SCHEMA DI CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER
REPERTORIO N. - ANNO 2015
SCHEMA DI CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA STAMPA PER IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
TRA
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma, alla xxx Xxxxxx, 0, X.X: 80230390587, rappresentato dal direttore della Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione e il Bilancio, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliata per la carica presso la predetta sede del Ministero medesimo,
di seguito denominato anche Ministero,
e
………………………………………………………………………………………………………… di seguito denominata anche Affidatario o Appaltatore,
entrambi nel seguito denominati, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti.
Premesso che
1. con determina a contrarre del 29 dicembre 2014, questo Ministero ha autorizzato, ai sensi degli artt. 3, 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e smi, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Codice dei Contratti) l’indizione di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di monitoraggio della stampa per il Ministero dello Sviluppo Economico per la durata di 36 mesi – per un importo a base d’asta pari ad euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00), IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
2. con verbale del la Commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria e
dichiarato l’appaltatore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;
3. il Ministero, con nota del ha approvato la graduatoria provvisoria, di cui al citato
verbale, disponendo l’aggiudicazione definitiva in favore di ;
4. la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data ………….., giusta nota in atti del………;
5. il Ministero ha provveduto alla verifica dell’art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico - finanziari dichiarati in gara dall’appaltatore, giusta provvedimento del ….. in atti;
6. l’aggiudicazione definitiva dell’appalto de quo, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace;
7. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.
Articolo 1 – Premesse ed allegati
1. Le premesse del presente contratto e gli allegati A, B, C, D, E ed F fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 – Oggetto
1. Il Ministero affida a ………….…………….., che accetta, il servizio quotidiano di rassegna stampa per trentasei (36) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, secondo le specifiche di cui al disciplinare di gara e relativi allegati, del capitolato tecnico, dell’offerta tecnica e di quella economica presentate che, allegati rispettivamente sub A, B, C e D al presente atto, ne costituiscono parte integrante. Resta salva per l’Amministrazione la facoltà di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., di richiedere la ripetizione dei servizi analoghi a quelli in affidamento per ulteriori dodici (12) mesi, agli stessi patti e condizioni ovvero a condizioni migliorative di quelle offerte in gara, salvo quanto previsto all’articolo 1, comma 3 e 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Resta convenuto che, nel corso del primo mese di erogazione del servizio in affidamento, l’Amministrazione procederà a verificare la conformità delle prestazioni rese rispetto al Capitolato, riservandosi la facoltà di risolvere il Contratto nel caso di mancata conformità del servizio fino all’ora reso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Articolo 3 – Importo del contratto e pagamenti
1. Il Ministero pagherà all’Affidatario per il servizio oggetto del presente contratto l’importo complessivo di euro , al netto dell’IVA. Detto corrispettivo verrà
erogato dietro presentazione di fatture bimestrali intestate al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione e il Bilancio – Divisione IV “Risorse Strumentali” – xxx Xxxxxx, 0, 00000, Xxxx.
2. Il pagamento delle fatture emesse dall’Affidatario avverrà previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
3. Il pagamento del corrispettivo dovuto all’Affidatario sarà effettuato inoltre solo dopo la verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori anche relativi agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti utilizzati nell’appalto di cui trattasi, così come previsto dall’articolo 5, comma 2, legge n. 82/1994. Il Ministero si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare da corrispondere, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del lavoro o di organi sindacali, che l’Affidatario sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:
- a) delle condizioni normative di cui sopra e delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);
- b) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi o i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, ecc.); ciò fino all’accertamento o alla dimostrazione che sia stato corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’Affidatario non può opporre eccezione al Ministero neanche a titolo di risarcimento danni.
Articolo 4 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il Ministero designa quale Direttore dell’esecuzione del presente contratto il responsabile dell’ufficio Stampa del Ministero.
Articolo 5 – Cauzione e polizza assicurativa
1. L’Affidatario consegna al Ministero una garanzia fideiussoria, allegata al presente atto sub E, di importo pari ad euro …………………………….. con le caratteristiche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché una polizza assicurativa di responsabilità civile, allegata al presente atto sub F, a copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazione, al personale dell’Amministrazione ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti del soggetto affidatario nell’espletamento dell’attività oggetto del presente Contratto nonché dei danni causati ad operatori economici o stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale pari ad euro ……………….
e durata fino a ……………………….
Articolo 6 - Obblighi a carico dell’Affidatario
1. L’Affidatario è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione dei servizi in affidamento, fermo restando che le norme contenute nel presente contratto sono da esso riconosciute idonee allo scopo; la loro osservanza quindi non ne limita né ne riduce comunque la responsabilità.
2. L’Affidatario è responsabile dell’operato e del comportamento, nonché di eventuali danni causati al Ministero o a terzi, per imperizia o negligenza, di tutti i propri dipendenti utilizzati nell’esecuzione dei servizi in affidamento. L’Affidatario si obbliga ad allontanare quei dipendenti che il Ministero segnalasse come indesiderabili.
3. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo le informazioni relative ad attività istituzionali o strettamente organizzative del Ministero, di cui venisse a conoscenza, anche casualmente, in occasione dell'esecuzione della prestazione dedotta in contratto.
4. L'Affidatario è responsabile nei confronti del Ministero per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. L’Affidatario, a pena di risoluzione espressa del presente atto, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto.
Articolo 7 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. L’Affidatario è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del
contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
2. L’Affidatario è sottoposto, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Articolo 8 –Norme sulla sicurezza
1. L’Affidatario, in accordo al dettato di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto il D.U.V.R.I. e l’informativa sulla sicurezza per la sede oggetto del servizio.
2. Nella realizzazione della prestazione dedotta in contratto, l’Affidatario dovrà, inoltre, impegnarsi a cooperare con la struttura tecnico-gestionale del Ministero nelle attività di coordinamento e di reciproca informazione al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze con imprese operanti nei medesimi luoghi, accettando eventuali misure di sicurezza integrative che saranno prescritte dal Ministero.
3. L’Affidatario dovrà rispettare tutte le leggi e norme vigenti e cogenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti e le attrezzature utilizzate; s’impegnerà altresì a segnalare al Direttore dell’esecuzione del contratto eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza che si dovessero determinare nel corso dello svolgimento della prestazione.
Articolo 9 - Tutela nei confronti di terzi
1. L’Affidatario è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento della prestazione dedotta nel presente contratto.
Articolo 10 - Penali
1. Le Parti convengono che:
- per ogni ora di ritardo nella consegna di quanto richiesto rispetto al termine previsto al paragrafo 2.3 del capitolato tecnico sarà facoltà del Ministero applicare una penale di euro 300,00 (trecento/00);
- per ogni ora di ritardo nella risoluzione del guasto e ripristino del servizio rispetto al termine previsto al punto 2.10 del capitolato tecnico sarà facoltà del Ministero applicare una penale di euro 100,00 (cento/00).
2. L’importo massimo applicabile per le predette penali è pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione, con facoltà dell’Amministrazione di dichiarare risolto il presente contratto in caso di superamento di tale limite.
Articolo 11 - Risoluzione
1. Il Ministero si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto nelle ipotesi di cui agli articoli 2, 10 e 13.
2. Oltre che nel caso previsto al precedente articolo 6, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile:
a) in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Affidatario;
b) qualora la prestazione venga sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) in caso di mancanza sopravvenuta dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
d) qualora non vengano rispettati da parte dell’Affidatario, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione, infortuni;
e) in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) nel caso di cessione dei crediti maturati non autorizzati previamente dal Committente.
2. La risoluzione darà, inoltre, diritto al Ministero di rivalersi su eventuali crediti dell’Affidatario nonché ad affidare a terzi l’esecuzione della prestazione dedotta in contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.
Articolo 12 - Recesso
1. L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all’Affidatario con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. In caso di recesso dell’Amministrazione, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
3. L’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del Contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell’Affidatario non dovesse essere più necessaria. In tal caso l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio oggetto di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso, già eseguite.
4. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale, anche in relazione all’importo del singolo servizio oggetto di rinuncia, nessun indennizzo sarà dovuto all’Affidatario. L’Affidatario rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. In ogni caso, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Ministero ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Articolo 13 – Cessione del Contratto - cessione del credito - subappalto
1. E’ vietato all’Affidatario la cessione anche parziale del presente Contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per le vicende soggettive dell’esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
………………………….
Il Ministero provvederà, ai sensi dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto l’Appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Ministero o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Ministero, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Ministero non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Ministero procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo
responsabile, nei confronti del Ministero, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Ministero inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Ministero; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il Ministero, in caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs 163/2006, qualora lo stesso motivi il mancato invio al Ministero della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Ministero revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto.
.Articolo 14 - Spese contrattuali
1. Saranno a carico dell’Affidatario tutte le eventuali spese contrattuali.
Articolo 15 - Condizione sospensiva
1. Il presente contratto mentre vincola l’Affidatario fin dall’atto della sua stipula, avrà effetto nei riguardi del Ministero solo dopo la registrazione da parte dei competenti organi.
Articolo 16 - Titoli
1. I titoli che le Parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerati parte integrante o strumenti di interpretazione di questo contratto.
Articolo 17 – Riservatezza e trattamento dei dati personali
1. Si richiamano le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Articolo 18 - Originali
1. Il presente contratto consta di n. 2 originali (n. … pagine cadauno) sottoscritti in calce da entrambe le Parti nonché siglati su ciascuna pagina dalle stesse.
Roma,
PER L’AFFIDATARIO PER IL MINISTERO
(dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Repertorio N. - Anno 2015
Certifico io sottoscritta Xxxxx Xxxxxx, nella qualità di Ufficiale Rogante, giusto decreto Direttoriale 17 novembre 2010, che i signori:
Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata a ……il………, in qualità di legale rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Xxxx, xxx Xxxxxx, 00, c.f. 80230390587, ivi elettivamente domiciliata;
……………….., in qualità di legale rappresentante della ……………………………………………
………………………………………………………….della cui identità personale e poteri io ufficiale rogante sono certa, hanno firmato in mia presenza in calce al Contratto che precede ed hanno siglato a margine dei fogli del predetto Contratto alle ore , previa lettura del Contratto
medesimo da me data ai suddetti firmatari.
Roma, via Molise, 2, ……………………………….
L’ufficiale rogante Xxxxx Xxxxxx