Capitolato tecnico per l’esecuzione del servizio di pulizia locali adibiti ad uso sociale siti nel Comune di Ottana
Capitolato tecnico per l’esecuzione del servizio di pulizia locali adibiti ad uso sociale siti nel Comune di Ottana
L'anno 2016, addì 14 del mese di maggio con la presente privata scrittura, valida ad ogni effetto di legge,
LA COMUNITÀ MONTANA NUORESE GENNARGENTU SUPRAMONTE
BARBAGIA P.I. e codice fiscale 01347010918, rappresentata dal Dott. ssa Xxxxx Xxxxxxxxx giusto decreto n. 4 del 14/05/2016 e Xxxxx Xxxxx rappresentante legale dell’Impresa di pulizia di Xxxxx Xxxxx P.IVA 01385750912 xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx;
Vista la determinazione n. 38/2015 che in seguito a RDO su CAT Sardegna n. 306179 aggiudicava provvisoriamente alla Ditta indicata il servizio in oggetto indicato;
Considerato che sono ancora in corso le verifiche sui requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2016 si conveniene di stipulare il presente contratto di affidamento: DISPOSIZIONI GENERALI
Il servizio è regolato dal presente contratto e dalle prescrizioni tecniche,
nonché dalla dichiarazione rese compilando gli allegati. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di pulizia.
Art. 1 Oggetto
1. 1. L’Impresa si impegna ad effettuare il servizio di pulizia e la disinfezione dei locali di cui Allegato 2 dell’offerta.
2. E’ compresa nel contratto la fornitura dei prodotti necessari per il servizio di pulizia (detersivi, attrezzature varie, ecc.), e del materiale igienico- sanitario (carta igienica, salviette asciugamani, sapone, bustine ecc…).
Art. 2 Durata
1. Il presente contratto ha la durata di anni 1 anno decorrente dal 23 maggio 2016 e comunque fino a nuova aggiudicazione e potrà essere rinnovato alla scadenza di un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni.
Art. 3 Articolazione e modalità del servizio
1. L’Impresa assicura la resa del servizio, nei locali oggetto del bando di gara, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, e si impegna a svolgere, con personale, organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali di consumo propri e con gestione a proprio rischio, il servizio di pulizia compresa la disinfezione secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni indicate nell’Allegato 3 dell’offerta, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d’arte e con la massima cura e diligenza.
2. Il programma operativo costituisce il documento organizzativo/esecutivo per il controllo e le verifiche della puntualità dell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa.
Art. 4 Locali presso i quali dovrà essere eseguito il servizio
3. L’Impresa dichiara di avere effettuato il sopralluogo e prende espressamente atto che i locali presso i quali dovrà essere eseguito il servizio hanno l’ubicazione, la consistenza e le superfici indicate nel contratto e nelle prescrizioni tecniche.
Art. 5 Attività comprese nel servizio variazioni e prestazioni straordinarie
1. Il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni
necessarie per la pulizia degli spazi, degli impianti, mobili, arredi e di quanto altro pertinente ai locali.
2. L’Impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione del calendario operativo concordato con il supervisore del contratto del Comune di Ottana, almeno tre giorni lavorativi prima della data di esecuzione programmata.
3. Nel caso in cui venga richiesta all’Impresa lo svolgimento di prestazioni straordinarie le medesime dovranno essere autorizzate previa presentazione e approvazione del preventivo.
Art. 6 Orario del servizio
1. L’Impresa si impegna a far eseguire il servizio di pulizia, in base all’articolazione degli orari concordata, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dell’offerta economica.
2. Qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del lavoro, su precise indicazioni dell’amministrazione , le prestazioni di pulizia potranno essere effettuate anche in fasce orarie diverse da quelle previste ed in ogni caso potrà variare, in qualsiasi momento, i tempi di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all’Impresa almeno 7 giorni prima, senza che la stessa Impresa possa pretendere compensi di sorta.
Art. 7 Personale addetto
1. L’Impresa garantisce che il personale eventualmente operante nell’impresa offra idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.
2. L’Impresa si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale di cui al precedente comma specificando la qualifica, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare.
3. L’Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
4. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento di che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi l’Impresa si impegna a soddisfare le richieste con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa vigente.
5. L’Impresa si impegna inoltre a dotare i propri dipendenti durante l’esecuzione del servizio, di un camice o tuta recante il nome dell’Impresa, con tesserino di riconoscimento al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli uffici.
6. L’Impresa si impegna a vietare al personale l’uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed, in special modo, macchine per scrivere, apparecchiature informatiche, telex, telefax, fotocopiatrici; l’uso
dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell’ambiente di lavoro.
7. L’Impresa dovrà vietare al personale di effettuare nei locali qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto.
8. L’Impresa si impegna a tenere comunque indenne da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio.
9. L’Impresa si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all’attività svolta di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
Art. 8 Rapporti tra le parti
1. L’Impresa provvederà a designare un proprio rappresentante, responsabile del servizio, al quale l’amministrazione potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’esecuzione del contratto.
Art. 9 Attrezzature e materiali impiegati nel servizio
1. L’Impresa si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.
2. Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né rumorose né sproporzionate alle attività per cui sono destinate.
3. L’Impresa dovrà provvedere alla disinfezione dei locali, dei servizi igienici, dei mobili, suppellettili, apparecchiature, telefoni e quanto altro di uso quotidiano, mediante prodotti dichiarati idonei ed autorizzati per l’uso.
Art. 10 Impegni specifici dell’impresa
1. L’Impresa si impegna a curare, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare ed il controllo della loro buona esecuzione ed il livello di qualità del servizio.
2. L’Impresa si impegna a consentire e ad agevolare l’esercizio, da parte di dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull’osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l’Impresa potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l’Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
4. L’Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte da e/o da terzi e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare nei locali presso i quali deve essere svolto il servizio.
5. L’Impresa prende atto che, in caso di inadempimento sarà facoltà risolvere il contratto, ai sensi del successivo articolo 21.
6. L’Impresa dovrà espletare di sua iniziativa ed a sue spese tutte le pratiche occorrenti presso gli uffici per eventuali denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant’altro occorra per la completa esecuzione del servizio.
7. L’Impresa si impegna a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
8. Sono a carico dell’impresa tutte le eventuali spese di registrazione del contratto.
Art. 11 Verifiche e controlli del livello di servizio
1. Sia direttamente mediante propri incaricati, sia in contraddittorio con il responsabile del servizio dell’Impresa, l’Amministrazione procederà ad accertare la regolarità e la puntualità garantita nell’esecuzione delle prestazioni.
2. Le modalità di controllo sono riferiti alle prestazioni indicate nelle programma operativo.
3. Gli esiti negativi delle verifiche daranno luogo a contestazione ed eventuale diffida ad adempiere secondo quanto indicato nel successivo articolo.
Art. 12 Diffida ad adempiere
1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell’Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti, il Responsabile della corretta esecuzione del contratto individuato dal Comune di Xxxxxx procederà alla contestazione scritta degli addebiti all’Impresa in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell’ipotesi in cui l’Impresa, scaduto il termine assegnatole (massimo due giorni), rimanga inadempiente, si procederà ad una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale.
3. Il secondo addebito causerà la risoluzione del contratto .
Art. 13 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
1. Le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato. Inoltre, in via graduale, le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalle norme regolamentari di emanazione locale inerenti le attività medesime, che si intendono anch’esse integralmente richiamate ai fini del presente Capitolato.
2. Il Fornitore e obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonchè ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.
3. L’Impresa nell’esecuzione del servizio è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 (Testo Unico Sicurezza)
e successive modificazioni ed integrazioni, e relative circolari esplicative in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
1. L’Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei lavori descritti nelle prescrizioni tecniche e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza - da ogni responsabilità.
2. Assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio di pulizia siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga; il Comune di Ottana di obbliga a fornire all’Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti gli addetti alle pulizie.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di Amministrazione.
4. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
5. Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2008 il Responsabile della sicurezza del Comune di Ottana ha provveduto a redigere apposito DUVRI che dovrà essere sottoscritto in sede di presentazione dell’offerta e potrà essere integrato dall’impresa in base a rischi specifici connessi alla propra attività.
6. L’Impresa è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali l’Impresa dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
Art. 14 Corrispettivi
1. Per il servizio fornito a perfetta regola d’arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto e dalle prescrizioni tecniche, corrisponderà all’Impresa un importo bimestrale calcolato su quello offerto in sede di gara.
2. Il prezzo complessivo pari euro 7.921,99, importo bimestrale pari a euro 1.320,33 sarà soggetto a riduzione e/o integrazione nel caso di esclusione e/o inserimento di singoli locali ovvero nel caso di variazione della superficie dei locali.
3. I corrispettivi per le prestazioni straordinarie verranno determinati concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l’esecuzione, del costo orario della manodopera nel settore delle imprese di pulizia risultante dalle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della superficie dei locali stabilita secondo le modalità di computo fissate dall’articolo 15.
Art. 15 Estensione e riduzione del servizio
1. L’amministrazione ha la facoltà di sopprimere e/o variare, sia in modo temporaneo che permanente ed in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 giorni, in diminuzione o in aumento, il numero e/o la superficie dei locali oggetto del servizio, con la conseguente variazione del corrispettivo complessivo.
2. L’esclusione e/o l’inclusione (indipendentemente dalla ubicazione, dalla superficie e dalle caratteristiche dei locali), intese quali rinunce parziali e/o ampliamenti del servizio per la chiusura e/o l’apertura di uno o più locali è regolata dalle condizioni del presente contratto.
3. La quotazione per ciascun locale interessato, da portare in diminuzione o aumento al corrispettivo complessivo, sarà determinata secondo la seguente formula:
(prezzo offerto in sede di gara)
prezzo medio = ∑
superficie locale mq * n. volte servizio mese*12
4. L’Impresa si impegna a dare esecuzione alle richieste avanzate dall’amministrazione ai sensi del 1° comma del presente articolo e ad accettare le conseguenti variazioni del corrispettivo determinato ai sensi dei commi precedenti. Nel qual caso, in accordo tra le parti, sarà proporzionalmente determinato l’aumento o la riduzione da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o minore superficie dell’immobile al prezzo mq. di cui ai commi precedenti. Resta inteso che le prestazioni straordinarie e/o aggiuntive non potranno superare il 20% annuo dell’importo posto a base di gara.
Art. 16 Fatturazione e modalità di pagamento
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Impresa dovrà emettere, nei trebnta gionri sucessivi al bimestre di riferimento, una fattura intestata alla Comunità Montana del Nuorese. La fattura dovrà essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento. Il pagamento sarà sospeso solo qualora il Supervisore comunichi irregolarità nell’esecuzione del servizio di pulizia. I termini per procedere al pagamento ricominceranno a decorrere dal giorno di attestazione della corretta esecuzione del servizio.
2. Gli importi relativi all’esecuzione di prestazioni straordinarie di cui al 3° comma dell’articolo 14 del presente contratto verranno fatturati separatamente.
3. L’impresa rinuncia espressamente agli interessi di mora qualora il ritardo nei pagamenti sia inferiore ai 180 giorni.
Art. 17 Responsabilità
1. L’Impresa si impegna espressamente a tenere indenne da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti a stessa a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili all’Impresa o al personale di cui l’Impresa risponda per legge e relativi al presente contratto.
2. L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto di che di terzi in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
3. L’Impresa deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, assumendo in
proprio ogni responsabilità ed impegnandosi a tenere indenne anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto di che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, compresi i danni derivanti dall’uso di materiali/attrezzature inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.
4. L’Impresa ha l’obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle cose/locali/impianti danneggiati nell’ambito degli spazi interessati al servizio; si riserva, comunque, in caso di inottemperanza dell’Impresa la facoltà di procedere, con addebito delle spese a quest’ultima, all’esecuzione d’ufficio per il ripristino delle cose danneggiate.
Art. 18 Cessione del contratto
1. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere il presente contratto, in tutto o in parte.
2. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa agli obblighi di cui al precedente comma, fermi restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Impresa dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che verificherà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000.
Art. 19 Obblighi nei confronti dei dipendenti
1. L’Impresa si impegna ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che l’Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
3. L’Impresa si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L’Impresa garantisce, esibendo a richiesta, le relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, provvederà a segnalare tale situazione ai competenti Enti di previdenza nonché alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.
Art. 20 Disposizioni antimafia
1. L’Impresa prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto.
2. L’Impresa è tenuta a trasmettere tempestivamente ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per la verifica presso la Prefettura del sussistere dei requisiti previsti dalla legge in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. In caso di ritardo ingiustificato superiore a 30 giorni dal mutamento degli assetti societari, l’amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 21 Recesso
• L’amministrazione potrà esercitare il diritto di recesso nelle seguenti ipotesi: in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, ai sensi dell’art. 1671 c.c.; per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; per gravi negligenze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali; per cessione del contratto a terzi o subappalto.
1. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, con diritto al pagamento dei servizi prestati a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali;
2. L’impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
Art. 22 Trattamento dei dati
1. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto stesso.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Art. 23 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’impresa assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato, indicato in sede di offerta.
Art. 24 Foro competente
1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Nuoro.
Per l’impresa Per la Comunità Montana