CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Enel Energia - Mercato libero dell’energia
Xxxxxxx Xxxxxxx 0000 - 00000 Xxxxxxx
Codice Contratto
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Il contratto (“Contratto”) ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale presso i punti di prelievo (“Siti”) del Cliente (“Cliente”) e degli altri servizi acces- sori da parte di Enel Energia (“Fornitore”).
1.2 Per la fornitura di energia elettrica il Fornitore si approvvigiona di energia di produzione nazionale, di energia di importazione e di cosiddetta energia CIP6 (di cui al D.M. 21.11.2000 relativo alla “Cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all’acquisto di energia elettrica pro- dotta da altri operatori nazionali da parte dell’Enel S.p.A. al Gestore della rete di trasmissione nazionale”), al fine di offrire condizioni vantaggiose ai propri clienti. Il Cliente non avanzerà ulteriori pretese nei confronti del Fornitore in relazione alle procedure di assegnazione di cui al
D.M. 21/11/2000 e successive integrazioni e modifiche (cosiddetta energia CIP6) e\o dei rela- tivi diritti, sia in relazione alle procedure di assegnazione della capacità d’interconnessione e\o dei relativi diritti, né in relazione a ulteriori benefici comunque previsti dalla emananda disci- plina in materia.
1.3 Ai fini dell’esecuzione del Contratto, il Fornitore provvederà a stipulare i contratti per i ser- vizi di trasmissione e distribuzione e di dispacciamento dell’energia elettrica e/o per il servizio di trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi ces- seranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto.
1.4 Le caratteristiche del gas fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigio- namento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizio- ni vigenti in materia.
ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA. DURATA E RECESSO
2.1 Il contratto di fornitura si conclude per adesione nel momento in cui il Cliente, attraverso il Modulo di Adesione (“MdA”), accetta la proposta del Fornitore di cui alle presenti Condizioni Generali di Fornitura (“CGF”) ed alle Condizioni Tecnico Economiche (“CTE”).
2.2 Resta inteso che la fornitura o le forniture sono in ogni caso condizionate:
- per la fornitura di energia elettrica alla circostanza che i Xxxx non risultino sospesi per moro- sità al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di cui al precedente art. 1.3;
- per la fornitura di energia elettrica all’attivazione da parte dei distributori competenti, del ser- vizio di trasmissione e distribuzione di cui al precedente art. 1.3;
- per la fornitura di gas all’attivazione da parte dei distributori competenti, dei servizi di tra- sporto e distribuzione di cui al precedente art. 1.3;
- al completamento dei lavori nel caso gli stessi siano necessari per attivare la fornitura (allac- cio).
2.3 Nel caso di forniture sia di energia elettrica che di gas, in cui venga attivata solo una delle forniture, entrambe richieste dal Cliente, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformità alle previsioni alla medesima relative, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del Fornitore. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secon- do mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.
2.4 In caso di fornitura e/o forniture relative ad una pluralità di Xxxx, qualora le condizioni di cui all’art. 2.2 si verificassero solo per una parte degli stessi, il Fornitore si riserva la facoltà di pro- cedere all’attivazione della fornitura solo per questi ultimi.
2.5 In ogni caso l’efficacia del Contratto decorre dall’attivazione di una fornitura per almeno un Sito (“Data di efficacia”).
2.6 L’attivazione della fornitura o delle forniture avverrà alla data di disponibilità all’attivazio- ne, indicata dal cliente, compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto per l’energia elettrica e dei servizi di trasporto e distribu- zione del gas, ovvero nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente forni- tore per il recesso salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore.
2.7 Il Contratto è a tempo indeterminato.
2.8 Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente per cambio fornitore, anche limitatamen- te ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scrit- ta al Fornitore a mezzo raccomandata, anche per il tramite del nuovo fornitore, con termine di preavviso di tre mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo sito connes- so in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 12 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comuni- cazione, salvo diversa pattuizione contenuta nel documento di cui successivo punto 3.1.
In caso di recesso inviato al Fornitore direttamente dal Cliente relativamente alla fornitura di gas, il Fornitore, a partire dalla scadenza del periodo di preavviso, si riserva di applicare ai pre- lievi di gas effettuati le condizioni previste dalle Delibere AEEG n. 229/01 e 138/03 e succes- sive modifiche ed integrazioni fino all’attivazione della fornitura con un nuovo fornitore.
In ogni caso il Cliente può recedere in qualunque momento e senza oneri, inviandone comuni- cazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata, per cessazione della fornitura con termine di preavviso pari a un mese, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore.
Resta inteso che nei casi di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti, il Fornitore, per ciascun mese di mancata fornitura, si riserva di fatturare al cliente una penale pari 2,3 € per ogni kW di potenza disponibile relativamente alle forniture elettriche e di 7 €/cent mc per il consumo medio mensile stimato sulla base degli ultimi 12 mesi per le forniture gas, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2.9 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forni- ture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata, con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI
3.1 Le condizioni economiche per ciascuna fornitura e il relativo periodo di applicabilità sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (“CTE”). Il periodo di applicabilità decorre dalla Data di efficacia del Contratto.
3.2 Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, anche con nota in fattura, l’eventuale aggiorna- mento delle stesse e il relativo periodo di applicabilità, fermo restando che le variazioni comu- nicate troveranno applicazione una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione da parte del Cliente della comunicazione del Fornitore e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle condizioni economiche in corso. In tal caso il Cliente potrà rece- dere dal Contratto, facendo pervenire la relativa comunicazione scritta entro i trenta giorni suc- cessivi al ricevimento della comunicazione del Fornitore. Il recesso avrà effetto allo scadere del termine di 60 giorni di cui sopra. In assenza di recesso, si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni. In mancanza di variazioni delle condizioni economiche in corso negli stes- si termini, il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente solo il nuovo periodo di applicazione se diverso dal precedente.
3.3 Per la fornitura di gas il prezzo indicato è stabilito considerando un gas fornito con PCS pari a 38,52 mj/mc. Il corrispettivo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del valore del medesimo parametro PCS (come quantificato dall’AEEG) per l’ambito tariffario nel quale ricade la fornitura. Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi per l’energia forni- ta di cui alle CTE, al Cliente verranno fatturati: a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore competente, b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell’AEEG contenente “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16.3.1999 n. 79” e successive modifiche e integrazioni, detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate in base al fattore fissato tabella 8 colon- na A, di cui all’allegato A della succitata delibera dell’AEEG contenente il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmis- sione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004- 2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi” e successive modifi- che ed integrazioni; c) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla delibera 156/07 dell’AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Per le sole forniture relative a siti in Media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, tale corrispettivo non è dovuto in quanto di esso tiene conto il prezzo energia;
d) un ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore dividendo il corrispettivo di sbilanciamento dallo stesso sopportato per l’energia prelevata comprensiva delle perdite, nel mese di riferimento presso tutti i Siti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamen- to, e moltiplicando il valore ottenuto per i KWh di energia prelevata, comprensiva delle perdi- te, dal Cliente nel medesimo mese; e) i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misu- re in conformità a quanto previsto dalla citata delibera 111/06. f) per le sole forniture relative a siti in bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore even- tuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla delibera 278/07 e successive modifiche ed integrazioni limitatamente ai casi previsti per la sua applica- zione all’art. 20 della medesima delibera. g) A partire dall’anno 2011, all’energia prelevata dal cliente, ed alle relative perdite di rete, il fornitore si riserva di applicare un ulteriore corrispet- tivo per tenere conto degli oneri conseguenti alla applicazione del decreto legislativo 16 Marzo 1999 N.79 art.11, e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti oneri per Certificati Verdi). Tale corrispettivo sarà calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d’obbligo impo- sta al fornitore per il prezzo di riferimento dei Certificati Verdi definito dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A., inclusivo di eventuali oneri di transazione.
3.4 Saranno altresì previsti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi ed oneri di cui agli artt. 4, 14 e 15.
3.5 Qualora solo successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e dis- tribuzione i dati relativi all’uso di uno o più siti che risultano al distributore siano difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, il Fornitore darà preva- lenza al dato risultante al distributore dandone comunicazione al Cliente.
In particolare nel caso in cui la fornitura risulti essere di tipo domestico ai consumi verranno applicati i prezzi dell’energia, nella versione monoraria, previsti dalle CTE per gli usi diversi da quelli domestici e da quelli di pubblica illuminazione. Troveranno inoltre applicazione tributi, imposte ed oneri fiscali relativi alle forniture per usi domestici e le relative condizioni economi- che e contrattuali previste dalle Condizioni Generali di Fornitura per usi domestici disponibili anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Il Cliente potrà in ogni caso recedere o scegliere una delle differenti offerte dedicate alla forni- tura per usi domestici o – se del caso – per gli usi di pubblica illuminazione. Qualora ritenga non corretto il dato risultante al distributore il Cliente dovrà inviare tempestivamente al Fornitore una dichiarazione sostitutiva sull’uso della fornitura (con allegata copia di un documento di identità) conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso il Fornitore effettuerà un con- guaglio applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo a partire dalla data di attivazione della fornitura. Considerato in ogni caso che l’informazione relativa agli usi è rilevante sia ai fini tariffari che fiscali, il cliente è tenuto ad informare tempestivamente il venditore, nel caso di assenza (o di perdita) dei detti dati per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e fiscali. In mancanza, al Cliente potranno essere addebitati dal Fornitore oltre ai corrispettivi ulte- riori eventualmente previsti nelle CTE, gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall’Amministrazione finanziaria) da cui il Fornitore sia stato eventualmente gravato.
ART. 4 - MANDATO ALLA CONNESSIONE
Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei Siti alla rete elettrica di cui alla delibera 333/07 dell’AEEG e successive modifiche ed integrazioni, in con- formità a quanto previsto dalla delibera medesima, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all’attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1719
c.c. ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dall’Allegato B della delibera 348/07 dell’AEEG e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite il Fornitore, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 7bis dell’allegato A della Delibera 156/07 dell’AEEG, come aggior- nato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientra- no tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un Sito già attivo. Il Fornitore cesserà di dare corso alla richieste del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del Contratto. ART. 5 - LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA DEL GAS (articolo specifico per la sola forni- tura di gas)
5.1 All’atto dell’attivazione della fornitura, il distributore provvederà a rilevare la lettura.
5.2 Salvo quanto previsto all’art. 5.1, oltre alla modalità di lettura periodica a cura del distri- butore, il Cliente potrà provvedere all’autolettura del Contatore, a mezzo del servizio indicato in fattura e secondo le modalità ed i tempi ivi specificati e con la medesima periodicità della fatturazione riportata all’art. 10. Il Fornitore si riserva la facoltà di effettuare la lettura del Contatore nel caso in cui non pervenga l’autolettura del Cliente nei termini sopraindicati, nel caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi sto- rici del Cliente stesso e nel caso di cessazione della fornitura.
5.3 Il Fornitore comunica l’eventuale non attendibilità dell’autolettura comunicata dal Cliente per mezzo del sistema automatico di autolettura stesso.
5.4 Ai fini della fatturazione l’autolettura è considerata come lettura effettiva, tranne nel caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente o nel caso in cui abbia luogo al di fuori del termine indicato in fattura.
ART. 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI
6.1 La fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito avviene sulla base dei consumi attribuiti su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo, rileva- to a cura del Distributore oppure a cura del Fornitore ovvero comunicati dal Cliente a seguito di autolettura. In assenza della lettura effettiva intesa anche ai sensi dell’art. 5.4, la fattura- zione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente ovvero in base alle modalità d’uso del gas.
6.2 La fatturazione dei corrispettivi per l’energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti resi disponibili dal distributore competente, nel rispetto del contratto per il ser- vizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore competente in tempo utile, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d’uso dell’energia.
6.3 Qualora non siano disponibili in tempo utile per l’emissione delle relative fatture i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi al servizio di dispacciamento di cui alla lett. b) del preceden- te art. 3.3, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare importi in acconto utilizzando i corrispet- tivi applicati nel mese precedente. L’eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione. Con riferimento ai corrispettivi di cui alla lett. a) del precedente art. 3.3, il Fornitore fatturerà importi in acconto calcolati sulla base di un algoritmo che approssi- ma al meglio le opzioni tariffarie applicate dal distributore competente. Il relativo conguaglio avverrà di regola con frequenza annuale.
6.4 Ai fini dell’applicazione dei corrispettivi relativi all’energia elettrica, qualora gli stessi nelle CTE siano articolati per fasce orarie definite dal Fornitore (Fasce Contratto) e i consumi dei Clienti siano disponibili per fasce orarie diversamente definite dall’AEEG ai fini della disciplina del dispacciamento (Fasce AEEG), il consumo dei Clienti nelle Fasce Contratto verrà calcolato come nel seguito descritto. Il consumo in ciascuna Fascia Contratto è calcolato come media pesata dei consumi nelle Fasce AEEG, utilizzando come pesi i rapporti tra le ore di ciascuna Fascia AEEG contenute all’interno della Fascia Contratto e le ore complessive della stessa Fascia AEEG. Le ore delle Fasce Contratto e le ore delle Fasce AEEG sono convenzionalmente poste pari a quelle contenute all’interno dell’anno del calendario 2008. Per Fasce Contratto si inten- dono: le ore di picco (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20), e le ore di fuori picco (dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle ore 8 e week end), mentre per Fasce AEEG si intentono le fasce F1, F2, F3 come definite nella delibera 181/06 dell’AEEG. I pesi da applicare alle fasce F1, F2 e F3 (Fasce AEEG) per il calcolo del consumo da attribuire alle Fasce Contratto sono rispettivamente 1,000, 0,122 e 0,028 per le ore di picco e 0,000, 0,878 e 0,972 per le ore di fuori picco.
6.5 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o congua- gli di fatturazione, anche in base alla lettura finale da parte del distributore competente. ART. 7 - MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS (articolo specifico per la sola fornitura di gas)
7.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le Parti concorderanno la necessaria modifica contrattua-
Enel Energia SpA - Società con unico socio Xxxx Xxxxxx 00000 Xxxx, Viale Regina Margherita, 125 Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 06655971007
R.E.A. 1150724 - Capitale Sociale 302.039 Euro i.v. Direzione e coordinamento di Enel SpA
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le per adeguare il valore della potenzialità e della pressione al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della capacità di portata degli impianti del gestore della rete.
7.2 Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al comma che precede, effettui un pre- lievo in eccedenza, il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto.
7.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore medesimo o ai terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza, ivi compresi i danni relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o a terzi.
7.4 Il gas non può essere utilizzato dal Cliente in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.
7.5 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni varia- zione intervenuta nei dati riportati nella RdF ed in particolare nell’uso del gas.
7.6 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti, e segnatamente per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso del gas in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuti alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso.
ART. 8 - APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI (articolo specifico per la sola fornitura di gas)
8.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situa- ti oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso. Sono invece del distributore compe- tente gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente e finalizzati alla fornitura del gas.
8.2 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il Fornitore può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del distributore compe- tente, e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Nessun abbuono al consumo di gas è comunque ammesso per even- tuali dispersioni o perdite degli impianti stessi a valle del Contatore da qualunque causa pro- dotte, né il Fornitore potrà essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti interni, salvo che le predette disfunzioni siano dovute a cause imputabili al Fornitore stesso. Il Cliente è tenuto a comunicare preventi- vamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione o all’impianto interno. In tal caso, il Fornitore comunicherà al Cliente se la suddetta variazione tecnica possa comportare una modifica delle condizioni contrattuali di fornitura del gas. In que- sto secondo caso, ove necessario, le Parti stipuleranno un nuovo contratto o modificheranno il presente.
8.3. Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli appa- recchi della rete di distribuzione situati presso di lui, tranne il caso che altri li danneggino.
8.4. Il Contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per dis- posizione del Fornitore o del distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza ovvero quando, per modifiche ambientali o strutturali, venga a trovarsi in luoghi che siano ritenuti o possano ritenersi pericolosi o inadatti) ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Nel caso di rimozione o sostituzione del Contatore sarà redatto un verbale in cui verrà motivata la causa che ha determinato la sostituzione o la rimozione e le eventuali irre- golarità riscontrate, secondo i termini dell’art. 5.
8.5. Il Fornitore ha il diritto di accedere agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzio- ne, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all’interno dei luoghi di pertinenza del Cliente – con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune – ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili pre- lievi fraudolenti.
8.6. Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese sono a carico del Cliente se il gua- sto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore un importo pari al costo addebitato dal distribu- tore competente per l’intervento.
8.7. Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del Contatore in contrad- dittorio, effettuando richiesta scritta o anche telefonica.
8.8. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l’esito della verifica verrà comunicato per iscritto dal Fornitore al Cliente.
8.9. Se le verifiche confermano l’inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessarie sono a carico del Fornitore che dispone il rimborso dell’eventuale impor- to erroneamente fatturato. Tale rimborso verrà eseguito nella fatturazione dei consumi imme- diatamente successiva alla verifica. Se la verifica riscontra l’esattezza della misura il Fornitore addebiterà al Cliente le spese da sostenersi.
ART. 9 - RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI NON CORRETTAMENTE MISURATI (articolo
specifico per la sola fornitura di gas)
9.1. Qualora il Contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche di cui all’art. 8, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del Contatore, come previsto dalla normativa vigente, il Fornitore procede alla ricostru- zione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio.
9.2. I consumi verranno calcolati in base all’errore di misurazione accertato in sede di verifica ovvero, in mancanza, con riferimento ai consumi storici del Cliente.
9.3. Il Cliente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del Fornitore per inviare le proprie osservazioni scrit- te, adeguatamente documentate, all’indirizzo del Fornitore.
9.4. Nei casi di manomissioni del contatore, da attribuirsi a fatto o colpa del Cliente, o quan- do manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il prelievo del gas è determi- nato dal Fornitore in base ai criteri di cui all’art. 6.
ART. 10 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI
10.1 La fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di energia elettrica e gas ovvero dell’unica fornitura attivata è posticipata ed ha la periodicità indicata nelle CTE, salva la facol- tà del Fornitore di modificare tale periodicità, dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. In caso di fornitura di energia elettrica e gas, è prevista l’emissione di una fattura unica per i relativi consumi dal momento in cui tale modalità sia resa disponibile dal fornitore. Nelle more resta- no applicabili le modalità e i termini di fatturazione previsti contrattualmente.
10.2 La fattura viene inviata in formato cartaceo. Il Fornitore si riserva di rendere disponibile gratuitamente nel corso della fornitura un servizio di fattura on line. Al momento della dispo- nibilità del servizio, previa comunicazione anche con nota in fattura, il Fornitore:
- ne farà applicazione al Cliente che abbia già manifestato interesse per lo stesso e che abbia i necessari presupposti tecnici; in tal caso il Cliente avrà l’onere di stampare la fattura trasmessa;
- continuerà l’invio delle fatture in formato cartaceo al Cliente che non abbia manifestato inte- resse per il servizio di fattura on line, o che non abbia i necessari presupposti tecnici per l’ap- plicazione del servizio.
10.3 Il pagamento deve aver luogo entro il giorno 24 del mese di emissione di ciascuna fat- tura e comunque, qualora l’intervallo di tempo intercorrente tra la data di emissione della fattura ed il termine per il pagamento sopra indicato risultasse inferiore a quindici giorni, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura stessa, presso gli uffici postali, con domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del Cliente (“procedura RID”) ovvero tramite bonifico bancario qualora specificato nelle CTE.
10.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fat- ture il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture, interessi moratori: – per la fornitura di energia elettrica, nella misura della media del mese pre- cedente del tasso “Euribor 1 mese (base 360)” + 7%. – per la fornitura di gas, calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento + 3,5%.
10.5 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore. Sono a disposizione del Cliente sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx informazioni circa le aliquote delle imposte.
ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE
11.1 Qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura RID, il Cliente è tenuto a versa- re, con addebito sulla prima fattura emessa relativamente a ciascuna fornitura, un importo a titolo di deposito cauzionale (che verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non tratte- nuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati) in misura pari: – per la fornitura di energia elettrica: a quanto previsto nelle CTE; –
per la fornitura del gas: a quanto previsto dalla competente Autorità.
11.2 Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.
11.3 Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura RID. ART. 12 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. RESPONSABILITA’ E MANLEVA DEL CLIENTE
12.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, ripara- zione dei guasti sulla rete di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema.
12.2 Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause acci- dentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
12.3 In particolare, il Fornitore non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concer- nenti la consegna dell’energia elettrica o del gas quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d’onda, interruzioni della continuità della for- nitura o del servizio di trasporto del gas o di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della con- nessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.
12.4 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.
ART. 13 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
13.1 Il Fornitore può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni, risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1454 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno nei casi di seguito indicati:
- in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture, ferma restando l’applicazione degli inte- ressi di cui all’art. 10.4;
- per violazione dell’art. 15 da parte del Cliente che sia acquirente, affittuario od usufruttuario dell’azienda;
- per morosità relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata al medesi- mo Cliente.
13.2 Il Fornitore può risolvere ai sensi dell’Art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il Contratto nei seguenti casi:
- reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art. 10.4;
- anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più Xxxx non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE;
- qualora venga revocata la procedura RID, ove le CTE prevedano il relativo obbligo, salvo il caso in cui il Fornitore si sia avvalso della facoltà di fatturare l’importo a titolo di deposito cau- zionale;
- per la mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, se richiesto;
- inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente;
- in caso di violazione da parte del cliente degli obblighi a suo carico previsti agli articoli 7, 8 e 9.
13.3 In tutti casi di morosità del Cliente nei confronti del Fornitore, è in facoltà del Fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione, che anche limitatamente, in caso di plu- ralità di Xxxx, a uno solo o a una parte degli stessi, come pure alla sospensione di entrambe le forniture di energia elettrica e di gas. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera 4/08 dell’AEEG, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termi- ne di pagamento indicato in fattura, il Fornitore potrà inviare al Cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che decorsi 5 giorni dal suo ricevimento procederà a richiedere la sospensione della fornitura in caso di mancata ricezione di un’attestazione del pagamento delle somme dovute da inoltrarsi a mezzo fax al numero che sarà indicato nella comunicazio- ne inviata dal fornitore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al distri- butore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponi- bile e, decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamen- to da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura.
13.4 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del Fornitore sospendere l’esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.
13.5 La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza neces- sità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.
13.6 In tutti i casi di sospensione e di risoluzione, anche se relativi solo ad uno o più Siti, è fatto salvo il diritto del Fornitore di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di paga- mento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7 bis dell’Allegato A alla delibera 156/07 dell’AEEG, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
13.7 Resta inteso altresì che il Contratto è risolto anche parzialmente e limitatamente alle sin- gole forniture interessate, qualora venga meno il servizio di distribuzione.
ART. 14 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO
14.1 Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel contratto le disposi- zioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste in Contratto.
14.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a ses- santa giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere, da esercitarsi nel medesimo termine decorrente dalla ricezione della rela- tiva comunicazione. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.
14.3 In applicazione dell’art.13 della Delibera 126/04 dell’AEEG “Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali” e dell’art. 12 della delibe- ra 105/06 dell’AEEG “Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di ener- gia elettrica ai clienti idonei finali e modifiche al codice di condotta commerciale per la vendi- ta di gas naturale ai clienti finali di cui alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04”, il Fornitore si riserva di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE qualora tale modifica si renda necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo. Nel caso in cui il Fornitore eserciti tale facoltà provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica, con un preavviso non inferiore a sessanta giorni di xxxxxxx- rio rispetto alla decorrenza delle variazioni. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.
14.4 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.
ART. 15 - CESSIONE, AFFITTO, USUSFRUTTO DI AZIENDA
In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, rispon- de in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al Fornitore.
ART. 16 - COMUNICAZIONI
16.1 Fermo restando il rispetto di specifiche modalità previste nel Contratto, tutte le comuni- cazioni relative allo stesso devono essere fatte per iscritto, contenere il codice contratto ripor- tato nel “MdA” ed essere inviate a mezzo posta, per il Fornitore alla casella postale 1000 85100 Potenza (PZ) per il Cliente all’indirizzo indicato nel “MdA”. Inoltre il Cliente potrà inviare le comunicazioni anche a mezzo fax al numero verde 800 997 736 e il Fornitore anche con nota in fattura.
16.2 Le comunicazioni di recesso vanno inoltrate con raccomandata.
ART. 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di Roma.
Enel Energia SpA - Società con unico socio Xxxx Xxxxxx 00000 Xxxx, Viale Regina Margherita, 125 Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 06655971007
R.E.A. 1150724 - Capitale Sociale 302.039 Euro i.v. Direzione e coordinamento di Enel SpA