Clausola carburante e forma scritta
Clausola carburante e forma scritta
nell’autotrasporto
Avv. Xxxxxx Xxxxx - Studio Legale Mordiglia
Webinar Confindustria Novara Vercelli Valsesia
05.05.2022 1
Un premessa prima di iniziare..
COMMITTENTE VETTORE
CONTRATTO DI VENDITA
VENDITORE COMPRATORE
FORMA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
Il caso: «Posso mandarti una email con la quotazione?»,
«posso procedere come discusso ieri al telefono?»
In generale:
Art. 1350 c.c.: La legge prescrive la forma scritta a pena di nullità solo per alcuni contratti. Tra questi non rientra il contratto di trasporto.
Norma speciale:
Art. 6, D. LGS. 286/2005: «Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».
FORMA DEL CONTRATTO
I «modelli contrattuali tipo» previsti dal Decreto M.I.T. del 1 febbraio 2006
• Modello per «prestazione singola»
• Modello per «pluralità di prestazioni»
• Modello per «rinvio ad accordi volontari di diritto privato»
• Modello per «subvettore»
«I contratti tipo allegati hanno valore indicativo per le parti, che mantengono la facoltà di scegliere altre formulazioni contrattuali, purché contengano gli elementi essenziali di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/2005»
FORMA DEL CONTRATTO A SEGUITO DEL DECRETO-LEGGE
DEL 21.03.2022
Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi;
c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.
FORMA DEL CONTRATTO
«Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
a) termini temporali per la riconsegna della merce;
b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.
Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonché' gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.»
IL CORRISPETTIVO
• Le parti possono autonomamente decidere i prezzi e condizioni del trasporto, tenendo conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale ( Art. 83 bis, c. 4, D.L.112/2008)
• Termini di pagamento: max. 60 gg. dall’emissione della fattura (Art. 83 bis, c. 12, D.L.112/2008)
• Azione diretta del subvettore (art. 7-ter, D. LGS. 286/2005) per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto
IL CORRISPETTIVO
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento , nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato;
Estratto da: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/0000-
04/costo%20Gasolio%20Marzo%202022.pdf
IL CORRISPETTIVO
E’ opportuno precisare che già con la riforma intervenuta nel 2014 dell’art. 83 bis, comma V, del D.L. 112/2008, era stato previsto un onere di adeguamento analogo in caso di variazioni superiori al 2 per cento del costo carburante o delle tariffe autostradali. Tale previsione di legge, però, non costituiva un elemento essenziale del contratto in forma scritta e si applicava solo per i contratti di trasporto con prestazioni da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, mentre il nuovo art. 6 del D. Lgs. 286/2005 si applica a tutti i contratti di autotrasporto.
FORMA DEL CONTRATTO
«6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.
6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio
dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi
Fonte: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/0000-00/xxxxxxx%00xxxxx.xxx
Fonte: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/0000-00/XXXXXXX.xxx
FORMA DEL CONTRATTO
Ne deriva che ai contratti stipulati in forma orale o comunque privi degli elementi essenziali per il riconoscimento della forma scritta, si dovranno applicare i corrispettivi determinati mensilmente dal Ministero.
Non è chiaro però se la portata di tale norma si quella di reintrodurre dei costi minimi dell’autotrasporto, già bocciati dalla nota sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 4 settembre 2014, per contrasto all’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
FORMA DEL CONTRATTO E SICUREZZA STRADALE
Nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale (Art. 4, c. 2, d. lgs. 286/2005).
A) CONTRATTO IN FORMA SCRITTA: se le modalità contrattuali di esecuzione del trasporto non permettono al conducente di rispettare le norma sulla sicurezza stradale, il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario della merce che abbiano fornito tali istruzioni sono obbligati in solido con il conducente.
B) CONTRATTO NON IN FORMA SCRITTA
• se ci sono comunque istruzioni scritte: «gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione.»
• se non ci sono neanche istruzioni scritte: «In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente»
DUBBI SULLA PORTATA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI, ANCHE
ALLA LUCE DELLA PROSSIMA CONVERSIONE IN LEGGE
• Periodo transitorio
• Contratto di appalto di servizi di trasporto
• «prezzo del gasolio da autotrazione»: quale sorte per gli altri carburanti? Metano, veicoli elettrici, LNG, biocarburanti
• Divieto di subvezione ulteriore: «Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite» Art. 6 ter, D. LGS. 286/2005
..E NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI?
Reg. UE 4058/1989
Art. 1
«Il presente regolamento si applica ai trasporti di merci su strada per conto terzi tra gli Stati membri, anche se, per una parte del percorso, il trasporto si effettua:
- in transito attraverso un paese terzo, oppure
- mediante un autoveicolo caricato, senza trasbordo di merce, su un altro mezzo
di trasporto»
Art. 2
«A decorrere dal 1°gennaio 1990, i prezzi dei trasporti di cui all'articolo 1 sono
concordati liberamente tra le parti del contratto di trasporto»
..E NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI?
Articolo 6 - Convenzione «CMR»
1. La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni:
a. luogo e data della sua compilazione;
b. nome e indirizzo del mittente;
c. nome e indirizzo del vettore;
d. luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna;
e. nome e indirizzo del destinatario;
f. denominazione corrente della natura della merce, genere dell'imballaggio e, per le
merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta;
g. numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;
h. peso lordo o quantità altrimenti espressa della merce;
i. spese relative al trasporto (prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti doganali e altre spese sopravvenienti a partire dalla conclusione del contratto di trasporto fino alla riconsegna);
j. istruzioni richieste per le formalità doganali e altre;
k. indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla presente Convenzione;
..E NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI?
Articolo 7 - Convenzione «CMR»
«1. Il mittente risponde di tutte le spese e danni sopportati dal vettore in caso di inesattezza o di insufficienza:
a. delle indicazioni citate nell'articolo 6 paragrafo 1 b, d, e, f, g, h e j;
b. delle indicazioni citate nell'articolo 6 paragrafo 2;
c. di tutte le altre indicazioni o istruzioni da lui date per la compilazione della lettera di vettura o per essere ivi riportate;
2. Se, a richiesta del mittente, il vettore iscrive nella lettera di vettura le indicazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, si ritiene, fino a prova contraria, che egli agisca per conto del mittente.
3. Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione prevista nell'articolo 6 paragrafo 1 k, il vettore è responsabile di tutte le spese e dei danni subiti dall'avente diritto alla merce a causa di detta omissione.»
GRAZIE DELL’ATTENZIONE
Genova
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Milano
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