PROTOCOLLO D’INTESA
Città di Vicenza Guardia di Finanza
PROTOCOLLO D’INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI VICENZA E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI VICENZA
Protocollo N.0158569/2021 del 14/10/2021
Firmatario: Xxxxxxxxx Xxxxx, XXXXX XXXXXXXX
Tra
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Comune di Vicenza, legalmente rappresentato da Xxxxxxxxx Xxxxx, Sindaco e
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, legalmente rappresentato dal Col. x.XX Cosmo Virgilio, Comandante Provinciale,
I
di seguito “Parti”,
VISTO l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, l’articolo 4, comma 10, ai sensi del quale “nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento della Guardia di Finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, l’articolo 71, che prevede che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad eseguire idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”;
VISTO l’articolo 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha stabilito l’obbligo, per gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate (comprese quelle erogate nell’ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario) a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di comunicare all’INPS i dati relativi ai beneficiari delle stesse;
VISTO l’articolo 11, commi 11 e 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, che prevede la comunicazione alla Guardia di Finanza dei nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare,
per assicurare coordinamento ed efficacia dei controlli che, con criteri selettivi, nell’ambito della programmazione dell’attività del Corpo nel settore della spesa pubblica, viene da questo riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei beneficiari di prestazioni;
VISTO il decreto interministeriale 8 marzo 2013, recante “Definizione delle modalità di rafforzamento dei controlli dell’ISEE”, che ha ridisegnato il sistema della gestione e dello scambio delle informazioni nel settore delle prestazioni sociali agevolate;
CONSIDERATO l’elevato impatto sociale che assume l’attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate, finalizzata ad assicurare l’effettiva percezione dei benefici in capo a coloro i quali ne hanno effettivo diritto, oltre che a perseguire finalità sia di tutela delle entrate erariali, avendo come obiettivo quello di misurare la reale capacità contributiva dei soggetti destinatari, sia di salvaguardia degli interessi finanziari degli Enti su cui grava l’erogazione degli aiuti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento deli enti locali” ed in particolare quanto previsto dagli artt. 13 e 48 dello stesso;
VISTO quanto indicato nel Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.2 del 09.01.2013 e successivamente modificato con le deliberazioni n.43 dell’11.10.2016 e n.8 del 20.02.2018, esecutive;
VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente “Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza” che, all’articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico- economico;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il “Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:
- all’articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea;
- all’articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione “agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta”;
VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all’articolo 2-ter (“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri”);
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, con particolare riferimento all’articolo 47 (“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia” e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, in base al quale “La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”;
RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra il Comune di Vicenza e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell’ambito del proprio territorio di riferimento;
CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:
Articolo 1
(Ambito della collaborazione)
1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l’iter di concessione a favore di soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate, di competenza del Comune di Vicenza.
2. Per la Guardia di Finanza (di seguito anche “Corpo”), la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.
Articolo 2
(Referenti)
1. Nel quadro di quanto definito nell’articolo 1, i referenti per l’attuazione del presente accordo sono:
a. per il Comune di Vicenza:
(1) sul piano programmatico, il Sindaco Xxxxxxxxx Xxxxx o l’Assessore delegato;
(2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Segretario generale, dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxxxx;
b. per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi:
(1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale, Col. t. ST Cosmo Virgilio;
(2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Capo Ufficio Comando, Ten. Col. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
2. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell’attuazione del presente accordo, saranno convocate apposite riunioni di coordinamento, qualora ritenute utili per lo svolgimento delle attività.
Articolo 3
(Modalità esecutive e trattamento dei dati personali)
1. Per garantire l’attività di collaborazione, il Comune di Vicenza:
a. mette a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, ivi incluse quelle relative ai beneficiari/destinatari delle misure di sostegno/incentivo/finanziamento già perfezionate;
b. può, in modo motivato, segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
c. fornisce input informativi qualificati di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;
d. potrà consentire, secondo modalità che saranno in tal caso concordate con separata convenzione tecnica, il collegamento alle proprie banche dati, prevedendo misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l’accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento.
2. Ferma restando l’autonomia del Corpo nell’analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
a. potrà utilizzare, nell’ambito dei propri compiti d’istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio del Comune di Vicenza, dello Stato e dell’Unione europea;
b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d’ufficio, segnalerà al Comune di Vicenza, laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali del Comune medesimo e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all’esito dei propri interventi. Il Comune di Vicenza, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.
3. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n. 15/2018.
A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell’ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell’ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la
trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti saranno effettuate di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
a. Comune di Vicenza: xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx
b. Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia: xx0000000x@xxx.xxx.xx
Articolo 4
(Ulteriori aspetti della collaborazione)
1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale. L’attività formativa in parola è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dal Comune di Vicenza e dalla Guardia di Finanza, in base ai rispettivi ordinamenti.
2. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Il presente accordo:
Articolo 5
(Durata dell’accordo)
a. ha la durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
a. Comune di Vicenza: xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx
b. Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza: xx0000000x@xxx.xxx.xx Vicenza, data delle firme digitali
Per
IL COMUNE DI VICENZA
IL SINDACO
(Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Per
IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Col. t. ST Cosmo Virgilio)