REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI LAVORO AUTONOMO (NELLA FORMA OCCASIONALE E PERSONALE).
COMUNE DI NUORO
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI LAVORO AUTONOMO (NELLA FORMA OCCASIONALE E PERSONALE).
CAPO I
AFFIDAMENTO DI INCARICHI CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI LAVORO AUTONOMO
Art. 1 - Ricorso a collaboratori esterni
l presente regolamento disciplina il conferimento da parte dell’Amministrazione di Nuoro di incarichi di collaborazione ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d’ opera stipulati ai sensi dell’art. 2222 del codice civile e seguenti, aventi natura di:
- incarichi affidati a soggetti esercitanti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo ad esclusione di quelli ai legali ed ai consulenti tecnici di parte per la difesa in giudizio, per i quali sarà prevista apposita regolamentazione e di quelli disciplinati da normativa speciale quali gli incarichi per la progettazione dei LL.PP., le collaborazioni professionali per il condono edilizio, gli addetti stampa;
Gli incarichi potranno essere affidati in base ai seguenti presupposti:
- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Possono essere svolti nella forma di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo gli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, il cui contenuto coincida con il contratto di prestazione d’ opera intellettuale regolato dagli artt. 2229 – 2238 del Codice Civile, come definiti nell’art. 27.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Art. 2 - Finalità
Gli incarichi possono essere conferiti per far fronte ad esigenze peculiari per le quali l’Amministrazione necessita di apposite competenze professionali;
Le collaborazioni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti soprattutto nell’ipotesi in cui nella struttura organizzativa dell’ente siano presente Uffici appositamente competenti, forniti oggettivamente di adeguate professionalità.
Art. 3 - Competenze e responsabilità
La competenza per l’affidamento degli incarichi spetta al Dirigente del Settore interessato, che può ricorrervi nell’ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento;
Il Dirigente del Settore interessato invierà preventivamente una comunicazione al Dirigente del Servizio Personale, affinché, in relazione alla professionalità e alle prestazioni richieste, sia accertata la possibilità o l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’ente, nonché per la verifica della compatibilità sul rispetto dei limiti sulle spese di personale.
A tal fine, il Dirigente del Servizio Personale disporrà una apposita ricognizione (Allegato n. 1) e per iscritto ne comunicherà l’esito al Dirigente del Settore interessato.
Qualora la ricognizione all’interno dell’ente dia esito negativo e nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 1, il Dirigente del Settore interessato potrà attivare la procedura per l’individuazione del contraente.
Prima della sottoscrizione del disciplinare d’incarico, redatto sulla base dei fac-simile allegati al presente regolamento (Allegati n. 2-3-4) , il Dirigente del Settore interessato dovrà sottoporre gli atti relativi all’affidamento al Dirigente del Servizio Personale per la verifica della conformità delle procedure previste dal presente regolamento e per consentire le comunicazioni obbligazioni previste dall’art. 4 bis del D.lgs. 181/2000 e successive medicazioni e integrazioni.
A fronte delle difformità segnalate, il mancato adeguamento comporterà l’assunzione di ogni responsabilità da parte del Dirigente del Settore interessato.
Art. 4 - Selezione dei collaboratori
Il Dirigente del Settore interessato, procede alla selezione dei collaboratori, ai quali conferire incarichi nella forma di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo, mediante procedure comparative pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
a) l’oggetto della prestazione e le modalità dell’incarico
b) i titoli di studio e le competenze professionali richieste per l’espletamento dell’incarico;
c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico;
d) la durata e il luogo dell’esecuzione dell’incarico;
e) il compenso previsto;
f) le modalità ed i criteri di selezione.
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno quindici giorni consecutivi, salvo casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad otto giorni consecutivi, e divulgato con gli altri mezzi ritenuti opportuni al fine di raccogliere le domande dei soggetti interessati.
Il Dirigente del Settore interessato può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
- Per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’ opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni documentalmente comprovate;
- In casi di particolare urgenza di natura oggettiva, quando le condizioni per la realizzazione dell’incarico da parte di soggetti esterni qualificati non rendano possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione;
- Per singoli incarichi che abbiano un valore unitario inferiore a Euro 1000,00 lordi.
Nell’atto di affidamento dell’incarico Dirigente del Settore interessato indica le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente.
Art. 5 - Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi
È fatto divieto di affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo al personale già alle dipendenze di questo Ente, fatta salva la fattispecie di lavoro autonomo nella forma di lavoro occasionale laddove compatibile con il rapporto di lavoro in atto, anche quando si tratti di personale con contratto a tempo parziale per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno. Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge 244/2007 il limite massimo della spesa per gli incarichi e le consulenze come definiti nelle presenti disposizioni regolamentari viene determinato in sede di deliberazione del bilancio di previsione.
Il collaboratore, salvo che nel disciplinare d’ incarico sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano incompatibili con quella prestata.
Per quanto concerne l’affidamento di incarichi a personale alle dipendenze di altri Enti o Istituzioni pubbliche, gli stessi sono consentiti solamente nei confronti di personale che lavora a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo pieno nel caso di affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale e subordinatamente, comunque, all’acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione pubblica datore di lavoro. La mancata acquisizione della predetta autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il responsabile del procedimento. Sono da ritenersi prestazioni occasionali quelle prestazioni di lavoro autonomo che presentino le seguenti caratteristiche:
- Episodicità od unicità della prestazione;
- Marginalità lucrativa;
- Non abitualità di esercizio.
Art. 6 - Formalizzazione dell’incarico
Il conferimento dell’incarico avviene mediante la stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati
- L’oggetto dell’incarico;
- La durata e la sede lavorativa;
- Le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- Il compenso della collaborazione;
- Gli obblighi per l’incaricato e per l’Amministrazione;
- Le facoltà di recesso delle parti;
- Eventuali xxxxxxxx xxxxxx;
- La clausola risarcitoria di cui al successivo art. 7.
Art. 7 - Recesso e risoluzione del contratto
L’Ente, nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute
dall’incaricato, nonché del mancato guadagno stimato in via forfetaria nella misura di 5 punti percentuali calcolati sui compensi pattuiti a tacitazione di ogni pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo. Tale clausola è inserita obbligatoriamente nell’assetto relativo alle obbligazioni contrattuali di cui al precedente articolo. Il recesso da parte dell’Amministrazione opererà anche nel caso di accertamento di carenza di uno dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico senza il risarcimento di alcuna penale.
Il collaboratore può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto all’Amministrazione 30 giorni prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito. Tale clausola è inserita obbligatoriamente nell’assetto relativo alle obbligazioni contrattuali di cui al precedente articolo.
Se l’esecuzione dell’oggetto dell’incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive anticipate e documentate.
Qualora il collaboratore non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente diffida per iscritto lo stesso ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato l’Amministrazione può recedere dal contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.
CAPO II
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Art.8 - Incarichi di xx.xx.xx.
Qualora l’ente al proprio interno non sia fornito di adeguate professionalità, per taluni servizi di particolare importanza, in via straordinaria e per eccezionali motivi, può richiedere prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di elevato contenuto professionale, contraddistinte da una rilevante autonomia nel loro svolgimento.
Il collaboratore si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’ opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario, continuativo, coordinato e personale senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
Art. 9 - Procedura per l’individuazione del contraente
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, il Dirigente del Settore interessato, secondo le modalità specificate nell’avviso, procede alla selezione degli esperti esterni tramite un colloquio individuale, nel corso del quale potrà essere esaminato il curriculum vitae o professionale. Al termine dei colloqui potranno essere valutati in termini comparativi i curricula e le proposte operative desunte dai colloqui e riferibili allo svolgimento dell’incarico.
In relazione alle peculiarità dell’incarico, il Dirigente del Settore interessato può motivatamente definire diversi e/o ulteriori criteri di selezione che dovranno, comunque, risultare espressi nell’ambito dell’avviso di selezione, riportando, altresì, i parametri di valutazione.
Art. 10 - Proroga
La proroga dell’incarico conferito costituisce una fattispecie assolutamente eccezionale. Per esigenze straordinarie ed imprevedibili, non oggettivamente preventivabili al momento del conferimento dell’incarico, è ammissibile una sola proroga, purché necessaria e funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e relativa alle medesime prestazioni.
Art. 11 - I compensi
Il compenso deve essere preventivamente, formalmente definito, calcolato con riferimento alla tipologia, alla qualità e alla quantità dell’opera o della prestazione richiesta, tenuto conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, facendo anche riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale.
Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico da attestarsi preventivamente ad opera del competente Dirigente del Settore interessato.
Le modalità di corresponsione del compenso sono definite in via negoziale. Può essere previsto il rimborso delle spese sostenute dal collaboratore per l’espletamento dell’incarico secondo i criteri e con riferimento al tetto giornaliero fissato per i dipendenti dell’ente.
Art. 12 - Lo svolgimento delle prestazioni
Le prestazioni del collaboratore vengono svolte senza vincolo di subordinazione e, quindi, al di fuori dei sistemi organizzativi e dei vincoli gerarchici operanti nell’ente. Le prestazioni sono assoggettate a un vincolo funzionale in virtù del quale la prestazione deve essere resa in sintonia con gli obiettivi definiti dall’ente e strumentalmente al loro conseguimento.
L’incaricato, pertanto, si confronta periodicamente con il Dirigente competente o suo delegato per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti e perseguiti dall’Amministrazione, procedendo ad opportune e necessarie correzioni al riguardo.
Il collaboratore è esonerato dal rispetto di un orario di lavoro predeterminato e non ha diritto alle ferie e ai congedi previsti a favore del personale dipendente, né all’applicazione di istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato, se non previsti dalla legge.
La sede di svolgimento dell’incarico deve essere indicata nel disciplinare, sia che essa coincida con gli Uffici dell’ente che con altro luogo.
Il collaboratore incaricato non ha poteri gestionali autonomi e neppure di rappresentanza dell’ente.
Art. 13 - Strumenti a disposizione
L’Ente può mettere a disposizione del collaboratore, oltre alla necessaria documentazione, anche i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici inclusi l’ hardware e il software, che ritiene necessari per l’espletamento dell’incarico. Dell’uso e della custodia di tali beni risponde direttamente il collaboratore.
Art. 14 - Verifiche periodiche
Il Dirigente può, in qualsiasi momento, verificare lo stato di avanzamento dell’opera o il grado di espletamento del servizio dell’attività affidati, misurati sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché la corrispondenza dei risultati ottenuti a quelli richiesti dall’incarico.
Art. 15 - Sospensione dell’incarico
Nel disciplinare dell’incarico sono individuate le modalità inerenti alla sospensione dell’incarico nelle ipotesi di malattia, infortunio, maternità ed altri gravi motivi che impediscano all’incaricato di poter operare.
Art. 16 - Aspetti previdenziali e assistenziali, assicurativi, fiscali
1. Per gli aspetti previdenziali e assistenziali, assicurativi e fiscali si rimanda alle vigenti disposizioni normative ed alle direttive impartite dagli uffici finanziari competenti
CAPO III
LAVORO AUTONOMO
Art. 17 - Gli incarichi di lavoro autonomo
I rapporti di lavoro autonomo possono essere distinti in relazione alle modalità di esecuzione dell’incarico in:
- Lavoro autonomo occasionale;
- Lavoro autonomo professionale.
Tali incarichi possono essere conferiti a soggetti iscritti o non iscritti agli albi professionali.
Art. 18 - Criteri per l’individuazione del contraente
Il Dirigente del Settore interessato procede alla selezione degli esperti esterni, valutando le proposte operative ed economiche secondo il modello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri:
- Abilità professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico;
- Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
- Riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
Art. 19 - Durata degli incarichi
L’incarico non costituisce prestazione di tipo continuativo e , pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta. Non è ammessa in alcun caso la proroga.
Art. 20 - I compensi
Il compenso deve essere preventivamente e formalmente definito, secondo criteri di equità ed equilibrio rispetto alla quantità e alla qualità della prestazione fornita, nonché di effettiva utilità per l’interesse pubblico sotteso all’azione dell’ente.
Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico nei termini convenuti. Le modalità di corresponsione del compenso saranno definite in via negoziale.
Art. 21 - Lo svolgimento delle prestazioni
Le prestazioni sono svolte in piena autonomia, nell’ambito di indirizzi di massima convenuti con il committente.
L’attività non potrà essere esercitata presso gli uffici dell’ente, fatte salve le attività a carattere complementare ed istituzionale, necessarie per lo svolgimento dell’incarico per cui il lavoratore autonomo dovrà utilizzare le attrezzature e gli impianti di cui dispone. L’Ente metterà a disposizione solamente le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
Art.22 - Incarichi di lavoro autonomo occasionale
Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale si caratterizzano sia per il fatto di non essere esercitate abitualmente sia per l’assenza di un vincolo di coordinamento dell’ente; sono prestazioni ad esecuzione istantanea ed episodica, non riconducibili a progetti o programmi di lavoro. Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale sono, in ogni caso, da ritenersi professionalmente esercitate allorquando risultino direttamente lucrative in conseguenza dei compensi percepiti.
Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’ opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche i mezzi e gli strumenti dell’Amministrazione che risulteranno necessari per lo svolgimento dell’incarico.
Art. 23 - Verifica conclusiva
Prima di liquidare all’incaricato il saldo del compenso definito, il Dirigente provvede a verificare il regolare ed esaustivo assolvimento delle obbligazioni dedotte in contratto nonché quelle relative alle disposizioni previste dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze n°40/2008, attuative dell’art. 48-bis del DPR 602/73. Di tale verifica viene redatto apposito verbale nel quale sono annotate eventuali carenze, difformità, imperfezioni, ecc., indicandone precisamente l’entità e la valutazione economica, al fine di poter definire compiutamente gli importi residui da liquidare o eventuali somme da dover recuperare.
Art. 24 - Aspetti previdenziali e assistenziali, fiscali
1. Per gli aspetti previdenziali, assistenziali e fiscali inerenti agli incarichi di lavoro autonomo occasionale si rimanda alle vigenti disposizioni normative ed alle direttive impartite dagli uffici finanziari competenti.
Art. 25 - Incarichi di lavoro autonomo professionale
Per lavoro autonomo professionale si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.
Gli elementi caratterizzanti tali incarichi sono i seguenti:
- Abitualità, attività svolta in maniera stabile e sistematica;
- Non esclusività, il professionista può esercitare contemporaneamente altre attività senza, per questo, perdere la sua specificità;
- Professionalità, quando sono poste in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo;
- Diretta lucratività: quando il compenso convenuto e percepito sia di entità tale da corrispondere adeguatamente alle ordinarie necessità di vita del lavoratore;
Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’ opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione.
Art. 26 - Verifica conclusiva
Prima di liquidare all’incaricato il saldo del compenso definito, il Dirigente procede a verificare il regolare ed esaustivo assolvimento delle obbligazione dedotte in contratto nonché quelle relative alle disposizioni previste dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze n°40/2008, attuative dell’art. 48-bis del DPR 602/73. Di tale verifica viene redatto apposito verbale nel quale sono annotate eventuali carenze, difformità, imperfezioni, ecc., indicandone precisamente l’entità e la valutazione economica, al fine di poter definire gli importi residui da liquidare o eventuali somme da dover recuperare.
Art.27 - Aspetti Fiscali
Per gli aspetti inerenti agli incarichi di lavoro autonomo professionale si rimanda alle vigenti disposizioni normative a alle direttive impartite dagli uffici finanziari competenti.
CAPO IV
INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA O DI CONSULENZA
Art. 28 - Contenuto degli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza
In relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, rientrano tra gli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza gli incarichi il cui contenuto coincida con il contratto di prestazione d’ opera intellettuale regolato dagli artt. 2229-2238 del Codice Civile.
Gli incarichi di studio riguardano lo studio di questioni inerenti all’attività dell’Amministrazione tramite la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’Amministrazione.
Le consulenze concernono le richieste di pareri ad esperti.
Art. 29 - Competenze e responsabilità
La competenza per l’affidamento degli incarichi spetta al Dirigente del Settore interessato che può ricorrervi nell’ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
Il Dirigente accertata preliminarmente l’assenza o l’indisponibilità di strutture organizzative o professionali interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi.
Art. 30 - Durata degli incarichi
L’incarico non è di tipo continuativo e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta.
Art. 31 - I compensi
Il compenso deve essere preventivamente e formalmente definito.
Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. Le modalità di corresponsione del compenso saranno definite in via negoziale e previa verifica delle condizioni previste dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze n°40/2008, attuative dell’art. 48-bis del DPR 602/73. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'ente, nel rispetto dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Art. 32 - Lo svolgimento delle prestazioni
Le prestazioni sono svolte in piena ed assoluta autonomia.
Art. 33 - Aspetti fiscali
Per gli aspetti fiscali si rimanda alle disposizioni degli uffici finanziari competenti.
CAPO V PUBBLICITÀ
ART. 34 - Pubblicità degli incarichi
L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante la pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
In ogni caso, i dirigenti/responsabili che affidano incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
In virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, della medesima legge 24 dicembre 2007 n. 244, inoltre, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell’oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 35
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.
Art. 36 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’albo Pretorio dell’ente.
Copia del presente regolamento è trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 gg. dall’adozione ai sensi dell’art. 3 comma 57 della L.244/2007.
ALLEGATO N. 1
, lì
Ai Dirigenti
Oggetto: Ricognizione di professionalità all’interno dell’Ente. Art. 32 D.L. 4.7.2006, n. 233 – Legge di conversione 4.8.2006 n. 248 incarichi di collaborazione.
Con la presente si chiede di verificare all’interno del proprio Settore la disponibilità di idonea figura professionale per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a)
b)
c)
presso il Settore Servizio
nel periodo dal al
I requisiti sono i seguenti:
-
-
-
L’esito della ricognizione dovrà essere comunicato tramite nota / e-mail all’indirizzo di posta elettronica entro il .
Cordiali saluti.
Il Dirigente del Settore Affari Generali e Personale
ALLEGATO N. 2
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA’ DI
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. del
TRA
L’Amministrazione , nella persona del Dott. , nato a
( _), il / / , in qualità di Dirigente del Settore , qui agente per conto e nell’interesse della medesima,
E
Il Dott./Sig. , nato a _
xxx , - xxx. xxxx.
xx / /
x xxxxxxxxx xx
XX CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’Amministrazione , come sopra rappresentata, conferisce l’incarico per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto a che accetta.
ART. 2 - OGGETTO E MODALITÀ DELL’INCARICO
L’incarico prevede (Indicare il progetto o programma di lavoro o fasi di esso, rendendo esplicito il risultato che è oggetto della prestazione. Individuare la sede ove si svolgerà l’attività, descrivere tempi e modalità della prestazione che devono essere concordati con il Dirigente in base agli obiettivi dell’incarico ricevuto e che potranno essere modificati, con consequenziale integrazione al disciplinare originario, in relazione allo sviluppo del progetto da portare a compimento. Nel definire le forme e modalità di coordinamento, il Dirigente richiederà un report sullo stato di avanzamento del progetto.
Laddove sia contemplato dovranno essere indicate le modalità di utilizzo delle strutture e degli strumenti dell’Ente messi a disposizione dal committente per garantire lo svolgimento della prestazione, precisando:
- il tipo di strumenti e apparecchiature (descrizione) ;
- che lo strumento/l’apparecchiatura è in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti;
- che il collaboratore, in qualità di comodatario, si servirà dello strumento/apparecchiatura
con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo , impegnandosi a non destinare il bene a scopi diversi;
- che il collaboratore si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza e non potrà, senza il consenso dell’Ente, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso;
- che al fine del presente contratto si applicheranno le norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile).
ART. 3 - TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
La collaborazione si svolgerà in un arco temporale di … mesi con decorrenza dal / / fino al
/ / . (Non è corretto prevedere assenze per ferie, così come non è corretto prevedere tipologie o articolazioni dell’orario di lavoro. Le prestazioni saranno svolte con continuità, ma senza obbligo né di esclusività né di osservanza di un orario di lavoro predefinito, restando libero il collaboratore di impiegare nello svolgimento della sua attività il tempo che riterrà opportuno; tuttavia, svolgendosi la collaborazione nei locali dell’Amministrazione, il collaboratore non potrà essere presente nei locali stessi prima delle ore… e dopo le ore…, nonché nei giorni in cui questi restano chiusi all’accesso del personale. Dovendosi, non di meno, il collaboratore, coordinarsi con il committente, è ammissibile pattuire momenti di necessaria presenza dello stesso presso l’Amministrazione in determinati giorni o in determinate fasce orarie).
ART. 4 - COMPENSI SPETTANTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso per l’espletamento dell’intero incarico, al netto di contributi a carico Ente, è determinato in euro lordi di contributi a carico del collaboratore e di ritenute fiscali da
applicarsi secondo il vigente ordinamento e verrà corrisposto a cadenza mensile, o altra cadenza periodica convenuta con il collaboratore, previa presentazione di relativa nota (e di pezza giustificativa per le spese sostenute) ed entro il mese successivo alla presentazione della stessa. Ogni e qualsiasi spesa sostenuta dal collaboratore nello svolgimento del rapporto resterà a suo integrale carico. Di tali spese si è pattiziamente tenuto conto nel determinare la misura del corrispettivo (ovvero prevedere le modalità per il rimborso di eventuali spese per viaggio, chilometriche o vitto). Il pagamento è subordinato alla verifica di quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n°40 del 18.01.2008 attuativo dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73.
ART. 5 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Il compenso indicato nell’art. 4 del presente contratto rimane fisso ed invariabile.
ART. 6 - NATURA DEL RAPPORTO
Si dà atto tra le parti che il presente contratto disciplina un’attività che esclude qualsiasi rapporto d’impiego comunque denominato, nonché ogni rapporto di lavoro subordinato o di inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie dell’Amministrazione , né potrà mai, in futuro, costituire presupposto per tale riconoscimento. L’attività è unicamente quella prevista e delineata dall’art. 2.
ART. 7 - INFORTUNIO, MALATTIA, MATERNITÁ
Le parti convengono che nei casi di: infortunio, malattia e maternità, od altre cause di impossibilità di fornitura della prestazione collaborativa non ascrivibili al collaboratore, il rapporto di collaborazione sarà sospeso, senza erogazione del compenso, secondo le seguenti modalità:
nel caso di infortunio: fino a guarigione clinica e, comunque, per un periodo non superiore alla metà (oppure ad un terzo) del periodo temporale assunto nell’ambito della convenzione di collaborazione;
- nel caso di malattia: fino a guarigione clinica e, comunque, per un periodo non superiore a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro;
- nel caso di malattia con degenza ospedaliera: per massimo 180 gg. nell’arco dell’anno solare rapportabili al minor periodo in caso di incarichi di durata inferiore all’anno;
- nel caso di maternità: per 5 mesi salvo quanto previsto dalla legge in caso di gravidanza a rischio a cui si sommano 3 mesi di congedo parentale da fruirsi entro il primo anno di vita del bambino;
- nel caso di adozione o affidamento si applicano le stesse disposizioni previste per la maternità;
- in altri casi non ricompresi nelle tipologie di assenza di cui sopra, per un periodo in ogni caso non superiore alla metà (oppure ad un terzo) del periodo temporale assunto nell’ambito della convenzione di collaborazione.
Il collaboratore è tenuto a dare pronta comunicazione qualora si verificassero gli eventi sopra descritti. In particolare, nel caso di malattia, il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente, non oltre le ore 9 del giorno successivo, al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione. È tenuto, entro due giorni dal rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore committente, l’attestazione di malattia rilasciata dal medico curante.
Ai collaboratori assenti per malattia si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia causa dell’assenza dal servizio.
ART. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO
L’Amministrazione si impegna ad applicare le misure di prevenzione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/1994.
ART. 9 - OBBLIGHI DELL’INCARICATO
Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, relative all’Ente, di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi, se non per i fini dello svolgimento dell’incarico.
Per quanto non indicato nel presente disciplinare si rimanda all’art. 30 D. Lgs. 196/03 per la designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.
L’incaricato si assume inoltre tutte le responsabilità relative a danni causati all’Amministrazione volontariamente o per grave negligenza nello svolgimento delle proprie attività.
Il collaboratore che, a titolo di lavoro autonomo o dipendente, presti la propria attività in favore di terzi, fermo restando che la stessa deve essere compatibile e non in conflitto di interessi con quella
prestata a favore dell’Amministrazione , è tenuto a darne comunicazione
scritta al committente entro dieci giorni dall’inizio dell’attività stessa.
Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creino danno all’immagine e pregiudizio all’Ente, anche in relazione al livello quali-quantitativo della prestazione attesa in affidamento della convenzione di collaborazione stipulata.
ART. 10 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
L’Amministrazione , nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dall’incaricato, nonché del mancato guadagno stimato in via forfetaria nella misura di cinque punti percentuali calcolati sui compensi pattuiti a tacitazione di ogni pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo.
Il collaboratore può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto all’Amministrazione 30 giorni prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito.
Se l’esecuzione dell’oggetto dell’incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive anticipate e documentate.
Qualora il collaboratore non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente diffida per iscritto il collaboratore ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato l’Amministrazione può recedere dal contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.
ART. 11 - SPESE
Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26.4.1986, n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione del presente contratto, le parti dichiarano di eleggere quale unico Foro competente quello di .
ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente disciplinare d’incarico è impegnativo per l’incaricato dopo la sua sottoscrizione mentre per l’Amministrazione lo diventerà solo ad esecutività dell’atto di conferimento.
Letto, confermato e sottoscritto.
, lì
Per l’Amministrazione Il collaboratore
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano specificamente la clausola n. 12 (Controversie).
Per l’Amministrazione Il collaboratore
ALLEGATO N. 3
DISCIPLINARE DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. in data , TRA
L’Amministrazione , nella persona del Dott. , nato a
( ), il /__/ , in qualità di Dirigente del Settore , qui agente per conto e nell’interesse della medesima,
E
Il Dott./Sig. , nato a il / / e residente in via
, - cod. fisc.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’Amministrazione , come sopra rappresentata, conferisce l’incarico per a ;
ART. 2 - OGGETTO E MODALITÀ DELL’INCARICO
L’incarico prevede (Indicare l’opera o il progetto,, rendendo esplicito il risultato che è oggetto della prestazione. Descrivere tempi e modalità della prestazione che devono essere concordati con il Dirigente in base agli obiettivi dell’incarico ricevuto e che potranno essere modificati, con consequenziale integrazione al disciplinare originario, in relazione allo sviluppo del progetto da portare a compimento. Il Dirigente potrà richiedere un report sullo stato di avanzamento del progetto. Laddove sia contemplato dovranno essere indicate le modalità di utilizzo delle strutture e degli strumenti dell’Ente messi a disposizione dal committente per garantire lo svolgimento della prestazione).
ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO
Il lavoro dovrà essere completato e consegnato all’Amministrazione entro e non oltre il ;
oppure
L’incarico si svolgerà nel periodo compreso dal al .
ART. 4 – COMPENSO
Il compenso per le prestazioni di cui al presente incarico è stabilito in € = lordi onnicomprensivi, da corrispondersi, previa presentazione di relative richieste di pagamento, come segue: ;
- ;
- .
L’importo include .
La liquidazione del compenso è subordinata alla verifica conclusiva riguardante il regolare ed esaustivo assolvimento delle obbligazioni di cui al presente contratto nonché quelle previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n°40 del 18.01.2008 attuativo dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73.
ART. 5 - INVARIBILITÀ DEL COMPENSO
Il compenso di cui all’art. 4 del presente contratto rimane fisso e invariabile.
ART. 6 - DIRITTI DI PROPRIETÀ ED USO
Gli elaborati finali e tutto il materiale relativi al presente incarico diverranno di proprietà dell’Amministrazione, che potrà incondizionatamente farne uso e cessione a terzi e che potrà tutelare i propri diritti a termine di legge.
ART. 7 - NATURA DELL’INCARICO
Si dà atto fra le parti che la presente convenzione disciplina un incarico di lavoro autonomo occasionale, con esclusione di qualsiasi rapporto di impiego e subordinazione gerarchica o di inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie dell’Amministrazione.
ART. 8 - OBBLIGHI DELL’INCARICATO
L’incaricato è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, relative all’Ente, di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi, se non per i fini dello svolgimento dell’incarico.
L’incaricato si assume inoltre tutte le responsabilità relative a danni causati all’Amministrazione volontariamente o per grave negligenza nello svolgimento delle proprie attività.
ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
L’Amministrazione , nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dall’incaricato, nonché del mancato guadagno stimato in via forfetaria nella misura di dieci punti percentuali calcolati sui compensi pattuiti a tacitazione di ogni pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo.
Il collaboratore può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto all’Amministrazione 30 giorni prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito.
Se l’esecuzione dell’oggetto dell’incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive anticipate e documentate.
Qualora il collaboratore non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente diffida per iscritto il collaboratore ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato l’Amministrazione può recedere dal contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.
ART. 10 - SPESE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ad imposta fissa, ai sensi dell’art.5 del DPR 26.04.1986, n.131.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente.
ART. 11 - CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione del presente contratto, le parti dichiarano di eleggere quale unico Foro competente quello di .
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente disciplinare d’incarico è impegnativo per l’incaricato dopo la sua sottoscrizione, mentre
per l’Amministrazione conferimento.
Letto, confermato e sottoscritto.
lo diventerà solo ad esecutività dell’atto di
, lì
Per l’Amministrazione L’incaricato
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano specificamente la clausola n. 11 (Controversie).
Per l’Amministrazione L’Incaricato
ALLEGATO N. 4
DISCIPLINARE DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. in data , TRA
L’Amministrazione nella persona del Dott. , nato a il
/ / , in qualità di Dirigente del Settore , qui agente per conto e nell’interesse della medesima,
E
Il Dott./Sig. , nato a il / / , e residente in via
n. - cod. fisc. , di seguito indicato come “professionista”. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’Amministrazione , come sopra rappresentata, conferisce l’incarico per al Sig./Dott. ;
ART. 2 - OGGETTO E MODALITÀ DELL’INCARICO
Il professionista si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo professionale avente ad oggetto l’attività di 1.
Il professionista svolgerà la prestazione oggetto del presente disciplinare personalmente, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario e non potrà avvalersi di sostituti.
Il professionista si impegna ad adempiere tale prestazione entro il .
(Il Dirigente potrà richiedere un report sullo stato di avanzamento del progetto.)
ART. 3 - COMPENSO
Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente disciplinare è stabilito in € = ed è onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il professionista dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico.
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in unica soluzione posticipata entro giorni dallo scadenza del contratto, ovvero entro giorni dal ricevimento della fattura (ovvero: verrà effettuata in soluzioni, entro giorni dall’emissione della fattura corrispondente ai seguenti stati di avanzamento della prestazione: 1) ; 2) )
1 indicare dettagliatamente l’oggetto della prestazione, specificandone i contenuti, avendo riguardo a quelli indicati nel provvedimento richiamato in premessa.
La liquidazione del compenso è subordinata alla verifica conclusiva riguardante il regolare ed esaustivo assolvimento delle obbligazioni di cui al presente contratto nonché quelle previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n°40 del 18.01.2008 attuativo dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73.
ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA
Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati ed è espressamente vietata la loro divulgazione.
Il professionista assume l’onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture dell’Amministrazione ; il medesimo solleva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento dell’incarico.
ART. 5 - NATURA DELL’INCARICO
Si dà atto fra le parti che il presente contratto disciplina un incarico di lavoro autonomo professionale, con esclusione di qualsiasi rapporto di impiego e subordinazione gerarchica o di inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie dell’Amministrazione .
ART. 6 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
L’Amministrazione , nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dal professionista, nonché del mancato guadagno stimato in via forfetaria nella misura di cinque punti percentuali calcolati sui compensi pattuiti a tacitazione di ogni pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo.
Il professionista può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto all’Amministrazione 30 giorni prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito.
Se l’esecuzione dell’oggetto dell’incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il professionista incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive anticipate e documentate.
Qualora il professionista non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente diffida per iscritto il professionista ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato l’Amministrazione può recedere dal contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.
ART. 7 - SPESE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ad imposta fissa, ai sensi dell’art. 5 del DPR 26.04.1986, n.131.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente.
ART. 8 - CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione del presente contratto, le parti dichiarano di eleggere quale unico Foro competente quello di .
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente disciplinare d’incarico è impegnativo per il professionista dopo la sua sottoscrizione, mentre per l’Amministrazione lo diventerà solo ad esecutività dell’atto di conferimento.
Letto, confermato e sottoscritto.
, lì
Per l’Amministrazione Il Professionista
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano specificamente la clausola n. 8 (Controversie).
Per l’Amministrazione Il Professionista