Prof. Giuseppe Sancetta
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Le attività dell’attestatore
Sommario
⚫ Gli aspetti normativi
⚫ Le valutazioni preliminari
⚫ La veridicità dei dati
⚫ La fattibilità del piano
Strumenti di composizione delle crisi
⚫ Piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d), L.F.
⚫ Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F.
⚫ Concordato preventivo ex art. 160 L.F.
⚫ La soluzione delle crisi d’impresa tramite l’utilizzo degli anzidetti strumenti genera benefici in termini di esenzione dall’azione revocatoria e inapplicabilità degli artt. 216, terzo comma, e 217 L.F.
Attestazioni ordinarie
⚫ Piano attestato - art. 67, comma 3, lettera d) L.F.
⚫ Veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano
⚫ Concordato preventivo - art.161, comma 3, L.F.
⚫ Veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano
⚫ Accordo di ristrutturazione – art.182- bis L.F.
⚫ Verifica della veridicità dei dati aziendali e dell’attuabilità dell’accordo. Pagamento integrale creditori non aderenti all’accordo.
Attestazioni speciali (alcune)
⚫ Finanziamenti prededucibili - art.182-quinquies, comma 1, L.F.
⚫ Funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori
⚫ Concordato con continuità aziendale - art.186-bis L.F.
⚫ Prosecuzione dell’attività funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori
Responsabilità penali attestatore (art.236-bis L.F.)
⚫ Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186- bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
⚫ Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
⚫ Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata sino
alla metà.
Requisiti
⚫ Indipendente
⚫ Nominato dal debitore
⚫ Iscritto nel registro dei revisori legali
⚫ In possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) L.F.
Indipendenza
⚫ Non deve essere legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.
⚫ Deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile.
⚫ Non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
Alcuni documenti di riferimento
⚫ Protocollo piani di risanamento e di ristrutturazione. Relazioni del professionista: profili organizzativi e principi di comportamento
nell’ambito delle procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento attestati (2006), Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
⚫ Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d’impresa (2009), CNDCEC
⚫ Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi (2010, 2014),
Università di Firenze, CNDCEC, Assonime
⚫ Il ruolo del professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi: requisiti di professionalità e indipendenza e contenuti delle relazioni, (2013) CNDCEC
Principi di attestazione
⚫ AIDEA, GSA Principi di gestione delle crisi aziendali e confronto con il mondo professionale
⚫ Collaborazione tra XXXXX, IRDCEC, ANDAF, APRI, OCRI e numerosi professionisti appartenenti a Ordini locali
⚫ Esigenza di sviluppare best practices da condividere
⚫ Documento approvato dal CNDCEC nel settembre 2014 (ultima versione approvata nel dicembre 2020).
Rischi da valutare ex ante
⚫ Fattori individuali (conoscenza del business oggetto di valutazione, disponibilità di tempo, indipendenza rispetto al soggetto che richiede l’attestazione).
⚫ Xxxxxxx riferiti all’azienda (discontinuità manageriale; adeguatezza del sistema di pianificazione e controllo; affidabilità dell’eventuale consulente industriale e finanziario e di altri professionisti).
⚫ Fattori di contesto (atteggiamento dei creditori e altri stakeholders).
⚫ Fattori specifici di piano (es. grado di realismo delle ipotesi, qualità delle fonti
informative, tempo a disposizione per la verifica).
⚫ Xxxxxx rischi sono pienamente apprezzabili da parte del professionista solo dopo avere preso conoscenza del piano.
⚫ Qualora l’incarico venga conferito in epoca anteriore all’ultimazione del piano, l’attestatore potrà valutare il rischio in ragione della conoscenza di elementi preliminari e dichiarazioni del debitore, nonché in base alla conoscenza della professionalità e adeguatezza dell’eventuale advisor nominato dal debitore.
Valutazioni preliminari sulle assunzioni
⚫ L’attestatore che esprime valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate dal debitore non perde la propria indipendenza, in quanto le proprie valutazioni costituiscono attività di revisione circa le proposte formulate dal debitore. Quest’ultimo può modificare le proprie scelte anche alla luce delle criticità evidenziate dall’esperto.
L’analisi di veridicità: profili generali
⚫ La relazione di attestazione deve contenere un esplicito giudizio sulla veridicità dei dati aziendali. Tale accertamento è
strumentale all’espressione del giudizio di fattibilità del
piano/attuabilità dell’accordo.
⚫ Il giudizio sulla veridicità è una valutazione che riguarda il complessivo sistema di dati attorno ai quali è costruito il piano.
⚫ L’espressione “veridicità” non può essere in termini di “verità oggettiva” quanto piuttosto nel senso che il processo di produzione dell’informazione economico-finanziaria si basa su un sistema amministrativo-contabile adeguato e che i dati prodotti siano attendibili.
Valutazione di dati passati
⚫ Ancorché l’esame dei dati relativi ad esercizi precedenti possa essere opportuno al fine della valutazione
dell’attendibilità dei dati di partenza, l’attestatore non deve esprimere un giudizio sui bilanci precedenti, né sulla correttezza della gestione in tali esercizi.
Valutazione dell’attività pregressa degli organi sociali
L’attestatore non è tenuto a esprimere giudizi circa l’esperibilità di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società, salvo che le stesse non siano esplicitamente previste o menzionate nel piano.
Non è compito dell’attestatore, ma del commissario giudiziale, individuare e/o prevenire atti distrattivi o depauperativi del patrimonio del debitore.
Analisi dello stato di crisi
⚫ Tassonomia delle crisi: inefficienza; eccesso capacità produttiva; decadimento prodotti; decadimento per carenze/errori marketing; carenza di programmazione, strategia, innovazione; squilibrio finanziario/patrimoniale.
⚫ Sintomi della crisi: ricavi; margine operativo lordo; reddito operativo; reddito netto; cash-flow.
⚫ Diagnosi della crisi: strumentale per definire la strategia di risanamento da esplicitare nel piano.
⚫ Una corretta analisi della crisi consente di definire le tipologie di interventi da compiere.
Valutazione della strategia di risanamento
L’attestatore deve verificare che la strategia di risanamento presenti una significativa discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la situazione di crisi e che sia rivolta a superare i fattori di crisi evidenziati nel piano.
Nel vagliare la strategia di risanamento, è utile che
l’attestatore focalizzi la propria analisi sui fattori che si prevede determinino miglioramenti delle marginalità operative.
Valutazione delle ipotesi strategiche
Per il proseguimento della gestione aziendale, l’evoluzione prevista del mercato di riferimento dei prodotti/servizi e l’evoluzione prevista dei rapporti con il contesto competitivo (clienti, fornitori, concorrenti, aziende partner).
Per la dismissione di significativi elementi del patrimonio, l’interesse di potenziali acquirenti (se individuati) o, in assenza di questi, la valutazione dei medesimi elementi con criteri di liquidazione.
Coerenza tra le ipotesi
L’attestatore deve verificare che le ipotesi siano tra loro coerenti.
Esempi di incoerenze:
- espansioni commerciali in scenari di calo della domanda;
- previsioni di strategie di rafforzamento di un marchio
commerciale senza considerare adeguati investimenti;
- lanci di nuovi prodotti pianificati in un breve arco temporale.
Coerenza interna/esterna
Coerenza interna: confronto con dati storici e analisi delle motivazioni di eventuali scostamenti
Coerenza esterna: confronto con evoluzione contesto, elementi di riscontro attivo attendibili (rapporti di istituzioni pubbliche, associazioni di categoria, Università, note società di ricerca e di consulenza) e disamina della cause di eventuali scostamenti
Assunzioni normali e ipotetiche
⚫ La verifica della ragionevolezza dei dati prospettici è supportata dal principio ISAE (International Standard on Assurance Engagements) 3400 “The Examination of Prospective Financial Information” emesso dall’IFAC (The International Federation of Accountants), che suddivide i dati previsionali in base al grado di oggettività e di incertezza degli elementi prospettici, distinguendoli tra “forecasts” e “projections”.
Assunzioni normali
L’attività di controllo potrà essere meno intensa con riguardo alle previsioni per le quali la probabilità che l’evento futuro dedotto nel piano si realizzi è elevata (es. cessione di un cespite non strategico, già regolata da un contratto preliminare; ipotesi economiche e finanziarie basate su serie storiche consolidate in assenza di fattori di discontinuità; ipotesi supportate da previsioni
macroeconomiche affidabili, quali l’andamento del
prezzo di determinate materie prime e dei tassi d’interesse).
Assunzioni ipotetiche
⚫ Vi sono previsioni che, per il grado di incertezza, rientrano nell’ambito delle assunzioni ipotetiche e che, per loro natura, richiedono un elevato livello di attenzione da parte dell’attestatore.
⚫ Nei piani di risanamento, tali previsioni possono essere frequenti in ragione della discontinuità che spesso caratterizza i risanamenti (es. previsioni su ricavi conseguenti a un futuro riposizionamento del prodotto o del marchio aziendale; i risparmi di costo generati dalla riorganizzazione dei processi produttivi).
⚫ È principalmente su queste ipotesi che dovrà concentrarsi la
valutazione critica dell’attestatore, al fine di verificare la tenuta del piano nelle sue componenti anche con l’utilizzo di adeguati test di sensitività.
Analisi di sensitività
⯍ La sensitività dei risultati è valutata modificando lo scenario di base in funzione di assunti maggiormente conservativi rispetto ai valori del piano.
⯍ Le simulazioni vanno effettuate tenendo conto della volatilità delle grandezze delle quali si assumono cambiamenti.
⯍ Per le variabili di maggiore rilevanza (es. tasso di variazione dei ricavi), si può misurare il cambiamento massimo oltre il quale il piano non è più sostenibile.
Analisi di sensitività: parte economica
⚫ Tasso di crescita dei volumi/prezzi
⚫ Incidenza costo venduto/fatturato
⚫ Margine di contribuzione/ricavi
⚫ Tasso di riduzione costi di struttura
Analisi di sensitività: parte finanziaria
⚫ Capitale circolante netto/fatturato
⚫ Modifiche dilazioni commerciali
⚫ Giorni di rotazione del magazzino
⚫ Attivo immobilizzato destinato a disinvestimento
⚫ Passività generate da fenomeni di riorganizzazione
⚫ Costo del debito
Analisi di sensitività e liquidazione
⚫ Tempi di alienazione dei beni
⚫ Valori di realizzazione delle attività
Il giudizio di fattibilità
⚫ Il giudizio di fattibilità si sostanzia in una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell’attestazione.
⚫ La qualità del giudizio non può essere valutata negativamente ex post a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano.
⚫ In ipotesi di continuità, l’attestatore verifica che i flussi economici e finanziari dell’ultimo periodo compreso nel piano evidenzino il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario sostenibile.
Il concordato ex art.186-bisL.F.
In caso di concordato preventivo con continuità, secondo la lettera b) del secondo comma dell’art. 186-bis L.F.,
l’attestatore deve esprimere un giudizio anche in merito alla funzionalità della prosecuzione dell’attività al miglior soddisfacimento dei creditori. La norma richiama il “soddisfacimento dei creditori” e non già la “soddisfazione dei crediti” talché l’attestatore deve considerare tutti i possibili motivi di convenienza per i creditori non esprimibili in termini meramente quantitativi di soddisfazione dei crediti.
Ulteriori considerazioni
⚫ L’attestazione è una relazione di verifica su un piano già elaborato.
⚫ L’attestazione deve indicare le metodologie utilizzate e le attività svolte dal professionista per giudicare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
⚫ L’attestazione non può essere sottoposta a condizioni che ne limitino il significato. Tuttavia, può essere condizionata ad un evento iniziale che può verificarsi in tempi prossimi e che, se accade, rende il piano fattibile.
Alcune criticità organizzative
⚫Velocità di attuazione degli interventi dei soggetti coinvolti nella soluzione della crisi.
⚫Coordinamento delle attività delle anzidette figure professionali.
Attività successive
⚫ L’attestatore non è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del piano, ma può ricevere un incarico al riguardo.
⚫ In caso di modifiche sostanziali del piano successive al rilascio della relazione dell’esperto, è necessaria una nuova attestazione che può essere elaborata dal medesimo professionista.