CITTA’ DI FINALE LIGURE
CITTA’ DI FINALE LIGURE
AREA 4° - UFFICIO TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
U.O. MANUTENZIONE – VIABILITA' – ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VERDE PUBBLICO
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE ANNUALITA’ 2021 .
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Finale Ligure, Dicembre 2020
IL TECNICO
F.to.Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
IL DIRIGENTE DELL'AREA 4°
X.xx.Xxx. Curatolo Salvatore
Art.1 – Oggetto dell’appalto
Il presente documento ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, inerente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli immobili facenti parte a qualunque titolo del patrimonio comunale e relative pertinenze, ai sensi dell’Art.54 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per l’annualità 2021.
Con il soggetto risultato aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto con il quale verrà regolamentata la disciplina generale dell’appalto e l’operatore economico sarà obbligato ad effettuare la conseguente attività conformemente agli ordini inoltrati dall’ufficio tecnico comunale competente.
La forma, le dimensioni delle principali opere oggetto dell’appalto e la stessa ubicazione dei vari interventi non possono essere definite in modo puntuale, in quanto – relativamente agli interventi di manutenzione - gli stessi non possono essere predeterminati in modo univoco, nel numero e nella localizzazione, ma si rendono necessari secondo le esigenze della Stazione Appaltante, come richiesti e precisati all’atto esecutivo dal Direttore dei Lavori.
I lavori da eseguire saranno quindi indicati all'Appaltatore di volta in volta, in corrispondenza di ciascun intervento a seguito di ordini come stabilito all'Art.9 del presente capitolato, secondo le categorie dei lavori previste in elenco prezzi e secondo le priorità e le urgenze della Stazione Appaltante, con interessamento di tutto il patrimonio comunale.
Le prestazioni effettuate saranno contabilizzate a misura e/o in economia secondo quanto previsto dall'Art.3 e sulla base della tipologia delle lavorazioni secondo quanto meglio dettagliato negli O.D.I. Di cui all'Art.9.
L'appalto si svolge nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18/04/2019, n. 32, del Regolamento D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in Vigore e del Capitolato Generale d'Appalto (D.M.LL.PP. 19/04/2000, 11. 145 ), per quanto non modificato e/o abrogato, del D.Lgs n. 81/2008, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49
Art.2 – Lavorazioni richieste
In via esemplificativa, gli interventi da eseguire potranno essere ascritti alle fattispecie riportate nei punti seguenti, fatte salve le speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori (DL)
• Manutenzione straordinaria degli immobili facenti parte a qualunque titolo del patrimonio comunale e relative pertinenze
Le operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria – intese come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso, restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, interventi presso i cimiteri relativi ai manufatti/impianti esistente ed aree esterne, potranno essere localizzate su tutto il territorio cittadino e riguarderanno il complesso degli immobili a qualunque titolo facenti parte del patrimonio immobiliare del Comune di Finale Ligure e relative pertinenze inclusi i cimiteri.
Sono anche inclusi nell'appalto i lavori relativi alla manutenzione ed integrazione, nuova realizzazione degli impianti elettrici e antincendio esistenti degli immobili del patrimonio comunale.
B) Interventi di manutenzione/ripristino a carattere eccezionale:
Tali tipi di intervento necessari in seguito ad eventi assolutamente eccezionali, condizioni di allerta meteorologica e/o calamità naturali o per necessità urgenti ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento: in questi casi l’Appaltatore si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, una volta ricevuta la formale ordinazione da parte dell'Ente secondo le modalità previste dal presente capitolato.
In via esemplificativa, gli interventi da eseguire potranno essere ascritti alle fattispecie riportate nei punti seguenti:
• Interventi urgenti/programmati di risanamento, rifacimento, ristrutturazione, ed altri interventi sugli immobili comunali, incluse forniture di materiali; le modalità di esecuzione dei suddetti interventi saranno definite secondo le necessità del caso e valutate dalla Direzione dei Lavori;
• Interventi di messa in sicurezza di immobili o porzioni di immobili al fine di garantire l’incolumità e fermare il degrado: gli interventi saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori quando necessario;
• Interventi che si rendessero necessari con carattere di urgenza o determinati da cause di forza maggiore e/o seguito di pubbliche calamità;
• Interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia degli immobili, e per assicurare la continuità della fruibilità degli stessi, anche fuori dell’orario normale di lavoro (e quindi in anche in orario notturno e/o in giorni festivi), di qualsiasi tipo e specie, da eseguirsi sugli immobili comunali. A tal proposito dovrà essere assicurata reperibilità attiva 24h/24h secondo le modalità dell’Art.11.
Con riferimento ai punti 1) e 2) la tipologia degli interventi sarà costituita (in maniera non esaustiva ed esemplificativa) dalle seguenti lavorazioni:
• Demolizione di pavimentazioni, rivestimenti, murature, ecc.
• Ristrutturazioni;
• Riparazioni/rifacimenti di coperture piane/a falde con tegole
• Rimozione sanitari e impianti;
• Posa di opere provvisionali, ponteggi ecc.;
• Rifacimento completo di servizi igienici;
• Rifacimento impianto elettrico;
• Rifacimento impianto idraulico/termico;
• Sostituzione di serramenti;
• Riparazione/realizzazione di impianti di condizionamento;
• Rifacimento pavimentazioni e rivestimenti;
• Manutenzione, integrazione, revisione degli impianti elettrici ed antincendio;
• Fornitura materiali, mezzi d’opera trasporti utili alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria;
• Interventi presso i cimiteri comunali relativi al ripristino/ricostruzione di manufatti/impianti esistente ed alla sistemazione di aree esterne
• Interventi presso i plessi scolastici comunali relativi al ripristino/ricostruzione di manufatti/impianti esistente ed alla sistemazione di aree esterne
• Opere varie di finitura connesse alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria;
• Economie
L’esecuzione dei conseguenti lavori ascrivibili alle fattispecie di cui ai punti A) e B), sarà disposta con le modalità di cui all’Art.9 attraverso l’emissione di ordini di intervento specifici (O.D.I.)
Prestazioni aggiuntive.
Qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici interventi inquadrabili sempre nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 1),2),3),4).
Parimenti, qualora in funzione dell'esecuzione degli interventi richiesti si determini un esaurimento dell'importo contrattuale, si potrà procedere ad ulteriore integrazione.
Per l'anno 2021 l'importo degli ulteriori interventi (sia mediante predisposizione di apposite e singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale, è valutato - in via preventiva - pari a € 90.000 (oneri di sicurezza inclusi) oltre Iva.
L’importo annuale indicato potrà essere raggiunto mediante l’esecuzione di un intervento singolo o più interventi indipendenti, in funzione delle necessità.
I conseguenti lavori, valutati sulla base dell’elenco di riferimento con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti - con i quali saranno approvate le singole perizie o disposta l'integrazione - all’appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.
Con la partecipazione alla gara, l’appaltatore assume l’obbligo e l’impegno ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione straordinaria secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie e nei limiti d’importo annui alle condizioni e termini riportati nel relativo Schema di contratto-Capitolato speciale d’appalto.
In ogni caso, l’indicazione dei suddetti importi non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria i quali potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti.
L’importo a base di gara dei lavori per l’annualità 2020/2021 ammonta a € 91.216,17 di cui € 86.000,00 soggetti a ribasso d’asta e € 5.216,17 quali oneri di sicurezza speciali ,comprensivo dell'incremento oneri aziendali COVID -19.
Gli oneri di sicurezza, non quantificabili in via definitiva, tenuto conto che le effettive prestazioni/lavorazioni da eseguire non sono definite a priori, sono stati stimati sulla base di esperienze maturate in appalti analoghi eseguiti nel recente passato e con riferimento all’incidenza delle voci di spesa di cui all’All.XV punto 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. tenuto conto della tipologia delle lavorazioni da eseguire.
Dai riscontri effettuati ai ritiene congrua una percentuale media pari al 4.5% dell’importo posto a base di gara (€ 90.000,00 ).
In fase esecutiva gli importi della sicurezza per le attività di manutenzione straordinaria (da contabilizzare a misura) saranno quelli risultanti dagli effettivi apprestamenti ed altre voci contemplate dal paragrafo 4 dell’All.XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. relative all’attività di cantiere, saranno inseriti in contabilità non soggetti a ribasso.
Per quanto riguarda la stima di incidenza della manodopera, il cui valore deve essere indicato nei documenti a base di gara ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rimanda a quanto
indicato nella relazione tecnica, evidenziando in ogni caso che l’importo è stato stimato in € 36.640, con un’incidenza percentuale pari al 42%.
E’ facoltà della committenza, senza che da tale circostanza possano derivare pretese da parte dell’appaltatore, eseguire interventi – secondo le modalità del successivo articolo 9 – per un importo inferiore a quello posto a base di gara, per autonoma scelta o qualora non si ravvisino oggettive necessità.
Inoltre, in osservanza ai disposti dell’Art.35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore dell’appalto da prendere in considerazione - ai fini della qualificazione richiesta e della procedura di gara - è quello massimo stimato, al netto di I.V.A., del complesso degli appalti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro secondo la seguente suddivisione:
Importo lavori di manutenzione straordinaria € 90.000
Importo lavori aggiuntivi potenziali 2021 € 90.000
Totale € 180.000
Art.3 - Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione delle prestazioni
Il contratto d’appalto di cui al presente capitolato verrà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del Dlgs.50/16 e secondo la definizione di cui all’Art.3 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
I prezzi elementari di riferimento sono quelli del Prezzario regionale delle opere edili ed impiantistica, attualmente vigente, ai quali andrà applicato il ribasso offerto e che verranno utilizzati per la contabilizzazione degli interventi.
Nel caso in cui i prezzi elementari non fossero disponibili si farà riferimento al Prezzario della Regione Piemonte (ultima edizione disponibile) o si procederà ad eseguire apposita analisi dei prezzi utilizzando i prezzi dei suddetti prezzari di riferimento eventualmente integrati da indagini di mercato qualora necessario.
Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri a carico dell’impresa per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato.
Il D.L. potrà ordinare, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione in economia di quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso, non conveniente o non congruo provvedere alla formazione di nuovi prezzi.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell’elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia.
Gli operai incaricati dell’esecuzione dei lavori in economia non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano lavori a corpo o a misura.
Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo le disposizioni previste dall’articolo 14 comma 3 del DM. 49/18 secondo le seguenti modalità:
a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari dell’elenco prezzi di progetto;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi di elenco, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei suddetti prezzi) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di eventuale giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori
Art. 4 –Categorie dei lavori – Durata del contratto
Tenuto conto delle fattispecie individuate all'Art.2, le lavorazioni sono previste nell'ambito del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Lavori di manutenzione.
I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “OG1”: “Edifici civili e industriali”, come da allegato A, di cui al comma 3 dell'art.61 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, in quanto non abrogato.
Stante quanto indicato all’Art.2 ultimo capoverso, il valore complessivo (potenziale) da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della procedura di affidamento e della qualificazione richiesta ai concorrenti è pari a € 181.216,17 (inclusi oneri di sicurezza).
Sulla base del suddetto importo, valutata mediamente l’incidenza della lavorazioni di vario genere, oltre alla categoria prevalente sono previste lavorazioni che superano il 10% dell’importo dell’appalto, per il quale è possibile lo scorporo, secondo il seguente prospetto.
Suddivisione categorie | Importo | % | Classifica | ||
OG1 - Edifici civili ed industriali | € | 155.716,,17 | 85% | Class 1 | |
OG2 - Restauro, manutenzione bei sottoposti a tutela | € | 25.500,00 | 15% | Art.90 DPR 207/10 | |
€ | 181.216,17 | 100% | |||
Ai soli fini del subappalto, si evidenziano le categorie (già ricomprese nella prevalente), di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori o a 150.000 €:
OS03 € 8.000,00-
OS28 € 5.000,00-
OS30 € 4.500,00-
Sulla base di quanto stabilito dall’Art. 28 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’oggetto del contratto è costituito da lavori essendo l’importo delle prestazioni di servizi (servizio di reperibilità con le modalità di cui all’Art.9) inferiore al 50%.
Per l'esecuzione dell'appalto, con riferimento ai requisiti di qualificazione richiesti dal soggetto concorrente, possono prefigurarsi diverse ipotesi.
Caso 1)
• Qualificazione Cat. OG1 (SOA Class 1)
• Qualificazione Cat. OG2 (SOA o in alternativa requisiti Art.90 DPR 207/10)
Caso 2)
Qualificazione Cat. OG1 classifica I (copre anche l'importo della Cat.OG2)
• Subappalto Cat.OG2 (essendo inferiore al 30%)
Caso 3)
• Raggruppamento temporaneo con una o più imprese qualificate; capogruppo con requisiti in maniera prevalente. Ricorso eventuale ad avvalimento per la categoria OG2
Relativamente ai requisiti di cui all'Art. 90 del DPR.207/10 i requisiti richiesti attengono alle fattispecie di seguito indicate :
a) Importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera d'invito non inferiore a quello considerato
b) Xxxxx complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d'invito
c) Adeguata attrezzatura tecnica costituita dai mezzi/attrezzature specificate all'Art.11 con riferimento al servizio di reperibilità. (Tutti i mezzi dovranno essere in possesso del concorrente o nella sua disponibilità mediante contratti di noleggio in essere o, in alternativa, dovrà essere assunto preciso impegno in sede di gara all’attivazione dei suddetti contratti di noleggio in caso di aggiudicazione, i relativi contratti dovranno essere operativi al momento della consegna dei lavori)
Tutti i mezzi d’opera dovranno essere dovranno essere stati collaudati presso la competente motorizzazioni civile e dei trasporti per la circolazione stradale, avere l’aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del presente capitolato ed essere in regola con le previsioni disposte dal ministero competente, oltre ad avere tutte le omologazioni ed autorizzazioni legali per circolare sulle strada anche con mezzi fuori sagoma, secondo le prescrizioni di legge.
Tutti i veicoli e le attrezzature utilizzate dalla ditta per il servizio, dovranno comunque essere in grado di eseguire i lavori richiesti a perfetta regola d’arte, essere sempre perfettamente funzionanti ed in buone condizioni oltre che essere rispondenti alle norme di sicurezza previste dal Dlgs.81/08 smi.
L’Appaltatore dovrà essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento del servizio, professionalmente qualificata sia a livello della struttura direttiva che di quella operativa.
Per la qualificazione di lavori di importo inferiore a € 150.000 sulla base anche delle indicazioni contenute nella Deliberazione n. 165 dell'11.06.2003 dell'ex AVCP, dovrà essere assicurato “il possesso da parte del concorrente di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, inteso come coerenza tecnica fra natura degli uni e degli altri” secondo le seguenti indicazioni di corrispondenza:
a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3,OG4,OG5 e OG12,
b) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie XX0, XX00,XX00, XX0, XX0, XX0, OS28 e OS30;
c) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2;
d) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categoria OS2;
La durata del contratto è fissata in giorni trecentosessantacinque (365), corrispondenti all’annualità 2021,
salvo la possibilità di prolungare tale durata in funzione degli importi ancora disponibili e non utilizzati nel periodo in esame.
L’appalto decorre dalla data di consegna dei lavori ufficializzata con apposito verbale da parte della DL
In ogni caso, la durata effettiva del contratto è vincolata all'importo delle risorse disponibili, esaurite le quali sarà decretata la fine del contratto.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. La stessa impresa può ausiliare il concorrente per entrambi i requisiti.
Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate
L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla comprova, da parte del miglior offerente, di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione, richiesta dalla Stazione Appaltante.
Le ditte concorrenti dovranno, inoltre, assolvere ad ogni eventuale ulteriore onere e/o adempimento previsto dal bando di gara.
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione
Il servizio sarà aggiudicato mediante una richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) secondo le modalità di cui all’Art.36 comma 6 del Dlgs.50/16.
Bando attivo : Lavori di manutenzione
L'affidamento in oggetto avverrà a misura, sulla base del criterio del minor prezzo di cui all'articolo
36 comma 9-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso unico sull’elenco prezzi di riferimento in quanto servizio con caratteristiche standardizzate.
La stazione appaltante potrà procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta
La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse offerte in aumento.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
Nella formulazione dell'offerta, l'Impresa dovrà considerare, per ogni singola lavorazione di cui all'elenco prezzi di riferimento, gli oneri, a suo carico, relativi alla prevenzione ed alla protezione della
salute e sicurezza dei lavoratori e quelli relativi all'organizzazione stessa dell'impresa non inclusi nell'elenco del presente Capitolato e da non assoggettare a ribasso.
Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri a carico dell’impresa per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato.
Art.6 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio – Direttore di cantiere
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi stabilito dalla legislazione vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, xxxxxx comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
Il Direttore dei lavori (DL) ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione del direttore tecnico deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 7 – Documenti facenti parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche ai sensi dell’Art.32 comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ancorché non materialmente allegati:
• Il Capitolato Generale d’Appalto (D.M.145/00 e s.m.i.) per le parti non abrogate;
• Il Capitolato Speciale d’Appalto;
• Il POS dell’impresa con i relativi allegati
• Gli elenchi prezzi unitari di riferimento
• Le polizze di garanzia previste.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
• Il Codice dei contratti X.Xxx. 50/2016 e s.m.i.;
• Il D.p.r. 207/10 e s.m.i. per le parti non abrogate;
• Il X.Xxx. 81/08 e s.m.i. con i relativi allegati;
• I regolamenti comunali vigenti disciplinanti materie attinenti all’attività connessa all’esecuzione delle lavorazioni da eseguire;
Il vigente “protocollo per lo sviluppo della legalità e trasparenza degli appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di Finale Ligure
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del la perizia per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Art. 8 – Anticipazione – Cauzioni – Obblighi assicurativi
Sulla base di quanto previsto dall'Art.35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. è prevista – qualora richiesta - la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto.
Tenuto conto dei disposti del suddetto Art.35 comma 18, la corresponsione della suddetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo (coincidente con la durata del contratto).
L'anticipazione sarà progressivamente e proporzionalmente recuperata in corrispondenza di ogni stato di avanzamento fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i., in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Ai sensi degli articoli 84 e 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria e quello della garanzia fideiussoria definitiva sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008.
La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
Sulla base di quanto previsto dell'Art.93 comma 7, una riduzione del 50% è ammessa anche nei confronti dell microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Ai sensi degli articoli 84 e 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria e quello della garanzia fideiussoria definitiva sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
Sulla base di quanto previsto dell'Art.93 comma 7, una riduzione del 50% è ammessa anche nei confronti dell microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni sono accordate qualora il possesso del requisito sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso del requisito di qualificazione è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.p.r. n.° 207/2010 e s.m.i. .
In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.p.r. n.° 207/2010 e s.m.i. .
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richieste.
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i. .
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a)
prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo contrattuale;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
Relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria, la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Art. 9 – Consegna dei lavori
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’Art.32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. previa acquisizione della documentazione prevista per legge, anche in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata dei lavori può determinate un grave danno nell’interesse pubblico come previsto dall'articolo 32, ultimo comma del D.Lgs. n. 50/2016
In tali casi il DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio del contratto, nonché le prestazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’aggiudicatario.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'Appaltatore dovrà produrre tutti i documenti necessari per la consegna dei lavori entro il termine perentorio di 10 gg decorrenti dalla comunicazione della Stazione Appaltante.
Per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale.
La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
Dalla data del verbale di consegna generale decorre l’attivazione del servizio di reperibilità di cui all’Art.11. da parte dell’Appaltatore.
Con riferimento all'attività di manutenzione straordinaria, trattandosi di una successione di lavori, la consegna dei lavori non avverrà contemporaneamente per l’intero complesso , bensì frazionatamente, mediante Ordini di Intervento (O.D.I.) , numerati progressivamente e firmati dal Direttore dei Lavori o da un suo delegato, che saranno emessi su base programmata o per fronteggiare eventuali urgenti necessità.
Ogni O.D.I. varrà quale verbale di consegna frazionata, fermo restando che il tempo teorico dell’appalto decorre dalla data del verbale di consegna generale iniziale.
Nei casi di interventi programmati, l’ordine d’intervento sarà sempre inviato via posta elettronica e recherà l’indicazione della tempistica d’intervento secondo quanto stabilito dall’Art. 10.
Con la denominazione di interventi programmati vengono indicati tutti i lavori/attività definiti, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, necessari non urgenti ed eseguibili sulla base di una pianificazione preventiva.
Nei casi di urgenza, l'ordine potrà essere emesso - dalla direzione lavori o da suo delegato - anche a mezzo telefonata su cellulare oppure messaggio di posta elettronica (pec) e l’Appaltatore sarà tenuto ad intervenire tempestivamente secondo i tempi stabiliti all’Art. 11 del presente Capitolato, cioè a presentarsi sul luogo dell’intervento con tutti i mezzi, attrezzi, segnaletica e personale necessari all’esecuzione dello stesso, a qualsiasi ora ed in qualunque giorno esso venga avanzato.
Qualora l’intervento sia richiesto per via telefonica, lo stesso andrà confermato – prima possibile – xxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxx) indicando l’ora, il giorno, il dettaglio della richiesta formulata, il nominativo del soggetto che ha effettuato l’ordine e quello dell’impresa appaltatrice contattato.
L’O.D.I. a posteriori sarà sempre firmato dalla direzione lavori e controfirmato dal soggetto che ha richiesto l’intervento urgente qualora diverso.
Con la denominazione interventi urgenti vengono indicati quei lavori che, a insindacabile giudizio del D.L., potrebbero provocare pregiudizio imminente grave ai lavori stessi , danni alle cose ed alle persone, determinino situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, gravi disagi all’utenza, interruzione o discontinuità nei servizi forniti, rischio di inquinamento, esigenze di protezione civile.
L'avvenuta consegna della pec relativa ad ogni O.D.I. costituirà attestazione dell’ordine ricevuto da parte dell’Appaltatore.
L’Impresa non potrà vantare diritti di sorta o chiedere risarcimenti di danni per la mancata continuità operativa, tenuto conto che le opere da eseguire sono per loro natura frazionate e che l’intervallo di tempo fra l’ultimazione di un’opera e la consegna di quella successiva potrà essere variabile in funzione delle necessità della Stazione Appaltante.
Entro il quinto giorno di ogni mese l’Appaltatore invierà alla direzione dei lavori rapporto di sintesi degli interventi (programmati/urgenti) eseguiti nel mese precedente.
Detto rapporto, per ogni intervento, dovrà recare le seguenti informazioni minime:
• N.° O.D.I.;
• Durata delle lavorazioni (con indicazione del giorno di inizio e fine);
• Dettaglio giornaliero della manodopera, mezzi e materiali impiegati per ogni giornata lavorativa eseguita;
• Eventuali annotazioni.
Il suddetto rapporto sarà riscontrato dalla direzione dei lavori ai fini della relativa contabilità degli interventi eseguiti.
Il mancato o ritardato invio del rapporto comporterà l’applicazione di apposita penale.
Art. 10 – Tempi d’intervento
I lavori di manutenzione straordinaria da eseguire consistono in una pluralità di interventi che saranno indicati all'Appaltatore di volta in volta.
In corrispondenza di ciascun intervento sarà emesso un ordine scritto (O.D.I.) come stabilito all'Art. 10
del presente Capitolato, e secondo le categorie dei lavori previste in elenco prezzi, le priorità e le urgenze della Stazione Appaltante.
Il suddetto O.D.I. indicherà altresì il termine utile per eseguire le lavorazioni commissionate, definito in funzione dell’estensione degli interventi, decorso il quale sarà applicata una penale giornaliera.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione - decorrenti dalla data indicata nell’O.D.I. - eventualmente prorogati qualora ne ricorrano i presupposti per giustificati motivi.
I lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere iniziati , entro e non oltre i termini indicati nei rispettivi O.D.I.
Nel caso in cui per l’esecuzione dei lavori sia necessario – da parte dell’Appaltatore – redigere un proprio piano sostitutivo/operativo di sicurezza integrativo, nell’assegnazione del termine di inizio dei lavori si terrà conto di tale incombenza.
Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al punto A) dell’Art.1 recheranno specifici termini di inizio e fine lavori nelle rispettive perizie.
Interventi urgenti
Nei casi di dichiarata urgenza e indifferibilità (a insindacabile giudizio della D.L.), come stabilito all'Art. 10 del presente capitolato, i lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere iniziati e proseguiti senza alcuna sospensione, entro e non oltre le 1,5 ore (ore una e mezza) decorrenti dal ricevimento dell’ordine preferibilmente telefonico verbale e/o tramite pec.
La mancata risposta - entro 30 minuti - alla richiesta di intervento, sia tramite telefono cellulare o posta elettronica, e/o il mancato intervento entro le 1,5 ore successive con la seguente esecuzione, autorizza la Stazione Appaltante a provvedere con altri mezzi addebitandone i maggiori oneri ed i danni relativi all'Appaltatore, oltre all'applicazione della relativa penale con le modalità previste dal presente Capitolato.
Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del guasto, l’Appaltatore dovrà comunque predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i disservizi.
In ogni caso la direzione lavori potrà richiedere l'intervento anche di n.° 2 squadre con mezzi di escavazione distinti per l'esecuzione, in contemporanea, di interventi in luoghi diversi. Il mancato rispetto di questa condizione comporterà l’applicazione di una penale.
Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori redigerà un certificato di ultimazione dei lavori procedendo alla verifica provvisoria delle opere compiute verbalizzando - in contraddittorio con l'Appaltatore - gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nelle ricognizioni e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, termine che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.
Art. 11 – Servizio di reperibilità
Al fine di assicurare un servizio continuo di pronto intervento, per casi di emergenza,
l'Appaltatore ha l'obbligo di istituire e prestare il servizio di reperibilità attivo 24h/24h anche nei giorni festivi e prefestivi non lavorativi.
A questo scopo , è fatto obbligo all’Appaltatore – prima della consegna generale di cui al successivo Art. 10
- di comunicare alla direzione dei lavori:
• un indirizzo di posta elettronica sempre attivo dove ricevere le comunicazioni ordinarie e urgenti;
• il numero del telefono fisso e/o del cellulare di un tecnico /responsabile reperibile da poter contattare a qualunque ora del giorno e della notte, feriale e festivo, diurno o notturno, 24h/24h.
Allo scopo di poter intervenire in breve tempo ed in qualsiasi momento, il servizio di reperibilità prevede l’attivazione di adeguate squadre operative costituite da operai e mezzi d’opera per fronteggiare l’emergenza verificatasi secondo le modalità indicate all’Art.10 – Interventi urgenti.
L’appaltatore dovrà mettere a disposizione ed indicare i nominativi di personale specializzato delegato ad intervenire in caso di necessità urgente al fine di fronteggiare al meglio l’eventuale emergenza.
In caso di diramazione da parte della Protezione Civile Regionale di “Stato di Allerta” di qualunque tipologia che interessi il territorio comunale, all’appaltatore, avvisato per le vie brevi dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del COC, potrà essere richiesto di mettere a disposizione adeguato personale ed eventuali mezzi necessari, anche non prettamente riferiti alla attività dell’appalto in oggetto, al fine di fronteggiare l’eventuale emergenza secondo la tempistica di cui all'Art.10 per interventi urgenti.
L’appaltatore dovrà avere a disposizione ed indicare un sito, magazzino/ricovero entro un limite max di Km. 35,00 dal confine del territorio comunale, con la presenza dei seguenti mezzi per interventi urgenti:
• autocarro portata fino a 1,5 t;
• autocarro portata da 7,1t a 12t munito di gru;
• cestello elevatore;
• dotazione di materiali comuni di “minima” da concordarsi con la D.L.;
• attrezzatura comune.
Solamente in casi eccezionali, ad esempio a causa di contemporaneità di più interventi da eseguire, potrà essere valutata la possibilità di intervento al giorno successivo, sempre che la problematica non provochi l'interruzione di servizi all'utenza o danni di qualsiasi genere o non ci sia ragione di temere il verificarsi di danni.
Nei casi in cui l’emergenza costituisca pericolo esclusivamente per il transito viario pedonale, ciclabile o veicolare, e la circostanza lo consenta, l’Appaltatore dovrà assicurare l'immediata predisposizione della necessaria segnaletica per delimitare l'area interessata.
Resta inteso che l'eventuale procrastinabilità dell'intervento, nonché la valutazione che lo stesso non sia urgente, è di esclusiva competenza della direzione dei lavori.
L’Appaltatore - qualora per causa a esso non imputabile - non sia in grado di ultimare i lavori programmati nel termine indicato dall’O.D.I. potrà chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 gg. prima della scadenza del termine fissato o al ricevimento dell’O.D.I. .
La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P. (se soggetto diverso), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
La proroga è concessa o negata con nota scritta del R.U.P. - ed inviata tramite fax - entro 3 gg dal
ricevimento della richiesta. La mancata determinazione del R.U.P. entro il termine indicato costituisce rigetto automatico della richiesta.
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’impresa esecutrice potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito in ogni caso l’Appaltatore;
Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
• l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
• l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
• l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze dell’O.D.I. o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo - oppure apponga sullo stesso delle riserve - si procede a norma dell’articolo 190 del D.p.r. n.° 207/2010 e s.m.i..
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni - e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia - in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. .
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori.
Art.12 - Inderogabilita’ dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione secondo quanto stabilito dall’O.D.I.:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai precedenti punti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori di cui all’articolo , per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del Contratto.
Art. 13 – Penali
In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale, saranno applicate le seguenti penali.
Interventi programmati
• Mancato inizio dei lavori entro i termini fissati dall’O.D.I.: € 150,00;
• Mancato completamento delle lavorazioni entro i termini fissati dall’O.D.I. senza giustificati motivi e per colpa dell’Appaltatore: € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
Interventi urgenti
• Mancata risposta entro 30 minuti dalla richiesta d’intervento: € 150,00;
• Inizio intervento dopo 1,5 ore dalla richiesta: € 200,00;
• Irreperibilità dell’Appaltatore (la mancata risposta alla richiesta d’intervento urgente sarà considerata irreperibilità dopo che siano trascorse 2 ore): € 350,00;
• Mancata messa a disposizione di n.° 2 squadre operative per l’esecuzione contemporanea di più
interventi: € 200,00.
Rapporto di sintesi mensile degli interventi eseguiti
• Ritardata consegna del rapporto mensile di cui all’Art.10 o incompleta compilazione: € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
• Mancata consegna del rapporto mensile di cui all’Art.10 (s’intenderà mancata consegna l’invio con un ritardo superiore a 15 gg rispetto al termine fissato): € 150,00.
Al ricorrere delle circostanze di cui sopra, la direzione lavori provvederà a comunicare l’applicazione della relativa penale - specificandone l’importo – mediante posta elettronica.
L’ammontare della/e penale/i sarà detratto dalla prima fatturazione utile.
L’Appaltatore potrà richiedere la disapplicazione della/e penale/i fornendo apposito riscontro scritto – entro 10 gg dalla contestazione dell’evento - argomentando le proprie ragioni con ogni mezzo ritenuto idoneo a giustificazione del suo operato
Sulla disapplicazione della penale, deciderà il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori, qualora lo stesso sia soggetto diverso, entro i 10 gg successivi al ricevimento delle memorie dell’Appaltatore. La disapplicazione sarà possibile qualora il ritardo maturato non sia imputabile all’Appaltatore e/o per cause di forza maggiore.
Ai fini dell’applicabilità delle penali saranno considerati eventi diversi o disgiunti gli eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o nello stesso giorno in luoghi diversi, di eventi anche identici o simili tra loro.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa del comportamento dell’Appaltatore.
Nel caso in cui l’Appaltatore non rispetti le tempistiche indicate all’Art.10, a partire dal quinto ritardo nel caso di interventi programmati/urgenti - rendendosi recidivo - saranno applicate le penali sopra esposte raddoppiando gli importi.
A seguito di ulteriore mancato rispetto delle tempistiche previste, sarà facoltà della Stazione Appaltante rescindere il Contratto d’Appalto a danno e spese dell’Appaltatore secondo quanto stabilito dall’Art.15.
Art. 14 – Proroghe - Sospensioni
L’Appaltatore - qualora per causa a esso non imputabile - non sia in grado di ultimare i lavori programmati nel termine indicato dall’O.D.I. potrà chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 gg. prima della scadenza del termine fissato o al ricevimento dell’O.D.I. .
La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P. (se soggetto diverso), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
La proroga è concessa o negata con nota scritta del R.U.P. - ed inviata tramite fax - entro 3 gg dal ricevimento della richiesta. La mancata determinazione del R.U.P. entro il termine indicato costituisce rigetto automatico della richiesta.
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’impresa esecutrice potrà ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale, sentito in ogni caso l’Appaltatore;
Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. Il verbale di sospensione deve contenere:
• l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
• l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
• l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze dell’O.D.I. o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo - oppure apponga sullo stesso delle riserve - si procede a norma dell’articolo 190 del D.p.r. n.° 207/2010 e s.m.i..
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni - e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia - in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. .
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori.
Art. 15 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini – Recesso unilaterale
Come previsto dall’Art.13, nel caso in cui l’Appaltatore non rispetti le tempistiche indicate all’Art.10, a partire da un numero di ritardi per interventi programmati– imputabili all’Appaltatore - superiori a cinque, lo stesso sarà considerato recidivo.
A seguito di ulteriore mancato rispetto delle tempistiche previste, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà procedere alla risoluzione del contratto previo avvio del procedimento, ed indipendentemente dai lavori eseguiti.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidate a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell’Art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
Nel caso di informazioni antimafia interdittive, si procederà all’automatica risoluzione del contratto o alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto qualora la misura interdittiva riguardi il subaffidatario.
Nei suddetti casi, è prevista l’automatica applicazione di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggiore danno.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà – a suo insindacabile giudizio e senza che da tale decisione l’appaltatore possa vantare crediti o pretese risarcitorie di sorta – di procedere al recesso unilaterale del contratto in qualunque momento.
La volontà di avvalersi di tale facoltà sarà comunicata all’Appaltatore con preavviso scritto non inferiore a 20 gg.
In caso di risoluzione o recesso, all’Appaltatore spetterà esclusivamente il compenso relativo ai lavori eseguiti regolarmente.
Nel caso in cui siano in corso dei lavori, gli stessi saranno portati al loro naturale compimento e corrisposti secondo le condizioni contrattuali.
Art. 16 – Contabilità dei lavori - Riserve – Diritto di chiamata - Pagamenti
Contabilità dei lavori
Per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto saranno redatti i seguenti documenti contabili in osservanza ai disposti dell'Art.14 del DM 49/18
a) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
b) le liste settimanali per la contabilizzazione delle lavorazioni in economia;
c) il registro di contabilità;
d) il sommario del registro di contabilità;
e) gli stati d'avanzamento dei lavori;
f) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
g) il conto finale e la relativa relazione.
Contestazioni e riserve
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Le riserve sono iscritte – a pena di decadenza – sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore, distinguendo i fatti ad effetti istantanei da quelli ad effetti continuativi.
Rispondono a tale disposizione (atto idoneo a ricevere le riserve), ad esempio, il verbale di consegna dei lavori, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, gli ordini di servizio, il libretto delle misure, l’atto di sottomissione, il verbale di concordamento prezzi, ed ogni altro atto per il quale sia prevista la sottoscrizione da parte dell’impresa. Ammesso che gli atti contabili (es. registro di contabilità) non siano nella disponibilità dell’appaltatore, dovendo salvaguardare il principio della tempestività delle riserve, le stesse - a pena decadenza – oltre agli atti sopra indicati, in modo irrituale, possono essere contestate
anche mediante l’invio di una lettera di diffida (anche tramite pec) alla stazione appaltante (RUP). In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, le riserve s’intenderanno automaticamente decadute.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Forma e contenuto delle riserve
1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
6. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
7. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Diritto di chiamata
E’ previsto inoltre il riconoscimento di un diritto fisso di chiamata pari a € 150,00 (al lordo del ribasso d’asta) per richieste di interventi urgenti esclusivamente in orario festivo o notturno: si considerano notturni gli interventi eseguiti dalle ore 22.00 p.m. alle ore 6.00 a.m. .Il diritto di chiamata non verrà riconosciuto nel caso in cui si incorra nell’applicazione di penali per interventi urgenti così come disciplinate dall’Art.10.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’Art.1, è previsto il pagamento con cadenza trimestrale sulla base degli importi contabilizzati relativi agli interventi eseguiti e per i quali sia stato redatto positivamente il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto previsto dall’Art.10.
Per il servizio di reperibilità di cui all’Art.11 sarà riconosciuto un compenso fisso di € 300,00 mensili oltre
I.V.A. (a cui sarà applicato lo stesso ribasso praticato in sede di gara) da corrispondere con cadenza trimestrale unitamente agli importi contabilizzati relativi agli interventi di manutenzione straordinaria.
A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a gg. 45 (quarantacinque), per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalla cadenza trimestrale.
Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.p.r. 29 settembre 1973, n.° 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n.° 286, e dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante;
b) qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.° 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
In caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a);
c) qualora la irregolarità del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della Legge n.° 335/1995 e
s.m.i. .
Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente ai sensi dell’Art.30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. .
Contestualmente all’emissione del certificato di pagamento relativo alle rate di acconto, si provvederà ad inoltrare richiesta di regolarità contributiva (DURC) per via telematica.
I pagamenti verranno liquidati ad avvenuta acquisizione di DURC regolare.
Il calcolo del tempo per la decorrenza degli eventuali interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni necessari per l’acquisizione del DURC dal momento dalla richiesta.
Il conto finale dei lavori è redatto entro gg. 45 (quarantacinque) dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al R.U.P. . Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge , nulla ostando, è pagata entro gg. 90 (novanta) dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e s.m.i. .
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità dell’articolo 103 comma 6, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. .
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
L’Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 17 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Tutte le lavorazioni eseguite sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui agli elenchi prezzi di riferimento.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per particolari lavorazioni, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario di riferimento;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’esecutore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Il prezzario di riferimento è quello della Regione Liguria. In alternativa si potrà fare riferimento anche al prezzario della Regione Piemonte.
Art. 18 – Revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo
E’ normalmente esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 a del D. Lgs. 50/16 in deroga a quanto previsto dal punto precedente, le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di riferimento, solo per l’eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi gg. 60 (sessanta), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.
La compensazione dei prezzi deve essere richiesta dall’Appaltatore con apposita istanza.
Art. 19 - Subappalto
L’istituto del subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alcuni stralci del quale di seguito vengono per comodità riportati.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) dello stesso Xxxxxx. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105.
Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’articolo 105 comma 7 del Codice.
Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n.° 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del Codice, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
L’Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l’Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante, nonché in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e
s.m.i. .
L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’ altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti e per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Appaltatore e per suo tramite i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano Operativo di Sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’Appaltatore e a tutti i subappaltatori.
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni dell’art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. . Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi
ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui al comma 13 dell’Art.105 del Dlgs.50/16.
L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso: la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero il Direttore dell’Esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta: tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa, Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai raggruppanti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, di applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni riguardanti il subappalto, è consentita, in deroga all’art. 48 comma 9 1° periodo del Codice la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Le Stazioni Appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all’art. 83 comma 1 e 84 comma 4 lett. b all’Appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle Stazioni Appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Art.20 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.p.r. n.° 252/1998 e s.m.i., oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
• il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
• la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
• per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
• per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
• per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i. .
Entro gli stessi termini (15 gg) l’appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti: a)
del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i. ;
b)
del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i.; c)
il piano sostitutivo di sicurezza di cui al X.Xxx.81/08 e s.m.i. .
All’impresa esecutrice, per ogni singolo intervento programmato (ad esclusione di interventi urgenti che richiedono un’esecuzione immediata), potrà essere richiesta – ad insindacabile giudizio della direzione lavori la quale valuterà la complessità e l’entità delle lavorazioni da eseguire – la redazione del "PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA" redatto in conformità alla normativa vigente.
Tale Piano dovrà essere contestualizzato ed aggiornato alle lavorazioni specifiche dell’intervento.
Detto piano dovrà essere consegnato alla direzione dei lavori prima dell’inizio delle lavorazioni ordinate entro i termini che saranno indicati nell’apposito O.D.I.
I suddetti adempimenti devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 e s.m.i. è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l’Appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto 81/2008 e s.m.i. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di sicurezza, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art.21 - Norme di sicurezza generali e di sicurezza nel cantiere
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.° 81/2008 e
s.m.i. e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n.° 81 del 2008 e s.m.i e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Art.22 - Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n.
°81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Art.23 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della Legge 9 agosto 2008, n.° 133 e s.m.i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i. .
La violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore.
Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.° 124.
Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. La stazione appaltante. si riserva un controllo a campione sulle generalità dei conducenti dei mezzi comunicati, con segnalazione alle autorità competenti, qualora venissero riscontrate difformità od irregolarità.
L'Appaltatore conviene con la committenza che, come disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, il Direttore dell’esecuzione del contratto possa proporre la
risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire la committenza di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.
Art.24 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione degli interventi individuati dagli O.D.I. , in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per eventuali precisazioni di dettaglio;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del can- tiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente Appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) l’eventuale consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
q.bis) nominare il Direttore Tecnico di cantiere e comunicarlo al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
r) comunicare al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
s) redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto dalla normativa vigente in materia da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano Sostitutivo di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
t) predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per il tracciamento, rilievi, misurazioni e controlli;
t.bis) provvedere al conseguimento di eventuali permessi di scarico dei materiali e di occupazione suolo pubblico;
u) provvedere alla vidimazione del registro di contabilità (consegnato dalla D.L.) all’Ufficio del Registro e tutte le marche da bollo necessarie nonché la rilegatura nelle forme e misure a scelta della D.L.; sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le marche da bollo da apporre sui documenti contabili previste dalla normativa vigente e richieste dalla D.L.;
v) provvedere all’esecuzione dei sondaggi e verifiche in merito alla presenza di sottoservizi, anche in accordo con le società fornitrici e/o con i privati prima dell’inizio dei lavori; gli eventuali danni alle utenze esistenti dovranno essere ripristinati a completa cura e spese dell’Appaltatore. Delle suddette – da eseguire prima dell’inizio dei lavori – dovrà essere fornito riscontro mediante la redazione di appositi rapporti di sopralluogo nei quali andranno riportati l’ora, il luogo, il nominativo dei soggetti a vario titolo intervenuti e le risultanze emerse. Detti rapporti, firmati da tutti i soggetti intervenuti, dovranno essere consegnati al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento prima dell’inizio dei lavori e, comunque, entro 5 gg dalla loro redazione;
z) prevedere e fornire le più ampie precauzioni possibili per i pedoni presenti nelle zone oggetto dei lavori, fornendo le necessarie precauzioni e garantendo l’accesso agli ingressi delle abitazioni e stradine di collegamento mediante passerelle in sicurezza;
z.bis) provvedere all’assicurazione contro i danni dell’incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d’opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
aa) provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuato e di quanto altro non utilizzato nelle opere;
bb) approvvigionare tempestivamente i materiali necessari all’esecuzione delle opere; disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando alla direzione dei lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
cc) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
dd) provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
ee) provvedere ai materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo; ff) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
gg) la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
hh) il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste in fase di esecuzione dei lavori;
ii) rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quando previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedono;
ll) provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano di sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
mm) tenere a disposizione del Responsabile del Procedimento e della direzione dei lavori copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
nn) fornire alle imprese subappaltanti:
• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico - organizzativo;
• le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizione logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
• le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
• mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza;
oo) L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale;
pp) L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le procedure ed incombenze occorrenti per le occupazioni temporanee per strade di servizio, per le deviazioni provvisorie necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per gli accessi ai cantieri e per l’impianto dei cantieri stessi per le discariche dei materiali dichiarati inutilizzabili dalla DD.LL., per le aree di deposito, per le cave di prestito e per tutto quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori;
qq) L'Appaltatore è altresì obbligato:
- ad intervenire alla rilevazione delle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al Direttore Xxxxxx, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dallo stesso, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;
rr) L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
ss) E’ altresì posta a carico dell’Appaltatore e ricompresa nell’importo contrattuale - nel caso di lavori programmati - la predisposizione di richiesta di autorizzazione acustica in deroga ai limiti di zona da inoltrare all’ufficio tecnico comunale ai sensi del vigente regolamento acustico per le attività temporanee del Comune di Finale Ligure;
tt) L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco delle imprese coinvolte del piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi seguenti:
• Trasporto di materiale a discarica;
• Trasporto e smaltimento rifiuti per conto terzi;
• Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
• Confenzionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
• Noli a freddo di macchinari;
• Fornitura di ferro lavorato;
• Noli a caldo;
• Autotrasporti per conto terzi;
• Guardiania dei cantieri.
Qualsiasi variazione al suddetto elenco di imprese, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, dovrà essere tempestivamente comunicata. Il suddetto elenco sarà comunicato a cura della Stazione Appaltante al Prefetto al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia;
uu) L’Appaltatore s’impegna a :
- denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima dell’affidamento o nel corso di esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
- denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;
- a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione dei subcontraenti che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. La Stazione Appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione al suddetto impegno;
vv) Tutte le operazioni di trasporto dei rifiuti dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente (D. Lgs.152/06 e s.m.i.) ed accompagnati da regolari formulari di trasporto che saranno compilati dall’Appaltatore e recapitati alla Committenza entro i termini di legge.
L’Appaltatore assumerà il ruolo di produttore dei rifiuti ai fini della compilazione del formulario dei rifiuti prelevati nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento.
Art.25 - Materiali di scavo e di demolizione/custodia del cantiere/cartello di cantiere
I materiali provenienti dalle escavazioni/demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in pubblica discarica autorizzata, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi/demolizioni.
Sono a carico e a cura dell’Appaltatore, senza che possano derivare compensi aggiuntivi oltre i prezzi elementari contrattuali, tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
A tal proposito l’appaltatore assumerà la qualifica di produttore per tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni previste assumendo tutti i conseguenti obblighi derivanti dalla normativa di settore.
E’ altresì a carico e a cura dell’Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del D. Lgs. n.° 186/2006 e s.m.i.;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso D. Lgs. n.° 186/2006 e s.m.i., e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10- sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore deve predisporre ed esporre presso ogni sito d'intervento apposito cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 80 di base e cm. 50 di altezza, secondo lo schema tipo che sarà indicato dalla stazione appaltante.
Art. 26 – Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro
All’atto della consegna del servizio l’Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso
piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio.
L’Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. .
L’Appaltatore provvederà altresì:
• che tutto il personale addetto al servizio, compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica sia a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali, qui
di seguito elencate a titolo esemplificativo:
D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e xx.xx. - Nuovo Codice della Strada;
D.P.R 16/12/1992 n. 495 e xx.xx. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada;
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 — Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e
integrazioni - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela del la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta
formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.
• A consegnare copia del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, dell’elenco degli addetti e dei relativi attestati di formazione al Responsabile del Procedimento prima della stipula del contratto, oppure in sede di consegna del servizio qualora avvenga in via d‘urgenza.
In tale sede dovrà altresì essere comunicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro,
del Medico Competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori.
Con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, a carico del datore di lavoro a salvaguardia della sicurezza e della salute dei propri dipendenti, senza che il seguente elenco possa essere ritenuto limitativo, l’appaltatore dovrà:
°portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori i rischi rilevati nell’area del servizio all’atto della consegna dello stesso e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi)
°far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali cottimisti e fornitori tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
° disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel DUVRI;
° curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
° allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondente alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
° informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
° informare immediatamente la Direzione dell’Esecuzione del Servizio in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.
La Direzione dell’esecuzione del contratto ed il personale incaricato si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.
Art. 27 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore - Cartello di cantiere
Oltre agli oneri di cui agli articoli precedenti sono a carico dell'Appaltatore:
1. l‘osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all‘igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico del datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.
Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per
gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non fosse aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra l’Appaltatore e tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla Direzione dell’Esecuzione dei Servizi in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal Nuovo Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008
e smi.) .
In caso d’inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall’Ispettorato del lavoro e segnalata alla committenza, la stessa comunicherà all'Appaltatore l'infrazione
accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto se le prestazioni sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia dell‘adempimento degli obblighi di cui sopra.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo a risarcimento di danni.
Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
2. l’osservanza, durante l’espletamento del servizio, delle prescrizioni del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Qualora ciò non avvenga, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto può disporre, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 smi., la sospensione del servizio, senza che ciò costituisca titolo per l’Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo
imputabile a fatto e colpa dell’Appaltatore esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, l’Appaltatore sarà formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. E' fatto assoluto divieto all’Appaltatore di servirsi dell‘opera di personale del Comune di Cario Montenotte.
Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell’esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D. Lgs. n°81/2008, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone od alle cose per gli eventuali disservizi derivanti dal mancato od insufficiente espletamento del servizio affidato, o per mancanza,
insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento d’esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la committenza ed il personale da essa dipendente
da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
A tal proposito l’appaltatore assumerà la qualifica di produttore per tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione delle attività previste/eseguite assumendo tutti i conseguenti obblighi derivanti dalla normativa di settore.
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante eventuali periodi di sospensione .
L’appaltatore dovrà predisporre ed esporre presso il sito d’intervento apposito cartello indicatore (tale cartello, in unico esemplare, sarà spostato di volta in volta in corrispondenza del luogo d’intervento), delle dimensioni di almeno 50 cm di base ed 80 cm, secondo lo schema che sarà specificato nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Art. 28 – Danni di forza maggiore
L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel corso dei servizi.
L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese (es. danni alla segnaletica a seguito di incidenti).
Art. 29 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto;
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell’art.lo 106 del D.lgs.50/2016 e della legge 2172/1991 n.52.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Art. 30 – Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30;
2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
4.Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG;
5.Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della Legge n.° 136/2010 e s.m.i.,:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n.° 136/2010 e s.m.i.;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato Speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art.31 - Verifica di congruita’ dell’offerta economica
Qualora si rendesse necessaria la verifica di congruità dell’offerta economica, ai sensi dell’art. 97
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le giustificazioni da produrre dovranno tenere conto degli interventi previsti nell’accordo quadro stesso secondo quanto indicato nell’Art.1.
In particolare, per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, considerato che non si tratta di interventi definiti a priori sulla base di un computo metrico estimativo, le giustificazioni, in osservanza dai disposti dell’Art.97 comma 4 del Dlgs.50/16, dovranno riguardare:
a) l'economia del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori proposti dall'offerente.
Indicazioni per la giustificazione dell’offerta
2.1 Mano d’opera
In osservanza ai disposti dell’Art.95 comma 10 del Dlgs.50/16 è fatto obbligo alle stazioni appaltanti di verificare relativamente ai costi della manodopera e prima dell’aggiudicazione, che essi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nella apposite tabelle ministeriali valide per la provincia di
Savona e per il settore produttivo in cui rientra la lavorazione.
Il costo orario della mano d’opera impiegata nelle lavorazioni non potrà essere di importo inferiore al costo orario risultante dalle suddette tabelle valide in Provincia di Savona per il settore produttio di riferimento (lavori edili).
Si precisa che l'Impresa potrà presentare documentata dichiarazione atta a dimostrare il godimento di
particolari situazioni derivanti da norme o leggi speciali,che portino alla riduzione del costo orario della mano d'opera.
2.2 Materiali a piè d'opera
Per giustificare le eventuali condizioni particolarmente favorevoli con riguardo all'elemento di costo rappresentato dalla fornitura dei materiali a pie d'opera, l'Impresa dovrà produrre documentazione normalmente utilizzata nei rapporti contrattuali che attesti la certezza legale dell'offerta della ditta fornitrice o del contratto con questa stipulato.
Per certezza legale dell'offerta o del contratto si intende l'esistenza di un'offerta scritta con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera.
Qualora l'Impresa abbia disponibilità di scorte in quantità apprezzabili del materiale considerato nell'analisi di prezzo da giustificare, deve esibire documentazione idonea ad attestare l'esistenza ditale scorte ed a permetterne la relativa verifica.
2.3 Noleggi
Alla voce noleggi, per ciascuna macchina e/o attrezzatura si deve esporre:
- il “nolo a caldo” del mezzo d'opera e/o della attrezzatura, comprensivo del costo della mano d'opera necessaria per il suo impiego,
oppure:
- il “nolo a freddo” del mezzo d'opera e/o dell'attrezzatura noleggiata, maggiorato dell’incidenza del costo della mano d'opera necessaria per il suo impiego;
oppure:
- il costo dell'utilizzo del mezzo d'opera e/o dell'attrezzatura offerta, maggiorato dell'incidenza del costo della mano d'opera necessaria per il suo impiego, qualora l'Impresa possieda il mezzo d'opera e/o l'attrezzatura.
I costi per noleggi comunque articolati ed esposti devono comprendere gli oneri per la mano d'opera, i carburanti, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.
Sono inoltre sempre compresi gli oneri per la messa in funzione, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione e le riparazioni affinché i mezzi d'opera siano sempre in buono stato di servizio.
Nel caso di utilizzo di mezzi d'opera e/o attrezzature noleggiati l'Impresa dovrà corredare l'analisi del prezzo con documentazione idonea a provare i caratteri di certezza legale dell'offerta o del contratto per il nolo del mezzo d’opera o dell'attrezzatura, da parte del soggetto noleggiatore, secondo i criteri prima esposti per la fornitura di materiali a piè d'opera.
2.4 Trasporti – Oneri di discarica
Per i trasporti valgono le indicazioni fornite per i noleggi di attrezzature e/o mezzi d’opera.
I trasporti a discarica dei materiali di risulta per scavi e/o demolizioni devono essere effettuati analizzando compiutamente la disponibilità e la distanza di discariche per materiali inerti, ovvero la distanza del centro di riciclaggio.
Dovranno inoltre essere indicati l’impianto dove sarà smaltito il materiale conferito e la tariffa applicata dal gestore, allegando documentazione specifica.
2.5 Spese generali
Tenuto conto del fatto che le spese generali, per definizione, si rapportano ad effettivi costi d'impresa generali correnti e fissi o non continuativi, è prefissata dall'Amministrazione un percentuale pari al 15% da attribuire al loro ristoro, al di sotto della quale l'Impresa e tenuta a dare giustificazione in modo specifico e documentato, con apposita relazione.
2.6 Utile d'impresa
Considerazioni analoghe a quelle svolte per le spese generali valgono per la predeterminazione, e quindi il riconoscimento, di un utile minimo di impresa.
Viene prefissata una misura dell'utile da riconoscere all'impresa, pari al 10%, in considerazione della durata
dei lavori, al di sotto della quale l'Impresa e tenuta a dare giustificazione in modo specifico e documentato, con apposita relazione.
3. Subappalti
In ogni caso l'Amministrazione non accetterà come documentazione di supporto alle analisi di prezzo le offerte da parte di Imprese subappaltatrici candidate all'esecuzione della specifica opera o lavorazione.
Ciò in quanto tali proposte contrattuali verrebbero ad essere sottratte al giudizio di anomalia.
Il subappalto, infatti, introduce a sua volta un altro prezzo che, dovendo consentire almeno un minimo di guadagno per il subappaltatore, è sicuramente più anomalo di quello presentato dalla Ditta e non può pertanto assumere la veste di giustificativo.
L'Impresa dovrà quindi giustificare gli elementi di costo che determinano l'economicità del prezzo dell'opera o della lavorazione indipendentemente dal fatto che la stessa possa essere affidata in subappalto.
Art. 32 – Spese di contratto
Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del contratto d’appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti, sono a carico dell'Appaltatore.
L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
• Premessa
PRESCRIZIONI TECNICHE
Le quantità dei lavori e delle provviste per le opere a misura saranno determinate con metodi geometrici, matematici o a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco prezzi.
I lavori e le forniture di materiale in genere saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto o da successive varianti in corso d’opera.
Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procede nell’esecuzione dei lavori e delle forniture.
L’Impresa è tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a fornire materiali rispondenti a standard o norme di unificazione ove esistenti.
Tutte le opere e tutte le forniture che, a giudizio della D.L., non siano state eseguite a perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell’Impresa che dovrà inoltre rispondere dei danni provocati dal ritardo nella consegna dei lavori e della non corretta esecuzione degli stessi.
Relativamente all’inclusione nei prezzi in elenco dell’aliquota relativa alle spese generali e utili dell’impresa si fa riferimento alle indicazioni del prezzario della Regione Liguria assunto come riferimento.
Salvo diversa specificazione nelle singole voci di capitolato, i prezzi si intendono sempre comprensivi di degli oneri e delle prestazioni seguenti:
• per la mano d'opera qualsiasi spesa per il trasporto e l'alloggiamento dei propri dipendenti, l'eventuale illuminazione dei posti di lavoro, la fornitura di utensili e attrezzi e quanto altro occorra;
• per i noleggi ogni spesa per l'acquisto di lubrificanti, energia elettrica, pezzi di ricambio ecc., oltre all'assistenza dei meccanici ed alle prestazioni dei conducenti, in modo da dare macchinari e mezzi d'opera pronti per l'uso a piè di lavoro;
• per i materiali ogni spesa per forniture, trasporto, noli, perdite, sprechi, ed ogni altro onere necessario per averli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
• per i lavori a misura ogni spesa riguardante i mezzi d'opera, le assicurazioni, le spese generali, gli imprevisti, i pedaggi, le spese provvisionali e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte rispettando in ogni caso quanto specificato nel presente Capitolato.
• Norme per l'esecuzione dei lavori
• Generalità
L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto.
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i. .
L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
• Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori
L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente
compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.
L’Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.
• Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
• Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori
Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L’Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona, dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.
Restano a carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.
• Accettazione e prove dei materiali
L’Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell’impiego, al Direttore dei lavori, per ogni categoria di lavoro, i relativi “Certificati di qualità” rilasciati da un laboratorio ufficiale.
Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza ed all’individuazione dei singoli materiali e la loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in rapporto a dosaggi e composizioni proposte.
I certificati che dovranno essere presentati tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se provenienti da cave, impianti o da stabilimenti gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.
VALUTAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE
DEMOLIZIONI
Le demolizioni totali o parziali di fabbricati o strutture in genere, verranno compensate a metro cubo vuoto per pieno calcolato dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto; l'appaltatore è, comunque, obbligato ad eseguire a suo carico la demolizione delle fondazioni, del pavimento del piano terra e di tutte le strutture al di sotto della linea di gronda.
La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con l'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto.
I materiali di risulta sono di proprietà della stazione appaltante, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica.
MURATURE
Tutte le murature andranno computate, secondo il tipo, a volume o superficie su misurazioni effettuate al netto di intonaci; verranno detratte dal calcolo le aperture superiori a 1 mq., i vuoti dei condotti per gli impianti superiori a 0,25 mq., le superfici dei pilastri o altre strutture portanti.
Sono comprese nella fornitura e messa in opera di tale voce tutte le malte impiegate, il grado di finitura richiesta, le parti incassate, le spallette, gli spigoli e quanto altro necessario per la perfetta esecuzione delle lavorazioni successive.
Nei prezzi delle murature, non eseguite con finitura faccia a vista, dovrà essere compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri che dovrà, comunque, essere eseguito sempre compreso nel prezzo, su tutte le facce di murature portanti o per terrapieni per i quali dovranno essere realizzate, a carico dell'appaltatore, feritoie per il deflusso delle acque.
Qualunque sia la curvatura della pianta o sezione delle murature queste saranno valutate come murature rotte senza alcun sovrapprezzo.
Le lavorazioni per cornici, lesene, pilastri di aggetto inferiore ai 5 cm. verranno eseguite senza sovrapprezzo; nel caso di aggetti superiori ai 5 cm. dovrà essere valutato il volume effettivo dell'aggetto stesso.
Nei prezzi delle murature realizzate con materiali di proprietà della stazione appaltante sono comprese le lavorazioni, il trasporto ed ogni onere necessario alla loro messa in opera; il prezzo di tali murature verrà valutato a parte oppure diminuendo di una percentuale stabilita le tariffe concordate per lo stesso lavoro completamente eseguito dall'appaltatore.
MURATURE DI MATTONI AD UNA TESTA O IN FOGLIO
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio saranno misurate al rustico, vuoto per pieno, deducendo le aperture di superficie uguale o superiore ad 1 mq., restando sempre compresi nel prezzo i lavori per spallette, piattabande e la fornitura e posa in opera dei controtelai per i serramenti e per le riquadrature.
INTONACI
Il calcolo dei lavori di esecuzione degli intonaci verrà fatto in base alla superficie effettivamente eseguita; il prezzo indicato sarà comprensivo di tutte le fasi di preparazione e di applicazione includendo le riprese, la chiusura di tracce, i raccordi, i rinzaffi ed il completo trattamento di tutte le parti indicate.
Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore inferiore a 15 cm. saranno calcolate le superfici eseguite detraendo tutti i vuoti presenti (porte, finestre, etc.) e non considerando le riquadrature.
Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore superiore a 15 cm. il calcolo verrà eseguito vuoto per pieno con le seguenti specifiche:
a) per i vani inferiori a 4 mq. di superficie non saranno detratti i vuoti o le zone mancanti e non saranno computate le riquadrature dei vani;
b) per i vani superiori a 4 mq. di superficie si dovranno detrarre tutti i vuoti e le zone mancanti ma dovranno essere calcolate le eventuali riquadrature dei vani.
Nel caso di lesene, riquadrature o modanature saranno computate le superfici laterali di tali elementi solo quando la loro larghezza superi i 5 cm.; dovranno essere, inoltre, inclusi nel prezzo anche i raccordi o
curve dell'intonaco con raggio di curvatura inferiore a cm. 15 e la misurazione verrà effettuata come per gli spigoli vivi.
Gli intonaci esterni saranno valutati sulle superfici effettivamente eseguite, procedendo quindi alla detrazione delle aperture per porte e finestre superiori ad 1 mq.; l'applicazione di intonaco per l'esecuzione di lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovrà essere computata secondo lo sviluppo effettivo.
Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno considerate come superfici piane.
La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma, verrà determinata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale per un coefficiente di 1,2.
Nel prezzo unitario fissato per gli intonaci interni ed esterni saranno comprese anche tutte le lavorazioni necessarie per la chiusura e le riprese da eseguire dopo la chiusura di tracce o dopo la messa in opera di pavimenti, zoccoletti e telai per infissi interni ed esterni.
Nel caso di lavori particolari verranno fissate apposite prescrizioni (per la valutazione di tali opere) in mancanza delle quali resta fissato quanto stabilito dalle norme del presente capitolato.
OPERE DA PITTORE
Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, etc. interni od esterni verranno misurate secondo le superfici effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm. di sviluppo non saranno aggiunte alle superfici di calcolo.
Per i muri di spessore superiore a 15 cm. le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature.
L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovrà essere computata secondo lo sviluppo effettivo.
Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno considerate come superfici piane.
Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati:
a) opere metalliche, grandi vetrate, lucernari,etc.(x 0,75)
b) opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti(x 2)
c) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.)(x 1)
d) persiane lamellari, serrande di lamiera, etc.(x 3)
e) persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc.(x 2,5)
f) porte, sportelli, controsportelli, etc.(x 2)
Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includerà il trattamento di tutte le guide, gli accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, etc; per le parti in legno o metalliche la verniciatura si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi (almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni.
Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo coprifili o telai).
Il prezzo indicato comprenderà anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici interessate.
MASSETTI
L'esecuzione di xxxxxxxx di cemento a vista x xxxxxxxx di sottofondo normali o speciali verrà computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.
Il prezzo comprenderà il conglomerato cementizio, le sponde per il contenimento del getto, la rete elettrosaldata richiesta, la preparazione e compattazione delle superfici sottostanti, la lisciatura finale con mezzi meccanici, la creazione di giunti e tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori richiesti. PAVIMENTI
I pavimenti verranno calcolati in base alle superfici comprese fra le pareti escludendo le zone non
pavimentate superiori a 0,30 mq. e le parti perimetrali sotto l'intonaco; i pavimenti dovranno, inoltre, essere completi di ogni lavorazione necessaria eseguita con i mezzi e la mano d'opera richiesti per la consegna dei lavori finiti compresi i ritocchi, i raccordi con l'intonaco, etc..
I massetti di sottofondo saranno parte degli oneri inclusi nei solai (come precedentemente specificato) oppure saranno inclusi nei lavori di preparazione dei pavimenti, in ogni caso non costituiranno elemento di richiesta per spese aggiuntive da parte dell'appaltatore.
Nel caso di pavimentazioni esterne il prezzo indicato sarà comprensivo dei lavori di formazione dei sottofondi x xxxxxxxx dello spessore e tipo richiesti; per quantitativi o strati di tali sottofondi superiori ai 10 cm. di conglomerato cementizio (escludendo gli strati di preparazione sottostanti che sono inclusi nel prezzo), la valutazione sarà fatta a volume ed incorporata nel prezzo complessivo dei lavori indicati senza nessuna altra aggiunta per qualunque altro onere.
Le superfici ricoperte con conglomerato bituminoso verranno valutate a metro quadrato e saranno eseguite negli spessori e modi prescritti.
RIVESTIMENTI
I rivestimenti e le eventuali decorazioni verranno calcolati, salvo altre prescrizioni, in base alle superfici effettivamente eseguite, detraendo tutte le aree o zone non interessate da tali lavori superiori a 0,30 mq.
Il prezzo indicato sarà comprensivo della preparazione dei giunti nei modi e nelle dimensioni fissate dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni del direttore dei lavori ed anche di tutti gli interventi di preparazione dei materiali, dei mezzi e mano d'opera necessari per il completamento di quanto indicato inclusa la pulizia finale da eseguire dopo la sigillatura dei giunti.
CONTROSOFFITTI
I controsoffitti verranno forniti completi di materiali, apparecchiature e mano d'opera necessari alla loro esecuzione.
Il prezzo fissato, a metro quadrato, includerà tutti i tagli necessari per il montaggio, la struttura di sostegno, le sagomature, gli incassi di plafoniere e griglie dell'impianto di condizionamento, la predisposizione di alloggiamenti per i punti di rilevazione antincendi; dalla superficie di calcolo non verranno detratti i fori praticati per l'inserimento dei suddetti accessori e l'appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per l'esecuzione di tali aperture.
MATERIALI ISOLANTI
Il calcolo delle superfici di materiale isolante verrà effettuato in base all'estensione effettiva dei solai o delle pareti di appoggio di tali materiali e sarà espresso in metri quadrati; nel caso di rivestimenti isolanti di tubazioni, la valutazione sarà in metri lineari. Dal computo delle superfici di materiale isolante installato si dovranno detrarre i vuoti maggiori di 0,30 mq..
Il prezzo indicato comprenderà i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari per la completa esecuzione dei lavori indicati inclusi i raccordi, le sovrapposizioni, etc..
Per gli isolanti da applicare su tubazioni la valutazione sarà effettuata nei modi seguenti:
a) nel caso di isolanti costituiti da guaina flessibile, per metro lineare;
b) nel caso di isolanti costituiti da lastre, per metro quadro di superficie esterna;
c) l'isolamento di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
IMPERMEABILIZZAZIONE
Tutte le impermeabilizzazioni eseguite sui vari tipi di superfici saranno valutate sulla base dei metri quadrati effettivamente realizzati senza ulteriori oneri per la sovrapposizione dei teli o per raccordi vari; dal calcolo verranno dedotti i vuoti superiori ad 1 mq..
I risvolti da realizzare per l'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno computati a metro quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della guaina, sia superiore a 15 cm.
Il prezzo indicato comprenderà tutti i lavori di preparazione, i mezzi, i materiali e la mano d'opera
richiesti, la sigillatura a caldo delle sovrapposizioni, la creazione di giunti e connessioni e quanto richiesto.
INFISSI
Tutti gli infissi interni ed esterni, realizzati in legno, alluminio o PVC, saranno valutati sulla base della superficie misurata sul filo esterno dei telai ed il prezzo includerà tutti i coprifili, le guide, il controtelaio, guarnizioni di tenuta ed i vetri (del tipo e spessore fissato).
Le parti centinate saranno computate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, misurato ad infisso chiuso, includendo nel prezzo anche i coprifili, le guide, il controtelaio ed i vetri.
La fornitura e la posa in opera degli infissi dovrà comprendere, nel prezzo indicato in elenco, anche tutta la ferramenta necessaria al fissaggio con gli ancoraggi, le maniglie, le cerniere, i sistemi di chiusura e quant'altro occorrente al completo funzionamento ed alla perfetta tenuta degli infissi stessi.
Le persiane avvolgibili verranno calcolate secondo la superficie netta dell'apertura aumentata di 4 cm. in larghezza e 20 cm. in altezza; le persiane a cerniera o sportelli esterni verranno calcolati sulla base della superficie misurata sul filo esterno degli stessi includendo nel prezzo di tutti i tipi di persiane, le mostre, le guide, le cerniere ed il loro fissaggio, i coprifili ed ogni altro onere.
Le serrande di sicurezza avvolgibili, i cancelletti ad estensione, le porte basculanti verranno valutate a superficie secondo i criteri suddetti.
Oltre ai materiali indicati nelle singole descrizioni, il prezzo fissato per ogni tipo di infisso sarà comprensivo di quanto necessario alla completa installazione degli elementi richiesti.
TUBAZIONI
Le tubazioni metalliche saranno valutate a peso o in metri lineari, quelle in plastica saranno valutate esclusivamente secondo lo sviluppo in metri lineari; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. La misurazione andrà effettuata sulla rete effettivamente installata a posa in opera ultimata; il prezzo delle tubazioni dovrà comprendere eventuali giunti, raccordi, filettature e le altre lavorazioni necessarie per una completa messa in opera.
Per le tubazioni non previste nella fornitura e posa in opera degli impianti dell'opera da realizzare, queste verranno calcolate, salvo casi particolari, a peso od a metro lineare e saranno costituite dai materiali indicati nelle specifiche relative agli impianti stessi.
Il prezzo per le tubazioni resterà invariato anche nel caso che i vari elementi debbano venire inglobati in getti di calcestruzzo e comprenderà ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle casseforme.
La valutazione delle tubazioni in gres, cemento-amianto ed in materiale plastico, sarà calcolata a metro lineare misurato lungo l'asse della tubazione.
I tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovrà comprendere anche le staffe e le cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale.
Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera e tale prezzo dovrà comprendere anche i pezzi speciali, le giunzioni e le staffe di sostegno.
Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate al metro lineare e tale misurazione, effettuata dopo la messa in opera, dovrà comprendere anche i pezzi speciali, le giunzioni e le staffe di sostegno.
Nel caso di tubazioni preisolate in acciaio per teleriscaldamento, i pezzi speciali saranno valutati con una lunghezza equivalente della tubazione secondo le seguenti misure:
a) cuscino per braccio di compensazione = m.0,30;
b) terminale di chiusura dell'isolamento = m.0,60;
c) giunzione preisolata = m. 1,0;
d) riduzione preisolata = m. 2,0;
e) curva preisolata a 90 ° = m. 3,0;
f) T di derivazione preisolato = m. 5,0;
g) punto fisso preisolato = m. 8,0;
h) valvola di intercettazione preisolata = m. 30,0.
OPERE IN MARMO O IN PIETRA
La valutazione di tali opere sarà effettuata a volume, a superficie, a metro lineare, secondo i criteri stabiliti o fissati di volta in volta.
Il prezzo comprenderà i tagli, la lavorazione dei raccordi o degli spigoli, gli incassi, i giunti, gli ancoraggi metallici, i sigillanti, gli strati di fissaggio, la preparazione delle superfici.
Dovranno essere incluse nel prezzo tutte le lavorazioni per la movimentazione del materiale in cantiere, il deposito, il trasporto e l'eventuale scalpellamento delle strutture murarie con ripresa e chiusura di tali interventi.
Nel caso di cordolature per marciapiedi o lavori particolari la cui messa in opera comporterà l'uso di massetti o strati di fissaggio con spessore superiore a 4 cm., le quantità di materiale di supporto eccedenti quelle indicate verranno valutate a parte.
OPERE DA CARPENTIERE
Per lavorazioni particolari richieste per questo tipo di opere la valutazione, salvo altre prescrizioni, verrà effettuata a volume e sarà comprensiva della preparazione, dei legnami, dei chiodi, dei bulloni, dei fissaggi, delle impalcature e di tutti i lavori, materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la completa esecuzione di quanto richiesto.
Le stesse prescrizioni si applicano per tutte le carpenterie metalliche, i casseri rampanti, le cassaforme a tunnel, gli impalcati speciali per ponti, etc..
OPERE IN METALLO
Le opere in metallo (esclusi gli infissi per i quali si rimanda al paragrafo già riportato) saranno valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantità verranno stabilite sui manufatti completati prima della loro posa in opera e della verniciatura.
Nei prezzi dei lavori in metallo sarà compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e montaggio necessari a dare l'opera completa in ogni sua parte incluse anche le lavorazioni per la predisposizione di eventuali ancoraggi su supporti murari o di altro tipo.
Il prezzo indicato per le opere in metallo o le tubazioni sarà, inoltre, comprensivo di raccordi, connessioni, giunti, ed ogni altro onere necessario alla completa esecuzione dei lavori indicati.
OPERE IN VETRO
Nel caso di lastre di vetro o cristallo espressamente richieste con valutazione separata, il calcolo verrà effettuato sulla base della superficie effettiva senza considerare i tagli o le parti incastrate su telai portanti.
Nel caso di lastre di vetro si avranno le seguenti valutazioni:
a) cristallo float temperato incolore o colorato-superfici unitarie non inferiori a 0,5 mq.;
b) vetro stampato incolore o colorato-superfici unitarie non inferiori a 0,5 mq.;
c) vetrate isolanti termo-acustiche (vetrocamera)-superfici unitarie non inferiori a 0,5 mq.;
d) pareti con profili "U-Glass" modulo mm. 270-superficie calcolata in base al multiplo di mm. 250 nel senso di orditura dei profili di vetro.
Le pareti in profilati di vetro strutturali, in vetrocemento ed elementi simili saranno valutate sempre in base alla superficie effettiva misurata a lavori eseguiti.
I prezzi fissati per le opere descritte si intendono comprensivi di tutto quanto richiesto per la completa esecuzione delle stesse.
OPERE DA XXXXXXXXXX
Il calcolo dei canali di gronda, dei condotti, dei pluviali, etc. verrà eseguito, salvo altre prescrizioni, a metro lineare od in base alla superficie (nel caso di grandi condotti per il condizionamento, scossaline, converse, etc.) ed il prezzo fissato sarà comprensivo della preparazione, del fissaggio, delle sigillature, dei tagli e di tutte le altre lavorazioni necessarie o richieste.
I tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovrà comprendere anche le staffe e le cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale.
SIGILLATURE
I lavori di sigillatura di notevole entità, espressamente indicati come opere da valutare a parte, saranno calcolati a metro lineare e comprenderanno la preparazione e la pulizia delle superfici interessate, l'applicazione dei prodotti indicati e tutti gli altri oneri e lavorazioni necessari.
CORDOLI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
I prezzi per i cordoli e xxxxxxxxx in calcestruzzo dovranno essere calcolati per metro lineare comprendendo anche tutte le opere necessarie alla posa di tali manufatti quali scavi, fondazioni e rinterri a lavori ultimati.
IMPIANTO TERMICO, IDRICO-SANITARIO, GAS, ANTINCENDIO
La valutazione delle tubazioni utilizzate per la realizzazione e messa in opera degli impianti termici, idrosanitari, gas, antincendio e innaffiamento sarà effettuata, salvo altre prescrizioni, separatamente per ciascun elemento dei suddetti impianti secondo i criteri riportati qui di seguito:
1) Tubazioni e canalizzazioni
La quantificazione delle tubazioni sarà eseguita secondo i criteri già fissati per tali opere e riportati espressamente nel paragrafo relativo.
Le tubazioni metalliche saranno valutate a peso o in metri lineari, quelle in plastica saranno valutate esclusivamente secondo lo sviluppo in metri lineari; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. La misurazione andrà effettuata sulla rete effettivamente installata a posa in opera ultimata; il prezzo delle tubazioni dovrà comprendere eventuali giunti, raccordi, filettature e le altre lavorazioni necessarie per una completa messa in opera.
Per le tubazioni non previste nella fornitura e posa in opera degli impianti dell'opera da realizzare, queste verranno calcolate, salvo casi particolari, a peso od a metro lineare e saranno costituite dai materiali indicati nelle specifiche relative agli impianti stessi.
Il prezzo per le tubazioni resterà invariato anche nel caso che i vari elementi debbano venire inglobati in getti di calcestruzzo e comprenderà ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle casseforme.
La valutazione delle tubazioni in gres, cemento ed in materiale plastico, sarà calcolata a metro lineare misurato lungo l'asse della tubazione.
I tubi di rame con o senza rivestimento in PVC saranno valutati secondo i metri lineari sviluppati dai singoli elementi misurati dopo la messa in opera ed il prezzo dovrà comprendere i pezzi speciali, le giunzioni, le staffe e le cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale.
Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate al metro lineare e tale misurazione, effettuata dopo la messa in opera, dovrà comprendere anche i pezzi speciali, le giunzioni e le staffe di sostegno.
Nel caso di tubazioni preisolate in acciaio per teleriscaldamento, i pezzi speciali saranno valutati con una lunghezza equivalente della tubazione secondo le seguenti misure:
a) cuscino per braccio di compensazione = m. 0,30;
b) terminale di chiusura dell'isolamento = m. 0,60;
c) giunzione preisolata= m. 1,0;
d) riduzione preisolata= m. 2,0;
e) curva preisolata a 90°= m. 3,0;
f) T di derivazione preisolato= m. 5,0;
g) punto fisso preisolato= m. 8,0;
h) valvola di intercettazione preisolata= m. 30,0.
Tutti i canali in lamiera zincata per impianti di condizionamento ad aria ed i relativi pezzi speciali oltre ai canali in lamiera di ferro nera da utilizzare per i condotti dei fumi di scarico saranno valutati a peso misurato sugli elementi posti in opera ed il prezzo comprenderà anche le flange, i risvolti della lamiera, giunti, staffe ed ancoraggi.
2) Apparecchiature
Le caldaie ed i bruciatori saranno valutati a numero in relazione alle caratteristiche costruttive, alla potenzialità ed alla portata del combustibile.
I radiatori, gli strumenti di misura e controllo, gli accessori e le parti del circuito e terminali saranno
valutati a numero e comprenderanno, incluso nel prezzo, la verniciatura antiossidante degli elementi, i pezzi speciali, i giunti, gli ancoraggi e le rubinetterie di controllo.
I ventilconvettori saranno valutati a numero in funzione delle caratteristiche costruttive e delle portate d'aria.
Tutti gli scambiatori di calore, le elettropompe, vasi d'espansione, riduttori di pressione, filtri e addolcitori saranno valutati a numero ed il prezzo dovrà comprendere i pezzi speciali, i giunti e raccordi necessari al completo funzionamento.
I serbatoi autoclave o i gruppi completi autoclave saranno valutati a numero ed in relazione alle caratteristiche costruttive, alle portate ed alla prevalenza di esercizio includendo anche i pezzi speciali, i giunti, raccordi ed eventuali ancoraggi.
Le griglie di aereazione, gli anemostati, le bocchette, i silenziatori saranno misurati in metri quadrati effettivamente installati ed il prezzo dovrà includere i pezzi speciali, i giunti, i telai, raccordi ed ancoraggi.
Le cassette riduttrici della pressione dell'aria, gli elettroventilatori, le valvole, le saracinesche e le rubinetterie saranno valutate a numero ed il prezzo dovrà comprendere tutti i pezzi speciali, i giunti, raccordi ed ancoraggi.
Le batterie di scambio termico saranno valutate in base alla misurazione della superficie frontale per il numero dei ranghi.
I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell'aria, i generatori d'aria calda, i gruppi di refrigerazione, le torri di raffreddamento saranno valutati a numero ed il prezzo dovrà comprendere tutti i pezzi speciali, i giunti, raccordi ed ancoraggi.
Tutti gli apparecchi per il trattamento dell'acqua, i gruppi antincendio UNI 45 e UNI 70, gli attacchi motopompa e gli estintori portatili saranno valutati a numero ed il prezzo dovrà comprendere tutti i pezzi speciali, i giunti, raccordi ed ancoraggi.
I rivestimenti isolanti per tubazioni realizzati con schiume poliuretaniche espanse ed installati intorno alla superficie esterna delle tubazioni stesse saranno valutati a metro lineare, gli isolamenti di piastre o superfici piane saranno valutati a metro quadro.
I quadri elettrici per le centrali, le linee elettriche di alimentazione, le linee di messa a terra, i collegamenti e le apparecchiature di comando saranno valutati a numero o metro lineare sulla base delle caratteristiche richieste per le apparecchiature di appartenenza.
IMPIANTO ELETTRICO
I seguenti criteri di valutazione verranno applicati per gli impianti elettrici, telefonici, citofonici, televisivi, antintrusione, diffusione sonora, rilevamento incendi e trasmissione dati.
Tutti i tubi di protezione e le canalette portacavi saranno valutati a metro lineare secondo lo sviluppo misurato in opera; nel prezzo saranno compresi i raccordi, i morsetti ed il fissaggio delle singole parti.
I cavi unipolari o multipolari, i cavi trasmissione dati, i cavetti telefonici ed i cavi schermati per antenne od usi speciali saranno valutati a metro lineare misurato in opera con l'aggiunta di un metro per ogni quadro o centralina presente nell'impianto; tale valutazione comprenderà anche i capicorda, i marca cavi mentre resteranno esclusi i terminali dei cavi di MT che saranno computati a parte. La lunghezza dei cavi unipolari dovrà essere incrementata di 30 cm. per ogni scatola o cassetta installata e di 20 cm. per ogni scatola da frutto.
Le scatole, le cassette di derivazione, le scatole a tenuta stagna saranno valutate a numero comprendendo nel prezzo anche i raccordi, le eventuali guarnizioni di tenuta e le parti di fissaggio.
Tutti i terminali dei vari impianti installati quali i citofoni o videocitofoni, le centraline antintrusione, i diffusori sonori, i segnalatori audiovisivi e di controllo saranno valutati a numero e secondo le caratteristiche di realizzazione.
I corpi illuminanti, i frutti elettrici, le lampade e portalampade saranno valutati a numero includendo nel prezzo i vari raccordi e accessori.
OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
Nella realizzazione degli impianti gli oneri di assistenza per la messa in opera delle varie parti saranno
valutati in ore lavorative sulla base della categoria di riferimento della mano d'opera impiegata e della quantità di materiali utilizzati; le opere di assistenza comprendono i seguenti tipi di prestazioni:
— consegna a piè d'opera con automezzi, scarico dei materiali, avvio e consegna nei vari punti di lavorazione nel cantiere, sistemazione e custodia in un deposito appositamente predisposto;
— apertura e chiusura di tracce murarie, esecuzione di asole e fori nelle varie murature ed installazione di scatole, tubazioni, bocchette, griglie, cassette e sportelli con relativi telai;
— scavi e rinterri eseguiti per la posa in opera di tubazioni interrate;
— trasporto a discarica dei materiali di risulta degli scavi e delle lavorazioni relative agli impianti;
— opere di protezione, sicurezza e ponteggi di servizio;
— fissaggi delle apparecchiature, preparazione degli eventuali ancoraggi, creazione di basamenti o piccole fondazioni.
Valutazione dei lavori in economia
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal direttore dei lavori.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori.
L'annotazione dei lavori in economia dovrà essere effettuata dal direttore dei lavori o da persona espressamente incaricata con le seguenti modalità:
— in caso di lavori a cottimo la registrazione delle lavorazioni eseguite dovrà essere fatta sul libretto delle misure;
— in caso di lavori in amministrazione la registrazione andrà effettuata sulle liste settimanali suddivise per giornate e provviste — le firme per quietanza dell'affidatario dovranno essere apposte sulle stesse liste di registrazione.
Dopo l'annotazione provvisoria sul libretto delle misure o sulle liste settimanali dovrà essere redatta, su un apposito registro, una sintesi delle lavorazioni eseguite riportando, in ordine cronologico e per ciascuna lavorazione, le risultanze dei libretti indicando:
— le partite dei fornitori a credito secondo le somministrazioni progressive;
— le riscossioni e pagamenti eseguiti secondo l'ordine di effettuazione e con i riferimenti alla numerazione dei libretti e delle fatture.
Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'appaltatore.
Accettazione dei materiali
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'appaltatore dovrà presentare, se richiesto, adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione del direttore dei lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dal direttore dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.
L'appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori.
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l'appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio.
Accettazione degli impianti
Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera, completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, dovranno essere eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
L'appaltatore è tenuto a presentare un'adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti nei tipi di installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni stabilite dal presente capitolato e verificate dal direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dal direttore dei lavori non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.
Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal direttore dei lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'appaltatore.
Categorie di lavoro
DEFINIZIONI GENERALI
Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti.
Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull'osservanza delle leggi, le responsabilità e gli oneri dell'appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti, formano parte integrante del presente capitolato.
METODOLOGIE D'INDAGINE
Le indagini preliminari che potranno essere utilizzate saranno di due tipi:
a) indagini non distruttive;
b) indagini minimamente distruttive.
Nel primo caso si utilizzeranno tecnologie di analisi dei materiali o degli elementi da sottoporre ad opere di restauro che escludano interventi artificiali o a carattere invasivo tali da alterare in qualsiasi modo le caratteristiche fisico-chimiche delle parti oggetto di indagine.
A questa prima categoria appartengono le seguenti tecnologie:
1) fotogrammetria per la ripresa e restituzione di immagini fotografiche completamente prive di distorsioni provocate dall'impiego delle ottiche normalmente utilizzate;
2) termovisione per il rilevamento delle radiazioni elettromagnetiche (comprese tra 0,4 e 0,75 micron) e di immagini non comprese nella banda del visibile ma estese nel campo dell'infrarosso e più precisamente nella regione spettrale compresa tra 2 e 5,6 micron visualizzando su un monitor la mappa termica o termogramma della distribuzione della temperatura superficiale dei vari materiali;
3) misurazione della temperatura e dell'umidità effettuata con termometri ed igrometri in grado di fornire i valori relativi alle superfici prese in esame; tali misurazioni possono essere eseguite anche con strumentazioni elettroniche di precisione e con l'umidometro a carburo di calcio;
4) misurazione dei valori di inquinamento atmosferico attraverso la rilevazione dei dati sulle radiazioni solari, la direzione del vento, le precipitazioni e la pressione esterna;
5) la rilevazione fotografica con pellicole normali o all'infrarosso per un'analisi più approfondita delle caratteristiche dei materiali e delle loro specificità fisico-chimiche;
6) endoscopia necessaria per l'esame ottico di condotti o cavità di piccole dimensioni per mezzo di piccole telecamere o strumenti fotografici integrati con apparecchi illuminanti e, a volte, con l'impiego di fibre ottiche;
7) misurazione degli inquinanti atmosferici effettuata con strumenti specifici per la rilevazione dei parametri di anidride carbonica, anidride solforosa, anidride solforica, ossidi di azoto, acido cloridrico, polveri totali, solfati, cloruri, nitrati ed altre sostanze presenti in sospensione nell'aria o depositate sul terreno;
8) magnetometria impiegata per la rilevazione dei materiali ferrosi anche inglobati in altre sostanze; la ricerca è basata sul principio dell'induzione elettromagnetica e lo