ALLEGATO A
ALLEGATO A
TESTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2001
Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione.
LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possano concludere in questa Conferenza accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto l’art. 3-octies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, i
profili professionali dell’area socio-sanitaria;
Visto il comma 5 del richiamato art. 3-octies che prevede che le figure professionali operanti nell’area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, siano individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita questa Conferenza e siano definiti i relativi ordinamenti didattici;
Visto il decreto del 18 febbraio 2000 del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale con il quale, in conformità ai criteri stabiliti dalla Conferenza unificata (rep. atti n…..), è stata individuata la figura, il profilo professionale e l’ordinamento didattico dei corsi di formazione dell’operatore socio-sanitario;
Considerato che la Corte dei conti, con ordinanza n. 3/2000, nella adunanza del 21 settembre 2000, ha deliberato di sospendere ogni pronuncia e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai fini del decidere, di questioni di legittimità costituzionale in relazione all’art. 3-octies, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;
Vista la proposta di accordo trasmessa con nota del 15 febbraio 2001 dal Ministro della sanità che, in pari data, è stata inviata alle regioni e province autonome, con il quale si propone in attesa della decisione della Corte costituzionale, che la figura dell’operatore socio-sanitario e il relativo ordinamento siano individuati tramite un accordo tra i Ministri della sanità e della solidarietà sociale e le regioni e province autonome;
Vista la nota del 15 febbraio con la quale la regione Veneto, a nome del coordinamento
tecnico interregionale dell’area sanità e servizi sociali, ha avanzato alcune richieste di emendamento alla proposta di accordo, precisando che in caso di accoglimento delle stesse, da parte delle regioni, si intendeva reso il parere a livello tecnico;
Vista la nota del 16 febbraio 2001, con la quale il Ministro della sanità, a cui sono state inoltrate le suddette richieste emendamentive avanzate dalle regioni, ha comunicato di non avere rilievi da formulare in merito;
Acquisito l’assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Sancisce
Il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per la sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto non più differibile la istituzione di una specifica figura di operatore socio-sanitario che svolga attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, ed a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente;
Considerata la conseguente necessità di attivare immediatamente i relativi corsi di formazione;
Ritenuto che, in attesa della decisione della Corte costituzionale, la disciplina sulla figura di detto operatore e sul relativo ordinamento possa essere adottata tramite un accordo fra i Ministri della sanità e della solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Ritenuto, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti con ordinanza n. 3/2000 in merito al decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale 18 febbraio 2000, concernente la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio- sanitario e la definizione dell’ordinamento didattico, necessario ed urgente attivare i corsi di operatore socio-sanitario, restando impregiudicate le ulteriori autonome determinazioni delle amministrazioni interessate a seguito ed in conformità della sentenza della Corte costituzionale;
Convengono quanto segue:
In attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’art. 3- octies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e con salvezza delle ulteriori autonome determinazioni dello Stato e delle regioni a seguito ed in conformità alla sentenza della Corte costituzionale, la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell’operatore socio-sanitario sono, provvisoriamente, disciplinati in conformità ai contenuti degli articoli da 1 a 13 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, 18 febbraio 2000, e relativi allegati, con la precisazione che il contenuto dell’art. 12 va modificato al comma 3 e comma 4, nel testo che qui di seguito si riproduce:
1. Figura e profilo.
1. E’ individuata la figura dell’operatore socio-sanitario.
2. L’operatore socio-sanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:
a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
2. La formazione.
1. La formazione dell’operatore socio-sanitario è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal dipartimento degli affari sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.
3. Contesti operativi.
1. L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente.
4. Contesto relazionale.
1. L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.
5. Attività.
1. Le attività dell’operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita:
a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell’allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto.
6. Competenze.
1. Le competenze dell’operatore di assistenza sono contenute nell’allegata tabella B che forma parte integrante del presento decreto.
7. Requisiti di accesso.
1. Per l’accesso ai corsi di formazione dell’operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell’obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.
8. Organizzazione didattica.
1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:
a) un modulo di base;
b) un modulo professionalizzante.
2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate secondo i seguenti moduli didattici:
modulo di base: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 200. Motivazione-orientamento e conoscenze di base:
modulo professionalizzante: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 250; esercitazioni/stages, numero minimo di ore 100; tirocinio, numero minimo di ore 450.
3. Le regioni e province autonome, attesa l’ampia possibilità di utilizzo dell’operatore socio- sanitario, possono prevedere, per un più congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all’utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicaps, psichiatrica, con dipendenze patologiche, ecc.) sia alla struttura di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo, comunità, ecc.).
4. Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativa, per un massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero, casa alloggio, RSA, centro diurno, domicilio, ecc.
Modulo tematico: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 50.
Tematiche professionali: tipo di formazione esercitazioni/stages, numero minimo di ore 50. Specifiche: tipo di formazione tirocinio, numero minimo di ore 100.
9. Moduli didattici integrativi post-base.
1. Sono previste misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale.
10. Materie di insegnamento.
1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all’art. 8, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:
a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;
b) area psicologica e sociale;
c) area igienico sanitaria;
d) area tecnico operativa.
2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell’allegata tabella C, che forma parte integrante del presente decreto.
11. Tirocinio
1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell’operatore socio-sanitario è prevista.
12. Esame finale e rilascio dell’attestato.
1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.
2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione d’esame, la cui composizione è individuata dal citato provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall’assessorato
regionale alla sanità ed uno dall’assessorato regionale alle politiche sociali.
3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.
4. All’allievo che supera le prove, è rilasciato dalle regioni e province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali.
13. Titoli pregressi.
Spetta alle regioni e province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione
all’acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dal presente decreto.
Allegato A
Elenco delle principali attività previste per l’operatore socio-sanitario
1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero:
assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale all’assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell’utente nel suo ambito di vita; cura la pulizia e l’igiene ambientale.
2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale:
osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell’utente;
collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre; collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia, per l’integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.
3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:
utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenza corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici.
Allegato B
Competenze dell’operatore socio-sanitario
Competenze tecniche
In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro.
E’ in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc.) E’ in grado di collaborare con l’utente e la sua famiglia:
nel governo della casa e dell’ambiente di vita, nell’igiene e cambio biancheria; nella preparazione e/o aiuto dell’assunzione dei pasti;
quando necessario, e a domicilio, per l’effettuazione degli acquisti; nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.
E’ in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l’assunzione dei pasti.
Sa curare il lavaggio, l’asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare.
Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti.
Sa svolgere attività finalizzate all’igiene personale, al cambio della biancheria,
all’espletamento delle funzioni fisiologiche, all’aiuto nella deambulazione, all’uso corretto di presìdi, ausili e attrezzature, all’apprendimento e mantenimento di posture corrette.
In sostituzione e appoggio dei famigliari su indicazione del personale preposto è in grado di: aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l’utente può presentare (pallore, sudorazione ecc.);
attuare interventi di primo soccorso;
effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse; controllare e assistere la somministrazione delle diete;
aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacità cognitive e manuali;
collaborare ed educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi;
provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella carrozzella; collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell’utente, riducendo al massimo il rischio;
svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
accompagnare l’utente per l’accesso ai servizi.
Competenze relative alle conoscenze richieste Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse.
Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati.
Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all’utente sofferente, disorientato, agitato, demente o handicappato mentale ecc.
E’ in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell’utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche.
Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente.
Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione.
Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti e ai loro famigliari.
Conosce l’organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.
Competenze relazionali
Sa lavorare in èquipe.
Si avvicina e si rapporta con l’utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo.
E’ in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente.
Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori.
Sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla
partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.
E’ in grado di partecipare all’accoglimento dell’utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse.
E’ in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.
Allegato C
Obiettivi di modulo e materie di insegnamento
Obiettivi di modulo
Primo modulo (200 ore di teoria):
acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni delle persone e le più comuni problematiche relazionali;
distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi;
conoscere i fondamenti dell’etica, i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché i principi che regolano il rapporto di dipendenza del lavoratore (doveri, responsabilità, diritti);
conoscere i concetti di base dell’igiene e i criteri attraverso i quali mantenere la salubrità dell’ambiente. Secondo modulo (250 ore di teoria, 100 esercitazioni, 450 tirocinio);
riconoscere e classificare i bisogni ed interpretare le problematiche assistenziali derivanti in relazione alle principali caratteristiche del bambino, della persona anziana, della persona con problemi psichiatrici, con handicaps, ecc. o in situazioni di pericolo;
identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione dell’assistenza, collaborando con le figure professionali preposte;
riconosce le principali alterazioni delle funzioni vitali al fine di attivare altre competenze e/o utilizzare tecniche comuni di primo intervento;
applicare le conoscenze acquisite per: mantenimento di un ambiente terapeutico adeguato – cura della persona – mantenimento delle capacità residue – recupero funzionale;
conoscere ed applicare le diverse metodologie operative presenti nelle sedi di tirocinio; conoscere i principali aspetti psico-sociali dell’individuo e del gruppo al fine di sviluppare
abilità comunicative adeguate alle diverse situazioni relazionali degli utenti e degli operatori nonché conoscere le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento dell’autonomia e dell’integrazione sociale dell’utente.
Modulo facoltativo: tematica professionale specifica: (50 ore teoria, 50 esercitazioni, 100 tirocinio);
approfondire le competenze acquisite con speciale riferimento ad una particolare tipologia di utenza o ad uno specifico ambiente assistenziale.
Principali materie di insegnamento
Area socio culturale, istituzionale e legislativa:
Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale.
Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.). Elementi di etica e deontologia.
Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza.
Area psicologica e sociale:
Elementi di psicologia e sociologia.
Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alle specificità dell’utenza.
Area igienico-sanitaria ed area tecnico-operativa: Elementi di igiene.
Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Igiene dell’ambiente e comfort alberghiero.
Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza.
Metodologia del lavoro sociale e sanitario. Assistenza sociale.