Contract
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI PRESENTATE AVVERSO IL P.P. CONTRODEDOTTO CON DELIBERA DI C.C. N. 239 DEL 26/11/2007, ART.4 L.R. 36/87.
Assessorato alla Trasformazione Urbana: Xx. Xxxxxxxx Xxxxx
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direttore: Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Progettazione e collaborazione tecnica
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Funz. S.G.I.T. Xxxxx Xx Xxxxxxx, Funz. Geom. Xxxxx Xxxxxxx, Funz. Geom. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Geom. Xxxxx Xxxxxx, I.T.G.S.I.T. Xxxxx Xx Xxxxxxx, Geom. Xxxx Xxxxxxxxxx, Geom. Xxxxxxx Xxxxxxx.
Collaborazione amministrativa
F.A. Xxxxxxxx X'Xxxx, F.A. Xxxx Xxxxxxx, I.A. Xxxxxxxxx Xxxxxx, I.A. Xxxxx Xxxxxx,
I.A. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, I.A. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, I.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, I.A. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 35/O "PONTE LINARI – CAMPO ROMANO"
TITOLO I - GENERALITA’ E CONTENUTO DEL PIANO
CAPO I - GENERALITA’
art. 1 - Validità delle norme
Le presenti norme tecniche valgono per l'attuazione del Piano Particolareggiato n. 35/O - "Ponte Linari – Campo Romano" di esecuzione del P.R.G. del Comune di Roma approvato con D.P. il 16 dicembre 1965 e successive modificazioni ed integrazioni.
art. 2 - Applicazione della legge n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni
Per volumetria preesistente, di cui agli articoli delle presenti norme tecniche, va considerata quella legittimamente realizzata o quella legittimata e/o legittimabile ai sensi della legge n47/85 e successive modifiche e integrazioni.
art. 3 - Rinvio a norme generali
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si applicano le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. approvate con deliberazione della G.R.L. n. 689 del 6 marzo 1979 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme di legge e regolamenti vigenti ed applicabili in materia.
CAPO II - CONTENUTO DEL PIANO
Art. 4 - Aree fondiarie.
Zone residenziali, non residenziali ed a destinazione d’uso mista
Il presente Piano Particolareggiato prevede le seguenti destinazioni delle aree edificate e/o edificabili:
a) conservazione, completamento e nuova edificazione residenziale, non residenziale e mista con indice di fabbricabilità 0,65 mc/mq.
Tali zone sono indicate sugli elaborati grafici “Zonizzazione su base catastale” con linee inclinate a 45° ad interspazio di mm 1,50;
b) conservazione, completamento e nuova edificazione residenziale, non residenziale e mista con indice di fabbricabilità 0,40 mc/mq.
Tali zone sono indicate sugli elaborati grafici “Zonizzazione su base catastale” con linee inclinate a 45° ad interspazio di mm 2,00;
c) nuova edificazione residenziale, non residenziale e mista interna ai comprensori soggetti a convenzione.
Tali zone, interne ad un apposito perimetro distinto da un numero, sono indicate sugli elaborati grafici “Zonizzazione su base catastale” con linea inclinata a 45° alternata a doppia linea inclinata a 45° ad interspazio rispettivamente di mm 2 e di mm 1. Le quantità e le destinazioni sono esplicitate in apposita tabella.
Art. 5 - Aree stradali private
Tali aree stradali risultano indicate sugli elaborati grafici “Zonizzazione su base catastale” con le stesse linee di cui alle aree fondiarie e contribuiscono a definire la volumetria edificabile in sede di rilascio della concessione edilizia.
Le strade private, salvo diverse e successive determinazioni dell’Amministrazione Comunale, restano private; in tal caso saranno gravate da servitù per la canalizzazione dei pubblici servizi. La loro conservazione ed illuminazione è affidata ai proprietari frontisti da costituirsi in consorzio secondo le norme di legge.
Qualora non siano chiuse da cancello, esse dovranno essere identificate da apposito cartello portante la scritta “STRADA PRIVATA”. Le strade private contribuiscono a definire la volumetria edificabile in sede di rilascio della Concessione Edilizia.
Art. 6 - Aree pubbliche:
Il Piano Particolareggiato prevede le seguenti aree pubbliche:
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a) sedi viarie, parcheggi e verde di arredo stradale.
Le sedi viarie ed i parcheggi sono indicati sugli elaborati grafici di piano particolareggiato denominati “Zonizzazione su base catastale” e”Aree Pubbliche – Viabilità e Parcheggi Pubblici” con campitura di colore grigio; i Parcheggi sono indicati con la lettera P. Le dimensioni delle sezioni stradali sono precisate sugli elaborati grafici“Aree pubbliche – Viabilità e Parcheggi Pubblici”.
I tracciati degli svincoli, degli allargamenti, dei nuovi tratti della viabilità e dei parcheggi rappresentati sugli elaborati grafici di piano particolareggiato denominati “Zonizzazione su base catastale” e”Aree Pubbliche – Viabilità e Parcheggi Pubblici” potranno essere modificati e meglio definiti dai progetti esecutivi dell’opera da realizzare senza che ciò costituisca variante al piano particolareggiato.
I distacchi degli edifici dalle aree di parcheggio pubblico potranno, ove cedute gratuitamente, essere inferiori a m 5 e comunque nel rispetto dei distacchi minimi previsti dal filo stradale, per facilitare l’inserimento delle sagome edilizie sui lotti edificabili.
Le aree sistemate a verde in fregio ed a servizio della viabilità sono indicate sugli elaborati grafici di piano particolareggiato denominati “Zonizzazione su base catastale” e”Aree Pubbliche – Viabilità e Parcheggi Pubblici” con puntinato fitto e regolare.
b) verde pubblico organizzato.
Tale zona è indicata sugli elaborati grafici di piano particolareggiato denominati “Zonizzazione su base catastale” e”Aree Pubbliche – Viabilità e Parcheggi Pubblici” con puntinato fitto e regolare.
Tale zona è suddivisa in aree in funzione della loro fruibilità, dimensione ed in relazione alle varie attività del tempo libero che si dovranno svolgere:
1) spazi per gioco bambini
2) parco con attrezzature sportive e/o pre-sportive
3) parco libero.
Le specifiche destinazioni d’uso del verde pubblico organizzato sono state indicate con i simboli riportati in legenda.
Per tali aree valgono le prescrizioni di cui all’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.
c) servizi pubblici di quartiere.
Tale zona è indicata sugli elaborati grafici di piano particolareggiato denominati “Zonizzazione su base catastale” e”Aree Pubbliche – Viabilità e Parcheggi Pubblici” con un quadrettato di mm 2 e con il simbolo che ne indica la destinazione d’uso
L’attuazione ed eventuali altre destinazioni sarà regolata da quanto previsto per la sottozona M3 dell’art.14 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.
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Art. 7 - Impianto di distribuzione di carburante
Sulle aree di impianti di distribuzione carburante, salvo quanto previsto da norme e legislazioni esistenti, è consentito attuare volumetrie di servizio strettamente connesse con l’attività prevista, aventi altezza massima e superficie coperta rispettivamente non superiore a m 4,50 e a 1/10 dell’area del lotto che interessa l’impianto di distribuzione carburante.
TITOLO II - EDIFICAZIONE
CAPO III - ZONA DI CONSERVAZIONE, COMPLETAMENTO E NUOVA EDIFICAZIONE RESIDENZIALE, NON RESIDENZIALE E MISTA
con indice fondiario di 0,65 mc/mq
art. 8 - Interventi edilizi - Destinazione d’uso
In tale zona sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
1) manutenzione ordinaria;
2) manutenzione straordinaria;
3) restauro e risanamento conservativo;
4) ristrutturazione edilizia;
5) demolizione e ricostruzione;
6) completamento e/o nuova edificazione residenziale fino alla realizzazione di una cubatura corrispondente all’indice di fabbricabilità di 0,65 mc./mq. per i lotti interni al perimetro del nucleo come definito dalla deliberazione della G.R.L. n°4777/83.
E’ consentito in caso di demolizione e ricostruzione il mantenimento della volumetria preesistente (come definita all’art.2 delle presenti norme) senza aumento della superficie lorda esistente; l'altezza massima non potrà essere superiore a m 10,50 o a quella, se maggiore, dell'edificio preesistente.
Nel limite massimo del 50% dell’intera volumetria di cui sopra è possibile realizzare negozi al piano terra del fabbricato.
In tale zona sono consentite le trasformazioni delle destinazioni d’uso, da residenziale a non residenziale e viceversa, nei limiti del 50% della volumetria assentibile.
Sono consentite le destinazioni d’uso non residenziali previste nella categoria d), e), f), g), h), ed o) di cui all’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.
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CAPO IV - ZONA DI CONSERVAZIONE, COMPLETAMENTO E NUOVA EDIFICAZIONE RESIDENZIALE, NON RESIDENZIALE E MISTA
con indice fondiario di 0,40 mc/mq
art. 9 - Interventi edilizi - Destinazioni d'uso
In tale zona sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
1) manutenzione ordinaria;
2) manutenzione straordinaria;
3) restauro e risanamento conservativo;
4) ristrutturazione edilizia;
5) demolizione e ricostruzione;
6) completamento e/o nuova edificazione residenziale fino alla realizzazione di una cubatura corrispondente all’indice di fabbricabilità di 0,40 mc./mq.
E’ consentito in caso di demolizione e ricostruzione il mantenimento della volumetria preesistente (come definita all’art.2 delle presenti norme) senza aumento della superficie lorda esistente; l'altezza massima non potrà essere superiore a m 10,50 o a quella, se maggiore, dell'edificio preesistente.
Nel limite massimo del 50% dell’intera volumetria di cui sopra è possibile realizzare negozi al piano terra del fabbricato.
In tale zona sono consentite le trasformazioni delle destinazioni d’uso, da residenziale a non residenziale e viceversa, nei limiti del 50% della volumetria assentibile.
Sono consentite le destinazioni d’uso non residenziali previste nella categoria d), e), f), g), h), ed o) di cui all’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.
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CAPO V – EDIFICAZIONE NELL’ AMBITO DEI COMPRENSORI SOGGETTI A CONVENZIONE
art. 10 - Interventi edilizi - Destinazioni d'uso
Le aree ricomprese all’interno di un apposito perimetro precisato sull’elaborato grafico “Zonizzazione”, formano Comprensori Soggetti a Convenzione ai sensi dell’art. 28 della L.U. del 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, i cui interventi sono attuati ai sensi della deliberazione di C.C. n. 37 del 9 marzo 1998 e successive modifiche e integrazioni.
Tali aree ricadenti nel suddetto comprensorio concorrono pro-quota alla formazione del volume edificabile, indipendentemente dalla destinazione d’uso prescritta sui grafici “zonizzazione”, a condizione che i proprietari riuniti in consorzio , stipulino con il Comune una Convenzione per la cessione gratuita al Comune stesso delle aree con destinazione pubblica, per l’assunzione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione ed al costo di costruzione in conformità alla legislazione vigente e per la disciplina dell’attuazione degli interventi edilizi all’interno delle aree fondiarie previste per l’accorpamento dei volumi, da realizzare sulle restanti aree fondiarie, nel rispetto delle destinazioni d’uso stabilite dalle presenti norme.
Le quantità e le destinazioni sono esplicitate in apposita tabella.
Le destinazioni commerciali consentite sono quelle previste nelle categorie d), e), f), g), h), i), e o) di cui all’art. 3 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.
Nel caso che all'interno delle aree con destinazione pubblica insistano manufatti legittimati ai sensi di Legge, il valore di tali immobili verrà scomputato dagli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria.
In tale zona sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
1) manutenzione ordinaria;
2) manutenzione straordinaria;
3) restauro e risanamento conservativo;
4) ristrutturazione edilizia;
5) demolizione e ricostruzione;
6) completamento e/o nuova edificazione.
In tale zona sono ammessi interventi edilizi con i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi sia delle N.T.A. di piano particolareggiato sia della normativa vigente in materia.
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La tabella di seguito riportata definisce i parametri edilizi ed urbanistici dei comprensori soggetti a convenzione:
Comp. n. | SUPERFICIE | VOLUME | ||||||||
Totale mq. | Fond. mq. | Pubbl. mq. | Resid. mc. | NonRes. Comm. mc. | Totale mc. | I.t. mc./mq. | I.f.m. mc./mq. | H. max. ml. | Abit. n° | |
1 | 14.140 | 5.810 | 8.330 | 9.050 | 2.262 | 11.312 | 0,80 | 1,95 | 10,50 | 113 |
2 | 5.607 | 2.865 | 2.742 | 4.486 | 0 | 4.486 | 0,80 | 1,57 | 10,50 | 56 |
3 | 13.195 | 6.253 | 6.942 | 8.973 | 1.583 | 10.556 | 0,80 | 1,69 | 10,50 | 112 |
4 | 12.046 | 5.525 | 6.521 | 8.191 | 1.446 | 9.637 | 0,80 | 1,74 | 10,50 | 102 |
5a | 2.440 | 961 | 1.479 | 1.664 | 288 | 1.952 | 0,80 | 2,03 | 10,50 | 21 |
5b | 2.440 | 961 | 1.479 | 1.664 | 288 | 1.952 | 0,80 | 2,03 | 10,50 | 21 |
6 | 2.414 | 1.147 | 1.267 | 1.931 | 0 | 1.931 | 0,80 | 1,83 | 10,50 | 24 |
7 | 2.520 | 1.200 | 1.320 | 2.016 | 0 | 2.016 | 0,80 | 1,83 | 10,50 | 25 |
8 | 2.758 | 1.120 | 1.638 | 2.206 | 0 | 2.206 | 0,80 | 1,97 | 10,50 | 28 |
9 | 34.004 | 10.067 | 23.937 | 12.508 | 3.127 | 15.635 | 0,46 | 1,55 | 10,50 | 156 |
10 | 34.577 | 8.849 | 25.728 | 15.335 | 3.834 | 19.169 | 0,55 | 2,17 | 10,50 | 192 |
11 | 8.292 | 3.317 | 4.975 | 3.731 | 0 | 3.731 | 0,45 | 1,12 | 10,50 | 47 |
12 | 6.735 | 2.574 | 4.161 | 4.580 | 808 | 5.388 | 0,80 | 2,09 | 10,50 | 57 |
13 | 4.611 | 1.542 | 3.069 | 3.135 | 553 | 3.688 | 0,80 | 2,39 | 10,50 | 39 |
14 | 5.830 | 2.257 | 3.573 | 3.353 | 592 | 3.945 | 0,68 | 1,75 | 10,50 | 42 |
15 | 14.668 | 6.307 | 8.361 | 9.440 | 0 | 9.440 | 0,64 | 1,50 | 10,50 | 118 |
16 | 6.988 | 2.795 | 4.193 | 2.673 | 472 | 3.145 | 0,45 | 1,13 | 10,50 | 33 |
17 | 13.336 | 5.335 | 8.001 | 5.101 | 900 | 6.001 | 0,45 | 1,12 | 10,50 | 64 |
18 | 20.685 | 8.063 | 12.622 | 7.912 | 1.396 | 9.308 | 0,45 | 1,15 | 10,50 | 99 |
19 | 12.857 | 5.530 | 7.327 | 4.918 | 868 | 5.786 | 0,45 | 1,05 | 10,50 | 61 |
20 | 15.877 | 6.351 | 9.526 | 6.073 | 1.072 | 7.145 | 0,45 | 1,12 | 10,50 | 76 |
21 | 13.701 | 5.477 | 8.224 | 5.241 | 925 | 6.166 | 0,45 | 1,13 | 10,50 | 66 |
22 | 6.298 | 2.658 | 3.640 | 2.834 | 0 | 2.834 | 0,45 | 1,04 | 10,50 | 35 |
23 | 2.512 | 1.005 | 1.507 | 1.130 | 0 | 1.130 | 0,45 | 1,12 | 10,50 | 14 |
24 | 4.859 | 1.944 | 2.915 | 1.859 | 328 | 2.187 | 0,45 | 1,12 | 10,50 | 23 |
25 | 14.414 | 4.771 | 9.643 | 5.513 | 973 | 6.486 | 0,45 | 1,36 | 10,50 | 69 |
26 | 9.301 | 3.739 | 5.562 | 4.185 | 0 | 4.185 | 0,45 | 1,12 | 10,50 | 52 |
27 | 17.382 | 6.952 | 10.430 | 6.649 | 1.173 | 7.822 | 0,45 | 1,13 | 10,50 | 83 |
28 | 10.715 | 3.647 | 7.068 | 4.098 | 723 | 4.821 | 0,45 | 1,32 | 10,50 | 51 |
29 | 17.347 | 7.056 | 10.291 | 6.635 | 1.171 | 7.806 | 0,45 | 1,11 | 10,50 | 83 |
30 | 18.987 | 8.423 | 10.564 | 7.263 | 1.282 | 8.545 | 0,45 | 1,01 | 10,50 | 91 |
31 | 20.524 | 8.139 | 12.385 | 7.850 | 1.385 | 9.235 | 0,45 | 1,13 | 10,50 | 98 |
Totale | 372.060 | 142.640 | 229.416 | 172.380 | 27.449 | 199.839 | 0,54 | 1,40 | 2.155 |
Nel caso in cui fosse difficoltoso rispettare le altezze massime, in deroga è consentita l’edificazione fino ad una h. max non superiore a m.13,50.
Rispetto ai dati quantitativi riportati in tabella, è ammesso fino ad un 15% della volumetria totale di ciascun comprensorio realizzare una quota flessibile tra volumetria residenziale e volumetria non residenziale.
Per quanto concerne i distacchi, gli accessori, le costruzioni in aderenza, si applicano le disposizioni di cui agli Art. 00-00-00-00 delle presenti N.T.A.
Diversa distribuzione di destinazioni delle aree interne al comprensorio e/o eventuali deroghe di distacchi ed inclinate saranno consentite in sede di attuazione, previa approvazione di apposito planovolumetrico.
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CAPO VI - NORME GENERALI
art. 11 - Cessione di Aree pubbliche esterne ai perimetri dei Comprensori soggetti a convenzione
Ai lotti destinati anche parzialmente dal piano particolareggiato ad area pubblica (viabilità e parcheggi), compete un indice di fabbricabilità solo nel caso in cui l’area pubblica venga ceduta gratuitamente all’Amministrazione Comunale. Ai lotti, interni al nucleo della zona “O” cosi’ come approvato con deliberazione della G.R.L. n. 4777/83 e destinati dal Piano Particolareggiato ad area pubblica (viabilità e parcheggi) compete una cubatura residenziale valutata in base all’indice di fabbricabilità di 0,65 mc./mq. nel caso in cui l’area pubblica venga ceduta gratuitamente all’Amministrazione Comunale. Ai lotti inclusi nel perimetro del P.P. ma esterni al perimetro del Nucleo della zona “O” così come approvata con deliberazione della G.R.L. n. 4777/83 e destinati, anche parzialmente dal piano particolareggiato, ad area pubblica (viabilità e parcheggi), compete una cubatura residenziale, valutata in base all’indice di fabbricabilità di 0,40 mc./mq., solo nel caso in cui l’area pubblica venga ceduta gratuitamente all’Amministrazione Comunale.
In tutti i casi tali cubature potranno essere realizzate sulle restanti aree di proprietà destinate all’edificazione privata o potranno essere rilocalizzate, anche in deroga alle destinazioni ed all’indice di fabbricabilità previsto per ciascuna zona fondiaria, su altri lotti interni al perimetro del Piano Xxxxxxxxxxxxxxxxx.Xx cubatura realizzabile sarà pari alla somma delle cubature edificate e/o edificabili.
Nel caso di rilocalizzazione la cubatura potrà essere realizzata in tutte le aree fondiarie, comprese quelle all’interno dei comprensori soggetti a convenzione.
Nel caso in cui i proprietari non addivengano alla cessione gratuita, le aree previste pubbliche saranno espropriate e la cubatura realizzabile sarà quella corrispondente al prodotto dell’area destinata all’edificazione privata per l’I.F. previsto.
art. 12 - Distacchi
In tutte le zone previste dal Piano Particolareggiato, per gli interventi edilizi di nuova edificazione, di completamento, demolizione e ricostruzione dell'edificazione esistente, i distacchi dai confini interni e dalla linea di delimitazione con aree pubbliche non potranno essere inferiori a ml. 5,00 a meno di quanto previsto per le aree fronteggianti un parcheggio pubblico nelle quali l’edificio potrà avere un distacco dallo stesso inferiore a ml. 5,00, fatti salvi comunque i distacchi minimi presenti da filo stradale.
In ogni caso dovrà essere garantita una distanza minima assoluta di ml. 10,00 dalle pareti degli edifici esistenti antistanti, qualora anche una sola delle pareti fronteggianti sia finestrata.
Il distacco minimo dal filo delle strade non dovrà essere inferiore a ml. 5,00 per le strade private e per le strade pubbliche di larghezza inferiore a ml. 7,00, a ml. 7,50 per le strade pubbliche di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00, a ml. 10,00 per le strade pubbliche di larghezza superiore a ml. 15,00.
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Nel caso in cui per mantenere tali distacchi dal filo delle sedi stradali (sia pubbliche che private) risultasse difficile l’inserimento della sagoma dell’edificio, salvo quanto previsto per i comprensori soggetti a convenzione, è consentita l’edificazione con distacco minimo dalle strade, sia pubbliche che private, di ml. 3,00 o in allineamento all’edificio più vicino preesistente.
Nel caso in cui per mantenere il distacco dai Parcheggi Pubblici, se ceduti gratuitamente, risultasse difficile l’inserimento della sagoma dell’edificio, è consentito andare in deroga a tali distacchi garantendo comunque un distacco non inferiore a 2,50 ml..
art. 13- Accessori
Nel rispetto dei distacchi di cui sopra, in tutte le aree fondiarie, comprese quelle dei comprensori soggetti a convenzione, oltre la cubatura prevista dalle presenti norme sono consentiti accessori non abitabili in misura complessiva non superiore a 1/50 dell'area dell’intero lotto di proprietà con altezza lorda non superiore a m. 2,50. Tali locali potranno anche essere realizzati in aderenza a confine con altro lotto previo accordo tra i confinanti fatto salvo i distacchi delle aree pubbliche.
art. 14 - Costruzioni in aderenza
In tutte le aree fondiarie finitime potranno essere consentite le costruzioni in aderenza subordinando il rilascio del permesso di costruire per ogni edificio alla preventiva approvazione del progetto dell’intero raggruppamento, da redigersi con criterio unitario e con l’accordo di tutti i proprietari dei lotti interessati.
art. 15 - Accorpamento delle cubature
In tutte le aree fondiarie, comprese quelle dei comprensori soggetti a convenzione, è consentito l’accorpamento delle volumetrie e dei relativi accessori senza aumento delle superfici lorde esistenti, di lotti ancorché discontinui tra loro ma interni al perimetro del piano, purché venga presentato un progetto unitario, che può essere attuato anche in tempi diversi e con asservimento della superficie restante mediante atto d’obbligo.
La cubatura realizzabile sarà pari alla somma delle cubature edificate e/o edificabili per ciascuna zona fondiaria, secondo le specifiche prescrizioni previste dalle presenti norme.
Gli accorpamenti riguardano anche la rilocalizzazione della cubatura residenziale e/o non residenziale concessa ai proprietari che addivengano alla cessione gratuita, all’Amministrazione Comunale, delle aree previste pubbliche dal Piano Particolareggiato.
L’altezza massima consentita non potrà essere superiore a m 13,50 o a quella, se maggiore, dell’eventuale edificio preesistente.
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art. 16– Lotti minimi
La dimensione minima dei lotti è fissata a mq 700. Tale dimensione potrà essere inferiore per i lotti già frazionati all’adozione delle presenti N.T.A., o derivanti da prescrizioni del P.P..
CAPO VII – VINCOLI ARCHEOLOGICI - DI PROTEZIONE GEOLOGICO- IDRAULICO E DI USO CIVICO
Art. 17 Tutela archeologica
In tutte le aree che preveda sterri scavi e/o movimenti di terra dovrà essere preceduto da indagine archeologica, condotta a carico dei proprietari e secondo le indicazioni della Soprintendenza Archeologica di Stato, ai sensi dell’art. 16 comma 8 delle N.T.A. del vigente P.R.G.. Agli spechi sotterranei degli antichi acquedotti Xxxxxxx, Xxxxxx e Anio Novus, è riservata una fascia di inedificabilità di 15 metri per lato, ai sensi dell’art. 16 comma 5 delle N.T.A. del vigente P.R.G.
Art. 18 Aree soggette a vincolo diretto ai sensi della ex Lege 1089/39 del D.M. del 2/02/1990
L’area ricompresa nell’antica “Villa Centroni” sottoposta a vincolo Archeologico diretto ai sensi della L 1089/39 del D.M. 2/02/1990 dovrà essere mantenuta nell’attuale stato e nessuna attrezzatura e/o nuova cubatura può essere realizzata.
Art. 19 – Prescrizione per l’idoneità territoriale( Geologico-Idraulico) D.G.R. n. 2649/99 e D.P.R. 380/01 I permessi a costruire sono subordinati al rispetto delle prescrizioni, previste nella nota prot. 274243/14 della Regione Lazio (Area Difesa del Suolo e Bonifiche) e nelle note prot. 2464/13 e 3988/14 dell’Autorità del Bacino del Fiume Tevere, allegate alle presenti norme (all. 1 2 3).
Art. 20 Aree di demanio e private gravate da usi civici
Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti nonne:
a) le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti;
b) le terre possedute da Comuni o Frazioni soggette all' esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni; c) le terre possedute a qualunque titolo da Università e associazioni agricole comunque nominate;
d) le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10/06/1927 n° 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisito ai sensi dell'art. 32 della stessa legge 1766/27;
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e) le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute
f) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata leggeI766/27.
Le terre di demanio collettivo appartenenti al Comune non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all' esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge 1766 del 1927.
Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico .del Comune, vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal Comune con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all'art. 12 della legge n 1766 del 16/06/1927.
Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, esse potranno essere oggetto di Concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e nei termini di cui all’ articolo 8 della Legge regionale n. 6 del 27/01/2005.
Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le norme di cui all' art. 8 della citata L.R. 6/2005.
Non posso essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statale e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale.
Per i terreni, invece, di natura privata gravati da usi civici, le norme contenute nel presente piano, si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 1766 del 16/06/1927, ovvero art. 4 della legge regionale n. 6 del 27/01/2005.
CAPO VIII – NORME PER IL DECORO DELLE COSTRUZIONI
art. 21- Prospetti degli edifici. Obbligo di mantenere in buono stato gli edifici
I proprietari hanno l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in stato di buona conservazione, sia per la stabilità che per l'igiene ed il decoro pubblico. In caso contrario ai proprietari potrà essere ingiunto di provvedere, entro il termine fissato dall'Amministrazione, alle opere occorrenti, pena l'esecuzione d'ufficio.
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art. 22 - Sistemazione zone di distacco
Le zone di distacco vanno sistemate e mantenute a verde. E' fatto obbligo ai proprietari di mettere a dimora nelle zone di distacco essenze pregiate (olmo, leccio, quercia, pino, cipressi, etc.) nel numero di almeno due per ogni 200 mq di superficie libera e dell'altezza minima di m. 3,50.
art. 23 - Recinzioni
Le aree scoperte di proprietà privata non soggette a servitù di pubblico transito, contigue a strade pubbliche e private, piazze o zone e spazi a destinazione pubblica dovranno essere opportunamente recintate con decoro ed in armonia con l'ambiente, conformi al progetto approvato ed al regolamento edilizio vigente.
INDICE | ||||||
TITOLO I - GENERALITA’ E CONTENUTO DEL PIANO | ||||||
CAPO I | GENERALITA' | |||||
art. | 1 | Validità delle norme | pag. | 1 | ||
art. | 2 | Applicazione della legge n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni | pag. | 1 | ||
art. | 3 | Rinvio a norme generali | pag. | 1 | ||
CAPO II | CONTENUTO DEL PIANO | |||||
art. | 4 | Aree fondiarie | pag. | 2 | ||
art. | 5 | Aree stradali private | pag. | 2 | ||
art. | 6 | Aree pubbliche | pag. | 3 | ||
art. | 7 | Impianti di Distribuzione Carburanti | pag. | 4 | ||
TITOLO II – EDIFICAZIONE | ||||||
CAPO III | ZONA DI CONSERVAZIONE, EDIFICAZIONE RESIDENZIALE, con indice fondiario di 0,65 mc./mq. | COMPLETAMENTO E NON RESIDENZIALE | E | NUOVA MISTA |
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art. 8 | Interventi edilizi - Destinazioni d'uso | pag. | 4 | |||
CAPO IV | ZONA DI CONSERVAZIONE, EDIFICAZIONE RESIDENZIALE, con indice fondiario di 0,40 mc./mq. | COMPLETAMENTO E NON RESIDENZIALE | E | NUOVA MISTA | ||
art. 9 | Interventi edilizi - Destinazioni d'uso | pag. | 5 | |||
CAPO V | EDIFICAZIONE NELL’ AMBITO DEI COMPRENSORI SOGGETTI A CONVENZIONE | |||||
art. 10 | Interventi edilizi - Destinazione d’uso | pag. | 6 | |||
CAPO VI | NORME GENERALI | |||||
art. 11 | Cessione di Aree pubbliche esterne ai perimetri dei comparti | pag. | 8 | |||
art. 12 | Distacchi | pag. | 8 | |||
art. 13 | Accessori | pag. | 9 | |||
art. 14 | Costruzioni in aderenza | pag. | 9 | |||
art. 15 | Accorpamento delle cubature | pag. | 9 | |||
art. 16 | Lotti minimi | pag. 10 | ||||
CAPO VII art.17 art.18 art.19 art.20 | VINCOLI ARCHEOLOGICI - DI PROTEZIONE GEOLOGICO- IDRAULICO E DI USO CIVICO Tutela archeologica Aree soggette a vincolo diretto ai sensi della ex Lege 1089/39 del D.M. del 2/02/1990 Prescrizione per l’idoneità territoriale( Geologico-Idraulico) D.G.R. n. 2649/99 e D.P.R. 380/01 Aree di demanio e private gravate da usi civici | pag.10 pag.10 pag.10 pag.10 | ||||
CAPO VIII | NORME PER IL DECORO DELLE COSTRUZIONI | |||||
art. 21 | Prospetti degli edifici - Obbligo di mantenere in buono stato gli edifici | pag. 11 | ||||
art. 22 | Sistemazione zone di distacco | pag. 11 | ||||
art. 23 | Recinzioni | pag. 12 |
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