ACCORDO OPERATIVO PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO OPERATIVO PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA
L’Agenzia Agris della Regione Autonoma Sardegna, Servizio Arboricoltura con sede in Agliadò, 00000 - Xxxxxxx, C.F. e P.IVA 02270290907 rappresentato dal Direttore Generale Dott. M.V. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
E
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, sede territoriale di Sassari, (di seguito denominata CNR - ISE) con sede centrale a Verbania Pallanza, Largo Tonolli, 50 CF 80054330586, P IVA n° 02118311006 rappresentato dal Direttore Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx;
PREMESSO
- che Agris - Servizio Arboricoltura e CNR - ISE di Sassari svolgono entrambi attività di studio e di ricerca relativa al settore dell'agricoltura biologica con particolare riferimento allo studio del controllo biologico e integrato dei fitofagi;
- che Agris - Servizio Arboricoltura e CNR – ISE di Sassari hanno già proficuamente collaborato su specifiche tematiche scientifiche e su specifici argomenti di studio;
- che Agris - Servizio Arboricoltura e CNR - ISE di Sassari intendono instaurare una collaborazione organica al fine di svolgere attività di studio e ricerca nel campo del controllo biologico e integrato dei fitofagi al fine di favorire il miglior conseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo
La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Le parti si impegnano a realizzare una collaborazione scientifica per lo sviluppo di linee di studio su tematiche inerenti il controllo biologico e integrato di artropodi nocivi per le specie agrarie. Le modalità operative per lo svolgimento delle attività saranno di volta in volta definite e concordate dai responsabili del presente accordo per le due Istituzioni.
Ciascuna parte si impegna ad eseguire le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla corretta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. Le parti si impegnano inoltre a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione dell’attività concordata.
Articolo 2 – Responsabili scientifici
I responsabili scientifici delle attività di ricerca del presente accordo sono la dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxx per conto di Agris - Servizio Arboricoltura e la dott.ssa Xxxxx Xxxx per il CNR – ISE di Sassari, ciascuna per le specifiche competenze.
L’eventuale sostituzione di uno dei responsabili della collaborazione dovrà essere comunicata ed approvata dall’altra parte.
Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse
Le attività sperimentali saranno svolte presso le strutture Agris - Servizio Arboricoltura e CNR - ISE di Sassari, secondo modalità definite dai responsabili scientifici, sulla base delle specifiche esigenze dipendenti
dalle tematiche affrontate.
Le due parti metteranno a disposizione i laboratori, le attrezzature, il personale e tutti i mezzi occorrenti per lo svolgimento delle attività di ricerca.
Articolo. 4 – Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle parti ad un’altra, dovranno essere considerate da quest’ultima di carattere confidenziale.
Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni prodotte.
Articolo 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica
La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati della collaborazione sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici delle parti di cui al precedente art. 2, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.
Xxxxx restando che ogni contraente resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti.
Articolo 6 – Pubblicazione dei risultati
L’eventuale pubblicazione dei risultati della collaborazione scientifica sarà preventivamente concordata dai responsabili scientifici di cui all’art. 2 del
presente accordo che in ogni caso si atterranno alla disciplina del presente articolo. Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmente.
Nell’evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell’altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.
Articolo 7 - Uso del nome e/o logo delle parti
Ogni parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell’altra parte, fatti salvi specifici accordi fra le parti.
Articolo 8 - Copertura assicurativa
In ogni caso le parti garantiscono la copertura assicurativa, per infortuni e responsabilità civile verso terzi, del rispettivo personale impegnato nello svolgimento delle attività. Il personale che si rechi presso le strutture
dell’altra Istituzione contraente è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
Articolo 9 - Durata dell’accordo
Il presente accordo entra in vigore alla data della sua stipula, avrà la durata di 36 mesi e potrà essere tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti.
Articolo 10 - Recesso e risoluzione dell’accordo
Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente, solo per causa di forza maggiore; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte delle attività già eseguite.
Articolo 11 – Controversie
Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall’esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Sassari.
Articolo 12 - Trattamento dei dati personali
Ciascuna parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196, recante ”Codice in materia di protezione dei dati personali”..
Articolo 13 - Registrazione e spese
Il presente accordo sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi
degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Letto, approvato, sottoscritto
Sassari, Verbania Pallanza,
Agris Sardegna
Il Direttore Generale (Dr. M.V. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per lo Studio degli Ecosistemi Il Direttore
(Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx)