CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO
XXXXXXXX D’ANGELO SITO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN VIA XXX XXXXX
DURATA ANNI 5
1
ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
1.1 Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda l'affidamento della gestione funzionale dell’impianto sportivo “Centro Sportivo Xxxxxxxx D’Angelo” di proprietà del Comune di San Benedetto del Tronto, sito in xxx Xxx Xxxxx xxx Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, iscritto al catasto fabbricati della Provincia di Ascoli Xxxxxx al foglio 27 particella 1027 sub 1,4,6 e particella 502.
ART. 2 FINALITA' ED OBIETTIVI
2.1 Il Comune di San Benedetto del Tronto, nel proporre l’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, si pone i seguenti obiettivi:
• offrire ai cittadini strutture sportive per la pratica delle discipline del calcio, calcio a 5, pallavolo, calcio a 8, pallacanestro, ginnastica artistica, ritmica ed altre attività compatibili con l'impianto sportivo;
• valorizzare appieno le potenzialità di aggregazione e socializzazione dell’impianto
contribuendo alla qualificazione del territorio;
• diversificare l’offerta di attività per il tempo libero di molteplici fasce di età di utenti.
2.2 In via generale , il Concessionario dovrà provvedere a:
• apertura, custodia e vigilanza;
• custodia dell’impianto e delle attrezzature oggetto del servizio con particolare riferimento a: controllo sull’afflusso e deflusso dell’utenza, corretto uso delle strutture sportive;
• apertura e chiusura del Centro Sportivo “Xxxxxxxx D'Angelo” sia per l’attività di allenamento, sia per lo svolgimento di incontri e/o tornei calcistici che di tutte le attività sportive agonistiche o non agonistiche sulla base di periodica programmazione;
• prestare la propria collaborazione per lo svolgimento presso il Centro Sportivo “Xxxxxxxx D'Angelo” dell’attività sportiva in generale ed in modo particolare per iniziative promosse concordemente dall’Amministrazione Comunale e dalle Società Sportive concessionarie d'uso, ai sensi di quanto stabilito dal seguente art. 5;
• garantire l’apertura del Centro Sportivo “Xxxxxxxx D'Angelo” 6 giorni su 7 a settimana: l’apertura dovrà essere garantita nelle fasce orarie pomeridiane e serali almeno dalle ore 15 alle ore 21 al fine di agevolare la fruizione da parte dell'utenza. Il Centro sportivo “Xxxxxxxx D'Angelo” resterà chiuso nei giorni festivi salvo che in occasioni di manifestazioni/iniziative autorizzate dall'Amministrazione Comunale; può essere prevista l'apertura in orario mattutino per attività autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
2.3 Usi diversi del Centro Sportivo “Xxxxxxxx D'Angelo”, dovranno essere espressamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
Il Concessionario di gestione si impegna a rispettare e a fare rispettare gli orari di utilizzo del “Centro Sportivo “Xxxxxxxx D'Angelo” secondo le convenzioni sottoscritte con i concessionari d'uso.
ART. 3 IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO
3.1 Il suddetto Centro Sportivo “Xxxxxxxx D'Angelo”, sito in xxx Xxx Xxxxx xxx x Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, regolarmente perimetrato con accesso al pubblico dal lato sud e composto da:
a) un campo di calcio a 11 in erba naturale;
b) un campo di calcio a 8 in erba artificiale;
c)un campo di calcio a 5 in erba artificiale;
d) una palestra polivalente per la pratica delle discipline del calcio a 5, basket, volley, ginnastica
ritmica ed altre attività compatibili;
e) una palestra tensostruttura per la ginnastica artistica, ed altre attività compatibili;
Sono compresi nella gestione anche le attrezzature, gli spazi ed i servizi accessori e gli spazi ed i servizi di supporto presenti presso l'impianto.
La planimetria del Centro Sportivo “Xxxxxxxx D'Angelo” è consultabile presso i competenti uffici comunali.
ART. 4 DURATA DELL'AFFIDAMENTO
4.1 Il rapporto concessorio sarà sancito tramite la stipula di apposito contratto/convenzione ed avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
L'Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto potrà recedere anticipatamente dal contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, fatto salvo il preavviso di almeno 3 (tre) mesi ed il pagamento delle prestazioni effettuate.
ART. 5 VALORE DELLA GESTIONE
5.1 A fronte degli oneri previsti dal presente capitolato, il concessionario beneficia dei proventi dell’applicazione delle tariffe definite dal Tariffario approvato dall'Amministrazione Comunale, degli eventuali proventi derivanti dai contratti per l’esposizione della pubblicità nella struttura e per l'eventuale gestione di un punto bar/distributori automatici, del contributo comunale.
ART. 6 PROPRIETA' DELL'IMPIANTO
6.1 L’impianto sportivo è interamente di proprietà comunale e comprende anche le attrezzature in dotazione come risulterà da apposito verbale che sarà sottoscritto tra le parti prima dell'avvio formale della gestione .
6.2 E’ possibile effettuare all’impianto migliorie ed interventi che comportano una variazione delle strutture, degli arredi e delle attrezzature fisse e mobili a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale, che verranno acquisite nella proprietà dell’ente in seguito al collaudo delle stesse.
6.3 Gli interventi di cui all’art. 6.2 si intendono a carico del concessionario che nulla potrà chiedere quale corrispettivo o indennizzo per il miglioramento apportato, salva la valorizzazione per le migliorie autorizzate e titolate secondo quanto previsto dall’art.20.
6.4 Nel caso in cui il concessionario svolga lavori sull'impianto sportivo senza la necessaria e preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, o senza i nullaosta, le licenze, autorizzazioni previste dalla normativa per la realizzazione, l’Amministrazione si riserva di valutare l’opportunità e gli aspetti tecnici degli interventi apportati, e chiedere la ripristino delle condizioni precedenti agli interventi realizzati, ovvero procedere all’acquisizione al patrimonio comunale delle opere a titolo gratuito, in tal caso il concessionario è tenuto a procedere alla regolarizzazione delle attività svolte (autorizzazioni e licenze in sanatoria) a proprie spese.
ART. 7 GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO-MODALITA' GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
7.1 Il concessionario assume su di sé tutti gli adempimenti organizzativi necessari alla gestione del servizio. Allo stesso modo dovranno essere assolti dal concessionario di gestione tutti gli obblighi di tipo giuridico-amministrativo, contabile, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento di tale attività. Il Concessionario si impegna a rispettare e a fare rispettare le normative vigenti e i regolamenti in vigore o di futura emanazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro, impatto acustico, antincendio e primo soccorso, previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico.
7.2 La assegnazione oraria per l’uso degli spazi sarà stabilita con atto di approvazione del Comune, d’intesa con il concessionario sulla base di quanto stabilito al successivo articolo 9.
7.3 Il Concessionario si impegna inoltre ad applicare le tariffe d'uso stabilite dall’'Amministrazione Comunale.
7.4 Il Concessionario si impegna a trasmettere all’Amministrazione Comunale il rendiconto economico dell’anno precedente contenente i dati dell’attività e i dati relativi ai costi sostenuti (manutenzione ordinaria, custodia, amministrazione, pulizia ecc.) ed agli introiti registrati (tariffe incassate, sponsorizzazioni, ecc.), entro il 31 marzo dell’anno successivo al periodo di riferimento.
Tale rendicontazione costituirà elemento vincolante ai fini della liquidazione del contributo per la gestione di cui al successivo art.17.
7.5 Il Concessionario dovrà garantire costantemente inoltre:
• la promozione di attività sociali rivolte a giovani, disabili ed anziani e di tutte le attività
descritte nella relazione allegata alla documentazione di partecipazione alla procedura;
• riferire semestralmente sull'andamento della gestione al Servizio competente del Comune di
San Benedetto del Tronto a mezzo di apposita relazione;
• garantire il libero accesso alle strutture sportive a tutti i richiedenti aventi diritto, che sono autorizzati all’uso degli spazi e dietro versamento dell'importo indicato dal tariffario come stabilito con atto di Giunta Comunale, che deve sempre essere esposto in visione al pubblico;
• promuovere tutte le attività atte ad incentivare e diffondere l'interesse per la pratica sportiva.
ART. 8 CONSEGNA DELL'IMPIANTO
8.1 L’impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, la consegna dell’impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna da redigersi in contradditorio fra le parti del Comune e dell’affidatario, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature.
Al verbale di consegna sarà allegata la dichiarazione del concessionario con la quale riscontra, accerta e riconosce l’idoneità dell’impianto sportivo che sta per prendere in consegna e ne accetta le condizioni manutentive.
8.2 Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell’impianto.
8.3 E’ consentito all’aggiudicatario trasferire la sede legale o attivare una sede operativa presso l’impianto sportivo. E’ posto divieto assoluto di trasferire o impiantare la sede da parte di altri operatori diversi da quello a cui è affidata la gestione.
ART. 9 CONCESSIONE DELLE STRUTTURE – UTILIZZO CENTRO SPORTIVO E PROGRAMMAZIONE
9.1 Il concessionario è tenuto a gestire l’impianto nel rispetto del presente capitolato e della natura dell’immobile in parola, garantendone l'utilizzo e la fruibilità secondo i criteri propri dell’uso pubblico.
9.2 Il concessionario ha l'obbligo di garantire l'accesso, alle tariffe stabilite dall' Amministrazione Comunale, ai soggetti aventi diritto che ne facciano richiesta, con priorità alle associazioni sportive dilettantistiche aventi sede a San Benedetto del Tronto iscritte alle Federazioni Sportive Nazionali aderenti al CONI o ad Enti di promozione sportiva affiliati al CONI che svolgono attività compatibili con quelle praticabili all'interno del “Centro Sportivo “Xxxxxxxx D'Angelo”.
9.3 Le domande per l'uso delle strutture insistenti presso il Centro Sportivo devono essere inoltrate al concessionario di gestione e per conoscenza al Comune – Servizio Sport. La domanda dovrà indicare:
• esatta denominazione dell'ente, associazione, società sportiva gruppo richiedente con
indicazione del legale rappresentante e del responsabile;
• indicazione della struttura (campo di calcio a 11, campo di calcio a 8, campo di calcio a 5,
palestra polivalente, tensostruttura ginnastica artistica);
• durata e orario di utilizzo;
• tipo di attività che si intende svolgere nella struttura;
• impegno al rispetto delle norme d'uso ed alla sottoscrizione della relativa convenzione d'uso
della struttura sportiva;
• ogni altra indicazione utile per la valutazione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 15 agosto di ogni anno, come previsto dal Vigente regolamento per la gestione ed uso degli impianti sportivi di proprietà comunale. Ciò vale per quelle intese ad ottenere concessioni d'uso aventi durata per l’intera stagione sportiva, individuata temporalmente ed in linea di massima con il periodo settembre-maggio.
Le altre richieste possono essere inoltrate almeno 30 giorni prima della richiesta d'uso e saranno prese in considerazione compatibilmente con le disponibilità del Centro Sportivo.
Le domande per l’utilizzo di spazi per la stagione sportiva verranno esaminate dal concessionario di gestione di concerto con il Servizio Competente del Comune di San Benedetto del Tronto. Il Concessionario di gestione provvederà a predisporre una proposta di riparto che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione Comunale prima dell'avvio della stagione sportiva
9.4 Oltre ai principi stabiliti dal vigente Regolamento Comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi, l'accoglimento delle domande terrà conto delle seguenti priorità:
• valutazione in ordine alla effettiva esigenza di usare l'impianto richiesto, non essendo
possibile espletare l'attività, o per la sua natura o per altri motivi, in altri spazi o strutture;
• richieste provenienti da società sportive e da sodalizi affiliati a Federazioni, E.P.S., D.S.A., quando riguardino attività di carattere formativo e d'avviamento alle discipline sportive nonché di partecipazione a campionati federali;
• valutazione in ordine alla consistenza aggregativa dell'Ente, associazione o gruppo
richiedente;
• in caso di pari caratteristiche di merito, priorità ai richiedenti residenti e/o operanti nel territorio comunale.
Il concessionario di gestione provvederà ad inviare ai richiedenti comunicazione circa l'esito della domanda e le modalità di concessione d'uso dietro approvazione della proposta di riparto da parte dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di esito favorevole, i richiedenti dovranno sottoscrivere apposita concessione d'uso con il concessionario di gestione.
Nel caso in cui l’individuazione del concessionario di gestione dell’impianto avvenga successivamente all’inizio della stagione sportiva, le assegnazioni spazi predisposte ed approvate restano valide fino al termine della stagione in corso.
ART. 10 RISERVA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
10.1 L'Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, si riserva il diritto di utilizzare senza corresponsione di alcun onere le strutture del Centro Sportivo “Xxxxxxxx D'Angelo” per iniziative organizzate dal Comune o in collaborazione di altre associazioni, enti o società da essa incaricate, per almeno 20 giornate all’anno (il numero di giornate effettivo risulterà dalla proposta effettuata in sede di gara).
10.2 L’aggiudicatario, nella predisposizione della programmazione annuale deve tenere conto dei progetti presentati nell’offerta tecnica in sede di gara. L’Amministrazione ne verificherà la corretta realizzazione.
10.3 Il Comune si riserva di disporre e/o modificare l’utilizzo/programmazione dell’impianto sportivo per periodi limitati o transitori, per far fronte a problemi contingenti di disponibilità di altre strutture per salvaguardare l’attività sportiva cittadina.
ART. 11 ALTRE ATTIVITA'
11.1 Il concessionario potrà svolgere, all'interno del “Centro Sportivo Xxxxxxxx D'Angelo” e delle sue pertinenze, attività di tipo ricreativo, secondo quanto presentato nel progetto di gestione e previa comunicazione al concedente ed ottenimento nelle necessarie autorizzazioni. Il concessionario si impegna a rispettare la normativa vigente e i regolamenti comunali specifici nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
Il concessionario dovrà sempre comunicare al concedente la sua decisione di dar corso a nuove iniziative o attività.
11.2 Il progetto gestionale presentato dal Concessionario in sede di gara diventa parte integrante e sostanziale del contratto di concessione. Il mancato rispetto di quanto dichiarato dal concessionario nel predetto documento determinerà la revoca della concessione per fatto o colpa del concessionario.
ART. 12 TEMPI UTILI PER ATTIVARE LA GESTIONE E ACQUISIZIONE LICENZE E AUTORIZZAZIONI
12.1 La gestione complessiva dell’impianto dovrà essere avviata entro 15 giorni dalla consegna dell’impianto di cui all’art.8.
12.2 Per le prestazioni inerenti la conduzione e la gestione dell’impianto sportivo e delle attività collaterali il concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l’ottenimento delle licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie ecc. previste dalla normativa vigente per l’espletamento dei medesimi.
ART. 13 PUBBLICITA' E PUNTO SOMMINISTRAZIONE
13.1 Il concessionario di gestione ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria internamente al Centro Sportivo “Xxxxxxxx D'Angelo”, in un numero di 6 cartelloni dimensioni m 5 x m 1.
Il concessionario potrà effettuare pubblicità sonora entro il perimetro dell'impianto.
I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici.
13.2 Gli introiti derivanti dalla pubblicità di competenza del concessionario di gestione saranno introitati e trattenuti direttamente dal concessionario di gestione, al quale faranno capo conseguentemente i relativi oneri previsti dalla legislazione italiana (Imposta Comunale sulla pubblicità, ecc.).
Nessuna responsabilità farà carico al Comune di San Benedetto del Tronto per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o comunque di terzi.
13.3 Può essere autorizzata, d’intesa con il servizio competente del Comune, l'installazione di bacheche informative sull’attività sportiva praticata presso le strutture del centro sportivo “S. D’Angelo”, purché rispettino criteri di adeguatezza e finalità esclusivamente informativa a favore dell’utenza.
13.4 Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente comunicato
all’Amministrazione Comunale, che dovrà validarlo, sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
13.5 L’installazione delle strutture e impianti pubblicitari è subordinata all’espletamento in proprio di tutti gli iter amministrativi per l’acquisizione delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento comunale e al pagamento dell’imposta comunale di pubblicità, laddove prevista.
13.6 Il materiale pubblicitario deve essere conforme alla normativa antincendio;
13.7 Il concessionario dovrà riservare obbligatoriamente n. due spazi di dimensioni m. 5x m. 1 alla promozione della Città di San Benedetto del Tronto, ulteriori a quelli sopra indicati al punto 13.1.
13.8 Il concessionario può avviare l'attività di somministrazione (es. punto bar o distributori automatici) previo ottenimento di tutte le autorizzazioni anche individuando una struttura compatibile con quanto disposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2014; Il concessionario dovrà acquisire direttamente le autorizzazioni, salvo il caso di sub concessione, come previsto dall’art. 26, dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione di gestione dell’impianto e non sono trasferibili essendo vincolate all’attività dell’impianto sportivo.
ART. 14 PERSONALE IN SERVIZIO
14.1 Il concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con personale qualificato e in numero idoneo a garantire il funzionamento dell’impianto e alla tipologia dell’attività svolta, come evidenziato anche nel progetto di gestione. Data la configurazione del Centro Sportivo, dovrà essere prevista almeno una figura di addetto alla segreteria ed una figura di custode/addetto alla pulizia e piccola manutenzione presenti durante tutto l'orario di apertura.
14.2 Il concessionario si deve dotare, altresì, di un Responsabile dell’impianto ai sensi del D.M. 18 Marzo 1996 integrato dal DM 6 Giugno 2005, che garantisca la presenza frequente sull’impianto e la sua reperibilità nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Il Responsabile ha l’onere di organizzare e coordinare la sicurezza degli utenti, dei lavoratori/dipendenti sia propri che di ditte terzi eventualmente coinvolte con l’esecuzione di attività, oltre che delle strutture date in concessione, coordinare gli interventi di verifica e di manutenzione sull’impianto nel rispetto dei tempi e degli obblighi previsti dalla normativa vigente (come ad esempio attrezzature antincendio ai sensi del DM 10/03/1998, illuminazione normale e di emergenza ai sensi D.Lgs. 81/2008, impianto di messa a terra ai sensi DPR 462/01, impianti di riscaldamento ai sensi DPR 412/93, impianti di condizionamento ai sensi D.P.R. n.43/2012) per quanto riguarda le manutenzioni periodiche obbligatorie. Deve inoltre garantire il rispetto della normativa vigente in materia di primo soccorso, sia per quanto attiene alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (DM 388/2003), sia per quanto attiene alla specifica e peculiare normativa vigente in ambito sportivo (presenza di presidi di adeguati e manutenuti dispositivi di primo soccorso, defibrillatore,
ecc. sia in generale che in virtù dell’attività sportiva praticata, oltre, naturalmente a personale adeguatamente formato all’uso di tali dispositivi e al primo soccorso in generale o in possesso delle abilitazioni previste per legge). Il responsabile dell’impianto è tenuto inoltre alla conservazione del Registro dei controlli antincendio e degli altri registri o libretti di impianto previsti per legge.
14.3 La figura di cui al precedente paragrafo, è individuata in sede di gara e, in caso di variazione del Responsabile dell’impianto, il concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del sostituto. Il competente servizio comunale si riserva di approvare la variazione;
14.4 Il concessionario dovrà comunicare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che ha pertinenza sull’impianto ai sensi del D.Lgs. 81/08 che deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.32 della suddetta normativa e comunicare tale nominativo all’Amministrazione Comunale. Il Responsabile dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell’Amministrazione.
14.5 Il concessionario deve individuare il nominativo del Datore di lavoro che ha pertinenza sull’impianto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e comunicarlo all’Amministrazione. Dovrà inoltre dotarsi di personale adeguatamente formato per la gestione della sicurezza antincendio, come previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni degli specifici organi di vigilanza per il pubblico spettacolo, in conformità alla procedura di emergenza che dovrà essere redatta a sua cura; in assenza di comunicazioni specifiche l’Amministrazione intenderà il Responsabile di Impianto anche come responsabile per la gestione delle emergenze;
14.6 Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e l’Amministrazione proprietaria dell'impianto sportivo.
14.7 Tutti i rapporti di lavoro/volontariato sono instaurati esclusivamente con il concessionario, e sottostanno alle normative di settore. Il concessionario si impegna a rispettare la normativa, previdenziale, fiscale e antinfortunistica vigente, oltre a risponde di fronte all’Amministrazione dell’operato dei propri collaboratori. I predetti rapporti non si considerano a nessun titolo instaurati con l’Amministrazione.
14.8 Il concessionario risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario, e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiuvatori la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.
14.9 Il personale messo a disposizione dal gestore deve tenere un comportamento consono alla natura pubblica della struttura, precisando che questo rappresenta l’Amministrazione nello svolgimento delle funzioni assegnate con il presente capitolato.
14.10 Il concessionario è tenuto a comunicare all’Amministrazione le variazioni intervenute circa il personale impiegato nelle operazioni di sicurezza/salute e prevenzione antincendio, la variazione del Responsabile di impianto e degli altri responsabili su individuati, oltre alle variazioni inerenti le cariche sociali o gli assetti organizzativi del comodatario stesso.
ART. 15 ATTREZZATURE ED ARREDI
15.1 L’amministrazione consegna l’impianto dotato di attrezzatura, come previsto dall’art. 3 del presente capitolato. Il concessionario potrà provvedere a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, previa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, senza nulla pretendere nei confronti dell’Amministrazione stessa.
15.2 L'Amministrazione Comunale potrà concedere, alle associazioni sportive utilizzatrici degli spazi all'interno del Centro Sportivo Xxxxxxxx D'Angelo previa espressa autorizzazione, il posizionamento di proprie attrezzature (dotate di idonea omologazione e certificazioni attestanti la sicurezza) compatibilmente con gli spazi disponibili e nel rispetto delle normative sulla sicurezza. In caso di autorizzazione, il posizionamento dovrà avvenire a completo carico dell'utilizzatore proponente, il quale sarà obbligato a mettere a disposizione tali attrezzature di tutti gli utilizzatori dell'impianto.
15.3 Il concessionario risulta consegnatario dei beni contenuti nelle strutture, nessuna attrezzatura consegnata dall’Amministrazione Comunale potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta, nel caso in cui si renda necessaria la restituzione o la rottamazione di beni inventariati, il concessionario dovrà attenersi alle procedure dell’ente e fare riferimento all’ufficio competete per l’inventario dei beni. Alla data di scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d’uso dallo stesso collocati nell’impianto, purché non siano stati collocati in sostituzione di arredi usurati durante il corso delle gestione.
15.4 Nel caso in cui il gestore sostenga per conto del proprietario acquisti di beni mobili o strutturali, questi dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
ART. 16 ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
16.1 Il gestore nell’esecuzione della prestazione dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
a. effettuare tutte le attività comprese nella gestione quali la custodia, pulizia e sorveglianza dell’impianto e la manutenzione, con propri prodotti di consumo, proprie attrezzature e personale o con l'ausilio di ditte specifiche;
b. provvedere alle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessarie alla gestione dell’impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale
e fiscale;
c. sostenere le spese per le utenze relative alla gestione dell’impianto, con esclusione delle utenze relative alla palestra polivalente ed alla tensostruttura per la ginnastica artistica le quali sono a carico del Comune proprietario dell'impianto, come stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/06/2013; il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di effettuare la voltura delle utenze a proprio nome entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione assumendo direttamente e a proprie spese i contratti di fornitura e/o di utenza per tutta la durata della concessione; l'utenza per la fornitura di energia elettrica dell'impianto di illuminazione esterno è a carico del concessionario di gestione;
d. provvedere al pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente (ad es. imposta
pubblicità, imposta sui redditi…);
e. provvedere alla manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo, impianti tecnologici inclusi, delle pertinenze e delle attrezzature di cui all’art. 15 e provvedere al ripristino delle normali condizioni in caso di compromissione della pubblica incolumità come meglio specificato all’art. 19;
f. comunicare tempestivamente all’Amministrazione gli interventi di manutenzione di competenza
del proprietario dell’impianto;
g. provvedere alla conduzione della centrale termica dell’impianto assumendo al riguardo la
qualifica di terzo responsabile ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 412/93 e s.mi;
h. utilizzare e far utilizzare da parte dell’utenza gli impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verifichino, disponendone l’immediata e adeguata riparazione;
i. assumere la funzione di e gli obblighi del “datore di lavoro”, previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., quali a mero titolo di esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza e del medico competente quanto necessario;
j. effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato
d’efficienza;
k. individuare il Responsabile della sicurezza dell’impianto, ai sensi del DM 18.03.1996 “Norme di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”;
l. stipulare idonee polizze assicurative come dettagliato al successivo art. 25;
m. riservare all’amministrazione l’uso dell’impianto per almeno 20 giorni all’anno per lo
svolgimento di eventi/manifestazioni/attività, con uso gratuito;
ART. 17 CONTRIBUTO
17.1 Per la gestione del Centro Sportivo Xxxxxxxx D’Angelo il Comune di San Benedetto del Tronto
erogherà al concessionario un contributo annuo massimo di € 20.000,00 (ventimila) (oltre iva se ed in quanto dovuta) in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, della riserva di disponibilità a favore dell'Amministrazione Comunale, dell'applicazione delle tariffe stabilite dal Comune e della necessità di perseguire l'equilibrio economico della gestione. L'importo del contributo annuale potrà essere ridotto in caso di avanzo di gestione risultante dalla rendicontazione di gestione presentata al competente ufficio del comune di San Benedetto del Tronto. L'importo effettivo del contributo sarà determinato in sede di presentazione delle offerte).
Annualmente, l'importo del contributo sarà aggiornato sulla base dell'indice ISTAT vigente.
17.2 Il pagamento del contributo annuo dovrà essere effettuato a favore concessionario di gestione da parte dell’Amministrazione Comunale in un’unica rata posticipata, con le seguenti modalità:
• entro il 30 aprile di ogni anno sarà liquidato, previa presentazione di regolare rendicontazione sulla gestione relativa all'anno precedente riportante i dati dell’attività, i relativi costi sostenuti (manutenzione ordinaria, pulizia, custodia, amministrazione, ecc.) e gli introiti registrati (tariffe incassate, pubblicità, ecc.). Si precisa che tale rendicontazione costituirà elemento vincolante ai fini della liquidazione del corrispettivo di gestione annuo.
• Il contributo relativo alla gestione del periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione di gestione ed il termine del primo anno, opportunamente riparametrato al periodo temporale della gestione, sarà liquidato, entro il 30 aprile dell'anno successivo, previa presentazione di rendiconto economico dell’anno precedente riportante i dati dell’attività, i relativi costi sostenuti e gli introiti registrati.
17.3 E' consentita anche l'erogazione di un'anticipazione del contributo annuo fino ad un importo xxxxxxx xxxx al 50%, previa richiesta motivata e sulla base del vigente regolamento di contabilità comunale.
ART. 18 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
18.1 La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del concessionario;
18.2 Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerente le strutture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti. Ed in particolare:
• manutenzione ordinaria generale e sistematica (es campi di calcio: attività di mantenimento, preparatoria per le partite ad es.: taglio erba, concimazione, irrigazione, rullatura, areazione, trattamenti antiparassitari, tracciatura del campo, ricariche periodiche e risemina, ripristino del campo dopo le partite, bucatura, e tutto ciò si renda necessario al mantenimento;
• manutenzione ordinaria attrezzature presenti presso le palestre e i campi;
• riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici, igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni
dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in
piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
• riparazioni e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
• riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al
comodatario;
• riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti – trattamenti protettivi e
verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
• riparazioni con eventuali demolizioni e riprese additivate per gli intonaci e rivestimenti
murali;
• riparazione e mantenimento delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti
e dei rivestimenti in materiale ceramico;
• riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie di infissi e serramenti interni ed
esterni ;
• sostituzione di lampade, interruttori, punti presa, ove necessario;
• riparazione di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
• tinteggiatura delle pareti interne ed esterne;
• pulizia pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo
dell’efficienza dell’impianto fognario e scarichi;
• manutenzione del verde (tosatura siepi ed arbusti, potatura alberi, ….);
• controllo periodico di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra di cui al
D.P.R. 462/01;
• controllo periodico dell’efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, scarichi a pavimento;
• controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e degli altri dispositivi antincendio,
loro revisione entro le rispettive scadenze;
• verifica porte ed elementi di chiusura;
• controllo efficienza impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza;
• controllo periodico delle condizioni degli arredi e segnaletica di emergenza ed esecuzione di
piccole riparazioni;
I controlli periodici sugli impianti devono essere eseguiti secondo le scadenze stabilite nel manuale di manutenzione dell’impianto e riportate nel registro dei controlli.
18.3 Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici. A tale scopo, restano fermi gli
interventi manutentivi a carico del concessionario previsti dall’allegato “A” al vigente Regolamento Comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi di proprietà comunale.
18.4 Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro” previsti dal D. Lgs.
N° 81/2008; dovrà inoltre individuare il Responsabile della sicurezza dell’impianto, ai sensi del
D.M. 18.3.96 e s.m.i. (“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio d’impianti sportivi”).
18.5 Per tutta la durata della concessione, il gestore dovrà condurre l’impianto sportivo nel rispetto delle norme vigenti circa le condizioni igienico-sanitarie, degli impianti tecnologici e dei presidi di sicurezza.
18.6 E’ obbligo del Concessionario adottare, nell’esecuzione dell’affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del Concessionario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
18.7 Incombe sul gestore l’obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi di cui all’art 19.
Il concessionario dovrà altresì comunicare tempestivamente e formalmente al concedente qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità dell’impianto sportivo e/o la pubblica incolumità.
18.8 L’amministrazione potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinché si provveda in merito.
ART. 19 INCOLUMITA' PUBBLICA
19.1 Nel caso in cui il concessionario rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità è obbligato ad adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l’eliminazione del possibile pericolo (apprestamenti attrezzature, transennature, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all’uso totale o parziale.), e avvertire senza indugio gli uffici dell’Amministrazione competente all’intervento.
19.2 Il concessionario ha diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa se queste erano necessarie ed urgenti.
ART. 20 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE
20.1 Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria restano in carico all’Amministrazione Comunale che provvede direttamente, previa verifica che questa sia così definibile e che non vi sia stata negligenza nella manutenzione ordinaria.
20.2 Il concessionario ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio formulando una descrizione dettagliata delle cause. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il concessionario. Qualora il concessionario richieda l’effettuazione dei lavori fuori dai normali orari di intervento delle ditte o comunque richieda prestazioni particolarmente onerose dovrà concorrere alle spese nei limiti delle maggiorazioni conseguenti alle proprie richieste.
20.3 E’ facoltà del concessionario, nel periodo di durata della concessione, proporre delle migliorie all’impianto, a proprio carico. La proposta è sottoposta all’approvazione preventiva dell’Amministrazione Comunale in merito all’interesse, agli obiettivi perseguiti e alla bontà tecnica del progetto, la realizzazione è vincolata all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni, licenze e permessi. Al termine degli interventi, tutta la documentazione tecnica, certificazioni, fatture documenti fiscali ed altro atto connesso, dovranno essere trasmessi al servizio patrimonio del Comune di San Benedetto del Tronto al fine di eseguire le operazioni di valorizzazione e contabilizzazione delle opere di miglioria.
20.4 Le migliorie realizzate senza la preventiva autorizzazione del proprietario in quanto prive di titolo, restano di esclusiva responsabilità del concessionario, pertanto nel caso in cui non siano sanabili per difetti tecnici o di costruzione, il proprietario imporrà la rimessa in pristino. In caso di sanabilità, il valore non potrà essere riconosciuto in favore del concessionario;
ART. 21 DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO L'IMPIANTO
21.1 Il concessionario ha l’obbligo di tenere presso l’impianto la seguente documentazione:
• Nominativo del Responsabile dell’impianto e dei referenti (responsabile della sicurezza dell’impianto e responsabile del servizio prevenzione e protezione) e loro recapito telefonico;
• Planimetria dell’impianto ed elaborati progettuali aggiornati ad ogni singola sezione
funzionale;
• Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.;
• Documento di valutazione del rischio di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i e relativi piano di sicurezza e piano di fuga, eventuali documenti di valutazione dei rischi di interferenza (Duvri) per attività e interventi per il quale il Datore di Lavoro ne ha ravvisato la necessità;
• Registro dei controlli periodici antincendio in cui è riportata la data e la natura dei controlli
effettuati dalle ditte specializzate e gli esiti;
• Registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle
attività, la natura e gli esiti;
• Piano di Emergenza ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18/03/1996.
ART. 22 DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AL COMUNE
22.1 Il concessionario ha l’obbligo di presentare entro e non oltre il 31/03 di ogni anno al Comune di San Benedetto del Tronto, un rendiconto sullo stato della manutenzione generale dell’impianto contenente, in riferimento all’anno precedente:
• una relazione con le date e i risultati e la descrizione sommaria delle verifiche periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti (impianto elettrico, impianto termo – idraulico, impianto rilevazione incendi, impianto idrico-antincendio, impianto illuminazione ordinaria e di emergenza, gruppi elettrogeni, presidi antincendio…);
• la rilevazione annuale dei consumi di acqua, energia elettrica e gas metano;
• Organigramma aggiornato per quanto attiene alla sicurezza;
ART. 23 TARIFFE APPLICABILI
23.1 Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle
tariffe e delle altre attività, compatibili con la natura dell’impianto;
23.2 Il soggetto gestore è tenuto ad applicare, ai fruitori dell’impianto, le tariffe stabilite annualmente con apposito atto dell’Amministrazione Comunale. Le tariffe dovranno essere esposte in luogo aperto al pubblico.
23.3 L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di apportare modifiche alle tariffe d’uso, in virtù della natura pubblica del servizio erogato.
ART. 24 GARANZIA DEFINITIVA
24.1 Il concessionario, a garanzia di tutti gli impegni derivanti dalla presente concessione deve presentare, preventivamente alla stipula del contratto, garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 sotto forma di cauzione o di fideiussione, nella misura del 10% del valore della concessione. L’importo dovrà essere mantenuto per tutta la durata del contratto;
24.2 La garanzia definitiva, posta a tutela dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento del danno derivanti da eventuali inadempimenti, dovrà possedere le caratteristiche previste dall’art. 103 del codice dei contratti, D.lgs. 50/2016.
ART. 25 RESPONSABILITA' – COPERTURA ASSICURATIVA
25.1 Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal concessionario o dall’Amministrazione dovessero recarsi sugli impianti sportivi. Il concessionario dovrà provvedere, prima della sottoscrizione del contratto, alla stipula a sue spese, della seguente polizza assicurativa per un periodo pari alla durata della concessione.
• Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT/O) unica per i rischi connessi all’uso dell’impianto sportivo con (espressa indicazione dell’Amministrazione Comunale come terzo) con massimale minimo di € 2.000.000,00 per sinistro, € 2.000.0000 per persona -
€ 2.000.000 per danni a cose (compresi animali e piante). La polizza deve essere specificata per le attività di cui al presente capitolato.
25.2 Ogni anno il concessionario è tenuto a trasmettere all’Amministrazione le quietanze di
pagamento delle polizze assicurative;
25.3 Nel caso di RTI è necessario che le polizze siano intestate al raggruppamento o a tutti i soggetti partecipanti, se non possibile polizza a contraenza dell’RTI/ATI , le polizze delle società facenti parte del raggruppamento dovranno riportare la seguente clausola: “con la presente appendice, di comune accordo tra le parti, si precisa quanto segue : premesso che la Società…….in RTI/ATI con………si è aggiudicata la concessione per il periodo……inerente la gestione dell'impianto sportivo “Centro Sportivo Xxxxxxxx D'Angelo”, si prende atto che la polizza è stipulata anche in nome e per conto della Società………”;
25.4 Prima della stipula della convenzione l’aggiudicatario dovrà presentare al servizio competente il contratto assicurativo, di cui al precedente punto, ovvero una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali e frontespizio di polizza) al fine di raccogliere il preventivo benestare.
25.5 Copia delle quietanze di pagamento relative alle polizze di cui al precedente punto 25.2 dovranno essere tempestivamente trasmesse all’Amministrazione Comunale, insieme alla documentazione di cui all’art. 22;
25.7 Con la stipulazione delle assicurazioni indicate il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente affidamento.
ART. 26 SUB CONCESSIONE DELLA GESTIONE
26.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma è vietato sub concedere a terzi l'attività principale di gestione economica e funzionale del Centro Sportivo Xxxxxxxx D'Angelo oggetto dell’affidamento, o di modificare la destinazione d’uso dell’impianto o di parte di esso , pena la risoluzione della concessione.
26.2 E’ data la facoltà al concessionario di sub concedere a terzi qualificati ed idonei, per un periodo non superiore alla durata della concessione e nel rispetto integrale delle condizioni previste dal presente capitolato, i servizi relativi individuati all’art.9 ;
26.3 Il concessionario e il sub-concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti esercizi.
L’Amministrazione rimane estranea a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il concessionario ed il sub-concessionario.
ART. 27 REVOCA
27.1 La concessione può essere revocata per comprovati e gravi motivi di interesse pubblico. In tal caso saranno riconosciuti al concessionario gli eventuali costi sostenuti dallo stesso per opere e manutenzioni costituenti innovazioni e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
ART. 28 RISOLUZIONE
28.1 L’Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento del contratto di affidamento ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), con effetto immediato a seguito di comunicazione, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate :
• Insolvenza o fallimento del concessionario;
• Sopravvenuta incapacità o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, comprese le
cause previste dall’art. 108 del Codice dei Contratti, D.lgs 50/2016;
• Sub-concessione non autorizzata dall’Amministrazione Comunale;
• Mancata reintegrazione della cauzione nei termini previsti dall’art. 24;
• Effettuazione di interventi edilizi o sugli impianti tecnologici privi di titolo autorizzatorio
salva la possibilità di sanare l’intervento tramite procedure di concertazione ove previste;
28.2 L’Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto, con comunicazione in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità, a fronte di tre penali applicate per le seguenti inadempienze:
a) Sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione
da parte dell’Amministrazione Comunale;
b) Violazioni agli obblighi contrattuali compresi quelli relativi alla gestione ordinaria (pulizia,
sorveglianza e manutenzione);
c)Danni prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune di San Benedetto del
Tronto;
d) Violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del
personale;
28.3 L’Amministrazione, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario concessionario, si riserva la facoltà di procedere ad ulteriore affidamento in conformità con il D.lgs 50/2016;
28.4 In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
ART. 29 CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE
29.1 L’Amministrazione Comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati e del rispetto di quanto analiticamente definito nel presente capitolato.
29.2 Il soggetto concessionario dovrà favorire l’attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.
29.3 L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.
ART. 30 STIPULA DELLA CONVENZIONE E SPESE CONTRATTUALI
30.1 La stipula della convenzione, avverrà nelle forme stabilite dalla legge e nei termini stabiliti dall’Amministrazione Comunale e comunicato al soggetto aggiudicatario con apposita convocazione.
30.2 La convenzione dovrà contenere le clausole e le condizioni essenziali previste nel capitolato d’oneri, integrate dalle prestazioni migliorative e/o aggiuntive indicate in sede di offerta.
30.3 Tutte le spese e gli oneri per la stipula sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.
30.4 In caso di ritardo o mancata ottemperanza degli oneri relativi alla stipulazione, l’amministrazione provvederà a sospendere/revocare l’affidamento, con contestuale chiusura dell’impianto e procedere ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria.
30.5 Il Comune di San Benedetto del Tronto potrà comunque procedere alla consegna dell’impianto immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva previa comunicazione all’aggiudicatario, pur nelle more della formale stipula del contratto di concessione.
ART. 31 SPESE FORO COMPETENTE RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI
31.1 Tutte le imposte, tasse previste dalla legge inerenti il presente affidamento sono a carico del Concessionario. Restano invece a carico del Concedente, le imposte che gravano sul proprietario degli immobili.
31.2 Ogni controversia relativa all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e scioglimento della presente è demandata alla competenza esclusiva del foro di Ascoli Xxxxxx
31.3 Per tutto quanto non contemplato si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti.
ART. 32 PRIVACY
32.1 Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento Europeo (G.D.P.R.) n.679/2016 si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento
in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di San Benedetto del Tronto;