SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI
PAT/RFS036-09/02/2017-0074832 - A08
Determinazione n°. del adottata da SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO SPECIALE A FAVORE DEGLI ALUNNI E PORTATORI DI HANDICAP DELLA PROVINCIA DI TRENTO E SERVIZI INTEGRATIVI ALLA LINEA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Trento, 30 gennaio 2017
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto la effettuazione di servizi di trasporto come di seguito ripartiti:
parte funzionale I e II a beneficio della Provincia di Trento avente ad oggetto la esecuzione di complessivi 11.977.000 km per servizi scolastici e servizi integrativi alla linea con una variazione possibile, ad invarianza del corrispettivo, di -5% e + 1% (in tale ultimo caso qualora eseguibili con i mezzi ed autisti di cui all'articolo 4, comma 1, e qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 comma 5) dei chilometri di servizio, con ulteriore incremento di 1 punto percentuale di maggiorazione rispetto al suddetto +1% per ogni 20 mezzi autorizzati all'impiego con età superiore a 15 anni, come di seguito dettagliati:
parte funzionale I:
servizi di trasporto scolastico e per portatori di handicap per stimati Km complessivi pari km 9.365.000, di cui 4.815.000 km di servizio, intendendosi per chilometri di servizio quelli percorsi con utenza o accompagnatori a bordo, per l'effettuazione del servizio di trasporto, nei giorni di apertura delle scuole, degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado frequentanti gli istituti scolastici della Provincia Autonoma di Trento (o di province finitime indicate dal Servizio Trasporti pubblici) dalle singole provenienze, al fine di garantire ai trasportati tutti i servizi contemplati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1687/2011 e successive modificazioni, nonché per l'effettuazione del servizio di trasporto, in tutte le situazioni previste dalla suddetta deliberazione della Giunta provinciale, dei soggetti portatori di minorazioni della Provincia Autonoma di Trento e per i quali non sia necessario predisporre servizi di accompagnamento con personale specializzato, secondo un programma di servizio che per l'anno scolastico 2014/2015 risulta dalle 3 tabelle formato pdf allegate (ALLEGATI n. 1 - 2 e 3).
parte funzionale II
servizi integrativi alla linea extraurbani in subaffidamento, precisati nell'ALLEGATO 4 al presente capitolato, che saranno oggetto di affidamento da parte di Trentino trasporti esercizio S.p.a per stimati complessivi km 2.612.000, di cui 1.327.000 km di servizio, intendendosi per chilometri di servizio quelli percorsi a partire dalla prima fermata accessibile all'utenza.
parte funzionale III
servizi a beneficio dei Comuni della Provincia di Trento aventi ad oggetto la esecuzione di servizi integrativi alla linea urbani in subaffidamento, precisati nell'ALLEGATO 5 al presente capitolato, potranno essere oggetto di affidamento da parte di Trentino trasporti esercizio S.p.a per stimati complessivi 255.000 km di servizio, intendendosi per chilometri di servizio quelli percorsi a partire dalla prima fermata accessibile all'utenza, con una variazione possibile, ad invarianza del corrispettivo, di -5% e + 1% (in tale ultimo caso solo qualora eseguibili con i mezzi ed autisti di cui all'articolo 4, comma 1 e qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 comma 5) dei chilometri di servizio stessi.
parte funzionale IV: uscite didattiche e manifestazioni sportive di durata giornaliera all’interno del territorio provinciale organizzate dagli Istituti scolastici della Provincia di Trento e/o dal Servizio infanzia e istruzione del primo grado per un numero stimato di 1000 uscite per anno scolastico (di cui 318 uscite organizzate dal Servizio infanzia e istruzione del primo grado e 682 organizzate dalle Istituzioni scolastiche) per un controvalore per anno scolastico stimato pari a Euro 336.000,00 (I.v.a. esclusa) di cui euro 117.532,80 (I.v.a. inclusa) per uscite organizzate dal Servizio infanzia e istruzione del primo grado. L’ordinazione e i relativi impegni contabili di tali servizi potranno essere assunti di volta in volta da parte dei singoli Istituti scolastici e/o dal Servizio infanzia e istruzione del primo grado.
ART. 2 DURATA DELL'APPALTO
1. La durata dell'appalto viene fissata per il periodo settembre-agosto degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, salvo restando l'azionamento della clausola risolutiva di cui all'art. 11 entro il 31.08.2018 (nel qualcaso il contratto sara` affidato, a partire dall'1 settembre successivo ad altra ditta).
ART. 3
COMPENSO PER I SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO
1. Il corrispettivo relativo alla parte funzionale I viene calcolato alla luce del ribasso sul compenso a base di gara per il periodo settembre-agosto di ogni anno scolastico pari a complessivi euro 15.733.200 (per un importo unitario per chilometro figurativo -sia per chilometri di servizio che chilometri tecnici non di servizio- come emergente dall'applicazione del ribasso di gara sull'importo di 1,68 euro/km), soggetto ad IVA, e rimane fisso ed invariabile in caso di variazioni, sia in caso di aumento nel limite del 1% che in diminuzione nel limite del 5 % dei chilometri di servizio, per l'intero periodo di affidamento, fatta salva la clausola di adeguamento di cui al successivo comma 8. Per gli eventuali chilometri di servizio eccedenti i suddetti limiti del 1% e 5%, eseguibili con i mezzi ed autisti di cui all'articolo 4, comma 1, e qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 5, il corrispettivo chilometrico aggiunto o
detratto è pari ad un importo di euro 1/km, dedotto il ribasso d'asta, soggetto ad IVA, fatta salva la clausola di adeguamento di cui al successivo comma 8.
Il suddetto corrispettivo complessivo viene incrementato annualmente di una percentuale massima del 2,5% della base di gara, dedotto il ribasso:
- per l'effettuato rinnovo di mezzi (con calcolo proporzionale al numero di mezzi immessi nel corso di ogni anno scolastico) immessi nel periodo settembre -dicembre di ogni anno di un numero sino a n. 45 mezzi annui di età superiore ai 13 anni (calcolati al 31 dicembre di ogni anno) con mezzi immatricolati da non piu' di 3 anni alla data di ogni 31 dicembre;
e/o
- per la immissione di ulteriori mezzi, rispetto ai 450 d'obbligo, con calcolo proporzionale al numero di mezzi immessi nel corso di ogni anno scolastico, immatricolati da non piu' di tre anni alla data di ogni 31 dicembre;
in modo che all'appaltatore spetterà in toto la somma corrispondente alla percentuale del 2,5% della base di gara, dedotto il ribasso, in caso di rinnovo/immissione di 45 mezzi aventi un'età di più di 13 anni ma meno di 15 (o di 20 anni nel caso si tratti di mezzi con le caratteristiche indicate nella seconda parte del comma 8 dell'articolo 4), mentre si avrà decurtazione proporzionale in caso di numero inferiore a 45.
2. Il corrispettivo relativo alla parte funzionale II viene calcolato alla luce del ribasso sul compenso a base di gara per il periodo settembre-agosto di ogni anno di affidamento per i servizi di cui al lotto unico, parte funzionale II, erogato da Trentino trasporti esercizio spa, pari a complessivi euro 4.400.000, soggetto ad IVA, e rimane fisso ed invariabile per l'intero periodo di affidamento, fatta salva la clausola di adeguamento di cui al successivo comma 8 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 relativamente alle variazioni aggiuntive di chilometri eccedenti il suddetto 1%.
Il suddetto corrispettivo complessivo viene incrementato annualmente di una percentuale massima del 2,5% della base di gara, dedotto il ribasso:
- per l'effettuato rinnovo di mezzi (con calcolo proporzionale al numero di mezzi immessi nel corso di ogni anno scolastico) immessi nel periodo settembre – dicembre di ogni anno di un numero sino a n. 45 mezzi annui di età superiore ai 13 anni (calcolati al 31 dicembre di ogni anno) con mezzi immatricolati da non piu' di 3 anni alla data di ogni 31 dicembre;
e/o
- per la immissione di ulteriori mezzi, rispetto ai 450 d'obbligo, con calcolo proporzionale al numero di mezzi immessi nel corso di ogni anno scolastico, immatricolati da non piu' di tre anni alla data di ogni 31 dicembre;
in modo che all'appaltatore spetterà in toto la somma corrispondente alla percentuale del 2,5% della base di gara, dedotto il ribasso, in caso di rinnovo/immissione di 45 mezzi aventi un'età di più di 13 anni ma meno di 15 (o di 20 anni nel caso si tratti di mezzi con
le caratteristiche indicate nella seconda parte del comma 8 dell'articolo 4), mentre si avrà decurtazione proporzionale in caso di numero inferiore a 45.
3. Il corrispettivo relativo alla parte funzionale III viene calcolato alla luce del ribasso sul compenso a base di gara per il periodo settembre-agosto di ogni anno di affidamento dei servizi di cui al lotto unico, parte funzionale III, erogato da Trentino trasporti esercizio spa, pari a complessivi euro 460.000 euro, soggetto ad IVA, e rimane fisso ed invariabile per l'intero periodo di affidamento, fatta salva la clausola di adeguamento di cui al successivo comma 8 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6 relativamente alle variazioni aggiuntive di chilometri eccedenti il suddetto 1%. I chilometri non di servizio (tecnici) non sono retribuiti.
4. Il corrispettivo relativo alla parte funzionale IV, per ogni uscita didattica all'interno del territorio provinciale, erogato dai singoli Istituti scolastici committenti e/o Servizio infanzia e istruzione del primo grado, viene calcolato alla luce del ribasso sul compenso a base di gara da applicarsi all' importo pari a euro 200/giorno + 1 euro/km di servizio (chilometraggio inteso come servizio con utenza a bordo), soggetto ad IVA.
5. In caso di affidamento di corse/tratte di linea extraurbane ulteriori, o modifiche incrementative, rispetto a quelle del lotto unico parte funzionale II (entrambe comunque ulteriori rispetto al suddetto 1%), oggetto di subaffidamento da parte dell'affidatario dei servizi di linea provinciali, e purché si tratti di servizi eseguibili con medesime risorse organizzative impiegate nella medesima giornata per altri servizi assegnati ai sensi del presente capitolato, con il contingente di personale indicato al successivo articolo 4, e con un rapporto Km vuoto/km di servizio non eccedente al 100% (da misurarsi con riferimento ai siti di rimessaggio dei mezzi indicati entro la data di avvio dei servizi al Servizio Trasporti pubblici), il corrispettivo per ogni chilometro di servizio sarà pari alla somma risultante dall'applicazione del ribasso di gara sull'importo di euro 3,2/km, soggetto ad IVA. La ricorrenza delle condizioni di eseguibilità nel caso delle variazioni incrementative si presume, salva la dimostrazione contraria della ditta aggiudicataria, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del TU 445/2000.
6. In caso di subaffidamento di corse/tratte di linea urbane ulteriori, o modifiche incrementative, rispetto a quelle del lotto unico parte III, o in caso di affidamento da parte di Comuni/Comunità di valle (tutte comunque ulteriori rispetto al suddetto 1%), e purché si tratti di servizi eseguibili con medesime risorse organizzative impiegate nella medesima giornata per altri servizi assegnati ai sensi del presente capitolato, con il contingente di personale indicato al successivo articolo 4, e con un rapporto Km vuoto/km di servizio non eccedente al 100% (da misurarsi con riferimento ai siti di rimessaggio dei mezzi indicati entro la data di avvio dei servizi al Servizio Trasporti pubblici), il corrispettivo per ogni chilometro di servizio sarà pari alla somma risultante dall'applicazione del ribasso di gara sul compenso pari a euro 3,2/km, soggetto ad IVA. La ricorrenza delle condizioni di eseguibilità nel caso delle
variazioni incrementative si presume, salva la dimostrazione contraria della ditta aggiudicataria, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del TU 445/2000.
7. In caso di affidamento, a far data dall'anno scolastico 2018/2019, di corse scolastiche ulteriori, di cui alla parte funzionale I, non eseguibili con medesime risorse organizzative impiegate nella medesima giornata per altri servizi assegnati ai sensi del presente capitolato, con il contingente di personale indicato al successivo articolo 4, e con un rapporto Km vuoto/km di servizio non eccedente al 100% (da misurarsi con riferimento ai siti di rimessaggio dei mezzi indicati entro la data di avvio dei servizi al Servizio Trasporti pubblici), il corrispettivo per ogni servizio che comporti l'impiego di ulteriore autista rispetto ai 400 da impegno contrattuale, sarà pari alla somma risultante dall'applicazione del ribasso di gara sull'importo di euro 200/giorno e sull'importo di euro 0,50/km, soggetti ad IVA, sino alla concorrenza massima di euro 200.000 in ragione d'anno. La ricorrenza delle condizioni di eseguibilità nel caso delle variazioni incrementative si presume, salva la dimostrazione contraria della ditta aggiudicataria, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del TU 445/2000.
8. I corrispettivi di cui ai commi precedenti sono aggiornati all'inizio di ogni anno di affidamento successivo al primo in misura pari all'Indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al dato della variazione percentuale tendenziale, calcolata nel mese di giugno rispetto al medesimo mese dell'anno precedente. E' esclusa tra le parti ogni altra forma di revisione prezzi.
9. Ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 26 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 non si rende necessaria da parte della Stazione appaltante l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi, pertanto i compensi per i servizi indicati in questo articolo sono comprensivi di costi della sicurezza, pari a Euro 0 (zero).
ART. 4
RISORSE ORGANIZZATIVE
1. La ditta appaltatrice è tenuta a garantire la disponibilità, per le prestazioni previste dal presente capitolato di cui alle parti funzionali I, II e III, di un numero minimo di 400 autisti nominativamente indicati per tutta la durata del contratto, e comunque in numero tale a garantire prestazioni equivalenti a 400 addetti a tempo pieno per tutta la durata del contratto, e 450 mezzi (oltre alle riserve dalla stessa ritenute necessarie, fermo restando che per i servizi di linea è obbligatoria l'indicazione per ogni corsa del relativo mezzo e relativa riserva - massimo due mezzi di riserva- che, in caso di associazioni di impresa o consorzi, possono essere anche di ditte diverse da quelle assegnatarie della corsa di linea specifica, purche` appartenenti al raggruppamento o consorzio ed aventi i requisiti), che saranno indicati formalmente prima dell'inizio dei servizi nonché, per i servizi di cui alla parte funzionale I, saranno iscritti all'interno
del software gestionale di cui all'art. 5, secondo una ripartizione di capienza dei mezzi di cui alla allegata scheda (ALLEGATO 6), ripartizione suscettibile di variazioni percentuali nella misura del 10% tra classi di taglie a parita' di numero complessivo dei mezzi e fermi restando i vincoli di capienza relativamente ai servizi di parte funzionale II e III.
2. Per i servizi della parte funzionale IV la ditta appaltatrice utilizzerà, ove necessario, autisti e mezzi anche eventualmente ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1.
3. Per la parte funzionale I II e III, la Provincia si impegna, nel caso in cui l'aggiudicatario intenda avvalersi di tale messa a disposizione (avvalimento da eventualmente dichiarare con comunicazione alla Provincia entro un mese dall'aggiudicazione), a concedere mediante Trentino trasporti S.p.a. al medesimo, in usufrutto a far data dall'1 settembre 2017 e al corrispettivo annuo pari ad euro 1.000,00 a mezzo, un lotto unico di n. 12 bus, visibili sin dal momento della aggiudicazione, da 7 mt. e del valore stimato di euro 80.000,00 a mezzo, da utilizzarsi, in via non esclusiva, per servizi di cui alle dette parti funzionali I II e III e con assunzione da parte dell'appaltatore di ogni onere connesso al possesso e all'uso dei suddetti mezzi.
4. Al termine del periodo di affidamento contrattuale di cui all'art. 2, al fine di garantire analoga messa a disposizione in capo al nuovo aggiudicatario dei servizi di trasporto scolastico e di linea di cui al presente capitolato, Trentino trasporti S.p.a concordemente con la Provincia potrà alternativamente, avuto riguardo allo stato di conservazione dei mezzi stessi e con valutazione rimessa al suo esclusivo apprezzamento ad esito di ispezione tecnica finale, riacquisire senza oneri la piena proprietà dei bus ponendo termine al contratto di usufrutto, oppure chiedere all'usufruttuario, quale prezzo per l'acquisizione conseguente, ed in tal caso obbligatoria della piena proprietà, la somma pari al valore di ammortamento residuo del bene computato su un periodo di durata utile del bene stesso di 5 anni come ricavabile dalle registrazioni a bilancio di Trentino trasporti S.p.a.
5. Per il lotto unico parte funzionale I, almeno 100 dei 450 mezzi dovranno essere attrezzati per il trasporto di carrozzine per portatori di handicap.
6. Tutti i mezzi impiegati nei servizi di cui alla parte funzionale I e IV dovranno essere muniti di cinture di sicurezza. I veicoli tipo scuolabus possono essere utilizzati solo se muniti di strisce antisdrucciolo sui sedili qualora non rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 1 aprile 2010 e, per i servizi relativi alla scuola materna, potranno essere impiegati solo qualora rispondenti alle caratteristiche del D.M. 1 aprile 2010.
7. In casi di viabilità particolarmente difficile, individuati dal Servizio Trasporti pubblici, comunque entro il limite di 10 mezzi, la ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare mezzi a trazione integrale.
8. Nel corso del contratto, con valutazione da compiersi al 31 dicembre di ogni anno, tutti i mezzi impiegati nei servizi di cui al presente capitolato non dovranno avere data di prima immatricolazione anteriore a 15 anni, eccettuati mezzi per i quali dalla data di immatricolazione si sia avuto un unico proprietario (ammessi trasferimenti tra parenti di primo e secondo grado o conseguenti a trasformazioni aziendali) e dei quali siano disponibili documenti attestanti tagliandi manutentivi e relative fatture di pagamento dei 5 anni precedenti alla data di stipula del contratto di cui al presente capitolato, fermo restando per tali mezzi un limite comunque insuperabile di 20 anni misurati con gli stessi criteri; quanto disposto deve considerarsi vincolante sin dall'avvio dei servizi alla data dell' 1 settembre, (la dizione "con valutazione da compiersi al 31 dicembre di ogni anno" vale unicamente ad indicare il momento organizzativo in cui l'Amministrazione "cristallizza", sino al termine dell'anno scolastico del 31 agosto, la corretta messa a disposizione dei mezzi rispetto agli obblighi contrattuali; analogamente negli anni successivi al primo: dall'1 settembre al 31 dicembre nessun mezzo impiegato deve superare i 15 anni, o i 20 anni nel caso si tratti di mezzi con le caratteristiche indicate nella seconda parte del comma 8, mentre il superamento "fisiologico" che possa avvenire nei mesi successivi, sino al 31 agosto, non rileva.)
9. In caso di sostituzione dei mezzi impiegati nei servizi di cui al presente capitolato il mezzo sostitutivo dovrà appartenere ad una classe ambientale superiore rispetto a quella del mezzo sostituito, salvo restando che in caso di sostituzione di mezzo appartenente alla penultima o ultima classe ambientale il mezzo sostituto potrà avere uguale classe ambientale ma con data di immatricolazione successiva.
10. L'aggiudicatario ha l'obbligo, per la revisione in scadenza dopo l'1 settembre 2017, di sottoposizione alle visite di revisione presso la MCTC Trento per tutti i veicoli di cui all'art. 1, non rilevando ai fini contrattuali eventuali visite di revisione effettuate altrove, e senza che la Provincia debba alcun compenso per tale impegno. Qualora abbia esito non positivo dovrà essere ripetuta presso la medesima M.C.T.C. In caso di mancata presentazione, per qualsivoglia motivo, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 34 c. 2 della L.P. 16/93.
11. Gli autoveicoli recheranno i segni distintivi atti ad individuare mezzi adibiti al trasporto scolastico e di linea indicati dal Servizio Trasporti pubblici, nonché insegna riconoscibile della Ditta.
12. La ditta appaltatrice si impegna, su richiesta del Servizio Trasporti pubblici, a sottoporre a ulteriore verifica tecnica supplementare, volta ad accertare la permanenza dei prescritti requisiti di idoneità tecnica del veicolo, sino ad un numero di 45 automezzi per anno scolastico individuati dal medesimo Servizio tra quelli impiegati nei servizi di cui all'art. 1. Tale revisione è ulteriore rispetto alle revisioni di cui al precedente comma 10, è svolta presso la sede della M.C.T.C. di Trento, senza che la Provincia debba alcun compenso per tale impegno, e qualora abbia esito negativo dovrà essere ripetuta presso la medesima M.C.T.C. In caso di mancata presentazione, per qualsivoglia motivo, si applica la sanzione amministrativa di cui
all'art. 34 c. 2 della L.P. 16/93.
13. In caso di mancata effettuazione dei servizi di cui all'art. 1 a causa di avaria dei mezzi, la tipologia di guasto dovrà essere comunicata entro il giorno stesso al Servizio trasporti pubblici per valutazioni inerenti l'impossibilita' o meno della tempestiva sostituzione al fine di eseguire correttamente i servizi.
14. In caso di incidenti, con o senza danno alle persone, dovrà esserne data notizia entro la giornata in cui è avvenuto l'incidente.
15. Per ognuno dei mezzi impiegati nel presente contratto di cui alle parti funzionali I II e III la ditta appaltatrice deve disporre di adeguati spazi di rimessa, intesi come spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e urbanistico- edilizio, a titolo di possesso o detenzione privata, e distanti non piu di 15 km stradali dalla prima fermata di servizio di riferimento dei mezzi, tutti elementi che entro l'inizio di ogni anno scolastico saranno oggetto di autodichiarazione ai fini delle conseguenti verifiche.
16. Gli autisti assegnati ai servizi di cui all'art. 1, provvisti di patente idonea e di documenti abilitativi necessari, dovranno avere perfetta padronanza della lingua italiana, indossare nell'esecuzione dei servizi di cui all'articolo 1 il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Servizio trasporti pubblici, e dovranno svolgere le proprie mansioni per tutti i servizi di cui all'art. 1 con il massimo decoro garantendo requisiti di onorabilità e linguaggio appropriato. La ditta appaltatrice si impegna a fornire annualmente, entro l'inizio di ogni anno scolastico, autocertificazione cumulativa sul possesso, alla data della dichiarazione, per tutti gli autisti impiegati nei servizi di cui all'art. 1 di patente idonea e di documenti abilitativi necessari oltre alla documentazione comprovante all'inizio di ogni scolastico la avvenuta verifica sanitaria di assenza di tossicodipendenze di cui all'Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007.
17. Il requisito di onorabilità di cui al precedente comma 16 cessa di sussistere allorché la persona abbia riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la libertà individuale, personale e morale e comunque per reati che possano reputarsi incompatibili con il disimpegno delle mansioni in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato.
18. In caso di cessazione da tutti i servizi di cui all'art. 1 di autisti muniti di tesserino, la ditta appaltatrice è tenuta alla restituzione del medesimo tesserino entro 20 gg.
19. Per quanto concerne la "vestizione" dei mezzi la ditta appaltatrice si impegna a non applicare scritte o immagini, diverse dai segni distintivi dell'attività di trasporto scolastico o di linea, prive di coerenza con la causa contrattuale.
ART. 5
MODALITA' ATTUATIVE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER PORTATORI DI HANDICAP
1. Il Servizio trasporti pubblici si impegna a portare a conoscenza della ditta appaltatrice almeno 30 giorni prima dell'inizio delle lezioni scolastiche (per il primo anno scolastico 2017/2018, considerato l'obbligo dell'aggiudicatario di fornire il software gestionale entro l'1 settembre 2017 il dato xxxx' anticipatamente fornito entro gli stessi termini in formato excel) nell'ambito del software gestionale prodotto dall'aggiudicatario del servizio, l'elenco nominativo degli alunni aventi diritto al trasporto (attivi) nonché di quelli ammessi solo in presenza di disponibilità di posti sui servizi attivati (sospesi), con le rispettive destinazioni e provenienze. Gli orari definitivi della scuola saranno messi a disposizione (nello stesso software, e per il primo anno 2017/2018 mediante file excel) entro il 31 luglio. Gli orari definitivi per singolo alunno, ivi compreso il dettaglio per alunno dell'attività facoltativa, saranno disponibili con analoga forma entro il 31 luglio. I giorni di effettuazione dei servizi sono quelli fissati nella delibera del calendario scolastico approvata annualmente dalla Giunta provinciale, al netto dei giorni a disposizione che saranno comunicati dal Servizio trasporti pubblici. La trasmissione dei dati riguardanti il trasporto di portatori di minorazioni avverrà mediante messa a disposizione almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività (per il primo anno scolastico, considerato l'obbligo dell'aggiudicatario di fornire il data base entro l'1 settembre il dato xxxx' anticipatamente fornito in formato excel entro i suddetti termini) nell'ambito del software gestionale prodotto dall'aggiudicatario del servizio, e l'avvio effettivo del servizio sarà obbligatorio dopo 15 giorni lavorativi dalla comunicazione della frequenza con gli orari definitivi di frequenza stessa degli utenti.
2. La ditta appaltatrice comunicherà con mail, entro il giorno di avvio delle lezioni (sia per le scuole dell'infanzia che per le scuole primaria e secondaria di primo grado) direttamente alle rispettive scuole, e per conoscenza al Servizio trasporti pubblici, la tabella oraria dei servizi con indicazione delle fermate, ed entro il 15 settembre comunicherà al Servizio trasporti pubblici l'elenco degli alunni sospesi per i quali è possibile attivare il servizio da subito, nonché con cadenza almeno quindicinale per gli utenti sospesi rimanenti e per quelli via via trasmessi dal Servizio Trasporti pubblici.
3. Le domande di trasporto scolastico per alunni e per portatori di minorazioni che perverranno successivamente all'inizio del servizio di trasporto, oggetto di periodico aggiornamento del software gestionale di cui al comma 1, verranno accolte dalla ditta compatibilmente con l'organizzazione dei servizi già attivati. La ditta appaltatrice dovrà tempestivamente aggiornare il software gestionale nella sezione portatori di handicap in modo che sia evidenziata la data di attivazione del servizio e, nel caso di portatori di handicap, se si tratti di servizio singolo o abbinato: ai fini del conteggio dei chilometri di servizio si considererà data di attivazione quella di aggiornamento del software.
4. Entro il 15 settembre di ogni anno la ditta appaltatrice implementerà nel software
gestionale condiviso i dati relativi ai percorsi e tempi ed orari di percorrenza, ai chilometraggi, alle fermate ed agli orari e giorni di effettuazione del servizio per ogni mezzo impiegato di cui sarà altresì indicata la capienza, nonché l'associazione tra scuola e servizio e tra utente e fermata utilizzata caratterizzata dal rispettivo identificativo univoco.
5. Sulla scorta dei dati di cui al precedente comma la Provincia si riserva di ammettere sui servizi di cui alla parte funzionale I anche utenza ordinaria nel limite dei posti disponibili.
6. La ditta appaltatrice si renderà disponibile a fornire, a semplice richiesta, al Servizio trasporti pubblici informazioni sullo stato di organizzazione del servizio e si renderà disponibile a partecipare a conferenze di servizi appositamente istituite. Dovrà altresì aggiornare tempestivamente il software con le variazioni dei servizi esistenti in termini di percorrenza, punti di raccolta, orari e mezzi utilizzati qualora si tratti di modifiche permanenti, ossia diverse da quelle occasionali determinate dall'assenza episodica di utenti.
7. Al fine della rispondenza dei servizi alle esigenze effettive dell'utenza, la ditta appaltatrice dovrà organizzare i servizi con i mezzi di coerente capienza, salva diversa necessità tecnica, e dovrà inoltre comunicare tempestivamente eventuali anomale assenze protratte degli utenti assegnati.
8. Il trasporto degli alunni dovrà avvenire, salvo deroghe espressamente assentite (in relazione ad assenza di soluzioni tecniche con la dotazione di mezzi ed autisti d'obbligo di cui al presente capitolato), in modo tale che i medesimi arrivino a destinazione non prima di 25 minuti anteriori all'inizio delle lezioni - salvi i casi di alunni frequentanti la scuola primaria e cumulativamente provenienti da Comuni o frazioni privi di sede scolastica e distanti oltre 8 km dalla scuola di riferimento, nel qualcaso l'attesa prima delle lezioni deve restare entro i 15 minuti - e ripartano non dopo 20 minuti dal termine delle lezioni. Il tempo di permanenza dell'utente sul mezzo dovrà essere quello strettamente necessario per il raggiungimento della destinazione e comunque non dovrà essere superiore, di regola, ai 40 minuti. Il trasporto dei soggetti portatori di minorazione, che non siano diretti a scuola, o a centri terapici (nel qual caso l'orario è indefettibile), dovrà avvenire in modo tale che i medesimi di regola arrivino a destinazione non dopo i 30 (trenta) minuti dall'apertura del Centro educativo e ripartano non prima di 30 (trenta) minuti anteriori alla chiusura del Centro. Il tempo di permanenza dell'utente sul mezzo dovrà essere quello strettamente necessario per il raggiungimento della destinazione .
9. Per il trasporto dei portatori di minorazioni la ditta appaltatrice individuerà ogni possibile abbinamento di viaggio tra utenti con tratte potenzialmente coincidenti in tutto o in parte e lo porrà in condivisione visualizzabile al Servizio trasporti pubblici per eventuali valutazioni difformi
10. Al fine di ottimizzare i servizi di trasporto, gli orari delle lezioni nei diversi istituti di un bacino corrispondente ad un Istituto Comprensivo saranno oggetto di concertazione entro il dicembre precedente tra i responsabili scolastici la ditta appaltatrice ed il Servizio trasporti pubblici.
11. La ditta appaltatrice è responsabile e risponde direttamente di eventuali danni che, durante lo svolgimento dei servizi, possano derivare ai trasportati o a terzi.
12. Per il trasporto dei portatori di minorazioni, quando si tratti di utenti singoli (per l'intero tragitto o per la parte terminale del viaggio), salva diversa indicazione della Provincia in ordine a figure di accoglimento nel luogo di destinazione, l'autista sarà tenuto anche all'accompagnamento dell'utente sino alla presa in carico da parte di altro adulto incaricato.
13. Qualora le condizioni di transitabilità delle strade percorse non offrano sufficienti garanzie di sicurezza, nonostante l'adozione di tutte le misure imposte dalla diligenza contrattuale (ivi compreso quindi l'obbligo di catene qualora gli pneumatici da neve non consentano la prestazione) la Ditta appaltatrice dovrà sospendere il servizio specifico interessato fino a quando siano ripristinate le normali condizioni di transitabilità: in tale caso sarà obbligo della ditta avvisare con la massima tempestività la famiglia, la scuola o centro di destinazione ed il Servizio trasporti pubblici.
14. La Ditta appaltatrice potrà sospendere singoli servizi qualora l'intransitabilità delle strade per ordine della Pubblica Autorità importi un aumento di chilometri a vuoto in misura superiore al 50%, purché maggiore ai 10 km, rispetto ai chilometri a vuoto percorsi per i medesimi servizi secondo quanto riportato nel software gestionale , come pure potrà non effettuare in tutto o in parte la tratta prevista quando occasionalmente non vi siano utenti da trasportare.
15. La ditta appaltatrice al fine di garantire sin dal primo giorno di servizio il trasporto ai nuovi utenti aventi diritto in luogo di fermata il più possibile vicino al domicilio purche' compatibile con la distanza da altra fermata non inferiore a 300 metri, effettuerà le fermate di prelievo e scarico degli utenti stessi, sino a diversa precisa indicazione da parte del Servizio Trasporti pubblici, attenendosi alla disciplina prevista dal Codice della Strada. Entro il mese di ottobre ne chiederà la validazione al Servizio Trasporti pubblici.
16. Ogni qualvolta i servizi siano realizzati con utilizzo di un numero di mezzi o effettuazione di chilometri superiore a quello effettivamente necessario, a causa di una mancata verifica della possibilità di abbinamento di utenti o corse, in caso di mancata valida giustificazione si provvederà alla detrazione del chilometraggio superfluo nell'ambito del conteggio dei chilometri effettivamente percorsi.
ART. 6
MODALITA' ATTUATIVE DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALLA LINEA
1. La ditta appaltatrice si impegna a consentire l'installazione, ed al conseguente uso, di apparecchiatura di bordo, a spese della P.A.T., sui mezzi interessati ai servizi di linea nonché alla vestizione dei mezzi nei casi e secondo le modalità indicate nella deliberazione della G.P. n. 568 di data 20 marzo 2009.
2. Relativamente alle apparecchiature di bordo di cui al precedente punto 1) la ditta appaltatrice si impegna a fornire, ad esito dell'aggiudicazione, il numero di mezzi "titolari" che intende impiegare nei servizi di linea di cui alla parte funzionale II e III, divisi rispettivamente tra mezzi con posti inferiori a trenta e mezzi con posti superiori a trenta.
3. La ditta appaltatrice si impegna a comunicare alla Provincia ogni anomalia rilevata lungo il percorso, ivi incluso lo stato delle piazzole di fermata ed eventuali pensiline.
4. La ditta appalatrice si impegna a comunicare alla Provincia, su richiesta, dati statistici sull'utilizzo delle corse: in particolare deve installare sui mezzi impiegati nel servizio di linea a chiamata Elastibus Valle del Chiese di cui alla parte funzionale II, un sistema di localizzazione che consenta di produrre mensilmente un report delle missioni eseguite.
5. La ditta appaltatrice si impegna ad impiegare mezzi con capienza maggiore in caso di rilevata insufficienza di quelli impiegati inizialmente, a condizione che si tratti di mezzi rientranti tra i 450 di cui all'art. 4 e ricorrano le condizioni di eseguibilita' di cui all'articolo 3, comma 5.
6. In caso di consorzi o altre associazioni di imprese la medesima corsa non può essere affidata in modo alternato a vettori diversi per periodi inferiori al mese ed in ogni caso previa comunicazione al committente.
7. Ai fini dell'esercizio, la ditta appaltatrice si impegna a presentare entro la data di inizio dei servizi domanda di distrazione del mezzo, da noleggio a linea, con allegata la carta di circolazione o, in alternativa, autodichiarazione contenente le informazioni seguenti: targa, marca e tipo di veicolo, dimensione e massa del veicolo, n. posti a sedere compreso il conducente, destinazione ed uso del veicolo, carrozzeria, data dell'ultima revisione, linea sulla quale il veicolo sarà impiegato, transitabilità del veicolo sulla strada relativa al servizio secondo la segnaletica.
ART. 7 COPERTURE ASSICURATIVE
1. La ditta appaltatrice si obbliga a garantire la copertura, attraverso la stipulazione di idonee polizze assicurative, dagli eventi dannosi che si potrebbero verificare nella conduzione del servizio di cui al presente capitolato, per qualsiasi causa, nei confronti degli utenti o di terzi per un massimale che non dovrà essere inferiore a Euro 5.000.000 per i mezzi sino a 9 posti e euro 10.000.000 per gli altri.
2. La Provincia Autonoma potrà richiedere alla Ditta appaltatrice, anche per conto di Trentino trasporti esercizio e per gli Istituti scolastici, copia della documentazione concernente le polizze assicurative di cui al primo comma.
ART. 8
ULTERIORI OBBLIGHI CONTRATTUALI
1. La Ditta appaltatrice si impegna ad attivare all'interno della provincia di Trento, entro
30 giorni dall'aggiudicazione, una sede operativa in grado di garantire un coordinamento tecnico-operativo nei giorni di effettuazione del servizio con tutti gli operatori attraverso una rete radio o di telefonia mobile, nonché con il Servizio Trasporti pubblici e le diverse scuole e Istituti di cui all'art. 1 (uno) del presente capitolato.
2. La Ditta appaltatrice si impegna a mettere a disposizione della Provincia il software gestionale per la gestione condivisa dei dati di cui all'art. 5 entro l'1 settembre 2017; Il sistema informativo, messo a disposizione via Web dalla ditta aggiudicataria in conformità all'offerta presentata, dovrà in ogni caso consentire, in due sezioni distinte per alunni e portatori di handicap:
1.1 alla ditta appaltatrice:
• gestione delle scuole, degli alunni e portatori di handicap: inserimento, modifica e cancellazione
• gestione degli eventuali diversi vettori:
• gestione degli orari dei servizi
• gestione delle fermate scuolabus
• gestione dei percorsi
• geolocalizzazione delle fermate dello scuolabus
1.2.1 agli utenti PAT,individuati ed autorizzati, di:
• inserire modificare e cancellare i dati relativi agli alunni ammessi e sospesi, con relative provenienze e destinazioni ed orari sia in modo massimo che individuale
• consultare i dati
• aggiornare i dati
• esportare i dati in formato ods o csv
1.2.2. agli ulteriori utenti esterni individuati ed autorizzati da PAT (es Tte spa) di:
• inserire modificare e cancellare i dati delle schede tecniche orarie e di fermata dei servizi scolastici di rispettiva competenza
• consultare i dati
• aggiornare i dati
• esportare i dati in formato ods o csv
1.3 tramite area pubblica garantita a tutti indistintamente e senza alcuna autorizzazione o abilitazione particolare, la consultazione attraverso un sistema di ricerca avanzato degli orari e delle fermate anche con l'ausilio di sistemi cartografici (es. Google maps, OpenStreet Map), suddivisi per aree territoriali (comuni/comunità di Valle)
La tenuta e l'aggiornamento sara' effettuato a cura della ditta aggiudicataria contestualmente all'attivazione o disattivazione di nuovi vettori, di nuovi orari o di nuove fermate.
Il layout dell'applicazione sarà definito in collaborazione con la Provincia secondo le direttive del gruppo portale Pat. Non dovrà comunque riportare alcun logo della ditta aggiudicataria
Fermo restando tutto quanto sopra descritto la Provincia si riserva comunque la facoltà di definire in modo più puntuale, anche in fasi successive, l'integrazione con altre funzionalità on-line o flussi telematici del sistema informatico offerto. La ditta aggiudicataria dovrà quindi rendersi disponibile ad integrare il proprio sistema, qualora già non lo fosse, per gestire le esigenze che emergeranno senza oneri aggiuntivi entro i limiti di legge.
Il sistema dovrà garantire l'integrità dei dati e dovrà rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 196/2003.
3. La Ditta appaltatrice si impegna ad attivare per i servizi di cui alla parte funzionale II e III, su 65 bus individuati dal Servizio trasporti pubblici tra quelli equipaggiati (a cura ed oneri della Provincia) con sistema Mitt "Bus light", un sistema di tracciabilità dei mezzi che consenta di rilevare ex post le missioni effettuate in termini di percorsi ed orari;
4. La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento e ad applicare ai propri dipendenti condizioni economiche e normative non deteriori rispetto a quelle derivanti dal contratto nazionale di lavoro del trasporto privato rimessa e autonoleggio.
5. La Ditta appaltatrice si impegna a trasmettere, su richiesta del Servizio Trasporti pubblici, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti, in relazione agli autisti oggetto di verifica, il rispetto dei tempi di guida nei dieci giorni anteriori in riferimento a qualsivoglia servizio di trasporto nel quale il suddetto autista sia stato impiegato.
6. La Ditta appaltatrice si impegna a consegnare agli autisti di cui ai servizi dell'art. 1 il prospetto delle sanzioni di cui all'art. 10 informandoli della applicabilità della disciplina sanzionatoria stessa in caso di violazione degli obblighi contrattuali.
7. La Ditta appaltatrice si impegna a garantire che le prestazioni siano eseguite assumendo, nell'esercizio del servizio, tutte le misure idonee ad evitare danni alle persone, in particolare, oltre al rispetto delle norme del C.d.S, verificare all'esterno,
ripetendone l'operazione, la chiusura delle portiere (in entrata e in uscita) prima di riprendere il viaggio.
8. In caso di soggetti aggiudicatari di cui agli artt. 35 e segg del codice appalti (raggruppamenti temporanei e consorzi) il raggruppamento o consorzio deve produrre entro la data di avvio dei servizi un codice di autoregolamentazione che preveda la esclusione dalla effettuazione dei servizi per imprese facenti parte del raggruppamento iniziale che cumulino 15 provvedimenti di contestazione, qualora alla contestazione e relative eventuali osservazioni, abbia fatto seguito entro i 40 giorni successivi, il pagamento o la ordinanza di ingiuzione (per violazione ai sensi dell'art. 34 della L.P. 16/93 - violazioni in materia di sicurezza, regolarità e puntualita' dei servizi) e che preveda altresì (a specificazione di quanto previsto in Capitolato) che, in caso di recesso dal Consorzio/ r.t.i. di una delle Ditte, per qualsiasi voglia motivo, agli addetti della stessa (lavoratori dipendenti full-time, part-time con più di 15 ore settimanali, collaboratori famigliari con attività prevalente nell'impresa) sia data priorità in caso di necessità di assunzione di addetti a cura delle restanti Ditte.
9. La Ditta appaltatrice si impegna ad individuare, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 7911 del 30 dicembre 1999, gli incaricati del trattamento nel rispetto del vigente decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e delle idonee cautele connesse alla natura dei dati.
10. Avuto riguardo al punto 5 dell’Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all’allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti autonoleggio. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.
Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall’intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.
11. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto.
12. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l’appalto l’impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.
13. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l’art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell’appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall’appaltatore, in caso di cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per l’appaltatore l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’appalto.
14. A tale proposito l’appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di incontrarsi preventivamente all’inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall’incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l’altro, l’appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell’appalto;
15. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell’Allegato – elenco del personale, ove è recato l’elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
16. L’appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.
17. La Ditta appaltatrice si impegna a verificare, in ogni occasione per i servizi di linea di cui alla parte funzionale II e III e, per quanto riguarda i servizi di cui alla parte funzionale I, almeno in una occasione alla fine dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre e gennaio di ogni anno scolastico, che gli utenti del servizio siano in possesso di regolare documento di viaggio, dandone eventualmente comunicazione al Servizio trasporti pubblici per i relativi accertamenti.
ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi annuali per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 1 (uno), parti I II e III vengono erogati:
a) dalla Provincia Autonoma di Trento per i servizi di cui alla parte funzionale I, dell'art. 1;
b) da Trentino trasporti esercizio S.p.a. per i servizi di cui alla parte funzionale II e III dell'art. 1;
c) dagli Istituti scolastici e Servizio infanzia e istruzione di primo grado committenti i servizi della parte funzionale IV;
previa emissione di regolare fattura dell'appaltatore, secondo le seguenti modalità:
• pagamenti rateali mensili posticipati nella misura dell’80%, ed il restante 20% ad esito di:
a) per i servizi di cui alla parte funzionale I, dell'art. 1 del rendiconto indicante la distinta dei chilometri di servizio percorsi: ai fini del conteggio la ditta computerà un numero di giorni di servizio pari a quelli derivanti dall'applicazione della delibera annuale della G.P. di approvazione del calendario scolastico sui giorni di lezione, sottraendo i giorni a disposizione e ulteriormente l'uno per cento. Per l'attività pomeridiana il rendiconto utilizzerà le schede di servizio di cui al software gestionale.
Per il conteggio dei servizi per portatori di minorazioni il computo sarà riferito al periodo teorico di autorizzazione qualora si tratti di servizi per utenti abbinati, e qualora i servizi siano organizzati in modo individuale, il computo sarà riferito al periodo teorico di autorizzazione con decurtazione del 20% delle giornate.
b) per i servizi di cui alla parte funzionale II e III dell'art. 1, del rendiconto indicante le tratte effettuate.
2. Per quanto riguarda i servizi della parte funzionale IV, gli Istituti scolastici
committenti e/o il Servizio infanzia e istruzione del primo grado provvederanno autonomamente ai relativi pagamenti, nei termini concordati in sede di ordinazione.
ART. 10 INADEMPIENZE CONTRATTUALI
1. In caso di inadempimento agli obblighi del presente contratto o disservizi imputabili alla ditta appaltatrice e agli eventuali subappaltatori, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 34 della L.P. 16/93 e s.m. per le ipotesi indicate nella tabella sottoesposta e, in caso di mancata effettuazione delle corse, anche una sanzione patrimoniale pari a euro 500,00 per ogni corsa non effettuata salvo che la mancata effettuazione non dipenda da fatti o circostanze non riconducibili all'impresa, fermo restando quanto previsto al comma 13 dell'articolo 4 e fermo restando quanto stabilito all' art. 11 sulla clausola risolutiva espressa.
OBBLIGHI CONTRATTUALI
(Articoli di riferimento) Effettuare le corse
Art. 1
RISPETTARE:
le tratte viabili le fermate
gli orari di percorso
i piani di effettuazione del servizio l'impiego di mezzi approvati
Art. 1
Arrivare a scuola non prima di 25 minuti dall'inizio delle lezioni Art. 5, comma 8
Partire dalla scuola entro 20 minuti dal termine delle lezioni Art. 5, comma 8
Assicurare la permanenza dell'utente sui mezzi per il tempo strettamente necessario a raggiungere la destinazione
Art. 5, comma 8
Rispettare i limiti di età dei mezzi e obbligo di dotazioni richieste Art. 4
Revisionare gli automezzi presso MCTC di Trento secondo quanto previsto ai commi 10 e 12 dell' art. 4
Art. 4, comma 10 e 12
Contrassegnare i mezzi con gli appositi segni distintivi del trasporto Art. 4, comma 11
Comunicare alla PAT prima dell'inizio del servizio l'elenco nominativo degli autisti addetti al servizio
Art. 4, comma 1
Mancata comunicazione di incidenti Art. 4, comma 14
Obbligo per gli autisti di indossare il tesserino di riconoscimento Art. 4, comma 16
Garantire il massimo decoro nello svolgimento del servizio: pulizia del mezzo
riscaldamento invernale del mezzo buone condizioni del mezzo requisiti di onorabilità degli autisti utilizzo linguaggio appropriato divieto di fumo per gli autisti
Art. 4, comma 16 e 17
Riconsegnare i tesserini per gli autisti cessati dal servizio Art. 4, comma 18
Applicare ai mezzi immagini e scritte non coerenti con la causa contrattuale Art. 4, comma 19
Avvisare con la massima tempestività famiglia scuola e P.A.T. per eventuali sospensioni del servizio dovute alla precarietà delle condizioni di transitabilità delle strade, analogamente se l'intransitabilità è decretata dalla Pubblica Autorità
Art. 5, comma 13
Mancata ottimizzazione dei servizi nonchè mancata comunicazione degli orari e fermate in tempo per l'avvio delle lezioni
Art. 5
Attivare la sede operativa entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio Art. 8, comma 1
Osservare le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento, nonché in materia di orario di guida
Art. 8, commi 4
Verificare che l'utenza disponga di documenti di viaggio Art. 8, comma 11
Assumere, nell'esercizio del servizio, tutte le misure idonee ad evitare danni alle persone; il vettore assume infatti l'obbligo contrattuale di trasportare incolume l'alunno a destinazione. In tale fattispecie si ritiene ricomprendere in particolare i seguenti obblighi:
1. rispettare la capacità di carico dei mezzi (art. 169 C.d.S. e non consentire il trasporto di alunni in piedi);
2. rispettare i limiti di velocità;
3. verificare all'esterno, ripetendone l'operazione, la chiusura delle portiere (in entrata e in uscita) prima di riprendere il viaggio
Art. 8 c. 7
Mancata comunicazione agli autisti del prospetto sanzioni di cui al presente art. 10 Art. 8 , comma 6
ART. 11
RISOLUZIONE CONTRATTUALE ART. 1456 C.C. ALLA FINE DEL PRIMO ANNO DI SERVIZIO
1. Il contratto sarà risolto di diritto, e riaffidato ad altra ditta, ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione del Dirigente del Servizio Trasporti pubblici entro il 31 agosto 2018, fatto salvo risarcimento di ogni danno e spesa alla Amministrazione provinciale, qualora entro la suddetta data (o anche anticipatamente in caso di cumulo di sanzioni nella misura sotto indicata) siano state contestate formalmente dalla Provincia, ai sensi dell'art. 34 c. 2 della Lp 16/93, n. 100 violazioni/anno nella realizzazione del servizio di cui all'art. 1 da parte della Ditta appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, seguita da pagamenti o ordinanza ingiunzione nei 40 giorni successivi.
2. Prima di avviare la procedura di risoluzione di cui al comma 1) il Servizio Trasporti pubblici contesterà formalmente per iscritto gli addebiti alla ditta aggiudicataria, la quale avrà tempo 10 giorni per fornire giustificazioni: in caso di valutazione negativa delle stesse si procederà ai sensi del comma 1. L'avverarsi della fattispecie di cui al comma 1 negli anni successivi al primo, xxxxx' valutato dalla Stazione appaltante e potra' portare alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 cc.
ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA
1. La garanzia definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione riferito ai 4 anni di durata contrattuale, ferma restando l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, con svincolo progressivo ed automatico della garanzia, previsto dal comma 5 dell'art. 103, in relazione a ciascun pagamento a saldo conclusivo di ogni anno scolastico.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
ART. 13 SUBAFFIDAMENTI
1. Il subaffidamento a soggetti che dispongano di mezzi immatricolati in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente, è consentito nel limite del 30% del chilometraggio complessivo presunto di cui all'art. 1, secondo le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 150/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e
la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
ART. 14
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. La ditta aggiudicataria, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La ditta aggiudicataria deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.
III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”.
3. La ditta aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L’Amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra la ditta aggiudicataria ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. La ditta aggiudicataria comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione
aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la ditta aggiudicataria deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).
ART. 15
OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA’
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, La ditta aggiudicataria si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. La ditta aggiudicataria inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
ART. 16
RESPONSABILE DEL SERVIZIO E CONTROVERSIE
1. Il responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi del regolamento del codice dei contratti, è il dirigente del Servizio trasporti pubblici della Provincia.
2. Il direttore dell'esecuzione verrà individuato prima dell'esecuzione del contratto in un dipendente del Servizio trasporti pubblici. Egli ha il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il suo nominativo verrà comunicato tempestivamente alla ditta aggiudicataria.
3. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
ALLEGATI
Allegato 1 2 3: programma di servizio anno scolastico 2014/2015 Allegato 4: servizi di linea, parte funzionale II;
Allegato 5: servizi di linea, parte funzionale IIl Allegato 6: tabella capienza mezzi.