CAPITOLATO D’ONERI CIG 88164279B6
FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI, A CORPO, PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA
“BOCCONE DEL POVERO” attraverso RDO - Richiesta d’Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
CAPITOLATO D’ONERI CIG 88164279B6
ART. 1 PREMESSE
Il presente documento ha lo scopo di fornire il riferimento per predisporre un’offerta adeguata alle esigenze dell’Amministrazione per la fornitura, installazione e posa in opera di arredi ed elettrodomestici presso la Residenza universitaria “Boccone del Povero/New Cambridge”, sita in Roma, via Cambridge 115, rientrante nel Presidio territoriale Roma città metropolitana – unità operativa ROMA2.
Nel presente documento sono riportate le modalità di esecuzione della fornitura che sarà “a corpo”.
Le specifiche tecniche e prestazionali minime richieste sono specificate nel capitolato tecnico al quale si rinvia.
L’Impresa concorrente viene, pertanto, invitata a predisporre l’offerta con riferimento a quanto successivamente riportato.
Con il termine “Amministrazione” va inteso l’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo.
Con il termine “Impresa” va inteso l’operatore economico invitato a partecipare alla procedura di gara.
Con il termine “Fornitore” va intesa l’Impresa aggiudicataria della fornitura di servizi descritti al paragrafo successivo.
ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA
L’Appalto ha per oggetto tutte le prestazioni relative alla fornitura, installazione e posa in opera di arredi ed elettrodomestici da eseguirsi presso la Residenza universitaria “Boccone del Povero/New Cambridge”, sita in Roma, via Cambridge 115.
L'obiettivo principale del progetto è quello di dotare la Residenza universitaria in questione di tutti gli arredi, elettrodomestici e complementi di arredo al fine di renderla pienamente operativa e funzionale.
Tutti i pezzi forniti dovranno essere conformi alle descrizioni e alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato tecnico, al quale si rinvia.
Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto fino a destinazione. L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili almeno in parte costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc.) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma XX 00000 “Packaging – Marking and material identification system”. L’imballaggio deve essere costituito per almeno l’80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica. Gli arredi dovranno essere adeguatamente installati, al fine di risultare perfettamente completi e funzionanti. È onere dell’appaltatore assicurare la completa fruibilità della fornitura, in ogni sua parte, anche per quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi comprendendo ogni altra fornitura e posa in opera eventualmente occorrente.
ART. 3 VALORE E DURATA DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo dell’appalto “a corpo” viene stimato in € 208.000,00, IVA esclusa, così come di seguito dettagliato:
Descrizione servizi | PRESTAZION E | Percentuale di incidenza delle singole | Importo |
prestazioni sul valore complessivo dell’appalto | |||
Fornitura di arredi, complementi d’arredo, cucine, elettrodomestici compresa installazione per la residenza “BOCCONE DEL POVERO/New CAMBRIDGE” | Principale | 100% | 208.000,00 € (inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) |
TOTALE | 208.000,00 € |
La fornitura richiesta dovrà essere correttamente consegnata ed installata a regola d’arte entro il termine massimo di 90 giorni solari consecutivi. Il termine decorrerà dalla data di stipula del contratto sul MEPA ovvero dal diverso termine concordato con l’Amministrazione, comunque non superiore a otto mesi.
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si precisa che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad euro 5.500,00 come da Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI) allegato.
Tutti gli eventuali ulteriori oneri necessari per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra e previsti dalla normativa vigente sono a carico dell’appaltatore e verranno indicati in fase di attivazione dei singoli ordinativi. É compreso nell’appalto anche l’onere della creazione di fori sagomati sulle parti di mobilia che coprano o intralcino l’uso di prese e interruttori, oppure per necessità di passaggio di cavi, oltre all’onere di eventuali tagli sagomati e relativa levigatura da effettuarsi in loco. Adattamento di eventuali prese di corrente per gli elettrodomestici, noleggio piattaforme per i traslochi, piccoli adattamenti delle strutture per l’istallazione degli elettrodomestici e degli arredi, ecc. ecc.
Trattandosi di fornitura “a corpo” s’intende che l’appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e relativo montaggio/assemblamento in loco, di tutti gli arredi, gli elettrodomestici, le cucine e quant’altro descritto nel capitolato tecnico.
All’appaltatore al termine della fornitura, e a collaudo eseguito, sarà corrisposto un importo pari all’importo messo in gara diminuito del ribasso offerto.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 52.000,00 IVA esclusa.
Il prezzo offerto dalla aggiudicataria si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa aggiuntiva, esclusa IVA. É pertanto sottointeso che l’appaltatore è adeguatamente edotto sugli elementi da considerare per formulare l’offerta più conveniente per l’aggiudicazione dell’appalto, considerato che il concorrente formula l’offerta in base a calcoli di propria convenienza e con rinuncia, sin da ora, ad ogni pretesa o rivalsa economica aggiuntiva rispetto al prezzo contrattualmente stabilito al momento dell’affidamento.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai sensi dell’art.106, comma 12, del D.lgs 50/2016 smi, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 4 MODALITA’ DI FORNITURA DEI PRODOTTI
L'appaltatore si impegna irrevocabilmente a fornire tutti i materiali come descritti nel capitolato tecnico di riferimento che dovranno corrispondere alle tipologie e alle caratteristiche tecniche ivi descritte.
Tutti i prodotti dovranno essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento.
I prodotti da fornire, pena l’esclusione dalla gara, devono rispettare i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nel capitolato tecnico di riferimento. In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l’operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche corrispondente ai prodotti riportati nel capitolato tecnico, lo stesso dovrà allegare all’offerta economica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell’equivalenza.
Il difetto dei requisiti minimi della fornitura riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.
ART. 5 INSTALLAZIONE E PULIZIA A CONCLUSIONE DELLA FORNITURA
La fornitura richiesta dovrà essere correttamente consegnata ed installata a regola d’arte entro il termine massimo di 90 giorni solari consecutivi. Il termine decorrerà dalla data di stipula del contratto sul MEPA ovvero dal diverso termine concordato con l’Amministrazione, comunque non superiore a otto mesi.
La consegna sarà effettuata a cura e spese del Fornitore, secondo un calendario da concordare con il RUP o un suo delegato, nei locali indicati presso la Residenza universitaria interessata.
Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", utilizzo di mezzi, carrelli a gru ecc., montaggio, allontanamento e trasporto a pubbliche discariche dei materiali di risulta degli imballaggi e degli eventuali arredi sostituiti.(armadi, tavoli, sedie, letti, materassi, ecc.ecc.)
Tutte le attività di messa in opera degli arredi e/o elettrodomestici richiesti, dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.
L’appaltatore è tenuta ad apprestare anche tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi. Alla fine del montaggio degli arredi, tutti i locali dovranno essere perfettamente puliti con la rimozione di tutti i residui di lavorazione. Tutti gli imballi e i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura e onere dell’impresa aggiudicataria. Gli arredi, gli elettrodomestici e i vari impianti dovranno essere adeguatamente installati, al fine di risultare perfettamente completi e funzionanti.
É onere dell’appaltatore assicurare la completa fruibilità della fornitura, in ogni sua parte, anche per quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi comprendendo ogni altra posa in opera e/o fornitura eventualmente occorrente.
Sono compresi nell’appalto gli oneri per l’assistenza tecnica da parte dell’appaltatore per i collegamenti elettrici necessari, nonché l’assistenza per eventuali opere murarie, decisi in contradditorio con il RUP.
Qualora i materiali adoperati, anche se forniti in opera, non presentino i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione e l’appaltatore, per effettuare tali sostituzioni, non avrà diritto a proroghe del termine di consegna.
Le verifiche ed i controlli effettuati dalla Stazione Appaltante non esimono l’appaltatore da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.
ART. 6 VERIFICA DI CONFORMITÀ
Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
ART. 7 GARANZIE
Ai sensi dell’art. 3.3.1 dei “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 23 del 28 gennaio 2017, come aggiornato da ultimo dal DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019, cui il presente Accordo quadro è soggetto, il Fornitore dovrà assicurare la garanzia degli arredi per un periodo di 5 anni e dovrà, inoltre garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo, da definire al momento della stipula contrattuale. La garanzia decorrerà dalla data della certificazione della verifica di conformità. Il servizio di garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento di ogni singolo arredo/elettrodomestico.
ART. 8 REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI
Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave:
per l'Aggiudicatario:
- il Responsabile dei Servizi: la persona fisica, nominata dall'Aggiudicatario, quale referente dei Servizi in Contratto nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari servizi.
Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli
obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività:
1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto;
2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
3. supervisione del processo di fatturazione dei Servizi;
4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell'Amministrazione;
per l'Amministrazione:
- Il Responsabile Unico del Procedimento: svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) oltre a quelle previste dal presente Capitolato e delle Linee guida: "Nomina, ruolo e compili del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni" Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
ART. 9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L’Appaltatore deve iniziare ad erogare le prestazioni oggetto del presente affidamento subito dopo la stipula del Contratto stesso, ovvero nel minor termine concordato con l’Amministrazione.
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente capitolato d'oneri, l'appaltatore si impegna, sostenendone tutti gli oneri economici, a conformarsi alle seguenti prescrizioni:
- fornire tutti gli arredi e quant'altro necessario;
- adottare tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, con pieno sollievo tanto della stazione appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;
- risarcire gli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione della fornitura e relativa posa in opera, fossero arrecati a persone o all'immobile interessato dalla fornitura;
- eseguire tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, tra cui quelli relativi all'occupazione di suolo pubblico, ai permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli automezzi, a eventuali permessi per carico - scarico merci;
- effettuare la pulizia delle opere realizzate al fine di consentire l'uso in condizioni di perfetta igiene, compreso lo smaltimento dei materiali d'imballo;
- verificare che il personale incaricato per lo svolgimento del servizio sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro in conformità all'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
- impiegare, per lo svolgimento dell’appalto, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL e in possesso di quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- utilizzare personale che osservi diligentemente le disposizioni disciplinari di XxXXx (già Laziodisu) e che sia in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante e con l'utenza;
- utilizzare strumenti e apparecchiature idonei per l'esecuzione della fornitura;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- di dichiarare la conformità delle apparecchiature tecniche e loro installazione;
- l'impegno a conformarsi a tutte le ulteriori indicazioni fornite dall'Amministrazione.
L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. La ditta affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, l'impresa appaltatrice si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione.
ART. 10 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il RUP provvede alla verifica del regolare andamento dell’esecuzione del Contratto così come prevede la normativa vigente.
In particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato.
Il RUP assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata, per il presente servizio, mediante “report” delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito l’Appaltatore compila in duplice copia (una per l’Amministrazione e una per l’Appaltatore), il “report” delle attività svolte e lo sottopone al RUP che previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese. Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti dal presente capitolato.
Ad ogni fattura emessa, l’Appaltatore deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte oltre alla ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato. In difetto l’Amministrazione non provvederà alla liquidazione della fattura medesima.
ART. 11 PENALI
L'Appaltatore deve garantire l’esatta e puntuale esecuzione del servizio, che deve essere effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'Operatore economico sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'Operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Operatore economico. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Operatore economico, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore economico abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Operatore economico,
qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- verificarsi delle clausole risolutive di cui al d.l. n. 76/2020: mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipula del contratto e/o tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, imputabile all’operatore economico;
- attivazione, da parte di Consip e/o della Centrale Acquisti regionale, di bandi/Convenzioni a copertura di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto, cui l’Amministrazione sia obbligata o intenda comunque aderire;
- esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza;
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante dell’Operatore economico;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta economica formulate in sede di gara;
- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di XxXXx (pubblicato sul sito del committente);
- inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
- esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza;
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.
- verificarsi delle clausole risolutive di cui alla L 120/2020: mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipula del contratto e/o tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, imputabile all’operatore economico.
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, n caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456
c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Operatore economico con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.
ART. 13 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI
L’operatore economico dovrà emettere le proprie fatture intestate a DiSCo - Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00/00- 00000 Xxxx e dovranno fare riferimento all’importo del canone dovuto per il mese precedente. In riferimento alle prestazioni indicate nella tab. 2 dell'art. 3 del presente Capitolato, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto dei termini contrattuali riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:
a) gli estremi dell'affidamento;
b) l’indicazione dell’importo della prestazione;
c) il n. del CIG;
e) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di DiSCo).
L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizioni di concerto con l'appaltatore.
Così come previsto dall’ art. 113 bis comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi, all’esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.
Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx (digitando l'Ente appaltante).
Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.
L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura. Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.10 del presente Capitolato.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa.
Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alle successiva normativa in materia.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L' Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.
Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012.
Una differente modalità di fatturazione potrà essere concordata con la Stazione appaltante. L’affidatario in ogni caso si impegna a facilitare l’attuazione di nuove modalità di fatturazione proposte dalla Stazione appaltante successivamente formalizzate.
Ulteriori obblighi dell'Appaltatore
L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.
L'appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, della Copia Modelli DM10 dei lavoratori impegnati nell'appalto (di veda l'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016).
Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Si veda l'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti).
Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (si veda l'art. 30, comma 4 del codice dei contratti).
ART. 14 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
In conformità con quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l’appaltatore in conformità con quanto disposto dall’articolo 3, comma 9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L’omesso inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l’appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Det. n° 4 del 7 luglio 2011, dell’AVCP e allo scopo di consentire all’Amministrazione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all’Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all’onere di comunicazione mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Xxxxxxx, tuttavia, fermi gli idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.
L’appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato e/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l’espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D. Lgs. n.
50/2016 e smi (ove previsti e/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di appalto.
In coerenza con quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l’appaltatore subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l’amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell’articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.
L’appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari
, anche qualora, nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiare i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo
ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA
L’operatore economico a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.
ART. 16 ASSICURAZIONI
L'impresa appaltatrice si assume ogni responsabilità per i danni derivanti ai terzi da inadempimenti o difettose prestazioni rese durante l'espletamento del servizio, nonché, dei danni alle cose e/o persone derivanti da fatti e sinistri o ad essi collegati e connessi durante il periodo dell'appalto, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, addebito e richiesta di risarcimento. A tale scopo, la/le impresa/e appaltatrice/i, procederanno alla stipula di polizza/e assicurativa/e a copertura di tali eventi, nella/e quale/i sia espressamente indicato che l'amministrazione è considerata ''terza" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916, C.C. ed a qualsiasi rivalsa verso l'Amministrazione da parte della società assicuratrice. Si dovrà infatti prevedere l’espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Società appaltante, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società appaltante, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte del contraente.
L’appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposita:
- polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell’appalto, per responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, per danni a persone, cose e animali, a copertura di tutte le responsabilità civile discendenti dalla legge.
- polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell’appalto, per responsabilità civile verso operai (RCO), con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, a copertura di tutte le responsabilità discendenti dalla legge Qualora il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. Qualora l’appaltatore sia un RTI, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 83 comma 5bis) del Codice l’aggiudicatario può presentare polizza assicurativa
contro i rischi professionali già posseduta dall’operatore economico e in corso di validità, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto.
Il RUP valuterà a tal fine l’adeguatezza delle polizze, con riserva di chiederne l’integrazione dell’importo.
È fatta salva la possibilità di una più specifica quantificazione del massimale assicurato, eventualmente anche in diminuzione rispetto agli importi sopraindicati, a seguito di sopralluogo e relativa stima di un massimale più aderente, ad opera della Compagnia assicuratrice scelta dall’aggiudicatario. Tale opzione non deve comunque determinare ritardi nella stipula e/o esecuzione del contratto.
ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l’art. 105, comma 1 del Codice dei contratti).
ART. 18 RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Operatore economico da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
La Stazione Appaltante potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'Operatore economico non acconsenta di modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali la Stazione Appaltante ha l'obbligo di aderire.
ART. 19 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO
Il recesso dal contratto da parte dell’aggiudicatario comporterà l’incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.
ART. 20 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE
L’impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto con le modalità previste dal MEPA, nel termine che verrà previamente indicato dall’amministrazione.
Ai sensi dell’ art. 32 del D.Lg. n. 50/2016 e smi la Stazione appaltante potrà chiedere l’esecuzione anticipata del contratto nelle more del perfezionamento dello stesso.
ART. 21 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, l’Operatore economico si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con la Stazione Appaltante al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell’utenza e dell’immagine della Stazione Appaltante .
ART. 22 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx xxxxx, Direttore del presidio metropolitano.
ART. 23 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è XxXXx.
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
ART. 24 FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l’affidamento o durante l’esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.
ART. 25 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
ART. 26 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici, a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ”e all’ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.
(Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice civile)
L’Operatore economico dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: ARTICOLO 11 (Penali); ARTICOLO 12 (Risoluzione del contratto); ARTICOLO 18 (Recesso), ARTICOLO 24 (Foro competente); ARTICOLO 25 (Clausola compromissoria).