INDICE
CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CONSIGLIO DI BACINO “LAGUNA DI VENEZIA”
REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE
Approvato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 16 del 27.10.2017
INDICE
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Titolo 1 - Disposizioni di carattere generale 7
Art. 1 Ambito di applicazione 7
Art. 3 Garanzie per il rispetto della qualità dell’acqua destinata al consumo umano 7
Art. 4 Sistema di distribuzione dell'acqua 7
Art. 5 Uso dell’acqua potabile 7
Art. 6 Pozzi per uso domestico 8
Art. 7 Fonti alternative di approvvigionamento idrico 8
9
Art. 8 Richiesta di allacciamento, preventivazione e diritto di fornitura 9
Art. 9 Norme di allacciamento 9
Art. 11 Manutenzione degli allacciamenti 10
Titolo 3 - Condizioni di fornitura: somministrazione
12
Art. 12 Norme per le forniture 12
Art. 13 Tipologie di fornitura 12
Art. 15 Richiesta di attivazione della fornitura 14
Art. 16 Richiesta di attivazione di fornitura occasionale 14
Art. 18 Diritto di rifiuto o revoca delle forniture 15
Art. 19 Deposito cauzionale 15
Art. 20 Perfezionamento del rapporto di fornitura 15
Art. 21 Durata dei contratti di fornitura 15
Art. 22 Variazione dei contratti di fornitura 16
Art. 23 Modalità di cessazione del contratto di fornitura 16
Art. 24 Subentro e voltura del contratto di fornitura 16
Art. 25 Decesso dell'Utente 17
Art. 26 Fallimento dell’Utente 17
Art. 27 Risoluzioni di diritto del contratto di fornitura 17
Art. 28 Compensazioni di fine rapporto 17
Art. 30 Obblighi e responsabilità dell’Utente 18
Titolo 4 - Condizioni di fornitura: erogazione
20
Art. 31 Modalità di fornitura 20
APPENDICI
- Tariffario applicato nel territorio dei comuni di: Caorle; Ceggia; Cessalto; Eraclea; Fossalta di Piave; Jesolo; Musile di Piave; Noventa di Piave; San Donà di Piave; Torre di Mosto; Zenson di Piave.
- Tariffario applicato nel territorio dei comuni di: Campagna Xxxxx; Campolongo Maggiore; Camponogara; Cavallino Treporti; Chioggia; Dolo; Fiesso d’Artico; Fossò; Martellago; Mira; Mirano; Mogliano Veneto; Morgano; Noale; Pianiga; Preganziol; Quinto di Treviso; Salzano; Santa Xxxxx di Sala; Scorzè; Spinea; Stra; Venezia; Vigonovo; Zero Branco.
Premessa
Il presente regolamento per la fornitura di acqua potabile trova il suo principale fondamento sul fatto che due terzi della superficie terrestre sono occupati da acqua, ma solo una piccolissima parte di essa è potabile. L’acqua, pertanto, costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi suo uso deve essere effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
Come diretta conseguenza di tale principio ed allo scopo di perseguire una gestione della risorsa idrica che miri a preservarne la qualità e la quantità nel lungo periodo, sono state introdotte, con Legge 36/1994, le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale che governano e pianificano il Servizio Idrico Integrato all’interno del proprio bacino di competenza.
L’acqua potabile, non è una risorsa illimitata, perciò la disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla razionalizzazione del loro uso, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nella misura in cui le risorse idriche sono sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
Regolamentare un corretto uso dell’acqua è dunque un primo passo verso una gestione sostenibile di questa preziosa risorsa.
Per quanto attiene agli scarichi di acque reflue, si fa espresso rinvio allo specifico Regolamento di Fognatura.
Definizioni
Servizio Idrico Integrato (SII): è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell’unbundling contabile del SII.
Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”: Ente istituito come forma di cooperazione tra i comuni ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi della L.R. 27 aprile 2012 n.17, cui sono demandate, ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. 152/2006, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, scelta della forma di gestione, determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, affidamento della gestione e relativo controllo.
Il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, costituito il 29/07/98, governa il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) in un bacino territoriale che comprende 36 comuni (tra cui Venezia) estesi su due province venete: Venezia e Treviso.
Il territorio ha un’estensione di 1.866 Km2 ed il bacino d’utenza è di quasi 790.000 abitanti.
Gli organi istituzionali del Consiglio di Bacino sono l’Assemblea d’Ambito, il Comitato Istituzionale e il Presidente.
Gestore del Servizio Idrico Integrato: soggetto affidatario della gestione del Servizio Idrico Integrato, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale.
Il Gestore svolge il Servizio operando nell’ambito di una Convenzione, che ha il compito di regolare i rapporti tra il Consiglio di Bacino ed il Gestore stesso; tale convenzione fissa gli obiettivi e gli obblighi della gestione e stabilisce le modalità di verifica e d’intervento del Consiglio di Bacino per assicurare il raggiungimento dei risultati previsti.
Alla data di approvazione del presente Regolamento nel territorio servito dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia sono presenti due Gestori, ASI S.p.A. e Veritas S.p.A., per i quali è in fase di conclusione il processo di fusione per incorporazione in Veritas S.p.A.
La Società ASI S.p.A., con sede in xxx Xxxxxxx Xxxxx, 00 - Xxx Xxxx xx Xxxxx, è stata individuata quale Gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave, fino al 31 dicembre 2018 come da delibera dell’Assemblea d’Ambito prot. n. 295/2014.
La Società Veritas S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxx, 000 – Venezia, è stata individuata quale Gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei comuni di Campagna Xxxxx, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino-Treporti, Chioggia, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto,
Morgano, Noale, Pianiga, Preganziol, Quinto di Treviso, Salzano, Santa Xxxxx di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Venezia, Vigonovo e Zero Branco, fino al 31 dicembre 2018, come da delibera dell’Assemblea d’Ambito del 30 luglio 2008, n. 806/VI, e successiva delibera dell’Assemblea d’Ambito del 29 maggio 2009, n. 646/X.
Acque destinate al consumo umano: 1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici o civili, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, ovvero mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori; 2) le acque ad uso industriale utilizzate per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano.
Allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto.
Punto di consegna dell’acquedotto: è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale ed è costituito dal rubinetto di arresto a valle del contatore.
Subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo (si riapre/reinstalla un contatore precedentemente chiuso).
Voltura: è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione dei soli dati identificativi, di un punto di consegna attivo (cambia solo l’intestazione del contratto).
Contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra il Gestore e l’Utente nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del Gestore e dell’Utente, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto stesso.
Titolo 1 - Disposizioni di carattere generale
Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio di pertinenza dell’Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia”, in cui il servizio idrico è gestito dalle società ASI S.p.A. e VERITAS S.p.A. (in seguito denominate “Gestore”), in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Esso disciplina le modalità di erogazione del servizio ed i rapporti fra Gestore ed Utente.
Art. 2 Obbligatorietà
L’applicazione del presente Regolamento è obbligatoria per tutti gli Utenti.
Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto.
Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento, approvate dal Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”, saranno rese note mediante idonea forma di comunicazione.
Art. 3 Garanzie per il rispetto della qualità dell’acqua destinata al consumo umano
Il Gestore garantisce che le caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie dell’acqua erogata al punto di consegna sono tali da poterla destinare al consumo umano.
Le condizioni qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono garantite dal rispetto del D.Lgs. 31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Gestore garantisce, in merito alla qualità delle acque, un numero di controlli interni in accordo con le autorità sanitarie locali, secondo i modi e le procedure indicate dalla normativa di riferimento, da considerare quale standard di qualità del servizio erogato.
Tutte le sostanze e i materiali utilizzati per i nuovi impianti, o per l'adeguamento di quelli esistenti, sono idonei per l'uso specifico, nel rispetto delle vigenti normative.
Art. 4 Sistema di distribuzione dell'acqua
La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. In situazioni particolari possono essere autorizzate forniture a forfait prive di contatore.
Art. 5 Uso dell’acqua potabile
L’acqua potabile sarà utilizzata direttamente dall’Utente, che si impegna a non usufruirne per usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di fornitura, né a manomettere sigilli, misuratori, impianti idrici del Gestore. L’Utente non può altresì cedere a terzi i diritti derivanti dall’instaurazione del rapporto di fornitura, né eseguire abusivamente impianti, anche a carattere provvisorio, al fine di alimentare altri immobili non
preventivamente autorizzati; l’Utente deve, pertanto, utilizzare l’acqua fornita esclusivamente nello stabile per il quale è stata concessa, con assoluto divieto di cederla a terzi sotto qualsiasi forma.
Art. 6 Pozzi per uso domestico
La terebrazione dei pozzi è consentita, previo nulla osta da parte del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del Veneto – Sezione Bacino Idrografico di competenza, nel rispetto delle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque e relative Norme Tecniche di Attuazione.
Nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, di cui all’Allegato “E” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, i dati dei consumi, in termini di volume complessivo annuo, devono essere trasmessi annualmente dai titolari dei pozzi al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, utilizzando il modulo predisposto dal Consiglio di Bacino nel proprio sito web.
Non è consentito il collegamento tra la rete derivata dal pozzo stesso, a qualsiasi uso sia esso adibito, e la rete servita dal Gestore.
Art. 7 Fonti alternative di approvvigionamento idrico
Coloro, che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti, ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. 152/2006, a denunciare annualmente al Gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall’inquinamento.
Non è consentito il collegamento tra la rete derivata dalla fonte alternativa di approvvigionamento idrico e la rete servita dal Gestore.
Titolo 2 - Allacciamento
Art. 8 Richiesta di allacciamento, preventivazione e diritto di fornitura
Le persone fisiche o giuridiche aventi titolo a norma di legge possono presentare richiesta di preventivo secondo le modalità definite dal Gestore per ottenere l’allacciamento alla rete idrica.
La domanda, compilata su apposito modulo fornito dal Gestore, dovrà risultare completa in ogni sua parte, firmata dal richiedente, o suo delegato, e dovrà contenere tutte le informazioni previste dalla normativa vigente necessarie per la predisposizione del preventivo.
Il Gestore ha facoltà di richiedere ogni ulteriore informazione occorrente per l’esecuzione dell’allacciamento per la fornitura.
Il Gestore predispone un preventivo per l’esecuzione dell’allacciamento. All’accettazione del preventivo il Gestore provvede alla realizzazione dell’allacciamento.
Sottoscrivendo la richiesta di allacciamento, l’Utente riconosce che tutto quanto costituisce impianto di acquedotto fino al punto di consegna compreso è di proprietà del Gestore, il quale può disporne in qualsiasi momento anche per forniture a terzi.
Qualora, per soddisfare una richiesta di allacciamento, il Gestore debba installare tutta o parte della tubazione di allacciamento all’interno di proprietà private, l'utenza sarà concessa nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 10 del presente Regolamento.
Nelle strade o piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, il Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non lo impediscano, è tenuto alla fornitura d’acqua per gli usi indicati negli articoli 13 e 14 del presente Regolamento. Il Gestore avrà diritto di esigere dall'Utente il pagamento di un contributo sul costo di costruzione dell’impianto, in base alle caratteristiche tecniche dello stesso. Il contributo viene riscosso anticipatamente previo sopralluogo tecnico e indicazione del relativo importo stimato.
Per le strade non canalizzate il Gestore avrà diritto di ottenere dall’Utente un contributo, a fondo perduto, per le spese di rafforzamento e prolungamento condotte e per il potenziamento degli impianti ove, a suo giudizio, per poter effettuare la somministrazione richiesta, ritenga necessario adeguare o integrare le opere principali esistenti. Dette opere rimangono comunque di proprietà esclusiva del Gestore.
Art. 9 Norme di allacciamento
La realizzazione dell’allacciamento, comprensiva della scelta del diametro e del luogo per la derivazione, è di esclusiva competenza del Gestore, con spese a carico dell’Utente, secondo modalità tecnico - finanziarie stabilite dal Gestore stesso.
Qualunque lavoro di costruzione di qualsiasi tubazione ed apparecchio fino al rubinetto a valle del contatore è eseguito esclusivamente dal Gestore in conformità alle vigenti norme di legge, direttamente o per mezzo degli installatori da esso autorizzati, e rimane di proprietà del gestore medesimo.
Il Gestore ha diritto esclusivo di installare, mantenere, modificare e controllare le varie parti dell’allacciamento, secondo le necessità del servizio.
Tutte le spese necessarie per effettuare l’allacciamento sono a carico dell’Utente, ivi comprese quelle per costituire eventuale servitù di acquedotto sulle proprietà di terzi, pubblici o privati.
Lavori derivanti da demolizioni, ripristini, rifacimento di pavimentazioni e/o rivestimenti di opere murarie ed eventuali realizzazioni di vani di alloggio dei contatori, comunque insistenti su proprietà privata o dell’Utente, sono sempre a cura e a carico dello stesso.
Il Gestore si riserva il diritto di usufruire dell’allacciamento per altre utenze.
Art. 10 Servitù
Nel caso in cui, per servire il richiedente, si renda necessario il passaggio delle tubazioni e/o l’installazione di apparecchiature e/o pozzetti nella proprietà di terzi, il richiedente, a propria cura e spese, deve far pervenire anche il nulla osta per la stipula di formale servitù di acquedotto a favore dell’Ente proprietario degli impianti e/o del Gestore (comprensiva del diritto di accesso e transito nel fondo asservito per la costruzione e successiva sorveglianza, gestione, manutenzione e riparazione dell’acquedotto, comprese le opere di allacciamento di eventuali ulteriori nuove utenze) rilasciato dal terzo proprietario del fondo servente, nell’apposito modulo predisposto dal Gestore o, in mancanza, esibire il titolo che comprovi l’effettiva esistenza della stessa (contratto, sentenza costitutiva ex artt. 1031-1032 cod. civ.).
Tale autorizzazione deve intendersi insita nella richiesta di allacciamento quando l’Utente è anche proprietario dell’immobile.
Art. 11 Manutenzione degli allacciamenti
Tutte le verifiche, manovre, riparazioni, modifiche e rimozioni dei sigilli sugli allacciamenti, dalla presa stradale fino al rubinetto di arresto posto dopo il contatore, spettano esclusivamente al Gestore e sono vietate a chiunque altro, se non per casi eccezionali autorizzati di volta in volta dal Gestore, pena la sospensione dell’erogazione e fatta salva la richiesta dei danni subiti o subendi.
Le riparazioni al rubinetto d'arresto a valle del contatore sono di norma addebitate all'Utente, che non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dal/al collegamento a valle dell’impianto.
Ogni opera o apparecchiatura relativa all’impianto idrico posto a valle del rubinetto di arresto e comunque all’esterno dell’alloggio contatore è sempre eseguita o installata a cura e a carico dell’Utente.
Nessuna modifica o manomissione è consentita all’impianto realizzato dal Gestore. L’inosservanza di tale divieto comporta il ripristino dello stato di fatto da parte del Gestore e l’addebito dell’intervento stesso all’Utente.
Gli scavi, i rinterri, le demolizioni, i ripristini e tutte le opere edili e murarie a valle del rubinetto di arresto e comunque all’esterno dell’alloggio contatore sono effettuate a cura e spese dell’Utente.
Nessun manufatto potrà essere allestito sopra gli allacciamenti e nessun’altra opera potrà essere realizzata all’interno del vano contatori (pozzetto o nicchia) e comunque in modo tale da impedire la manutenzione dell’impianto.
Titolo 3 - Condizioni di fornitura: somministrazione
Art. 12 Norme per le forniture
La fornitura idrica è accordata a chiunque abbia un titolo legittimo che gli consenta di godere dell'unità immobiliare per la quale chiede la fornitura, o ad un terzo munito di delega dell'avente titolo. Nel caso di forniture idriche per spazi acquei è richiesto il possesso della concessione d’uso dello spazio acqueo. Le forniture idriche per spazi acquei non sono soggette alla tariffe di fognatura e depurazione.
Salvo situazioni preesistenti, di norma la somministrazione avviene per mezzo di un contatore per ogni unità abitativa, commerciale, industriale e per ogni tipologia di fornitura. Nel caso di condomini esistenti, serviti da un unico contatore, il contratto può essere stipulato da avente titolo a norma di legge.
Nel caso di fornitura in presenza di impianto con autoclave, il punto di consegna è unico e a monte dell’impianto di accumulo e sollevamento. In modo analogo sono trattati anche gli altri impianti tecnologici centralizzati.
In ogni caso non potranno essere effettuate forniture d'acqua potabile a fabbricati non rispondenti alle vigenti disposizioni in materia edilizia e privi di scarichi autorizzati in coerenza con il regolamento di fognatura, salvo espressa autorizzazione delle autorità competenti.
Art. 13 Tipologie di fornitura
Le forniture idriche da acquedotto fanno riferimento alle seguenti macrotipologie di uso:
• uso civile domestico: acqua potabile destinata al consumo umano come alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici ordinari, con dotazione minima pro-capite giornaliera come previsto dalla normativa vigente;
• uso pubblico: acqua potabile erogata a favore di Enti pubblici nell’ambito dello svolgimento delle finalità pubbliche loro proprie;
• altri usi: acqua potabile utilizzata per gli altri usi.
Ai fini tariffari possono essere individuate eventuali sottocategorie di uso all’interno delle macrocategorie definite, su cui articolare il piano tariffario approvato annualmente dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.
In linea di principio, infatti, è vietato l’uso delle acque fornite da Acquedotto a fini irrigui, intesi come distribuzione di acqua per le colture nei terreni, mediante reti di canali o appositi impianti (sistemi a
scorrimento, ad aspersione, a goccia, ecc.). Tuttavia, è facoltà del Gestore autorizzare eventuali usi irrigui in deroga al principio di cui sopra per comprovati motivi, come sotto specificato.
L’istanza di deroga, con la documentazione comprovante l’oggettiva impossibilità o difficoltà da parte del richiedente di poter attingere l’acqua da fonti di approvvigionamento alternative come nel caso di distanza eccessiva dalle reti irrigue del Consorzio di Bonifica, impossibilità di terebrare pozzi per vincolo urbanistico, cattiva qualità dell’acqua per lo scopo cui è destinata, ecc., deve essere presentata al Gestore prima del pagamento del preventivo dell’allacciamento. L’uso irriguo in deroga può essere autorizzato qualora sussistano i presupposti sopra indicati e qualora la fornitura non crei pregiudizio alcuno alle utenze esistenti, a giudizio insindacabile del Gestore. Nel rispetto dei principi riportati in premessa al presente regolamento, in caso di manifeste condizioni di carenza di risorsa idrica la fornitura potrà essere temporaneamente interrotta fino al naturale ripristino delle condizioni di sostenibilità dell’erogazione del servizio, senza che ciò possa dar luogo a richieste di risarcimento danni verso il Gestore.
L’autorizzazione all’uso irriguo in deroga ha validità di 4 anni e può essere rinnovata, prima della data di scadenza, su richiesta del titolare dell’utenza che deve presentare nuova istanza. In assenza di istanza di rinnovo l’autorizzazione in deroga si intende decaduta, con conseguente interruzione della fornitura.
Gli usi irrigui autorizzati in deroga non sono soggetti alla tariffa di fognatura e depurazione e i relativi consumi sono contabilizzati da apposito contatore dedicato allo specifico uso.
Ai fini del monitoraggio dell’attività di autorizzazione degli usi irrigui, il Gestore provvederà ad inoltrare annualmente al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia l’elenco delle autorizzazioni in deroga attive con relativa data di scadenza e con l’indicazione dei volumi consumati e fatturati.
Resta salva comunque la facoltà del Gestore di non autorizzare istanze di deroga o di revocare deroghe già assentite per comprovati motivi di tutela delle risorse idropotabili, nonché della salute e di servizio pubblico. Resta salvo il diritto del Gestore di imporre ogni prescrizione tecnica gestionale per i fini di tutela delle risorse idropotabili, nonché della salute e di servizio pubblico.
Art. 14 Bocche antincendio
Per l’alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto la cui tariffa è legata ad un canone annuale sommato all’eventuale consumo misurato dal contatore.
Tutte le bocche antincendio devono essere adeguate, con le modalità operative previste all’art. 11 del presente Regolamento, dotandole di contatore, in occasione della prima modifica tecnica o contrattuale. Deroghe sono possibili previa richiesta motivata al Gestore e rilascio di nulla osta da parte del Consiglio di Bacino.
Il Gestore provvede alla costruzione dei suddetti impianti sino al limite della proprietà privata.
Il Gestore non assume responsabilità alcuna circa la portata e la pressione dell’acqua al momento dell’uso.
Nel caso di bocche antincendio prive di contatore, l'Utente ha diritto di servirsene esclusivamente in caso d’incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Dopo averne fatto uso, l'Utente deve darne comunicazione al Gestore entro 24 ore affinché questo possa provvedere alla risigillatura.
Art. 15 Richiesta di attivazione della fornitura
L’attivazione della fornitura d’acqua viene accordata alle persone fisiche o giuridiche che ne facciano apposita richiesta, presentata secondo le modalità definite dal Gestore. La richiesta, compilata su apposito modulo fornito dal Gestore, dovrà risultare completa in ogni sua parte e dovrà contenere tutte le informazioni previste dalle normative vigenti o comunque necessarie per una corretta applicazione contrattuale.
La richiesta di fornitura può essere sottoscritta da chiunque abbia titolo legittimo che consenta di godere dell’unità immobiliare per la quale chiede la fornitura, o da un terzo munito di delega.
Sottoscrivendo la richiesta di fornitura, l’Utente accetta l’addebito di tutte le eventuali spese relative alla fornitura richiesta e gli obblighi posti a suo carico dal presente Regolamento.
Qualora, per soddisfare una richiesta di fornitura d’acqua, il Gestore rilevi la necessità di verificare lo stato dell’allacciamento, ovvero installare, modificare, ovvero provvedere al rifacimento di tutta o parte della tubazione di allacciamento, l’utente deve presentare richiesta di preventivo per allacciamento secondo quanto previsto dall’articolo 8 del presente Regolamento.
Art. 16 Richiesta di attivazione di fornitura occasionale
Il Gestore, in seguito a presentazione da parte degli interessati del nulla osta del Comune o comunque del proprietario dell’area dove insiste la derivazione, può procedere alla stipulazione con terzi di contratti per la fornitura occasionale. Tali contratti vengono stipulati sulla base di norme relative alle concessioni temporanee con le seguenti aggiunte e varianti:
a) il prelievo d'acqua deve essere effettuato esclusivamente mediante speciale impianto, installato dal Gestore;
b) la durata del contratto decorre dalla data di installazione dell’impianto e termina alla data della sua dismissione;
c) all’installazione dell’impianto l'Utente deve versare un anticipo sui consumi, oltre a quant’altro previsto per le concessioni temporanee, che sarà conguagliato dal Gestore all'atto della restituzione in buono stato dell’impianto stesso, salvo rivalsa per eventuali danni apportati all’impianto.
e sono soggetti alla presentazione di apposita domanda, corredata della documentazione sopra indicata, con l’indicazione delle seguenti informazioni:
a) luogo di erogazione;
b) data di inizio e di cessazione della fornitura;
c) utilizzo per cui è richiesta la fornitura;
Art. 17 Diritto di recesso
Il Gestore, prima che l’Utente sia vincolato da un contratto a distanza, fornisce tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), in maniera chiara, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile. In caso di sottoscrizione di contratto a distanza, l’Utente può esercitare il diritto di recesso nei casi ed entro i termini previsti dal D.Lgs. 206/2005.
Art. 18 Diritto di rifiuto o revoca delle forniture
Per qualsiasi tipologia di utenza il rifiuto della domanda di allacciamento potrà essere opposto, su insindacabile giudizio del Gestore, quando la risorsa idrica disponibile non sia sufficiente a garantire un quantitativo adeguato alle utenze, oppure si riscontri un’oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta.
L’acqua destinata al consumo umano è da ritenersi prioritaria rispetto ad ogni altro uso. Qualsiasi altro tipo di fornitura idrica, pertanto, può essere all’occorrenza revocata o sospesa temporaneamente, qualora la prosecuzione della fornitura stessa possa recare grave danno al servizio di distribuzione di acqua destinata al consumo umano, senza che ciò possa costituire titolo per risarcimento dei danni.
Art. 19 Deposito cauzionale
Il contratto di fornitura può essere soggetto ad un deposito cauzionale fruttifero a garanzia degli impegni assunti. Tale deposito, che varierà a seconda della tipologia di utenza, è regolamentato dalle norme tempo per tempo vigenti e da specifiche delibere adottate da Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.
Alla scadenza del contratto il deposito eventualmente versato sarà restituito all'Utente con eventuali detrazioni dovute al Gestore per qualsiasi titolo attinente alla somministrazione.
Art. 20 Perfezionamento del rapporto di fornitura
La domanda di somministrazione d’acqua si ritiene accettata da parte del Gestore con l’erogazione del servizio idrico richiesto.
Le erogazioni si intendono poste in esercizio quando siano ultimate, collaudate e pronte per funzionare tutte le opere dell’allacciamento e siano posti in opera i contatori ed i sigilli.
Con la presentazione della domanda di somministrazione d’acqua l’Utente dichiara di conoscere i contenuti del presente Regolamento e della Carta dei Servizi, le cui copie sono messe a disposizione presso gli uffici del Gestore, nel sito Internet dello stesso, e comunque presso tutti i luoghi dove è possibile prelevare i moduli di domanda di somministrazione.
Art. 21 Durata dei contratti di fornitura
Il contratto di somministrazione è a tempo indeterminato, salvo ne sia data formale disdetta scritta secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Art. 22 Variazione dei contratti di fornitura
La variazione dei dati contrattuali deve essere comunicata dall’Utente, utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dal Gestore, entro il 60° giorno solare successivo al verificarsi dell’evento.
Le variazioni intervenute, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la richiesta di variazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine sopra indicato, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della richiesta.
Art. 23 Modalità di cessazione del contratto di fornitura
Nel caso di cessazione per trasferimento di proprietà dell’immobile o del godimento dello stesso a qualsiasi titolo, demolizione del fabbricato, riduzione e/o accorpamento di unità abitative, cessione dell’esercizio etc., l’Utente, che intenda recedere dal contratto di fornitura, deve presentare al Gestore comunicazione scritta indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile dell’utenza.
L’Utente che omette di dare l’avviso della cessazione continua a rispondere in proprio, per tutta la durata del contratto, degli impegni assunti con il Gestore. L’Utente dovrà, pertanto, pagare, oltre agli eventuali corrispettivi e quote fisse, i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura da parte del Gestore, ovvero fino alla data di attivazione nei medesimi locali di analoga fornitura.
Ricevuta la comunicazione di cessazione, il Gestore, entro i tempi previsti dalla Carta dei Servizi, provvederà alla sigillatura o alla rimozione del contatore, salvo il caso di voltura. L’Utente continua a rispondere a tutti gli effetti della fornitura fino all’effettiva sigillatura o rimozione del contatore.
Nel caso in cui il conduttore/affittuario titolare del contratto risultasse irreperibile, la cessazione potrà essere effettuata, con comunicazione scritta al Gestore, dal proprietario dell’immobile, sotto la sua esclusiva responsabilità, unitamente alla dichiarazione di avere titolo all’utilizzo dell’immobile.
Tutte le spese inerenti alla cessazione sono a carico del richiedente.
Art. 24 Subentro e voltura del contratto di fornitura
In caso di trasferimento di proprietà dell’immobile o del godimento dello stesso a qualsiasi titolo, l’Utente uscente e l’Utente entrante possono presentare contestualmente al Gestore l’apposita modulistica per la richiesta di voltura del contratto di fornitura, compilata, datata e sottoscritta.
Qualora il soggetto entrante abbia idonea documentazione attestante la proprietà/possesso/detenzione dell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza, potrà presentare da solo l’apposita modulistica.
I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione dell’ultima fattura a saldo, dove sarà accreditato il deposito cauzionale eventualmente versato.
Le richieste di subentro o di voltura nei rapporti di fornitura, per i quali sussistano situazioni di morosità, verranno accolte dal Gestore solo dopo verifica di estraneità dell’Utente entrante alla situazione debitoria pregressa. In tal caso il Gestore è tenuto a provvedere alla risoluzione d’ufficio del precedente rapporto di fornitura, dando contestualmente esecuzione al recupero coattivo del credito non riscosso.
Art. 25 Decesso dell'Utente
In caso di decesso del titolare del contratto, i suoi successori per causa di morte o scomparsa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme ad esso dovute dall'Utente deceduto. Sono tenuti, inoltre, ad avvisare entro sessanta giorni solari il Gestore dell’avvenuto decesso e provvedere alla voltura o alla cessazione del contratto.
In ogni caso è facoltà del Gestore, qualora venga a conoscenza del decesso senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, interrompere la fornitura dell’acqua e procedere alla chiusura o rimozione del contatore.
Art. 26 Fallimento dell’Utente
In caso di fallimento dell'Utente, il contratto viene sospeso con effetto immediato a partire dal momento in cui il Gestore ne venga a conoscenza. Il curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato al fallimento, entro il termine di otto giorni lavorativi, potrà subentrare senza spese nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi, o risolvere il medesimo.
Qualora il curatore subentri, deve pagare integralmente il prezzo del consumo erogato dopo la data di cessazione del contratto del fallito.
Il Gestore si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare.
Art. 27 Risoluzioni di diritto del contratto di fornitura
Il contratto di fornitura è risolto, per grave o ripetuta morosità dell'Utente, nei tempi e nei modi previsti dalla Carta dei Servizi. Il contratto di fornitura sarà pure risolto nei casi in cui gli articoli del presente Regolamento non siano rispettati.
Art. 28 Compensazioni di fine rapporto
Nel caso in cui, all’atto della cessazione del rapporto di fornitura, si rilevi un credito pari od inferiore al valore definito da provvedimento del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, il Gestore non procederà ad alcuna azione ingiuntiva nei confronti dell’utenza interessata per la riscossione del credito.
Art. 29 Perdite, danni
Ogni Utente risponde della buona conduzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, dopo il punto di
consegna, da qualunque causa prodotta, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti stessi.
Il Gestore si impegna a prevedere la gestione di un fondo o di una assicurazione, che permetta, a chi lo sottoscrive, di poter ricevere un rimborso nel caso di perdite occulte sotterranee, comunque non attribuibili a colpa o negligenza dell’Utente (con esclusione di perdite dovute a difetti di rubinetterie interne, wc, etc.) sulla base dei criteri predeterminati con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.
Art. 30 Obblighi e responsabilità dell’Utente
L’Utente, con il contratto di somministrazione, assume anche gli obblighi e deve ottemperare anche alle prescrizioni di seguito indicate:
a) deve ammettere il personale del Gestore o da questo incaricato, oltre che alla lettura dei contatori, alla verifica degli impianti interni ed alle ispezioni in genere che il Gestore ritenga di effettuare ovunque si estendano le installazioni idrauliche private servite da acqua dell’acquedotto aziendale, assicurando lo svolgimento di dette operazioni in modo agevole e senza pericoli derivanti dalla presenza di cose, animali, ecc.;
b) deve evitare qualunque manomissione di sigilli applicati dal Gestore alle connessioni, agli apparecchi di misura ed alle saracinesche;
c) deve adattare i propri impianti interni alle prescrizioni del Gestore e alle dimensioni dell’allacciamento, restando comunque esclusa ogni responsabilità a carico del Gestore per eventuali disservizi;
d) deve rispettare e far rispettare, da chi interviene per suo conto, gli impianti di proprietà del Gestore ed evitarne qualunque manomissione;
e) deve proteggere l’allacciamento, il contatore e relativi manufatti contro qualunque danno ed in particolare contro il gelo; deve curarne la pulizia, la sorveglianza e la conservazione e deve segnalare tempestivamente al Gestore eventuali danni e/o irregolarità;
f) deve sostenere, in caso di manutenzione o di rifacimento dell’allacciamento, le spese per la sostituzione del pozzetto/nicchia del contatore e per la realizzazione degli scavi, i rinterri, le demolizioni, i ripristini e le opere murarie per la parte ricadente in proprietà privata;
g) deve mantenere la piastra di copertura del pozzetto libera da ingombri per consentire un facile ed agevole accesso all’apparecchio di misura e tutti gli interventi necessari (lettura dei consumi, cambio contatori, manutenzioni ecc.); deve garantire che all’interno dell’alloggiamento del punto di consegna non vi sia alcunché al di fuori di quanto previsto o installato dal Gestore;
h) deve evitare, anche per tempi brevissimi, le forti erogazioni istantanee capaci di compromettere il regime della condotta aziendale e l’apparecchio di misura;
i) non può aspirare direttamente dalla rete aziendale;
l) deve tassativamente evitare che comunque possa verificarsi ritorno d’acqua nella condotta di allacciamento attraverso tubazioni fisse o mobili in comunicazione con recipienti d’acqua (vasche, lavabi, autoclavi ecc.), sostenendo le spese per l’installazione di un dispositivo che impedisca il ritorno del flusso nella condotta aziendale;
m) deve evitare accostamenti e connessioni tra le tubazioni dell’acqua potabile e le condutture di qualunque tipo (ad esempio quelle di pozzi privati, di pluviali, di fognatura ecc.);
n) deve farsi carico dell’esecuzione, esternamente al vano alloggio contatori ed a valle del punto di consegna, dei collegamenti equipotenziali dalle tubazioni al dispersore di terra previsti dalle norme vigenti;
o) deve utilizzare l’acqua fornita esclusivamente nello stabile per il quale è stata concessa, con assoluto divieto per l’Utente di cederla a terzi sotto qualsiasi forma;
p) non può utilizzare l’acqua in contrasto e/o con destinazioni diverse da quelle previste nel contratto.
L’Utente sarà esclusivo responsabile verso terzi di ogni eventuale danno al quale potesse dar luogo la collocazione e l’esercizio del suo impianto.
Tutti i danni e le spese derivanti dalla omissione e dalla inosservanza di quanto sopra descritto saranno addebitate all’Utente.
Nel caso in cui si verifichino violazioni agli obblighi riportati nel presente articolo, trova applicazione quanto previsto all’art. 27 del presente Regolamento.
Gli Utenti che violino le norme contrattuali o regolamentari, o comunque modifichino o danneggino gli impianti di proprietà del Gestore, saranno passibili di una sanzione a norma di legge, commisurata alla gravità della violazione, fatta salva per il Gestore, oltre all’interruzione della fornitura e all’eventuale risoluzione del contratto, ogni azione civile e/o penale.
Titolo 4 - Condizioni di fornitura: erogazione
Art. 31 Modalità di fornitura
L’erogazione del servizio è effettuata in collegamento diretto con l’impianto utilizzatore, mediante idonea apparecchiatura di misurazione (contatore), il cui tipo e calibro vengono definiti dal Gestore in relazione alla tipologia della fornitura richiesta.
Il contatore rimane in proprietà del Gestore che ne assume l’obbligo e l’onere della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. L’Utente, quale custode dell’apparecchiatura di misura, ha la responsabilità della conservazione della stessa e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni e rotture anche se dovute a fattori ambientali o climatici.
Art. 32 Portata garantita
Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca d’uscita del misuratore.
Il Gestore opera affinché l’erogazione avvenga il più possibile con continuità e regolarità e si impegna a rispettare i livelli minimi di servizio previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.
Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alla massima prestazione del contatore.
Art. 33 Interruzioni di servizio per motivi tecnici
Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazione idrica o per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore. Il Gestore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua potabile nel territorio di sua competenza per lavori, riparazioni o per motivi d’interesse pubblico. La sospensione dell’erogazione dell’acqua per lavori programmati è preventivamente portata a conoscenza dell’Utente nelle forme previste nella Carta dei Servizi.
Pertanto le utenze che, per loro natura, richiedono una assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui agli articoli successivi.
In condizioni particolari di emergenza, per sopperire a determinati fabbisogni idrici, il Gestore avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua alle utenze.
In nessuno dei casi sopra indicati l’Utente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o indennizzi.
Art. 34 Interruzione di servizio per motivi di sicurezza
È prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l’impianto interno dell’Utente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e sulla qualità dell’acqua e possa costituire pericolo reale ed immediato per la sicurezza della distribuzione in rete dell’acqua potabile.
Titolo 5 - Condizioni di fornitura: rilevazione dei consumi
Art. 35 Determinazione dei consumi
La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore d’utenza rilevata da personale incaricato dal Gestore, oppure comunicata dall’Utente, oppure sulla base dei consumi stimati.
Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l’intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
Art. 36 Lettura dei contatori
La lettura degli apparecchi di misura (contatori) viene eseguita, di norma, ad intervalli regolari.
Qualora, per causa dell'Utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura. La riattivazione della fornitura sarà effettuata dal Gestore solo dopo la lettura effettiva del contatore da parte del personale preposto e ad avvenuto pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo da parte dell’Utente.
Il Gestore ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione. L’Utente ha la possibilità di comunicare la propria lettura del contatore attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Gestore.
Art. 37 Irregolare funzionamento del contatore
Qualora sia stata riscontrata una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quella dei corrispondenti consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia di uso.
Art. 38 Verifica del contatore
Il Gestore ha sempre facoltà di verificare, sostituire o modificare nel diametro il contatore, previa lettura in contraddittorio ai fini dell’esattezza delle misurazioni.
Qualora l’Utente ritenga errate le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica, che verrà effettuata dal Gestore tramite personale proprio o da laboratorio esterno certificato. La verifica sarà effettuata previo appuntamento ed alla presenza dell’Utente o di un suo incaricato munito di delega. Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituto con uno nuovo, previa lettura in contraddittorio con l’Utente. I contatori sono ritenuti idonei quando il loro errore di misura non supera il +/- 5% nel campo compreso tra la portata minima e la portata permanente, così come definite dalla normativa vigente.
La verifica potrà essere svolta dal personale del Gestore dotato di idonea strumentazione di riferimento (contatore campione tarato presso ente terzo). Nel caso in cui il contatore manifesti dei sospetti difetti meccanici ai ruotismi (se presenti) o comunque l’Utente lo preferisca, la verifica del contatore sarà svolta presso un laboratorio esterno, con costi e tempi superiori rispetto al controllo effettuato dal Gestore. Per procedere alla verifica presso laboratorio esterno, il contatore da verificare verrà sostituto con uno nuovo, previa lettura in contraddittorio con l’Utente.
Nel caso in cui l’errore di misura del contatore sottoposto a verifica, come sopra descritto, non superi in alcun punto dell’intervallo sopra definito il valore di +/- 5%, l’Utente sarà tenuto al pagamento del corrispettivo dell’intera operazione di verifica, indicato nel Tariffario individuato dal Gestore e addebitato nella prima fattura utile. Oltre al corrispettivo previsto sarà addebitato anche il costo del contatore eventualmente sostituito. Nel caso in cui il contatore risulti non idoneo, rimangono a carico del Gestore tutte le spese di verifica e il costo del nuovo contatore. Il Gestore procederà inoltre al ricalcolo dei consumi secondo i criteri di cui all’art. 37 del presente Regolamento.
Art. 39 Prelievi abusivi
Ogni prelievo idrico che non derivi da regolare domanda di fornitura è abusivo e sarà denunciato e perseguito a norma di legge.
Nel caso in cui tra la lettura di cessazione del contratto di fornitura e la lettura di attivazione di un nuovo contratto per lo stesso punto di fornitura ci sia differenza di metri cubi, tali quantità consumate abusivamente verranno addebitate al proprietario.
La manomissione dei sigilli, con consumi abusivi non misurati da contatore del Gestore, comporterà l’addebito sulla successiva bolletta del massimo consumo verificatosi in precedenza per un periodo di normale fatturazione maggiorato del 50%, salva ogni altra ragione ed azione civile e/o penale che il Gestore riterrà opportuno intraprendere per salvaguardare i propri interessi.
Titolo 6 - Condizioni di fornitura: fatturazioni e pagamenti
Art. 40 Pagamenti
La periodicità della fatturazione è specificata nella Carta dei Servizi e sul sito internet del Gestore sulla base di quanto disposto dall’Autorità competente ed è supportata da letture effettive periodiche dei consumi, con possibilità di addebito di consumi presunti su base storica e successiva fatturazione a conguaglio. La periodicità di fatturazione potrà subire modifiche nel corso del rapporto di fornitura in forza delle disposizioni emanate dall’Autorità competente. Il Gestore, in caso di variazione della periodicità di fatturazione, provvederà ad avvisare l’Utenza con avviso per mezzo di idonea forma di comunicazione.
Il pagamento dei consumi e delle prestazioni fatturati va effettuato entro il giorno di scadenza indicato nella fattura. In caso di ritardo nei pagamenti, salvo disguidi dovuti a ritardi nella ricezione della bolletta, il Gestore ha diritto, oltre agli importi di cui sopra, anche agli interessi di mora e alle altre spese sostenute per il recupero del credito.
Il Gestore può concedere all’Utente rateizzazioni dei pagamenti secondo i criteri e le modalità definite nella Carta dei Servizi.
La messa in mora a qualsiasi titolo dell’Utente dà il diritto al Gestore di procedere, nei tempi e nei modi previsti dalla Carta dei Servizi, alla sospensione/disattivazione della fornitura, addebitando la relativa spesa all’Utente stesso.
L’Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione/disattivazione della fornitura.
In caso di ripristino dell'erogazione l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Gestore per la tutela dei suoi diritti.
Art. 41 Condizioni tariffarie
Il prezzo di vendita finale del servizio idrico è composto dai corrispettivi relativi alla fornitura di acqua potabile e da quelli relativi ai servizi di fognatura e depurazione determinati sulla base della legislazione vigente.
Art. 42 Corrispettivi per il servizio di fornitura acqua potabile
Le componenti del prezzo del servizio di fornitura acqua potabile sono definite dalla legislazione vigente. Le tariffe sono differenziate secondo l’articolazione tariffaria che annualmente viene approvata dall’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.
Nelle more di quanto previsto all’art. 14 del presente regolamento, agli impianti antincendio privi di contatore viene applicata la relativa tariffa a forfait.
Art. 43 Tipologie di fornitura con Impegno Minimo
Nella determinazione delle tariffe possono essere previsti dei minimi impegnati per alcune tipologie di fornitura.
È facoltà dell’Utente chiedere in fase di attivazione dell’utenza l’applicazione di un minimo impegnato secondo gli scaglioni previsti (impegno stipulato) che sarà soggetto alla tariffa base.
Nel caso in cui il consumo mensile effettivo sia inferiore all’impegno stipulato, verranno fatturati i metri cubi previsti dall’impegno stipulato alla tariffa base anche se non effettivamente consumati e segnati dal contatore.
Nel caso il consumo mensile effettivo superi l’impegno stipulato, per i metri cubi in eccedenza verranno applicati gli scaglioni di tariffa superiori, secondo quanto riportato nell’articolazione tariffaria.
L’impegno stipulato si rinnova tacitamente di anno in anno e può essere modificato, in base alle esigenze ed ai consumi dell’Utente, su richiesta dell’interessato. La relativa domanda potrà essere presentata una sola volta all’anno alla scadenza dell’anno contrattuale, la cui data fa riferimento alla data dell’ultima variazione richiesta.
Art. 44 Variazione delle tariffe
Il Gestore può applicare variazioni tariffarie, in conformità alle disposizioni dell’Autorità competente, informando l'Utenza con avviso per mezzo di idonea forma di comunicazione.
Art. 45 Altri corrispettivi ed indennità di mora
Contestualmente ai consumi potranno venire inseriti direttamente in fattura altri importi accessori, quali, in modo esemplificativo: corrispettivi di servizi forniti dal Gestore, rimborsi spese o arrotondamenti degli importi fatturati, quota fondo perdite idriche occulte, interessi per ritardato pagamento, interessi per dilazioni.
Gli interessi moratori, nel caso di ritardato/mancato pagamento, verranno fatturati di norma con la prima fatturazione utile e saranno conteggiati secondo le modalità previste dalle norme di legge e/o regolamenti vigenti.
Art. 46 Tasse ed imposte
Tutte le spese per bolli, tasse e imposte, presenti e future, sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'Utente.
Titolo 7 - Norme tecniche
Art. 47 Tipologia, posizione e custodia dei contatori
Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell’acqua sono stabiliti dal Gestore in relazione alla natura del contratto ed all'eventuale consumo. Il Gestore ha la facoltà di verificare e cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno previo avviso all’Utente.
Gli apparecchi di misura (contatori) sono collocati nel luogo più idoneo e di facile accesso per gli operatori, stabilito dal Gestore sentito l’Utente. A valle del contatore vengono collocati inoltre, a cura del Gestore ed a spese dell'Utente, una valvola di ritegno ed un rubinetto d'arresto. Di norma l’installazione di tali apparecchi viene effettuata al limite della proprietà privata.
L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi l’onere delle relative operazioni di manutenzione. Il Gestore ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore e conseguentemente dell’allacciamento a spese dell'Utente qualora il contatore o l’allacciamento, per modifiche allo stato di fatto dei luoghi nella disponibilità dell’Utente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione delle apparecchiature.
Tutti gli apparecchi misuratori e i rubinetti di arresto a monte del misuratore sono provvisti di apposito sigillo. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, all’interruzione immediata dell’erogazione ed alla risoluzione del contratto.
Art. 48 Verbali di attivazione fornitura
All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore (contatore), o di attivazione fornitura, viene redatto un verbale, sottoscritto dall'Utente o suo delegato, su modulo a stampa predisposto dal Gestore nel quale sono menzionati il tipo di apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola e l’indicazione di partenza del contatore stesso.
Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Gestore ed esclusivamente per mezzo di suoi operatori.
Art. 49 Rimozione e sostituzione del contatore
All'atto della rimozione e della sostituzione dei contatori vengono redatti, su appositi moduli predisposti dal Gestore, i relativi verbali sottoscritti dall'Utente o suo delegato e dagli operatori del Gestore stesso.
Tali moduli, oltre ai dati di cui all’articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è rilasciata all'Utente.
Art. 50 Proprietà delle condotte
Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli Utenti, e le derivazioni trasversali fino al contatore, anche se costruite a spese degli Utenti, vengono conferite al Gestore restando
all’Utente il diritto d’uso per l’erogazione richiesta. Sono altresì di proprietà del Gestore tutte le tubazioni e le apparecchiature poste all’interno dell’alloggio contatore.
Sono di proprietà privata le condotte poste a valle del rubinetto di arresto dopo il contatore.
Art. 51 Collegamenti di impianti ed apparecchi
Tutte le utenze dovranno essere munite, presso il misuratore, di idoneo strumento di non ritorno e di un rubinetto di arresto eventualmente munito di scarico installati, all’atto della fornitura, a cura del Gestore ed a spese dell’Utente. Allo scopo di salvaguardare la potabilità dell’acqua in circolo occorre che presso le utenze ad alto rischio, come sotto definite, ciascun Utente inserisca a valle del contatore un idoneo sistema capace di garantire la separazione tra rete di distribuzione generale (esterna) e rete di utilizzazione dell’Utente (interna).
L’Utente che rientra nelle categorie ad alto rischio quali artigiani (limitatamente ad autocarrozzerie, decapaggi, lavanderie industriali, lavaggio auto e simili), zootecniche (allevamenti di bestiame e pollame, approvvigionamento idrico di serre e simili), civili adibite a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, cucine tipo industriale, mense e simili) e tutte quelle relative alle industrie insalubri a norma di legge, è tenuto ad installare a proprie spese un sistema di sicurezza (vasca di disgiunzione idraulica, disconnettore automatico idraulico, valvola di ritegno a molla, sistemi equivalenti di disgiunzione) capace di impedire sicuramente l’inversione di flusso fra la rete generale esterna e quella interna.
Il Gestore si riserva, a sua volta, di effettuare verifiche di idoneità del sistema installato.
L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante installato a valle del punto di consegna. L’impianto del gestore non potrà essere utilizzato come dispersore di terra per il collegamento di apparecchi elettrici dell’utente.
Art. 52 Impianti di autoclave
Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
Il sistema di pompaggio dovrà aspirare da idoneo serbatoio di accumulo la cui bocca di caricamento deve trovarsi al di sopra del livello massimo di sfioro di cui il serbatoio deve essere dotato, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua o, in qualsiasi altro caso, fornito di valvola di ritegno o disconnettore.
È vietata in ogni caso l’aspirazione diretta dall’allacciamento collegato alla rete pubblica.
L’eventuale by-pass per l’erogazione diretta deve essere utilizzato solo dopo l’esclusione dell’impianto di pompaggio.
L’esecuzione dovrà rispondere ai criteri di costruzione, di prove e di funzionamento certificati, e della stessa dovrà essere data comunicazione al Gestore che ne verificherà l’idoneità e la compatibilità con le esigenze generali della distribuzione.
La manutenzione di tali impianti, come in generale di tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico dell'Utente.
Nel caso di impianti promiscui (contatori a nolo) l’impianto deve essere messo a norma secondo le indicazioni del presente regolamento e con le modalità operative previste dall’art. 11.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l’immediata risoluzione contrattuale.
Nei Comuni dove vige apposito "Regolamento per l'installazione ed esercizio degli impianti privati ad autoclave", l'Utente dovrà fare richiesta di verifica di rispondenza a tale norma del proprio impianto al Comune dove questo è installato, alla ULSS competente per territorio, ed al Gestore del SII; quest'ultimo effettuerà sopralluoghi di verifica e potrà imporre adeguamenti volti al soddisfacimento del su citato Regolamento.
Titolo 8 - Disposizioni finali
Art. 53 Infrazioni
Le infrazioni alle norme del presente Regolamento possono essere verbalizzate da un operatore del Gestore, dagli Agenti Municipali, nonché dagli Agenti della Forza Pubblica.
Ogni infrazione dà al Gestore l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.
Art. 54 Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
Art. 55 Reclami
Ogni reclamo dovrà essere comunicato nelle forme previste dal Gestore, secondo quanto disposto dall’Autorità competente, che provvederà a rispondere nei modi e termini previsti dalla vigente Carta dei Servizi.
Art. 56 Controversie
L’utente, qualora si ritenga insoddisfatto dall’esito di un reclamo, per la soluzione della controversia, può adire alla via non giudiziale prevista dal Gestore, di cui è data evidente pubblicità nel proprio sito internet.
Art. 57 Dati personali
Il conferimento dei dati è essenziale per l’identificazione del contraente e per la stessa stipulazione del rapporto di fornitura, nonché della sua gestione, la quale risulterebbe materialmente impossibile in carenza o parziale difetto delle informazioni richieste.
Il Gestore si impegna, come da informativa consegnata all’atto della stipula del rapporto di fornitura, affinché i dati siano resi accessibili solo agli operatori del Gestore stesso nell’esercizio delle diverse attività aziendali, secondo modalità tali da impedire perdite, distruzioni, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.
TARIFFARIO
applicato nel territorio dei comuni di: Caorle; Ceggia; Cessalto; Eraclea; Fossalta di Piave; Jesolo; Musile di Piave; Noventa di Piave; San Donà di Piave; Torre di Mosto; Zenson di Piave.
(i prezzi non includono l'IVA)
ACQUEDOTTO | ATTIVITA' | IMPORTO |
Attivazione/subentro/voltura/chiusura | ||
Voltura contratto di utenza | marca da bollo da 16 euro * | |
Subentro ad utenza | marca da bollo da 16 euro | |
Attivazione nuova utenza | marca da bollo da 16 euro | |
Sopralluogo utenza | 26,59 € | |
Sopralluogo NO utenza | 50,00 € | |
Stacco contatori | 0,00 € | |
Lettura/sostituzione contatore | ||
Sostituzione contatore rotto dal gelo | 26,59 € + costo contatore | |
Verifica contatore/impianto | ||
Verifica autoclavi | 219,10 € | |
Addebito prova tecnica contatore | 53,18 € | |
Verifiche su impianti/contatori | 26,59 € | |
Allacciamento idrico | ||
Allacciamenti | Da 1.695,50 € in su | |
Ricerca perdite | ||
Ricerca perdite | 0,30 €/Km (andata + ritorno) - 19,50 €/h strum. - 27,50 €/h manodopera |
GESTIONE UTENTI MOROSI | ATTIVITA' | IMPORTO |
diffide pagamento utenze (raccomandata) | 8,00 € | |
telegrammi | 20,21 € | |
Intervento per morosità | 26,59 € |
* non si applica in caso di volture a favore di eredi conviventi
TARIFFARIO
applicato nel territorio dei comuni di: Campagna Xxxxx; Campolongo Maggiore; Camponogara; Cavallino Treporti; Chioggia; Dolo; Fiesso d’Artico; Fossò; Martellago; Mira; Mirano; Mogliano Veneto; Morgano; Noale; Pianiga; Preganziol; Quinto di Treviso; Salzano; Santa Xxxxx di Sala; Scorzè; Spinea; Stra; Venezia; Vigonovo; Zero Branco.
(i prezzi non includono l'IVA)
ACQUEDOTTO | ATTIVITA' | IMPORTO (IMPONIBILE) |
Attivazione/subentro/voltura/chiusura | ||
Apertura contatore | 54,00 € | |
Sopralluogo tecnico | 54,00 € | |
chiusura contatore | 54,00 € | |
Lettura/sostituzione/spostamento contatore | ||
Ricolloca contatore d'ufficio (per contatori rimossi da meno di tre mesi) fino DN 25 oltre DN 25 Ricolloca contatore per morosità fino a DN 25 oltre a DN 25 | 85 € 54 € + costo intervento a consuntivo 139,00 € 108,00 € + costo intervento a consuntivo | |
Ricolloca contatore su preventivo (per contatori rimosso da più di tre mesi) | 155,00 € | |
Spostamento pozzetto/contatore entro 1,5 m oltre 1,5 m | 350,00 € prezzo come nuova presa | |
Aggiunta contatore con allacciamento sufficiente e con predisposizione con allacciamento sufficiente senza predisposizione con allacciamento insufficiente eventuale costo pozzetto | 155,00 € 350,00 € prezzo come nuova presa 300,00 € | |
Sostituzione contatore per cause riconducibili all'utenza contatore fino a DN 25 contatore oltre DN 25 | 54,00 € + costo intervento a consuntivo 54,00 € + costo intervento a consuntivo | |
Lettura contatore su richiesta utente | 54,00 € | |
Sostituzione rubinetti e valvole di non ritorno | 54,00 € + costo intervento a consuntivo | |
Verifica contatore/impianto | ||
Verifica contatore presso l’utenza senza modifica impianto | 123,00 € | |
Verifica contatore presso l'utenza con modifica impianto | ||
contatori DN 15-20-25 | 157,00 € | |
contatori DN 30-40-50 | 227,00 € |
Laboratorio esterno | ||
contatore DN 15 | 396,00 € | |
contatore DN 20 | 401,00 € | |
contatore DN 25 | 416,00 € | |
contatore DN 30 | 516,00 € | |
contatore DN 40 | 566,00 € | |
contatore DN 50 | 658,00 € | |
Allacciamento idrico | ||
Allacciamento idrico per lunghezza massima di 7,5 m contatore utenze diametro allacciamento | Prezzo cui vanno aggiunti eventuali costi di concessioni e/o di autorizzazioni | |
DN 13/15 1 1'' | 1.750,00 € | |
DN 13/15 2 1'' | 1.800,00 € | |
DN 13/15 3 1'' 1/2 | 1.900,00 € | |
DN 13/15 4 1'' 1/2 | 2.200,00 € | |
DN 13/15 5 1'' 1/2 | 2.250,00 € | |
DN 13/15 6 1'' 1/2 | 2.300,00 € | |
DN 13/15 7 1'' 1/2 | 2.550,00 € | |
DN 13/15 8 1'' 1/2 | 2.600,00 € | |
DN 13/15 9 1'' 1/2 | 2.700,00 € | |
DN 13/15 10 1'' 1/2 | 2.900,00 € | |
DN 13/15 11 1'' 1/2 | 3.000,00 € | |
DN 13/15 12 1'' 1/2 | 3.050,00 € | |
DN 20 1'' | 1.800,00 € | |
DN 25 1'' 1/2 | 2.050,00 € | |
DN 30 1'' 1/2 | 2.100,00 € | |
DN 40 2'' | 2.300,00 € | |
Quota supplementare per ciascun metro lineare di allacciamento oltre i 7,5 m | 214,00 € | |
GESTIONE UTENTI MOROSI | ATTIVITA' | IMPORTO |
Spese amministrative sollecito | 8,00 € | |
Consegna plico ultimo avviso | 26,00 € | |
Sigillatura e riapertura | 54,00 € |