MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep. n.
MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto stipulato in forma pubblico amministrativa, a seguito di procedura di gara d'appalto, esperita ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016, e realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione” per la fornitura di nr. per le esigenze della Polizia di Stato – CIG
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno --------- addì -- del mese di ------ in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, davanti a me , Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza come
da D.M. in data ----------, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il -----------, Visto n ,
sono presenti:
1) Il Vice Prefetto d.ssa Xxxxxxx XXXXXX’ agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da D.M. 555/PERS/A/579 datato 21/2/2017 la quale dichiara che l’Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) il Sig. ----------- nato a -------------) il ----------- – nella sua qualità di --------------------------------
---- della ----------------, con sede in ) il quale dichiara che la società rappresentata
è iscritta nel Registro delle Imprese di -------------- dal ----------, al n partita fiscale n
-------------, domicilio fiscale e sede in Via -------------- con oggetto sociale ----------------------------
--------- come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di --.
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/CAS/FC.AG.2019/SDAPA/2 del 24.09.2019, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la “Fornitura di materiale vario di casermaggio per le esigenze della Polizia di Stato, suddiviso in n. 4 lotti tutti da aggiudicare con il
criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del menzionato D. Lgs., trattandosi di prodotti individuati con specifiche tecniche puntualmente identificate, con base d’asta stimata complessivamente in € 2.613.940,00 IVA al 22% esclusa, e rispettivamente :
• LOTTO 1: fornitura di n. 4428 sedute operative. Importo: €. 797.040,00, IVA al 22% esclusa;
• LOTTO 2: fornitura di n. 890 postazioni da lavoro complete di accessori. Importo: €. 667.500,00, IVA al 22% esclusa;
• LOTTO 3: fornitura di n. 1950 armadi metallici spogliatoio biposto. Importo: €. 585.000,00, IVA al 22% esclusa;
• LOTTO 4: fornitura di n.83 studi per dirigenti. Importo: €. 564.400,00,IVA al 22% esclusa.
b) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d’invito del -/-/2019 trasmessa in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per la “categoria merceologica” oggetto della procedura e per la “classe di ammissione” determinata dalla stazione appaltante;
d) con riferimento al lotto ------------------------------------------ - sono pervenute n. -----------
offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del , è venuta nella determinazione di aggiudicare la
fornitura di che trattasi alla Società ----------------- al prezzo di Euro -------------, cui sono da
aggiungere Euro ------------ per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro ----------
--- ;
e) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza -viene indicato con la parola "Amministrazione".
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)
L’impresa ---------------- con sede in con il presente contratto, si obbliga alla fornitura
di nr. ------------------------------------ al prezzo complessivo di Euro (I.V.A. esclusa),
cui sono da aggiungere Euro --------------- per X.X.X.xx 22%, per un valore attuale complessivo di
Euro .
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti di cui alle Specifiche Tecniche poste a base della gara che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte senza, peraltro, che siano allegate al presente contratto ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
E’ espressamente vietata la tolleranza nei limiti del 20° in più o in meno della quantità comprensiva della presente provvista.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) e successive modificazioni;
b) il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) e successive modificazioni;
c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, Servizi Generali e Casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto del Ministro dell’Interno n.99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
e) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, in quanto applicabile ai sensi dell’art.217, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
g) il D.Lgs n. 159 del 6/9/2011 e s.m.i.;
h) il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.315/2012;
i) la legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g),h), i) e j) in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.
L‘Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d) e) f) g) h) i) e j), che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Adempimenti antecedenti l’inizio delle lavorazioni)
Ai sensi dell’art. 100 e seguenti del D. Lgs n. 50/2016, l’Amministrazione verificherà il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, che potrà avvalersi del “Direttore dell’Esecuzione” per il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, se nominato.
L’Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo PEC, l’avvenuta approvazione del Contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di Xxxxx, presso gli Organi di Controllo, comunicando la data di avvio all’esecuzione della fornitura, anche in caso di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell’art. 32, comma 8, del X.X.xx 50/2016.
L’Impresa entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, dovrà trasmettere, a mezzo PEC xxxxx.000xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, al Responsabile Unico del Procedimento RUP (ovvero al Direttore dell’Esecuzione), nonché all’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato xxxxx.000x.xxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, le seguenti notizie, contenute nel cosiddetto “Piano industriale di qualità” per ciascun stabilimento e con riferimento a ciascuna fase di lavorazione:
• data di inizio delle lavorazioni;
• presumibile durata delle lavorazioni, fino all’esaurimento della fornitura;
• la produzione media giornaliera;
• il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le relative mansioni dei medesimi;
• la conformità dell’organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualità”;
• il piano di controllo della qualità;
• il responsabile della qualità;
• gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti ultimati;
• i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;
• i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;
• le schede tecniche con la periodicità delle manutenzioni effettuate su dette apparecchiature;
• le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;
• i depositi delle materie prime.
Il predetto “Piano industriale di qualità” dovrà chiaramente evidenziare le procedure e le modalità da espletare nel caso si presentino problemi di qualità (non conformità alle specifiche tecniche, difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le verifiche e le prove eseguite dall’Impresa nel corso del processo produttivo e di quello volto a garantire la conformità del prodotto ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico.
Nel caso di mancata comunicazione, da parte dell’Impresa aggiudicataria, delle notizie inerenti il “Piano industriale di qualità”, decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla diffida ad adempiere, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali di cui all’art. 14.
Articolo 4
(Verifica di conformità in corso di esecuzione)
L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare uno o più controlli delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione.
A tal uopo, l’Impresa assuntrice si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono prodotti i beni oggetto del presente contratto al Direttore dell’Esecuzione, nonché ai delegati dell’Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire loro le indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione dei medesimi i luoghi ove i beni prodotti sono già stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.
Tutte le operazioni effettuate in occasione dei sopralluoghi per la sorveglianza sulle lavorazioni saranno fatte constatare con un apposito verbale redatto seduta stante dal Direttore dell’Esecuzione e dai delegati dell’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante dell’Impresa, che potrà apporvi le sue controdeduzioni.
Le eventuali manchevolezze riscontrate nel corso del sopralluogo saranno comunicate all’Impresa dal Direttore dell’Esecuzione, con l’indicazione degli adempimenti e delle prescrizioni impartite.
Nel caso di difformità della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto a quella indicata dall’Impresa nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 3, l’Amministrazione procederà all’incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato ai sensi dell’art. 12 del presente contratto.
L’Impresa dovrà provvedere al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione. Si applica l’articolo 12.
Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione impegnato in tali verifiche, sia in Italia che all’estero – sulla base delle disposizioni che regolano il trattamento di servizio fuori sede del personale appartenente all’Amministrazione - saranno a carico dell’Impresa fornitrice. Al riguardo l’Impresa dovrà esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’avvenuta approvazione e della registrazione del contratto, una lettera di credito presso un’Agenzia specializzata con la quale garantirà l’assunzione delle predette spese, oppure dovrà provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione.
Saranno altresì a carico dell’Impresa le spese inerenti le analisi che l’Amministrazione disponesse in fase di verifica di conformità in corso di esecuzione.
Articolo 5 (Approntamento al Collaudo – Consegna)
APPRONTAMENTO AL COLLAUDO IN FABBRICA
L’Impresa deve approntare al collaudo la fornitura in territorio italiano presso un proprio Stabilimento o Deposito entro -- giorni calendariali, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della notifica effettuata a mezzo PEC, dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte del competente Organo di Controllo.
Non sono ammesse proroghe dei termini in relazione a richieste di natura tecnica o amministrativa, fatte salve le determinazioni dell’Amministrazione e quanto previsto dall’art. 6 del presente contratto.
L’Impresa, almeno 10 giorni prima dell’approntamento al collaudo, è tenuta a comunicare la data al Direttore dell’Esecuzione se nominato, all’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, nonché all’Ufficio Logistico xxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xxxxxxx.xx mediante PEC.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo, allo scopo di verificare la quantità e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti nonché l’idoneità dei locali ove la merce è depositata.
2. OPERAZIONI DI COLLAUDO.
Il collaudo sarà eseguito da apposita Commissione dell’Amministrazione con le modalità indicate nelle Condizioni Generali d’Oneri richiamate, in quanto applicabili.
Tutti i costi del collaudo compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso sono a carico dell’Impresa.
Nel caso in cui il collaudo risulti negativo o, per cause imputabili all’Impresa, non possa essere effettuato alla data convenuta, le eventuali spese di viaggio, di vitto e di pernottamento del personale dell’Amministrazione resteranno a carico dell‘Impresa fornitrice.
3. CONSEGNA DEI MATERIALI.
I materiali accettati al collaudo, dovranno essere consegnati, a cura dell’Impresa, franco domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso la Direzione degli Stabilimenti della Polizia di Stato in Senigallia, entro -- giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione dell’esito positivo del collaudo da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.
In caso di ritardi, da parte dell’Impresa, nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura saranno applicate le penali di cui all’articolo 14.
Articolo 6
(Sospensione dell’esecuzione del contratto, scioperi e cause di forza maggiore)
Ove successivamente alla consegna/approntamento dell’oggetto (beni, prodotti, apparati, sistemi, software, etc.) insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l’Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l’Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farsene espressa riserva sul registro di contabilità. Qualora la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP dà avviso all’ANAC (art. 107, comma 4, del Codice).
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause che l’hanno determinata, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l’Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale a seguito della ripresa delle attività, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 ore (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall’Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell’azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all’Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell’Impresa e a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
L’Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare specifica domanda di proroga entro gg. 15 solari dall’inizio dell’evento e con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, presentando altresì un’esauriente documentazione che provi la presumibile durata del ritardo e la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto.
Sull’ammissibilità dell’istanza decide il RUP, sentito il Direttore dell’esecuzione contrattuale, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Per quanto non espressamente previsto in tema di sospensione dell’esecuzione del contratto, si fa richiamo all’art. 107 del Codice.
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta, infine, inteso che il periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali giorni di chiusura degli stabilimenti dell’Impresa per qualsiasi causa, ad eccezione del solo periodo di chiusura per ferie estive con una interruzione massima, in tal caso, del suddetto periodo di esecuzione contrattuale di non oltre 20 giorni solari, nonché, invece, per ciò che concerne le sole ferie natalizie con una interruzione massima di non oltre 14 giorni solari.
Articolo 7
(Xxxxxxx e ripresentazione al collaudo)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’Oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione di Xxxxxxxx pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre – entro (metà del tempo previsto per l’approntamento al collaudo) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, della decisione di rifiuto deliberata dalla predetta Commissione – i beni già sottoposti al collaudo con esito negativo, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) entro il medesimo termine ripresentare al collaudo altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’art. 5 del contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo, restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione, che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale.
Verranno applicate le penali di cui all’art.14 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.
Nell’ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intero deposito cauzionale, nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico- Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Articolo 8 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti antimafia previsti, da ultimo, dal decreto legislativo n. 159/2011, come integrato dal decreto legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto, nel rispetto dell’art. 105 del Codice, previa autorizzazione dell’Amministrazione, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità della stessa norma.
L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice stesso.
Non si configurano come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura precedenti all’indizione della gara di cui alle premesse del presente contratto. Tali contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
L’Impresa rimane in ogni caso responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende subappaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui fossero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Articolo 9 (Modifiche e varianti tecniche)
Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell’Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare – in caso di proposta da parte dell’Impresa – l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l’Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Se tali modifiche risultassero di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell’importo complessivo, verrà convenuto un compenso extra quantificato dall’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato se, viceversa, esse comporteranno delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche non comportino prolungamenti dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
- le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- l’incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.
Articolo 10
(Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata)
Fintanto che la fornitura collaudata ed accettata rimane presso l’Impresa, questa s’impegna a ricoverarla e custodirla nei propri locali, per un periodo di 120 (centoventi) giorni solari, previ accordi tra le parti. L’Impresa è costituita depositaria della fornitura anzidetta a norma degli articoli 1766 e seguenti Codice Civile; a tale proposito non si applica l’articolo 1781 del medesimo Codice.
Articolo 11 (Vizi)
I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara e indicati dall’Impresa nella documentazione allegata all’offerta tecnica, se presente.
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata, offerta dall’Impresa, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206.
Pertanto l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 12 (Garanzia)
L’Impresa garantisce la fornitura per un periodo di due anni a decorrere dalla data di consegna dei manufatti, oggetto del presente contratto.
La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose, con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’Amministrazione.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell’Amministrazione concederli.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico dell’Impresa. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare collaudo, secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente contratto.
Qualora l’Impresa non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia saranno applicate le penalità di cui al successivo art. 14.
Dal conteggio delle predette penalità saranno esclusi i periodi compresi tra la data di comunicazione dell’approntamento al collaudo del materiale sostituito o riparato in garanzia e la data di ricezione, da parte dell’Impresa, della comunicazione del collaudo negativo.
Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al collaudo comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.
L’interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.
Articolo 13
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del Codice, costituisce una garanzia definitiva di €.------------ pari al 5% dell’importo contrattuale, mediante cauzione/garanzia fidejussoria.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi i periodi di garanzia ed assistenza contrattualmente previsti.
La garanzia fidejussoria, a scelta dell’Impresa può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari, il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
La garanzia deve essere corredata:
a) da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione presso gli Istituti interessati in merito alle garanzie rilasciate e ai poteri dei sottoscrittori.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Solo a tale data l’Impresa potrà attivare la procedura di svincolo automatico di cui all’art. 103, comma 5, del Codice.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo, nei quindici giorni dalla richiesta, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta dell’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sui ratei di prezzo da versare all’Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua, nonché di richiedere ogni maggior danno, a termini di legge.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento della cauzione emesso dall’Amministrazione.
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione del contratto.
Articolo 14
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale)
Per ogni ritardo, relativo all’approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all’art.5, ovvero nei casi previsti dagli artt.7, 4° comma, 12, 5° comma del presente contratto, sarà applicata una penale, in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del bene oggetto dell’inadempimento per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni.
Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura superi 15 (quindici) giorni e costituisca grave inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario nonché all’aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016
L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC con la quale è stata comunicata l’applicazione della penalità.
Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136, l’Impresa si obbliga ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Tali flussi dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compresi gli stipendi di dipendenti, consulenti e fornitori, i pagamenti di beni e servizi rientranti tra le spese generali ed i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui all’art. 3, comma 3, della legge citata.
La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà, nelle fattispecie previste, l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 3, comma 8, e dall’art. 6 della legge n. 136/2010 e l’automatica risoluzione del contratto a norma dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima legge.
Le clausole di tracciabilità dei flussi dovranno essere previste nel contratto di subappalto; l’Impresa si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione l’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria (in caso di subappalto).
La mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari (ove l’Impresa sia un RTI).
La fattura elettronica dovrà essere intestata a : Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Ai fini del pagamento, l’Impresa fornisce i seguenti dati: BANCA:
IBAN:
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C/C:
Incarico | Nome e Cognome | Codice Fiscale |
L’ Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione delle modalità di pagamento e di quietanza indicata nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità sopra indicate. Ove si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, potranno essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sulla garanzia.
Articolo 16 (Pagamento)
Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione, dietro presentazione della relativa fattura, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che l’Impresa vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art.4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura, trasmessa in formato elettronico, che comunque, sarà emessa solo a consegna avvenuta dell’intera fornitura.
La fattura dovrà contenere:
• il codice univoco ufficio : U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio attività contrattuali per il casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri);
• il codice CIG -------------------
La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28.
Articolo 17
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Impresa, a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, in Italia o all’estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.
Articolo 18 (Brevetti)
Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul processo di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico solo ed esclusivo dell’Impresa.
Articolo 19
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
Inoltre l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n.903, e legge 10 aprile 1991, n.125) e diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n.68 e successive modificazioni).
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertata, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione l’Impresa non può opporre eccezione all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a mallevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
In alternativa (nel caso d’Impresa che svolge le lavorazioni all’estero):
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
L’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge vigente nel Paese in cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni e, eventualmente, dai contratti collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
Le clausole sociali vigenti dovranno essere documentate dall’Impresa ed avallate dal consolato italiano nel Paese ove operano le maestranze.
Inoltre l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative in tema di rispetto dell’ambiente, di parità tra uomo e donna e di diritto al lavoro dei disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti – che l‘Impresa ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell’Autorità di controllo locale, o comunque accertata – l’Amministrazione potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione l‘Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell‘Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l‘Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l‘Impresa stessa.
L‘Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli del rispetto dell’applicazione in loco delle condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico dell‘Impresa appaltatrice.
Articolo 20
(Documento Unico di Valutazione Rischi)
L’Amministrazione valuta che nell’adempimento del sinallagma contrattuale possono insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all’uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico “DUVRI Statico” (all.1) previsto e redatto in ottemperanza all’art. 26 del D. Lgs. n.81/2008, modificato e integrato dall’art. 16 del D. Lgs. 3 agosto 2009 n.106.
Articolo 21
(Obblighi dell‘Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel decreto legislativo 10.8.2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo livello richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’Impresa ed a quello dell’Amministrazione di divulgare i dati attinenti alle informazioni di cui esso venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto, anche nell’eventualità di scioglimento di esso per qualsiasi ragione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie a tali fini. Ove l’Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti dati tecnici afferenti l’oggetto del contratto, che non siano stati precedentemente resi pubblici mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) immagini afferenti l’oggetto del contratto prima che esse siano state consegnate all’Amministrazione ed impiegate nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza, indirizzata per conoscenza a: Direzione Centrale Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli Uffici interessati per conoscenza.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
I medesimi obblighi e prescrizioni dovranno essere assolti dalle Imprese subappaltatrici. (in caso di subappalto).
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 22 (Decadenza e diritti dell’assuntore)
L‘Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 23
(Recesso dell’Amministrazione. Risoluzione del contratto)
Ai sensi dell’art. 109 del Codice, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite.
Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l’Impresa non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della legge citata.
Ai sensi dell’art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136),si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza dell’informativa antimafia.
L’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatti salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi dell’art. 92, comma 4, del citato d.lgs.
Articolo 24
(Spese inerenti al contratto)
L‘Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), e successive modificazioni, ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell’Impresa;
b) articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro);
d) articolo 16 bis della Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), e successive modificazioni.
Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell’imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall’origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all‘Impresa per l’esecuzione delle lavorazioni;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all’Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell‘Impresa, in base all’articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte. E’ nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall‘Impresa entro 5 (cinque) giorni dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo XIV - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e con mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 25 (Salvaguardia dall’obsolescenza)
E’ fatto obbligo all‘Impresa di fornire, fino all’avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine l‘Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 20% dell’importo del prezzo da versare all‘Impresa.
Articolo 26 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all’Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 27 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l‘Impresa -------------------- dichiara di eleggere domicilio in -------------
Via ------------ n ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi
natura inerenti al contratto. L‘Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell‘Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 28 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell‘Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 29 (Vincoli contrattuali)
Il presente contratto, mentre vincola l‘Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’applicazione delle penali ai sensi dell’art.14 - fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo art.14 al 3° e al 4° comma, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
- art. 3;
- art. 5, punto 3;
- art. 7 comma 4;
- art. 12 comma 5;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale – mediante dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediane PEC. – e all’esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
- art. 6 comma 4;
- art. 7 comma 5;
- art. 13, comma 13;
- art. 21 ultimo comma; art.23 ultimo comma;
- art. 32 comma 1.
Inoltre, qualora l‘Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente art.28, l’Amministrazione, accertata l’insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 30 (Cessione del credito)
L‘Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua notifica. Tale cessione del credito è consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 31
(Patto di integrità Codice di comportamento dipendenti Ministero Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’allegato “Patto di integrità” (all. 2), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 debitamente sottoscritto, che diviene parte integrante del presente atto negoziale, e nel Codice di comportamento dipendenti Ministero Interno, che si intende qui integralmente richiamato e trascritto senza, peraltro, che sia allegato al presente contratto ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in essi contenuti.
Articolo 32
(Risoluzione in caso di condanna penale o procedimento penale e di misura di prevenzione)
Il presente contratto sarà risolto nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, lettera b), del Codice, durante il periodo di efficacia dello stesso.
È sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale a carico dell’Impresa per i reati di cui all’art. 80 del Codice, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico all’erogazione delle prestazioni contrattuali.
Qualora la responsabilità penale sia definitivamente accertata dopo l’avvenuta esecuzione del presente contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto stesso.
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso previsto dall’art. 108, comma 1, lettera c), del Codice.
L’Impresa avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 33
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.