CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXX tel. 0000 000000
e-mail: XXXX000000@xxxxxxxxxx.xx - sito web. xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
CF 85502080014
Data: 07/02/2017
CIG. Z381CE393D
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
TRA
L’Istituto Scolastico Comprensivo di Favria rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXX
Dirigente Scolastico ,nata a Lanzo X.xx (TO) IL 22/7/1965
e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo di Favria codice fiscale 85502080014
E
La ditta PUNTOCOPIA - Xxx Xxxxxxx, 0- 00000 XXXXXX (XX) -P.IVA 06789330013
Rappresentata legalmente da Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXX nato a Favria (TO) il 27/10/1966 e residente a Favria
– Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx, 00 – C.F. BSTFVS66R27D520C
PREMESSO
Che l’art. 40 della legge n. 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività;
Che l’incarico oggetto di contratto prevede (C.M. 119/99 alla lettera c) prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica in assenza di risorse interne;
Che non esiste personale interno all’unità in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per l’assunzione di tale incarico;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per il periodo da Gennaio 2017 a Dicembre 2019.
Art. 1 – Individuazione
Il prestatore d’opera, individuato quale esperto/consulente in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, si impegna a prestare la propria opera intellettuale, consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente elencati sotto e previsti dalla citata normativa vigente.
Art. 2 – Obblighi
1. Il prestatore d’opera, si impegna ad effettuare le seguenti attività: noleggio KYOCERA 6030- OLIVETTI D300/KYOCERA- KYOCERA KM3035/assistenza/accessori e/o consumabili . Il costo delle fotocopie /stampe è di € 0,009.
2. Il committente si obbliga da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti al Prestatore d’opera nell’espletamento della sua opera
3. Il Prestatore d’opera riceve dal committente completa informativa sui rischi specifici dell’attività svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare e delle misura di prevenzione ed emergenza adottate ed offre al committente di cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e sicurezza. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Il committente provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.
Art. 3 - Compenso
Il committente a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Prestatore d’opera si impegna a corrispondere:
- compenso lordo triennale di € 1.098,00 (iva inclusa al 22%) per Kyocera 6030 (segreteria)
- compenso lordo triennale di € 2.196,00 (iva inclusa al 22%) per Olivetti d33/Kyocera e Kyocera km 3035(scuola secondaria di 1° grado e scuola Primaria di Favria)
Esso sarà corrisposto ogni anno entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture elettroniche come sopra esposte entro il primo semestre. A tal proposito la ditta PUNTOCOPIA . si impegna a rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti:
• Di essere /non essere in possesso della partita IVA
• Di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato
Art. 4 – Risoluzione anticipata
Qualora la Ditta Puntocopia . intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione con preavviso di almeno un mese. Il committente si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio , l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive la stipula del contratto.
Art. 5 – Trattamento dati personali
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003, che i dati personali forniti dalla ditta Puntocopia o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato a adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
Art. 6 – Foro competente
Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al X.X. 00 ottobre 1933 n. 1611.
Art. 7 – Norme di rinvio
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
Xxxxx,approvato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUNTO COPIA
Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXX Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXX