CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI TRA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI TRA
Amministrazione Straordinaria TB Holding S.r.l. in Liquidazione, con sede in Argelato (BO), via dei Notai
n. 128, 40050, Frz. Funo c/o Centergross di seguito e per brevità: la COMMITTENTE, rappresentata dal Commissario Straordinario Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx (C.F.: CCNFLV70D11G478T)
e
Marco De Stefani, domiciliato professionalmente in Bologna alla xxx Xxxxxxx 0/0, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx, di seguito e per brevità: il PROFESSIONISTA
PREMESSO CHE
- la COMMITTENTE è una società attiva nel settore della distribuzione a marchio proprio e su propria rete di vendita, di calzature;
- la COMMITTENTE ha necessità di definire il valore economico dei marchi da essa detenuti ed attualmente attivi in vari paesi oltre l’Italia;
- il PROFESSIONISTA opera da oltre 30 anni nel settore della consulenza immobiliare con esperienza specifica nel settore del mercato immobiliare direzionale e commerciale e nelle valutazioni /perizie immobiliari commerciali, è iscritto al Ruolo Agenti affari in mediazione presso la CCIAA di Bologna
n.499 (oggi REA n.497919) dal 12 novembre 1987;
- Le Parti vogliono verificare la praticabilità di una collaborazione professionale che preveda l’esecuzione di alcuni servizi, su base una tantum, tesi alla all’individuazione del valore economico congruo dei key money (avviamento/buon’uscita) dei punti vendita in gestione diretta dalla COMMITTENTE;
SI CONVIENE E SI STIPULA
1) Premessa
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il PROFESSIONISTA dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di cui al Decreto Ministeriale del 28 luglio 2016 e di non avere cause di incompatibilità con alcuno degli organi della procedura della Amministrazione Straordinaria TB Holding S.r.l. in Liquidazione.
2) Oggetto
la COMMITTENTE affida al PROFESSIONISTA, che accetta, l’incarico di svolgere un servizio di consulenza teso ad individuare il valore economico congruo ed analitico dei key money (avviamento/buon’uscita) dei vari punti vendita condotti in locazione ed in gestione diretta dalla COMMITTENTE;
3) Modalità di svolgimento
Il PROFESSIONISTA pur nell’osservanza degli obblighi contrattuali, svolgerà l’incarico affidatogli in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio e senza alcun vincolo di subordinazione, con ampia libertà nella scelta dei modi e dei tempi.
Il PROFESSIONISTA, al termine dell’incarico rilascerà la propria valutazione con specifica che la normale validità della valutazione sarà di 12 mesi dalla data della sottoscrizione, in quanto il mercato dei valori commerciali risulta storicamente mutevole oltre il breve periodo
4) Durata e Recesso
L’incarico si intende conferito con inizio il e termine nel tempo massimo di 6 settimane dal
conferimento del presente incarico, senza possibilità di tacito rinnovo.
5) Riservatezza.
Tutte le informazioni e i dati relativi di cui il PROFESSIONISTA dovesse venire a conoscenza in conseguenza o per effetto del presente accordo sono da considerarsi di natura strettamente confidenziale, sempre che non si tratti di informazioni e dati che siano generalmente noti o facilmente accessibili agli operatori del settore. Di conseguenza, il PROFESSIONISTA è tenuto ad adottare tutte le misure che siano da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni e i dati acquisiti, fermo restando che non potrà farne uso, né riferirne o permetterne l’accesso a terzi senza l’espresso consenso scritto della COMMITTENTE sia nel corso della validità del presente contratto sia successivamente alla relativa scadenza e/o risoluzione, da qualsiasi causa determinata. Il mancato rispetto della presente clausola oltre a poter costituire causa di risoluzione immediata del rapporto darà diritto alla COMMITTENTE di agire in ogni opportuna sede per ottenere il risarcimento dei danni.
6) Corrispettivo.
Per l’incarico affidato al PROFESSIONISTA sarà corrisposto un compenso complessivo forfettario di:
- € 10.000,00 (euro diecimila/00) per onorari, oltre IVA come per legge, che verranno corrisposti come segue, quanto al 30% al momento della sottoscrizione del presente accordo, il rimanente 70% a 30 giorni dalla fine dell’incarico.
Il corrispettivo è conforme al D.M. del 28 luglio 2016
7) Spese
Sono escluse dal compenso tutte le spese vive e rendicontabili che il professionista si dovesse trovare a dover sopportare per l’adempimento dell’incarico e che verranno liquidate all’emissione della seconda fattura relativa al saldo degli onorari e quindi al termine dell’incarico, per le spese di trasferta si fa espresso rinvio alle previsioni del CCNL Ministeri per i dirigenti.
8) Miscellaneous
(Divieto di Cessione) E’ fatto divieto assoluto di cedere in tutto o in parte, anche a titolo gratuito, il presente contratto a pena la facoltà della COMMITTENTE di recedere immediatamente dal medesimo oltre, in ogni
caso, al risarcimento dei danni. E’ fatto, altresì, divieto al PROFESSIONISTA di cedere i crediti derivanti dal presente contratto.
(Documenti) In ogni caso di risoluzione ed alla cessazione del presente rapporto, il PROFESSIONISTA sarà tenuto a restituire senza indugi i documenti affidategli o di cui sia comunque venuta in possesso nel corso dello stesso.
(Titolarità dei Risultati) Tutti i progetti ed i concetti di marketing, i programmi, i piani, e quant’altro sviluppato nell’ambito del presente mandato sarà di esclusiva proprietà della COMMITTENTE, la quale ne potrà disporre liberamente e pienamente, essendo il relativo compenso incluso nella somma di cui al precedente punto 6)
(validità) la normale validità della valutazione sarà di 12 mesi dalla data della sottoscrizione, in quanto il mercato dei valori commerciali risulta storicamente mutevole oltre il breve periodo.
(Conoscenza del Contratto) il PROFESSIONISTA riconosce di aver preso compiuta conoscenza del presente contratto in ogni sua parte, nonché di aver considerato tutte le condizioni e le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione del prezzo e che, compiuti i propri calcoli, lo giudica remunerativo e di sua convenienza.
9) Legge Applicabile e Foro Competente
Al presente contratto si applica la legge italiana.
Le Parti concordano sin da ora di devolvere qualsiasi controversia derivante dal presente contratto al Foro di Bologna.
Letto, confermato e sottoscritto Bologna,
Amministrazione Straordinaria
TB Holding S.r.l. in Liquidazione Marco De Stefani
(Xxxxxx Xxxxxxx)
Per accettazione espressa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del c.c. italiano si conferma l’approvazione degli articoli: 3) Modalità di svolgimento; 4) Limiti; 5) Durata e Recesso; 6) Divieto di Concorrenza e Riservatezza; 7) Corrispettivo; 9) Miscellaneous (Divieto di Cessione) (Titolarità dei Risultati);
9) Legge Applicabile e Foro Competente.
Amministrazione Straordinaria
TB Holding S.r.l. in Liquidazione Marco De Stefani
(Xxxxxx Xxxxxxx)