CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA PER L’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE TRA
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA PER L’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE TRA
l’Agenzia per l’Italia Digitale, istituita con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 (in seguito denominata "Agenzia"), codice fiscale 97735020584, in persona della dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma il 15 settembre 1971, Direttore Generale, nominata con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 31 luglio 2014, domiciliata per la carica in Roma, Viale Xxxxx n. 21,
E
la Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (in seguito denominata "Istituto Cassiere"), codice fiscale 00053810149, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx, iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149, rappresentata dal Rag. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Tirano l’11 ottobre 1957, Vicedirettore centrale (giusta procura speciale conferita dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2010, con atto a rogito del notaio xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, notaio in Chiesa in Valmalenco repertorio n. 918 dell’11 luglio 2014); Premesso che:
- con determinazione n. 46/2015 del 24 febbraio 2015, è stata aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio di cassa dell’Agenzia;
- la Banca Popolare di Sondrio è risultata aggiudicataria;
- l’offerta per l’affidamento del servizio della Banca Popolare di Sondrio (prot. AgID n. 1622 del 12 febbraio 2015) forma parte integrante della presente Convenzione e si intende come letteralmente trascritta nel presente atto,
ancorché non allegata;
- è allegato alla presente Convenzione l’Atto Integrativo al Capitolato Speciale, presentato in sede di gara, contenente la normativa relativa all’ordinativo informatico locale (OIL) della quale forma parte integrante;
- per gestione informatizzata si intende l’utilizzo del vigente "Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico"; alla data, si faccia riferimento alla Circolare AgID n. 64 del 15 gennaio 2014 "Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell’utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa" e alla correlata Circolare ABI Serie Tecnica n. 36 del 30 dicembre 2013”.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L’Agenzia dichiara di affidare all’Istituto Cassiere il proprio servizio di cassa e ogni altro servizio bancario a esso concorrente.
L’Agenzia è soggetta alla Tabella A della Legge n. 720 del 29/10/1984 che disciplina la tesoreria unica. Il servizio deve pertanto uniformarsi a tale disciplina e sarà svolto in conformità ai patti stipulati con la presente Convenzione.
Il servizio ha per oggetto la gestione delle operazioni di incasso e pagamento effettuate sulla base di ordinativi di entrata e uscita (reversali e mandati), la custodia di eventuali titoli e valori di proprietà dell’Agenzia, nonchè quanto indicato nel Capitolato speciale.
L’esercizio finanziario dell’Agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Nelle more dell’attivazione di flussi telematici per l’esecuzione di tutte le operazioni di incasso e di pagamento, il “Servizio” è effettuato sulla base di documentazione cartacea.
L’Istituto Cassiere svolgerà il Servizio affidato a Roma, presso i locali della propria Sede in Viale Xxxxxx Xxxxxx n. 336.
ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO
La Convenzione avrà inizio a far data dal 1° giugno 2015 e sarà perfezionata a seguito della sottoscrizione delle Parti, che si identifica nel momento in cui l’Agenzia ha conoscenza dell’accettazione dell’Istituto Cassiere, che dovrà pervenire, a mezzo PEC, entro il termine di sette giorni solari dalla data di trasmissione della Convenzione all’Istituto sempre a mezzo PEC.
A tal proposito le parti dichiarano che i rispettivi indirizzi PEC sono i seguenti:
- per AgID: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx;
- per l’Istituto Cassiere: xxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxx.xx.
E’ fatta salva per ognuna delle parti la facoltà di risolvere la presente Convenzione in qualsiasi momento, salvo preavviso di un mese da comunicare tramite PEC. Alla cessazione delle sue funzioni, l’Istituto Cassiere sarà tenuto agli adempimenti di cui al punto 3 del Capitolato speciale. L’Istituto Cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di riscossione, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.
L’Agenzia si obbliga a rimborsare all’Istituto Cassiere ogni eventuale credito dello stesso per capitale, interessi e accessori, derivanti dallo svolgimento del predetto servizio.
ART. 3 – MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE
Nel corso del rapporto contrattuale, l’Agenzia è legittimata a richiedere la riduzione o l’ampliamento del servizio, a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari, e secondo quanto previsto al punto 4.1 del Capitolato.
Qualora l’Istituto Cassiere non ottemperi alle richieste avanzate, l’Agenzia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.
ART. 4 - PERIODO DI PROVA
I primi tre mesi di esecuzione del contratto di servizio saranno considerati periodo di prova, al fine di consentire all’Agenzia una valutazione ampia e complessiva sull’espletamento del servizio.
Durante tale periodo l’Agenzia potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere all’Istituto Cassiere l’integrazione dei servizi ove gli stessi dovessero non essere soddisfacenti rispetto alle esigenze dell’Agenzia stessa.
In caso di mancato adeguamento, l’Agenzia potrà recedere mediante semplice preavviso di 10 (dieci) giorni da comunicare all’Istituto Cassiere a mezzo PEC o altro mezzo di comunicazione idoneo, con facoltà dell’Agenzia di procedere all’esecuzione in danno, nei confronti dell’Istituto Cassiere stesso, previa intimazione.
ART. 5 - FIRME AUTORIZZATE
L’Agenzia si impegna a comunicare preventivamente all’Istituto Cassiere le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare le reversali di riscossione e gli ordinativi di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza, nomina o sostituzione, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti di conferimento dei poteri di cui sopra. In relazione a tali
comunicazioni, l’Istituto Cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse. Nel caso in cui gli ordini di riscossione e i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari.
ART. 6 - GRATUITA’ DEL SERVIZIO
L’Istituto Cassiere dovrà svolgere il servizio a titolo gratuito relativamente alla tenuta del conto corrente bancario, delle operazioni di incasso e di pagamento in qualunque modo eseguiti, salvo il rimborso per spese postali, per stampati, bollettari, ecc., nonché i pagamenti eseguiti all’estero, per i quali sarà riconosciuto all’Istituto Cassiere il rimborso delle spese vive (postali e swift), nonché il rimborso delle somme richieste dalle banche estere, purché accompagnate da debita documentazione e fatta salva ogni contraria disposizione di legge.
ART. 7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il servizio di cassa verrà svolto mediante operazioni di accredito e addebito di somme per conto dell’Agenzia, presso i locali dell’Istituto Cassiere in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx. Per lo svolgimento del servizio di cassa l’Istituto Cassiere dovrà provvedere all’apertura del relativo conto corrente.
Il servizio di cassa dovrà svolgersi con le modalità di cui al punto 4. del Capitolato Speciale, nei locali dell’Istituto Cassiere, nei giorni di apertura al pubblico degli uffici e con lo stesso orario di sportello osservato nei confronti della clientela.
L’Istituto Cassiere dovrà riconoscere sulle disponibilità dell’Agenzia un interesse attivo pari all'Euribor 1 mese (365) media mese precedente aumentato di 0,75 (zero virgola settantacinque) punti percentuali e applicare, sulle anticipazioni di cassa eventualmente richieste dall’Agenzia, un interesse passivo pari all'Euribor 1 mese (365) media mese precedente aumentato di 0,75 (zero virgola settantacinque)
punti percentuali.
ART. 8 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà reso con le seguenti modalità:
▪ riscossione delle entrate.
Le entrate dovranno essere riscosse dall’Istituto Cassiere secondo le modalità e i termini di cui al punto 4.7 – Riscossioni - del Capitolato Speciale, sulla base di ordinativi di riscossione (reversali) rilasciati dall’Agenzia, numerati in ordine progressivo e firmati (digitalmente nel caso di ordinativi telematici) dalle persone autorizzate o delegate di cui all’art. 5;
▪ pagamento delle spese.
L’Istituto Cassiere provvederà all’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Agenzia, secondo le modalità e con i termini di cui al punto 4.8 - Pagamenti - del Capitolato Speciale, esclusivamente in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, firmati (digitalmente nel caso di ordinativi telematici) dalle persone autorizzate o delegate di cui sopra.
Gli ordinativi di pagamento saranno estinti secondo le modalità previste al punto
4.8 - Pagamenti - del Capitolato.
L’Agenzia non dovrà sostenere alcun costo, né per l’emissione di assegni circolari da parte dell’Istituto Cassiere, né per l’invio degli stessi ai destinatari e per la sostituzione di assegni circolari risultati sottratti o smarriti per disservizi postali.
I beneficiari saranno avvisati direttamente dall’Agenzia contestualmente alla consegna dei relativi mandati all’ Istituto Cassiere.
In caso di mancata ricezione, da parte del beneficiario, di assegni circolari non trasferibili dovuta a qualsiasi evento (smarrimento, distruzione o trafugamento con incasso fraudolento), l’Istituto Cassiere si impegna a riemettere gli assegni stessi
entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dall’acquisizione delle relative dichiarazioni di mancata ricezione da parte dei beneficiari, rinunciando – nel caso in cui il titolo risulti illecitamente negoziato - a eccepire nei confronti dell’Agenzia, quale fonte di esonero da tale espressa obbligazione, la sussistenza di diverse convenzioni stipulate con altri istituti bancari o con Poste Italiane relative alla negoziazione stessa. Resta in ogni caso a carico dell’Istituto Cassiere ogni onere relativo alle procedure di ammortamento degli assegni smarriti.
L’addebito sul conto corrente intrattenuto con l’Istituto Cassiere avverrà con valuta del giorno di emissione del mandato.
I mandati relativi alle competenze dovute al personale dell’Agenzia, nonché quelli soggetti a scadenze di legge o con specifica indicazione della valuta, dovranno essere evasi garantendo la data di esigibilità indicata dall’Agenzia.
La commissione sui pagamenti dei mandati emessi dall’Agenzia su conti correnti presso altri Istituti di Credito, è a carico dell’Agenzia nella misura di € 1,00 (euro uno/00).
ART. 9 – OBBLIGHI DELL’ISTITUTO CASSIERE
L’Istituto Cassiere dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dalla presente convenzione, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore.
L’Istituto Cassiere dovrà, in particolare, tenere correntemente aggiornato un giornale di cassa su cui registrare, in ordine cronologico, ogni riscossione e ogni pagamento.
L’Istituto Cassiere ha l’obbligo di restituire all’Agenzia gli originali delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento timbrati e riportanti gli estremi delle
operazioni avvenute, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di estinzione.
L’Istituto Cassiere procederà mensilmente, qualora l’Agenzia lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle dell’Agenzia. Copia del “quadro di raccordo”, nonché l’elenco degli ordinativi inestinti, saranno trasmessi all’Agenzia entro il 15° giorno successivo al periodo di riferimento.
L’Agenzia si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli sulla rispondenza del servizio prestato alle presenti prescrizioni. Qualora dovessero emergere inadempienze, l’Istituto Cassiere dovrà provvedere alla loro eliminazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla segnalazione dell’Agenzia, fatta salva la facoltà dell’Agenzia stessa di risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempimento grave e reiterato.
ART.10 – PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO
Su richiesta dell’Agenzia, l’Istituto Cassiere procederà al rilascio di carte di credito aziendali appartenenti al circuito internazionale, regolato da apposito contratto, secondo quanto previsto al punto 4.11 del Capitolato Speciale.
ART. 11 - OBBLIGHI DELL’AGENZIA
In relazione a quanto previsto dall’art. 40 della legge 30 marzo 1981 n. 119, dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni ministeriali applicative della materia, l’Agenzia, all’inizio di ogni anno finanziario, comunicherà l’importo massimo delle disponibilità liquide detenibili presso l’Istituto Cassiere seguendone le variazioni.
L’Agenzia rientra tra gli assoggettati a regime della Tesoreria Unica, nonché alle disposizioni del regolamento approvato con D.P.R. n. 97/2003.
ART. 12 – SERVIZI E PRESTAZIONI A FAVORE DELL’UTENZA E DEI
DIPENDENTI DELL’AGENZIA
Con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente atto, saranno regolate, sulla base dell’offerta presentata dall’Istituto Cassiere in sede di gara, le condizioni di maggior favore relative a servizi e prestazioni da applicare a favore dei dipendenti dell’Agenzia.
ART. 13 – ANTICIPAZIONI DI CASSA
L’Istituto Cassiere è tenuto a dar corso ai pagamenti a valere sulle disponibilità esistenti nelle contabilità fruttifere e infruttifere, con le modalità contenute nel
D.M. 26 luglio 1985.
L’Agenzia potrà tuttavia far ricorso, nelle consuete forme, a eventuali anticipazioni da parte dell’Istituto Cassiere nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate dell’Agenzia nell’anno precedente, per i casi di mancanza di disponibilità non vincolate presso le contabilità speciali, nei modi e termini di cui al punto 4.12 del Capitolato. Le relative esposizioni saranno reintegrate da parte dell’Istituto Cassiere stesso, in concomitanza con l’acquisizione di introiti non soggetti a vincolo di destinazione, come previsto dall’art. 4 D.M. del 26 luglio 1985, anche in assenza dei relativi titoli di spesa.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Agenzia si impegna a estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dall’Istituto Cassiere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso dell’Istituto stesso, a far rilevare all’Istituto subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest’ultima gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Agenzia.
ART. 14 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITA’
L’Agenzia, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione della presente convenzione, nonché della normativa primaria e regolamentare vigente.
La penalità sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Istituto Cassiere, le quali dovranno pervenire entro dieci giorni lavorativi dalla data di contestazione. In particolare, la contestazione relativa a gravi e reiterate inadempienze riferite a:
• mancata produzione dei quadri di raccordo o mancata concordanza tra le
scritture dell’Istituto Cassiere e quelle dell’Agenzia;
• smarrimento degli ordinativi di pagamento da eseguire;
• mancata restituzione degli ordinativi di pagamento eseguiti,
valgono quali contestazioni ai sensi dell’art. 1454 (diffida ad adempiere) del codice civile.
Con le medesime modalità verrà contestato ogni altro inadempimento di rilevante importanza per lo svolgimento del servizio.
L’Istituto Cassiere, a sua volta, è tenuto ad adottare prontamente le opportune misure per eliminare gli inconvenienti segnalati.
Per eventuali ritardi dell’Istituto Cassiere nell’evasione degli ordinativi di riscossione e pagamento rispetto alle modalità e ai tempi previsti dalla presente Convenzione, l’Agenzia si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 50 del D.P.R. 27/02/2003, n. 97:
a) per ciascun ordinativo, in ragione di dieci centesimi di euro per ogni mille euro o frazione, per ogni giorno lavorativo di ritardo:
- importo minimo applicabile: 6,00 euro;
- importo massimo applicabile: 1.000,00 euro;
b) in caso di ordinativi riguardanti una pluralità di beneficiari, le penali di cui al punto a) sono applicate alle singole disposizioni inesitate.
In caso di incapienza, saranno oggetto di accredito diretto da parte dell’Istituto Cassiere sul conto intestato all’Agenzia.
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza pregiudizievole all’Agenzia, potrà essere comminata una semplice ammonizione.
ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO
L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a un mese e previo pagamento di eventuali prestazioni già eseguite.
L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie:
• interruzione ingiustificata del servizio;
• cessione della Convenzione;
• subappalto anche parziale del servizio;
• revoche di provvedimenti di autorizzazione che incidano sull’attività inerente il servizio;
• inadempimenti da parte dell’Istituto Cassiere che, nel corso di un anno, abbiano comportato l’applicazione di cinque (5) ovvero più penali, ai sensi del precedente art. 14. Dal conteggio si intendono escluse le ammonizioni.
Salvo quanto disposto dal precedente art. 14, l’Istituto Cassiere sarà in ogni caso tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, cagionati
all’Agenzia.
ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI
Gli oneri contrattuali relativi alla stipulazione della Convenzione, nonché le eventuali spese di registrazione della medesima, sono a carico dell’Istituto Cassiere. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986.
ART. 17 – CAUZIONE
L’Istituto Cassiere verrà esonerato da prestare cauzione per l’affidamento del servizio di cassa, in quanto, trattandosi di concessione di servizi, non pone l’obbligo di prestare la cauzione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ART. 18 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole della presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART. 19 – RISERVATEZZA
L’Istituto Cassiere sarà impegnato formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
L’Istituto Cassiere si obbliga a fornire dati e informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.
L’Agenzia, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo sopracitato, fornisce in proposito la seguente informativa:
Fonte dei dati personali e giudiziari.
L'Agenzia, con sede legale in Xxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxx, rappresentata dal Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso di dati personali e giudiziari che riguardano gli interessati e da questi ultimi direttamente forniti.
Finalità del trattamento.
Tutti i dati personali e giudiziari vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti intrattenuti tra gli interessati e l’Agenzia, in esecuzione e nei limiti delle norme legislative e regolamentari e per adempiere all’esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, a ogni incombenza strettamente correlata, nonché a obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati personali e giudiziari avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 196/03.
Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati personali e giudiziari all’Agenzia, da parte delle imprese partecipanti alle sopra citate procedure, è obbligatorio in base a disposizioni di legge in materia di controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese, nonché in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso o di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale.
Comunicazione dei dati.
I dati personali e giudiziari degli interessati potranno essere comunicati, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e per finalità strettamente correlate all’esecuzione degli obblighi contrattuali:
• ad altre Amministrazioni, Enti pubblici o Autorità giudiziarie, quando ciò sia
previsto dalla legge o da regolamenti e nei limiti fissati dagli stessi per comunicazioni, notifiche, segnalazioni di dati, fatti e circostanze relativi all’adempimento del rapporto contrattuale, anche in relazioni ai dati forniti dall’interessato;
• a dipendenti e collaboratori esterni – in qualità di incaricati o responsabili –
addetti alla funzione Contabilità Fornitori;
• a soggetti interni ed esterni - in qualità di incaricati o responsabili - che svolgano, per conto dell’Agenzia, compiti tecnici, di supporto (in particolare commissioni di collaudo, di volta in volta costituite, i cui nominativi saranno messi a disposizione degli interessati; servizi legali; servizi informatici);
• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei
limiti consentiti dalla legge n. 241/90 e s.m.i.
Diritti dell’interessato.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
ART. 20 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
L’ Istituto Cassiere assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”.
Pertanto, lo stesso deve comunicare all’Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti
già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Agenzia provvederà ad accreditare l’importo spettante esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.
La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra, nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
ART. 21 – DOMICILIO DELLE PARTI
Ai fini della presente convenzione e per tutte le conseguenze da essa derivanti, l’Agenzia e l’Istituto Cassiere eleggono domicilio presso le rispettive sedi:
- Agenzia per l’Italia Digitale - Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx;
- Banca, presso la propria Sede legale sita in Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx.
ART. 22 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SALVAGUARDIA.
L’esecuzione della presente convenzione è regolata dalla normativa di riferimento (punto 2 del Capitolato), dalle altre clausole della stessa e dagli atti e documenti di gara, per quanto compatibili con la presente convenzione. Nessuna modifica avrà efficacia a meno che non sia espressamente approvata per iscritto dalle parti.
Le parti potranno, di comune accordo, apportare tutti i perfezionamenti ritenuti
necessari alle modalità di espletamento del servizio.
Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme del codice civile e di procedura civile.
Allegato: Atto integrativo al Capitolato Speciale di gara.
PER L’AGENZIA PER L’ISTITUTO CASSIERE IL DIRETTORE GENERALE IL VICEDIRETTORE CENTRALE
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per espressa accettazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, delle seguenti clausole: artt. 14 (inadempienze contrattuali – penalità), 15 (risoluzione e recesso).
PER L’AGENZIA PER L’ISTITUTO CASSIERE IL DIRETTORE GENERALE IL VICEDIRETTORE CENTRALE
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
ATTO INTEGRATIVO AL CAPITOLATO SPECIALE CIG: Z8012B4DDB
Al fine di dare evidenza al trattamento informatico del servizio di cassa sono state apportate le seguenti integrazioni, modifiche e sostituzioni ad alcuni paragrafi del Capitolato Speciale (allegato 4 alla documentazione di gara) come di seguito riportato:
Paragrafo 2 – Normativa di riferimento
Il paragrafo 2 è integrato dalle seguenti norme:
• Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e s.m.i.;
• DPCM 22 luglio 2011 Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
• D.L.13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, articolo 2, comma 4-ter;
• Circolare AgID n.64 del 15 gennaio 2014 Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell’utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa;
• DPCM 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23- ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (G.U. 12.01.2015, n. 8).
Paragrafo 4 – Modalità di esecuzione – Caratteristiche tecniche
Al punto 4.4 – Atti e documenti, il terzo, quarto e quinto alinea sono così sostituiti:
L’Istituto Cassiere avrà l’obbligo di tenere aggiornati e custodire, esclusivamente mediante sistemi informatici, le seguenti evidenze:
• il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e di pagamento;
• gli ordinativi telematici - reversali di incasso e mandati di pagamento
- una volta estinti vengono rendicontati all’Agenzia tramite flusso telematico, così come le quietanze di riscossione e di pagamento;
• lo stato delle riscossioni e dei pagamenti al fine di accertare in ogni momento la posizione di incasso e di pagamento (elenco delle partite pendenti di riscossione e di pagamento ed elenco reversali e mandati inevasi);
• eventuali altri documenti previsti dalla legge.
Gli ordinativi cartacei, potranno essere utilizzati solo nei casi di forza maggiore, qualora non fossero utilizzabili quelli telematici: in questo caso le reversali di incasso ed i mandati di pagamento, una volta estinti, dovranno essere restituiti all’Agenzia in modalità cartacea, entro e non oltre il mese successivo all’avvenuta estinzione, unitamente alle relative quietanze.
L’Istituto Cassiere dovrà trasmettere entro i primi tre giorni lavorativi del mese, all’Agenzia il rendiconto, in duplice copia, delle operazioni di cassa effettivamente compiute nel mese precedente. Una copia del rendiconto mensile sarà restituito dall’Agenzia con il visto di approvazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
L’Istituto Cassiere invierà, inoltre, mensilmente l’estratto del conto corrente bancario, completo dei dati analitici identificativi di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate nel periodo considerato, completo delle relative valute. Tali dati, alternativamente, potranno essere riportati in apposito documento a parte, da consegnare mensilmente, quale allegato all’estratto del conto corrente bancario.
L’Agenzia verificherà gli estratti conto trasmessi, segnalando per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.
Al punto 4.6 –Esercizio finanziario il secondo e terzo alinea sono così sostituiti:
Alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio successivo, l’Istituto Cassiere restituirà all’Agenzia mediante flusso telematico per l’annullamento le reversali e gli ordinativi di pagamento inestinti emessi nell’esercizio di chiusura.
Gli ordinativi cartacei, utilizzabili solo nei casi di forza maggiore, ed inestinti saranno restituiti in forma cartacea entro la data di cui al punto precedente. Tali documenti saranno accompagnati da una distinta in duplice
copia, di cui una, firmata per ricevuta, sarà restituita dall’Agenzia all’Istituto Cassiere.
Il punto 4.8 - Pagamenti è così sostituito:
I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, questi ultimi con specifica indicazione dei singoli beneficiari (a titolo esemplificativo: pagamento di emolumenti al personale e/o gettoni di presenza e/o indennità e/o compensi a terzi), emessi dall’Agenzia e firmati (digitalmente nel caso di ordinativi telematici) dalle persone autorizzate.
Nel caso di mandati cartacei (individuali o collettivi), utilizzabili solo nei casi di forza maggiore, l’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati apponendo sui relativi mandati il timbro “pagato”, la data di esecuzione e la propria firma.
Gli ordinativi di pagamento, su richiesta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, saranno estinti con una delle seguenti modalità:
• accreditamento in conto corrente postale o bancario, intestato al creditore;
• vaglia postale o telegrafico, la cui ricevuta di versamento rilasciata all’ufficio postale dovrà essere consegnata all’Agenzia in restituzione;
• commutazione in vaglia bancario o in assegno circolare, non trasferibile, all’ordine del creditore;
• riscossione diretta presso l’Istituto Cassiere, con indicazione da parte del legale rappresentante della società della persona legittimata a rilasciare quietanza liberatoria;
• girofondi di tesoreria ove previsto dalle norme.
Su richiesta dell’Agenzia l’Istituto Cassiere dovrà attivare i seguenti strumenti evoluti di pagamento, nei tempi e modalità concordati:
- F24 Enti Pubblici;
- MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale;
- SDD (SEPA Direct Debit) bancario e postale.
Nell’ambito dell’Offerta Tecnica, l’Istituto Cassiere dovrà specificare eventuali ulteriori strumenti di pagamento che intende mettere a disposizione dell’Agenzia, in aggiunta a quelli sopra indicati.
La dichiarazione di accreditamento, che sostituisce la quietanza del creditore, dovrà essere restituita con l’indicazione del relativo mandato. Nel caso di mandati cartacei, utilizzabili solo nei casi di forza maggiore, dovrà
risultare nel mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all’operazione, con sottoscrizione dell’Istituto Cassiere.
La presenza di una qualsiasi irregolarità negli ordinativi telematici comporta l’obbligo di annullo del flusso telematico.
Nel caso di mandati cartacei, utilizzabili solo nei casi di forza maggiore, l’Istituto Cassiere non dovrà dar corso a quelli che: risultino irregolari ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi di cui al paragrafo 4.10, ovvero non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. È ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
L’Istituto Cassiere, su conforme richiesta dell’Agenzia dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo o da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo pagamento, che è emesso entro 10 (dieci) giorni successivi dalla comunicazione dell’operazione e comunque non oltre il mese successivo a quello in corso.
L’Istituto Cassiere sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Agenzia sull’ordinativo di pagamento.
Gli ordinativi di pagamento saranno regolarizzati, di norma, entro il terzo
giorno lavorativo successivo:
• a quello di ricezione del flusso per i mandati telematici
• a quello di consegna per i mandati cartacei, utilizzabili solo nei casi di forza maggiore.
L’Istituto Cassiere sarà, comunque, tenuto ad eseguire con precedenza assoluta i pagamenti dichiarati urgenti dall’Agenzia e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali è indicata la data di esigibilità.
L’estinzione dei mandati ha luogo, nelle more dell’emanazione del Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell’Agenzia, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell’Agenzia sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
L’Agenzia si impegna a non presentare all’Istituto Cassiere ordinativi di pagamento oltre la data indicata nella circolare di “chiusura delle contabilità”, diramata annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e precisamente nella Sezione Spese – Termini di emissione dei titoli di spesa – Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, come riportato nel campo “data di esigibilità”.
Gli ordinativi di pagamento non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all’Agenzia per l’annullamento. Le commissioni a carico del beneficiario saranno applicate dall’Istituto Cassiere nella misura e secondo le modalità risultanti dall’esito della gara.
L’Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto dell’Agenzia fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato all’Agenzia per consentire l’adozione di conseguenti provvedimenti.
Il punto 4.9 – Trasmissione e gestione degli ordinativi di pagamento e delle reversali è così sostituito:
Gli ordinativi di pagamento e le reversali di riscossione saranno scambiati tra l’Agenzia e l’Istituto Cassiere secondo quando definito dal vigente "Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico": alla data si faccia riferimento alla Circolare AgID n.64 del 15 gennaio 2014 "Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell’utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa" ed alla correlata Circolare ABI Serie Tecnica n. 36 del 30 dicembre 2013.
Gli ordinativi saranno raggruppati per distinta telematica, numerata progressivamente, accettata e presa in carico dall’Istituto Cassiere con flusso telematico di ritorno. L’Istituto Cassiere, salvo diversi accordi, rendiconterà gli ordinativi telematici, tramite flusso di ritorno attestante l’avvenuta estinzione entro tre giorni lavorativi dall’estinzione.
Nel caso di ordinativi cartacei, utilizzabili solo nei casi di forza maggiore, gli stessi saranno accompagnati da distinta, numerata progressivamente, che verrà restituita all’Agenzia firmata per ricevuta. L’Istituto Cassiere, salvo diversi accordi, restituirà entro la fine di ogni mese, le reversali e gli ordinativi di pagamento eseguiti nel mese precedente, con le relative quietanze.
Il punto 4.10 – Requisiti degli ordinativi di pagamento e delle reversali
è così sostituito:
Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 4.10 circa il "Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico", gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso cartacei dovranno contenere, al minimo, i seguenti dati:
• l’intestazione dell’Agenzia;
• il numero progressivo;
• l’esercizio finanziario a cui si riferiscono nonché la specificazione della gestione – di competenza o dei residui – cui la spesa/entrata si riferisce;
• il nome e cognome o denominazione, indirizzo, codice fiscale o partita IVA del creditore;
• la causale del pagamento/incasso;
• l’importo in lettere e in cifre;
• le modalità di estinzione del titolo;
• la data di emissione;
• il codice CIG ove previsto;
• il codice CUP ove previsto;
• la data di esigibilità ove necessario.
Al punto 4.11- Pagamenti con carte di credito l’alinea 1 è sostituito dal seguente:
Su richiesta dell’Agenzia, l’Istituto Cassiere procederà al rilascio di carte di credito aziendali, appartenenti a circuiti internazionali, regolato da apposito contratto.