Contratto di Assicurazione dei rischi incendio, lastre ed insegne, furto, elettronica, responsabilità civile ed Assistenza
SCUDO SPECIALE COMMERCIO
Contratto di Assicurazione dei rischi incendio, lastre ed insegne, furto, elettronica, responsabilità civile ed Assistenza
Il presente fascicolo informativo, contenente:
− Nota Informativa, comprensiva del Glossario
− Condizioni Generali di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto
Prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa
UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta alla direzione
e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.
PAGINA VUOTA
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 1/12/2010
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento ISVAP n. 35.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza:
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni Generali
UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d’Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70. 711.142, dei quali Euro 32. 812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.899.142 a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 180%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, il contratto di assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente.
Avvertenza:
Le parti possono disdettare il contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Si rinvia all’art.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto di assicurazione Scudo Speciale Commercio è una copertura assicurativa, rivolto ai Commercianti, con lo scopo di tenere indenne l’Assicurato dalle conseguenze dannose connesse ai rischi incendio, lastre, furto, elettronica, responsabilità civile e assistenza. relativi a fabbricati e/o parti di esso adibiti ad attività commerciali.
La copertura assicurativa offerta, comprende una delle garanzie, sinteticamente descritte di seguito:
Sezione I incendio e rischi complementari
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, per gli eventi di seguito indicati:
Rischi assicurati (art. 13)
È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato ed al Contenuto posto nei locali dell’esercizio e nei locali utilizzati come deposito di riserva da:
- Incendio;
- Fulmine;
- Fenomeni elettrici e/o elettronici;
- Scoppio, esplosione ed implosione;
- Caduta di aeromobili;
- Onda sonica;
- Caduta di ascensori, montacarichi;
- Urto di veicoli stradali;
- Atti vandalici e dolosi;
- Uragani, bufere, tempeste, vento e trombe d'aria e cose da essi trascinate, grandine;
- Sovraccarico di neve;
- Acqua condotta Sono compresi:
- i danni causati dal gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato e/o dell’ attività descritta in polizza.
- rigurgito delle acque di scarico dalle canalizzazioni o dalle fognature, di proprietà o in uso all'Assicurato, a seguito di loro guasto, rottura od occlusione.
- le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e le relative riparazioni o sostituzioni, nonché quelle per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie.
- fumo, gas, vapori.
- guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni causati dai “Rischi assicurati”.
- danni consequenziali.
Art. 14 – Spese accessorie
Sono inoltre comprese le spese accessorie di seguito indicate anche in eccedenza alle rispettive somme assicurate e senza applicazione di regola proporzionale:
- Spese di demolizione e sgombero; spese di rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto (14.1)
- Onorari dei periti (14.2)
- Onorari di architetti, ingegneri e consulenti (14.3)
- Costi ed oneri per gli obblighi in caso di sinistro (14.4)
Art. 16 - Garanzie aggiuntive
- Rischio locativo (16.1)
- Ricorso Terzi - Vicini e/o Locatari (16.2)
- Mancato freddo (16.3)
- Indennità aggiuntiva (16.4)
Art. 17 - Dolo e Colpa grave Art. 18 – Norme particolari
- Tolleranze (18.1)
- Merci già vendute (18.2)
- Contenuto presso terzi (18.3)
- Oneri di urbanizzazione (18.4)
- Operazioni peritali (18.5)
Avvertenza:
La presente Sezione I è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 13, 14.2, 14.3, 15, 16.3, 16.4, 18, 40, delle Norme che regolano la Sezione.
Avvertenza:
La presente Sezione I prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 13, 14.2, 16.3, delle Norme che regolano la Sezione.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento delle franchigie e dei massimali:
Somma Assicurata € 50.000,00
Valore effettivo delle cose al momento del sinistro € 60.000,00
Danno accertato | € 42.000,00 |
Massimale 10% Somma Assicurata | € 5.000,00 |
Franchigia | € 155,00 |
Danno liquidabile | € 4.845,00 |
Sezione II lastre e insegne
L'Impresa, nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato per la sostituzione delle lastre assicurate dovuta a rottura per cause accidentali o per fatto di terzi.
Art. 23 - Aumento dell’indennizzo
L’Impresa pagherà, sino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza per il danno da rottura.
Avvertenza:
La presente Sezione II è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 26, 40, delle Norme che regolano la Sezione.
Avvertenza:
La presente Sezione II prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 24, delle Norme che regolano la Sezione.
Sezione III furto e rischi complementari
È assicurato l’indennizzo per la perdita del Contenuto, posto nei locali dell’esercizio e nei locali utilizzati come deposito di riserva in conseguenza di:
– FURTO commesso dopo che i xxxxx si sono introdotti nei locali
– FURTO commesso o agevolato dagli addetti all’esercizio.
– FURTO commesso attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante.
– FURTO commesso con destrezza nell’interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi.
– RAPINA/ESTORSIONE avvenuta nell’esercizio.
– GUASTI CAGIONATI DAI LADRI , ATTI VANDALICI
Art. 28 – Spese accessorie
Sono inoltre comprese le spese accessorie di seguito indicate anche in eccedenza alle rispettive somme assicurate e senza applicazione di regola proporzionale:
28.1 - Onorari dei periti
28.2 Costi ed oneri per gli obblighi in caso di sinistro
Avvertenza:
La presente Sezione III è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 27, 29, 30, 40, delle Norme che regolano la Sezione.
Avvertenza:
La presente Sezione III prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 28.1, 28.2, 29 delle Norme che regolano la Sezione.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento dei massimali:
Somma Assicurata | € 50.000,00 |
Valore effettivo delle cose al momento del sinistro | € 60.000,00 |
Danno accertato | € 42.000,00 |
Massimale 20% Somma Assicurata | € 10.000,00 |
Danno liquidabile | € 10.000,00 |
Sezione IV elettronica
E’ assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle “Macchine elettroniche” poste nei locali dell’ esercizio assicurato, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Sono comunque esclusi i programmi applicativi individuali e/o personalizzati.
Art. 34 - Aumento dell’indennizzo
L’Impresa pagherà sino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza per il danno materiale e diretto: le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina idonea discarica i residuati del sinistro; costi ed oneri per gli “obblighi” in caso di sinistro; onorari del Perito; spese sostenute per il rifacimento e la ricostruzione dei “Supporto dati” danneggiati dal sinistro; maggiori costi sostenuti per: uso di impianto o apparecchio sostitutivo, applicazione di metodi di lavoro alternativi, prestazione di servizi da terzi.
Avvertenza:
La presente Sezione IV è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 32, 34, 36, 40 delle Norme che regolano la Sezione.
Avvertenza:
La presente Sezione IV prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 36, delle Norme che regolano la Sezione.
Sezione V Responsabilità Civile
L’Impresa si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.). L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
b) Assicurazione Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art. 61 - Estensioni di garanzia
Ferme restando le delimitazioni di polizza di cui all’ articolo 60 qualora non derogate nelle estensioni che seguono, l'assicurazione R.C.T. di cui all’ articolo
58. a) comprende altresì i rischi derivanti da:
- Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività (61.1)
- Proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi di pertinenza dei fabbricati (61.2)
- Servizio di vigilanza (61.3)
- Gestione di servizi sanitari aziendali (61.4)
- Proprietà e/o utilizzo di apparecchiature elettroniche (61.5)
- Gestione della mensa aziendale (61.6)
- Servizio antincendio (61.7)
- Partecipazione a corsi di preparazione (61.8)
- Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati (61.9)
- Committenza auto ai sensi dell'art. 2049 C.C. (61.10)
- Esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, autolavaggio (61.11)
- Proprietà e/o conduzione di uffici, magazzini, depositi (61.12)
- Danni causati da prodotti alimentari somministrati o smerciati (61.13)
- Proprietà ed uso di velocipedi, ciclofurgoni e veicoli non a motore (61.14)
- Mezzi meccanici (61.15)
- Lavori presso terzi (61.16)
- Danni alle cose di terzi (61.17)
- Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico (61.18)
- Danni a cose di proprietà dei dipendenti (61.19)
- Responsabilità civile personale (61.20)
- Responsabili sicurezza D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (61.21)
- Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, (61.22)
- Danni da incendio, scoppio, esplosione od implosione (61.23)di cose
- Inquinamento accidentale (61.24)
- Qualifica di terzi alle persone non dipendenti dell’Assicurato (61.25)
- Infortuni subiti da appaltatori e subappaltatori (61.26)
- Lavoro interinale (Legge 196/97) - Xxxxx a terzi (61.27)
Art. 62 - Danni causati da errata installazione o riparazione, dopo l’ultimazione dei lavori e la consegna
Avvertenza:
La presente Sezione V è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 59,60, 61.17, 64 delle Norme che regolano la Sezione.
Avvertenza:
La presente Sezione V prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 61.2, 61.10, 61.13, 61.16,
61.17, 61.18, 61.22, 61.23, 61.24, 62, delle Norme che regolano la Sezione.
Sezione Assistenza
Avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. per la gestione dei sinistri e l'erogazione delle prestazioni di assistenza, l’Impresa si obbliga, a mettere a disposizione dell' Assicurato e/o dei suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia le seguenti prestazioni:
- Invio di un idraulico per interventi di emergenza (72.1)
- Interventi di emergenza per danni da acqua (72.2)
- Invio di un elettricista per interventi di emergenza (72.3)
- Invio di un fabbro per interventi di emergenza (72.4)
- Invio di un artigiano per interventi ordinari (72.5)
- Spese di albergo (72.6)
- Rientro anticipato (72.7)
- Invio di un sorvegliante (72.8)
- Trasloco (72.9)
- Informazioni per l’immobile (72.10)
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione (art. 1 delle Condizioni di Assicurazione)
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:
- modifiche ai mezzi di chiusura ed alle caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate;
- eliminazione o sospensione di impianti automatici di allarme antifurto e di protezione antirapina dichiarati dal Contraente o dall’Assicurato.
6. Premi
Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto per intero, anche se il contratto viene sciolto nel corso di tale periodo.
In caso di pagamento del premio con frazionamento semestrale, è previsto un aumento del 4%.
Il pagamento in rate semestrali è possibile qualora il premio annuo non sia inferiore ad € 150,00.
L’impresa precisa che il premio di polizza può essere pagato con i seguenti mezzi di pagamento:
1) bonifico bancario a favore di UBI Assicurazioni S.p.A.;
2) assegno non trasferibile intestato a UBI Assicurazioni S.p.A.
7. Rivalse
Avvertenza
Si rimanda a quanto prevede l’articolo 1916 del Codice Civile.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, l’Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di sinistro. Si rinvia all’art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
In caso di contratto pluriennale, a partire dall’inizio del quinto anno della garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 43 delle Norme di Assicurazione.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all’imposta del 22,25%.
Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione
Avvertenza:
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell’Impresa, notizia indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell’evento dannoso, il più presto possibile e comunque entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia agli articoli 43, 44, 45, 46, 57, per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
Avvertenza:
Per la gestione dei sinistri e l’erogazione delle prestazioni di assistenza, l’Impresa si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:
UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami
X.xx X.xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Potranno essere presentati direttamente a:
ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente.
14. Arbitrato
In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla natura ed all’entità del danno, le Parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione ad un collegio arbitrale composto da tre periti uno per parte ed il terzo nominato a maggioranza o da parte del Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Resta in ogni caso salva la possibilità di adire l’autorità giudizia per ogni altra controversia relativa all’interpretazione, la validità e l’efficacia del presente contratto di assicurazione.
15. Informazioni aggiuntive
Qualora in corso di contratto dovessero intervenire delle variazioni nelle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da disposizioni normative, saranno oggetto di comunicazione nella sezione appositamente dedicata del sito internet dell’Impresa.
GLOSSARIO
La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Assicurato: Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione: Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto.
Assicurazione a primo rischio assoluto: Forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, l’integrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile con questa forma, la regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile.
Assicurazione a valore intero: Forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde al valore complessivo delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile.
Assicurazione di cose: Forma di copertura avente per oggetto uno o più beni determinati del patrimonio dell’assicurato, il cui valore può essere esattamente calcolato.
Contenuto: mobilio, arredamento, attrezzature, strumenti professionali inerenti l’attività, lampadari, tappezzerie, moquettes, migliorie apportate dal locatario, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, macchine per scrivere e per calcolare elettriche, macchine elettroniche, supporto dati, archivi, registri, cancelleria, stampati, tappeti, quadri d’autore, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria di valore singolo non superiore ad € 15.000,00 e quant’altro pertinente l’esercizio e di uso personale dell’Assicurato e degli Addetti; valori (denaro, monete, titoli di credito o di pegno o le spese per esperirne la procedura di ammortamento - se consentita – carte valori in genere, tessere telefoniche, tessere e biglietti autoferrotranviari, coupon e buoni benzina,
fustelle per medicinali); merci, compresi oneri fiscali se dovuti, campionari, imballaggi, scorte di infiammabili, merci speciali ed esplodenti. Sono esclusi: metalli rari ad uso industriale (Berillio, Cobalto, Germanio, Iridio, Mercurio, Tallio, Tantalio, Uranio, Vanadio, Wolframio), preziosi, raccolte e collezioni; beni in leasing appoggiati a contratti di leasing già coperti da propria assicurazione, veicoli e natanti.
Contraente: Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Esercizio commerciale: l’attività economica organizzata per:
– il commercio al minuto e/o all’ingrosso e cioè l’acquisto di merci e la loro rivendita rispettivamente al consumatore finale e/o ad un eventuale intermediario;
– la prestazione di servizi;
– l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
Sono ammesse tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all’attività dichiarata.
Può essere costituito da uno o più locali anche non intercomunicanti, facenti parte dello stesso fabbricato o più fabbricati purché siti nella stessa ubicazione. Sono compresi i locali utilizzati come “deposito di riserva” dell’esercizio purché siti non oltre 200 metri in linea d’aria dallo stesso.
Franchigia: Importo prestabilito a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Impresa: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.
Indennizzo: La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro.
ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti o broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli
Perito: Xxxxxx professionista incaricato dall’Impresa di stimare l’entità del danno
subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ISVAP.
Polizza: Il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.
Premio: Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento: La somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa: Diritto che spetta all’Impresa nei confronti dell’Assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l’Impresa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Somma assicurata: Importo nei limiti del quale l’Impresa si impegna a fornire la propria prestazione.
Surrogazione: Facoltà dell’Impresa che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto illecito di un terzo.
Valore a nuovo: Espressione con la quale vengono indicate le coperture assicurative che consentono di garantire un Indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. Nelle garanzie incendio prende il nome di ricostruzione a nuovo.
Valore assicurato: Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad Assicurazione.
Definizioni specifiche della sezione “Assistenza”
Struttura Organizzativa La struttura di Europ Assistance Italia Spa – P.zza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.
UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Xxxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
Il rappresentante legale
Sommario
Definizioni ……………………………………………………… | pag. 2 | di | 61 |
Norme che regolano l’assicurazione in generale ………… | pag. 10 | di | 61 |
Norme che regolano la Sezione I) - incendio e rischi complementari …………………………… | pag. 12 | di | 61 |
Norme che regolano la Sezione II) - lastre e insegne ……………………………………………… | pag. 21 | di | 61 |
Norme che regolano la Sezione III) - furto e rischi complementari ……………………………… | pag. 23 | di | 61 |
Norme che regolano la Sezione IV) - elettronica …………………………………………………… | pag. 27 | di | 61 |
Norme comuni per le Sezioni I) II) III) e IV)………………… | pag. 29 | di | 61 |
Norme in caso di sinistro per le Sezioni I) II) III) e IV) …… | pag. 35 | di | 61 |
Norme che regolano la Sezione V) - responsabilità civile ………………………………………… | pag. 41 | di | 61 |
Norme che regolano la Sezione Assistenza ……………… | pag. 54 | di | 61 |
Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il signifi- cato qui precisato:
RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione. IMPRESA: UBI Assicurazioni S.p.A.
INDENNIZZO: la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato.
POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO: la somma dovuta dall’Assicurato/Contraente all’Impresa.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicura- zione.
SPECIFICHE DELLA PRESENTE POLIZZA
ADDETTI: Tutti i soggetti che partecipano all’attività della ditta assicurata (titolari, legale rappresentante, familiari collaboratori, dipendenti, lavoratori a domicilio, prestatori d’opera continuativa).
CASSAFORTE MURATA: la cassaforte munita di alette di ancoraggio incasto- nata con cemento nella muratura e con sportello d’apertura a filo di parete.
CASSAFORTE NON MURATA O ARMADIO CORAZZATO: il mobile con
pareti e battenti costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati con peso inferiore a 200 kg. devono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.
CONTENUTO:
– mobilio, arredamento, attrezzature, strumenti professionali inerenti l’atti- vità, lampadari, tappezzerie, moquettes, migliorie apportate dal locatario, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, macchine per scri- vere e per calcolare elettriche, macchine elettroniche, supporto dati, archivi, registri, cancelleria, stampati, tappeti, quadri d’autore, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria di valore sin- golo non superiore ad € 15.000,00 e quant’altro pertinente l’esercizio e di uso personale dell’Assicurato e degli Addetti;
– valori (denaro, monete, titoli di credito o di pegno o le spese per esperir- ne la procedura di ammortamento - se consentita – carte valori in gene- re, tessere telefoniche, tessere e biglietti autoferrotranviari, coupon e buoni benzina, fustelle per medicinali);
– merci, compresi oneri fiscali se dovuti, campionari, imballaggi, scorte di infiammabili, merci speciali ed esplodenti.
Sono esclusi: metalli rari ad uso industriale (Berillio, Cobalto, Germanio, Iridio, Mercurio, Tallio, Tantalio, Uranio, Vanadio, Wolframio), preziosi, rac- colte e collezioni; beni in leasing appoggiati a contratti di leasing già coper- ti da propria assicurazione, veicoli e natanti.
COSE: gli oggetti materiali e gli animali.
DANNI MATERIALI E DIRETTI: i danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l’as- sicurazione.
DANNI CONSEQUENZIALI: i danni materiali alle cose assicurate non cagionati direttamente dagli eventi per i quali vale l’assicurazione, ma subiti da dette cose in conseguenza di tali eventi.
ESERCIZIO COMMERCIALE: l’attività economica organizzata per:
– il commercio al minuto e/o all’ingrosso e cioè l’acquisto di merci e la loro riven- dita rispettivamente al consumatore finale e/o ad un eventuale intermediario;
– la prestazione di servizi;
– l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
Sono ammesse tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente atti- nenti e necessarie all’attività dichiarata.
Può essere costituito da uno o più locali anche non intercomunicanti, facenti parte dello stesso fabbricato o più fabbricati purché siti nella stessa ubicazione. Sono compresi i locali utilizzati come “deposito di riserva” dell’esercizio pur- ché siti non oltre 200 metri in linea d’aria dallo stesso.
ESPLODENTI: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 mag- gio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE: l’impossessamento della cosa mobile altrui mediante vio- lenza o minaccia alla persona che la detiene e tale da indurre la stessa a consegnare la cosa.
FABBRICATO: la costruzione edile comprendente:
– i locali di proprietà dell’Assicurato, costituenti l’intero fabbricato od una sua porzione, compresa la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune, nonché le opere di fondazione o interrate;
– le dipendenze (cantine, soffitte, boxes), il deposito di riserva, anche se in corpi separati, le recinzioni fisse ed i cancelli;
– le tinteggiature (escluse le tappezzerie e moquettes), i serramenti, gli impianti elettrici (esclusi i lampadari) telefonici, videocitofoni, idrici, igie- nici, di riscaldamento, di condizionamento, purché stabilmente installati,
ed ogni altro impianto ed installazione, considerati fissi per natura e destinazione, anche se di proprietà di Imprese erogatrici;
– le statue, gli affreschi e le decorazioni non aventi valore artistico; con esclusione dell’area.
FRANCHIGIA: l’importo prestabilito che in caso di sinistro è a carico dell’Assicurato e per il quale l’Impresa non riconosce l’indennizzo.
FURTO: l’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiustificato profitto per sé o per altri.
FURTO CON DESTREZZA: è il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti.
INCENDIO: la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiam- ma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal cen- tro studi del Ministero dell’Interno.
INFIAMMABILI: Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroal- coliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili “esplodenti” quali:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a con- dizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
LASTRE E INSEGNE: le lastre piane o curve di vetro, cristallo o materiale plastico, esistenti nel fabbricato e collocate su vetrine, insegne, porte, fine- stre, mobili, arredamento, specchi, mensole - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide - comprese iscrizioni e decorazioni e con esclusione delle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione.
MACCHINE ELETTRONICHE: registratori di cassa, bilance, fatturatrici, computers, sistemi per l’elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettro- niche, centralini telefonici, impianti telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica impiegata per lo svolgimento dell’attività.
Escluse le macchine elettroniche poste in vendita, beni in leasing appog- giati a contratti di leasing già coperti da propria assicurazione.
MASSIMALE: somma fino a concorrenza della quale l'Impresa presta la garanzia, non correlata a dichiarazione di valore e quindi non soggetta alla regola proporzionale di cui al punto 47 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
MERCI SPECIALI:
- polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio;
- celluloide (grezza e oggetti di);
- espansite e sughero grezzo;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballag- gi combustibili.
Non si considerano merci speciali:
- quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nella confe- zione delle merci.
ONDA SONICA: l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.
PORTAVALORI: la persona incaricata del trasporto dei “valori” e che può essere un addetto all’esercizio o l’Assicurato stesso.
PRESTATORI DI LAVORO: Tutte le persone fisiche di cui l’assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell’esercizio dell’attività descrit- ta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 c.c.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d’ope- ra, contratto d’appalto).
PREZIOSI: Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di cultura, corallo, pie- tre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
PRIMO RISCHIO (Assicurazione a): la forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile.
RAPINA: impossessamento mediante violenza o minaccia alla persona di cosa mobile altrui.
RISARCIMENTO: la somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.
XXXXXX: il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
SCOPPIO/IMPLOSIONE: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio o implosione.
SERRAMENTO: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illumina- zione e aerazione delle costruzioni.
SUPPORTO DATI: il materiale per la memorizzazione delle informazioni leggibili a macchina come ad esempio: nastri, dischi magnetici, schede per- forate od altri supporti; per “supporto dati” si intendono le informazioni memorizzate dall’Assicurato leggibili a macchina sui supporti; non si consi- derano “supporto dati” i programmi operativi, i programmi applicativi, indivi- duali e/o personalizzati, e qualsiasi altro “supporto dati” non modificabile dall’Assicurato, compreso il relativo supporto.
TERRORISMO: qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minac- ciata da una o più persone e diretta ad influenzare o intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l’opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.
VALORE INTERO (Assicurazione a): la forma di assicurazione che com- porta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al “momen- to del sinistro” eccede le somme assicurate.
VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO:
– per il fabbricato o il rischio locativo: il costo di riparazione o di ricostru- zione a nuovo del fabbricato Assicurato, al momento del sinistro, con analoghe caratteristiche costruttive (escluse soltanto il valore dell’area);
– per il contenuto (escluso le merci) e per le lastre e le insegne: il costo di rimpiazzo, al momento del sinistro, con cose nuove uguali o, in mancan- za, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche, prestazioni e rendimento, nonché le imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall’Assicurato.
VALORE COMMERCIALE: la spesa necessaria per ricostruire o rimpiaz- zare le cose assicurate con altre uguali od equivalenti per il rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all’età, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
VALORI: vedere definizione Contenuto.
VETRO ANTISFONDAMENTO: il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le inte- re superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spes- sore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di mate- riale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono compor-
tare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx anche art. 54)
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esisten- za e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli assi- curatori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 C.C.
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa.
Se l’Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successi- ve, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al paga- mento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del C.C.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato/Contra- ente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obbligo dell’Assicurato in caso di sinistro (vedi anche artt. 43 - 66)
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla
quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro dieci giorni da quan- do ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’inden- nizzo, l’Impresa o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte dell’Impresa stessa, essa entro 15 gionri dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizio- ne la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno, e così successivamente.
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 - Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contrat- to di assicurazione è dell'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Xxx Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX.
Art. 13 - Rischi assicurati
È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato ed al Contenuto posto nei locali dell’esercizio e nei locali utilizzati come deposito di riserva da:
– Incendio;
– Fulmine;
– Fenomeni elettrici e/o elettronici a macchine e impianti elettrici ed elet- tronici, compresi apparecchi e circuiti ed escluse le lampade, per effetto di correnti, scariche o altri simili fenomeni da qualsiasi motivo occasionati con il massimo di € 5.000,00.
L’ Impresa non risponde dei danni:
– causati da usura o da carenza di manutenzione;
– verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavo- ri di manutenzione o revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
– dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore
– i primi € 250,00 di ogni sinistro.
– Xxxxxxx, esplosione ed implosione.
– Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi traspor- tate, oggetti orbitanti, meteoriti.
– Onda sonica.
– Caduta di ascensori, montacarichi, antenne radiotelevisive, compresi i danni subiti dai medesimi.
– Urto di veicoli stradali non appartenenti o in uso all’Assicurato.
– Atti vandalici e dolosi anche in occasione di scioperi, di tumulti e som- mosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio.
Restano esclusi i danni:
– di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
– di furto, rapina, smarrimento, estorsione, di saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
– causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di
prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
– verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assi- curati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occa- sione di serrata;
– avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima si protrag- ga per oltre cinque giorni consecutivi.
La garanzia viene prestata previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per singolo sinistro.
In caso di sinistro l’Impresa non indennizzerà più dell’ 80 % della somma assicurata ad ogni singola partita.
– Uragani, bufere, tempeste, vento e trombe d'aria e cose da essi tra- scinate, grandine nonché quelli causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfe- rici, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente arrecati all’in- terno dei locali ed al loro contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Relativamente ai danni materiali e diretti causati dalla grandine su serra- menti, insegne, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto, lastre di fibrocemento o altri conglomerati artificiali e manufatti in mate- ria plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati la garanzia viene prestata entro il limite di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
L'Impresa non risponde dei danni:
a.) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, umidità e stillicidio;
- cedimento o franamento del terreno;
- gelo, sovraccarico di neve,
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
b.) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od anten- ne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coper- ture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristi- no conseguenti o non a sinistro), serre, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.
Ai fini della presente garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sin- golo sinistro, di un importo pari ad € 500,00;
- in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore all’80% della somma assicurata ad ogni singola partita.
- Sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
Sono esclusi i danni causati:
a. da valanghe e slavine;
b. da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
c. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
d. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifa- cimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
e. ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
f. ai lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all'impermeabilizza- zione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, in seguito al sovraccarico di neve.
Ai fini della presente garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sin- golo sinistro, di una franchigia di € 1.000,00;
- in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore di € 250.000,00.
– Acqua condotta fuoriuscita a seguito di xxxxxx, rottura accidentale od
occlusione di pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico-sanitari e di condizionamento, installati nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate e di sua esclusiva competenza.
Sono compresi:
- i danni causati dal gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igie- nici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato e/o dell’ attività descritta in polizza; questa garanzia viene prestata entro il limite di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- rigurgito delle acque di scarico dalle canalizzazioni o dalle fogna- ture, di proprietà o in uso all'Assicurato, a seguito di loro guasto, rottura od occlusione; questa garanzia viene prestata entro il limi- te di € 5.000,00;
- le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e le
relative riparazioni o sostituzioni, nonché quelle per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie, sono comprese fino alla concor- renza del 2% della somma assicurata per il fabbricato, col massi- mo di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Restano esclusi:
- i danni a merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo ed a tutto quanto è posto in locali interrati o seminterrati qualora causati da rigur- gito delle acque di scarico;
- da rigurgito delle acque di scarico causati dai sistemi fognari della rete pubblica;
- i danni provocati dal gelo qualora l’attività sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti il sinistro;
- i primi € 150,00 di ogni sinistro.
– Fumo, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed acci- dentale agli impianti termici al servizio del fabbricato, oppure sviluppati- si in conseguenza dei “Rischi assicurati” che abbiano colpito anche cose non assicurate.
– Guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni causati dai “Rischi assicurati”.
– Xxxxx consequenziali, ossia i danni materiali subiti dalle cose assicurate come conseguenza immediata di taluno dei “Rischi assicurati” sopra indicati.
Art. 14 – Spese accessorie
Sono inoltre comprese le spese accessorie di seguito indicate anche in eccedenza alle rispettive somme assicurate e senza applicazione di rego- la proporzionale:
14.1 - Spese di demolizione e sgombero; spese di rimozione, deposi- to e ricollocamento del contenuto
Le spese necessarie per :
– demolire, sgomberare, trattare e trasportare al più vicino scarico i resi- duati del sinistro.
– la rimozione, l'eventuale deposito presso terzi e il ricollocamento del contenuto resesi necessarie in seguito ad evento indennizzabile a ter- mini di polizza.
La garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% dell’ indennizzo pagabi- le a termini di polizza.
14.2 - Onorari dei periti
Le spese e gli onorari del perito che l’Assicurato avrà nominato in base al disposto dell’art. 45 fino a concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato a termini di polizza (escluse le garanzie di responsabilità) con il massimo di
€ 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
14.3 - Onorari di architetti, ingegneri e consulenti
Gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descri- zioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegra- zione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicura- to su tali fabbricati e contenuto, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini pro- fessionali; sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsia- si reclamo a tale riguardo.
Tali onorari sono compresi fino alla concorrenza del 10% dell’ indennizzo pagabile a termini di polizza.
14.4 - Costi ed oneri per gli obblighi in caso di sinistro
Viene convenuto che gli eventuali oneri che il Contraente/Assicurato dovrà soste- nere in base a quanto richiesto all’ articolo 43 saranno a carico dell’ Impresa fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza.
Art. 15 - Limiti di indennizzo per il “Contenuto”
Della somma assicurata l’Impresa, in caso di sinistro indennizzabile, non
pagherà più:
a) di € 15.000,00 per singolo oggetto, per tappeti, quadri di autore, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
b) del 10%, col massimo di € 2.600,00 per i “valori” non custoditi in cassa- forte o armadio corazzato;
c) del 20% col massimo di € 5.000,00 per le spese sostenute in conse- guenza di un “Rischio assicurato” per le operazioni manuali e meccani- che di rifacimento di supporto dati, archivi, documenti, registri, nastri, comprese quelle necessarie per la ricostruzione dei dati in essi conte- xxxx e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi escluso qual- siasi riferimento a valori artistici o scientifici e purchè sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro.
Art. 16 – Garanzie aggiuntive
Le presenti garanzie aggiuntive sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza e pagato il relativo premio.
16.1 - Rischio locativo
Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, l’Impresa risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti della somma assicurata.
16.2 - Ricorso Terzi - Vicini e/o Locatari
L’Impresa risponde, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni cagio- nati alle cose di Xxxxx, dei Vicini e/o Locatari da sinistro indennizzabile a ter- mini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commer- ciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorren- za del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo i veicoli dei dipen- denti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni e le cose sugli stessi mezzi tra- sportate), nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
– le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli Amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
16.3 - Mancato freddo
L’Impresa indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata nel pro- spetto di polizza, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
– mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
– fuoriuscita del fluido frigorigero; xxxxxxxxxxx
– ai “Rischi assicurati” all’ articolo 13;
– all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di addu- zione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica dell’esercizio.
L’assicurazione ha effetto solo se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore. La presente garanzia è prestata previa detrazione di un importo di € 150,00 per singolo sinistro.
16.4 - Indennità aggiuntiva
In caso di sinistro l’Impresa corrisponderà a forfait, nei limiti della relativa somma assicurata, congiuntamente all’importo dovuto per i danni materia- li e diretti, un indennizzo aggiuntivo pari al 15% di quello liquidato per Fabbricato/Rischio locativo e/o Contenuto e/o Mancato freddo.
Per il danno riguardante il “Rischio locativo”, l’indennità aggiuntiva verrà liquidata esclusivamente all’ Assicurato.
Art. 17 - Dolo e Colpa grave
A deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati i danni causati
dai “Rischi assicurati” anche se determinati da:
- colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell' Assicurato stesso con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.
Art. 18 – Norme particolari
18.1 - Tolleranze
L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto che il fabbricato abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; l'armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere combustibili. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materia- li combustibili per non oltre i 2/10 delle rispettive superfici.
Sono ammesse e assicurate, se non esplicitamente escluse, le operazioni di confezionamento, imballaggio, falegnameria, verniciatura, officina mec- canica, purchè complementari ed accessorie all’ attività principale.
Non richiedono esplicita dichiarazione e sono quindi tollerate:
a) per fabbricati:
- le pavimentazioni ed impermeabilizzazioni di qualsiasi tipo;
- i materiali in intercapedini di strutture in laterizio o conglomerato cementizio;
- i materiali impiegati per la coibentazione delle celle frigorifere purchè rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili;
b) per il contenuto:
- l'esistenza di non più di 1 kg di esplodenti;
- l'esistenza di infiammabili per non più di 250 kg (senza limite se in appositi serbatoi completamente interrati);
- l'esistenza di merci speciali per non più di 250 kg;
- l'esistenza di materiali per semplici esigenze di pulizia dei locali e delle macchine, anche se ascrivibile alle definizioni di "infiammabili" o "merci speciali";
- l'esistenza di gas combustibili e ossigeno nelle tubazioni di distribuzione.
18.2 - Merci già vendute
Se a seguito di sinistro risultino danneggiate o perdute merci già vendute
in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’ importo liquidabile sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, sempreché adeguato ai prez- zi di mercato, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna.
L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture di legge.
18.3 - Contenuto presso terzi
Il contenuto garantito in polizza è assicurato presso terzi in ubicazione diversa da quella dell'esercizio commerciale assicurato, per un valore non superiore al 10% della somma per esso assicurata.
In nessun caso l'Impresa risarcirà importo superiore a € 25.000,00 per sini-
stro.
18.4 - Oneri di urbanizzazione
Nella somma assicurata alla voce “fabbricati” sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostru- zione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.
18.5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno imposta- te e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nei locali non direttamente interessati dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.
Art. 19 - Ispezione delle cose assicurate
L'Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire ad essa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 20 - Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dal- l’art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a termini di legge nonchè verso le società consociate controllate o collegate ed i clienti, purchè l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile del sinistro.
Art. 21 - Rischi assicurati
L'Impresa, nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga ad inden- nizzare i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato per la sostituzione delle lastre assicurate dovuta a rottura per cause accidentali o per fatto di terzi. L’indennizzo comprende le iscrizioni e le decorazioni ed è relativo alle lastre collocate nei locali assicurati o all’esterno negli spazi adiacenti l’atti- vità.
Sono comprese le spese di trasporto, installazione e sostituzione. Non sono comprese cornici, supporti e sostegni.
I rischi garantiti nella presente Sezione si intendono prestati nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola pro- porzionale di cui all'art. 1907 C.C..
Art. 22 - Dolo e Colpa grave
A deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati i danni causati dai “Rischi assicurati” anche se determinati da:
- colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell'Assicurato stesso con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisi- ca, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.
Art. 23 - Aumento dell’indennizzo
L’Impresa pagherà, sino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquida- bile a termini di polizza per il danno da rottura, anche in eccedenza alla somma assicurata e senza applicazione di regola proporzionale:
– i danni causati al “Contenuto” dalla rottura delle lastre e degli specchi;
– le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina idonea discarica i residuati del sinistro;
– i costi ed oneri per gli “obblighi” in caso di sinistro;
– gli onorari del Perito scelto in conformità a quanto previsto all’art. 46 “Procedura per la valutazione del danno”.
Art. 24 - Limite di indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, con il limite massimo di indennizzo per ciascuna lastra di € 2.000,00.
Art. 25 - Rinucia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dal- l’art. 1916 C.C.. Verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a termini di legge nonchè verso le società consociate controllate o collegate e i clienti, purchè l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile del sinistro.
Art. 26 - Esclusioni
L'assicurazione non comprende le rotture:
a. avvenute durante trasloco o rimozione anche temporanea di lastre oppure durante lavori sulle lastre stesse o sugli infissi o mobili ove sono poste;
b. determinate da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
c. verificatesi in occasioni di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
d. causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allu- vioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
e. verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o di radiazio- ni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
f. di lastre che all'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
g. di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.
Sono sempre escluse dall'indennizzo le spese che non siano quelle di vetraio. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base agli eventi di cui alle sezioni I e III , se prestate, l’Impresa risarcirà per dette sezioni e senza tenere conto della franchigia ivi prevista, solo la parte di danno eccedente il capitale assicurato nella presente sezione.
Per le insegne e per le vetrinette esterne è pattuita una franchigia di € 100,00 per sinistro.
Art. 27 - Rischi assicurati
È assicurato l’indennizzo per la perdita del Contenuto, posto nei locali del- l’esercizio e nei locali utilizzati come deposito di riserva in conseguenza di:
– FURTO commesso dopo che i xxxxx si sono introdotti nei locali:
– con rottura o scasso delle difese esterne e dei relativi mezzi di chiu- sura, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche indicate all’art. 37 “Operatività dell’assicurazione”, ovvero praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
– con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
– con uso di chiavi vere, smarrite o sottratte in modo fraudolento all’Assicurato o a chi le detiene, a condizione che l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’Autorità compe- tente almeno 24 ore prima del sinistro.
L’assicurazione vale sino alle ore 24.00 del quinto giorno successivo alla denuncia. In presenza della denuncia l’Impresa rimborserà, sino alla concorrenza di € 200,00, le spese per l’avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti.
– per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di osta- coli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
– in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avve- nuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne.
Per le cose custodite in cassaforte o armadio corazzato, l’assicurazione furto è valida a condizione che l’autore del reato, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati ne abbia asportato il contenuto con scasso della cassaforte o dell’armadio o con asportazione degli stessi.
– FURTO commesso o agevolato dagli addetti all’esercizio, a parziale deroga dell’art. 40, a condizione che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti le cose assicurate né di quelle di particolari mezzi di difesa interni o della sorveglianza dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle
durante le quali l’addetto adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi.
– FURTO commesso:
– attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
– durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte-vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso;
– con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pub- blico e presenza di addetti all’esercizio.
– FURTO commesso con destrezza nell’interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello di accadimento.
– RAPINA/ESTORSIONE avvenuta nell’esercizio, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano preleva- te dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
– GUASTI CAGIONATI DAI LADRI alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese came- re di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, nonché per gli ATTI VAN- DALICI alle merci, macchinari ed attrezzature, arredamento, nonché ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi mezzi di protezione e chiusura, commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o ten- tati. Non rientrano in questa garanzia i danni da incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore del reato o del tentativo di reato.
Art. 28 – Spese accessorie
Sono inoltre comprese le spese accessorie di seguito indicate anche in ecce- denza alle rispettive somme assicurate e senza applicazione di regola pro- porzionale:
28.1 - Onorari dei periti
Le spese e gli onorari del perito, che l'Assicurato avrà nominato in base al disposto dell'art. 45, fino a concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato a
termini di polizza con il massimo di € 10.000,00 per sinistro ed anno assi- curativo.
28.2 Costi ed oneri per gli obblighi in caso di sinistro
Gli eventuali oneri che il Contraente/Assicurato dovrà sostenere in base a quanto richiesto all’ articolo 43 saranno a carico dell’ Impresa fino alla con- correnza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza.
Art. 29 - Limiti di indennizzo
Della somma assicurata l’Impresa, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:
a) di € 15.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri di autore, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi comunque preziosi), oggetti e ser- vizi di argenteria;
b) del 10% col massimo di € 2.500,00 per i “valori” non custoditi in cassa- forte o armadio corazzato;
c) del 30% con il massimo di € 7.500,00 per le merci poste nei locali uti- lizzati come “deposito di riserva”;
d) del 10%, con il massimo di € 500,00, per il furto commesso con destrez- za; da tale estensione sono esclusi i valori ed i preziosi;
e) del 10%, con il massimo di € 2.600,00, per il furto, la rapina, l’estorsio- ne e lo scippo dei “valori” commessi sul portavalori incaricato del servi- zio, mentre, al di fuori dell’esercizio specificato in polizza, detiene i “valo- ri” stessi durante il trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa.
Il furto è indennizzato anche se avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore del portavalori.
Per il furto con destrezza l’assicurazione è limitata ai casi in cui il porta- valori ha indosso o a portata di mano i “valori” medesimi:
f) del 10% con il massimo di € 2.500,00 per il furto, la rapina e l’estorsio- ne di merci presso terzi, ai quali siano state affidate in custodia, per lavo- razione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura di cui all’art. 37b);
g) del 20% con il massimo di € 5.000,00 per le spese sostenute in conse- guenza di un “rischio assicurato” per le operazioni manuali e meccani- che di rifacimento di supporto dati, archivi, documenti, registri, nastri, comprese le spese necessarie per la ricostruzione dei dati in essi con- tenuti e gli indennizzi dovuti per legge a terzi, escluso qualsiasi riferi- mento a valori artistici o scientifici;
h) del 10% con il massimo di € 2.000,00 per furto, rapina ed estorsione di merci trasportate negli autoveicoli in uso all’Assicurato guidati dal mede- simo o dai suoi familiari o dipendenti addetti all’esercizio. L’assicurazione è valida esclusivamente durante i trasporti effettuati con autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completa- mente chiuso e con le portiere bloccate.
i) del 10% con il massimo di € 5.000,00 per guasti ladri nonché atti van- dalici commessi dagli autori del furto, tentato furto, rapina, estorsione.
Art. 30 - Sospensione dell’ assicurazione per i locali incustoditi
L’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del sessantesimo
giorno consecutivo di chiusura dei locali.
Per i valori non custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la sospensione decorre invece dalle ore 24.00 del sedicesimo giorno.
Art. 31 - Riduzione delle somme assicurate - Reintegro automatico Le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio; tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi il Contraente a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità, sulla base di un tasso pari al 120 % del tasso iniziale di polizza. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, é valido fino al raggiungimento di un importo pari a una volta i valori assicurati al momento del "primo sinistro". Qualora a seguito del sini- stro stesso l’Impresa o il Contraente decidessero invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 32 - Rischi assicurati
È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle “Macchine elettroniche” poste nei locali dell’ esercizio assicurato, da un qualunque even- to accidentale non espressamente escluso dagli artt. 36 e 40.
Sono compresi nell’assicurazione i programmi operativi per sistemi di ela- borazione elettronica dei dati nonché i relativi supporti di dati.
Sono comunque esclusi i programmi applicativi individuali e/o personalizzati. I rischi garantiti nella presente Sezione si intendono prestati nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola propor- zionale di cui all'art. 1907 C.C..
Art. 33 - Dolo e Colpa grave
A deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati i danni causati dai “Rischi assicurati” anche se determinati da:
- colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell' Assicurato stesso con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.
Art. 34 - Aumento dell’indennizzo
L’Impresa pagherà sino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabi- le a termini di polizza per il danno materiale e diretto, anche in eccedenza alla somma assicurata:
– le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina idonea discarica i residuati del sinistro;
– costi ed oneri per gli “obblighi” in caso di sinistro;
– onorari del Perito, scelto in conformità a quanto previsto all’art. 44 “Procedura per la valutazione del danno”;
– spese sostenute per il rifacimento e la ricostruzione dei “Supporto dati” danneggiati dal sinistro;
– maggiori costi sostenuti per: uso di impianto o apparecchio sostitutivo, applicazione di metodi di lavoro alternativi, prestazione di servizi da terzi.
Art. 35 - Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dal- l’art. 1916 C.C.. Verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a termini di legge nonchè verso le società consociate controllate o collegate e i clienti, purchè l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile del sinistro.
Art. 36 - Esclusioni
A) Franchigia: sono escluse dall’assicurazione i primi € 250,00 di ogni sini- stro.
B) Prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica- manutenzione: sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettri- ci, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e com- ponenti elettronici delle cose assicurate (ivi compresi i costi della ricer- ca e dell’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle pre- stazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d’o- pera) verificatisi durante l’esercizio senza concorso di cause esterne.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti assicurati sono indennizzabili solo a condizione che gli impianti stessi siano dotati degli apparecchi di protezione e stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice.
C) Sono esclusi i danni indennizzabili sotto le Sezioni I) e III).
Relativamente ai supporti dati e programmi in licenza d’ uso, sono esclusi i costi derivanti dalla perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinature per svista.
Art. 37 - Operatività dell’assicurazione
L’assicurazione è valida a condizione che il fabbricato assicurato x xxxxx- nente le cose assicurate:
a) per tutte le Sezioni suindicate:
– sia costruito in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificia- li incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetroce- mento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture por- tanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
– sia in buone condizioni di statica e manutenzione;
b) per i rischi Furto, Guasti e Atti vandalici della Sezione III):
– abbia tutte le aperture verso l’esterno (compresi i lucernari), situate in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, non- ché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità perso- nale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguen- ti mezzi:
– serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamen- to, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia;
il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
– inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Sono ammesse anche aperture difese da serramenti con sole lastre di vetro o di cristallo.
Se l’autore del sinistro si è introdotto nei locali tramite la sola rottura di tali lastre, senza scasso od effrazione di ulteriori difese esterne, verrà applica- to, sull’importo liquidato a termini di polizza, lo scoperto del 25%.
Tale scoperto non è applicato se il fatto è commesso nei modi previsti dall’Art. 27. Non sono pertanto indennizzabili i danni avvenuti quando non esistano o non siano operanti le difese sopraindicate.
Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennizzo verrà determinato ai sensi delle “Norme in caso di sinistro”, senza tenere conto
dello scoperto di cui sopra, che verrà detratto successivamente dall’impor- to così calcolato.
c) per i rischi Furto, Guasti e Atti vandalici della Sezione III):
c.1) - Scoperto a carico dell'Assicurato (operante se richiamata nella sche- da di polizza)
In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'impor- to liquidato a termini di polizza eccetto quello relativo ai "guasti cagionati dai ladri" al fabbricato ed agli infissi, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 2 delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
c.2) - Impianto di allarme antifurto (operante se richiamata nella scheda di polizza) Nel caso in cui venga dichiarata in polizza l'esistenza di impianto d'allarme, è essenziale ai fini dell'efficacia della garanzia furto che i locali contenenti le cose assicurate siano presidiati da impianto di allarme antifurto, aziona- to da batteria collegata alla rete elettrica attraverso un dispositivo di ricari- ca automatica, in funzione ogni qualvolta nei predetti locali non vi sia pre- senza di persone.
Relativamente a tale impianto d'allarme l'Assicurato si obbliga a:
a. mantenere efficiente l'impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all'anno dalla Ditta installatrice od altra Ditta da essa rico- nosciuta;
b. far apportare modifiche, ampliamenti o riparazioni all'impianto ed agli apparecchi soltanto dalla Ditta installatrice, salvo quando trattasi di lavo- ri di lieve entità, per l'esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla Ditta installatrice medesima;
c. avere cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l'impianto rimanga il minor tempo possibile inattivo, approntando nel frat- tempo idonei mezzi di emergenza.
In caso di mancata attivazione o funzionamento del suddetto impianto non- ché di mancata corrispondenza dello stesso ai requisiti sopra indicati,
l'Impresa corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
Art. 38 - Attrezzature e vetrinette esterne
Sono comprese, purché stabilmente fissate:
– le attrezzature poste all’esterno dei locali;
– le vetrinette esterne con relativo contenuto.
Per i danni di furto, atti vandalici e per i guasti cagionati dai ladri, l’inden- nizzo avverrà sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.600,00 e con detrazione dello scoperto del 20% con il minimo di € 100,00.
Art. 39 - Trasloco
In caso di trasloco dell’esercizio indicato in polizza, l’assicurazione rimane sospesa fino a quando l’Assicurato ne abbia dato notizia all’Impresa per iscritto, ferme le disposizioni dell’art. 5 se il trasloco comporta aggrava- mento del rischio.
Art. 40 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) determinati da o verificatisi in occasione di:
– fatti di guerra anche civile e insurrezioni, invasioni e ostilità, con o senza dichiarazione di guerra, rivolta, occupazione militare, terremo- ti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
– trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche e da esposi- zione a radiazioni ionizzanti;
salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
c) causati da gelo, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana;
d) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune; ad alberi, fiori e colti- vazioni in genere;
e) di saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorige-
no, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazio- ne. Questa esclusione non vale se è operante la Garanzia Aggiuntiva 16.3“Mancato freddo”;
g) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, restrizioni per norme urbani- stiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di red- dito commerciale e/o industriale, sospensione del lavoro e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto pattuito per l’“Indennità aggiuntiva”.
Limitatamente alla Sezione III) Furto e rischi complementari sono inoltre esclusi i danni agevolati dall’Assicurato con colpa grave, nonché, salvo quanto previsto all’art. 27, i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
a) persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
b) persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
c) incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le con- tengono;
d) persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rien- trano nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non coabitanti.
Limitatamente alla Sezione IV) Elettronica sono inoltre esclusi i danni:
a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conse- guenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti gradua- li degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente colpita;
b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore, il Venditore od il Locatore delle cose assicurate;
c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
d) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'eserci- zio indicate dal Costruttore e/o Fornitore delle cose assicurate;
e) di natura estetica che non siano connessi a danni indennizzabili;
f) attribuibili a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della poliz- za;
g) cyber exclusion:
Sono esclusi i danni di:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1 e 2. causati da modifica o alterazione ai program- mi dovuti a:
a) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
b) computer virus o software simili (es. trojan, vermi ecc.);
c) uso di indirizzi internet , siti web o intranet;
d) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connes- sione a indirizzi internet , siti – web o intranet;
e per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a:
e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellet- tuale (come per esempio marchio, diritto d’autore, brevetto);
f) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazione/i sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza.
Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1 e 2 derivi altro danno materiale e diretto, tale danno e le eventuali relative conseguenze si intendono coperte dalla presente polizza.
Art. 41 - Anticipo indennizzi
L’Impresa anticipa un importo pari al 50% dell’ammontare presumibilmente indennizzabile, in base alle risultanze acquisite, purché:
– l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
– l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della “denuncia circostanziata del sinistro”;
– il presumibile indennizzo non sia inferiore ad € 50.000,00;
– non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali inerenti il sinistro, istanze fallimentari a carico dell’Assicurato.
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del danno.
L’obbligo dell’Impresa dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richie- sta dell’anticipo.
Art. 42 - Cose di proprietà di terzi
L’assicurazione del “Contenuto” comprende le cose di proprietà di terzi.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti (da eleggersi dall’Impresa e dall’Assicurato) né azio- ne alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono esse- re esercitati che dall’ Assicurato.
L’indennità per le cose di proprietà di terzi che, a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’in- tervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 43 - Obblighi
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato dovrà:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate, adoperarsi per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate e conservare le tracce ed i residui del sinistro;
b) darne avviso all’Impresa entro dieci giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza; darne comunicazione dettagliata all’Agenzia alla quale è appoggiata la polizza o all’Impresa, specificando le cause pre- sunte e l’entità approssimativa del danno;
c) sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, per i danni presumi- bilmente dolosi e in tutti i casi previsti dalla legge, trasmettendone copia all’Agenzia o all’Impresa;
d) fare tempestiva denuncia anche al debitore in caso di distruzione o sot- trazione di titoli di credito, ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico dell’Impresa secondo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile;
e) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quan- tità e valore delle cose perdute o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l’indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 44 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare dei danni (esclusi quelli di Responsabilità Civile) è concorda- to dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante
Periti nominati uno dall’Impresa e uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene sol- tanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Salvo quanto indicato agli artt. 14 - 23 - 28 - 34 “Aumento dell’indennizzo”, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 45 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e moda- lità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circo- stanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi” in caso di sinistro dell’art. 43;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate dan- neggiate e non danneggiate oppure sottratte e non sottratte, determi- nando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 46 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e di ogni altra even- tuale spettanza in base alle garanzie operanti ed alle disposizioni con- trattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in appo- sito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esem- plare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo,
errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 46 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni “cosa” assicurata ed il suo ammontare si determina:
A) per il fabbricato o rischio locativo: stimando la spesa necessaria, valuta- ta al momento del sinistro, per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con analoghe od equivalenti carat- teristiche costruttive e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
B) per il contenuto: come differenza fra il valore che le “cose” assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che ne resta dopo il sinistro, al netto del valore di eventuali recuperi e fermi i limiti previsti, sti- mando:
a) per le merci: il loro valore in relazione alla natura, qualità, all’eventua- le svalutazione commerciale e compresi gli oneri fiscali, se dovuti;
b) per mobilio, arredamento, attrezzature, impianti e macchine elettroni- che: il valore di rimpiazzo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendi- mento;
c) per le lastre e le insegne: il valore di rimpiazzo compresa la manodo- pera necessaria con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, dedotto il valore dei residui;
d) per le macchine elettroniche: il valore di rimpiazzo oppure la spesa necessaria per ripristinare la macchina nella sua funzionalità se ne è economicamente conveniente la riparazione.
Per le cose fuori uso od inservibili, così come per le cose non rimpiazzabi- li o non sostituibili, l’assicurazione è prestata per il loro valore al “momento del sinistro”, al netto cioè di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ob- solescenza, all’ubicazione, alla destinazione, al deperimento per l’uso ed ogni altra circostanza concomitante.
L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rim- piazzo o alla riparazione del contenuto o delle lastre e insegne e/o alla ripa-
razione o ricostruzione del fabbricato, nello stesso luogo o in altra località, entro un anno dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio all’Impresa. Fintantoché ciò non avviene l’Impresa limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato.
L’Impresa procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di inden- nizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demoli- zione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 47.
Limitatamente alle garanzie ricorso terzi e rischio locativo per la determi- nazione del danno opera l’art. 67 “Gestione delle vertenze di danno”.
Art. 47 - Assicurazione parziale - Tolleranza
Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area e per il Contenuto inferiore al valore di rimpiazzo, l’Impresa risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti impor- ti. Tuttavia, se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non supe- rano di oltre il 15% le somme assicurate, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola propor- zionale verrà applicata per la sola eccedenza.
Il presente articolo non vale per la forma a “Primo Rischio” e per le Sezioni II Lastre, III) Furto e IV) Elettronica.
Art. 48 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare dei danni, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occul- ta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indi- zi materiali ed i residui del sinistro o facilità il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 49 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
– l’Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liqui- dato prima delle rispettive scadenze, se previste:
– l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’indennizzo per essi percepito
non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consen- tita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
– il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabili- to che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’e- sercizio dell’azione cambiaria.
Art. 50 - Recupero delle cose asportate
Se le cose asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà dell’Impresa se questa ha risar- cito integralmente il danno.
Se invece l’Impresa ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recu- pero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno even- tualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta all’Impresa.
Art. 51 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 52 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la neces- saria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'in- dennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sem- pre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcu- no dei casi previsti dalle "Esclusioni" degli artt. 26 - 36 - 40.
Art. 53 - Delimitazione degli scoperti
In caso di applicabilità di più scoperti a carico dell’Assicurato, le percentuali
dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.
L’Assicurato non può, pena la decadenza da ogni diritto ad indennizzo, far assicurare da altri le quote percentuali di scoperto dell’indennizzo a suo carico. In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati. Se lo scoperto è operante in concomitanza di una franchigia, quest’ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.
Art. 54 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indi- cando a ciascuno il nome degli altri, ed è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonoma- mente considerato; qualora la somma di tali indennizzi superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporziona- le in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 55 - I.V.A.
In caso di danno, l’I.V.A. relativa agli indennizzi sui beni colpiti da sinistro risarcibile, fa parte dell’indennizzo solo nella misura in cui l’I.V.A. costituisca fattore di costo per l’Assicurato, vale a dire non sia, a norma di legge, in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all’Erario, in forza dell’art. 17 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Art. 56 - Cumulo di “Rischi assicurati”
Qualora un sinistro sia indennizzabile in base ai “Rischi assicurati” in più Sezioni della presente assicurazione, il danno verrà liquidato attribuendo il sinistro alla Sezione più favorevole all’Assicurato, senza alcuna compensa- zione tra Xxxxxxx.
Art. 57 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quelle assicurate, maggiorate di quanto previsto agli artt. 14 - 23 - 28 - 34.
Art. 58 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza
- a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capi- tale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagio- nati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'eserci- zio dell'attività dichiarata in polizza e dei servizi ad essa connessi.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa deriva- re all'Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
b) Assicurazione Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti od equiparabili, come definiti dal D. Lgs. 276/2003, nonché da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazio- ne;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina delle norme citate al precedente punto 1) o eccedenti le prestazioni da queste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000.
I titolari ed i soci dell'Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli asso- ciati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. Da tale assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali. In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell'INAIL, i prestatori di lavoro temporanei di cui alle norme citate al precedente punto 1) saranno considerati terzi.
Se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, l'assicurazione non è efficace qualora l'omessa dichiarazione presso l'INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo dell'Assicurato.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 59 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione di responsabilità civile
verso terzi:
a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente, anche se dipendenti o collaboratori dell'Assicurato;
b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si tro- vino con loro nei rapporti di cui alla lettera a.;
c. i prestatori di lavoro e le persone che, essendo in rapporto di dipenden- za con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servi- zio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indi- pendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subisca- no il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle atti- vità cui si riferisce l'assicurazione.
Art. 60 - Rischi esclusi dall’assicurazione
L'assicurazione non comprende i danni:
a) da furto;
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui dete- nute;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché a quelle tra- sportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
f) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
g) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico;
h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interru- zione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, altera- zioni o impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
i) provocati da persone che non siano prestatori di lavoro da lui dipenden- ti od equiparabili, come definiti dal D. Lgs. 276/2003;
j) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni del fabbricato ove si svolge l'attività assicurata;
k) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
l) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavo- ri, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la conse- gna a terzi, per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavo- ri e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distinta- mente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si con- sidera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
m) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
n) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
o) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, fra- namento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
p) da detenzione o impiego di esplosivi;
q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività indu- striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
r) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
s) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energe- tici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e quant'altro ine- rente);
t) riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, ven- dita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto;
u) dei quali l'Assicurato sia chiamato a rispondere a qualunque titolo per azioni terroristiche da chiunque poste in atto.
v) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
w) derivanti da campi elettromagnetici;
x) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifesta- tasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all’encefalopatia spongifor- me.
Art. 61 - Estensioni di garanzia
Ferme restando le delimitazioni di polizza di cui all’ articolo 60 qualora non derogate nelle estensioni che seguono, l'assicurazione R.C.T. di cui all’ arti- colo 58. a) comprende altresì i rischi derivanti da:
61.1 - Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, com- presi ascensori, montacarichi e cancelli anche automatici, di porte ad aper- tura elettronica, di antenne radiotelevisive, di muri di cinta, di tettoie, non- ché di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi
La garanzia comprende inoltre:
a) i danni da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, purché conse- guenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e condutture di perti- nenza del fabbricato con una franchigia assoluta di € 150,00 per ogni sinistro.
b) i lavori di pulizia, ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in eco- nomia e/o appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraeleva- zione, la garanzia si intende prestata anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente dei suddetti lavori ceduti in appalto.
Nel caso di attività rientranti nella normativa dei D. Lgs 494/96 e 528/99 la garanzia opera a condizione che:
• l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D. Lgs.;
• dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni per- sonali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.
61.2 - Proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi di perti- nenza dei fabbricati indicati in polizza e nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni (con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati).
Relativamente ai veicoli parcheggiati la garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato; la garanzia con compren- de i danni da mancato utilizzo dei mezzi danneggiati, nonché le cose conte- nute nei veicoli.
61.3 - Servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o con cani da guardia.
61.4 - Gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infer- merie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda.
61.5 - Proprietà e/o utilizzo di apparecchiature elettroniche in genere al servizio del pubblico inerenti l’attività descritta in polizza.
61.6 - Gestione della mensa aziendale nonché di distributori automatici di cibi e bevande, compreso il rischio della somministrazione e compresi i danni corporali subiti dai dipendenti, restando comunque esclusa - qualora la gestione venga affidata a terzi - la responsabilità civile imputabile al gestore.
61.7 - Servizio antincendio.
61.8 - Partecipazione a corsi di preparazione indetti dall'Assicurato, limi- tatamente alle lesioni fisiche subite dai partecipanti.
61.9 - Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento o dallo smontaggio degli stand.
61.10 - Committenza auto ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell' Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di pro- prietà od in usufrutto dell' Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per le lesioni subite dalle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili.
La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La garanzia è operante sempreché risulti provato che al momento del sini- stro il mezzo era guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di rego- lare patente di abilitazione, se richiesta.
61.11 - Esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chi- mici e di analisi, impianti di autolavaggio nonché di altre simili attività ed attrezzature a servizio delle esclusive necessità dell'esercizio commerciale.
61.12 - Proprietà e/o conduzione di uffici, magazzini, depositi di proprietà dell'Assicurato e situati in Italia, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza.
61.13 - Danni causati da prodotti alimentari somministrati o smerciati Per gli Assicurati che effettuano la produzione e/o la vendita di generi ali- mentari, l'assicurazione comprende i danni causati dai generi somministra- ti o smerciati, purché la somministrazione, lo smercio ed il danno si siano verificati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato non oltre 6 mesi dopo la vendita o la somministrazione. La pre- sente garanzia è prestata con il massimo di € 50.000,00 per ciascun sini- stro ed anno assicurativo e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.
61.14 - Proprietà ed uso di velocipedi, ciclofurgoni e veicoli non a motore e mezzi di trasporto a mano impiegati esclusivamente per le esi- genze dell'attività descritta in polizza.
61.15 - Mezzi meccanici
L'assicurazione s'intende operante anche quando alla guida dei mezzi meccanici siano addetti dipendenti sprovvisti della prescritta abilitazione, sempreché si tratti di persona idonea alla conduzione del mezzo e di età non inferiore a 16 anni.
La garanzia vale anche per il funzionamento dei mezzi meccanici operanti nell'ambito di aree aperte al pubblico, con l'esclusione comunque, di tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme della legge 24/12/1969 n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. del 24/11/70 n. 973, è obbligatoria l'assicurazione.
61.16 - Lavori presso terzi
Relativamente ai lavori effettuati presso terzi comprese le attività di installazione, prelievo, rifornimento e consegna merci l’ assicurazione è estesa ai danni:
– a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
– alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volu- me o peso, non possono essere agevolmente rimosse.
La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 25.000,00 per ciascun sinistro ed anno assicurativo e previa applicazione di una fran- chigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro.
61.17 - Xxxxx alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in temporanea con- segna con l’esclusione dei danni:
• provocati alle cose in riparazione o manutenzione durante e per conse- guenza dei lavori di riparazione e manutenzione,
• da furto,
• alle cose che costituiscono strumenti di lavoro,
• xxxxx xxxxxxxxx,
• danni dovuti a normale uso, deperimenti e simili.
Sono esclusi preziosi, valori, veicoli e natanti e cose in essi contenute.
La presente garanzia è prestata con il massimo di € 25.000,00 per ciascun
sinistro ed anno assicurativo e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.
Limitatamente a bar, birrerie, pizzerie, ristoranti, tavole calde, fast-foods e simili e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia com- prende, entro il limite sopra stabilito, e sino alla concorrenza massima di €
500,00 per ogni danneggiato e senza applicazione di alcuna franchigia, i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterio- ramente delle cose portate nell’esercizio consegnate all’Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell’art. 1784 del Codice Civile.
Per le cose non consegnate la garanzia è prestata con deduzione dei primi
€ 50,00 e con un massimo risarcimento di € 250,00 per ogni cliente dan- neggiato.
Per entrambe le garanzie l’assicurazione non vale per preziosi, valori, vei- coli e natanti in genere e cose in essi contenute.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento nonché quelli cau- sati da lavatura, smacchiatura e simili.
Limitatamente a tintorie e lavanderie, sono compresi i danni cagionati alle cose in lavorazione, previa deduzione dei primi € 100,00 e con il massimo
risarcimento di € 1.000,00 per ogni sinistro.
61.18 - Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 150,00 per ogni
mezzo danneggiato.
La garanzia non comprende i danni da mancato utilizzo dei mezzi danneggiati nè i danni alle cose contenute nei veicoli.
61.19 - Danni a cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato stesso, portate o in deposito nell'ambito dell'attività descritta in polizza, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’Assicurato a termini di legge.
Relativamente ai veicoli si applica il disposto dell’ art. 61.2.
Da tale estensione sono esclusi i preziosi e valori e le cose contenute nei veicoli.
61.20 - Responsabilità civile personale di ciascun dipendente, quadro, diri- gente dell’Assicurato per danni materiali e danni corporali conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
– alle persone considerate terzi (escluso l’Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;
– agli altri prestatori di lavoro, dipendenti dell’Assicurato, lavoratori interi- nali, lavoratori parasubordinati, limitatamente alle lesioni corporali degli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, nel limite del massima- le pattuito per la garanzia R.C.O.
61.21 - Responsabili sicurezza D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
L’assicurazione vale anche per :
– la responsabilità civile derivante dall’Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti, ai lavora- tori interinali, ai lavoratori parasubordinati;
– la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al ser- vizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, a condizione che tali mansioni siano svolte dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai dipendenti dell’Assicurato stesso.
61.22 - Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per
ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 1.500,00 con il massimo risarci-
mento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
61.23 - Danni da incendio, scoppio, esplosione od implosione di cose dell’Assicurato o da lui detenute con il massimo risarcimento di € 50.000,00
per sinistro ed anno assicurativo.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni
sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00.
La presente garanzia opererà a secondo rischio qualora esistesse altra effi- cace copertura di responsabilità civile anche se prestata con polizza incen- dio o dalla Sezione incendio di questo contratto.
61.24 - Inquinamento accidentale
La garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte, lesioni perso- nali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contamina- zione dell’ aria, dell’ acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriusci- te a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
L’assicurazione vale per eventi dannosi provocati da sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto.
La presente garanzia si intende prestata con uno scoperto del 10% per
ogni sinistro con il minimo di € 2.500,00, col massimo risarcimento di
€ 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
61.25 - Qualifica di terzi alle persone non dipendenti dell’Assicurato
Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali:
1. i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;
2. le persone non dipendenti dell’Assicurato che collaborano con lo stesso in qualità di progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici amministrativi e legali ed altri professionisti in genere;
3. le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l’Azienda;
4. gli amministratori (escluso il legale rappresentante) e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a) dell’art. 59.
61.26 - Infortuni subiti da appaltatori e subappaltatori
Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavo- ro (escluse le malattie professionali), e sino alla concorrenza dei massimali
previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, i titolari delle ditte appaltatrici o subappaltatrici ed i loro prestatori di lavoro, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
61.27 - Lavoro interinale (Legge 196/97) - Xxxxx a terzi
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati da “prestatori di lavoro temporaneo” non dipendenti dall’Assicurato ma assunti da “un’impresa fornitrice” nell’esercizio dell’atti- vità per la quale è prestata l’assicurazione e che prestano, per conto dell’Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n. 196 del 24/06/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).
Art. 62 - Xxxxx causati da errata installazione o riparazione, dopo l’ul- timazione dei lavori e la consegna
A parziale deroga dell’art. 60 lettera l), l’assicurazione comprende i danni dei quali l’Assicurato deve rispondere per errori di installazione, montaggio, riparazione verificatisi dopo l’ultimazione dei lavori ed entro 12 mesi dal loro compimento.
Sono esclusi da questa estensione di garanzia:
– i lavori eseguiti ed i danni verificatisi fuori dal periodo di validità del contratto;
– i danni alle cose o alle sole parti di esse direttamente installate, ripara- te, montate;
– i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere per contratto;
– i danni causati da prodotti impiegati e dei quali debba rispondere il for- nitore dell’Assicurato;
– i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità di impianti, macchine, macchinari, autoveicoli e attrezzature varie.
La garanzia è prestata, fino al massimale per ogni sinistro e per anno assi- curativo di € 25.000,00 per dani a cose e del 10% del massimale per danni a persone, con lo scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del sinistro, col minimo di € 250,00.
Art. 63 - Coesistenza di altre assicurazioni
Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per i medesimi rischi previsti dalla presente polizza, questa, fermi i limiti dei massimali indicati nel contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.
Per le eventuali garanzie non previste dalle altre assicurazioni ma accor-
date con la presente polizza, l'assicurazione è operante a tutti gli effetti nel- l'ambito dei massimali indicati nel contratto.
Art. 64 - Limite massimo di risarcimento
Xxxxx i massimali esposti in polizza, resta convenuto che l'Impresa, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente più casi di responsabilità civi- le, non risarcirà complessivamente somma superiore al massimale previsto in scheda di polizza per la garanzia R.C.T.
Art. 65 - Validità territoriale
L' assicurazione R.C.T. si intende operante per i danni verificatisi nei ter- ritorio di tutti i paesi Europei; l’ assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 66 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazio- ni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venu- to a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi rela- tivi al sinistro successivamente a lui pervenuti, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, l’Impresa ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, i sinistri per i quali ha luogo l’ inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo (art.1915 C.C.).
Art. 67 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle verten- ze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione pro-
mossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo inte- resse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tec- nici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 68 - Difesa penale obbligatoria
L’Impresa si obbliga, in caso di procedimento penale afferente i rischi assi- curati, ad assumere a proprio carico le spese di difesa in ogni grado di giu- dizio – purché promosso su iniziativa della pubblica o privata accusa – provvedendo al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa desi- gnati ed i quali gli interessati abbiano conferito il mandato.
Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non sarà a carico dell’Impresa se non preventivamente autorizzata.
Art. 69 - Pluralità di Assicurati
Il massimale stabilito in polizza sia per la garanzia R.C.T. sia per la garan- zia R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 70 - Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale l’assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone.
Art. 71 - Variazione nel numero di addetti
Il premio della presente assicurazione viene determinato sulla dichiarazio- ne da parte dell’ Assicurato che il numero delle persone addette all’Azienda è quello indicato nella scheda di polizza.
Si conviene fra le parti che:
– entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza di cia- scuna annualità assicurativa, l’Assicurato comunica all’Impresa le varia- zioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell’an- no, relativamente al numero degli addetti;
– se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di addetti diverso da quello dichiarato in polizza, l’Impresa provvederà ad emettere appen- dice o nuovo contratto, variando il premio in base al numero effettivo degli addetti risultante a tale data;
– l’Impresa ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni neces- sarie; qualora l’Assicurato dovesse omettere di segnalare alle singole scadenze annuali successive, le variazioni in aumento del numero degli addetti originariamente dichiarati;
– nel caso in cui dalla polizza e/o appendice risultasse operante la pre- sente Sezione, ma senza l’indicazione del numero di addetti, verrà con- siderato un numero non superiore a cinque unità, compreso il titolare.
L’Impresa rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’Art.1898 del Codice Civile, solo nel caso in cui il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE “ASSISTENZA”
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di Europ Assistance Italia Spa – P.zza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzatu- re e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni del- l’anno o entro i limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefo- nico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.
PRESTAZIONI
Sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all’Assicurato.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento fortuito che determina la richiesta di assistenza da parte dell’Assicurato per una delle prestazioni previste in polizza.
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA DI ASSISTENZA
Art. 72 - Oggetto dell' Assicurazione
Avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. per la gestione dei sinistri e l'erogazione delle prestazioni di assistenza, l’Impresa, alle condizioni e nei limiti appresso indicati, si obbliga, al verifi- carsi di un sinistro che interessi l’esercizio assicurato, a mettere a disposi- zione dell' Assicurato e/o dei suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia le seguenti prestazioni:
Prestazioni
72.1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora presso l’esercizio dell’Assicurato sia necessario l’intervento di un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa prov-
vede all'invio di un idraulico e l’Impresa tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. Restano comun- que a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a. allagamento o infiltrazione nell’esercizio assicurato o nei locali dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse del- l'impianto idraulico;
b. mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provo- cato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
Sono esclusi:
Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubatu- re mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio.
Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.
72.2. Interventi di emergenza per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’esercizio assicurato e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e l’Impresa tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massima- le di € 300,00 per sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provoca- to da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'im- pianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fab- bricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'im- pianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
• per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubi- netti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fab- bricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.
• per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.
72.3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora presso l’esercizio assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’esercizio stesso, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e l’Impresa tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
• guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’esercizio a monte del con- tatore.
72.4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora presso l’esercizio assicurato sia necessario un fabbro per un inter- vento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fab- bro e l’Impresa tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
• smarrimento, furto o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratu- ra che rendano impossibile l'accesso ai locali dell’esercizio;
• scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicu- rezza dei locali dell’esercizio.
72.5. Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora presso l’esercizio assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso.
Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
72.6. Spese di albergo
Qualora l’esercizio sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 72.1, 72.2, 72.3 e 72.4, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato e l’Impresa tiene a proprio cari- co le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di
€ 300,00 per sinistro.
72.7. Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 72.1, 72.2, 72.3 e 72.4, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplo- sione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà, all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e l’Impresa tiene a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di
€ 300,00 per sinistro.
Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbando- nare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizio- ne un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e l’Impresa terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 300 per sinistro.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
72.8. Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'ac- qua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l’esercizio assi- curato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantite la sicurez- za dell’esercizio stesso.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di vigilanza.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giu- rata o l'amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa.
Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali:
72.9. Trasloco
Qualora in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 72.1, 72.2, 72.3 e 72.4. l’esercizio assicurato risulta inagibile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizze- rà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino alla nuova ubicazione o depo- sito in Italia e l’Impresa terrà a proprio carico il costo relativo al trasloco stes- so fino ad un massimo complessivo di € 500,00 per sinistro.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.
L’Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inagibile il suo esercizio, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’esercizio.
72.10. Informazioni per l’immobile
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relative ai seguenti argo- menti:
- normative di locazione:
• usi non Abitativi;
• L. 392/78 equo canone;
• L. 431/98 contratti liberi - contratti convenzionati (accordi a livello ter- ritoriale);
• durata delle locazioni, adeguamento del canone, deposito cauzio- nale;
• oneri accessori, riparazioni straordinarie;
• diritti e doveri del locatore e del conduttore, rinnovo, risoluzione del contratto, cessione del contratto, successione del contratto;
• rilascio dell'immobile, procedura di sfratto;
- condominio:
• amministrazione: amministratore (compiti, nomina, revoca, rappre- sentanza), assemblea (compiti, delibere, costituzione, impugnazio- ne), regolamento di condominio, tenuta dei verbali, diritti dei parteci- panti sulle cose comuni;
• dipendenze, pertinenze e parti comuni;
• controversie: dissensi e rinuncia dei condomini alle liti, turbative all'e- stetica, stabilità, tranquillità del condominio, tutela delle parti comuni;
• rappresentanza giudiziale e predisposizione dei documenti per le liti;
• manutenzione: ammodernamenti, innovazioni, ampliamenti e opere sulle parti comuni dell'edificio, impianti e norme di sicurezza, contrat- ti di appalto;
• contabilità e fisco: ripartizione delle spese, riscossione dei contributi, codice fiscale, c/c fiscale, obblighi nei confronti del fisco, IVA, ICI, passo carraio, insegne;
• rapporti con fornitori, dipendenti del condominio, Amministrazione Pubblica;
• tenuta dei libri contabili, rendiconto annuale delle spese;
• compravendita dei beni immobili:
• proposta di acquisto / vendita, contenuti del contratto preliminare, tra- scrizione del contratto e opponibilità ai terzi, caparra confirmatoria, azione di adempimento, termine essenziale, risoluzione di diritto;
• contratto definitivo / rogito, trascrizione e registrazione, obbligazione solidale per pagamento delle spese condominiali;
telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni desi- derate.
La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.
72.11. Limitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni pro- vocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di ter- rorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefa- centi e allucinogeni.
3. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti del- l’esercizio interessate dall'intervento di assistenza.
4. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. L’Impresa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
6. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformi- tà con quanto previsto all'art. 2952 C. C..
7. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C. C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarci- mento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Società di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Società assicura- trice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di deca- denza.
Nel caso in cui attivasse altra Società, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposi- zioni di legge.
9. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
10. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla poliz- za sono soggette alla giurisdizione italiana.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI DI ASSISTENZA
Art. 73 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - Richiesta di assistenza Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:
800.405.390
oppure al numero di Milano:
02.58.2861.52
Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome.
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla COME.
4. Indirizzo del luogo in cui si trova.
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richia- marlo nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenu- to a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGI- NALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicita- mente l'effettuazione.
Europ Assistance per poter erogare le garanzie prestate previste in polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D.lgs 196/03(Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell’Informativa.
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Mod. UBI Ass. 1114 ed. 01/12/2010 - 1.000