ESTRATTI DI POLIZZA
CONVENZIONE 2024
La gestione delle polizze in convenzione e dei sinistri relativi è affidata esclusivamente ai broker di assicurazione GOLINUCCI srl - iscrizione RUI n. B000070946 - xxx.xxxxxxxxx.xx
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ESTRATTI DI POLIZZA
Informativa contrattuale relativa a polizze poste in commercializzazione prima del 01/12/2010*
POLIZZA CASSIERI (EURO, VALUTA ESTERA)
Copre le perdite connesse all’attività del cassiere comprese le eventuali differenze dalla gestione del caricamento e scaricamento bancomat.
Limiti massimali copertura individuale:
€. 6.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
€. 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Franchigia:
€. 0 per il primo sinistro
€. 80 per il secondo sinistro
€. 155 dal 3° sinistro
Bonus franchigia:
In presenza di adesione continuativa per due anni (24 mesi) senza sinistri azzeramento franchigia sul primo ammanco di cassa
Oggetto dell’Assicurazione:
Premesso che l’Assicurato è iscritto alla First/Cisl di un territorio dell’Xxxxxx-Romagna e presta servizio di cassiere presso un Istituto di Credito, con la presente polizza la Società si impegna a rifondere all’Assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori – conseguenti a negligenza o errori involontari commessi nell’esercizio della sua attività professionale di cassiere – riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, purchè confermati da prescritti controlli di Banca, che abbiano comportato a carico dell’assicurato medesimo il rimborso ai sensi del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” della propria categoria.
Esclusioni
La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante:
a) per gli ammanchi e le perdite dovuti a fatto penalmente perseguibile, ad infedeltà, dolo dell’Assicurato;
b) avaria o deterioramento del contante, dei titoli, dei valori in genere; per ammanchi o perdite dovuti ad incendio, furto, rapina o fatto fortuito od a causa di forza maggiore.
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (EURO, VALUTA ESTERA)
Retroattività minima 10 anni: per gli assicurati che hanno rinnovato senza soluzione di continuità la polizza RC Patrimoniale negli anni, la garanzia di retroattività, vale a partire dalla data di effetto del primo certificato assicurativo, comunque non anteriore all’1/01/2004, nel limite del massimale acquistato con tale certificato. Per i nuovi assicurati o per gli assicurati che hanno interrotto la continuità di polizza, la garanzia di retroattività è di 10 anni a partire dall’ultima adesione, nel limite del massimale dell’ultimo certificato.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Garanzia “Perdite Patrimoniali”
1- La polizza copre l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a rispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compreso l’Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza, in conseguenza di errori ed omissioni sia per colpa lieve che per colpa grave, in relazione all’espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli nella sua qualità di dipendente (anche temporaneo o interinale).
2- La garanzia comprende sia i danni di cui l’Assicurato debba rispondere direttamente nei confronti dei Terzi, sia le somme che a seguito dell’esercizio del diritto di rivalsa l’Assicurato debba corrispondere all’Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza che abbia risarcito il danno a Terzi.
3- L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore.
4- La garanzia comprende anche perdite patrimoniali conseguenti a bonifici e operazioni su estero.
5- L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile in capo all’Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a Terzi derivanti dal trattamento di dati personali e/o diffusione di dati e notizie in contrasto con quanto previsto dal Regolamento Europeo sul Trattamento Dati (GDPR) EU 679/2016,e s.m.
6- La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e regolato dal CCNL e relative Leggi di riferimento e pertanto è valida esclusivamente per i rischi non a carico dell’Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza dell’Assicurato, fermo restando l’esclusione dei casi di dolo.
Garanzia “danni”
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell’attività assicurata compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali in uso all’Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti; in caso di presenza di analoga copertura assicurativa da parte dell’Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza, la presente garanzia opererà in secondo rischio.
Limiti massimali copertura individuale per RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE:
€ 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo
€ 60.000,00 per sinistro e anno assicurativo
€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo
€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo
€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo
€ 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Franchigia
Azzeramento franchigia sul primo sinistro per sinistri di importo fino a € 20.000
Franchigia al 50% sul primo sinistro per sinistri di importo oltre
€ 20.000
Dal secondo sinistro 10% con un minimo di € 100 e un massimo di € 3.000.
TUTELA GIUDIZIARIA
La polizza copre le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall’Assicurato per tutelare i propri diritti ed interessi a seguito di fatti involontari connessi all’attività lavorativa che determinano un sinistro liquidabile a termini di polizza R.C. patrimoniale
Delimitazione dell’assicurazione – esclusioni
Non sono considerati Xxxxx il coniuge, i genitori, figli e fratelli dell’Assicurato, qualsiasi altro parente od affine anche se conviventi, nonché altri componenti del nucleo familiare dell’Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello “stato di famiglia”.
L’assicurazione non vale per i danni:
a) derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto al 3° comma dell’ ”oggetto dell’Assicurazione”;
b) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
c) conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all’attività di cassa (ammanchi di cassa);
d) conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all’insuccesso di iniziative intraprese;
e) derivanti da attività svolta dall’Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o Società;
f) derivanti da ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale;
g) derivanti da azioni ed omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell’Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
h) costituiti da ammanchi di valori e le conseguenti perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina, incendio;
i) derivanti dall’uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computer;
l) derivanti da situazioni note al dipendente assicurato al momento dell’adesione alla presente copertura;
m) da sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende inflitte all’assicurato stesso.
Si precisa che per le attività relative a consulenza finanziaria, negoziazione titoli, intermediazione finanziaria, gestione, consulenza assicurativa e consulenza nella gestione di patrimoni, finanziamenti di qualsiasi natura (fidi, mutui, fideiussioni e similari) e gestione del personale è risarcibile il danno patrimoniale imputabile ad errore formale.
CLAUSOLE COMUNI POLIZZA CASSIERI E R.C. PATRIMONIALE
Al fine di venire incontro ad esigenze assicurative di periodo inferiore all’anno, vengono offerte alcune polizze per una durata temporanea di 3 e 7 mesi fissi (con scadenza non oltre al 31.12.2023), anche per dipendenti a tempo indeterminato.
Disdetta in caso di sinistro
Dopo il terzo sinistro fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la società può recedere dall’assicurazione nei confronti del singolo assicurato che ha provocato il sinistro, previo accordo con la Contraente, con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio del Certificato Assicurato in questione, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Perdita requisito iscrizione alla First/Cisl
La polizza è rivolta ai dipendenti di Istituti di Credito iscritti alla First/Cisl, alla perdita del requisito di iscritto decade la copertura assicurativa. L’Assicurato dovrà comunicare tempestivamente alla Contraente e alla Società la perdita del requisito.
In tal caso la Società, rimborserà la parte di premio del Certificato Assicurato in questione, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
CARTA SERVIZI BENESSERE E PREVENZIONE
Riservato a chi sottoscrive una polizza annuale, aderendo ONLINE con la modalità di “pagamento diretto”: nella sottoscrizione è compreso 1 anno di abbonamento alla “Carta Servizi Benessere e prevenzione”, con sconti in media del 30% in più di 3.000 strutture di eccellenza, sanitarie e non, come palestre, poliambulatori, odontoiatri, fisioterapisti, case di cura a tariffe agevolate per l’Assicurato e familiari: xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxx