CAPITOLATO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DI
CAPITOLATO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DI
CUI ALL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 MEDIANTE RDO CIG Z0235D8815
Art. 1 – Oggetto del servizio 3
Art. 2 – Durata del servizio 4
Art. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura 4
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione dell’offerta 5
Art. 5 - Criterio di aggiudicazione 5
Art. 6 - Procedura di aggiudicazione 5
Art. 7 - Criteri di esclusione 6
Art. 8 - Stipula del contratto 6
Art. 9 - Condizioni contrattuali 6
9.1 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 6
9.2 Importo del contratto, modalità di fatturazione e pagamento 7
9.3 Oneri specifici a carico dell'Impresa 7
9.4 Obblighi di riservatezza 8
9.7 Modifica, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione e recesso 9
Art. 11 Disciplina in materia di protezione dei dati personali 9
1. L’ANVUR è un’Agenzia pubblica vigilata dal MIUR preposta alla valutazione delle Università e degli Enti di Ricerca. Oltre al trattamento di dati personali connessi allo svolgimento delle tipiche attività ordinarie di funzionamento (gestione rapporti di lavoro, acquisizione beni e servizi, ecc.), l’Agenzia tratta, nell’ambito dell’attività di valutazione, dati di persone fisiche appartenenti al mondo accademico e della ricerca (professori, ricercatori, dottorandi, studenti, valutazioni) mediante procedure informatizzate e utilizzo di banche dati di settore, il cui utilizzo è previsto dall’art. 5 del dPR n. 76/2010. L’Agenzia ha una dotazione di personale di circa 35 unità e per il suo esiguo dimensionamento al momento non è dotata di una struttura informatica interna.
1. Le prestazioni da fornire nell’ambito del servizio sono quelle definite dagli artt. 38 e 39 del Regolamento europeo Privacy UE/2016/679, come di seguito riportate in via generale e a titolo esemplificativo:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del predetto regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali,
c) definire l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti;
d) fornire su richiesta un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
e) verificare la corretta conservazione dei documenti privacy;
f) controllare che le eventuali violazioni di dati personali siano correttamente documentate, notificate e comunicate.
g) cooperare con l’autorità di controllo;
h) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
i) organizzare riunioni con il Titolare e i referenti interni coinvolti nell’attuazione delle misure di sicurezza al fine di fornire un allineamento sull’evoluzione normativa e sulle conseguenti implicazioni sul sistema di gestione privacy aziendale;
j) valutare gli impatti di nuovi progetti sulla protezione dei dati personali (applicazione della Privacy by design e by default), fornire, se richiesto, un parere in merito alla conduzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
k) Fungere da interfaccia ordinaria verso le autorità, in accordo con il Titolare e il Responsabile del trattamento.
2. In considerazione delle specificità dell’ANVUR, è richiesta, in particolare, la verifica sull’adeguatezza della documentazione e delle misure già adottate in materia di sicurezza e protezione del dato, nonché delle procedure esistenti, per supportare il titolare nell’adozione degli eventuali adeguamenti sia delle misure tecnologiche che amministrative necessarie per il rispetto della normativa.
1. Il servizio decorrerà dal giorno successivo la data di stipula e avrà durata pari a tre anni.
Art. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura
1. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento i partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:
a. essere operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati
secondo l’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b. essere iscritti al registro delle imprese per attività inerente all’oggetto del servizio;
c. assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art.
80 del D.lgs. n. 50/2016;
d. essere abilitati - alla data di avvio della RDO - ad operare sulla piattaforma Net4market per la categoria dei “Servizi di supporto specialistico”;
e. idonea capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016. L’operatore economico dovrà fornire un’autocertificazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante riportante il nominativo di almeno un dipendente/professionista che: 1) sia in possesso della laurea in discipline legali o tecniche; 2) abbia maturato un’esperienza pari ad almeno sei anni in materia di privacy; 3) abbia ricoperto il ruolo di DPO presso soggetti pubblici o privati operanti nel settore del sistema universitario; 4) sia in possesso di certificazione abilitante in materia di privacy rilasciata da un ente certificatore.
2. A pena di esclusione dovrà essere allegato il curriculum dal professionista le cui dichiarazioni sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del dPR n. 445/2000 da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, lett. e), nonchè copia della certificazione conseguita in materia di privacy rilasciata da un ente certificatore;
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione dell’offerta
3. A pena di esclusione, l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono pervenire in modalità telematica attraverso la piattaforma Net4market, mediante il link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxx, nel rispetto delle specifiche tecniche previste dal disciplinare di gara telematico, entro il termine previsto dalla RDO. In particolare, all’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere allegato:
a. il presente Capitolato, senza aggiunte, modifiche o integrazioni, sul quale dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante (o procuratore delegato) per l’integrale accettazione di tutte le clausole in esso contenute;
b. la dichiarazione relativa all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016 rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), allegato al presente Capitolato, secondo le prescrizioni ivi contenute (allegato 3);
c. autocertificazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante riportante il nominativo di almeno un dipendente/professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lett. e);
d. curriculum del dipendente/professionista sottoscritto con firma autografa, le cui dichiarazioni sono rese, ai sensi degli art. 46 e 47 del dPR n. 445/2000, riportante in particolare:
1) la tipologia di laurea posseduta, l’Università e la data di conseguimento del titolo;
2) i soggetti pubblici o privati operanti nel settore del sistema universitario presso cui è stata maturata la specifica esperienza in materia di privacy; 3) la descrizione delle attività svolte per ciascuna esperienza con la data di inizio e fine espressa in mese e anno;
e. copia della certificazione conseguita in materia di privacy rilasciata da un ente certificatore;
Art. 5 - Criterio di aggiudicazione
1. Il servizio di cui al precedente art. 1 sarà affidato mediante RDO sulla piattaforma Net4market al fornitore che offrirà il minor prezzo (art. 95 – comma 4 - del D.lgs 50/2016), rispetto al prezzo a base d’asta pari a € 30.000, 00 (trentamila\00), oltre IVA.
2. Tale importo si intende comprensivo del costo relativo alla sicurezza ex art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50\2016.
3. Nella suddetta quantificazione sono comprese anche le “interferenze” (come previsto dall’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Art. 6 - Procedura di aggiudicazione
1. Xxxxxxx invitati alla RDO i fornitori in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 che hanno presentato manifestazioni d’interesse, ovvero in assenza di manifestazioni d’interesse saranno invitati almeno due fornitori individuati dal RUP aventi esperienza nel settore
dell’attività oggetto dell’appalto.
La procedura sarà espletata secondo le modalità telematiche della piattaforma Net4market e nei tempi previsti dalla RDO. Alla chiusura delle RDO si procederà all’affidamento del servizio al fornitore che avrà offerto il minor prezzo. In capo all’aggiudicatario si effettuerà la verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura.
2. Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’affidamento:
a) idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva prevista e determinata ai sensi dall’art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la piena operatività, entro 15 (quindici) giorni, su semplice richiesta scritta dell’ANVUR e validità oltre la scadenza dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1957 c.c. La predetta cauzione sarà svincolata, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016;
b) nomina del Responsabile/referente del servizio nei confronti dell’Agenzia;
3. Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l'aggiudicazione sarà revocata e, pertanto, resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 7 - Criteri di esclusione
1. Saranno esclusi dalla RDO i concorrenti che abbiano presentato offerte eccedenti la base d’asta fissata in euro 30.000,00, oltre IVA. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano:
a) presentata un’offerta sottoposta a condizioni, ovvero nella quale siano state sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni contrattuali specificate nel Capitolato tecnico o che non risponda alle prescrizioni minime indicate nella documentazione di gara;
b) abbiano presentato offerte e documentazione senza firma digitale o in mancanza dei requisiti richiesti;
c) siano coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
d) saranno, infine, esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali, a seguito di verifiche e controlli da parte dell’ANVUR risultino non veritiere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 8 - Stipula del contratto
Il contratto verrà stipulato con l’invio tramite la piattaforma Net4market del Documento di Stipula. È a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo (euro 16,00 per ogni 4 facciate o 100 righe) che dovrà rilasciare apposita dichiarazione all’aggiudicatario;
Art. 9 - Condizioni contrattuali
9.1 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. L'Impresa s’impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Capitolato tecnico nel
rispetto di tutte le norme e delle prescrizioni tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto;
2. Il Responsabile/referente del servizio nominato dalla società ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione del servizio appaltato.
9.2 Importo del contratto, modalità di fatturazione e pagamento
1. I servizi prestati saranno remunerati secondo il prezzo indicato nell’offerta economica dell’Impresa;
2. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali ed è remunerativo di ogni prestazione effettuata dal fornitore. Lo stesso è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso e invariabile, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.
3. Il servizio sarà fatturato con cadenza trimestrale. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere riportato sulle fatture è FIPSW5, intestata ad ANVUR, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00, C. Fisc. 97653310587 L’ANVUR rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 (split payment). Le fatture saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricevimento previa effettuazione delle seguenti verifiche:
a) verifica di regolare esecuzione da parte del RUP;
b) verifica di regolarità che l’Agenzia effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l’ANVUR procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016;
5. L’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136.
6. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
9.3 Oneri specifici a carico dell'Impresa
1. Per tutta la durata del Contratto, l'Impresa, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato tecnico, è tenuta al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
a) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall' Agenzia;
b) comunicare senza indugio all’ Agenzia ogni circostanza idonea ad avere influenza sull’esecuzione del contratto in tutte le sue fasi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nonché eventuali fusioni, incorporazioni o trasferimenti di azienda che la riguardino.
2. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi indicati nell’offerta economica, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri relativi al personale addetto alla esecuzione della fornitura e gli oneri per la sicurezza, nonché ai connessi oneri assicurativi.
1. L’Impresa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell’offerta e/o dell’adempimento delle prestazioni contrattuali:
a) a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
b) a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
c) a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione dello stesso.
2. L’Impresa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell’offerta o all’erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell’obbligo di riservatezza di cui sopra.
1. L’Impresa s’impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
2. L’Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa.
3. L’Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ANVUR, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori.
4. L’Impresa assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio
personale.
5. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti, causati nell’esecuzione del contratto, nonché da fatto od omissione dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all’Agenzia ed a terzi.
6. L’Impresa si impegna a tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell’esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
1. L’impresa riconosce all’ Agenzia, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di
ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
a) nel caso di ritardo sui tempi di consegna o di erogazione del servizio, non imputabile alla stazione appaltante, una penale nella misura dell’1‰, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell’appalto. Oltre tale limite la stazione appaltante potrà risolvere il contratto;
2. Per procedere all’applicazione delle penali, il RUP notificherà all’Impresa, a mezzo PEC, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale l’impresa potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all’applicazione delle penali, fermo restando che l’impresa dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente;
3. L' Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente paragrafo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all’impresa ovvero avvalersi della cauzione rilasciata dall’Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario;
4. L’ Agenzia potrà applicare all’Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell’appalto. Oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
9.7 Modifica, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione e recesso
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto; l’ANVUR, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
2. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all’Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all’incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Agenzia.
3. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l’Agenzia avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.
4. Restano salve le ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dagli artt. 108 e 109 del d. lgs. n. 50/2016.
1. Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità, all’efficacia ed alla risoluzione del contratto, sarà competente il foro di Roma.
Art. 11 Disciplina in materia di protezione dei dati personali
1. Le parti, con riferimento al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal Regolamento europeo 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali. Con apposito provvedimento l’impresa affidataria
sarà nominata responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si rinvia alle norme di legge in vigore in materia appalti.
2. L’amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione o di revocare la procedura in caso di sopravvenute ragioni di interesse dell’ente. L’amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.