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Allegato 3 CONTRATTO DI AFFITTO DEL TERRENO SITO IN COMUNE DI BOLOGNA, VIA ALTURA, DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA USL.
Con la presente scrittura privata valida tra le parti a tutti gli effetti di legge
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l’Azienda Usl di Bologna con sede legale in Bologna, xxx Xxxxxxxxxxx
x. 00, codice fiscale e partita IVA n. 02406911202 dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile UO Gare e Contratti dell’Azienda Usl di Bologna, non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda predetta, giusti poteri attribuiti con deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 12.07.2019 ed in esecuzione della determinazione del Direttore dell’UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio n. del
, in seguito denominata Locatore;
E
, Via n. , C.F. , denominata Conduttore;
Premesso che:
- l’Azienda Usl di Bologna è proprietaria di un terreno sito in Bologna, Via Altura, identificato al Catasto Terreni al Foglio 300 Mappali 298 parte, 301 parte, 302 parte e 304 per una superficie complessiva di circa mq. 1.320;
- l’Azienda USL di Bologna con determinazione del Direttore dell’UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio n. 868 del
10/04/2020 ha indetto una selezione ad evidenza pubblica per l’assegnazione in affitto di un terreno sito in Comune di Bologna, Via Altura, di proprietà aziendale;
- l’Azienda Usl, con determinazione del Direttore dell’UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio n. del
, ha proceduto all’assegnazione in affitto del suddetto terreno al Sig.
;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – L’Azienda Usl di Bologna concede in affitto a
il terreno sito in Bologna, Via Altura, identificato al Catasto Terreni al Foglio 300 Mappali 298 parte, 301 parte, 302 parte e 304 per una superficie complessiva di circa mq. 1.320, così come indicato nell’allegata planimetria (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il terreno, libero da persone e cose, affittato a corpo e non a misura, viene dato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nello stato di manutenzione che si ritiene accettato incondizionatamente, così come previsto nel bando di gara per l’assegnazione in affitto del suddetto terreno.
ARTICOLO 2 – Il terreno è dato ed accettato in affitto esclusivamente per area prativa. Non è concesso in alcun modo modificare il soprassuolo né con la piantumazione di essenze arboree né con l’installazione di impianti e/o di strutture fisse di alcun genere. Tale area
non potrà essere utilizzata per installare giochi per bambini. E’ consentita la sola realizzazione/mantenimento di una recinzione facilmente rimovibile, al fine di delimitare la parte concessa in affitto, previa acquisizione di autorizzazioni, permessi e nullaosta, compresa quella della proprietà, il tutto a cura e spese dell’affittuario. Tale recinzione dovrà essere rimossa, prima della riconsegna del terreno all’Azienda Usl, a cura e spese dell’affittuario.
Non sono ammessi depositi di materiali di alcun genere né movimenti di suolo a qualsivoglia titolo né sono ammesse opere ed impianti sottosuolo.
ARTICOLO 3 – Il presente contratto avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
ARTICOLO 4 – E’ riconosciuta al Conduttore la facoltà di recesso anticipato dal contratto, mediante comunicazione scritta da inviare all’Azienda Usl di Bologna con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
ARTICOLO 5 – Qualora l’Azienda Usl abbia la necessità di rientrare in possesso di parte del terreno o sullo stesso intervengano modificazioni in ordine alla destinazione urbanistica, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone comunicazione all’affittuario, con preavviso di mesi 2 (due), mediante lettera raccomandata, senza che l’affittuario possa qualcosa pretendere a qualsiasi titolo, salvo la riduzione proporzionale del canone per la parte riconsegnata.
ARTICOLO 6 – Il canone di affitto è pattuito in Euro
………………………(…………………………………) annue, da pagarsi
in 2 (due) rate semestrali anticipate, con le modalità indicate dal Locatore. Il suddetto canone verrà aggiornato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta, in misura pari al 100%, a decorrere dal 2° anno, sulla base della variazione annuale dell’indice ultimo ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati disponibile nella G.U.
In caso di ritardo nei pagamenti si stabilisce, in accordo tra le parti, la corresponsione al Locatore degli interessi moratori ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., calcolato sull’importo del canone a decorrere dal 1° giorno successivo al termine di scadenza indicato in fattura, senza necessità di alcuna messa in mora. Il Locatore procederà, successivamente, a contabilizzare gli interessi maturati con relativo addebito. Le parti convengono inoltre che qualunque modifica legislativa, relativa alla determinazione dell’ammontare del canone, nonché dell’aggiornamento dello stesso intervenuta nel corso d’esecuzione del presente contratto, modificherà nel senso indicato dalla legge il contenuto del presente contratto, senza che alcuna delle parti debba espletare alcuna formalità, salvo che questa sia espressamente richiesta dalla legge.
ARTICOLO 7 – Il mancato pagamento totale o parziale del canone e degli oneri accessori, se e in quanto dovuti, determina la risoluzione di diritto del contratto: ogni eventuale ragione dovrà essere fatta valere in separato giudizio.
ARTICOLO 8 – Il Conduttore si impegna alla custodia del terreno, a mantenere il decoro dello stesso ed a garantirne la corretta
manutenzione.
ARTICOLO 9 – E’ fatto assoluto divieto di subconcedere il terreno in argomento, anche parzialmente, o di cedere il contratto sia a titolo oneroso che gratuito, al di fuori dei soli casi previsti dalla legge.
ARTICOLO 10 – Il Locatore si riserva il diritto di ispezionare il bene oggetto del presente contratto, tramite persone di sua fiducia.
ARTICOLO 11 – Alla scadenza del contratto di affitto ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, il Conduttore dovrà provvedere alla rimozione dell’eventuale recinzione realizzata e alla riconsegna del terreno alla proprietà nello stato di fatto in cui lo stesso gli era stato consegnato, libero da persone e cose. In caso di consegna irregolare o di deperimento non giustificato da un normale uso, il Conduttore sarà ritenuto responsabile dei danni.
Alla scadenza del contratto di affitto il Conduttore dovrà riconsegnare alla proprietà il terreno nello stato di fatto in cui lo stesso gli era stato consegnato, libero da persone e cose. In caso di consegna irregolare o di deperimento non giustificato da un normale uso, il Conduttore sarà ritenuto responsabile dei danni.
ARTICOLO 12 – Il Conduttore, a garanzia del presente contratto e per tutta la durata, oltre che della esatta osservanza di tutti gli obblighi con il medesimo assunti, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto dovrà costituire il deposito cauzionale infruttifero in favore dell’Azienda USL, pari al canone annuale posto a base di gara di Euro 830,00 (ottocentotrenta/zerozero).
ARTICOLO 13 – Sono a carico del Conduttore l’imposta di bollo per il
contratto, le spese di registrazione sono ripartite in parti uguali tra Xxxxxxxx e Conduttore, il quale ultimo deve rimborsarle a semplice richiesta del Locatore che si assume l’onere della registrazione.
ARTICOLO 14 – A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il Conduttore elegge domicilio a
, . Il Locatore elegge domicilio presso la propria Sede Legale a Bologna in Xxx Xxxxxxxxxxx x. 00. Competente è il Foro di Bologna.
ARTICOLO 15 – Le parti acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679 e del D.Lgs.n.196/2003 come modificato dal D.lgs. n.101/2018, dichiarano di essere consapevoli dei compiti e degli obblighi sullo stesso incombenti in forza delle citate normative e s’impegnano a trattare i medesimi dati nel rispetto dei contenuti delle norme vigenti in materia solo ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti oggetto di contratto.
Titolare del trattamento è l’Azienda Usl di Bologna. Responsabile del trattamento è l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio.
ARTICOLO 16 – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti richiamano le disposizioni del codice civile, alle consuetudini ed usi locali. Qualunque modifica delle clausole inserite nel contratto di concessione deve essere approvata con atto scritto.
Letto, confermato, sottoscritto.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
per l’Azienda Usl di Bologna
La Responsabile dell’UO Gare e Contratti Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)