TRA
ConSer V.C.O. S.p.a.
REPERTORIO AZIENDALE CONTRATTI N° 21/2023 - CIG 9981055326
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SERVIZI DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO e TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI DESTINO
LOTTO 1 - E.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense)
CONTRATTO
TRA
La società ConSer V.C.O. S.p.A., di seguito Committente, con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° 191791 del V.C.O., P. IVA 01945190039, CF. 93024180031, nella persona del Direttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, visti i poteri allo stesso conferiti con procura speciale di cui all’atto Notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013;
E
Il raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto del Notaio Xxxxxxx Xxxxxx in Bergamo, Rep. 66865 del 05/07/2022, registrato a Bergamo il 05/07/2022 al n. 32381 serie 1T, tra le società:
− Montello S.p.A. (mandataria) con sede legale in Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxx x. 0, iscritta alla C.C.I.A.A. di Bergamo n. 01078620166, R.E.A. BG-247412, P.IVA 01078620166;
− Re Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.r.l. (mandante) con sede legale in Voghera (PV), Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00, xxxxxxxx xxxx X.X.X.X.X. xx Xxxxx n. 01401930183, R.E.A. PV-183521, P.IVA 01401930183;
− La Nettatutto S.r.l. (mandante) con sede legale in Renate (MB), Via Don Gnocchi n. 22, iscritta alla
C.C.I.A.A. di Milano, Monza Brianza e Lodi n. 05003020152, R.E.A. MB-1089444, P.IVA 00798290961; nella persona del sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Bergamo (BG) il 20/06/1942, C.F. SNC RRT 42H20 A794K, per il presente atto domiciliato presso la Montello S.p.A. xxx Xxxxx Xxxxx x. 0, Xxxxxxxx (XX), in qualità di Presidente e Amministratore Delegato dell’impresa capogruppo.
Committente e Appaltatore di seguito anche Parte (individualmente) o Parti (congiuntamente).
Premesso che
1. Con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 55 del 14 giugno 2022, furono affidati i servizi di trattamento, finalizzato al recupero, con trasporto agli impianti di destino dei rifiuti individuati dal codice E.E.R. 20.01.08., al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Montello S.p.A. (mandataria), Re Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.r.l. (mandante), La Nettatutto S.r.l. (mandante). In data 20/07/2022 fu sottoscritto tra le Parti il contratto n. 30/2022, i servizi furono avviati a far data dalla sottoscrizione, per una durata di mesi 12, e pertanto terminanti il giorno 19/07/2023.
2. La stazione appaltante ha previsto, nella documentazione di gara, esplicita opzione di rinnovo per un periodo di ulteriori 12 mesi, con conseguente determinazione del valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, si è pertanto provveduto a richiedere all’Appaltatore disponibilità alla prosecuzione dei suddetti servizi.
3. Con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 68 del 30/06/2023 è stata approvata l’attivazione delle opzioni di rinnovo del servizio, per una durata di mesi 12 (dodici).
4. Le Parti intendono disciplinare mediante apposito contratto l’appalto del servizio.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Premesse, allegati e documenti contrattuali
1. Il presente contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
3. I documenti contrattuali elencati in calce al presente contratto, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. I servizi previsti nel presente contratto e nel capitolato tecnico, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.lgs. n. 152/2006, al D.lgs. n. 81/2008, alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali, nonché a successive modifiche ed integrazioni che dovessero subentrare nel corso dell’appalto.
5. Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate ed applicabili tutte le suddette disposizioni, nonché le ordinanze sindacali aventi rapporto con i servizi oggetto dell'appalto e le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate. La ditta, nell’esecuzione
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dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell’appalto.
6. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle dei documenti contrattuali, valgono le disposizioni del contratto.
Art. 2 - Condizioni generali
1. L’Appaltatore, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
a. È dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto ed adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
b. È in possesso, al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata del contratto, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Appaltatore.
2. Le Parti danno atto che non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice dei Contratti.
Art. 3 - Oggetto del Contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di trattamento finalizzato al recupero, compreso trasporto a destino, dei rifiuti identificati con il codice E.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), da eseguirsi con le modalità operative e le specifiche tecniche definite nel capitolato tecnico.
2. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Committente e dall’Appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è - e resta - di esclusiva proprietà del Committente. L’Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Committente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del contratto.
3. L’Appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo il Committente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.
4. Sono escluse tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel contratto.
Art. 4 - Durata del contratto e opzioni
1. Il contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dal 20/07/2023 e sino a tutto il 19/07/2024.
2. Le prestazioni sono effettuate in continuità con i servizi di cui al contratto rep. 30/2022 di cui il presente contratto costituisce rinnovo.
3. Il Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo Appaltatore; tale facoltà verrà comunicata mediante P.E.C., con un preavviso di almeno 30 gg, prima della scadenza contrattuale pattuita.
Art. 5 - Domicilio dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx Xxxxx Xxxxx
x. 0 – Xxxxxxxx (XX) tel. 000 000000, mail PEC xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
2. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’Appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.
Art. 6 - Garanzia definitiva
1. La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, è pari al 4% del valore del contratto, come determinato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Si dà atto che il R.T.I. xxxxxxxxxxx ha presentato fideiussione bancaria conforme al modello di cui al Decreto MISE n. 31/2018, stipulata con banco BPM S.p.A., n. 114162 in data 03/08/2023, per l’importo di €.31.488,00 (diconsi euro trentuno mila quattrocento ottantotto/00) e che si è avvalso della facoltà di riduzione delle garanzie, ai sensi del combinato disposto degli art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto in possesso delle seguenti certificazioni:
− Montello S.p.a., certificazione di qualità della serie ISO 9001:2015 n. 582, rilasciata da IIP S.r.l. con scadenza il 11/06/2024 e della certificazione ambientale della serie ISO 14001:2015 n. EMS-5637/S, rilasciata da RINA Services S.p.a. con scadenza il 15/06/2024.
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− Re Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.r.l., certificazione di qualità della serie ISO 9001:2015 n. 1847, rilasciata da Certiquality S.r.l. con scadenza il 06/05/2024 e della certificazione ambientale della serie ISO 14001:2015
n. 16221, rilasciata da Certiquality S.r.l. con scadenza il 26/09/2023.
− La Nettatutto S.r.l., certificazione di qualità della serie ISO 9001:2015 n. 9159.NETT, rilasciata da IMQ
S.p.A. con scadenza il 30/06/2024 e della certificazione ambientale della serie ISO 14001:2015 n. 9191.NET2, rilasciata da IMQ S.p.A. con scadenza il 30/06/2024.
3. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.
4. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Art. 7 - Polizze assicurative
1. L’Appaltatore è in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi che potrebbero conseguire all’esecuzione dell’appalto e a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, per qualsiasi danno a beni e/o persone, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo del Committente. I massimali previsti per la garanzia a copertura RCT non sono inferiori ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso. Tali polizze devono includere:
a. i danni o pregiudizi causati al Committente, ai dipendenti e consulenti del Committente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei servizi;
b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Committente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall’Appaltatore nell’ambito del contratto;
2. La garanzia deve, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta.
3. L’Appaltatore deve consegnare al Committente, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l’avvio dei servizi, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se l’Appaltatore ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima.
5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell’Appaltatore.
6. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
9. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Committente può risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 24, comma 4, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico dell’Appaltatore di risarcimento del maggior danno cagionato.
10. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte dell’Appaltatore. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico dell’Appaltatore sul Committente.
SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DEL APPALTATORE E DEL COMMITTENTE
Art. 8 - Corrispettivo del contratto
1. Per le prestazioni oggetto del presente contratto, da intendersi computate “a misura”, ConSer V.C.O.
S.p.A. riconoscerà all’Appaltatore il corrispettivo derivante dall’applicazione dei seguenti importi unitari, di cui all’offerta di gara, e corrispondenti a:
€/t. 45,00 (quarantacinque/00) per le attività di trattamento/recupero;
€/t. 20,00 (venti/00) per le attività di trasporto effettuate a partire dall’impianto di Mergozzo;
€/t. 23,00 (ventitré/00) per le attività di trasporto effettuate a partire dall’impianto di Domodossola;
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applicati ai quantitativi di rifiuto effettivamente oggetto dei servizi di trasporto, quantificati con le modalità di cui all’art. 3 del capitolato. Il valore del contratto è stimato in €. 787.200,00 per il periodo di affidamento.
2. Il suddetto importo dovrà intendersi comprensivo di tutte le operazioni descritte nel contratto e nel capitolato, nonché dei noli attrezzature, automezzi, materiali di consumo e di ricambio, carburanti e quant'altro necessario ad eseguire in perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, tutela ambientale, sicurezza e igiene del lavoro, tutte le attività oggetto del contratto.
Art. 9 - Contabilità e pagamenti
1. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato da ConSer V.C.O. S.p.A., mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura.
2. Il corrispettivo sarà fatturato con cadenza mensile posticipata, in base all’effettivo quantitativo di materiale trattato, come desumibile dai F.I.R., con riferimento al “peso a destino” e, fatte salve le verifiche di cui al successivo comma 4.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 2, 3 e 5 del D.lgs. 231/2002 e s.m.i., le parti concordano che il pagamento, tramite bonifico bancario, sarà effettuato nel termine di 60 gg. d.f.f.m.
4. La contabilizzazione è effettuata sulla base delle quantità in ingresso all’impianto di destino del rifiuto conferito nel mese di competenza. In caso di differenze superiori al 1% rispetto ai pesi risultanti dalle bollette emesse in uscita dagli impianti di ConSer V.C.O. S.p.A., si verificheranno in contraddittorio le cause di tale differenza, apportando se del caso le opportune variazioni, l’Appaltatore dovrà trasmettere al D.E.C. una nota informale con indicazione delle quantità oggetto di fatturazione, il D.E.C. provvederà alle verifiche contabili e ad autorizzare la fatturazione dei servizi.
5. È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo, che XxxXxx
V.C.O. S.p.A. per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.
6. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, ConSer V.C.O. S.p.A. procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, come modificato dall’art. 1, comma 986 della L. 205/2017, alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in materia tributaria e finanziaria.
7. ConSer V.C.O. S.p.A. deve provvedere alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 in occasione di:
− Pagamento delle prestazioni relative ai servizi;
− Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale.
A tal fine ConSer V.C.O. S.p.A., provvederà alla verifica della regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC), in corso di validità. In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, XxxXxx V.C.O.
S.p.A. tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. n. 50/2016, all’importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
Art. 10 - Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L’Appaltatore si impegna a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).
3. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
4. L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e a garantire che le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione a ConSer V.C.O. S.p.A., all’Appaltatore ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. n. 136/2010.
5. L’Appaltatore si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
l. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione al
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Committente ed alla prefettura-U.T.G. della provincia del Verbano Xxxxx Xxxxxx, della notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Il Committente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
7. Il contratto s’intende risolto di diritto, ai sensi del successivo art. 27, nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.9-bis della l.136/2010 e s.m.i.
Art. 11 - Responsabilità per la gestione del servizio e conoscenza delle condizioni di contratto
1. La sottoscrizione del presente contratto implica, da parte dell’Appaltatore, la conoscenza di tutte le norme, generali e particolari, nonché di tutte le condizioni che regolano l’affidamento e delle circostanze che possono influire sulla base del prezzo offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi condizione sfavorevole possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
2. Tutte le prestazioni oggetto di contratto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali, sottoposti a normativa di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al successivo art. 13, da documentare e comunicare tempestivamente al Committente.
3. È responsabile, inoltre, di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature della ditta nei confronti del Committente, del vettore da esso incaricato dei trasporti o di terzi, sollevando così il Committente da qualsivoglia responsabilità civile o penale.
4. Per tutto quanto non coperto dalle polizze assicurative di cui all’art. 7, l’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Committente.
Art. 12 - Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla gestione del servizio ed è responsabile verso il Committente delle prestazioni di cui al presente contratto, del buon andamento di tutti le attività assunte e della disciplina dei propri dipendenti, e in particolare:
a. dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione dei servizi oggetto di contratto, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Committente e suoi dipendenti e consulenti, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei servizi.
c. dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Committente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili all’Appaltatore;
d. di qualunque danno causato a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione dei servizi e delle attività connesse.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce di:
a. aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dal contratto, non potrà pertanto eccepire durante la gestione del servizio, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
b. aver valutato e condiviso il progetto e la relazione tecnico-Illustrativa, approvati dal Committente, e i relativi allegati, e ritenerli coerenti rispetto agli obblighi di esecuzione e gestione previsti dal contratto. L’Appaltatore, pertanto, non potrà in ogni caso eccepire, durante la gestione del contratto, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Committente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l’Appaltatore non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Committente, manifestando espressamente il proprio dissenso.
3. Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri e obblighi di carattere generale:
a. osservare tutte le norme derivanti dalla vigente normativa relative alla tutela ambientale (D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), all’igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alle norme dei contratti collettivi nazionali
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e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei dipendenti;
b. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
c. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. I suddetti obblighi sono vincolanti per la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
d. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Xxxxxx e dal contratto;
e. prestare l’assistenza richiesta dal Committente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
f. collaborare con il Committente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del contratto, anche fornendo al Committente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste.
4. L’Appaltatore dovrà, con specifico riferimento alle attività oggetto di affidamento, rispettare i seguenti ulteriori obblighi:
a. nominare un responsabile unico, per tutti i servizi prestati, cui XxxXxx V.C.O. S.p.A. farà riferimento per le comunicazioni relative all’esecuzione del contratto e garantire la reperibilità, almeno telefonica, del medesimo o di suo delegato, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le misure necessarie in caso di segnalazioni ed inadempienze;
b. eseguire i servizi oggetto dell'appalto con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio, garantendo l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi, in qualsiasi condizione di traffico o in condizioni climatiche avverse;
c. assicurare la scrupolosa osservanza di tutte le norme specifiche relative al trasporto dei rifiuti, con tenuta e gestione dei documenti di trasporto ed identificazione del rifiuto;
d. garantire l’accettazione in ingresso negli impianti di destino, dei rifiuti oggetto del presente appalto, fatta salva la non conformità del rifiuto al codice E.E.R. dichiarato;
e. garantire, per tutta la durata dell'appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi necessari, effettuando la riparazione di eventuali guasti conseguenti i servizi oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare e, nel caso di indisponibilità anche momentanea, sostituire gli automezzi e le attrezzature con altri aventi simili caratteristiche;
f. adottare, nell'esecuzione dei servizi, i procedimenti e delle cautele previste dalle norme in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro, dal codice della strada e quanto altro previsto per legge, necessarie a garantire il rispetto delle proprietà del Committente, nonché la vita e l'incolumità dei terzi e del suo personale comunque addetto al servizio. A tal fine sarà a carico dell’Appaltatore la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche e antitifiche) volte a tutelare il personale;
g. comunicare al Committente, entro 5 giorni dal verificarsi della condizione, l’eventuale scadenza, sospensione o revoca delle autorizzazioni degli impianti di destino;
h. garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso e la validità di tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla prestazione dei servizi;
i. garantire l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente, al fine di assicurare la perfetta esecuzione del servizio;
j. provvedere a tutte le pratiche finalizzate all’ottenimento degli eventuali permessi o deroghe occorrenti alla circolazione stradale sia per le zone a traffico limitato sia per le strade extra comunali in giornate festive;
k. fornire tempestivamente al Committente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi posti dal contratto, nonché fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell’Esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;
5. L’Appaltatore dovrà informare tempestivamente il Committente in relazione a:
a. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’erogazione, sia indisponibilità, anche parziale, dei servizi;
b. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del contratto;
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c. le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti dell’Appaltatore e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto;
d. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul contratto ovvero sulla capacità dell’Appaltatore di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
6. L’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente contratto, ove non diversamente specificato, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Committente o dal verificarsi di uno degli eventi elencati.
7. Per il mancato rispetto degli obblighi specifici di cui al presente articolo, si provvederà all’applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 22.
Art. 00 - Xxxxx Xxxxxxxx
1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del contratto:
a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Committente, l’Appaltatore e/o terzi affidatari di servizi oggetto del contratto;
b. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c. epidemie e contagi;
d. eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Qualora l’evento di forza maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applica l’articolo 16 (sospensione).
4. Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre 90 (novanta) giorni consecutivi o l’evento di forza maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di gestire il servizio, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.
SEZIONE III – GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 14 - Esecuzione del contratto
1. Ai sensi degli artt. 101 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. n. 49/2018, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo da parte dell’Appaltatore è svolta dal R.U.P. congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
2. Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’Appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla Committente per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora non adempia, la Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.
3. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare tutti i servizi di cui al presente contratto con le modalità e condizioni previste nel capitolato tecnico, nonché con gli standard quantitativi e qualitativi nel medesimo disciplinati, per tutta la durata del contratto.
Art. 15 - Fase di esecuzione
1. L’esecuzione dei servizi ha inizio dalla data di stipula del contratto o, se in data diversa, dal verbale di consegna del servizio, a firma del D.E.C. e dell’Appaltatore.
2. L’Appaltatore è responsabile in via diretta nei confronti del Committente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto.
3. L’esecuzione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. i soggetti che svolgono i servizi/forniture devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando di gara;
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b. i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del capitolato tecnico;
c. i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta.
Art. 16 - Sospensione dei servizi
1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura del servizio e alla ripresa della medesima.
2. La fornitura dei servizi può essere sospesa:
a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
I. interruzione temporanea della viabilità o della possibilità di accesso ai luoghi ove si svolge il servizio, per cause non imputabili al Committente o all’Appaltatore;
II. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Committente, all’Appaltatore e/o a terzi affidatari di servizi oggetto del contratto;
III. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Committente, all’Appaltatore e/o a terzi affidatari di servizi oggetto del contratto;
b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
c. per le cause di forza maggiore di cui al precedente articolo 13.
Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all’Appaltatore.
3. L’Appaltatore non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di sospensione di cui alle lettere
b) e c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, l’Appaltatore che non sia in grado di prestare i servizi in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Committente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, i servizi che non possono essere prestati nonché i servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza degli eventi.
5. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, con avviso scritto al Appaltatore e al R.U.P., compilando, se possibile con l’intervento del Appaltatore o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura dei servizi sospesi, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 1:
a. qualora la sospensione ecceda la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale, l’Appaltatore può chiedere la proroga dei termini di esecuzione dei servizi di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
b. qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 90 (novanta) giorni, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1463 del C.C.
7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione lo comunica al R.U.P. affinché questi disponga la ripresa della fornitura dei servizi interessati dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.
8. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata dal R.U.P., il D.E.C. procede alla redazione di verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P., il verbale è trasmesso al R.U.P. entro i successivi cinque giorni.
9. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta dal Committente per cause non imputabili all’Appaltatore diverse da quelle di cui al comma 1, all’Appaltatore è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere ottenuti sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b. la lesione dell’utile, riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
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c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte, riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei contenitori presenti sul territorio e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore di Esecuzione del contratto. La determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Art. 17 - Modifiche al Contratto
1. Il contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 106, commi 1, 2 e 4, del Codice:
a) modifiche previste nei documenti di gara iniziali nelle clausole di revisione prezzi di cui al successivo art.18;
b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale del contratto;
c) sostituzione dell’Appaltatore originario a causa delle circostanze di cui all’art. 106, comma 1, lettera d);
d) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore del contratto.
2. I servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Committente del relativo progetto. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel capitolato tecnico e, qualora non previsti, è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al successivo comma 3. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Committente ovvero proposte dall’Appaltatore, previa accettazione del Committente e approvazione da parte dello stesso del relativo progetto. Il Committente può accettare le modifiche proposte dall’Appaltatore anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico dell’Appaltatore medesimo.
3. Il Committente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dall’Appaltatore con almeno due preventivi richiesti dal Committente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei servizi non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.
4. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l’eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore del contratto iniziale, inteso come valore risultante a seguito dell’aggiudicazione. Il superamento di tale limite di valore determina l’obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
5. L’Appaltatore è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, l’Appaltatore è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il Committente di qualsiasi danno.
Art. 18 - Clausole di revisione dei prezzi
1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, e dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016.
2. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto.
3. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 % rispetto al prezzo originario e sono comunque valutate per l’eccedenza, in aumento o diminuzione, rispetto al 5% del prezzo del contratto originario, non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
4. Qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione nel valore dei beni/servizi, che determini un aumento o diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura superiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il R.U.P., supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato.
5. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle eventuali indagini di mercato effettuate direttamente dal R.U.P. presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.
6. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta, con decorrenza dalla data di iscrizione della riserva.
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7. Per le sole attività di autotrasporto ricomprese nel contratto, il corrispettivo del servizio sarà oggetto di adeguamento, positivo o negativo, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della Transizione Ecologica.
8. Qualora le variazioni di cui al comma 7 superino del 2% il valore di riferimento alla data di presentazione dell’offerta, l’adeguamento prezzi sarà determinato come segue:
NP= {Pckm + [(Pckm x 30%) x Var%]} x kmtr
dove
NP = Nuovo prezzo unitario di trasporto a tonnellata
Pckm = Prezzo contrattuale a chilometro (calcolato rapportando il prezzo unitario di trasporto a tonnellata ai chilometri della tratta)
30% = incidenza percentuale sul prezzo del costo del carburante
Var% = variazione percentuale costo gasolio da autotrazione desunta da rilevazioni MISE kmtr = chilometri della tratta
La rilevazione delle variazioni sarà effettuata con periodicità mensile e gli importi oggetto di adeguamento/compensazione saranno oggetto di separata voce di fatturazione rispetto all’originario corrispettivo contrattuale.
9. Avendo l’operatore economico iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50; è altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
10. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.
SEZIONE V – FATTI del CONTRATTO
Art. 19 - Cessione del contratto
1. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il servizio affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi.
Art. 20 - Subappalto dei servizi
1. Gli Operatori Economici costituenti il raggruppamento hanno dichiarato, in sede di gara, che non intendono ricorrere al subappalto per l’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento.
Art. 21 - Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro
1. Il Committente e l’Appaltatore danno atto della redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e si impegnano a curare l’attuazione, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge. Il suddetto documento è allegato al presente contratto per farne parte integrante.
2. L’Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo a quello già previsto, è tenuto a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. L’impresa non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori dovranno predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell’Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva.
3. L’Appaltatore deve considerare, tra l’altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio, connessi alle attività oggetto dell’appalto:
a. rischi derivanti dalla movimentazione di carichi;
b. rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro;
c. rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare.
4. Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine l’Appaltatore s’impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi. Il personale deve inoltre essere vestito in maniera decorosa, indossando gli indumenti e le calzature da lavoro previsti dal contratto nazionale di lavoro, dalle norme di sicurezza e dal codice della strada, essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli del Committente.
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5. Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale del Committente, degli utenti e di eventuali terzi, il Committente può richiedere l’immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi comportamentali, previsti dal capitolato e/o dalla vigente normativa.
Art. 22 - Penali
1. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, richiamato l’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabilite a carico dell’Appaltatore le penali contrattuali, come definite dal presente articolo.
2. In caso di mancato rispetto dei “valori obiettivo” indicati all’art. 8 – Livelli di servizio (Service Level Agreement) del capitolato tecnico, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondete al Committente le penali indicate nella tabella seguente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
Rif. Cod. Parametro | Inadempimento sanzionato con penale | Valore della penale |
1 | Mancata sottoscrizione verbale di avvio dei servizi: per ogni giorno di ritardo oltre il 15° giorno dalla sottoscrizione del contratto. | €. 50,00 |
2 | Mancata effettuazione operazioni di ritiro del rifiuto: per ogni non conformità rispetto al calendario concordato, riscontrata tramite verbale/contestazione del D.E.C. e per ogni giorno di ritardo oltre il 1° giorno dalla comunicazione di richiesta. | €. 340,50 |
3 | Mancato rispetto degli orari di carico presso C.T.R.: per ogni non conformità riscontrata tramite verbale/contestazione del D.E.C. | €. 340,50 |
4 | Non disponibilità delle prescritte attrezzature di trasporto: per ogni non conformità riscontrata tramite verbale/contestazione del D.E.C. | €. 340,50 |
5 | Inidoneità di veicoli/attrezzature al trasporto degli specifici rifiuti, mancata garanzia della tenuta stagna: per ogni non conformità riscontrata tramite verbale/contestazione del D.E.C. | €. 102,15 |
6 | Mancata restituzione quarta copia F.I.R.: per ogni giorno di ritardo oltre il 1° giorno dall’avvenuta consegna a destino. | €. 50,00 |
7 | Mancato rispetto prescrizioni tecniche e di sicurezza per l’accesso ai C.T.R. di ConSer VCO: per ogni non conformità riscontrata tramite verbale/contestazione del D.E.C. | €. 102,15 |
8 | Mancata nomina del referente per l’esecuzione del contratto: per ogni giorno di ritardo oltre il 10° giorno dalla sottoscrizione del contratto. | €. 50,00 |
9 | Mancata regolarizzazione dei servizi eventualmente sospesi per cause di forza maggiore: per ogni giorno di ritardo oltre il 1° giorno successivo alla cessazione delle cause di sospensione. | €. 340,50 |
10 | Mancata regolarizzazione dei servizi eventualmente sospesi per guasti ai veicoli: per ogni giorno di ritardo oltre il 1° giorno dall’avvenuta comunicazione del guasto. | €. 340,50 |
11 | Mancata stipula e mantenimento polizza assicurativa per rischi conseguenti l’esecuzione dell’appalto: per ogni giorno di ritardo oltre il 10° giorno dalla sottoscrizione del contratto. | €. 102,15 |
12 | Mancata effettuazione revisioni periodiche veicoli: per ogni giorno di ritardo dalla scadenza di legge. | €. 50,00 |
13 | Mancata comunicazione annuale – o in caso di variazioni – dell’elenco personale: per ogni giorno intercorrente tra la data di scadenza dell’annualità di riferimento o della data di avvenuta variazione e la data di effettiva trasmissione dell’elenco | €. 10,00 |
14 | Mancata dotazione cartellino identificativo con fotografia al personale addetto che accede alle aree ConSer: per ogni non conformità riscontrata tramite verbale/contestazione del D.E.C. | €. 50,00 |
15 | Mancata effettuazione dei servizi per mancanza dei permessi o deroghe occorrenti alla circolazione stradale: per ogni non conformità riscontrata tramite verbale/contestazione del D.E.C. | €. 340,50 |
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16 | Mancato rispetto degli obblighi informativi: per ogni giorno di ritardo oltre il 10° successivo alla richiesta, se non diversamente specificato. | €. 50,00 |
17 | Sospensione ingiustificata dei servizi: per ogni giorno intercorrente tra la sospensione non giustificata del servizio e la regolarizzazione delle attività | €. 340,50 |
Nel caso in cui l’Appaltatore incorra in più inadempienze, le relative penali e riduzioni si sommeranno e verranno dedotte, come sopra descritto.
3. In caso di mancata esecuzione dei servizi, previa segnalazione e richiesta del Committente e salvo il caso di comprovata forza maggiore, di cui al precedente art. 13, oltre alle penali di cui al precedente punto 1., il Committente potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, avvalendosi di operatori economici autorizzati ai sensi di legge od operando direttamente. Al verificarsi di tale evenienza, saranno addebitate all’Appaltatore le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa;
4. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore di cui al precedente art. 13, adeguatamente documentate, nonché in caso scioperi documentati con dichiarazione della Camera di Commercio territorialmente competente o altra Autorità equipollente qualora i ritardi nell’esecuzione non siano superiori a 3 (tre) giorni.
5. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno, di norma, applicate dal Committente in occasione della prima fattura disponibile successiva al definitivo accertamento dei fatti e formale applicazione della penale; il Committente avrà comunque diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. In tal caso, pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.
6. Qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 25.
Art. 23 - Verifiche e contestazioni sui servizi - Riserve dell’Appaltatore
1. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto effettua le verifiche conformemente ai contenuti degli artt. 18 e 20 del D.M. 49 del 07/03/2018 e riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito ad eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione, da parte del R.U.P. delle penali di cui al precedente art. 22, ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi previsti.
2. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto impartisce all’Appaltatore le disposizioni, le istruzioni operative, tramite comunicazioni o ordini di servizio in forma scritta e con trasmissione tramite strumenti informatici, che devono indicare le ragioni tecniche e le finalità perseguite, e devono essere comunicati al R.U.P. Lo stesso è tenuto a redigere processi verbali di accertamento dei fatti e relazioni che devono essere inviati al R.U.P.
3. L’applicazione della penalità o l’addebito di costi sarà comunque conseguente a formale contestazione relativa all’inadempienza, formulata dal Direttore dell’Esecuzione o dal R.U.P., redatta in forma scritta e trasmessa tramite strumenti informatici.
4. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione o del R.U.P., senza poter sospendere o ritardare il regolare andamento dei servizi; con riferimento alle contestazioni sollevate o agli ordini impartiti, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata e le sue riserve, redatte in forma scritta e trasmesse tramite strumenti informatici. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione gli elementi oggetto di riserva e le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute e le ragioni di ciascuna domanda, tali quantificazioni sono da ritenersi effettuate in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il R.U.P., nei successivi quindici giorni, esprimerà il proprio giudizio, esponendo le sue motivate deduzioni, individuando in maniera chiara le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore o accogliendo le medesime, se ritenute fondate ed erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata o addebitando i maggiori costi sostenuti.
6. Nel caso in cui l’Appaltatore non esplichi le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Art. 24 - Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore
1. Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il Committente, qualora l’Appaltatore sia inadempiente agli obblighi del contratto può avvalersi, nei casi
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previsti al comma 4, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1453 C.C., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art.1454, del C.C. e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire all’Appaltatore di rimediare all’obbligazione inadempiuta.
3. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all’Appaltatore mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato al precedente art. 6 e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
4. Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:
a. superamento dell’importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di penale per una percentuale superiore al 10%, da computare sul valore totale di contratto, al netto di IVA;
b. negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Committente, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico- sanitari e/o ambientali ritenuti gravi. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Committente avrà facoltà di provvedere, direttamente, ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all’Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità;
c. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 6 e 7;
d. violazioni delle norme in materia fiscale, di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice;
e. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
f. rilevata grave incapacità o impossibilità dell’Appaltatore di adempiere alle obbligazioni del contratto;
g. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
h. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
i. quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode;
j. quando l’Appaltatore non sia in possesso, anche successivamente alla stipula, di tutte le autorizzazioni o assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti e applicabili alla fattispecie;
k. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile.
5. In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dall’Appaltatore in favore del Committente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:
a. danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Committente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Committente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento dell’Appaltatore;
b. tutti i costi necessari affinché il servizio sia ripristinato conformemente alla documentazione di gara;
c. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Appaltatore;
d. le penali maturate e non pagate a carico dell’Appaltatore.
6. Il contratto si considererà risolto di diritto qualora, a seguito di eventuale interruzione dei servizi, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al precedente art. 13, l’Appaltatore non provveda, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta del Committente, alla ripresa e normalizzazione dei servizi e non fornisca giustificazioni scritte al proprio operato, entro quindici giorni, in risposta alle contestazioni scritte del Committente.
7. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Committente e l’Appaltatore provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Committente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
8. Nelle more dell’individuazione di un Appaltatore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.
9. Contro la decisione di risoluzione adottata dal Committente è data facoltà all’Appaltatore di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la stazione appaltante.
Art. 25 - Risoluzione del contratto per reati accertati
1. Il Committente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
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a. decadenza del possesso dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b. provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
c. sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
d. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010
n. 136, e dell’articolo 13.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l’articolo 24, comma 5.
Art. 26 - Risoluzione per inadempimento del Committente
1. Il Appaltatore, qualora il Committente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto, tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Committente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Responsabile Unico del Procedimento, all’indirizzo di posta elettronica certificata xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx del Committente e deve contenere l’inadempimento contestato, nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il Committente deve corrispondere all’Appaltatore:
a. i costi sostenuti o da sostenere dall’Appaltatore in conseguenza della risoluzione del contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di sub-fornitura;
b. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del residuo del contratto.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Committente e l’Appaltatore provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
Art. 27 - Cessazione e revoca del Contratto
1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la contratto può cessare, quando:
− L’Appaltatore avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;
− la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
− il contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.
2. Qualora il contratto sia revocato dal Committente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata, spettano all’Appaltatore i corrispettivi indicati all’art. 26, comma 2.
Art. 28 - Recesso
1. Poiché il contratto è stipulato per adempiere alle obbligazioni derivanti dall’affidamento in house alla Committente dei servizi di igiene ambientale, la durata dell’affidamento da esso regolato è, in ogni caso, condizionata al mantenimento della titolarità del servizio in capo alla medesima.
2. Ai sensi dell’art. 1353 C.C., costituiscono condizioni risolutive del contratto, per cui XxxXxx V.C.O. S.p.A. potrà recedere dal contratto di affidamento del servizio anche prima della scadenza pattuita, con un preavviso di almeno 30 gg., a mezzo mail PEC, i seguenti avvenimenti:
a. l’Ente titolare del servizio opti per una gestione diversa da quella ora affidata a XxxXxx V.C.O. S.p.A.;
b. ConSer V.C.O. S.p.A. provveda all’esecuzione diretta dei servizi, con proprio personale, organizzazione e mezzi.
in questo caso la ditta appaltatrice non potrà accampare nessuna pretesa, se non i pagamenti dei servizi svolti fino a quel momento.
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3. Nelle more dell’individuazione di un Appaltatore subentrante ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l’Appaltatore dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del contratto.
Art. 29 - Forma del contratto e spese contrattuali
1. Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.
2. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.
3. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. Le Parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l’apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. Nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale, la scrittura privata può essere sottoscritta con firma elettronica, consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e cioè nella firma autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da tablet o da scanner.
Art. 30 - Privacy ed accesso agli atti
1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera d’invito. L’informativa integrale è disponibile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx- policy.
Art. 31 - Foro competente
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania. È escluso l’arbitrato.
ALLEGATI
Le parti approvano i seguenti documenti che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e restano depositati presso la stazione appaltante:
− capitolato tecnico
− visura CCIAA
− offerta
− garanzia definitiva
− D.U.V.R.I.
APPROVAZIONE E FIRME
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 4 durata del contratto e opzioni Art. 8 corrispettivo del contratto Art. 9 contabilità e pagamenti
Art. 10 obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 11 responsabilità per la gestione del servizio e conoscenza delle condizioni di contratto Art. 16 sospensione dei servizi
Art. 17 modifiche al contratto
Art. 18 clausole di revisione prezzi
Art. 21 prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro Art. 22 penali
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Art. 23 verifiche e contestazioni sui servizi - riserve dell’Appaltatore Art. 24 risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore
Art. 25 risoluzione del contratto per reati accertati
Art. 26 risoluzione per inadempimento del Committente Art. 27 cessazione e revoca del contratto
Art. 28 recesso
Art. 31 foro competente Letto, confermato e sottoscritto
L’Appaltatore | Il Committente ConSer V.C.O. S.p.A. |
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Il Sottoscritto xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nella Sua qualità di Direttore di ConSer V.C.O. S.p.A., visto l’art. 2 della tariffa di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, DICHIARA che l’imposta di bollo, è stata assolta in modo virtuale, nella misura di n. 1 marca da €. 16,00 ogni foglio costituito da n. 100 righe, tramite apposizione e annullamento delle marche da bollo su copia cartacea trattenuta presso il mittente a disposizione degli organi di controllo, dichiarando a tal proposito inoltre che le marche da bollo applicate hanno i seguenti identificativi: 01220947045412, 01220947045468, 01220947045401, 01220947045457, 01220947045399, 01220947045446, 01220947045388,
01220947045435, 01220947045424.
Il Committente ConSer V.C.O. S.p.A.