CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SERVIZIO DI ZINCATURA A CALDO E/O VERNICIATURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SERVIZIO DI ZINCATURA A CALDO E/O VERNICIATURA
Articolo 1 - Preambolo
1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura (di seguito, brevemente, CGF) si applicano a tutte le offerte, forniture e prestazioni della Zincol Italia
S.p.A. (di seguito denominata Fornitore) al Cliente indicato nella documentazione di offerta. Tali CGF valgono e varranno per tutti gli ordini, anche futuri, tra Fornitore e Cliente.
1.2 Le presenti CGF disciplinano tutte le prestazioni del Fornitore al Cliente, e sostituiscono integralmente tutte le condizioni contrattuali del Cliente anche se precedentemente concordate nonché tutte le precedenti condizioni generali di fornitura del Fornitore, salvo specifica e successiva pattuizione scritta. L’offerta (o le offerte) del Fornitore prevalgono sulle presenti CGF, nelle parti incompatibili.
1.3 Le presenti CGF hanno durata a tempo indeterminato salvo specifico recesso di una parte da comunicarsi con preavviso di mesi sei. La comunicazione di recesso dalle presenti CGF non pregiudica tutte le lavorazioni in corso o per le quali siano già stati perfezionati gli ordini, le quali continuano ad esservi soggette. Durante il preavviso, e a maggior ragione una volta risolto il presente accordo, il Fornitore potrà rifiutarsi di perfezionare nuovi ordini e/o di eseguire prestazioni di qualsiasi genere per il Cliente.
Articolo 2 - Oggetto del contratto
2.1 Il Cliente conferisce al Fornitore l'incarico di provvedere al trattamento di zincatura a caldo (d’ora in avanti, “zincatura”) e/o verniciatura di manufatti, forniti direttamente dal Cliente al Fornitore, verso il pagamento di un corrispettivo per la zincatura e/o verniciatura di ogni manufatto.
Articolo 3 - Nozione di zincatura
3.1 Le parti dichiarano che il trattamento di zincatura deve intendersi, ai fini delle presenti CGF, quale rivestimento dei manufatti con uno strato di zinco mediante un’immersione in vasca, per la protezione dalla corrosione in atmosfera naturale.
3.2 Salvo diverso e specifico accordo nelle offerte del Fornitore, questo eseguirà la zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461. Sono escluse dalla definizione di zincatura esigenze o prestazioni particolari quali ad esempio quelle inerenti protezioni dalla corrosione in particolari ambienti (es. acidi) o connesse a condizioni d’uso particolari o gravose, il trattamento estetico o le caratteristiche decorative del manufatto, salvo espresso accordo scritto con il quale vengano esplicitamente concordate tali prestazioni o caratteristiche, nonché le eventuali modificazioni del corrispettivo unitario a favore del Fornitore.
3.3 Le parti dichiarano, altresì, che il manufatto fornito dal Cliente deve intendersi, ai fini delle presenti CGF, quale materiale lavorato grezzo, non ossidato, non vaiolato, precedentemente non verniciato o zincato e non eccessivamente oleato, salvo espresso accordo scritto con il quale vengano esplicitamente concordate le prestazioni supplementari preparatorie al trattamento di zincatura, nonché le eventuali modificazioni del corrispettivo unitario a favore del Fornitore.
Articolo 4 - Nozione di verniciatura
4.1 Le parti dichiarano che il trattamento di verniciatura deve intendersi, ai fini delle presenti CGF, quale trattamento rivestimento dei manufatti con uno strato di vernice avente le caratteristiche chimiche e modalità di applicazione indicate nella documentazione di offerta.
4.2 La verniciatura sarà eseguita dal Fornitore secondo le norme UNI ISO 12944. Sono escluse, dalla definizione di verniciatura, esigenze o prestazioni particolari quali ad esempio quelle inerenti protezioni dalla corrosione o da condizioni d’uso particolari o gravose, il trattamento estetico o le caratteristiche decorative del manufatto, salvo espresso accordo scritto con il quale vengano esplicitamente concordate tali prestazioni o caratteristiche, nonché le eventuali modificazioni del corrispettivo unitario a favore del Fornitore.
4.3 Le parti dichiarano, altresì, che il manufatto, fornito dal Cliente, deve intendersi, ai fini delle presenti CGF, quale materiale lavorato grezzo, non ossidato, non vaiolato, precedentemente non verniciato o zincato e non eccessivamente oleato, salvo espresso accordo scritto con il quale vengano esplicitamente concordate le prestazioni supplementari preparatorie al trattamento di verniciatura, nonché le eventuali modificazioni del corrispettivo unitario a favore del Fornitore.
Articolo 5 - Ordini
5.1 Il Fornitore procede alle lavorazioni di zincatura e/o verniciatura a seguito della sottoscrizione da parte del legale rappresentante del Cliente o di persona munita dei necessari poteri, dell’offerta emessa per iscritto dal Fornitore, riportante il corrispettivo, i codici identificativi, la quantità (in peso, o mq, o nr. pezzi) delle merci oggetto della fornitura nonché tutte le altre condizioni di lavorazione. È onere del Cliente verificare con attenzione che le offerte siano conformi alle prestazioni desiderate. Le prestazioni non menzionate nell’offerta e non incluse nelle norme ISO sopra richiamate sono da intendersi escluse.
5.2 In ogni caso la consegna del materiale da lavorare del Cliente al Fornitore vale come integrale accettazione da parte del Cliente delle CGF e dell’offerta emessa dal Fornitore e quindi anche dell’importo del corrispettivo unitario o dell'intera fornitura, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6.3.
Articolo 6 - Corrispettivi
6.1 I corrispettivi dei trattamenti di zincatura e/o verniciatura vengono di regola indicati dal Fornitore nella documentazione di offerta mediante listini specifici dedicati al Cliente o mediante prezzi a commessa, indicanti le quantità e qualità dei manufatti da trattare secondo le informazioni previamente fornite dal Cliente; in mancanza di detti documenti i corrispettivi sono quelli unitari indicati nei listini generali esposti nei locali di pesa in ingresso del Fornitore e disponibili su richiesta del Cliente. I corrispettivi si riferiscono unicamente all'oggetto del contratto, ovvero alla zincatura o verniciatura di manufatti lavorati e al grezzo, forniti dal Cliente. Eventuali richieste accessorie del Cliente dovranno essere pagate a parte, sulla base di quotazioni specificate in atto separato o nell’offerta sotto voce differente.
6.2 I listini specifici dedicati al Cliente hanno sempre validità sino al 31.12 dell’anno solare in cui sono emessi; alla scadenza non sono soggetti a tacito rinnovo e per le lavorazioni eseguite dopo il 31.12 si applicano i listini generali del Fornitore sopra richiamati.
6.3 Ove il manufatto presenti conformazioni geometriche o caratteristiche chimiche che non consentano di calcolare il prezzo in sede di emissione dell’offerta del Fornitore, sarà onere del Fornitore indicare e specificare tale motivo ostativo; in tal caso, il prezzo della fornitura verrà definito a consuntivo della medesima.
6.4 In ogni caso il Fornitore potrà modificare i corrispettivi pattuiti anche in corso di lavorazione indipendentemente dalla documentazione sottoscritta, nei seguenti casi: (i) nel caso di aumenti dei costi delle materie prime (es. zinco, polveri vernicianti, ecc.) superiori al 5%, (ii) nel caso in cui lo stato, la composizione chimica o fisica dei manufatti (qualora ad esempio presentino particolari conformazioni, difetti di lavorazione, ovvero non rispettino le condizioni di ingresso di cui agli artt.3-4) rendano necessarie attività addizionali non incluse nel normale processo di lavorazione e/o diano origine ad un rivestimento di zinco con spessore superiore a quanto richiesto dalla normativa, (iii) quando il Cliente conferisca per la lavorazione materiali in quantità del 10% superiori o inferiori rispetto a quelle indicate nelle offerte ovvero (iv) quando il Cliente conferisca per singola lavorazione giornaliera
quantità di manufatti così ridotte da rendere antieconomica la lavorazione ai listini normali. In tutti i predetti casi il Fornitore provvederà a darne notizia al Cliente, indicando le ragioni e l’adeguamento di Corrispettivo, osservato un congruo preavviso.
Articolo 7 - Termini di pagamento
7.1 Il Cliente si impegna a pagare al Fornitore il corrispettivo concordato con rimessa diretta vista fattura non più tardi alla riconsegna dei manufatti, salvo diversa indicazione espressamente inserita nell’offerta al Cliente. Trova applicazione il D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.
7.2 Eventuali ritardi o inadempimenti nel pagamento del corrispettivo, anche per una sola fattura, da parte del Cliente, legittimeranno altresì il Fornitore a sospendere ogni lavorazione favore del Cliente ivi incluso rifiutare il ricevimento di ulteriore materiale in conto lavorazione, anche se dipendente da offerta differente da quella di cui il Fornitore chiede il pagamento. Dal momento in cui il corrispettivo precedentemente non pagato nei termini concordati giunga nella disponibilità del Fornitore, questi riattiverà le lavorazioni in un tempo ragionevolmente compatibile con il suo ciclo produttivo, riservandosi comunque la facoltà di richiedere in anticipo il pagamento delle lavorazioni, o un congruo acconto sulle stesse, in mancanza del quale potrà risolvere il presente contratto per fatto e colpa del Cliente. Troverà applicazione l’art.10 che segue.
7.3 Il periodo di tempo in cui le forniture sono state oggetto di sospensione sarà automaticamente aggiunto ai termini di consegna concordati, o a quelli normalmente attesi in relazione alle lavorazioni concordate.
Articolo 8 - Modalità di consegna e riconsegna - termini di resa
8.1 È onere del Cliente consegnare i manufatti da lavorare presso gli stabilimenti del Fornitore nei tempi e con le modalità previsti nell’offerta, al fine di rispettare il ciclo produttivo e la programmazione del Fornitore. I termini di riconsegna dei manufatti al termine delle lavorazioni, concordati tra Cliente e Fornitore, hanno decorrenza iniziale dal giorno successivo a quello in cui il Fornitore ha ricevuto i manufatti presso il proprio stabilimento. In mancanza di un accordo specifico i termini di riconsegna saranno quelli ragionevolmente necessari in relazione al ciclo delle lavorazioni concordate. In casi di ritardi nella consegna da parte del Cliente, il Fornitore non garantisce le tempistiche di lavorazione anche se indicate nell’offerta.
8.2 Nel caso in cui la lavorazione non possa essere effettuata per causa di forza maggiore (da intendersi come qualsiasi elemento al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore come ad es. scioperi, ritardi nei trasporti, manifestazioni, incidenti di stabilimento, ecc.), i termini di riconsegna sono prorogati per un tempo pari alla durata della causa di forza maggiore oltre al tempo necessario al Fornitore per re-inserire le lavorazioni nel ciclo produttivo. Ciò può valere anche nel caso in cui il materiale da zincare non sia correttamente predisposto secondo norma EN ISO 14713-2 e necessiti di lavorazioni aggiuntive (quale -a titolo esemplificativo ma non esaustivo- predisposizione all’aggancio, esecuzioni di forature per il drenaggio/sfiato, sverniciature…). Il Fornitore dovrà comunque informare il Cliente, senza ritardo e per iscritto, dell'insorgenza e della cessazione della causa di forza maggiore, e intraprendere tutte le iniziative utili a superare tale difficoltà ed a contenere eventuali pregiudizi per il Cliente. Qualora la causa di forza maggiore determini un ritardo superiore a 30 giorni, ciascuna delle parti può recedere dagli ordini in corso o da effettuare, fermo restando il diritto del Fornitore di ricevere il corrispettivo delle lavorazioni già effettuate.
8.3 Quale luogo di consegna e riconsegna dei manufatti le parti individuano lo stabilimento del Fornitore, presso il quale vengono eseguite le lavorazioni di zincatura o verniciatura, restando inteso che le merci ed i manufatti viaggiano sempre a rischio del Cliente anche qualora il Fornitore abbia messo a disposizione il mezzo di trasporto o abbia assunto il costo o l’organizzazione del trasporto mediante l’utilizzo di un autotrasportatore terzo.
8.4 I manufatti vengono scaricati e, dopo le lavorazioni, ricaricati sui mezzi del Cliente a cura del Fornitore con muletti muniti di forche di sollevamento dal basso. Altre forme di carico/scarico (es. tramite gru) sono soggette ad accordo particolare e comportano un sovrapprezzo. All’atto del caricamento, il Fornitore imballerà i manufatti nelle modalità d’uso per il trasporto su gomma. Il prezzo di imballi specifici richiesti dal Cliente o necessari per manufatti di particolare delicatezza, dimensioni o complessità, o caratteristiche di sollevamento, sarà dovuto dal Cliente a parte ed in aggiunta ai prezzi stabiliti negli ordini. Il Fornitore ne darà comunque notizia al Cliente in modo da contenerne il costo e trovare soluzioni di reciproco gradimento.
8.5 Il Cliente ha l’obbligo di ritirare i manufatti nei tempi concordati o in mancanza non appena il Fornitore ha comunicato il termine delle lavorazioni. Nel caso di mancato ritiro entro un mese a decorrere dal termine di resa o, in mancanza, dall’avviso di merce pronta il Fornitore addebiterà un costo di stoccaggio pari a Euro 20,- oltre iva per ogni mese o frazione e per ogni tonnellata di peso dei manufatti. Al cliente verranno addebitati inoltre tutti i costi diretti e indiretti correlati all’occupazione delle aree nonché quelli di natura ambientale. Resta inteso che i manufatti saranno depositati in piazzali all’aperto. In ogni caso il Fornitore declina ogni responsabilità per la custodia del materiale non ancora ritirato, e il mancato ritiro non esenta il Cliente dal puntuale pagamento delle lavorazioni effettuate dal Fornitore.
Articolo 9 - Termini e modalità di denuncia dei vizi o difetti della fornitura; responsabilità del Fornitore
9.1 Il Fornitore garantisce che la zincatura o verniciatura dei manufatti oggetto della fornitura sono conformi alle caratteristiche tecniche previste, rispettivamente, dalle norme UNI EN ISO 1461 e UNI ISO 12944. La zincatura e verniciatura sono di tipo industriale per cui vengono escluse rese estetiche di pregio o la mancanza di sbavature, accumuli o segni specie in corrispondenza dei punti di aggancio dei manufatti per essere lavorati o nelle parti interne.
9.2 Il Cliente prende atto che la zincatura a caldo comporta la dilatazione e contrazione dei manufatti metallici per cui il Fornitore non è responsabile dei cambiamenti delle proprietà meccaniche del metallo di base dovuti alla zincatura a caldo, oppure della distorsione dei pezzi in conseguenza al riscaldamento durante la zincatura, né delle fessurazioni del metallo di base o delle saldature, derivanti dalla dilatazione e dalla contrazione termica.
9.3 Il Cliente prende atto che la zincatura a caldo non è un trattamento di finitura superficiale, che le caratteristiche estetiche dei manufatti possono essere variabili con colorazioni grigiastre, aree grigie più o meno scure e zone brillanti e che le campionature eseguite possono avere caratteristiche estetiche diverse dal successivi lotti di lavorazione.
9.4 Il Fornitore non è responsabile qualora i manufatti siano soggetti a condizioni d’uso particolarmente gravose (es. per le sollecitazioni meccaniche, termiche o per l’esposizione ad ambienti corrosivi o a qualsiasi sostanza che possa aggredire lo strato di verniciatura o zincatura ed il metallo sottostante in maniera non prevista dalle norme UNI sopra richiamate), salvo diversa indicazione nell’offerta.
9.5 Il Fornitore inoltre non è responsabile per vizi, difetti e difformità, palesi od occulti, dei manufatti in acciaio, preesistenti allo scaricamento dei manufatti presso lo stabilimento del Fornitore (es sbavature, vizi di saldatura, distorsioni, difetti di laminazione, mancanza di predisposizione secondo la UNI EN ISO 14713-2 – quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, predisposizione all’aggancio, forature per il drenaggio/sfiato, sverniciature...). Qualora il Fornitore riscontrasse detti vizi, ne darà notizia al Cliente in modo da ottimizzare per quanto possibile la qualità delle lavorazioni. Xxx, in seguito a tale segnalazione, il Cliente ordini, comunque, al Fornitore di iniziare o proseguire la zincatura o verniciatura dei manufatti in acciaio, sarà esclusa ogni responsabilità da parte del Fornitore, anche per eventuali vizi, difetti o difformità del trattamento dei manufatti in acciaio.
9.6 Fermo restando quanto sopra, il Cliente ha in ogni caso l’onere di verificare l’esecuzione delle lavorazioni prima del caricamento dei manufatti sui mezzi di trasporto presso lo stabilimento del Fornitore e di comunicare per iscritto al Fornitore a pena di decadenza i vizi, difetti o difformità dei manufatti in acciaio zincati o verniciati come segue: - entro 8 giorni dalla consegna dei manufatti in caso di vizi, difetti o difformità palesi, - entro 8
giorni dalla loro scoperta in caso di vizi, difetti o difformità occulti, ed, in entrambi i casi, prima del montaggio dei manufatti medesimi da parte del Cliente o del destinatario finale.
9.7 Ogni denunzia, da parte del Cliente, di vizi, difetti o difformità dei manufatti in acciaio zincati o verniciati, dovrà essere accompagnata e provata, a pena di inefficacia, da documentazione fotografica o da equipollente modalità riproduttiva, che ne certifichi la sussistenza. Tale ultima disposizione non sarà applicabile ove i manufatti in acciaio zincati o verniciati, di cui è stato denunciato il vizio, difetto o difformità, siano messi già nella disponibilità del Fornitore, presso una delle sue sedi.
9.8 Qualora si verificasse un evento legittimante la richiesta di interventi sui manufatti lavorati l’unica responsabilità del Fornitore consiste nell’assicurare il ripristino della conformità secondo le norme ISO sopra richiamate. Nessun’altra responsabilità può essere attribuita al Fornitore quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: danni da mancato guadagno, costi di smontaggio e rimontaggio, costi di trasporto, fermo cantiere, penalità e rivalse cui il Cliente sia eventualmente assoggettato. In nessun caso la denuncia di vizi, difetti o difformità autorizza il Cliente ad eseguire operazioni di riparazione sui manufatti in acciaio zincati o verniciati, se non in seguito al consenso espresso del Fornitore, a pena di decadenza della responsabilità del fornitore.
Articolo 10 - Recesso e sospensione
10.1 Il Fornitore potrà a sua scelta, recedere dal presente contratto o da tutti gli ordini in corso, o sospendere le lavorazioni, nei seguenti casi:
a) sottoposizione del Cliente a qualsiasi procedura concorsuale, o dichiarazione di insolvenza, oppure quando il Cliente dia spontaneamente corso una delle predette procedure;
b) sottoposizione del Cliente a procedura di liquidazione;
c) interruzione o sospensione della attività produttiva del Cliente;
d) cessione dell’azienda o del ramo di azienda del Cliente, connesso alle lavorazioni del Fornitore;
e) mancato tempestivo pagamento delle fatture del Fornitore;
f) comprovata insolvenza del Cliente (es. mediante inserimento del Cliente nel listino dei protesti);
g) l’esistenza di qualsiasi indizio che lasci presagire i fatti di cui sopra (articoli sulla stampa, modifiche del rating di affidamento da parte di società specializzate, risultati di bilancio particolarmente negativi, irreperibilità o inerzia del Cliente o dei suoi esponenti);
h) comunicazione da parte del Cliente di non essere in grado di fare fronte alle proprie obbligazioni nei tempi e con le modalità previste dalle CGF o da un’offerta di fornitura.
10.2 In tutti i predetti casi il Fornitore comunicherà, a sua scelta, la volontà di recedere dagli ordini in corso o di sospendere le lavorazioni con preavviso scritto di giorni 10.
10.3 Qualora il Fornitore opti per la sospensione delle lavorazioni, il Cliente dovrà, su discrezionale richiesta del Fornitore, o pagare tutte le forniture prima della consegna dei manufatti al Fornitore ovvero prestare al Fornitore una garanzia bancaria a prima richiesta o una lettera di credito emesse da primaria banca, atte a garantire il pagamento delle prestazioni del Fornitore. Qualora dette garanzie non fossero prestate entro il termine di giorni 10, ogni rapporto contrattuale si intenderà risolto. Resta salvo il diritto del Fornitore al pagamento delle lavorazioni effettuate e al risarcimento del danno.
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
11.1 Ai sensi del d.lgs. 196/2003 il Cliente dichiara di essere stato informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti al Fornitore, della natura facoltativa del conferimento dei dati, del fatto che i dati possono essere comunicati a: società controllate, associate o collegate del fornitore, agli agenti del fornitore, a società di factoring, a istituti di credito, a società di recupero crediti, a società di informazioni commerciali, a professionisti e consulenti.
11.2 La sottoscrizione, alle presenti CGF, costituisce altresì consenso espresso ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 196/2003 (cd. “codice sulla privacy”) da parte del Cliente. In tal senso il Cliente dichiara di aver espresso liberamente e specificamente il proprio consenso ai sensi del comma 3 art. 23 medesima legge e di aver previamente ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 medesima legge.
Articolo 12 - Controversie
12.1 Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Tribunale di Vicenza, salvo diverso accordo tra le parti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto a Xxxxxxxxx X.xx, il
Il Fornitore - Zincol Italia S.p.A. Il Cliente
in persona del legale rappresentante in persona del legale rappresentante (timbro e firma)
Approvazione specifica
Il Cliente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 - 1342 c.c., dichiara di aver esaminato specificamente e di approvare espressamente i seguenti Articoli: 6.4 modifica dei corrispettivi in determinate circostanze; 7 termine di pagamento e sospensione delle lavorazioni; 8.5 esenzione di responsabilità del Fornitore per la custodia; 9 Garanzia e termini e modalità di denuncia dei vizi; responsabilità del Fornitore; 10 recesso e sospensione;; 12 controversie.
Xxxxx, approvato e sottoscritto a Xxxxxxxxx X.xx, il
Il Fornitore - Zincol Italia S.p.A. Il Cliente
in persona del legale rappresentante in persona del legale rappresentante (timbro e firma)