Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca
Art. 1 Finalità definizioni e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010, la definizione delle procedure di selezione pubblica, le modalità di svolgimento delle relative attività, il regime giuridico ed il trattamento economico.
2. Gli assegni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l’attivazione dell’assegno.
3. Tale attività è svolta sotto la supervisione di un responsabile scientifico. L’indicazione del responsabile scientifico compete alla struttura proponente l’attivazione.
Art. 2. Tipologie di assegni
1. Sono previste due tipologie di assegni:
a) assegni di ricerca con copertura finanziaria interamente a carico del bilancio di Xxxxxx;
b) assegni di ricerca finanziati dai Dipartimenti o da strutture di ricerca dotate di autonomia gestionale nell’ambito di progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti o di convenzioni con enti esterni.
2. La spesa per gli assegni di cui al presente regolamento, nei limiti dello stanziamento di bilancio, può derivare da programmi/progetti di ricerca comunque finanziati, nell'ambito dell’autonomia delle strutture proponenti e nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università.
Art. 3. Modalità di approvazione delle richieste
0.Xx Consiglio di Amministrazione approva il conferimento di assegni di ricerca le cui esigenze sono state individuate dai Consigli delle strutture proponenti, se esistenti, o dal CTO fino alla loro costituzione.
2. Ai fini dell’attivazione degli assegni di tipo a), il Consiglio della struttura proponente delibera:
a) il programma/progetto di ricerca e la relativa durata, nonché l’indicazione del responsabile scientifico del programma;
b) il settore scientifico-disciplinare o area scientifica in cui sarà svolta l'attività di collaborazione alla ricerca;
c) la fonte del finanziamento, gli estremi di approvazione del programma e la dichiarazione di disponibilità dei fondi necessari al conferimento dell'assegno di ricerca;
d) la durata dell'assegno (non superiore a tre anni, non inferiore a un anno);
e) i requisiti curriculari richiesti all'assegnista.
3. Ai fini dell’attivazione degli assegni di tipo b), il Consiglio della struttura proponente delibera, oltre a tutti gli elementi enumerati al comma precedente, su quali fondi graveranno tutti i costi del contratto e, se presente, allega la convenzione con l’ente esterno finanziatore.
Art. 4. Procedure di selezione
1. Il conferimento degli assegni avviene previo espletamento delle procedure selettive previste nel presente regolamento, volte ad assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità dei relativi atti e, in particolare:
a) per gli assegni di tipo a), pubblicazione di un bando per ciascuna area omogenea, seguito dalla presentazione da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni, la cui valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice;
b) per gli assegni di tipo b), pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca.
2. Per gli assegni di tipo b) è possibile procedere direttamente al reclutamento del vincitore e PI (Principal Investigator) di un bando competitivo finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca, qualora siano già state espletate le procedure selettive da parte dei soggetti nazionali ed internazionali promotori, ai sensi della normativa vigente dei progetti (Ministeri, Fondazioni, Unione Europea, enti territoriali e altri organismi internazionali); in tale caso, poiché la selezione è già stata effettuata a cura dell’ente finanziatore sulla base della valutazione del profilo scientifico del PI, non occorre espletare ulteriori procedure selettive interne per l’attivazione dell’assegno di ricerca.
Art.5 – Bando di concorso
1. Gli assegni di ricerca di tipo a) e b) sono conferiti mediante concorso pubblico per titoli e colloquio.
2. Il relativo bando di concorso deve contenere:
a) i requisiti soggettivi di partecipazione;
b) numero, durata, importo, limiti di rinnovabilità degli assegni da conferire;
c) l'area concorsuale e/o i settori scientifico-disciplinari nel cui ambito verrà svolta la ricerca;
d) la tematica di ricerca per gli assegni di tipo a) oppure il programma di ricerca per gli assegni di tipo b);
e) le modalità e i termini di presentazione, anche telematica, delle domande;
f) l’avviso circa la necessaria indicazione nella domanda, a pena di inammissibilità, di un indirizzo di posta elettronica certificata attivo e intestato al candidato;
g) il responsabile del procedimento;
h) l’autorità cui è possibile proporre ricorso;
i) i diritti e doveri dell’assegnista;
j) la sede prevalente ove verrà svolta l’attività di ricerca;
k) i criteri e le linee guida per le Commissioni di Selezione per la valutazione dei candidati;
l) le disposizioni che assicurino la pubblicità degli atti del procedimento concorsuale.
3. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal curriculum scientifico-professionale del candidato, da eventuali pubblicazioni nel numero massimo di 12, attestati ed ogni altro titolo atto a comprovare la qualificazione del candidato in relazione all’attività di ricerca proposta, nonché, con esclusivo riferimento agli assegni di tipo a), dal progetto di ricerca da parte del candidato.
4. Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel Portale di Ateneo, nel sito del MIUR e nel Portale dell’Unione Europea.
5. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non possono essere inferiori a quindici giorni, decorrenti dalla data di affissione del bando sul portale internet dell’Ateneo.
Art. 6 - Requisiti soggettivi
1. Gli assegni possono essere conferiti a studiosi, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.
2. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da adeguata produzione scientifica, costituiscono titoli preferenziali ai fini del conferimento dell'assegno; resta, in ogni caso, ferma la possibilità per le strutture di indicare nei singoli bandi i sopraccitati titoli quali requisiti obbligatori ai fini della partecipazione alle procedure selettive.
3. Una quota di assegni di ricerca può essere riservata a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equivalente all’estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
4. Potranno altresì essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca.
5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
6. Non possono essere conferiti assegni di ricerca al personale di ruolo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ASI, l'ENEA e presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma 4, del D.P.R. n.382/1980.
7. Sono altresì esclusi coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
8. Gli assegni di ricerca non possono altresì essere conferiti a chi è già titolare di contratti di cui all’art. 22 (Assegni di ricerca) e all’art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, anche se stipulati con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui al comma 1 dell’art.
22 della citata Xxxxx e, in ogni caso, qualora la durata complessiva di detti contratti, unitamente alla durata dell’assegno di ricerca da conferire, superi i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini del calcolo del limite temporale non vengono presi in considerazione i periodi di aspettativa per maternità o per motivi di salute.
Art. 8 - Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sentita la struttura didattico-scientifica interessata, e si compone di tre docenti, anche di altri atenei, appartenenti alle macroaree per le quali sono stati banditi gli assegni.
2. La Commissione giudicatrice, che può avvalersi senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ateneo di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri ad essa esterni, preso atto anche dei progetti presentati dai candidati, valuta i candidati e formula una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti.
3. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici non è dovuto alcun compenso.
4. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina i criteri da utilizzare per l’attribuzione del punteggio nel rispetto di quanto descritto dal successivo articolo.
Art. 9 - Modalità di espletamento della procedura selettiva
1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, integrata da un colloquio comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle riportate nel bando di concorso ed indicata nella domanda di partecipazione.
2. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice dispone di cento punti, cinquanta dei quali complessivamente alle pubblicazioni, ai titoli e al progetto di ricerca (assegni di tipo a), oppure ai soli titoli e pubblicazioni (assegni di tipo b), e cinquanta riservati al colloquio.
3. I cinquanta punti riservati alle pubblicazioni, ai titoli e (per i soli assegni di tipo a) al progetto di ricerca, sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima della valutazione delle domande di partecipazione.
4. La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli (e del progetto di ricerca nel caso degli assegni di tipo a) deve precedere l'inizio dei colloqui ed i relativi risultati devono essere resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo. I risultati della valutazione dei titoli, nonché la data ed il luogo in cui si svolgerà il colloquio, saranno resi noti esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo di posta certificata indicato dal candidato.
5. Saranno ammessi al colloquio i candidati che conseguiranno una valutazione dei titoli non inferiorei a trentacinque punti.
6. Il colloquio verterà sulla produzione scientifica del candidato (e anche sul progetto di ricerca nel caso degli assegni di tipo a)). La Commissione nel corso del colloquio provvederà altresì ad accertare la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle pubblicate sul bando.
7. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una valutazione non inferiore a trentacinque punti.
8. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
9. La graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità di merito, prevale il candidato di età anagrafica inferiore.
10. Accertata la regolarità degli atti concorsuali, il Rettore approva la graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori.
11. La collocazione nella graduatoria di merito non costituisce titolo per successive procedure selettive.
12. Gli esiti della valutazione saranno resi noti nelle forme previste dal bando.
Art. 10 - Durata e importo degli assegni
1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e potranno essere rinnovati, su proposta della Struttura proponente, previa valutazione dell'attività svolta dall'assegnista in relazione al programma di ricerca e allo stato di avanzamento dello stesso.
2. La durata totale dell'assegno, compresi i rinnovi, non dovrà comunque superare il limite di 4 anni.
3. L'importo dell'assegno non potrà essere inferiore al valore minimo fissato dal MIUR con proprio decreto. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un valore massimo per l'importo degli assegni di ricerca.
Art.11 - Stipulazione del contratto con il vincitore della selezione
1. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno far pervenire, con le modalità e nei termini previsti dal bando di concorso, la dichiarazione di accettazione dell'assegno unitamente alla documentazione richiesta.
3. Gli assegni sono conferiti con contratti di diritto privato stipulati entro tre mesi dall'avvenuta accettazione, nei quali sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali. Tali contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
4. Il vincitore della selezione instaura con l'Università un rapporto di partecipazione ad attività di ricerca; tale rapporto non dà in alcun modo diritto di accesso ai ruoli universitari.
5. I vincitori che, entro il termine indicato nel bando di concorso, non dichiarino di accettare l'assegno, oppure non inizino l'attività di ricerca entro il termine previsto, decadono dal diritto all'assegno.
6. Nel caso di rinuncia dei vincitori oppure di mancata accettazione o di mancato inizio dell'attività di ricerca entro i termini, gli assegni sono conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria.
Art.12 – Svolgimento dell'attività di ricerca
1. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione di un responsabile scientifico e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata ad un programma di ricerca, o ad una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca.
2. L'assegnista, almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, è tenuto a presentare al Consiglio della struttura presso cui ha effettuato la ricerca una relazione scritta sull'attività svolta, accompagnata dal parere del responsabile scientifico. Il Consiglio esprimerà una valutazione in merito all'attività di ricerca.
3. In tale sede, nel caso l’assegno sia in scadenza, il responsabile scientifico può proporne l'eventuale rinnovo. La proposta, oltre alla descrizione e alla valutazione dell'attività svolta dall'assegnista, contiene lo sviluppo del progetto di ricerca che motiva la richiesta di rinnovo.
3. Il rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta dall’assegnista da parte del Consiglio della struttura ed alla delibera positiva del CTO e del CDA.
Art.13 – Attività didattica
1. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, all’assegnista possono essere conferiti, a titolo gratuito, incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30.12.2010, n. 240, nel limite di 12 CFU.
2. L’attività didattica dell'assegnista non deve in alcun modo interferire con il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca
Art.14 – Divieto di cumulo
1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio o per attività di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere e utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master universitari. Comporta altresì il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche differenti da quelle previste dal comma 1 dell'art.22 Legge n.240/2010.
3. La titolarità dell’assegno non è altresì compatibile con la contemporanea titolarità di altri assegni di ricerca né di altri contratti di collaborazione all’attività di ricerca.
4. Gli assegnisti non possono assumere incarichi di supplenza nelle scuole, pena la risoluzione del contratto di conferimento dell'assegno.
5. Previo integrale assolvimento dei propri compiti e previa autorizzazione scritta del responsabile scientifico e del direttore della struttura presso la quale si svolge la ricerca, l'assegnista può esercitare attività lavorativa occasionale, a condizione che essa:
a) sia compatibile con l’esercizio dell’attività di ricerca;
b) non pregiudichi lo svolgimento dell'attività di ricerca;
c) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall’assegnista.
6. Il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel bando di concorso o nel contratto comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ed esclude il beneficiario da eventuali rinnovi.
8. Qualora la decadenza, dichiarata dal Rettore o dal direttore della struttura previa contestazione scritta, o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno intervengano prima della scadenza dell'assegno, il compenso è corrisposto proporzionalmente al periodo di attività prestata dall'assegnista.
Art.15 – Trattamento fiscale, previdenziale
1. Xxxx assegni di ricerca di cui al presente regolamento, si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni attualmente vigenti, nonché le successive modificazioni e integrazioni che dovessero intervenire.
Art. 16 - Copertura Assicurativa
1. L'Università provvede alla copertura dei rischi da infortuni e responsabilità civile.
Art. 17 – Preavviso in caso di recesso
1. In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno di collaborazione alla ricerca è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.
Art.18 – Risoluzione del rapporto contrattuale
1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:
a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
b) violazione del regime di incompatibilità previsto dal presente Regolamento;
c) valutazione negativa, in caso di assegni pluriennali, sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio della struttura presso la quale l'assegnista svolge l'attività di ricerca.
2. Nei casi di gravi inadempienze, o comunque di violazioni del presente regolamento, del bando o del contratto, diverse da quelle di cui al comma precedente, il responsabile scientifico contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Senato accademico (o, fino alla sua costituzione, il CTO), valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.
3. La proposta di cui al comma precedente, se approvata dal CDA, costituisce risoluzione contrattuale.
4. Il contratto s’intendere risolto 30 giorni dopo la notifica all’assegnista della delibera di cui al comma precedente.
Art. 18 – Mobilità degli assegnisti
1. Su proposta del responsabile scientifico, il Direttore della struttura presso la quale si svolge l'attività di ricerca può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia o all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici.
2. Ai fini del trattamento di missione, agli assegnisti compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità previste per i ricercatori universitari.
Art.19 – Rinvio
1. Per gli aspetti normativi non previsti nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni normative statali.
Art. 20 - Clausole di salvaguardia
1 L’Ateneo si riserva di revocare e/o non dare corso alle procedure in caso di sopravvenute modifiche normative, regolamentari ovvero per atti amministrativi generali adottati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
2. Per modifiche regolamentari si intendono anche i risultati delle sentenze di annullamento dell’autorità giudiziaria
Art. 21 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo al decreto rettorale di emanazione.