ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
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Programmazione unitaria 2014-2020 - Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” - Azione 3.3.1. Cofinanziamento del MISE - D.G.R. n. 48/29 del 06.09.2016. “Piccole e Medie Imprese Efficienti” - Miglioramento dell’efficienza energetica nelle PMI nel territorio della Sardegna”. BANDO PICCOLE E MEDIE IMPRESE EFFICIENTI.
F.A.Q. del 10.11.2016
A. PRESENTAZIONE DOMANDA
1) Se spedisco più domande, quale verrà presa in considerazione?
A norma dell’art. 5 co. 2 delle disposizioni attuative, l’impresa, anche per il tramite di soggetti controllati, può presentare una sola domanda di contributo per ciascun Avviso. Nel caso in cui l’impresa dovesse presentare più domande a valere sullo stesso Avviso, verrà presa in considerazione soltanto la prima domanda presentata.
2) Nel caso in cui una società proprietaria di un immobile sia intestataria di un'utenza elettrica, per mezzo della quale somministri energia elettrica a diverse imprese (ciascuna di esse in affitto in rispettiva porzione di tale immobile) non dotate di proprio contatore ENEL Distribuzione, può una di queste imprese partecipare al Bando? Il problema risiede nel fatto che per il report iniziale dei consumi dovrebbero essere impiegate le fatture che la società proprietaria dell'immobile emette all'impresa affittuaria (e non le fatture della società venditrice dell'energia).
E’ ammissibile nei termini in cui l’impresa riesca a dimostrare in maniera chiara e univoca i dati dei consumi e gli altri dati necessari in sede di presentazione della domanda e di realizzazione dell’investimento.
3) Può partecipare al Bando una Società per Azioni mista a partecipazione pubblica?
E’ necessario definire se la Società mista a partecipazione pubblica richiedente sia una PMI, ammissibile al bando, o una Grande Impresa, non ammissibile. A tal fine, si ricorre alle definizioni dell’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014.
Ai sensi dell’art. 3 paragrafo 4 del citato regolamento, un’impresa non può essere considerata PMI se il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è posseduto o controllato direttamente o indirettamente, a titolo individuale o congiuntamente, da uno o più organismi pubblici.
La regola di cui sopra non si applica, ai sensi dell’art. 2, alle categorie di investitori elencate di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3, con l'impresa in questione:
− società pubbliche di partecipazione, società di capitali di rischio e «business angels» (il coinvolgimento finanziario dei «business angels» nella stessa impresa deve essere inferiore a 1.250.000 euro);
− università e centri di ricerca senza scopo di lucro;
− investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
− autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
Ai sensi dell’art. 3 paragrafo 3, si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Per il collegamento tra imprese, si richiama altresì l’art. 2359 del c.c.
4) Le disposizioni attuative del bando stabiliscono che “Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno il 25% del progetto” mentre l’intensità d’aiuto è indicata fino ad un massimo del 65% dei costi ammissibili. Queste due indicazioni appaiono contrastanti perché non si raggiunge il 100% della copertura finanziaria, è possibile avere un chiarimento in merito?
Ai fini della valutazione della sostenibilità economico – finanziaria e patrimoniale dell’operazione, al momento della presentazione della domanda, l’impresa deve dimostrare di avere la disponibilità finanziaria per poter apportare un contributo pari almeno al 25% del progetto di efficientamento, attraverso le modalità precisate nelle disposizioni attuative. La restante copertura finanziaria sarà verificata in sede di rendicontazione finale attraverso i giustificativi di spesa e le contabili di pagamento.
B. SOGGETTI CERTIFICATORI
1) Sono un architetto libero professionista, con titolo di certificatore energetico protocollo CENED al Politecnico di Milano, ho fatto tutti i corsi per Energy Manager dell'ENEA, posso redigere una diagnosi energetica così come indicato dal bando, con riferimento in particolare all'art. 8, se si, la mia diagnosi dovrà poi essere certificata da un EGE/ESCo?
2) Tra le figure che possono predisporre la diagnosi energetica, citate ai sensi del D.lgs n. 102/2014, l’auditor energetico non ha attualmente un percorso di accreditamento normato. E’ sufficiente in questo caso allegare quale titolo di certificazione l’attestato conseguito mediante la frequentazione del corso di auditor svolto secondo la UNI CEI EN 16247-5?
3) Premesso che il D.Lgs. 102/2014 stabilisce che le Diagnosi energetiche debbano essere redatte obbligatoriamente da EGE o eSCO solo per i cosiddetti “Soggetti Obbligati” e cioè quelli classificati come “Grandi Imprese”, in tutti gli altri casi, e cioè per le PMI e le Micro Imprese è sufficiente, per la normativa nazionale, eseguire le Diagnosi in conformità alle UNI CEI 16247-1-2-3-4 senza che il D.Lgs citato ponga ulteriori condizioni. Dunque un professionista tecnico formato e con la esperienza in materia può senz’altro eseguire delle Diagnosi Energetiche in base alle norma UNI prima citate. Si aggiunga il fatto che per le
Certificazioni Energetiche, oggi chiamate Attestato di Prestazione Energetica (APE) non è necessario, in Sardegna così come pure nella maggior parte del territorio nazionale, avere certificazioni di sorta ma essere riconosciuti come Professionisti tecnici iscritti agli Ordini di appartenenza quali Ingegneri e Architetti. Si chiedono chiarimenti rispetto al significato dell’ultimo capoverso messo in evidenza in grassetto e in particolare sotto riportato:
1. Cosa si intende con il termine “certificazione”?
2. Un Ingegnere con più di 15 anni di professione, con esperienza pratica conseguita in tema di Diagnosi Energetiche e di attuazione di interventi di efficientamento, dopo aver frequentato con esame di profitto finale i corsi professionalizzanti (40 ore) che permettono di conseguire la certificazione EGE, può procedere alla realizzazione delle Diagnosi Energetiche per i propri clienti al fine di ottenere i finanziamenti a valere sul bando in oggetto anche senza aver conseguito la certificazione ai sensi della UNI CEI 11339?
3. Se la risposta alla seconda domanda fosse negativa, è reale intenzione del Bando costituire una situazione più restrittiva rispetto alla norma nazionale (obbligatorietà di certificazione come EGE e eSCO) che di fatto si traduce in una restrizione della concorrenza in barba ai principi dei regolamenti europei rispetto ai quali il bando stesso è stato emanato?
Risposta alle domande 1, 2 e 3.
Per l’attuazione del programma di diagnosi energetiche rivolto alle PMI la Regione Sardegna, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, richiede che le diagnosi medesime siano redatte esclusivamente da soggetti certificati, ossia EGE, ESCo e, quando sarà disponibile il protocollo di certificazione, Auditor Energetici. Eventuali corsi espletati quali quelli per la preparazione all'esame di EGE o per lo svolgimento della funzione di Energy Manager non sostituiscono in alcun modo le certificazione da parte degli Enti accreditati e pertanto non sono ritenuti sufficienti ai fini del bando, per redigere le diagnosi energetiche delle PMI ovvero i SGE.
L'ammissione di figure diverse da quelle certificate potrebbe configurare una disparità di trattamento tra soggetti obbligati e non obbligati portando ad una situazione nella quale il medesimo prodotto “diagnosi energetica” è elaborato da soggetti certificati e non certificati a seconda della tipologia di impresa. A tal proposito il Ministero dello Sviluppo Economico nei suoi “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014” del Maggio 2015” alla voce 3 “Individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi - 3.1 Quali sono i soggetti che possono condurre una diagnosi energetica?” chiarisce che solo fino al 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche possono essere condotte da tutti i soggetti elencati all’articolo 8, comma 1 (società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici) anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento. A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del Decreto legislativo n. 102/2014. Con esclusivo riferimento al solo schema volontario EMAS, l’organismo preposto all’esecuzione della diagnosi energetiche è ISPRA. Quanto sopra vale anche per l’implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia.
Si sottolinea, inoltre, che l’articolo 8 Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica prevede che “gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi” e che siano “svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione” ed “eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale”. Come si evince da quanto sopra la direttiva stessa contempla l’accreditamento quale presidio di garanzia di efficacia per i clienti finali.
Per le ragioni sopra descritte, la Regione Sardegna richiede che i soggetti coinvolti nelle diagnosi e nei SGE siano certificati/accreditati ossia EGE, ESCo e, quando saranno disponibili i protocolli di certificazione, gli auditor per quanto di competenza.
Si fa presente, infine, che i richiami all’equivalenza tra APE e Diagnosi Energetica valgono solo in tema di prestazioni energetiche degli edifici, ma non hanno rilevanza ai fini delle diagnosi dei processi produttivi.
4) Nel caso di una PMI già dotata di diagnosi energetica (finanziata dalla Regione Sardegna col bando “Microincentivi per check-up energetici nelle imprese” Incentivi per la competitività delle piccole e medie imprese del 2015) la stessa può presentare, allegando il documento, un Piano Aziendale contenente interventi della sola azione a.2 “Realizzazione di un progetto di efficientamento energetico identificato dalla diagnosi energetica con tempo di ritorno inferiore o uguale a 4 anni”; per avere gli incentivi dell’azione a.2 in questo caso non ha infatti senso replicare la diagnosi energetica.
Come previsto dall’art. 7 delle disposizioni attuative, coerentemente con l’art. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014 (effetto di incentivazione), gli interventi previsti nel piano aziendale, tra cui quindi anche la diagnosi energetica e i SGE, per essere ammissibili devono essere realizzati dopo la presentazione delle domande di contributo.
C. INTERVENTI AMMISSIBILI
1) Vorrei sapere se nel miglioramento dell’ efficienza energetica è incluso anche il fotovoltaico.
Il fotovoltaico non è previsto tra gli interventi di miglioramento energetico ammissibili nel bando in argomento.