COMUNE DI….
REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)
COMUNE DI….
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°…..del………..
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 3
ART.3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti 6
ART.5 - Presupposto e ambito di applicazione 7
ART.6 - Classificazione dei locali e delle aree 10
ART.8 - Obbligazione tributaria 12
CAPO 3 - MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARI 14
ART.9 - Criteri per la determinazione delle tariffe della TARI e del piano finanziario 14
ART.10 - Tariffa per le utenze domestiche 15
ART.11 - Tariffa per le utenze non domestiche 16
ART.12 - Tributo provinciale 16
ART.13 - Tributo giornaliero 18
ART.14 - Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e dell’art.
238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 19
ART.15 - Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica 20
ART.16 - Agevolazione per avvio autonomo a riciclo 22
ART.17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio 22
ART.18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio 22
ART.19 - Riduzioni per il compostaggio individuale 23
ART.20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità 23
ART.21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 24
ART.22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente 24
ART.23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero 24
ART.24 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta 24
ART.25 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo 25
ART.26 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso 25
ART.27 - Riduzioni per punti vendita certificati 25
ART.28 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari 25
ART.29 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari 26
ART.30 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all’utilizzo 27
ART.31 - Riduzioni per l’utenza non domestica che attua il vuoto a rendere 27
ART.32 - Riduzioni per l’utenza non domestica che promuove l’utilizzo della “food-bag” per l’asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale 28
ART.33 - Riduzioni per manifestazioni ed eventi 28
ART.34 - Aspetti comuni per l’applicazione delle riduzioni 28
CAPO 6 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 30
ART.36 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento 32
ART.37 - Rimborsi e compensazione 33
ART.38 - Attività di controllo e sanzioni 34
ART.39 - Riscossione coattiva 35
ART.40 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 35
CAPO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI 36
ART.41 - Norme di xxxxxx e clausola di salvaguardia 36
ART.42 - Disposizione finale 36
ALLEGATO 1 - DEPOSITO CAUZIONALE 37
ALLEGATO 2 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 37
ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI FUORISCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA AI SENSI DELL’ART. 198 COMMA 2-BIS DEL D.LGS 152/2006 38
ALLEGATO 4 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI REINTEGRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA 38
ALLEGATO 5 - MODELLO PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI RELATIVI AI RIFIUTI URBANI AVVIATI AUTONOMAMENTE A RECUPERO/RICICLO 38
ALLEGATO 6 - MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE RIDUZIONI SUL COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE 38
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sulla base dello schema tipo di regolamento predisposto da ANCI Xxxxxx-Romagna, disciplina la Tassa sui rifiuti avente natura tributaria (di seguito TARI o Tassa) e la sua applicazione, in conformità alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all’ART.14 - . Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall’Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
ART.2 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «rifiuto»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto
di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) «rifiuti urbani»: ai sensi dell’art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell’art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.
c) «rifiuti speciali»: ai sensi dell’art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:
1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all’art.
183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all’art.
183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all’art. 183,
lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all’art. 183,
lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all’art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
9. i veicoli fuori uso.
d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell’art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
e) «detentore»: ai sensi dell’art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
f) «conferimento»: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle
successive fasi di gestione;
g) «gestione dei rifiuti»: ai sensi dell’art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
h) «Carta della qualità»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
j) «prevenzione»: ai sensi dell’art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che
una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
k) «riutilizzo»: ai sensi dell’art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
l) «centro del riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
m) «preparazione per il riutilizzo»: ai sensi dell’art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
n) «raccolta»: ai sensi dell’art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell’art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
o) «centro di raccolta»: ai sensi dell’art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
p) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all’utente;
q) «raccolta differenziata»: ai sensi dell’art. 183, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
r) «riciclaggio»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
s) «recupero»: ai sensi dell’art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
t) «spazzamento delle strade»: ai sensi dell’art. 183, lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di
raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso
pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
u) «autocompostaggio»: ai sensi dell’art. 183, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
v) «compostaggio di comunità»: ai sensi dell’art. 183, lett. qq-bis) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
w) «rifiuto organico»: ai sensi dell’art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
x) «contribuente»: la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
y) «utenza»: le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un
«utente»;
z) «utenza domestica»: l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
aa) «utenza non domestica»: l’utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestica;
bb) «aree pertinenziali»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell’art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell’immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l’immobile principale. Possono essere considerate aree pertinenziali anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all’immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l’utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
cc) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente;
dd) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati
alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione;
ART.3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti
1. Ai sensi del dell’art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
2. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR, secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all’art. 179 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).
4. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta della qualità, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
ART.4 - Soggetto attivo
1. La TARI, ai sensi del comma 690 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l’utenza, fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità, secondo le disposizioni di Xxxxx.
2. Per l’utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell’immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della TARI.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente art. è posto in carico al Comune nel quale è applicata e riscossa la tassa.
ART.5 - Presupposto e ambito di applicazione
1. La TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il contribuente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all’ART.35 - , l’indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell’immobile. In difetto, si considera l’80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo di cui all’ART.7 - dovrà presentare al Comune copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il [indicare la data] dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata alla Tassa per l’intero anno solare.
b) [nel merito della tassabilità delle superfici dove avviene la lavorazione produttiva e dei magazzini si rimanda alla nota] 1;
c) qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all’intera superficie sulla quale l’attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:
Tipologia di attività | %le di abbattimento |
[specificare la tipologia di attività] | [specificare la %le di abbattimento] |
... | ... |
d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
f) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono ufficiate le funzioni religiose;
h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
1 Nel merito della tassabilità delle superfici dei magazzini e delle aree dove avviene la lavorazione produttiva si rileva quanto segue:
- L’art.1, comma 649 della legge 147/2013 esclude dalla tassazione i “magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive”.
- Il concetto di porzione o di “parte di aree”, come sottolineato nello schema di modifiche al Regolamento Tari predisposto da IFEL in data 25 maggio 2021, è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.
- Nell’interpretazione fornita dal MiTE, nella circolare n. 37259 del 12 aprile 2021, invece si legge “le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile”. Aderendo a tale interpretazione nell’articolato dovrebbero essere citate tra le esclusioni “le superfici ove è svolta l’attività produttiva, compresa quella dei magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, produttive di rifiuti speciali. Tali superfici sono escluse sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile”.
i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l’attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l’area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all’altezza di mt. [specificare] nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno [specificare il numero] lati verso l’esterno;
n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
5. La tassa rifiuti non si applica a:
a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell’utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;
b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall’uso.
6. L’esclusione dal pagamento della Tassa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) o certificata a seguito di attività di verifica del Comune e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.
7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tassa fuori dal caso di cui all’ART.14 - .
8. La TARI si applica alle attività agricole per connessione ai sensi dell’art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all’Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassazione o provenienti da aree escluse dalla tassazione ai sensi del presente articolo, si applica la TARI a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell’utente, oltre alla sanzione di cui all’ART.38 -
ART.6 - Classificazione dei locali e delle aree
1. La Tassa è unica anche se, per l’esercizio dell’attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Le tariffe della TARI sono distinte nell’ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
2. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
3. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell’Allegato 2 al presente Regolamento. L’utenza non domestica non esattamente indicata nell’Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell’atto di approvazione delle tariffe.
4. Ai fini della classificazione di cui al comma 3, si fa riferimento all’autorizzazione per l’esercizio dell’attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all’esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Comune, nel qual caso il riferimento è a quest’ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all’iscrizione all’ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l’ufficio I.V.A.
5. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l’applicazione della Tassa si fa riferimento all’attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
6. Il criterio della Tassa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere superato ove l’utente dichiari la diversa destinazione d’uso del locale e dell’area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all’effettiva destinazione d’uso. Il Comune può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l’adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
7. In sede di prima applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o a categoria ritenuta più coerente con l’effettiva attività svolta.
ART.7 - Soggetti passivi
1. La TARI è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l’applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente ART.5 - , con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell’art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 per l’avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei propri rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall’occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
a) per l’utenza domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI ovvero l’intestatario della scheda di famiglia risultante all’anagrafe della popolazione;
b) per l’utenza non domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI ovvero il titolare o legale rappresentante dell’impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della TARI i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell’abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della Tassa, della riscossione, dell’accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell’adempimento tributario.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l’alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tassa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, fatto salvo il caso in cui l’utilizzatore dell’immobile si intesti l’utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della TARI rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l’utilizzatore si intesti l’utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della TARI a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tassa è dovuta da chi gestisce l’attività d’impresa. Tali attività sono considerate “utenza non domestica”.
9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la tassa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un’attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tassa prevista per l’utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l’amministratore è responsabile del versamento della TARI dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Ferma restando l’obbligatorietà del versamento della TARI per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Comune di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell’ART.35 - del presente Regolamento, l’elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali, su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall’art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e dalle determinazioni di ARERA.
ART.8 - Obbligazione tributaria
1. La TARI è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L’obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l’applicazione della Tassa di cui all’ART.5 - o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e termina con la cessazione dei presupposti per l’attivazione dell’utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7, non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione.
3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in
carico all’utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio
garantito all’utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell’Allegato 1 al presente Regolamento.
4. Il contribuente, fatto salvo il caso di cui al comma 2-bis, dell’art.198 del d.lgs. n. 152/2006 per le frazioni avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro [specificare] giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Comune [o del Gestore: specificare] al fine di consentire l’erogazione del servizio. Per l’utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall’organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Comune [o il Gestore: specificare] è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell’utenza.
5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, il contribuente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti, è comunque tenuto al pagamento sia della parte fissa che della parte variabile della tassa oltre alla sanzione prevista all’ART.38 - In caso di utenza non domestica che non dimostri di avere avviato autonomamente a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, la stessa è comunque tenuta al pagamento sia della quota fissa che della parte variabile della tassa oltre alla sanzione prevista all’ART.38 -
6. Il contribuente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al [specificare se al Comune o al Gestore], il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell’utente. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al [specificare se al Comune o al Gestore]. Il contribuente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro [specificare il n° di giorni] dalla comunicazione di cessazione dell’utenza con le seguenti modalità [specificare].
7. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell’utenza, l’obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l’utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata dichiarazione di cessazione, l’obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell’utente subentrato o per acquisizione d’ufficio dell’informazione medesima.
8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell’utenza in caso di nuclei non residenti;
b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a [inserire il numero] persone per l’utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l’utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall’ART.35
- del presente Regolamento;
c) si considera un numero di occupanti pari a [inserire il numero di persone] per l’utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del contribuente;
d) si considera un numero di occupanti pari a [inserire il numero di persone] per l’utenza domestica
tenuta a disposizione non locata, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del contribuente;
e) nei casi di cui all’ART.7 - , comma 9 (strutture ricettive non esercitate in forma di impresa) la consistenza del nucleo familiare è determinata, tenendo conto del numero effettivo dei giorni di locazione, come segue: [specificare i criteri utilizzati].
9. Il numero dei componenti dell’utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei soggetti che hanno la residenza o la dimora all’estero con assenza documentata dalla residenza per almeno [inserire il numero di mesi] mesi all’anno.
10. Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART.35 - . Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
11. Qualora l’occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche qualora non vi sia svolta un’attività riconducibile a quelle riportate in Allegato 2. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
CAPO 3 - MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARI
ART.9 - Criteri per la determinazione delle tariffe della TARI e del piano finanziario
(in caso di opzione per il metodo normalizzato)
1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all’incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d’utenza riportate nell’Allegato 2. La ripartizione della TARI tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.
2. I costi complessivi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, validati da ATERSIR ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.
3. Le tariffe della TARI, per ogni singola categoria d’utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, o da altre disposizioni di legge sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Ai sensi dell’art. 54, comma 1 bis del D. Lgs. n. 446/1997, le tariffe deliberate dal Comune possono essere modificate in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento della TARI decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.
(in caso di opzione per il criterio alternativo)
1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all’incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d’utenza riportate nell’Allegato 2. La ripartizione della tassa tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.
2. I costi complessivi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, validati da ATERSIR ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.
3. Le tariffe della TARI, per ogni singola categoria d’utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, o da altre disposizioni di legge in base a quanto previsto dal comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Ai sensi dell’art. 54, comma 1 bis del D. Lgs. n. 446/1997, le tariffe deliberate dal Comune possono essere modificate in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento della TARI decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.
ART.10 - Tariffa per le utenze domestiche
(In caso di opzione per il metodo normalizzato)
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
(in caso di opzione per il criterio alternativo, con rilievo dei componenti)
1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, differenziati tenendo conto della numerosità dei componenti dell’abitazione.
(in caso di opzione per il criterio alternativo, senza rilievo del numero dei componenti)
1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti.
ART.11 - Tariffa per le utenze non domestiche
(In caso di opzione per il metodo normalizzato)
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
(in caso di opzione per il criterio alternativo)
1. La tariffa del tributo per le utenze non domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze non domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, differenziati in base alle diverse categorie o sottocategorie omogenee di attività.
ART.12 - Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all’ART.7 - , compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero di cui all’ART.13 - , ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso
di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.lgs. 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.lgs. 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’economia del 01/07/2020.2
2 Con la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate ha istituito nuovi codici tributo, da utilizzare tramite F24 e F24Ep, per il versamento del “TEFA”, il tributo sulla tutela ambientale che, a partire dal 2021, dovrà essere versato distintamente dalla Tari. La disciplina sulla TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) prevedeva la riscossione della tariffa insieme alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 668, della legge 147/2013. L’articolo 19 del Dlgs n. 504/1992, istitutivo del tributo, al comma 7 ha stabilito che per i versamenti unitari, dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, i cui criteri sono stati definiti con il decreto del MEF del 1° luglio 2020. Tale decreto prevede che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo, riscossi a titolo di Tari o tariffa avente natura corrispettiva e di TEFA, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24
ART.13 - Tributo giornaliero
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, per quanto disposto dall’art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l’effettivo costo del servizio offerto, il Comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.
3. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del [specificare la %le, max 100%] oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all’art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
ART.14 - Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198
comma 2-bis e dell’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006
1. Ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo
3 Come noto, le disposizioni di cui all’art. 238 comma 10 non sono coordinate con le disposizioni di cui all’art. 1 comma 649 della legge 147/2013 sulle riduzioni applicabili per l’avvio autonomo a riciclo secondo cui “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”. Entrambi disciplinano infatti le riduzioni applicabili alle utenze non domestiche per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta. Va rilevato, fin da subito, che la possibilità per le utenze non domestiche di fruire delle riduzioni di cui all’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, è condizionata da alcuni specifici obblighi, in particolare, dall’obbligo di esercitare la scelta di conferire i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta per un periodo non inferiore a 5 anni (o altro termine stabilito da norme statali), salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. Nel caso dell’art. 1, comma 649 della Legge 147/2013 vi sono invece solo obblighi di rendicontazione dei quantitativi avviati a riciclo nell’anno precedente.
La formulazione dell’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 non chiarisce se “l’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti” si riferisce solo al caso in cui l’utenza avvii a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani oppure sia applicabile anche nel caso in cui l’uscita dal servizio pubblico di raccolta riguardi solo alcune frazioni. Ciò premesso, stante la mancanza di chiarezza del quadro di riferimento normativo nazionale, si possono prefigurare due diverse interpretazioni, con riflessi sulla struttura del Regolamento tariffario:
A. Qualora l’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 si ritenesse applicabile solo nel caso in cui l’utenza non domestica conferisce a recupero la totalità dei propri rifiuti urbani, la riduzione di cui all’art. 1 comma 649 della legge 147/2013 (avvio autonomo a riciclo) troverebbe applicazione nel caso di fuoriuscita parziale, ovvero solo di alcune frazioni o parte di esse (senza gli obblighi di cui all’ART.15 - del presente schema di Regolamento, ad eccezione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 6). Tale interpretazione è supportata dal parere reso dal MEF su Telefisco 2021 (quesito del Sole 24 Ore per il Dipartimento delle Finanze) in data 20 gennaio 2021 il quale sostiene che “Se un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al recupero tutti i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell’art. 238 del TUA. Se, invece, l’utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10.”
B. Qualora l’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 si ritenesse applicabile anche nel caso in cui l’utenza non domestica conferisce a recupero solo una parte dei propri rifiuti urbani, la riduzione ex art. 1 comma 649 della legge 147/2013 non avrebbe più ragione di esistere, e pertanto non deve essere inserito l’ART.16 - ART.14 - del presente schema di regolamento. L’utenza non domestica che volesse continuare ad usufruire delle riduzioni in precedenza riconosciute ai sensi del comma 649 dell’art. 1 della legge 147/2013, sarebbe soggetta in questo caso a tutti gli obblighi e le disposizioni previste dall’ART.15 - del presente schema di regolamento, incluso l’obbligo di comunicazione preventiva e l’obbligo di esercitare l’opzione di fuoriuscita per un periodo minimo di 5 anni (o altro termine stabilito dalle norme statali). Si riporta il passaggio della nota del MiTE n. 37259 del 12 aprile 2021 con riferimento al coordinamento fra l’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 e il comma 649 dell’art. 1 della legge 147/2013: “Alla luce di questa innovazione normativa, la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo- operazione di cui all’’Allegato C della Parte IV del TUA – al quale i rifiuti sono avviati. L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità dei detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero. Chiariti gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero, è opportuno rilevare che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili.”.
In entrambi i casi, in relazione agli obblighi di comunicazione annuale relativi ai rifiuti avviati autonomamente a recupero/riciclo al di fuori del servizio pubblico, si applica quanto previsto da ARERA nella Deliberazione 15/2022 (cfr. paragrafo 3.2 delle Deliberazione) la quale dispone che “Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente” specificando altresì le modalità di trasmissione e i contenuti minimi della stessa.
restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART.15 - Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa statale, salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.
ART.15 - Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica
1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l’utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all’ART.14 - comma 1 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune [indicare l’ufficio competente – es. Ufficio tributi o Ufficio Ambiente] entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato 3 al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto all’art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021) l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l’impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all’art. 14 della legge regionale
n. 11/2020, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune secondo il modello riportato in Allegato 4 al presente Regolamento, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data fissata dalla normativa statale, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Gestore comunica l’eventuale non accoglimento dell’istanza, ai sensi del comma 3 dell’art.14 della legge regionale n. 11/2020 entro [specificare il termine es. 30 giorni] dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l’istanza si intende accolta.
6. Entro il [specificare la data]4 di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune -
4 La Delibera ARERA 15/2022 fissa tale termine al 31 gennaio di ciascun anno, fermo restando la facoltà dell’ETC (ATERSIR)
di prevedere una frequenza di rendicontazione maggiore.
tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, secondo il modello riportato in Allegato 5 al presente Regolamento, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di
attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica
all’utenza non domestica l’esito della verifica.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. Si applica inoltre la sanzione prevista all’ART.38 -
ART.16 - Agevolazione per avvio autonomo a riciclo5
1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della Tassa commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata [specificare, ad esempio: la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza].
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta del contribuente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta sul modello riportato in Allegato 5, nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all’ART.15 - comma 6 del presente Regolamento.
ART.17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio6
1. La Tassa è dovuta nella misura del [indicare la % con massimo del 20%] dell’importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
ART.18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio7
1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l’utenza, la Tassa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al [specificare la % con massimo 40%] per le utenze poste a una distanza superiore a [indicare la distanza in mt] dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall’accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
5 Si veda quanto riportato nella nota n° 3 al CAPO 4 nel merito della mancanza di coordinamento tra le disposizioni di cui all’art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 e le riduzioni previste dall’art. 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006. Nel caso in cui venga mantenuto l’art 16 relativo alle riduzioni ex comma 649, si ricorda inoltre il parere fornito nel merito dalla Circolare interpretativa del Mite n. 37259 del 12 aprile 2021 nella quale si legge “Alla luce di questa innovazione normativa, la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 debba essere riferita a qualunque operazione di recupero, ricomprendendo anche il riciclo – operazione di cui all’allegato C della parte IV del TUA- al quale i rifiuti sono avviati.”.
6 Riduzione obbligatoria: l’obbligatorietà è prevista dall’art. 1 comma 656 della legge 147/2013
7 Riduzione obbligatoria: l’obbligatorietà è prevista dall’art. 1 comma 657 della legge 147/2013
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo ART.35 - e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
ART.19 - Riduzioni per il compostaggio individuale8
1. All’utenza domestica che effettua l’auto-compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della Tassa così determinata [specificare].
2. All’utenza non domestica di cui all’art. 208, comma 19-bis del d.lgs. 152/2006 che effettua l’auto- compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della Tassa pari al [indicare l’ammontare della riduzione].
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Comune da parte del contribuente che è tenuto a compilare un’istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all’Allegato 6 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre da [specificare].
4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall’utente ed effettuare controlli presso l’utenza al fine di verificare la corretta pratica dell’auto-compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall’utenza, invia specifica comunicazione al Comune per la revoca immediata dell’agevolazione applicata.
6. In caso di cessazione dell’effettuazione della pratica del compostaggio l’interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Comune entro i termini stabiliti all’ART.35 - , riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.
ART.20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità
1. All’ utenza domestica e non domestica che effettua sul luogo di produzione il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto delle disposizioni statali di riferimento, è applicata una riduzione della Tassa così determinata [specificare].
2. Il Comune, anche su segnalazione del Gestore, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, dispone la revoca immediata dell’agevolazione applicata.
3. La riduzione è riconosciuta ai contribuenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Comune ed al Gestore da parte del responsabile delle stesse il quale è tenuto
8 Riduzione obbligatoria: le riduzioni di cui ai commi 1) e 2), relative alla pratica del compostaggio individuale effettuata da utenze domestiche e non domestiche, discendono dall’art. 208 comma 19-bis del D.lgs. 152/2006 introdotto dall'art. 37 della legge n. 221 del 2015.
a compilare un’istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale indica i nominativi dei conferenti.
ART.21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo9
1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tassa così determinata [specificare].
ART.22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente10
1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tassa così determinata [specificare].
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:
- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
ART.23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero11
1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della Tassa così determinata [specificare].
ART.24 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta
1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della Tassa per l’utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, è così determinata [indicare le riduzioni previste].
9 Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita dall’art. 1 comma 659 lettera b) della legge 147/2013. 10 Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita dall’art. 1 comma 659 lettera c) della legge 147/2013. 11 Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita dall’art. 1 comma 659 lettera d) della legge 147/2013.
ART.25 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo12
1. Allo scopo di incrementare la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti è prevista una riduzione della Tassa per l’utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è così determinata
[indicare le riduzioni previste].
ART.26 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso13
1. Allo scopo di incrementare il riutilizzo dei beni e di favorire al contempo la prevenzione dei rifiuti è prevista una riduzione della Tassa per l’utente che conferisce beni riutilizzabili presso i Centri del Riuso.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di beni conferiti, è così determinata
[indicare le riduzioni previste].
3. L’attestazione dei quantitativi conferiti dalla singola utenza viene effettuata [specificare le modalità].
ART.27 - Riduzioni per punti vendita certificati14
1. È riconosciuta una riduzione della Tassa per l’utenza non domestica che attua azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti, è così determinata [indicare le modalità di applicazione delle riduzioni].
ART.28 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari15
1. È riconosciuta una riduzione della Tassa all’utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166
12 Riduzione facoltativa: Nonostante non siano previste espressamente dalla normativa vigente, le riduzioni relative al conferimento dei propri rifiuti presso i centri di preparazione per il riutilizzo e le riduzioni per il conferimento dei propri beni usati presso i centri del riuso dovrebbero essere introdotte nel regolamento insieme alle riduzioni per il conferimento dei rifiuti riciclabili presso i Centri di raccolta, per coerenza con la gerarchia europea (e nazionale) sui rifiuti. Tale considerazione risulta ancora più rilevante nei casi in cui i Centri di preparazione per il riutilizzo e/o i Centri del riuso siano realizzati all’interno dei Centri di raccolta.
13 Riduzione facoltativa: In relazione all’applicabilità delle riduzioni di cui al presente articolo, oltre alle considerazioni di cui alla nota precedente, si evidenzia che il conferimento di beni presso centri del riuso si configura come attività di prevenzione nella produzione di rifiuti e, in quanto tale, i Comuni possono riconoscere riduzioni in tariffa sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 659 lettera e-bis della Legge 147/2013 introdotta dall’art. 36, comma 1, legge n. 221 del 2015.
14 Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita, come per le altre misure di prevenzione dei rifiuti, dall’art. 1 comma 659 lettera
e-bis della legge 147/2013.
15 Riduzione facoltativa: La possibilità per i Comuni di riconoscere riduzioni in tariffa per le utenze non domestiche che donano le proprie eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per
(Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi.
2. È riconosciuta una riduzione della Tassa all’utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.
3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al Comune, a pena di decadenza, entro il [indicare la data] dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell’anno precedente, allegando apposita documentazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:
a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione pari a 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti;
b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti fino ad un massimo di [specificare] tonnellate; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti tale limite si applica un’ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata devoluta.
5. La riduzione di cui al comma 2, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è così determinata
[specificare].
ART.29 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari16
1. È riconosciuta una riduzione della Tassa all’utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lett. d), d- bis), d-ter), e) del comma 1 dell’art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
l'alimentazione animale è esplicitamente prevista dall’art. 17 della cd. Xxxxx Xxxxx (legge 19 agosto 2016, n. 166). Tale possibilità era di fatto già prevista nell’ordinamento nazionale, introdotta dall’art. 36 comma 1 della legge n. 221 del 2015, il quale, attraverso l’aggiunta della lettera e-bis all’art. 1, comma 659 della Legge 147/2013 ha conferito ai comuni la facoltà di riconoscere riduzioni in tariffa per tutte le attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, a patto che tali riduzioni siano commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti. Al fine di uniformare le modalità di determinazione da parte dei Comuni dell’entità delle riduzioni applicabili nel caso della donazione delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano viene proposta al comma 4 una possibile modalità applicativa, sulla base dell’esperienza della Regione Xxxxxx-Romagna (i criteri sono stati elaborati dall’Ente di Governo d’Ambito della Regione Xxxxxx-Romagna (ATERSIR) in collaborazione con ANCI- ER e Regione-ER).
16 Riduzione facoltativa: Parimenti alla donazione delle eccedenze alimentari, anche la donazione delle eccedenze non alimentari si configura come attività di prevenzione nella produzione di rifiuti e, in quanto tale, agevolabile in tariffa ai sensi dell’art. 1 comma 659 lettera e-bis della Legge 147/2013. Con riferimento alle lett. d) ed e) del comma 1 dell’art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, si propone una possibile quantificazione della riduzione applicabile sulla base dei criteri elaborati dall’Agenzia Territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) in collaborazione con ANCI-ER e Regione-ER.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Comune, a pena di decadenza, entro il [indicare la data] dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell’anno precedente.
3. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d) ed e) del comma 1 dell’art. 16 della legge
n. 166/2016 è pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
4. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d-bis) e d-ter) del comma 1 dell’art. 16
della legge n. 166/2016 è pari a [specificare] euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
ART.30 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all’utilizzo17
1. È riconosciuta una riduzione della Tassa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell’art. 2 della legge n. 166/2016 che partecipano a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lett. g-bis) e g-quater) del comma 1 dell’art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Comune, a pena di decadenza entro il [indicare la data] dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell’anno precedente;
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti è pari a [indicare le specifiche percentuali di riduzione in relazione alle fasce di quantitativi].
ART.31 - Riduzioni per l’utenza non domestica che attua il vuoto a rendere18
1. È riconosciuta una riduzione della Tassa all’utenza non domestica che applica il sistema del vuoto
a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Comune, a penda di decadenza entro il [indicare la data] dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell’anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l’effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è così determinata [indicare le modalità di applicazione della riduzione].
17 Riduzione facoltativa: nonostante non siano esplicitamente previste dalla cd. Xxxxx Xxxxx (legge 19 agosto 2016, n. 166), tale facoltà è garantita, come per le altre misure di prevenzione dei rifiuti, dall’art. 1 comma 659 lettera e-bis della legge 147/2013.
18 Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita, come per le altre misure di prevenzione dei rifiuti, dall’art. 1 comma 659 lettera e-bis della legge 147/2013. L’utilizzo del vuoto a rendere si configura infatti quale misura di riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio e può essere favorito dall’introduzione di riduzioni tariffarie dedicate all’interno del regolamento sulla tariffa rifiuti.
ART.32 - Riduzioni per l’utenza non domestica che promuove l’utilizzo della “food-bag” per l’asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale19
1. È riconosciuta una riduzione della Tassa all’utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi l’utilizzo di contenitori riutilizzabili per l’asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell’ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
2. La riduzione di cui al comma 1 è così determinata [specificare].
ART.33 - Riduzioni per manifestazioni ed eventi20
1. È riconosciuta una riduzione della Tassa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell’ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta del contribuente [specificare le modalità di richiesta da parte del contribuente].
ART.34 - Aspetti comuni per l’applicazione delle riduzioni
1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente CAPO, l’utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre [specificare in n. di giorni] dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l’attribuzione delle riduzioni in difetto il Comune provvede al
19 Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita, come per le altre misure di prevenzione dei rifiuti, dall’art. 1 comma 659 lettera e-bis della legge 147/2013. Tra le possibili misure di prevenzione degli sprechi alimentari, la cd. Xxxxx Xxxxx (legge 19 agosto 2016, n. 166) evidenzia in particolare le misure volte a promuovere la diffusione del doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale per l’asporto degli avanzi di cibo (vedi in particolare l’art. 9 comma 3 e l’art. 9 comma 4). Si rileva tuttavia la difficoltà di commisurare le riduzioni nel caso in questione alla quantità di rifiuti non prodotti come richiesto dall’art. 1 comma 659 della L.149/2013. La quantificazione/misurazione dei rifiuti evitati grazie alla promozione del doggy-bag/family bag nella ristorazione presenta infatti problemi di applicazione che in ultima analisi potrebbero disincentivare l’introduzione di tali riduzioni da parte dei Comuni. Per la determinazione dei criteri per l’applicazione delle riduzioni, si rimanda ad eventuali futuri accordi/protocolli di intesa promossi dalla Regione ai sensi dell’art. 9 comma 4 della legge 166/2016 e/o ad altri accordi/protocolli istituzionali promossi dai Comuni.
20 Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita, come per le altre misure di prevenzione dei rifiuti, dall’art. 1 comma 659 lettera e-bis della legge 147/2013. Ferma restando la possibilità di far ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune per le riduzioni relative ad eventi occasionali con patrocini istituzionali o promossi da particolari tipologie di organizzazioni (es. Pro Loco), si ricorda che e riduzioni in tariffa (con copertura garantita dalle entrate tariffarie), nel caso di eventi e manifestazioni, possono essere applicate in coerenza con quanto disposto dall’art. 1 comma 659 della Legge 147/2013, solo nel caso in cui vengano messe in atto attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Resta salva la possibilità di prevedere trattamenti tariffari diversi nella delibera di approvazione annuale delle tariffe per favorire gli eventi che rientrano nell’ambito di specifici protocolli/disciplinari in materia di prevenzione e corretta gestione dei rifiuti.
recupero della Tassa con applicazione della sanzione di cui all’ART.38 - per omessa dichiarazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al [indicare la
%le massima] della parte [specificare la parte della Tassa] della Tassa medesima.
5. Le riduzioni di cui agli ART.19 - e ART.20 - sono alternative.
CAPO 6 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI21
ART.35 - Dichiarazione
1. Il soggetto passivo, di cui all’ART.7 - , ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
b. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali;
c. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC;
b. Generalità del legale rappresentante;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
d. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
e. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno (o diverso termine stabilito dal Comune) dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al
21 Il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) adottato da ARERA con la Delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 contiene specifiche previsioni che presentano ricadute sugli attuali procedimenti amministrativi connessi con la gestione della TARI. Tali previsioni, applicabili dal 1° gennaio 2023 (e pertanto non ancora cogenti) dovranno essere recepite nel presente Regolamento, a partire dal prossimo anno, attraverso la modifica del presente CAPO.
tributo (o diverso termine stabilito dal Comune22). La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
5. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa.
6. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.
7. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
9. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
10. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. In deroga a quanto disposto dal comma 11, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all’ART.15 - , comma 5.
22 La R.M. n. 2/df del 6/8/2019 del Mef ha espressamente previsto che il termine per la presentazione della dichiarazione TARI resta fissato al 30 giugno dell’anno successivo o al diverso termine stabilito dal regolamento comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare.
ART.36 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento23
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
In alternativa indicare le forme prescelte tra quelle ammesse specificando:
• mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
• mediante conto corrente postale intestato all’Ente24 adeguato al PAGO PA;
• tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: [specificare] 25;
• attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa)
• utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio al domicilio del titolare dell’utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in [indicare il numero di rate] rate aventi cadenza [indicare la cadenza: almeno 2 rate semestrali], scadenti il giorno [indicare il giorno] del mese o in unica soluzione entro il [indicare il giorno] di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l’ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al
23 L'impianto regolamentare del presente art. e succ. è stato predisposto secondo la tradizionale impostazione del tributo a liquidazione d'ufficio. Ovviamente i Comuni possono optare per la configurazione in autoliquidazione disciplinando diversamente le fasi del versamento spontaneo e dell'accertamento per omesso/parziale pagamento della tassa.
24 Da valutare attentamente la possibilità di provvedere alla riscossione tramite tale strumento, nonostante sia previso dall’art. 2-bis del D.L. 193/2016, alla luce dei sopravvenuti obblighi derivanti dalle disposizioni del D.Lgs 82/2005 ed in particolare dell’art. 5, comma 2-quater, del citato decreto, decorrenti dal 28/2/2021.
25 Vedi nota precedente.
[specificare la percentuale] del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell’anno di competenza del tributo. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro [in mancanza il limite è di 12 euro]. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, (oppure) calcolati ai sensi del comma 165 dell’articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di [specificare: max 3 punti percentuale].
ART.37 - Rimborsi e compensazione
1. La cessazione dà diritto al rimborso della Tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell’interessato di provare l’insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali26. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
26 O altra misura determinata dall’ente, ma pari a quella applicata per gli accertamenti, ai sensi dell’art. 1, comma 165, legge
296/2006
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.
ART.38 - Attività di controllo e sanzioni
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013, nella legge n. 296 del 2006 e nella legge 160 del 2019.
2. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato.
5. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell’ART.36 - comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato, omettendo l’invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
11. Nella determinazione della sanzione il Comune tiene conto dei criteri stabiliti dall’articolo 7 del
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
12. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
13. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
14. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI può essere destinata ad alimentare il fondo incentivante di cui all’articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
ART.39 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata sulla base delle disposizioni recate dall’art. 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
ART.40 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo sulla base del piano di rateizzazione previsto dall’art. 1, comma 796, legge n. 160/201927.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
27 Salva diversa regolamentazione comunale
4. Per quanto disposto dall’art. 1, comma 800, legge 160/2019, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
CAPO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART.41 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia
1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
ART.42 - Disposizione finale
1. Le norme contenute nel CAPO 6 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI devono essere adeguate dal 1° gennaio 2023 alle disposizioni di ARERA in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
ART.43 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal
01/01/202…...
ALLEGATO 1 - DEPOSITO CAUZIONALE
[specificare]
ALLEGATO 2 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
N° categoria | Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti |
ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI FUORISCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA AI SENSI DELL’ART. 198 COMMA 2-BIS DEL D.LGS 152/2006
[Inserire lo schema di modello: il modello dovrà contenere le informazioni di cui all’ART.15 - comma 2 del presente schema di regolamento]
ALLEGATO 4 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI REINTEGRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
[Inserire lo schema di modello]
ALLEGATO 5 - MODELLO PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI RELATIVI AI RIFIUTI URBANI AVVIATI AUTONOMAMENTE A RECUPERO/RICICLO
[Inserire lo schema di modello: il modello dovrà contenere le informazioni di cui all’ART.15 - comma 6 del presente schema di regolamento]
ALLEGATO 6 - MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE RIDUZIONI SUL COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE
[Inserire lo schema di modello]