CONTRATTO DI EDIZIONE DI TRADUZIONE
CONTRATTO DI EDIZIONE DI TRADUZIONE
Tra
... [denominazione o ragione sociale della casa editrice]
nella persona di [nome e qualifica della persona che sottoscrive il contratto]
con sede in ...
codice fiscale/partita IVA ...
(di seguito indicato come “Editore”)
E
... [nome del traduttore] residente a ...
codice fiscale ...
(di seguito indicato come “Traduttore”)
PREMESSO
a) che l’Editore è titolare dei diritti di traduzione, pubblicazione e distribuzione in lingua italiana dell’opera ...
di ... (di seguito indicata come “opera originaria”), in forza del contratto perfezionato con [autore o editore
straniero] il... e valevole fino al...
b) che l’Editore conferisce al Traduttore, che accetta, l’incarico di creare la traduzione italiana dell’opera originaria (di seguito indicata come “Traduzione”).
si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1) VALIDITÀ DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante del contratto e vengono qui confermate con valore di patto.
ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Traduttore, agendo per sé, eredi ed aventi causa, concede all’Editore in via esclusiva i seguenti diritti di utilizzazione economica:1
a) il diritto di pubblicare la Traduzione a mezzo stampa in forma integrale o ridotta, ai fini della commercializzazione presso i normali canali di distribuzione, nonché attraverso le eventuali edizioni speciali che l’Editore vorrà approntare; e ciò ai fini della pubblicazione della Traduzione in qualsivoglia edizione, anche per antologie, dispense, su quotidiani e/o riviste, in edizioni speciali per book club e analoghe organizzazioni;
Nel contratto modello abbiamo elencato tutti i diritti per mostrare, nella clausola sul compenso, come sia possibile stabilire per ogni
1
tipologia una remunerazione specifica. Ma di norma la cessione dei diritti sarà molto più limitata, non avendo l’editore la possibilità di sfruttare tutti i diritti e comunque non essendo conveniente per il traduttore una cessione onnicomprensiva, se il contratto non prevede anche royalty. Di norma, quindi, consigliamo di cedere solo i diritti di cui ai punti a) e c) o il solo diritto di pubblicazione a stampa.
b) il diritto di rappresentare pubblicamente la Traduzione mediante la recitazione e/o lettura con relativa fissazione della recitazione stessa su fonogrammi con conseguente messa in commercio di questi ultimi supporti (audiolibri);
c) il diritto di sfruttare la Traduzione in formato digitale ai fini della comunicazione e della messa a disposizione del pubblico della stessa anche attraverso le reti telematiche e/o dispositivi elettronici di download e di visualizzazione e/o mediante l’inserimento della Traduzione in banche di dati, ai fini della lettura della Traduzione mediante e-book, personal computer, telefonia mobile, computer palmari, tablet ecc.;2
d) il diritto di sfruttare la Traduzione mediante la fissazione, memorizzazione, riproduzione e adattamento ai fini della trasposizione della medesima in opere multimediali, da fissare in cd, cd rom, cdi, dvd ed altri supporti da diffondere on-line e off-line;
e) il diritto di trasposizione della Traduzione ai fini dell’adattamento teatrale e/o cinematografico e/o ai fini comunque della trasposizione audiovisiva e/o ai fini dell’eventuale trasposizione radiofonica della stessa e/o della trasposizione in cartoni animati e/o fumetti, procedendo alla necessaria elaborazione e/o adattamento della Traduzione, con gli interventi che si renderanno necessari, anche mediante l’apporto di terzi;
f) il diritto di procedere allo sfruttamento mediante merchandising.
ART. 3) NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti intendono perfezionare contratto di edizione a termine, di cui agli artt. 118 e segg. LDA.
L’Editore procederà al numero di edizioni che stimerà necessario durante la vigenza del contratto e per un numero minimo di esemplari, per edizione, pari a ...
ART. 4) CONSEGNA DELLA TRADUZIONE
Il Traduttore si impegna a consegnare la Traduzione via e-mail entro il ...
Qualora, per giustificati motivi, il Traduttore non fosse in grado di consegnare la Traduzione entro il termine previsto, dovrà darne comunicazione 30 giorni prima della scadenza del termine e convenire con l’Editore una nuova data per la consegna.
Salvo quanto specificato nel comma precedente, in caso di mancato rispetto del termine di consegna, l’Editore potrà considerare risolto il contratto previo invio al Traduttore, a mezzo raccomandata A.R., di diffida ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento.
Qualora, alla scadenza del termine, una parte della Traduzione sia stata già consegnata, l’Editore potrà considerare risolto l’intero contratto oppure considerarlo adempiuto per la sola parte già tradotta e consegnata. Il compenso verrà proporzionalmente ridotto.
ART. 5) ACCETTAZIONE DELLA TRADUZIONE
L’Editore si riserva di accettare la Traduzione entro 20 giorni dalla consegna. Trascorso tale termine senza contestazioni scritte e motivate, inviate al Traduttore tramite raccomandata A.R., la Traduzione s’intenderà accettata.
Qualora la Traduzione non venisse accettata a causa di errori di interpretazione dell’originale o di resa in italiano che si dimostrino talmente gravi e numerosi da non renderla pubblicabile senza una radicale revisione correttiva, l’Editore potrà considerare risolto il contratto e liberarsi da ogni obbligo, dandone comunicazione al Traduttore, o affidare ad altri la revisione. In tal caso nessuna obiezione potrà essere mossa dal Traduttore, il quale potrà chiedere che venga omessa l’indicazione del suo nome, mentre l’Editore avrà la facoltà di affiancare al nome del Traduttore quello del revisore.
2 La prassi consigliabile, abituale all’estero, è quella di negoziare i diritti digitali con un’appendice al contratto o un contratto a parte, di
durata dai 2 ai 5 anni.
In caso di revisione della Traduzione da parte di terzi, l’Editore provvederà comunque a versare al Traduttore il compenso previsto, detratto il costo della revisione per un massimo di un quarto dell’importo stabilito.
ART. 6) PACIFICO GODIMENTO DEI DIRITTI
Il Traduttore garantisce l’originalità della Traduzione, di esserne l’unico autore e di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto; garantisce per tutta la durata del contratto il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti; assicura che la Traduzione non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, facendo salvo l’Editore da tutti i danni e spese che potessero derivargli; s’impegna a prestare a richiesta dell’Editore la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da parte di terzi.
ART. 7) DURATA DELLA CONCESSIONE DEI DIRITTI
I diritti di cui all’art. 6) sono concessi all’Editore per il periodo di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Decorso il termine sopra indicato, qualora l’editore intendesse continuare a sfruttare economicamente la Traduzione, dovrà perfezionare con il Traduttore un nuovo contratto. Il Traduttore s’impegna, a parità di condizioni eventualmente offerte da altri, ad accordargli la preferenza.
ART. 8) CORRISPETTIVO [IN CASO DI PAGAMENTO SOLO FORFETTARIO]
a) Quale corrispettivo per la concessione dei diritti di utilizzazione economica della Traduzione a mezzo stampa di cui all’art. 2 a) l’Editore verserà al Traduttore la somma di Euro ... per ogni cartella di 1800 battute, spazi inclusi.
b) Per la concessione dei diritti di cui all’art. 2 b) (audiolibri), l’Editore verserà al Traduttore la somma di Euro ...
c)3 Per la concessione dei diritti di cui all’art 2 c) e 2 d) (diritti per lo sfruttamento della Traduzione in formato digitale e in opere multimediali), l’Editore verserà al Traduttore la somma di Euro ...
I suddetti importi verranno versati nell’osservanza delle seguenti tempistiche:... [oppure “entro il termine di ... giorni dalla consegna della Traduzione”]4.
d) Per la concessione dei diritti di cui all’art. 2 e) (diritti per le trasposizioni) e 2 f) (diritti di merchandising) l’Editore corrisponderà al Traduttore una somma pari al 30% dei proventi al netto degli oneri fiscali.
I compensi percepiti dall’Editore per l’eventuale sfruttamento dei diritti di cui al punto 8 d) dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare dovranno essere rendicontati al Traduttore con cadenza annuale entro il 30 maggio dell’anno successivo. Il Traduttore, una volta ricevuto il rendiconto, avrà 20 giorni di tempo per chiedere chiarimenti e avanzare contestazioni; scaduto invano il suddetto termine il rendiconto si intenderà accettato. Il Traduttore, in caso di chiarimenti o contestazioni, avrà diritto di visionare la documentazione contabile e amministrativa dell’Editore inerente la Traduzione. Il Traduttore emetterà idonea documentazione contabile per l’importo maturato con conseguente obbligo dell’Editore di versare il dovuto entro 10 giorni dalla ricezione della stessa.
I termini di pagamento sopra indicati devono intendersi essenziali, con la conseguenza che in caso di mancato pagamento il Traduttore avrà diritto:
a) di dichiarare risolto il contratto previo invio all’Editore, a mezzo raccomandata A.R., di diffida ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora, alla scadenza del termine, il pagamento non
3 Vedi nota 27.
4 Sarebbe opportuno prevedere un pagamento frazionato, per esempio una prima parte alla firma del contratto, una seconda parte alla consegna e il saldo entro 30 giorni. Se invece si concorda il pagamento in un’unica soluzione, il termine non dev’essere superiore ai 60 giorni dalla consegna ai sensi della direttiva 2011/7/UE e del D.Lgs. 192/2012.
sia ancora avvenuto, il Traduttore potrà considerare il presente contratto automaticamente risoluto per fatto e colpa dell’Editore, fatto salvo il maggior danno;
b) di chiedere e ottenere dall’Editore l’intero compenso sopra indicato anche a titolo di parziale risarcimento del danno e salvo il maggior danno, il tutto a semplice richiesta e con diritto di chiedere e ottenere provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo per l’importo suddetto, sussistendone le condizioni anche ex artt. 642 e 648 c.p.c..
ART. 8 CORRISPETTIVO [IN CASO DI PAGAMENTO MISTO]
Quale corrispettivo per la concessione dei diritti di cui all’art. 2, l’Editore verserà al Traduttore la somma di Euro ... per ogni cartella di 1800 battute, spazi inclusi.
Tale importo verrà versato nell’osservanza delle seguenti tempistiche:... [oppure “entro il termine di ... giorni dalla consegna della Traduzione”].
Il termine sopra indicato deve intendersi essenziale, con la conseguenza che in caso di mancato pagamento il Traduttore avrà diritto:
a) di dichiarare risolto l’Accordo previo invio all’Editore, a mezzo raccomandata A.R., di diffida ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora, alla scadenza del termine, il pagamento non sia ancora avvenuto, il Traduttore potrà considerare l’Accordo automaticamente risoluto per fatto e colpa dell’Editore, fatto salvo il maggior danno;
b) di chiedere e ottenere dall’Editore l’intero compenso sopra indicato anche a titolo di parziale risarcimento del danno e salvo il maggior danno, il tutto a semplice richiesta e con diritto di chiedere e ottenere provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo per l’importo suddetto, sussistendone le condizioni anche ex artt. 642 e 648 c.p.c..
Oltre al suddetto importo l’Editore corrisponderà al Traduttore le seguenti percentuali sulle vendite (edizioni hardcover, trade paperback e mass-market paperback):
a) una somma pari alla percentuale del 3% (tre percento) fino a 5.000 copie effettivamente vendute;
b) una somma pari alla percentuale del 4% (quattro percento) dalle 5.001 alle 10.000 copie effettivamente vendute;
c) una somma pari alla percentuale del 5% (cinque percento) oltre le 10.000 copie effettivamente vendute.
La percentuale suddetta è calcolata sul prezzo di copertina al netto dell’IVA. Nessun compenso spetterà al Traduttore per copie destinate a saggi, omaggi, stampa e tredicesime d’uso per i librai, nonché sulle copie invendibili per scarti o deterioramenti; le suddette copie non potranno tuttavia complessivamente superare il 5% di ogni tiratura.
Inoltre l’Editore verserà al Traduttore una somma pari:
1) al 15% del prezzo applicato sui fonogrammi delle copie di audiolibri che saranno poste in commercio nel periodo considerato;
2) al 15% del corrispettivo effettivamente incassato dall’Editore a seguito dello sfruttamento della Traduzione in formato digitale o in opere multimediali;
3) al 15% delle somme effettivamente incassate dall’Editore a seguito dello sfruttamento della Traduzione per la trasposizione cinematografica e audiovisiva in genere, teatrale e/o mediante cartoni animati e/o mediante la raffigurazione in fumetti della Traduzione.
L’Editore provvederà entro il 31 maggio di ciascun anno a trasmettere al Traduttore dettagliato rendiconto attestante:
a) il numero di edizioni e/o ristampe pubblicate nel periodo considerato;
b) il numero di copie poste in commercio per ciascuna edizione o ristampa;
c) il numero di copie invendute e/o restituite per ciascuna edizione o ristampa;
d) il numero di copie vendute in relazione a ciascuna edizione e/o ristampa e la esatta indicazione del compenso maturato dal Traduttore in relazione alle copie effettivamente vendute e sopra rendicontate;
e) gli incassi introitati in seguito allo sfruttamento della Traduzione per audiolibri, in formato digitale e/o per la concessione dei diritti di trasposizione audiovisiva, teatrale, cartoni animati e fumetti, con la indicazione del soggetto concessionario del relativo diritto e della somma da questo versata, e con la indicazione, infine, del compenso maturato dal Traduttore.
Il Traduttore, una volta ricevuto il rendiconto, avrà 20 giorni di tempo per chiedere chiarimenti e avanzare contestazioni; scaduto invano il suddetto termine il rendiconto si intenderà accettato. Il Traduttore, in caso di chiarimenti o di contestazioni, avrà diritto di visionare la documentazione contabile e amministrativa dell’Editore inerente la Traduzione.
Il Traduttore emetterà idonea documentazione contabile per l’importo maturato con conseguente obbligo gravante sull’Editore di versare il dovuto entro 10 giorni dalla ricezione della stessa.
ART. 9) CARATTERE DEI COMPENSI
I compensi spettanti al Traduttore sulla base del presente contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge, sia dal punto di vista fiscale sia da quello sostanziale, quali corrispettivi di cessione di diritti d’autore.
ART. 10) CONTRASSEGNO SIAE (IN CASO DI COMPENSO CON ROYALTIES)
Gli esemplari della Traduzione che verranno posti in commercio dall’Editore dovranno essere contrassegnati in conformità a quanto previsto dall’art. 123 LDA.
Il costo dell’apposizione del contrassegno SIAE sarà a carico dell’Editore.
ART. 11) TRASFERIMENTO DEI DIRITTI A TERZI
L’Editore potrà trasferire a terzi i diritti acquisiti previa comunicazione al Traduttore della propria decisione e dell’identità del concessionario. L’Editore tuttavia resterà obbligato in solido con l’eventuale concessionario al rispetto delle condizioni qui previste a favore del Traduttore.
Quale compenso per la cessione di cui sopra l’Editore riconoscerà al Traduttore il 30% (trenta per cento) sul ricavo di ogni cessione, al netto degli oneri fiscali, da corrispondersi entro e non oltre 30 giorni dall’incasso, previo invio da parte dell’Editore di comprovante documentazione contabile.
ART. 12) REVISIONE DELLA TRADUZIONE
L’Editore ha il diritto, tramite la revisione, di proporre al Traduttore modifiche migliorative dell’aderenza al testo originario e della resa in italiano. A questo scopo, e ai sensi degli artt. 20 e 22 della LDA che ne tutelano i diritti morali, il Traduttore ha il diritto di partecipare sin dall’inizio alla revisione stessa, in contatto diretto con il revisore indicato dall’Editore. Il Traduttore ha il diritto di conoscere, discutere e licenziare qualunque modifica apportata alla sua Opera, che non potrà essere stravolta nel suo carattere creativo né alterata con modifiche non rispettose del carattere dell'originale; ove i pareri di revisore e Traduttore discordassero in merito a singole scelte di traduzione, la versione del Traduttore dovrà prevalere.
Qualora il Traduttore, pur esplicitamente sollecitato in tal senso, si rifiutasse di partecipare alla revisione e di approvare le modifiche richieste, senza darne motivazione, l’Editore potrà apportarle direttamente o farle apportare da altri, con possibilità di citarne il contributo. In tal caso il Traduttore potrà chiedere che venga omessa l’indicazione del proprio nome.
ART. 13) CORREZIONE DELLE BOZZE
Al Traduttore verranno sottoposte le bozze prima della stampa, con le eventuali modifiche apportate dopo la revisione debitamente evidenziate. Il Traduttore s’impegna a proporre eventuali ulteriori modifiche e a restituirle entro ... giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il Traduttore non restituisca le bozze con le sue eventuali ulteriori proposte di modifica entro i termini convenuti, l’Editore potrà considerarle approvate per la stampa. Dopo la restituzione delle bozze da parte del Traduttore, l'Editore non ha più facoltà di apportare modifiche alla Traduzione, a meno che non informi tempestivamente il Traduttore stesso e ne richieda il consenso.
ART. 14) INDICAZIONE DEL TRADUTTORE
Il nome del Traduttore dovrà essere indicato sulla copertina o sul frontespizio del libro, ai sensi del RD 18 maggio 1942, art. 33.
Il Traduttore sarà indicato anche sul catalogo dell’Editore e in ogni forma di pubblicità della Traduzione.
Il nome del Traduttore dovrà altresì essere indicato nei titoli di coda del film o dell’opera audiovisiva eventualmente tratta dalla Traduzione ovvero nel cartellone dell’eventuale opera teatrale, secondo gli usi e comunque con l’adozione di modalità che saranno convenute tra le parti.
L’Editore resta coobbligato con l’eventuale terzo cessionario al rispetto dell’obbligo sopra indicato.
ART. 15) COPIE OMAGGIO
A pubblicazione avvenuta, il Traduttore riceverà dall’Editore n.5 copie omaggio.
Egli avrà inoltre diritto a uno sconto pari al 30% sulle copie direttamente da lui acquistate per uso non commerciale.
ART. 16) PUBBLICAZIONE DELLA TRADUZIONE
L’Editore si impegna a pubblicare e porre in commercio la Traduzione entro il..., e comunque non oltre due anni dalla consegna, anche ai sensi dell’art. 127 LDA.
Qualora la Traduzione dovesse esaurirsi e l’Editore non dovesse prontamente procedere ad una nuova edizione o ristampa, decorso il termine di 60 giorni il Traduttore avrà facoltà di chiedere all’Editore, a mezzo raccomandata A.R., di procedere alla nuova edizione o ristampa entro i successivi 3 mesi. Decorso invano il termine senza che l’Editore abbia provveduto alla edizione o ristampa della Traduzione, il presente Accordo si intenderà risolto e, fermi restando i diritti e i compensi maturati dal Traduttore sino ad allora, i diritti di utilizzazione economica della Traduzione retrocederanno integralmente in capo al Traduttore.
ART. 17) SVENDITA DELL’OPERA TRADOTTA
Qualora L’Editore non riuscisse a vendere l’opera tradotta al prezzo fissato, prima di svendere gli esemplari al sottoprezzo ovvero mandarli al macero, è tenuto a interpellare il Traduttore per l’eventuale acquisto da parte di quest’ultimo ad un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.
ART. 18) FORMA PATTI AGGIUNTI
Ogni integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere estesa in forma scritta, a pena di nullità e inefficacia.
ART. 19) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia in merito alla interpretazione e/o applicazione del presente contratto, si rimanda ai criteri di competenza territoriale stabiliti dal codice di procedura civile.
Luogo e data
L’EDITORE IL TRADUTTORE
…………………………….. …………………………….
Vengono espressamente approvati, ai sensi e agli effetti dell’art.1341 Cod. Civ., l’art. 4 (Consegna della traduzione), l’art. 5 (Accettazione della traduzione), l’art. 8 (Termini del compenso e condizioni in caso di inadempimento), l’art. 10 (Contrassegno SIAE), l’art. 11 (Trasferimento diritti a terzi), l’art. 13 (correzione delle bozze), l’art. 16 (Pubblicazione della traduzione).
L’EDITORE IL TRADUTTORE