Art. 1 - Definizioni
Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente Regolamento contrattuale, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:
⚫ “Addebito diretto”: l’addebito con cui il Titolare autorizza il Beneficiario a richiedere all’Emittente il trasferimento di una somma di denaro dal proprio conto al conto del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dall’Emittente alla data o alle date convenute dal Titolare e dal Beneficiario. L’importo trasferito può variare;
⚫ “Area Euro”: l’insieme degli Stati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, che hanno adottato come propria moneta l’Euro, nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l’Euro come propria moneta;
⚫ “Area Personale”: area riservata del Sito Internet e dell’App dell’Emittente o del Gestore;
⚫ “ATM” (Automated Teller Machine): sportello automatico, collocato generalmente presso gli sportelli bancari, che permette al Titolare di effettuare prelievi di denaro contante, nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio stato contabile;
⚫ “Autenticazione Forte del Cliente (o SCA - Strong Customer Authentication)": basata su almeno due elementi tra:
- conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce)
- possesso (qualcosa che solo l’utente possiede)
- inerenza (qualcosa che caratterizza l’utente come per esempio il finger print o il riconoscimento facciale).
I fattori di autenticazione forte sono indipendenti tra di loro e questo garantisce maggior sicurezza, in quanto la violazione di uno di questi elementi non compromette l’affidabilità degli altri.
⚫ “Banca” o “Emittente”: Banca Tesoriera e soggetto Emittente delle Carte oggetto del Contratto e della relativa Moneta Elettronica, i cui estremi sono indicati nel Foglio Informativo e che ha affidato al Gestore lo svolgimento di alcune attività connesse all’operatività della/e Carta/e e al funzionamento del relativo circuito di pagamento, come specificato all’art. 3;
⚫ “Beneficiario”: il soggetto previsto come destinatario finale dei fondi oggetto di un’Operazione di pagamento;
⚫ “Carta/e”: la/e Carta/e di pagamento Prepagata/e e ricaricabile/i denominata/e “Nexi Prepaid”, emessa/e dalla Banca e regolamentata/e dal Contratto;
⚫ “Circuito/i Internazionale/i”: il/i circuito/i internazionale/i il cui marchio è indicato sulla Carta in virtù di apposito accordo di licenza stipulato tra il/i circuito/i internazionale/i medesimo e il Gestore;
⚫ “Codice del Consumo”: il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni;
⚫ “Consumatore”: la persona fisica di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo;
⚫ “Contratto”: l’accordo tra il Titolare, la Banca e il Gestore, per l’emissione della Carta, che si compone dei documenti indicati all’art. 2;
⚫ “Disponibilità Massima della Carta”: l’importo massimo di Moneta Elettronica che può essere caricato sulla Carta attraverso un’iniziale Operazione di caricamento e/o eventuali successive ricariche, e che corrisponde al saldo massimo consentito sulla Carta, la cui misura è indicata all’art. 8;
⚫ “Documento di Sintesi”: il documento che riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative alla Carta, incluse quelle economiche e più precisamente il documento denominato per esteso “Documento di sintesi Carta Prepagata Nexi Prepaid - Versione con Rinnovo Automatico a Scadenza;
⚫ “Esercente/i”: il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta ed individuabile/i dal marchio che contraddistingue il/i Circuito/i Internazionale/i;
⚫ “Gestore”: Nexi Payments SpA, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, a cui compete lo svolgimento di alcune attività connesse all’operatività della/e Carta/e e al funzionamento del relativo circuito di pagamento, nonché, in virtù di apposito accordo di licenza, la gestione dei rapporti con il/i Circuito/i Internazionale, come specificato all’art. 3;
⚫ “Giornata operativa”: il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del pagatore coinvolto nell’esecuzione di un’Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’Operazione stessa;
⚫ “Importo/i Caricato/i”: l’importo di Moneta Elettronica caricato sulla Carta da parte del Titolare mediante un’iniziale Operazione di caricamento e/o eventuali successive ricariche, con le modalità di cui all’art. 8;
⚫ “Importo Residuo”: l’importo di Moneta Elettronica residuo e disponibile sulla Carta, come determinato ai sensi dell’art. 8;
⚫ “Moneta Elettronica”: valore monetario così come definito dall’art. 1, comma 2, lett. h-ter, del Testo Unico Bancario;
⚫ “Operazione di pagamento”: l’attività posta in essere dal Titolare o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario;
⚫ “Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data dal Titolare o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;
⚫ “Parti”: congiuntamente, la Banca, il Gestore, il Titolare;
⚫ “PIN” (Personal Identification Number): codice da digitare, se richiesto dal POS o dall’ATM, per completare un’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante;
⚫ “Plastica”: supporto fisico sul quale sono riportati, in chiaro o su supporto elettronico (chip, banda magnetica etc.), i dati della Carta;
⚫ “POS” (Point of Sale): terminale collocato presso gli Esercenti, per l’accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta;
⚫ “Prestatore/i di servizi di pagamento”: il/i soggetto/i rientrante/i nella definizione di cui all’art. 1 comma 1 lettera g) del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010;
⚫ “Prestatori di servizi di informazione sui conti (c.d. AISP)”: Soggetti autorizzati dall’Autorità competente a fornire il servizio on-line di informazione sui conti;
⚫ “Quota di Rilascio”: l’importo che il Titolare è tenuto a pagare per il rilascio della Carta e il cui ammontare è indicato nel Documento di Sintesi;
⚫ “Quota di Rinnovo”: l’importo che il Titolare è tenuto a pagare per il rilascio della Plastica in caso di rinnovo e il cui ammontare è indicato nel Documento di Sintesi;
⚫ “Regolamento Titolari”: il presente Regolamento contrattuale;
⚫ “Ricarica Carta Prepagata”: accreditamento di somme su una Carta Prepagata;
⚫ “Servizio Clienti”: il servizio di assistenza (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a disposizione dei Clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente e tramite il quale il Cliente stesso può ricevere assistenza su tutte le domande, le richieste di aiuto, le notifiche di anomalie o le questioni riguardanti la Carta, anche in materia di sicurezza;
⚫ “Servizio di informazione sui conti”: il servizio on-line fornito dagli AISP che permette al Titolare di avere informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Titolare stesso (tra cui le Carte Prepaid già accessibili on-line) presso uno o più Prestatori di servizi di pagamento;
⚫ “Sito Internet”: il Sito xxx.xxxx.xx, attraverso il quale il Titolare può visualizzare, mediante accesso alla propria Area Personale, tutte le informazioni riguardanti la Carta (inclusa la rendicontazione periodica), usufruire dei servizi accessori e effettuare Operazioni dispositive;
⚫ “Soggetto Collocatore”: Banca o altro intermediario finanziario attraverso il quale la Banca può provvedere al perfezionamento della richiesta della Carta;
⚫ “Supporto Durevole”: qualsiasi strumento che permette al Titolare di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio, file .pdf);
Nexi Payments SpA ⚫ Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx ⚫ T. +39 02 3488.1 ⚫ F. +39 02 3488.4180 ⚫ Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi, C.F. 04107060966 ⚫ Membro del Gruppo IVA Nexi P.IVA 10542790968 ⚫ REA Milano n. 1725898 ⚫ Capitale Sociale € 76.445.207,40 i.v. ⚫ Albo IMEL art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 n. 32875.7 ⚫ Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Nexi SpA ⚫ xxx.xxxx.xx
⚫ “Testo Unico Bancario”: il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
⚫ “Titolare/i” o “Cliente/i”: il/i soggetto/i a cui viene rilasciata la Carta.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Il Contratto ha come oggetto l’emissione di una Carta, nonché l’erogazione di servizi ad essa collegati.
Il Contratto si compone del presente Regolamento Titolari che contiene le condizioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
⚫ il documento denominato “Documento di sintesi Carta Prepagata Nexi Prepaid - Versione con Rinnovo Automatico a Scadenza”, che costituisce il frontespizio del Contratto;
⚫ il documento denominato “Modulo di Richiesta Carta Prepagata Xxxx Xxxxxxx - Versione con Rinnovo Automatico a Scadenza” della Carta, comprensivo dei dati anagrafici e degli altri dati del Titolare;
⚫ il documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati personali Carta Prepagata Nexi Prepaid - Versione con Rinnovo Automatico a Scadenza”;
⚫ il documento denominato “Sicurezza dei pagamenti”, disponibile anche sul Sito Internet.
Le disposizioni di cui al presente Contratto si applicano alle Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 11/2010 e nelle disposizioni normative, tempo per tempo vigenti, applicabili ai servizi di pagamento.
Art. 3 - Rapporti tra la Banca, il Gestore ed il/i Circuito/i Internazionale/i
Il Titolare prende atto che la Banca, in virtù di specifico accordo, ha affidato al Gestore l’incarico di svolgere, per conto e sotto la responsabilità della stessa, specifici servizi ed attività finalizzati a garantire la funzionalità della Carta e che, di conseguenza, nel Contratto sarà fatto esclusivo riferimento al Gestore anche quando questi opera per conto della Banca.
Al Gestore compete pertanto lo svolgimento di talune attività connesse all’operatività della Carta e al funzionamento del relativo circuito di pagamento (quali, a titolo esemplificativo, l’attivazione della Carta, i flussi di ricarica, l’operatività relativa alle Operazioni di pagamento e dei flussi di spesa presso gli Esercenti, l’operatività relativa alle Operazioni di prelievo di denaro contante, l’operatività relativa alle Operazioni di rimborso, i flussi delle Operazioni di pagamento e delle Operazioni di prelievo di denaro contante, che consentono alla Banca la corretta rilevazione contabile relativa alla Moneta Elettronica, il controllo frodi, il corretto funzionamento del Sito Internet, il Servizio Clienti, i reclami e le contestazioni).
Al Gestore, in virtù di apposito accordo di licenza, compete altresì la gestione dei rapporti con il Circuito/i Internazionale/i riguardanti la produzione, la personalizzazione e l’operatività delle Carte, nel rispetto delle norme emanate dal/i Circuito/i Internazionale/i.
La Carta, intesa come Moneta Elettronica, è emessa dalla Banca. La Carta intesa come Plastica, è di proprietà del Gestore, che è responsabile del suo funzionamento nei confronti del Circuito Internazionale. Fermo restando quanto sopra specificato, il rapporto con la clientela connesso alla raccolta e alla gestione delle somme ricevute a fronte dell’emissione della Moneta Elettronica e dei fondi di volta in volta disponibili sulla/e Carta/e, rimane di esclusiva competenza della Banca.
Art. 4 - Emissione della Carta e conclusione del Contratto
La richiesta di emissione della Carta viene effettuata presso la Banca o presso il Soggetto Collocatore incaricato dalla Banca di provvedere al perfezionamento della richiesta di emissione.
La Carta è emessa dalla Banca a proprio insindacabile giudizio, unicamente a persona fisica, maggiorenne o minorenne, residente o non residente in Italia ed in possesso di codice fiscale. Il Titolare può anche essere una persona soggetta a tutela/curatela/amministrazione di sostegno purché autorizzato/a in forma scritta nel Modulo di Xxxxxxxxx dal genitore o da chi ne fa le veci (il “Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno”).
Autorizzando il Titolare, il Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Xxxxxxxx accetta il Contratto e si fa carico di ogni obbligazione del Titolare ai sensi del Contratto stesso. Il Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno assume inoltre ogni responsabilità relativa all’utilizzo della Carta nei confronti della Banca, del Gestore, del Circuito/i Internazionale/i e di terzi fino al raggiungimento della maggiore età del Titolare (o fino alla cessazione della tutela/curatela/amministrazione di sostegno), che da quel momento assumerà
la piena responsabilità per ogni utilizzo della Carta.
Il Cliente può presentare la richiesta di emissione della Carta unicamente per proprio conto; la Carta non potrà in alcun modo essere emessa in nome del Cliente per conto di un soggetto terzo.
La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, deve essere sottoscritta presso gli sportelli della Banca o presso il Soggetto Collocatore, corrispondendo contestualmente la Quota di Rilascio.
Il Modulo di Xxxxxxxxx, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal Cliente e convalidato dalla Banca o dal Soggetto Collocatore, costituisce la proposta contrattuale del Cliente. Il Contratto si considera perfezionato nel momento della consegna al Titolare della Carta, insieme con la lettera di accettazione.
Ciò, di norma, avviene contestualmente alla richiesta e al pagamento della Quota di Xxxxxxxx. Il rilascio della Carta è subordinato all’identificazione del Titolare (ed eventualmente del Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno se il Titolare è minorenne o soggetto a tutela/curatela/amministrazione di sostegno). Qualora la Banca si avvalga di un Soggetto Collocatore per il perfezionamento della richiesta di emissione, l’identificazione del Titolare è effettuata dal Soggetto Collocatore.
Art. 5 - Diritto di ripensamento del Cliente
Se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali ad esempio il telefono, internet o la posta elettronica e quindi senza la presenza fisica e contemporanea del Cliente e del personale della Banca e/o del Soggetto Collocatore, ovvero è concluso fuori dai locali commerciali della Banca e/o del Soggetto Collocatore, il Cliente che riveste la qualifica di Consumatore ha facoltà di esercitare il proprio diritto di ripensamento e quindi di recedere dal Contratto, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso come determinata ai sensi del precedente art. 4, oppure – se successivo – dal giorno in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo.
Il Cliente può recedere, ai sensi del presente articolo, senza penali e senza dover indicarne il motivo, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare al Gestore, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 44. Il recesso si considera efficace dal momento in cui il Gestore ne viene a conoscenza.
In caso di recesso ai sensi del presente articolo:
– restano, comunque, ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Titolare (ed eventualmente del Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno) anteriormente alla data di efficacia del recesso e il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, deve pertanto provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione tagliandola verticalmente in due parti.
In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta;
– il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo con le modalità previste al successivo art. 22;
– il Cliente ha diritto al rimborso della Quota di Xxxxxxxx solo nel caso in cui non abbia effettuato alcuna ricarica e/o utilizzato la Carta – ai sensi del successivo art. 9 – prima dell’invio della comunicazione di recesso.
Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto di cui al successivo art. 38.
Art. 6 - Condizione risolutiva
Le Parti convengono espressamente di condizionare risolutivamente il Contratto in tutti i casi di impossibilità di utilizzo della Carta (quali, ad esempio, danneggiamento, smagnetizzazione, invalidazione, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione e contraffazione) che si dovessero verificare, ai sensi del Contratto, prima della scadenza della Carta stessa.
In caso di avveramento della condizione risolutiva:
a) restano comunque ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Titolare anteriormente alla data di scadenza della Carta e il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della Carta deve pertanto provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione tagliandola verticalmente in due parti.
In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta, ovvero su altre Carte intestate al Titolare;
b) il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo con le modalità previste all’art. 22.
Art. 7 - Durata del Contratto e validità della Carta
Il Contratto ha durata indeterminata. Tutte le Carte sono valide ed utilizzabili fino al termine di scadenza indicato su di esse e scadono l’ultimo giorno del mese indicato sulle Carte stesse.
Il periodo di validità delle Carte è previsto a solo scopo di sicurezza e per permettere la sostituzione periodica della plastica e non incide sulla durata indeterminata del Contratto. Di regola le Carte sono rilasciate per un periodo di 60 (sessanta) mesi e vengono rinnovate, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvi i casi di risoluzione o recesso dal Contratto. Il rinnovo avverrà automaticamente a condizione che, 46 giorni prima della scadenza della Carta: i) il Titolare abbia già effettuato almeno un’Operazione di Pagamento o di prelievo di denaro contante nei 12 (dodici) mesi precedenti e ii) l’importo Residuo sia uguale o maggiore della Quota di Rinnovo. In caso contrario, il Contratto dovrà considerarsi risolto ai sensi del precedente art. 6.
La Banca, d’intesa con il Gestore, potrà prevedere periodi diversi di validità delle Carte. In sede di rinnovo della Plastica, ossia 45 giorni prima rispetto alla data di scadenza della Carta, la Banca provvede all’addebito, sull’Importo Residuo, della Quota di Rinnovo, nella misura prevista dalle condizioni economiche di tempo in tempo vigenti e riportate nel Documento di Sintesi.
Art. 8 - Disponibilità Massima della Carta, caricamento e disponibilità di spesa residua
La Carta può essere utilizzata per le Operazioni e i pagamenti di cui al successivo art. 9 previa costituzione di un Importo Caricato, mediante un’iniziale Operazione di caricamento ed eventuali successive ricariche. Il Titolare può effettuare ricariche più volte nel corso del periodo di validità della Carta, entro la Disponibilità Massima della Carta.
La Carta prevede inoltre tagli minimi e massimi di ricarica, secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi. Il Titolare può costituire un Importo Caricato tramite i canali resi disponibili e comunicati al Cliente attraverso il Sito Internet o indicati nel Documento di Sintesi, attenendosi alle istruzioni operative ivi riportate. Per i soli canali di ricarica per i quali è espressamente previsto nel Documento di Sintesi, il Titolare dovrà esibire il proprio codice fiscale ed un documento d’identità dotato di fotografia. Le commissioni previste per tali Operazioni sono evidenziate nel Documento di Sintesi.
La disponibilità della Carta è determinata dalla differenza fra:
a) gli Importi Caricati e
b) gli Ordini di pagamento e/o le Operazioni di prelievo di denaro contante già eseguiti e/o contabilizzati, i pagamenti di cui al successivo art. 21 (ad eccezione di quelli corrisposti direttamente dall’Utilizzatore e non addebitati sulla Carta) nonché tutte le altre movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo già contabilizzate.
Qualora l’importo relativo alla singola Operazione di pagamento o Operazione di prelievo di denaro contante e/o relativo al singolo pagamento – comprensivo delle commissioni e delle spese indicate nel Documento di Sintesi – superi l’Importo Residuo, il Gestore sarà legittimato a negare l’autorizzazione alla transazione stessa.
Il Titolare prende atto che possono essere riscontrate differenze tra l’Importo Residuo e le risultanze contabili, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la contabilizzazione delle Operazioni e/o per le modalità tecniche di esecuzione delle stesse. Il Titolare è in ogni caso tenuto a rimborsare tutte le Operazioni di pagamento e le Operazioni di prelievo di denaro contante effettuate, anche qualora dette Operazioni siano state effettuate oltre i limiti dell’Importo Residuo.
Il Titolare prende atto che, per le Operazioni di prelievo di denaro contante, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Internazionale, possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo, applicabili per ciascuna Operazione, e/o giornalieri, e/o mensili o altro.
Art. 9 - Uso della Carta
La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi. Il Cliente è tenuto a segnalare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni superiori al limite di Euro 15.000 effettuate per conto di terzi e a fornire tutte le informazioni necessarie all’identificazione del soggetto per conto del quale l’operazione è compiuta.
La Carta, nei limiti dell’Importo Residuo e nel rispetto degli ulteriori limiti indicati nel Documento di Sintesi, consente al Titolare di:
a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pagamento in contanti. L’acquisto potrà avvenire, anche attivando meccanismi di Autenticazione Forte del Cliente ove il sistema lo richiede, con una delle seguenti modalità:
(i) con la firma dello scontrino emesso da terminali elettronici - POS, installati presso l’Esercente o di documento equivalente;
(ii) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
(iii) in modalità contactless, senza firmare lo scontrino (o documento equivalente) né digitare il PIN;
(iv) mediante dispositivo mobile abilitato (ie. smartphone, tablet o wearable) previa registrazione e virtualizzazione della Carta ai servizi di Mobile Payments attivati di volta in volta dall’Emittente (ad es. ApplePay, Google Pay e Samsung Pay) e comunicati al Cliente attraverso i canali standard di comunicazione (sia per pagamenti in prossimità, sia da remoto).
Per i termini e le condizioni relative ai servizi si rimanda alla sezione
«Regolamenti Pagamenti Mobile» dell’Area Trasparenza del Sito Internet;
(v) per l’uso della Carta su Internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici, utilizzando modalità differenti determinate di volta in volta dall’Esercente (ad esempio, per pagare i pedaggi autostradali, inserendo la Carta nel terminale o, per gli acquisti e le prenotazioni su Internet, mediante l’inserimento dei dati carta su una pagina web sicura richiamata dal link ricevuto tramite i canali di comunicazione concordati con l’Esercente).
Per i pagamenti elettronici a distanza con Carta, il Gestore utilizza il protocollo “3D Secure” dei Circuiti Internazionali, che garantisce la sicurezza dei pagamenti e la tutela da usi illeciti del numero di Carta e consente al Titolare di autenticare la transazione attraverso meccanismi di Autenticazione Forte (SCA), ove richiesto dal sistema.
Il Gestore iscrive di sua iniziativa e gratuitamente al 3D Secure i Titolari che hanno comunicato il numero di cellulare all’Emittente o al Gestore stesso, fatta salva la possibilità per il Cliente di iscriversi/modificare il numero, accedendo nell’Area Personale.
Sarà cura del Cliente attivare i meccanismi di Autenticazione Forte collegati al Servizio di Protezione Antifrode 3D Secure e resi via via disponibili dal Gestore.
La mancata attivazione dei meccanismi di Autenticazione Forte collegati a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione.
Per le modalità di funzionamento del Servizio di Protezione Antifrode 3D Secure e le modalità di adesione ai meccanismi di Autenticazione Forte via via disponibili si rinvia al Regolamento del Servizio pubblicato sul Sito Internet nella Sezione Trasparenza.
Per un uso consapevole e sicuro della Carta su Internet, si rinvia al documento “Sicurezza dei pagamenti” allegato al Contratto e disponibile anche sul Sito Internet nelle sezioni Sicurezza e Trasparenza;
Il Titolare può richiedere al Gestore di inibire l’operatività della Carta su Internet, ovvero di fissare un limite di spesa mensile per le Operazioni di pagamento su Internet; per le modalità di funzionamento del limite si rinvia alle regole operative comunicate al momento dell’attivazione del servizio.
b) effettuare prelievi di denaro contante presso gli sportelli bancari delle banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.
Con le funzionalità base del Servizio Spending Control, il Titolare può gratuitamente inibire l’operatività della Carta su uno o più dei canali di spesa disponibili e fissare un limite di spesa per le Operazioni di pagamento.
Il Servizio non prevede funzionalità aggiuntive.
Il Servizio è fruibile accedendo all’Area Personale o contattando il Servizio Clienti.
Per le condizioni economiche del Servizio si rimanda al Documento di Sintesi. Per le modalità di funzionamento del Servizio e per il dettaglio delle funzionalità disponibili si rinvia al Regolamento del Servizio, pubblicato sul Sito Internet nella Sezione Trasparenza.
Art. 10 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento
Nel caso di utilizzo della Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, il Titolare presta il consenso all’Operazione di pagamento con le seguenti modalità:
a) con la firma dello scontrino emesso da terminali elettronici - POS, installati presso l’Esercente o di documento equivalente;
b) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
c) in modalità contactless, senza firmare lo scontrino (o documento equivalente) né digitare il PIN;
d) per l’uso della Carta su Internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici, utilizzando modalità differenti determinate di volta in volta dall’Esercente;
e) se l’acquisto avviene attraverso canali remoti, mediante inserimento o comunicazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro della Carta (nonché degli altri estremi della Carta richiesti), ovvero con le differenti modalità previste dall’Esercente anche per il tramite del protocollo «3D Secure» per i casi in cui è previsto. Per i dettagli si rimanda al Regolamento del Servizio nell’Area Trasparenza del Sito Internet;
f) per addebiti ricorrenti, mediante disposizione diretta dell’Esercente/Beneficiario a cui il Titolare abbia rilasciato l’autorizzazione ai sensi del precedente art. 9.
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Cliente conferma di concludere l’Operazione di pagamento, riconosce che l’importo indicato sullo scontrino emesso dai terminali elettronici - POS installati presso l’Esercente, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevocabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo art. 11) e all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.
L’autorizzazione deve essere concessa prima dell’esecuzione di un’Operazione di pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione può essere concessa dopo l’esecuzione di un’Operazione di pagamento. I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dal Gestore, per conto del Cliente. Il Gestore addebita di volta in volta gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione al Titolare, salvo sua espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 25.
Art. 11 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il Cliente può revocare il consenso all’esecuzione di Operazione di pagamento, trasmesso dal Cliente medesimo o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l’Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dal Gestore. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le diverse modalità previste dall’Esercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale. Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento dovrà avvenire direttamente nei confronti dell’Esercente/Beneficiario, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dal Gestore. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all’addebito sulla Carta da parte del Titolare, quest’ultimo può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficiario medesimo, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dal Gestore. Una volta ricevuto dal Gestore, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e può essere revocato solo con il consenso del Gestore medesimo e, in caso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. Il Gestore si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura indicata nel Documento di Sintesi e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal Gestore. Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui il Gestore riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
Art. 12 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
Il Gestore può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Cliente o dal Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Se il Gestore rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici - POS installati presso l’Esercente, il Sito Internet presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di Regolamento.
Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che il Gestore può addebitare al Cliente spese ragionevoli per la comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dal Gestore.
Art. 13 - Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare riconosce espressamente:
a) che la Banca ed il Gestore non hanno alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause a loro non imputabili;
b) l’estraneità della Banca e del Gestore ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità della Banca e del Gestore per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comunque il diritto di rivolgersi al Gestore al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d. “chargeback”) previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.
Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare potrà contattare il Servizio Clienti.
Art. 14 - Operazioni di prelievo di denaro contante
Il Titolare può effettuare prelievi di denaro contante presso gli sportelli bancari delle banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.
Per le Operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all’Operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare mediante la sottoscrizione di apposita distinta.
Per le Operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all’Operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare digitando il PIN.
Il Titolare espressamente accetta e riconosce che sono valide ed autorizzate, e che si riferiscono a se stesso, le Operazioni effettuate dopo avere utilizzato il PIN. Il Titolare, la Banca ed il Gestore attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni effettuate tramite ATM che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.
La Banca ed il Gestore non sono in alcun modo responsabili se la Carta non viene accettata, se non viene erogato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori all’Importo Residuo.
Su tutti i prelievi di denaro contante la Banca applica una commissione nella misura prevista nel Documento di Sintesi. A tali Operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
Art. 15 - Operazioni in valuta estera
Tutte le Operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono comunque addebitate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi. L’utilizzo all’estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 16 - Firma sulla Carta e sugli scontrini
Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 31.
La firma, ove prevista, apposta dal Titolare sugli scontrini emessi da terminali elettronici – POS, installati presso l’Esercente, o su documenti equivalenti, al momento dell’Operazione di pagamento o dell’Operazione di prelievo di denaro contante, deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Xxxxxxxx sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 17 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le Operazioni di prelievo di denaro contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al/i Circuito/i Internazionale/i in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato – se richiesto – anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale della Banca né a quello del Gestore e dell’eventuale Soggetto Collocatore e viene consegnato direttamente, in plico sigillato, al Titolare.
Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura.
Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare.
In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche nei termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 31.
Art. 18 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante
La Banca presso la quale il Titolare chiede di effettuare un prelievo di denaro contante e l’Esercente, all’atto dell’acquisto, hanno facoltà di chiedere al Titolare l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, e di annotarne gli estremi. Il Titolare prende atto che, in tutti i casi in cui la Carta risulti essere legittimamente bloccata ai sensi del Contratto, la Banca e l’Esercente possono trattenere e invalidare la Carta medesima, mediante taglio della Plastica.
Art. 19 - Servizi online
Il Titolare può accedere, tramite autenticazione forte, richiesta nel rispetto della normativa vigente, ad un’area riservata del Sito Internet e dell’App (l’“Area Personale”) dedicata a servizi informativi della Carta, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità.
Per usufruire dei servizi online, il Titolare dovrà preventivamente registrarsi inserendo le informazioni richieste.
Il Sito Internet e le relative funzionalità sono amministrati dal Gestore, in forza di quanto specificato al precedente art. 3.
Il Titolare autorizza sin da ora Xxxx ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul Sito Internet, che saranno utilizzabili dal Titolare con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dal Gestore.
Il Titolare potrà usufruire degli stessi servizi tramite l’App Nexi Pay.
Art. 20 - Messaggi di Alert tramite notifiche APP e SMS relativi agli Ordini di pagamento ed alle Operazioni di anticipo di denaro contante
I servizi di messaggi di alert tramite notifiche APP e SMS consentono al Titolare di essere informato per ogni Ordine di pagamento e/o Operazione di prelievo di denaro contante richiesto/a sulla sua Carta per un importo uguale o superiore alla soglia personalizzata dal Titolare, rispetto alla soglia predefinita da Xxxx.
L’attivazione al servizio di messaggi di alert di sicurezza è automatica e gratuita, su canale SMS a fronte dell’indicazione da parte del Titolare del numero di telefono cellulare sul Modulo di Richiesta.
In alternativa, il Titolare può attivare sempre gratuitamente il Servizio su notifiche da APP per transazioni superiori alla soglia predefinita da Nexi.
Qualora decida di aderire al servizio di messaggi di alert di sicurezza successivamente, ovvero disattivarlo, il Titolare dovrà farne relativa richiesta tramite il Servizio Clienti, il Sito Internet o l’App Nexi Pay. Il Regolamento del Servizio ed il valore della soglia predefinita di avviso sono consultabili nell’Area Personale o possono essere richiesti al Servizio Clienti.
Nexi invierà al Titolare un messaggio contenente i dati necessari all’identificazione dell’Ordine di pagamento e/o dell’Operazione di prelievo di denaro contante.
Il Titolare ha l’obbligo di verificare la correttezza dei dati indicati nel messaggio, e potrà così:
i) rilevare e comunicare tempestivamente al Servizio Clienti agli indirizzi/recapiti di cui al successivo art. 44 eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto al successivo art. 31, e/o
ii) effettuare la richiesta di rettifica di cui al successivo art. 25.
Il Titolare ha l’obbligo di segnalare tempestivamente a Nexi eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare, in conformità a quanto previsto al successivo art. 43.
I Servizi di messaggistica sono strettamente collegati al numero telefonico indicato dal Titolare. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, i Servizi di messaggi di alert saranno fruiti dal cessionario, sotto l’esclusiva responsabilità del Titolare cedente.
Art. 21 - Pagamenti
Il Titolare si obbliga a corrispondere:
a) la Quota di Xxxxxxxx;
b) la Quota di Rinnovo;
c) le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta diversa dall’Euro (già incluse nei tassi di cambio applicati);
c) le commissioni applicate su Operazioni di prelievo di denaro contante;
e) le commissioni applicate su Operazioni di ricarica della Carta;
f) eventuali oneri di carattere fiscale;
g) eventuali altre spese indicate nel Documento di Sintesi.
L’ammontare dei singoli pagamenti di cui al comma precedente è indicato nel Documento di Sintesi. Detti pagamenti, ad eccezione dell’importo di cui alla lett. a), sono addebitati al Titolare mediante riduzione dell’Importo Caricato sulla Carta, con valuta pari alla data dell’Operazione. Le commissioni di cui alla lettera
e) potranno, in alternativa, essere corrisposte direttamente dal Titolare.
Art. 22 - Rimborso dell’Importo Residuo
Il Titolare può richiedere alla Banca, in qualsiasi momento purché non oltre il termine di 10 (dieci) anni dalla data di scadenza della Carta, il rimborso, anche parziale, dell’Importo Residuo, senza la corresponsione di spese o penalità. La richiesta deve essere presentata rivolgendosi al Servizio Clienti. In caso in cui il Titolare sia minorenne o comunque sottoposto a tutela/curatela/ amministrazione di sostegno, la richiesta di rimborso dovrà essere necessariamente sottoscritta (oltre che dallo stesso Xxxxxxxx) anche dal Genitore/Xxxxxx/Curatore/ Amministratore di Sostegno.
La Banca provvederà ad evadere la richiesta entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.
Art. 23 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante
Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea. Tutte le informazioni relative alle Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante effettuate, nonché ai pagamenti ed alle ulteriori movimentazioni sulla Carta, sono registrate contabilmente e messe gratuitamente a disposizione del Titolare – unitamente al riepilogo dell’Importo Residuo – con le modalità di seguito descritte:
a) su Supporto Xxxxxxxx, consultando l’Area Personale;
b) telefonando al Servizio Clienti;
c) inviando un SMS, qualora il Titolare abbia preventivamente attivato il relativo servizio. Il numero messo in funzione per tale servizio, insieme con le istruzioni operative per l’invio del SMS, possono essere richiesti in ogni momento al Servizio Clienti, ovvero consultati sul Sito Internet, verranno esposti in questo caso gli ultimi tre movimenti contabilizzati.
d) consultando l’App Nexi Pay.
Il Titolare ha inoltre la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l’invio di un riepilogo cartaceo (la “Lista Movimenti”), a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi. La relativa richiesta deve essere inviata per iscritto, con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo lettera all’indirizzo/recapito del Gestore di cui al successivo art. 44;
b) tramite accesso all’Area Personale (verranno esposti in questo caso gli ultimi tre movimenti contabilizzati).
La Lista Movimenti comprende le Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante, i pagamenti e le ulteriori somme e movimentazioni contabilizzate nel periodo richiesto (comunque non superiore a sei mesi) e sarà inviata solo in presenza di movimenti contabili relativi al periodo richiesto stesso. Trascorsi 13 (tredici) mesi dalla data in cui la registrazione contabile di ogni singola Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante è messa a disposizione del Cliente tramite i suddetti canali, senza che sia pervenuta al Gestore una contestazione specifica ai sensi del successivo art. 25, l’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante si intenderà senz’altro approvata dal Titolare.
Le spese relative ad informazioni supplementari o più frequenti ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto nel Contratto, sono indicate al momento della richiesta sulla base di quanto previsto nel Documento di Sintesi e sono comunque ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti. La relativa richiesta deve essere effettuata con le seguenti modalità:
a) contattando telefonicamente il Servizio Clienti;
b) mediante accesso all’Area Personale.
Art. 24 - Utilizzo non corretto degli estremi della Carta o del PIN - Responsabilità della Banca
Gli Ordini di pagamento e le Operazioni di prelievo di denaro contante si considerano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare.
Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dal Titolare non sono esatti, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’Operazione di prelievo di denaro contante.
La Banca non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento se il Titolare, all’atto del conferimento dell’Ordine del pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’Operazione di prelievo di denaro contante. Il Gestore che agisce per conto del Titolare, compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento, e potrà eventualmente addebitare al Titolare le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal Gestore. Il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando alla Banca ogni informazione utile.
Se non è possibile il recupero dei fondi, la Banca, su richiesta scritta del Titolare, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione del Gestore di attivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di risultato.
La Banca è responsabile solo dell’esecuzione delle Operazioni di pagamento e delle Operazioni di prelievo di denaro contante disposte con l’utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare, anche qualora quest’ultimo abbia fornito al Gestore informazioni ulteriori rispetto a tali dati.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 25, 26, 27 e 28, qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento o un’Operazione di prelievo di denaro contante già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
A tal fine, resta inteso che nell’ambito dell’istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 25, il Gestore avrà diritto di richiedere al Cliente l’esibizione dei documenti (quali, ad esempio memorie di spesa, scontrini emessi dai terminali elettronici installati presso l’Esercente, o documenti equivalenti) relativi all’Operazione di pagamento o all’Operazione di prelievo di denaro contante di cui il Cliente richiede la rettifica.
Art. 25 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate o non correttamente eseguite
Il Titolare che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto, può ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al Gestore chiamando il Servizio Clienti, confermando poi tale richiesta di rettifica al Gestore mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o equivalente.
La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito. Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.
Art. 25-bis - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo
Se un’Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l’importo dell’Operazione nel momento in cui il Titolare presta il proprio consenso, la Banca può bloccare la disponibilità dell’Importo Residuo della Carta solo se il Titolare ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
La Banca sblocca senza indugio la disponibilità dell’Importo Residuo della Carta bloccata nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’Operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell’ordine di pagamento.
Art. 26 - Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate - Rimborso
Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente art. 25, nel caso in cui un’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante non risulti essere stata autorizzata, il Gestore rimborsa al Titolare l’importo dell’Operazione entro e non oltre la fine della giornata operativa successiva a quella in cui la comunicazione di Operazione non autorizzata perviene al Gestore, con le modalità richieste dal Cliente.
Il rimborso non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso, il Gestore ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Titolare la restituzione dell’importo rimborsato.
Fermo restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, il Gestore può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione alla Banca d’Italia.
Le Parti espressamente escludono il diritto al risarcimento degli ulteriori danni. Alle Operazioni di pagamento effettuate tramite Internet si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 62 del Codice del Consumo.
Art. 27 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
Nel caso in cui un’Operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il Cliente può chiederne il rimborso entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di pagamento direttamente al Beneficiario e l’autorizzazione, al momento del rilascio, non specificava l’importo dell’Operazione di pagamento;
b) l’importo dell’Operazione di pagamento supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni contrattuali e le circostanze del caso.
Ai fini della precedente lett. b), il Cliente non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio indicato al precedente art. 15.
Su richiesta del Gestore, il Cliente fornisce documenti e ogni elemento utile a sostenere l’esistenza delle condizioni di cui al precedente comma.
Il Gestore, entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della relativa richiesta, dispone immediatamente in favore del Titolare il rimborso dell’intero importo dell’Operazione di pagamento con le modalità richieste dal Cliente e la data valuta dell’accredito non è successiva a quella dell’addebito dell’importo, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Il Titolare, se non accetta la giustificazione fornita, ha diritto di presentare un esposto alla Banca d’Italia ovvero di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le modalità indicate nel relativo Regolamento disponibile sul Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e senza presentare un preventivo reclamo alla Banca.
Il diritto del Cliente di richiedere il rimborso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, ai sensi del presente articolo, è escluso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di pagamento direttamente alla Banca;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l’autorizzazione del Cliente è stata data prima dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Cliente, da parte della Banca, del Gestore o del Beneficiario, almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
Art. 28 - Responsabilità della Banca per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante Nel caso in cui l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante sia disposta dal Titolare, fatto salvo quanto previsto agli artt. 24, 26 e 30, la Banca è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine ricevuto, a meno che non sia in grado di dimostrare, al Titolare ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, che quest’ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento. In tal caso, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Fermo restando quanto previsto agli artt. 24, 26 e 30, quando l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette senza indugio l’Ordine di pagamento alla Banca ed è responsabile della sua corretta trasmissione. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al Beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di pagamento.
Nel caso in cui la Banca riconosca di essere responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento o dell’Operazione di prelievo di denaro contante, il Gestore provvede a rimborsare senza indugio il Titolare con le modalità richieste dal Cliente.
In ogni caso, quando un’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, indipendentemente dalla responsabilità della Banca, il Gestore si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare, per rintracciare l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante ed informa il Titolare del risultato.
Art. 29 - Circostanze anormali e imprevedibili
La responsabilità della Banca prevista ai sensi del Contratto non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui la Banca e il Gestore abbiano agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 30 - Obblighi della Banca in relazione alla Carta
La Banca deve:
a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Titolare, fatti salvi gli obblighi del Titolare indicati negli artt. 17 e 31;
b) astenersi dall’inviare Carte non specificamente richieste;
c) assicurare, per il tramite del Gestore, che siano sempre disponibili il Servizio Clienti o altri strumenti adeguati per effettuare la comunicazione di cui al successivo art. 31, nonché, nel caso di blocco di cui all’art. 35, per chiedere la riattivazione della Carta;
c-bis) fornire al Titolare la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all’articolo 31, a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione della Carta;
d) impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comunicazione del Cliente di cui al successivo art. 31.
Art. 31 - Obblighi del Cliente in relazione all’utilizzo della Carta, del PIN e degli elementi legati all’Autenticazione Forte del Cliente, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione
Il Titolare è obbligato alla custodia e al buon uso della Carta, adottando misure di massima cautela, anche per la conservazione del PIN e degli elementi legati all’Autenticazione Forte del Cliente, attenendosi alle indicazioni fornite dal Gestore e a quanto riportato nel Contratto.
Il Titolare ha l’obbligo di comunicare al Gestore, mediante telefonata al Servizio Clienti, non appena ne viene a conoscenza, qualunque anomalia o problema relativo alla Carta, al PIN o a tutti gli altri elementi resi via via disponibili dall’emittente ai fini dell’Autenticazione Forte del Cliente, compresi incidenti sospetti o anomalie durante le sessioni di pagamento via Internet e/o possibili tentativi di social engineering e, in particolare, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato falsificazione o contraffazione degli stessi.
Il Titolare è tenuto altresì a dare conferma della suddetta comunicazione – su richiesta del Gestore – mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli indirizzi/recapiti indicati nell’art. 44, oltre che a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti per gli eventi precedentemente citati e per tutti i casi in cui il Gestore stesso lo richieda. Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione del Gestore per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, il Gestore avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta. Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Cliente può richiedere al Gestore di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.
A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, il Gestore provvede a bloccare la Carta, vietandone l’utilizzo, e fornisce al Titolare una conferma dell’avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo. Pertanto la Carta, anche in caso di successivo ritrovamento, non potrà più essere utilizzata e il Contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare che rispetta gli obblighi e gli adempimenti di cui al presente articolo non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione di cui sopra.
Xxxxx ferma la sua piena responsabilità nel caso in cui egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le misure di sicurezza relative all’uso della Carta, del PIN e degli elementi legati all’Autenticazione Forte del Cliente di cui al presente Contratto; in tal caso il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante non autorizzate.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è inoltre responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, quando la Banca non ha adempiuto all’obbligo indicato al precedente art. 30 lett. c).
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente se lo smarrimento, furto o l’appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, nonché se l’utilizzo dello strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente è intervenuto dopo la comunicazione di smarrimento e/o sottrazione e/o perdita effettuata alla Banca eseguita ai sensi dell’articolo 7.1 b) del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni.
Art. 32 - Interfacce d’accesso
Qualora le informazioni sulla Carta Prepagata siano consultabili online, il Titolare può usufruire del Servizio di informazione sui conti. A tal fine, il Titolare è tenuto a prestare il proprio consenso esplicito tramite l’AISP in modo tale che questi possa accedere alle informazioni sulla Carta nel rispetto degli obblighi in materia di sicurezza tempo per tempo vigenti.
Il Gestore potrà in ogni caso rifiutare l’accesso agli AISP qualora sussistano giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato. In tal caso,il Gestore informa il Cliente del rifiuto e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all’esecuzione secondo le modalità indicate nell’articolo sul rifiuto degli Ordini di pagamento. Tale comunicazione può non essere fornita se in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di Regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, il Gestore consentirà l’accesso alle informazioni della Carta. Xxxx potrà in ogni caso rifiutare l’accesso degli AISP alle informazioni sulla Carta ove il Cliente comunichi al Gestore la revoca del consenso alla prestazione del servizio. Le richieste di informazioni trasmesse dagli AISP saranno trattati dal Gestore senza discriminazioni e senza costi aggiuntivi rispetto alle informazioni direttamente richieste da quest’ultimo.
Art. 33 - Sostituzione della Carta
In caso di malfunzionamento della Carta all’origine, con conseguente impossibilità di utilizzo della stessa, la Banca e/o il Soggetto Collocatore, effettuati – tramite il Gestore – gli opportuni accertamenti tecnici, che non potranno comunque protrarsi per più di 7 (sette) giorni lavorativi, provvederà a sostituire la Carta, con una nuova Carta, al Titolare che ne faccia richiesta, ovvero a rimborsare l’Importo Residuo con le modalità previste al precedente art. 22. I corrispettivi relativi alla sostituzione della Carta sono riportati nel Documento di Sintesi. Salvo i casi di malfunzionamento all’origine, non è prevista la sostituzione della Carta. In caso di danneggiamento o smagnetizzazione, così come di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione e contraffazione, la Carta non potrà essere più utilizzata né sostituita e il Contratto dovrà intendersi risolto ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6.
Art. 34 - Uso illecito della Carta
L’utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata, indebitamente sottratta, falsificata, contraffatta, o comunque non più utilizzabile ai sensi del Contratto, costituisce illecito, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.
La Banca si riserva di perseguire anche penalmente detti comportamenti illeciti.
Art. 35 - Blocco della Carta
La Banca e/o il Gestore hanno diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento;
c) qualora essi vengano a conoscenza della morte o della sopravvenuta incapacità di agire del Titolare.
Inoltre la Banca ha il diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di sospetto di un utilizzo contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.
La Banca e/o il Gestore informano immediatamente il Titolare del blocco della Carta, motivando tale decisione, per telefono, via SMS, via e-mail, via PEC, via telegramma o a mezzo lettera o altro mezzo comunicativo utile allo scopo. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o Regolamento.
Art. 36 - Clausola risolutiva espressa
Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 35, la Banca può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
(i) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(ii) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(iii) infedele dichiarazione dei dati del Titolare e, se del caso, del Titolare effettivo, resi al momento della richiesta di emissione della Carta;
(iv) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
La comunicazione di risoluzione del Contratto sarà inviata al Titolare dal Gestore a mezzo raccomandata A.R. o con le modalità di cui all’art. 43.
In caso di risoluzione del Contratto:
a) il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione tagliandola verticalmente in due parti. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito;
b) il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo ove non ricorrano motivi ostativi (es. provvedimento Autorità Giudiziaria) con le modalità previste al precedente art. 22.
Art. 37 - Recesso delle Parti
Recesso del Cliente
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare al Gestore agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 44. Il recesso si considera efficace dal momento in cui il Gestore ne viene a conoscenza. In caso in cui il Cliente sia minorenne o comunque sottoposto a tutela/curatela/ amministrazione di sostegno, la richiesta di recesso dovrà essere necessariamente sottoscritta (oltre che dallo stesso Xxxxxxx) anche dal Genitore/Tutore/Curatore/ Amministratore di Sostegno.
Recesso della Banca
La Banca può recedere dal Contratto nei seguenti casi:
- con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all’art. 43;
Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell’esercizio del recesso da parte della Banca;
- per giustificato motivo, che verrà reso noto al Cliente e, solo nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, in qualsiasi momento – senza preavviso – senza alcun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A.R. o con le modalità di cui all’art. 43. Il recesso si considera efficace nel momento in cui il Cliente ne viene a conoscenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giustificato motivo si intende il peggioramento del merito creditizio del Titolare o la sua insolvenza, l’accertamento di protesti cambiari, l’esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Cliente, motivi attinenti l’operatività della Carta e/o il funzionamento del circuito di pagamento, o comunque attinenti l’ambito di competenza del Gestore.
Diritti ed obblighi del Cliente in tutti i casi di recesso
In ogni caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente o della Banca:
– restano, comunque, ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Titolare (ed eventualmente del Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno) anteriormente alla data di efficacia del recesso e il Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, deve pertanto provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione tagliando verticalmente la Plastica in due parti. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta;
– in caso di addebito di spese periodiche, queste saranno dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso e, se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale;
– il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo con le modalità previste al precedente art. 22.
Ulteriori effetti del recesso
Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
Art. 38 - Servizi accessori
La Banca e il Gestore possono associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (ad esempio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).
L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet o contattando il Servizio Clienti.
La documentazione informativa relativa alle coperture assicurative, offerte gratuitamente al Titolare (senza costi aggiuntivi), è pubblicata nell’Area Trasparenza (sezione “Assicurazioni”) del Sito Internet.
I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni contenute nel relativo Regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio e sottoscritto dal Titolare separatamente dal Contratto.
Art. 39 - Modifiche al Contratto
Ogni modifica unilaterale del Contratto o delle condizioni ed informazioni ad esso relative è proposta e comunicata al Titolare a cura dalla Banca, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 37, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica.
Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo.
La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo.
Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate con le modalità previste all’art. 43.
Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.
Art. 40 - Diritto ad ottenere copia del Contratto e del Documento di Sintesi Il Cliente ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.
Art. 41 - Tempi massimi di chiusura del Contratto
I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Cliente, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte del Gestore della comunicazione di recesso.
Art. 42 - Cessione del Contratto/credito
La Banca potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso
Tutte le comunicazioni per la quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte anche se inviate su Supporto Durevole.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 23 in merito alla rendicontazione periodica, se non è escluso dalla legge o dal Contratto, la Banca e/o il Gestore forniscono al Cliente le comunicazioni di cui al Contratto mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole.
La Banca e/o il Gestore può, ad esempio, utilizzare la posta elettronica – all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Titolare o al diverso indirizzo successivamente comunicato – il telegramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una comunicazione individuale. Le comunicazioni telefoniche possono essere registrate. Le comunicazioni e le informazioni di cui sopra, possono anche essere messe a disposizione del Cliente sul Sito Internet, dandone apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail.
Resta ferma la possibilità del Titolare di cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo al Gestore, con le modalità precedentemente indicate. In particolare, il Cliente può chiedere che le comunicazioni di cui al Contratto gli siano fornite in forma scritta a mezzo posta, a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi, ove previsto.
In tal caso, l’invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento al Titolare ai sensi del Contratto o da esso consentito – quali, a titolo meramente esemplificativo, Estratti Conto o altra documentazione periodica, eventuali notifiche, proposte di modifica unilaterale del Contratto – sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/ recapiti indicati dal Titolare nel Modulo di Richiesta, o a quello successivamente comunicato ai sensi del presente articolo.
Se il Titolare è un minorenne o una persona soggetta a tutela/curatela/amministrazione di sostegno, l’invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento ai sensi del Contratto o da esso consentito, sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/ recapiti del Genitore/Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno indicati nel Modulo di Richiesta.
Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore eventuali variazioni di residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato personale comunicato in precedenza e contenuto nel Modulo di Richiesta. Tale comunicazione potrà avvenire in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., mediante posta elettronica, ovvero telefonicamente al Servizio Clienti.
Se il Titolare omette di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci.
Art. 44 - Comunicazioni alla Banca e al Gestore
L’invio di comunicazioni per iscritto dovrà essere effettuato dal Titolare:
a) se indirizzate alla Banca, al seguente indirizzo:
derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cliente ai sensi del successivo art. 43, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela
degli interessi del Cliente.
Art. 43 - Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali
Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto della Banca e del Cliente, sono effettuate in lingua italiana.
b) se indirizzate al Gestore, al seguente indirizzo: Nexi Payments SpA, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx.
Per tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto, le domande, le richieste di supporto e i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e-mail, ecc.), il Titolare dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta.
Art. 45 - Reclami, ricorsi e conciliazioni
Il Titolare può presentare reclami alla Banca, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti:
Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti.
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto
Legislativo 4 marzo 2010, n. 28).
In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle
È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente.
La Banca darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate lavorative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema.
Qualora la Banca venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sovra indicate, potrà sottoporre al Cliente una risposta interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro le 15 (quindici) giornate lavorative. Le circostanze che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Banca. Nei casi di risposta interlocutoria, la Banca dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate lavorative.
Se la Banca non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o se il Cliente non è comunque soddisfatto della risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario.
Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
norme di cui al Tit. II del D. Lgs. 11/2010, il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni).
In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del
D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni).
Art. 46 - Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente
Il Contratto è redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana.
Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto.