Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Allianz1 Business – Tutela legale”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle
somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.
Il prodotto offre ulteriori garanzie con
pagamento di un premio aggiuntivo.
Che cosa è assicurato?
✓ Rimborso delle spese legali: oneri relativi all’assistenza giudiziale e stragiudiziale..
Per il dettaglio dei contenuti della copertura si rimanda al DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa è assicurato?”.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.
Ci sono limiti di copertura?
! Si, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Ci sono limiti di copertura?” del DIP aggiuntivo Danni.
È un’assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa di Tutela Legale.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati all’Autorità Giudiziaria di uno stato europeo, con esclusione di Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?” del DIP aggiuntivo Danni.
DIP-957-ed.01012019 1
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo.
Puoi chiedere il frazionamento annuale o mensile con una maggiorazione del 4,5 %, in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
Puoi pagare il premio tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Nel caso di frazionamento mensile, dal secondo pagamento in poi, il premio assicurativo può essere versato esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Allianz S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi verranno comunicati ad Allianz S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
Il premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione del modulo, e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di modulo.
Possono essere previsti periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo Xxxxx alla sezione “Quando comincia la copertura e quando finisce?”
In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.
Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire il modulo?
Il modulo non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Puoi disdettare alla scadenza indicata nel modulo inviando una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza.
Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.
DIP-957-ed.01012019 2
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa AllianzS.p.A.
Prodotto “Allianz1 Business – Tutela legale”
29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000,
e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.017 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet
dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.804 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.804 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 225%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Gli eventi assicurati | Gli oneri relativi all’assistenza giudiziale e stragiudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato per violazioni di legge o lesioni di diritti connesse all’esercizio dell’attività. Informazioni Legali Telefoniche di prima necessità 7 giorni su 7 24 ore su 24. Copertura Cyber Risk relativa all’assistenza giudiziale/stragiudiziale per furto d’identità; per ripristinare l’affidabilità creditizia, per la rimozione da Social Network e Siti internet del contenuto lesivo della reputazione on line. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzia aggiuntiva Controversie di Lavoro/Salute e Sicurezza | L’Impresa assicura gli oneri giudiziali/stragiudiziali che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato con riguardo a: • controversie/procedimenti inerenti il rapporto di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e con quelli somministrati; • controversie/procedimenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. |
Garanzia aggiuntiva Tutela dei Dati Personali | L’Impresa assicura gli oneri giudiziali/stragiudiziali che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato con riguardo a controversie/procedimenti inerenti la normativa in materia di tutela dei dati personali. |
Garanzia aggiuntiva | L’Impresa assicura gli oneri giudiziali/stragiudiziali che si rendano necessari a tutela degli |
DIPA-957-ed.29102022 Pag 1 di 5
Igiene dei Prodotti Alimentari | interessi dell’Assicurato con riguardo a controversie/procedimenti inerenti la normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari. |
Garanzia aggiuntiva Tutela dell’Ambiente e Smaltimento Rifiuti | L’Impresa assicura gli oneri giudiziali/stragiudiziali che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato con riguardo a controversie/procedimenti inerenti la normativa in materia di tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Ci sono limiti di copertura? | |
ESCLUSIONI | |
Esclusioni della copertura assicurativa Tutela Legale | La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie/procedimenti: • derivanti da fatto doloso dell'Assicurato salvo, per la difesa nei procedimenti penali, che vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato sia derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento; • conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; • in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa; • in materia di diritto tributario e fiscale salvo il caso in cui NON intervenga una sentenza di condanna per dolo o colpa grave; • in materia di diritto di famiglia e delle successioni; • in materia di comportamento antisindacale e di licenziamenti collettivi; • per fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; • in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia; • contrattuali in genere, salvo quelli relative a: 1. contratti assicurativi, compresi eventuali oneri relativi agli arbitrati purché previsti nei contratti originari; 2. con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali ad esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi e oneri; 3. con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi, compresi gli oneri relativi agli arbitrati, purché previsti nei contratti originari. • per il recupero crediti; • individuali di lavoro con i dipendenti; • riguardanti l’osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; • riguardanti l'osservanza delle norme in materia di tutela dei dati personali; • riguardanti l'osservanza delle norme in materia di sicurezza e salubrità dei prodotti alimentari; • riguardanti l'osservanza delle norme in materia di tutela dell’ambiente e smaltimento dei rifiuti. Le spese attinenti l’esecuzione forzata sono indennizzabili solo per i primi due tentativi. Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento dell'Assicurato ovvero in ogni altro caso in cui lo stesso venga sottoposto a concordato preventivo e ad amministrazione controllata. |
Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive/condizioni particolari che integrano le esclusioni delle Garanzia Tutela legale |
DIPA-957-ed.29102022 Pag 2 di 5
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Controversie di Lavoro/Salute e Sicurezza | Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l’applicazione delle esclusioni della Garanzia Tutela Legale. |
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Tutela dei Dati Personali | Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l’applicazione delle esclusioni della Garanzia Tutela Legale. |
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Igiene dei Prodotti Alimentari | Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l’applicazione delle esclusioni della Garanzia Tutela Legale. |
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Tutela dell’Ambiente e Smaltimento Rifiuti | Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l’applicazione delle esclusioni della Garanzia Tutela Legale. |
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO | |
E’ prevista una franchigia frontale per TUTTE le controversie/procedimenti di valore inferiore al limite minimo di Euro 300. | |
Controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi | Valore in lite massimo |
Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali | Scoperto |
Esemplificazione dell’applicazione di Scoperti e/o Franchigie | |
• Valore in lite minimo: inferiore ad Euro 300 • Valore della controversia/procedimento 150 euro: la copertura non opera • Valore della controversia/procedimento 300 euro (e valori superiori): la copertura opera |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro |
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve: a) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile. La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni; b) far seguire tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell’Impresa. Il suddetto inadempimento comporterà la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa. | |
Prescrizione | |
I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa all’attività lavorativa svolta), o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione dell’attività svolta) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’Impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad ogni scadenza annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all’evoluzione dell’Indice ISTAT. |
DIPA-957-ed.29102022 Pag 3 di 5
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l’Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Per le sole controversie contrattuali, la copertura inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo l’inizio dell’efficacia del contratto. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Come posso disdire il modulo? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Il prodotto è rivolto alle piccole e medie imprese che operano nei seguenti settori:
• commercio al dettaglio
• commercio all’ingrosso
• commercio di veicoli
• ristorazione
• aziende manifatturiere
• servizi
• edilizia
che impiegano un numero di addetti non superiore a 5 e che generano un fatturato annuo fino a 4 milioni di euro.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 25%
Quali costi devo sostenere?
COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; • tramite il sito internet dell’Impresa – xxx.xxxxxxx.xx - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’ Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’ Impresa. In caso di reclamo inoltrato |
DIPA-957-ed.29102022 Pag 4 di 5
tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’ Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. |
Risoluzione | delle | liti | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente |
transfrontaliere | allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il | ||
reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto | |||
direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di | |||
assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito | |||
xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, | |||
che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
DIPA-957-ed.29102022 Pag 5 di 5
Allianz1 Business
Tutela legale
Assicurazione tutela legale
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario Edizione 957 - 01/01/2019
V. 22/136 - C01R099W027000009T071122102351
Allianz S.p.A. -Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
2 2
Glossario
Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono, anche se per periodi inferiori all’anno, l’Attività dichiarata a favore dell’Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex Articolo 2222 del codice civile e i loro dipendenti.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa. Attività dichiarata: l’attività o le attività dichiarata/e nella Scheda tecnica di modulo. Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Impresa: Allianz S.p.A.
Indennizzo/Indennità: somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di Sinistro.
Premio: somma dovuta dal Contraente all’Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di assicurazione.
Scoperto: somma stabilita contrattualmente, calcolata in percentuale del danno liquidabile e da esso dedotta.
Sinistro: il verificarsi dell'evento assicurato, ovvero il momento in cui una delle parti inizia a violare norme di legge o di contratto.
MPAGLOS - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 957 - 01/2019 Tutela legale
Pagina 1 di 9
Condizioni di assicurazione
AVVERTENZA: Le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza o alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.
Indice
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3
OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 4
GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI 6
OPERATIVITA' 7
IN CASO DI SINISTRO 8
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 957 - 01/2019 Tutela legale
Pagina 2 di 9
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD – Sepa Direct Debit)
Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit ) ed è dovuto per l'intera annualità.
In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.
Diversamente la copertura resta sospesa:
a) dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
b) dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD.
In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l’Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza un frazionamento diverso dal mensile, fra quelli ammessi dall’Impresa)
Art. 1bis - Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del Premio
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all’Impresa e sono dovuti per l’intera annualità.
Art. 2 - Durata e proroga della copertura assicurativa
La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell’ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda tecnica di modulo. In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata della copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 3 - Modifiche della copertura assicurativa
Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.
Art. 7 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 957 - 01/2019 Tutela legale
Pagina 3 di 9
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD – Sepa Direct Debit)
Art. 8 - Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa avrà diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni.
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente o all'Assicurato qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei con-sumatori ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni.
Il recesso avrà effetto alla scadenza della prima rata di premio successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla suddetta comunicazione di recesso.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque atto dell’Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell’Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza un frazionamento diverso dal mensile, fra quelli ammessi dall’Impresa)
Art. 8bis - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni.
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 206/2005.
In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in esse-re al momento del recesso. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia altro atto dell’Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.
OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Art. 10 - Chi assicuriamo
La copertura assicurativa è prestata a favore dei seguenti soggetti: l'azienda contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;
i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro e quelli somministrati;
limitatamente alle imprese familiari regolate dall'art. 230 bis del codice civile, i familiari, in quanto collaborino con il titolare dell'impresa.
In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore dell'azienda contraente.
Art. 11 - Cosa assicuriamo
L’Impresa assicura, nei limiti del massimale indicato nella Scheda tecnica di modulo, gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato per violazioni di legge o lesioni di diritti connesse all'esercizio dell'attività dell'azienda indicata nella Scheda tecnica di modulo. L’Impresa si impegna comunque a esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.
Gli oneri indennizzabili comprendono:
le spese per l'intervento di un legale;
le indennità spettanti all’Organismo di mediazione nei casi previsti dall’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche ed integrazioni. Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche ed integrazioni;
le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, entro il limite massimo di euro 2.000, già compreso nel massimale indicato nella Scheda tecnica di modulo. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
le spese per l’intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria;
le spese per l’intervento d un perito nominato dall'Assicurato previo consenso dell’Impresa; le spese di giustizia nel processo penale;
le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa; le spese liquidate a favore della controparte nel caso di xxxxxxxxxxx;
le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall’Impresa;
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 957 - 01/2019 Tutela legale
Pagina 4 di 9
gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di euro 500; le spese attinenti all'esecuzione forzata;
le spese relative al contributo unificato.
Relativamente alle spese attinenti l’esecuzione forzata, le stesse sono indennizzabili limitatamente ai primi due tentativi.
Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.
Art.12 - Informazioni legali telefoniche
L’Impresa assicura un servizio di orientamento giuridico di prima necessità; tramite il numero verde Allianz 800686868 attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, l’Assicurato potrà usufruire delle prestazioni descritte di seguito.
Avere un primo confronto con un esperto al fine di ottenere informazioni e chiarimenti su leggi e normative, in caso di un evento rientrante nei casi oggetto di copertura assicurativa;
Con esclusivo riguardo alla presente copertura assicurativa, ottenere informazioni relative a: le garanzie prestate;
le condizioni contrattuali,
le modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri; l’evoluzione di eventuali sinistri già denunciati.
Art. 13 - Le prestazioni della copertura assicurativa
Gli oneri di cui al precedente articolo 11 - “Cosa assicuriamo”, sono indennizzabili in quanto conseguenti a:
azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
controversie di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal D.lgs 472/97 e successive modifiche ed integrazioni. Gli oneri relativi sono rimborsabili solo nel caso in cui non intervenga una sentenza di condanna per dolo o colpa grave;
controversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà degli immobili indicati nella Scheda tecnica di modulo in cui l'azienda esercita la sua attività;
controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata, compresi eventuali oneri relativi agli arbitrati purché previsti nei contratti originari;
controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi e oneri;
controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi, compresi gli oneri relativi agli arbitrati purché previsti nei contratti originari. Tale prestazione opera esclusivamente se il valore in lite non superi il limite massimo di euro 50.000.
Art. 13bis - Copertura Cyber Risk
Gli oneri di cui al precedente articolo 11 - “Cosa assicuriamo”, sono altresì indennizzabili anche in quanto conseguenti a: azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di furto d’identità digitale per fatti illeciti di terzi;
attivazione di procedimenti penali attraverso la proposizione di denuncia/querela ed ogni altra azione finalizzata al ripristino della situazione relativa all’affidabilità creditizia dell’Assicurato antecedente il furto d’identità;
azioni stragiudiziali e giudiziali in sede sia civile che penale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti internet del contenuto lesivo della reputazione on line.
Art. 14 - Anticipata risoluzione del contratto
Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento dell'Assicurato ovvero in ogni altro caso in cui lo stesso venga sottoposto a concordato preventivo e ad amministrazione controllata.
In tali casi l’Impresa, in conformità a quanto disposto dalla Legge 267/1942 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso, e per i sinistri verificatisi prima degli eventi di cui al comma precedente ma denunciati dopo gli stessi, fino alla successiva scadenza annuale.
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 957 - 01/2019 Tutela legale
Pagina 5 di 9
Art. 15 - Le esclusioni della copertura assicurativa
La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:
derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'articolo 13 - “Le prestazioni della copertura assicurativa”, per la difesa nei procedimenti penali;
conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'articolo 13 - “Le prestazioni della copertura assicurativa”;
in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
ex art. 28 Statuto dei Lavoratori -comportamento antisindacale- e in materia di licenziamenti collettivi;
per fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
contrattuali in genere, salvo quanto previsto dall'articolo 13 - “Le prestazioni della copertura assicurativa”; di valore inferiore al limite minimo di euro 300;
per il recupero crediti;
individuali di lavoro con i dipendenti;
riguardanti l’osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; riguardanti l'osservanza delle norme in materia di tutela dei dati personali;
riguardanti l'osservanza delle norme in materia di sicurezza e salubrità dei prodotti alimentari; riguardanti l'osservanza delle norme in materia di tutela dell’ambiente e smaltimento dei rifiuti.
Art. 16 - La validità territoriale
La copertura vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI
Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda tecnica di modulo e corrisposto il relativo Premio.
Art. 17 - Controversie di Lavoro/Salute e Sicurezza
A parziale deroga dell’articolo 15 - “Le esclusioni della copertura assicurativa”, la garanzia viene estesa, nei limiti del massimale indicato nella Scheda tecnica di modulo, alle controversie/procedimenti riguardanti il rapporto di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e con quelli somministrati, ed alle controversie/procedimenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Gli oneri assicurati, di cui all’articolo 11 - “Cosa assicuriamo”, sono inerenti a:
le controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, di cui al D.L. 112/08 e successive modifiche ed integrazioni;
la difesa nei procedimenti per reati colposi; la difesa nei procedimenti per reati dolosi;
i procedimenti amministrativi riguardanti la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
In relazione alla difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.
Art. 18 - Tutela dei Dati Personali
A parziale deroga dell’articolo 15 - “Le esclusioni della copertura assicurativa”, la garanzia viene estesa, nei limiti del massimale indicato nella Scheda tecnica di modulo, alle controversie/procedimenti riguardanti la normativa in materia di tutela dei dati personali.
Gli oneri assicurati, di cui all’articolo 11 - “Cosa assicuriamo”, sono inerenti a: la difesa nei procedimenti per reati colposi;
la difesa nei procedimenti per reati dolosi;
i procedimenti innanzi al Garante della Privacy.
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 957 - 01/2019 Tutela legale
Pagina 6 di 9
In relazione alla difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato..
Art. 19 - Igiene dei Prodotti Alimentari
A parziale deroga dell’articolo 15 - “Le esclusioni della copertura assicurativa”, la garanzia viene estesa, nei limiti del massimale indicato nella Scheda tecnica di modulo, alle controversie/procedimenti riguardanti la normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari.
Gli oneri assicurati, di cui all’articolo 11 - “Cosa assicuriamo”, sono inerenti a: la difesa nei procedimenti per reati colposi;
la difesa nei procedimenti per reati dolosi; la difesa nei procedimenti amministrativi.
In relazione alla difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.
Art. 20 - Tutela dell’Ambiente e Smaltimento Rifiuti
A parziale deroga dell’articolo 15 - “Le esclusioni della copertura assicurativa”, la garanzia viene estesa, nei limiti del massimale indicato nella Scheda tecnica di modulo, alle controversie/procedimenti in materia di tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti.
Gli oneri assicurati, di cui all’articolo 11 - “Cosa assicuriamo”, sono inerenti a: la difesa nei procedimenti per reati colposi;
la difesa nei procedimenti per reati dolosi; la difesa nei procedimenti amministrativi;
In relazione alla difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.
OPERATIVITA’
Art. 21 - Limiti temporali della copertura assicurativa
La copertura assicurativa è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di operatività del presente contratto o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, sempreché si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di validità del contratto stesso.
Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, le stesse si considerano avvenute nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Per le controversie contrattuali, la copertura inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo l’inizio dell’efficacia del presente contratto.
Art. 22 - Indicizzazione
Premesso che con l’espressione:
“indice” si intende l’indice mensile nazionale dei “prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall’ISTAT;
“indice di riferimento annuale” si intende l’indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;
si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicurati ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) previsti nella Scheda tecnica di modulo si inten-dono adeguati in conformità al rapporto tra l’indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.
Resta inteso che il Premio, le somme assicurate ed i limiti di Xxxxxxxxxx (non espressi in percentuale) così determinati non potranno essere inferiori ai valori del Premio, delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) indicati nella Scheda tecnica di modulo al momento della stipula del presente contratto di assicurazione.
Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda tecnica di modulo.
Qualora l’indice ISTAT non fosse più disponibile, l’Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 957 - 01/2019 Tutela legale
Pagina 7 di 9
Art. 23 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione di cui all’art. 1916 codice civile verso i terzi responsabili dell’evento dannoso.
IN CASO DI SINISTRO
Art. 24 - Obblighi
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.
La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. Successivamente alla denuncia del sinistro l'Assicurato deve far seguire tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell’Impresa.
Il suddetto inadempimento comporterà la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa.
Art. 25 - Insorgenza del Sinistro
Il Sinistro insorge al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto. Qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse; i procedimenti a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.
Art. 26 - Gestione del sinistro
a) Tentativo di componimento amichevole
L’Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.
L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell’Impresa, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo ed è tenuto al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall’Impresa stessa.
b) Scelta del legale, del perito e dell'arbitro
Quando non sia stato possibile addivenire a un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto di interessi tra l’Impresa e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all’Impresa.
Qualora la controversia o il procedimento debbano essere instaurati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha comunque la facoltà di scegliere un legale di sua fiducia che esercita nel distretto di propria residenza; in questo caso l’Impresa rimborsa anche le eventuali spese giudiziali per un legale corrispondente.
Nel caso in cui non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi all’Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria. L’Impresa confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.
L'Assicurato avrà altresì la facoltà di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
L’Impresa informerà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro.
c) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso giudizio, l’Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico avviene al termine di un grado di giudizio, l’Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia al mandato da parte del legale designato, l’Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempreché la rinuncia non sia determinata da un’oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
d) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari dei legali e dei periti/Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.
L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell’Impresa; in caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 957 - 01/2019 Tutela legale
Pagina 8 di 9
In ogni caso il rimborso all’Assicurato non potrà essere superiore al limite che verrà stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Impresa, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.
Nel caso in cui, invece, l’Assicurato si sia rivolto all’Impresa per la scelta del Legale, quest’ultimo si impegna a non richiedere anticipi di sorta sul proprio onorario.
Resta inteso che l’Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali, dei periti e degli arbitri.
e) Disaccordo tra Assicurato e Impresa
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.
Le spese arbitrali saranno così ripartite:
in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell’Impresa; in caso di esito favorevole per l’Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.
Art. 27 - Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali
Fermo quanto disposto all'articolo 3 - "Modifiche della copertura assicurativa" nel caso in cui, al momento del sinistro, il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio della propria attività risulti superiore a quanto dichiarato al momento della stipulazione del presente contratto, come indicato nella Scheda tecnica di modulo, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del codice civile e applica lo scoperto riportato nella sottostante Tabella.
Resta fermo il diritto dell'Impresa di avvalersi della facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale con preavviso di 30 giorni.
Numero degli Addetti maggiore alle 5 unità Scoperto applicato
+1 Nessuno scoperto
>+1 35%
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 957 - 01/2019 Tutela legale
Pagina 9 di 9