi che possano incidere sui prezzi di mercato, l’Appaltatore è tenuto ad adempiere alle condizioni e prezzo offerti assumendo la relativa alea atteso che l’adozione della natura PPA dell’Accordo Quadro in esame risiede nello specifico intento di ASPI di mantenere stabile, fermo ed immutabile il prezzo dell’energia oggetto della fornitura con un vincolo della durata di 10 anni. Nessuna revisione del prezzo, per qualsivoglia motivo, sarà consentita.
1.6 Il CAIE non risponde dell’eventuale inadempimento di alcuno degli obblighi di cui sopra.
ART. 2 IMPORTO E FATTURAZIONE
2.1 Fermo quanto previsto agli articoli 4 e 5 dell’Accordo Quadro, il prezzo (IVA esclusa) espresso in €/MWh, fisso e invariabile per l’intera durata del contratto di fornitura di energia elettrica, escluso di Garanzie di Origine (GO) che sono da intendersi come oneri passanti, è pari a €/MWh
La formula per l’importo totale da corrispondere è la seguente:
Totale costo (€) = [(Prezzo offerto) x Quantità erogata]
Il prezzo (in €/MWh) resta fisso e invariabile per l’intera durata del contratto, incluso di Garanzie di Origine e ogni altro onere di fornitura.
Non sono ammesse penali o maggiorazioni per le eventuali variazioni fra i profili programmati ed i profili consuntivati.
Non sono ammesse richieste di revisione prezzi, indennizzi e/o rimborsi per penali o maggiorazioni per le eventuali variazioni fra le quantità effettivamente erogate e quelle preventivate.
Sono da intendersi inclusi nel prezzo tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente e s.m.i.
Sono escluse solo le imposte e l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle autorità competenti.
Gli oneri esclusi, ovvero “passanti”, devono essere addebitati in fattura senza alcun ricarico.
Ogni altro eventuale ulteriore costo e/o onere deve essere specificato e compreso nell’Offerta Economica. Diversamente, costi e/o oneri di qualunque natura e/o genere che non siano inclusi nell’Offerta Economica non potranno, in nessun caso, essere addebitati e/o chiesti a titolo di rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento alla Stazione Appaltante e/o ai Consorziati aderenti all’Accordo Quadro.
2.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore accetta espressamente che l’esatto importo complessivo risulterà determinato dalla contabilizzazione dei servizi effettuati, pertanto, allo stesso verrà riconosciuto il corrispettivo dovuto per le prestazioni di Fornitura effettivamente consegnate, non costituendo l’indicazione complessiva dell’importo contrattuale alcun obbligo di versamento integrale del medesimo e l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere da parte del Committente.
Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti del Committente è applicato, ove attuabile, il regime della scissione dei pagamenti dell’IVA, c.d. “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato nelle premesse dell’Accordo Quadro, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.
In ogni caso, per le modalità di contabilità e fatturazione, si rimanda a quanto previsto all’articolo “PAGAMENTI” dell’Accordo Quadro.
2.3 Prima della stipula del Contratto attuativo del presente Contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria definitiva ad ASPI in ragione dell’8% dell’importo del presente Contratto. Tale garanzia si aggiunge a quella già consegnata al CAIE in sede di Accordo Quadro.
2.4 L’importo della garanzia sarà aumentato nell’eventualità ricorrano le ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 117 del Codice e comunque per quanto necessario si avrà riguardo ai criteri ulteriori previsti dallo stesso art. 117 del Codice.
2.5 La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’Accordo Quadro e del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore medesimo.
2.6 La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
2.7 Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell’art. 117 del Codice.
2.8 In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
2.9 La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo 8 e 106 del Codice e la stazione appaltante potrà aggiudicare l’Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria. Fatto salvo l’eventuale maggiore danno per il CAIE e/o ASPI.
2.10 Nel Contratto attuativo, l’Appaltatore potrà eventualmente chiedere ad ASPI di fornire una garanzia in relazione all’adempimento del pagamento dei corrispettivi dovuti per la Fornitura.
ART. 3 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE/REFERENTE TECNICO
Per tutti gli adempimenti del presente PPA, oltre a quanto previsto all’interno dell’Accordo Quadro, si dispone che il rappresentante dell’Appaltatore è il Sig./la Sig.ra ……… nato/a a
…………………. il …………, firmatario/a del presente atto nella sua qualità di /
giusta procura allegata al presente contratto.
Il Committente potrà, in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinare l’allontanamento del soggetto/dei soggetti che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce/conducono i lavori per conto dell’Appaltatore e, conseguentemente, esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ART. 4 REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE
In relazione al presente PPA, stante la natura e peculiarità dello stesso, non trovano comunque applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto agli articoli “REVISIONE PREZZI” e “MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE” dell’Accordo Quadro.
Il RUP/Responsabile di Fase/DEC dà avvio all’esecuzione delle prestazioni entro …… giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.
ART. 5 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nei corrispettivi assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del relativo Accordo Quadro e relativi allegati e del presente Contratto Attuativo tutti gli oneri e obblighi indicati all’articolo “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO” dell’Accordo Quadro.
Xxxx ritenersi altresì vincolante in capo all’Appaltatore ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell’oggetto del presente Contratto Attuativo.
ART. 6 SICUREZZA SUL LAVORO
L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attività, conferma di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
L’attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.
L’Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con riferimento all’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari si rimanda a quanto previsto all’articolo “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
– NULLITA’ ASSOLUTA” dell’Accordo Quadro.
ART. 8 CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Attuativo non può essere oggetto di cessione, né parziale né totale.
Il presente Contratto attuativo si potrà risolvere nell’eventualità di gravi inadempienze dell’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. e segnatamente di inadempienze di cui agli articolo 1,2,3, 4, 5 e 6, 7 e 8.
In caso di risoluzione come sopra intimata, sarà dovuto ad ASPI il risarcimento del danno pari alla differenza tra il prezzo al quale è stato aggiudicato il presente Appalto PPA ed il prezzo corrisposto
da ASPI per l’acquisto sul mercato della energia suppletiva idonea a far fronte alla quantità di energia non fornita dall’Appaltatore.
ART. 9 VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE
Il Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento la regolare esecuzione e la conformità delle prestazioni oggetto del presente Contratto Attuativo.
Le prestazioni oggetto del presente Contratto Attuativo sono soggette, secondo la normativa vigente, al certificato di verifica di conformità, il quale verrà emesso nei termini di cui all’art. 116 del Codice e agli artt. 36 dell’Allegato II.14 del Codice.
ART. 10 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A. da Essediesse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa.
Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
• Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è … quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura … [da indicare il/i
soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto] della stessa Società.
Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC: xxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
• L’Appaltatore …
ART. 11 DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE
Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo “RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell’Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l’Appaltatore è l’italiano.
Le comunicazioni tra il Committente e l’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.
Art. 12 REGIME NORMATIVO
Vengono confermati e richiamati tutti gli articoli previsti dall’Accordo Quadro che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre a quelli specifici riguardante il presente PPA.
In caso di discordanza tra le disposizioni richiamate all’interno del presente Contratto Attuativo e l’Accordo Quadro, dovranno ritenersi vincolanti le disposizioni richiamate all’interno del presente Contratto.
Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente, nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al contratto potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole non comporta l’invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
Art. 13 COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell’ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di affidamento e conseguentemente dovrà comunicare l’eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L’Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.
Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al Committente l’eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dal Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto.
Art. 14 MANLEVA
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente Contratto attuativo, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto.
L’Appaltatore garantisce, che la produzione, l’uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in Italia che all’estero.
Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne il Committente, anche da
azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei
Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.
Al verificarsi di tali eventi, l’Appaltatore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti del Committente e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:
a)tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’Appaltatore al Committente;
b)il Committente avvisi l’Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci all’Appaltatore l’esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.
Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità dell’Appaltatore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.
Xxxxx restando quanto precede, l’Appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile e non sarà tenuto a mantenere indenne il Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su:
1)modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dal Committente o dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dal Committente;
2)una violazione di brevetti, diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale o segreti di terzi connessa all’uso di software che Autostrade per l’Italia S.p.A. ha ricevuto da terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la collaborazione dell’Appaltatore;
3)una violazione relativa all’architettura di rete; 4)altri fatti imputabili in via esclusiva al Committente; 5)altri fatti non imputabili all’Appaltatore.
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Resta espressamente inteso che, con l’accettazione del presente contratto, l’Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.
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Il presente contratto è stipulato dalle Parti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere per accettazione il presente contratto e gli eventuali documenti
/[in caso di contratto con fornitore estero1:
Caso 1: fornitore estero con referente in Italia dotato di indirizzo PEC] Il presente contratto è sottoscritto da ciascuna Parte come sopra rappresentata e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata.
Il presente contratto va inviato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Si prega l’Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente.
L’Appaltatore dovrà restituire la copia “per accettazione” del presente Contratto debitamente firmata dal legale rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione al seguente indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A., Xxx X. Xxxxxxxxx 00, 00000 - Xxxx (XX).
Si prega l’Appaltatore di trattenere la copia del presente accordo firmata dal Committente.
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
…………… (……………)
/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle
due copie]