COMUNE DI PIANEZZA
COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
DETERMINA N. 512 DEL 24 dicembre 2019 |
SETTORE TERRITORIO
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA IL COMUNE DI PIANEZZA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che :
• in data 9.05.2006 era stata emessa da questo Comune Ordinanza n. 33 per la demolizione di opere abusivamente realizzate presso l’area di Xxx Xxxxxx xxx xx Xxxxxxx x. 0.
• In data 19.07.2006 con prot. 12360, era stata presentata istanza di Permesso di Costruire con la quale si richiedeva la sanatoria delle opere di demolizione e parziale realizzazione di nuova struttura portante in cemento armato, nonché la totale coerente ricostruzione del
fabbricato residenziale demolito.
• La pratica edilizia sopra indicata, sottoposta all’esame della locale commissione edilizia aveva avuto parere favorevole, condizionato alla separazione della pratica in due distinte
istanze, di cui una volta alla sanatoria delle opere di demolizione e la seconda per l’edificazione del nuovo fabbricato.
• In data 19.02.2007 era stato rilasciato Permesso in Sanatoria n. 12, ai sensi dell’art. 37 del DPR 380/01 e s.m.i., inerente opere di demolizione e parziale realizzazione di nuova
struttura portante in cemento armato presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5 e successivamente, in data 23.02.2007, era stato rilasciato Permesso di Costruire n. 14, per riedificazione di fabbricato residenziale abusivamente demolito, presso l'area di Via Caduti per la Libertà n. 5.
• Il permesso a costruire n.14/2006 è stato oggetto di ricorso al TAR conclusosi con sentenza di rigetto n. 1606 del 26 marzo 2010 cui è seguito l'appello dinanzi al Consiglio di Stato
che ha, per contro, accolto il ricorso disponendo l'annullamento del citato permesso a costruire con sentenza n. 02009/2016 del 18 maggio 2016, IV Sezione del Consiglio di Stato.
• Con sentenza n. 3614 del 30 maggio 2019, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha precisato che “Nel caso di specie la portata del giudicato è affatto chiara e inequivoca, esplicandosi e esaurendosi nell’effetto tipico demolitorio di un giudicato di annullamento del titolo
edilizio, costituito dal permesso di costruire n. 14 del 23 febbraio 2007, e dovendo l’Amministrazione, nell’ambito delle sue specifiche e proprie attribuzioni, valutare se e quali provvedimenti adottare a seguito dell’annullamento giurisdizionale”.
• Ritenuto che in ragione di quanto sopra precisato, il giudicato di cui alla Sentenza n. 2009 del 18.05.2016 non conforma necessariamente la successiva attività del Comune nel senso della riduzione in pristino e che è quindi doveroso valutare, oltre la riduzione in pristino, la
sussistenza dei presupposti per la riconduzione della fattispecie in una delle ipotesi di sanatoria previste dalle disposizioni del D.P.R. 6.6.2001, n. 380.
• Con istanza del 25.06.2019, prot. 13987, il Comune di Pianezza ha manifestato interesse allo svolgimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, di attività di valutazione immobiliare relativa all’immobile residenziale di Via Caduti per la Libertà n. 5, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 380/01 e s.m.i. e in data 1° luglio 2019 è pervenuta da parte dell’Agenzia delle Entrate una bozza di Accordo di collaborazione per l’attività di valutazione immobiliare.
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 in data 3 luglio 2019, è stato approvato l’Accordo di Collaborazione da stipularsi tra il Comune di Pianezza e l’Agenzia delle Entrate per la valutazione del valore venale delle opere eseguite abusivamente, relativamente all’immobile di Via Caduti per la Libertà n. 5, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.,ai sensi della Legge Regionale 7 marzo 1989 n. 15, modificata dalla L.R. 39/97.
• Con la Deliberazione sopracitata è stato riconosciuto, per l’espletamento dell’attività di cui sopra, all’Agenzia delle Entrate, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, l’importo di € 846,00 (ottocentaquarantasei), ai sensi della Convenzione triennale di cui all’art. 59 del D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia,
Ritenuto necessario impegnare l'importo sopra citato a titolo di rimborso dei costi da sostenere da parte dell'Agenzia delle Entrate, prenotato al Cap. 2098 – prenot. n. 155 – dove risulta stanziata la somma di €. 846,00 (ottocentaquarantasei)
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali della sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Territorio, nominata con Decreto Sindacale n. 7 del 21/05/2019, con il quale le sono state conferite le funzioni di cui all’art. 107 del D.L.vo 267/2000.
D E T E R M I N A
1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di impegnare l'importo di €. 846,00 (ottocentaquarantasei), destinato alla Agenzia delle Entrate quale rimborso per l'attività di valutazione immobiliare delle opere abusivamente eseguite presso l’immobile residenziale sito in Pianezza, Via Caduti per la Libertà n. 5, al Cap. 2098 – prenot. n. 155, del bilancio per l’esercizio in corso.
3) Di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2009 (convertito in legge 102/2009).
4) Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33/2013 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
5) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6) Di dare atto che il perfezionamento dell’obbligazione (esigibilità) è previsto entro il primo trimestre del bilancio 2020 ed è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 1 comma 709 e seguenti della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2017).
7) Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Settori Territorio e Ambiente, nominata con Decreto Sindacale n. 7 del 21/05/2019, con il quale le sono state conferite le funzioni di cui all’art. 107 del D.L.vo 267/2000.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
X.xx MANGINO Arch. Antonella
Estremi Contabili
Accertamento Prenotazione Impegno
Impegno 1076
◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le regole di finanza pubblica
IL RESPONSABILE SETTORE
Pianezza, 24 dicembre 2019 FINANZIARIO-INFORMATICO X.xx XXXXXXXX Xxx. Xxxx
IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Per istruttoria: XXXXXXXX XXXXX
Proposta Determinazione n. 115
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 31 dicembre 2019
Xxxxxxxx, xx 00 dicembre 2019 IL SEGRETARIO COMUNALE X.xx Xxxx. XXXXX Xxxxx