Comune di Vicenza
Comune di Vicenza
Settore Servizi Sociali e Abitativi
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “VITA SICURA” INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA
Art. 1 - Definizione dei contraenti
Nel contesto del presente Capitolato Speciale d’appalto, con la parola “Ente Appaltante” o “Committente” verrà indicato il Comune di Vicenza – Settore Servizi Sociali e Abitativi, c.trà Busato 19, 36100 Vicenza e con “Soggetto Aggiudicatario” o “Appaltatore” il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio Vita Sicura interventi a favore della popolazione anziana, nelle modalità descritte successivamente, da fornirsi ad utenti dei servizi sociali residenti nel Comune di Vicenza.
Art. 2 – Oggetto dell'appalto
1) Implementazione e cura del “registro delle fragilità”.
a) Progettazione e costruzione di un sistema informatico/informativo di coordinamento delle attua li banche dati in possesso delle diverse amministrazioni
Al momento:
l’amministrazione comunale dispone dei seguenti dati:
- elenco nominativo degli anziani (=>70 anni) soli e delle coppie di anziani: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, Xxxxxx Xxxxxxx;
- elenco nominativo degli utenti anziani (=>70 anni) in carico al servizio sociale territoriale perché beneficiari di prestazioni: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, Codice Fiscale, motivo della prestazioni erogate ;
- elenco nominativo degli utenti adulti in situazione di marginalità sociale in carico al servizio sociale territoriale: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, Codice Fiscale, motivo della prestazioni erogate;
- elenco nominativo dei beneficiari dell’assegno di cura erogato dalla Regione del Veneto;
Il servizio dell’Azienda ULSS incaricato di predisporre il registro delle vulnerabilità per le emergenze climatiche, risulta disporre dei cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni:
- persone certificate ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992;
- persone con la certificazione di Invalidità Civile e assegno di accompagnamento;
- persone che usufruiscono del servizio Assistenza domiciliare integrata nelle sue diverse declinazioni e che vivono sole o comunque senza un familiare in grado di farsene carico.
b) Costruire un sistema di implementazione e monitoraggio del registro, coordinando tutti gli attori coinvolti e in particolare:
− per l’Amministrazione comunale: Settore Servizi Sociali e Abitativi, Polizia Locale, Settore Decentramento; Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene, SIT, Anagrafe e Stato Civile;
− per l’Azienda ULSS: Ufficio Non Autosufficienti, Pronto Soccorso, Distretto Socio Sanitario di Vicenza, rappresentanti dei medici di base;
− rappresentanti della Prefettura di Vicenza e delle Forze dell’Ordine;
− rappresentanti delle associazioni di volontariato e del privato sociale
c) Prevedere, attraverso studi di fattibilità e progetti pilota, la possibilità che il registro possa implementarsi anche attraverso le segnalazioni da parte di altri soggetti che possono essere “sensori” della fragilità collocati in ogni quartiere, coordinato dall’Amministrazione comunale, ma con il coinvolgimento delle realtà del volontariato presenti in ogni zona, dei medici di base, dei commercianti e degli amministratori di condominio dove presenti.
L’ipotesi di progetto prevede modalità di segnalazione attraverso diversi strumenti:
- la segnalazione allo sportello telefonico per la non autosufficienza, già attivo e gestito dal Comune di Vicenza, numero a cui risponde un operatore esperto per orientare le persone nel sistema dei servizi sociali e che può raccogliere eventuali segnalazioni;
- l’accesso ad un sistema informatico con una successiva presa in carico e verifica da parte di operatori sociali (assistenti sociali ed educatori) nel rispetto della privacy delle persone.
2) sviluppare forme di vicinanza e solidarietà nei quartieri a favore della popolazione anziana.
a) azioni di sensibilizzazione per la ricerca di volontari ultra sessantenni disponibili al servizio, anche attraverso le associazioni di volontariato già attive, che saranno coinvolte nella sensibilizzazione e la selezione di nuovi volontari;
b) riorganizzazione del trasporto di cittadini anziani malati e in situazioni di disagio da parte di volontari di associazioni;
c) formazione dei volontari ultra sessantenni, relativamente al funzionamento del sistema dei servizi e delle modalità di relazione con gli utenti, al fine di qualificare l’intervento;
d) predisposizione di materiale informativo:
− diffusione del materiale informativo, anche via internet, sulle finalità e modalità di accesso alle azioni previste del progetto nei confronti della popolazione target;
− predisposizione di locandine e cartoline e loro diffusione.
e) individuazione dei beneficiari delle attività di volontariato da parte dei servizi sociali e socio sanitari del territorio, nonché con adeguati strumenti di pubblicizzazione;
f) coordinamento tra l’offerta di servizio di vicinanza e la domanda, attraverso la definizione dei criteri di accesso, le priorità e le procedure, definite in accordo con le assistenti sociali territoriali e i referenti delle associazioni già operanti nel territorio;
g) attivazione e monitoraggio delle attività previste: analisi degli outcome del progetto, con individuazione di eventuali fattori di criticità emersi nel corso della sperimentazione e proposte di possibili correttivi;
Il progetto si propone di aumentare sia il numero di volontari coinvolti che il numero di cittadini che usufruiscono del servizio.
3 )Migliorare il livello di attenzione, nei confronti della popolazione anziana
a) formazione diffusa di volontari e persone interessate, individuate quali “sensori” nei territori.
I sensori del territorio sono volontari che accettano di aumentare la sensibilità e le conoscenze nei confronti dei problemi della popolazione anziana di Vicenza, assumendo tale ruolo nel loro quartiere di vita o di lavoro.
I sensori, siano essi commercianti della zona e/o volontari del centro Diurno, saranno coinvolti in una formazione e in un monitoraggio costante da parte dei servizi sociali promotori del progetto.
La formazione prevede tre moduli: l’organizzazione dei servizi sociali a Vicenza e l’evoluzione dell’anziano; le risorse del territorio, la segnalazione e il percorso di aiuto; forme di aiuto e di sostegno all’anziano.
b) definizione delle procedure di segnalazione e di attivazione dei servizi di sostegno da parte dei servizi pubblici e privati.
c)valutazione del progetto attraverso 3 momenti distinti, ma integrati.
Prima fase: interviste telefoniche di alcuni fra gli anziani che sono stati segnalati per valutare il grado di soddisfazione. Valutazione dei risultati con l’équipe.
Seconda fase: questionario di valutazione da far somministrare ai commercianti. Valutazione dei risultati con l’équipe.
Terza fase: interviste con soggetti privilegiati partecipanti al progetto. Valutazione dei risultati con l’équipe.
4) Valorizzare e promuovere in ogni quartiere occasioni di socialità informazione e xxxxx xxxxx con il diretto coinvolgimento delle associazioni di anziani presenti e degli anziani stessi
α) costruzione di un sistema di raccordo e coordinamento delle proposte formative;
β) predisposizione di strumenti di informazione specificatamente rivolte alla popolazione target;
χ) predisposizione di strumenti di facilitazione della partecipazione (ad esempio raccolta della disponibilità di volontari per l’accompagnamento e il rientro a casa);
Fornitura materiali
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, l'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire i mezzi, gli strumenti ed il materiale necessario per la pratica erogazione delle prestazioni, garantendone la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e l'efficacia.
Art. 4 - Registrazione degli interventi
L'impresa aggiudicataria deve utilizzare un sistema per la rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di assistenza domiciliare effettuati.
Tale sistema deve avere le seguenti caratteristiche:
− rilevazione e registrazione degli interventi svolti, con riferimento al giorno, ora di inizio e ora di conclusione dell'intervento, nonché delle prestazioni effettuate;
− certezza oggettiva della riconducibilità della registrazione effettuata all'utente interessato e agli orari e giorni indicati;
− produzione report analitici, in formatto .xls o equivalente (o esportabile in tale formato), riferiti agli interventi realizzati, in un determinato periodo, contenenti almeno le seguenti informazioni: nominativo utente, codice fiscale utente, CSST di riferimento, data interventi, ora inizio e ora fine interventi, durata interventi, prestazioni effettuate, codici operatori che hanno svolto gli interventi.
Le suddette informazioni dovranno essere inoltre fornite con una struttura idonea all'importazione dei relativi dati nel sistema informativo sociale in uso al Comune, secondo le indicazioni che verranno fornite allo scopo dagli uffici.
Il sistema deve funzionare senza oneri o dotazioni particolari a carico del Comune e dell'utente del servizio e senza l'utilizzo di beni, strumenti e utenze telefoniche e/o di trasmissione dati che debbano essere messi a disposizione dall'utente stesso.
Tuttavia, anche in base alle possibilità di registrazione offerte da un lato dal sistema utilizzato e dall'altro dal sistema informativo comunale, potranno essere concordate modalità e classificazione diverse di registrazione delle prestazioni.
L'impresa aggiudicataria si rende disponibile a collaborare con il comune anche ai fini dell'implementazione di procedure di esportazione diretta dei dati del sistema in questione nel sistema informativo sociale in uso al Comune (I-CARE, prodotto da Atena Informatica) tramite web-service o altre modalità.
Art. 5 - Progetto di gestione
Lo svolgimento del servizio riprende quanto previsto nel progetto di gestione elaborato dall'appaltatore e costituente l'offerta tecnica. Il progetto deve essere coerente con le finalità del servizio e rispettoso delle indicazioni e dei criteri organizzativi e gestionali riportati nel presente capitolato.
Laddove previsto dal modello organizzativo proposto, il progetto deve anche eventuali servizi aggiuntivi offerti agli utenti, riportandone le specifiche, le modalità e le condizioni di attivazione, ivi incluse le condizioni economiche dei connessi eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato. Gli oneri di tali eventuali servizi aggiuntivi sono da considerare a carico degli utenti del servizio. Servizi aggiuntivi che non implichino oneri ulteriori per l'amministrazione appaltante e per gli utenti sono considerati valore aggiunto del progetto.
Il progetto proposto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, rappresenta parte integrante, insieme al capitolato ed al contratto, degli atti disciplinanti il servizio e i rapporti tra comune e
appaltatore, che si obbliga a dare piena esecuzione sia a quanto previsto in capitolato che a quanto specificato nel progetto.
Art. 6 - Periodo di prova
Il rapporto contrattuale è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova di mesi 6 (sei), al termine del quale sarà formulato un motivato giudizio di accettabilità o meno del servizio stesso.
In caso di esito negativo del periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza della fornitura del servizio, con affidamento dell'appalto al secondo aggiudicatario. Il servizio reso durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito.
Art. 7 - Durata dell’appalto
Il contratto avrà durata triennale a decorrere dalla data effettiva di aggiudicazione della gara. Dalla data di decorrenza l'appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio appaltato a pieno regime.
Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il committente avrà la facoltà di ordinare, in casi d'urgenza, l'esecuzione anticipata delle prestazioni anche in pendenza della stipula del contratto, all'impresa aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa. In caso di mancata stipula/efficacia del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.
Alla scadenza dell'appalto la ditta è comunque tenuta a garantire le prestazioni alle stesse condizioni vigenti fino all'individuazione del nuovo concorrente a seguito delle necessarie procedure per l'affidamento del servizio.
Art. 8 - Opzione per la proroga del contratto
Il committente si riserva il diritto di disporre proroghe annuali del contratto, per un periodo complessivo non superiore a due anni, agli stessi patti e condizioni e fatta salva la revisione dei prezzi di cui al successivo art. 10. Qualora il committente intenda avvalersi di tale opzione l’appaltatore, ai sensi dell’art. 1331 del c.c., sarà obbligato ad adempiere.
Art. 9 – Importo presunto dell’appalto
L'importo contrattuale presunto, esclusa IVA nella misura di legge, quale corrispettivo per le prestazioni indicate nel presente capitolato, viene determinato in € 300.000,00 e ulteriori
€200.000,00 nel caso di proroga di cui al precedente art. 9.
Tale importo è comunque puramente indicativo in quanto l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'impresa aggiudicataria.
Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi affidati, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Tali importi sono da ritenersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto conto e comprensivi di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti per l'aggiudicazione del servizio (quali, a titolo meramente esemplificativo, i costi per lo spostamento necessario per raggiungere il luogo di svolgimento del servizio, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni, nonché i costi di organizzazione). Sono compresi altresì tutti gli oneri e le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, nessuna esclusa.
Art. 10 – Revisione dei prezzi.
La revisione dei prezzi è ammessa solo a partire dal secondo anno dalla data di sottoscrizione del contratto, previa richiesta della ditta aggiudicataria e sulla base di apposita istruttoria.
L'adeguamento dei prezzi, in assenza della individuazione dei costi standardizzati da parte della Sezione regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, verrà effettuata esclusivamente
considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all'indice ISTAT-FOI al netto dei tabacchi dell'annualità precedente.
Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.
Art. 11 - Personale dell’appaltatore
Il servizio sarà svolto dall’appaltatore mediante proprio personale in possesso dei requisiti formativi e professionali adeguati a svolgere le prestazioni richieste.
Il personale che effettuerà le prestazioni di assistenza domiciliare deve essere già in possesso del diploma professionale di operatore addetto all'assistenza, conseguito in corsi autorizzati dalla regione, da documentare all'atto dell'inserimento in servizio.
Per tutti gli operatori sono richiesti inoltre:
- possesso di patente di guida di categoria B
- inidoneità psico-fisica alla mansione specifica oggetto dell'appalto ai sensi del Dlgs n. 81/2008. Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con l’appaltatore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il committente, restando quindi ad esclusivo carico dell’appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
- È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di farsi carico di predisporre un piano di aggiornamento del proprio personale, in modo autonomo o partecipando ad iniziative analoghe promosse da altri enti pubblici. Il committente richiederà la partecipazione degli operatori dell’impresa aggiudicataria ad iniziative formative se organizzate al proprio interno. Resta inteso che il costo degli operatori per le ore dedicate alla formazione eventualmente tenuta dal committente è a completo carico della ditta aggiudicataria.
- L’appaltatore deve fornire, ogni tre mesi, al Settore Servizi Sociali e Abitativi, l’elenco nominativo aggiornato del personale dipendente e impiegato per lo svolgimento del servizio di cui trattasi. L’elenco deve precisare, tra l’altro, le qualifiche professionali degli operatori.
- Il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento previamente autorizzato dal Comune. Tale tesserino portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, dovrà contenere:
• fotografia
• nome e cognome
• ditta di appartenenza
• qualifica di
- L’appaltatore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:
• l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;
• assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.
L’obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L’appaltatore dovrà produrre, a richiesta del committente, l’esibizione dei seguenti documenti: libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all’applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. L'appaltatore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.
In qualsiasi momento, il committente può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la non utilizzazione degli operatori che non ritenga in possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari per l’espletamento del servizio in oggetto. L’appaltatore deve garantire l’immediata sostituzione di tali operatori così come di quelli assenti per qualsiasi motivo, in modo da garantire la continuità del servizio.
Prima di prendere servizio il personale dell'appaltatore viene edotto – anche con consegna di circolari comunali – sul Codice di Comportamento approvato dal Comune, in quanto lo stesso si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti concessionari o appaltatori dei servizi.
Art. 12 - Divieto di subappalto
Fatta eccezione per gli interventi di risanamento abitativo di cui all'art. 3.2 , per i servizi oggetto del presente appalto è tassativamente vietato all'appaltatore cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al committente per la risoluzione anticipata dello stesso. In caso di Associazione Temporanea di Imprese e di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate.
Art. 13 - Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore si obbliga inoltre a:
a) garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati;garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
b) farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio e dei loro eventuali sostituti;
c) presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente;
d) realizzare ogni altra attività di qualificazione e promozione del servizio prevista dal progetto contenuto nell’offerta tecnica presentata;
e) comunicare preventivamente al committente eventuali autonome iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato.
f) disporre di una sede operativa sul territorio del Comune di Vicenza con la presenza di personale tecnico-amministrativo e un recapito telefonico, un servizio di fax, una casella di posta elettronica, oltre alle attrezzature informatiche per la gestione e l’elaborazione della documentazione richiesta. Nel caso in cui l’appaltatore non disponga di una sede sul territorio, dovrà impegnarsi a reperirne ed attrezzarne una, prima dell’inizio del servizio.
Art. 14 - Controllo da parte del committente
Il committente potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare al rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente capitolato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficacia e l'efficienza degli interventi.
I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dal referente del committente, in contraddittorio con il referente organizzativo del servizio dell'appaltatore.
Il committente potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione. Il committente potrà utilizzare inoltre dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore.
L’appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta, dovrà inoltre relazionare sulle prestazioni assistenziali svolte e fornire informazioni ed elementi utili per il miglioramento del servizio nel suo complesso,.
Art. 15 – Contributi esterni
E' fatto divieto all'affidatario ed ai singoli operatori da essa utilizzati di ricevere qualsiasi tipo di compenso relativamente ai servizi resi ai sensi del presente capitolato.
Art. 16 – Applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro
L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere dei confronti del committente od i terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.
L'appaltatore si impegna a tramettere la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti prepostoti del nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico di lavoro competente, nonchè copia del piano di sicurezza ex Dlgs 81/2008.
L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servii appaltati e a partecipare agli incontri comuni sul tema e concordati con il committente.
L'appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale e/o dei soci lavoratori, avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro al committente.
L'appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché tutti i materiali e i presidi di autoprotezione dai rischi professionale, che siano necessari allo svolgimento del servizio appaltato. Il committente è esonerato dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.
Art. 17 – Tutela della privacy
In relazione alle disposizioni del Dlgs 196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati presso il committente quale titolare del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita distruzione e accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/1990. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs 196/2003.
Il Responsabile del procedimento conferirà all’appaltatore i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:
- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività oggetto della gara, che rientrano tra le finalità;
- i dati comunicati all’appaltatore sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto.
I dati comunicati all’appaltatore o da questi direttamente acquisti per conto del Comune di Vicenza non potranno essere riprodotti ad uso dell’appaltatore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Vicenza contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell’attività svolta. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l’appaltatore dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
Sarà fatto divieto assoluto all’appaltatore di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.). L’appaltatore si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alle notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d’oneri, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi all’appaltatore, questo si dovrà impegnare a:
a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
b) trasferire tempestivamente al Comune di Vicenza con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.
L’appaltatore dovrà rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il titolare ed il responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l’eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.
Art. 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’appaltatore, quanto del committente o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell’espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando il committente da ogni responsabilità a riguardo. L’appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d’appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi). In particolare detta polizza tiene indenne l’appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’appaltatore possa arrecare, inclusi i danni da interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra deve essere non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza.
Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta del committente, quest’ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d’appalto.
Art. 19 – Scioperi
Il servizio oggetto del presente appalto, avuto riguardo alla natura delle prestazioni erogate e dei destinatari delle stesse, deve essere inteso come essenziale, ai sensi per gli effetti della L. 12/06/1990 n.146 e s.m.i.
L'appaltatore, in caso di sciopero che coinvolga i propri operatori, dovrà darne notizia in forma scritta al Comune di Vicenza, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, per consentire una adeguata informazione agli utenti.
Art. 20 - Condizioni dei servizi
Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l’espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all’avvio del servizio.
Saranno da considerare a carico degli utenti le spese per l’acquisto del materiale occorrente alla propria igiene personale, alla pulizia della casa e, comunque, le spese indispensabili e vive per il disbrigo delle commissioni.
L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto. I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica.
L’appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Art. 21 – Pagamenti
I corrispettivi dovuti all’appaltatore dal committente per la prestazione dei servizi di cui al presente appalto, sono stabiliti e meglio indicati nell’Offerta Economica, in termini di tariffa oraria per ciascuna tipologia di prestazione.
Spetta all’appaltatore, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi contrattuali moltiplicati per il numero delle ore effettuate per ogni singola prestazione.
Mensilmente l'appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione dell'attività svolta stabiliti dal committente su supporto informatico e debitamente compilati.
L'appaltatore potrà rendicontare solo le ore relative agli interventi realizzati e comunque autorizzati dal committente.
Per gli interventi di risanamento abitativo l'appaltatore emetterà specifica fattura nella quale va riportato un importo non superiore al preventivo autorizzato, allegando alla fattura stessa i relativi giustificativi di quietanzati (in caso di subappalto o cottimo).
Il committente, effettuati i relativi riscontri ed accertata la correttezza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste dal presente capitolato da parte del responsabile del procedimento, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dell'appaltatore dedicato ai sensi della L. 136/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Xxxxx termine resta sospeso qualora il committente dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura invitando l'appaltatore, anche a mezzo mail o fax, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.
Sugli importi mensili dovuti per i servizi eseguiti il committente effettuerà una trattenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi.
Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.
L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.
Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all’art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.
Rimane in carico al soggetto aggiudicatario l’obbligo di comunicare al Comune di Vicenza gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo di eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell’appaltatore e quant’altro dallo stesso dovuto.
Art. 22 - Assoggettamenti fiscali
I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle normative fiscali vigenti.
Ogni onere fiscale resterà a carico dell'aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA, che è a carico del Comune.
Le spese di contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dell'impresa aggiudicataria.
Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ente Appaltante ed il Soggetto Aggiudicatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i.
Il Comune di Vicenza si assume inoltre l’obbligo di dare immediata comunicazione al Soggetto Aggiudicatario ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subsoggetto aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il codice CIG relativo alla presente procedura di gara.
Art. 24 - Penalità
Il committente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’appaltatore che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.
In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento il committente addebita all’appaltatore una penale da € 500,00 a € 5.000,00, applicata gradualmente secondo la gravità della irregolarità riscontrata.
L'appaltatore potrà altresì essere soggetto all'applicazione di una penale di € 2.500,00 in caso idi eccessivo turn-over del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si avrà eccesso di turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento (inclusi quelli dovuti a dimissioni e/o licenziamenti) operatore/utente superi il 10%, fatte salve particolari situazioni preventivamente concordate con il referente del comune.
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata.
Successivamente, o per cumulo di infrazioni, l’appaltatore potrà procedere alla risoluzione del contratto. L’appaltatore procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta.
Dopo la comminazione di 5 (cinque) sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.
Art. 25 - Risoluzione
E’ facoltà del committente risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C. e di procedere all’esecuzione del contratto in danno dell’appaltatore.
Il committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti qualora dovessero emergere a carico dell’appaltatore irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale.
In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dal Comune di Vicenza oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi:
α) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
β) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell'appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dal Comune;
χ) omissione, totale o parziale, del pagamento degli oneri previdenziali;
δ) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
ε) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’appaltatore nel corso della procedura di gara;
ϕ) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell’appaltatore risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore;
γ) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell’appaltatore risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore;
η) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
ι) nel caso in cui l’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale l’appaltatore si è aggiudicata l’appalto, nonché richiesti per la stipula del contratto;
φ) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
κ) fallimento o cessazione dell’appaltatore;
λ) in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx000000-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/00000-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
μ) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
Nel ricorrere delle fattispecie di cui ai comma precedenti il committente potrà affidare l’esercizio diretto del servizio ad altri, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, incluso il maggiore costo del servizio effettuato da altre ditte per la durata residua del contratto, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che l’appaltatore intenderà mettere in atto.
Art. 26 - Recesso
Il committente nel caso in cui sia stato depositato contro l’appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In tale ipotesi, l’appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
L’Ente appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.A.
Art. 27 - Esecuzione in danno
Considerata la particolare natura del servizio aggiudicato, l’appaltatore si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall’appaltatore con addebito dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto previsto agli artt. 19 e ss. del presente Capitolato.
Art. 28 - Cessione del contratto
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l’appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Art. 29 - Cauzione
La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto, pari ad € 15.000,00. Tale cauzione deve essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale della somma o mediante apposita fidejussione bancaria rilasciata da Istituti Bancari a tal fine autorizzati o mediante apposita polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. L’importo della cauzione, ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il candidato segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale, dovrà essere versata a cura dell’appaltatore, in sede di stipulazione del contratto, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto fino a che non sia stata definita ogni eventuali controversia.
Art. 30 – Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi
Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Art. 31 - Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.
Art. 32 - Reperibilità e comunicazioni
Onde agevolare l’esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l’appaltatore ed il committente, l’appaltatore individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il committente nell’ambito dell’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica (tramite recapito telefonico cellulare) e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede del committente entro mezz’ora dal contatto. Tutte le comunicazioni circa l’ordinaria gestione interverranno tra detto coordinatore ed il Responsabile del servizio competente individuato dal committente.
Art. 33 – Strutture organizzative del Committente
La struttura organizzativa del Committente cui è affidata l’organizzazione, il monitoraggio e il controllo del servizio, oggetto del presente capitolato, è il Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza – U.O. Servizi Sociali Territoriali.
Art. 34 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx (tel. 0000-000000, fax 0000-000000), email xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.
Art. 35 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore, nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio-assistenziale.
Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.
L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del capitolato non comporta l’invalidità o l’inefficacia del medesimo nel suo complesso.
La partecipazione alla gara costituirà, pertanto, incondizionata accettazione di tutte indistintamente le clausole contenute nel presente capitolato e impegnerà immediatamente il partecipante.