ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE DI GARA
ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE DI GARA
Spett.le
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Oggetto: Servizio di rassegna stampa del Gestore dei Mercati energetici S.p.A..
LETTERA D’ORDINE n. GME/2011/S0…………
CIG n. 14028937EB.
1. PREMESSA
Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (nel seguito: GME), con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 marzo 2011, n. …… 5a Seria Speciale – Contratti Pubblici, ha indetto, ai sensi dell’art. 3, comma 37, ed art. 20 del D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii., una procedura aperta per la selezione del soggetto cui affidare il servizio di rassegna stampa.
Con atto del ……………………. la gara è stata aggiudicata alla società
………………………… (nel seguito: il Fornitore).
Tanto premesso, con la presente, il GME Vi affida il servizio in oggetto indicato, da realizzarsi alle condizioni contrattuali definite nei documenti di seguito elencati, ognuno dei quali, in caso di difformità, prevale su quelli che in elenco lo seguono:
a) la presente lettera d’ordine;
b) il Capitolato Tecnico “Servizio di rassegna stampa del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.” (Allegato sub 1);
c) l’offerta economica ………………. presentata in sede di gara (Allegato sub
2).
2. OGGETTO, MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELL’ORDINE
2.1 Costituisce oggetto del presente ordine il servizio di rassegna stampa, ad uso del GME, così come specificatamente indicato nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.
2.2 Nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente ordine, il Fornitore dovrà effettuare tutte le attività necessarie alla prestazione del servizio richiesto, in conformità a quanto specificatamente disciplinato nel Capitolato
Tecnico, rispettando i termini, le modalità, le condizioni e le tempistiche ivi previste.
2.3 Il GME si riserva la facoltà di affidare al Fornitore, previa approvazione del relativo preventivo economico, nuovi servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii..
3. DURATA DELL’ORDINE
Il presente ordine avrà durata complessiva di 24 mesi, con decorrenza dalla data di perfezionamento dello stesso.
4. GESTIONE DELL’ORDINE
Responsabile della gestione del presente ordine è il xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile dell’Unità Relazioni Istituzionali e Comunicazione del GME.
5. IMPORTO DELL’ORDINE
5.1 L’importo totale complessivo, fisso ed invariabile, comprensivo di ogni onere connesso, dovuto per i servizi di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2., è pari ad Euro , oltre IVA.
5.2 A fronte dell’eventuale richiesta di nuovi servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii., così come previsto al precedente punto 2.3, Vi potrà essere riconosciuto un importo massimo di € 5.000,00, oltre IVA.
6. MODALITÀ DI FATTURAZIONE
L’importo di cui al precedente punto 5.1 dovrà da Voi essere fatturato in n. 24 rate mensili posticipate di pari importo.
Le fatture dovranno essere intestata a:
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Socio unico ex art. 5 D.Lgs. 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0/0 – 00000 Xxxx
Registro Imprese di Roma, Partita IVA e C.F.: 06208031002. Nelle fatture dovranno essere indicati:
• tutti i dati e le informazioni di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. 633/72;
• il riferimento: Lettera d’Ordine n. GME/2011/S0…..;
• gli estremi per consentire di effettuare il pagamento, ivi compreso quanto previsto al successivo punto 17.
7. PAGAMENTI
Il pagamento delle fatture, emesse secondo le modalità di cui al precedente punto 6, avverrà, tramite bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento delle fatture stesse al protocollo del GME.
Il pagamento verrà effettuato sul conto corrente dedicato di cui al precedente punto 6.
Unitamente a ciascuna fattura dovrà essere trasmesso il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, in assenza del quale non si potrà procedere al pagamento.
8. PENALITA’ E RISOLUZIONE
8.1 In caso di ritardo nella consegna e installazione del software rispetto ai tempi indicati alla lettera D.1.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà obbligato a pagare al GME la somma di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.
Qualora il ritardo nella consegna ed installazione del software sia superiore a 2 (due) giorni naturali e consecutivi, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
8.2 In caso di ritardo nell’avvio del servizio di rassegna stampa rispetto ai tempi indicati alla lettera D.1.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà obbligato a pagare al GME la somma di €. 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.
Qualora il ritardo nell’avvio del servizio di rassegna stampa sia superiore a 2 (due) giorni naturali e consecutivi, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
8.3 In caso di mancato rispetto dei termini indicati alla lettera D.1.3 del Capitolato Tecnico per la prestazione del servizio di assistenza, il Fornitore sarà obbligato a pagare al GME la somma di € 10,00 (dieci/00) per ogni ora di
ritardo, fino ad un massimo di € 80,00 (ottanta/00) giornalieri, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.
Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, fax, lettera, etc.) al Fornitore, per n. 4 (quattro) volte, il ritardo nella prestazione del predetto servizio di assistenza, il contratto potrà essere risolto dal GME stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
8.4 Qualora il Fornitore non presti il servizio quotidiano di rassegna stampa entro i termini fissati alla lettera E del Capitolato Tecnico, lo stesso sarà obbligato a pagare al GME la somma di € 100,00 (cento/00), fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.
Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, fax, lettera, etc.) al soggetto aggiudicatario, per n. 3 (tre) volte, la mancata messa a disposizione del servizio entro i termini di cui alla lettera E del Capitolato Tecnico, il contratto potrà essere risolto dal GME stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
8.5 Qualora il Fornitore non presti il servizio quotidiano di rassegna stampa secondo le modalità fissate alla lettera E del Capitolato Tecnico, il GME, previa contestazione in forma scritta (trasmessa via e-mail, fax, lettera, etc.) al Fornitore, potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
8.6 Qualora il Fornitore presti il servizio quotidiano di rassegna stampa in forma incompleta e non provveda al completamento del servizio stesso, nel rispetto dei termini fissati alla lettera E.2 del Capitolato Tecnico, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 x.x., x xxxxxxx xx
x. 00 (xxxxxx) contestazioni effettuate in forma scritta (trasmessa via e-mail, fax, lettera, etc.) dal GME medesimo.
8.7 Il GME potrà provvedere al recupero delle somme derivanti da eventuali penali, sia deducendole dal corrispettivo mensile dovuto, sia effettuando le corrispondenti trattenute sulla cauzione di cui al successivo punto 12.
9. RECESSO
Il GME potrà recedere dal presente ordine, interamente o in parte, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
In tal caso, il GME Vi sarà riconosciuto il diritto ai compensi per le attività svolte fino alla data di efficacia del recesso.
Resta inteso che non sarà riconosciuto il diritto al risarcimento di eventuali
danni.
10. TIPOLOGIA E MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni saranno eseguite personalmente dai Vostri dipendenti e/o collaboratori e sono, ad ogni effetto, configurate come prestazioni di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile. Esse, quindi, non implicano alcun rapporto di dipendenza nei confronti del GME e non sono riferibili per alcun effetto di legge, neppure implicito, al rapporto di lavoro subordinato ed alle vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale, né hanno carattere coordinato e/o continuativo.
Voi, pertanto, potrete liberamente continuare nell’esercizio delle Vostre attività, con la sola limitazione di non compiere opere in concorrenza, in contrasto o che comunque possano far nascere situazioni di conflitto di interesse rispetto a quelle che saranno fornite a favore del GME.
La Vostra prestazione sarà, quindi, fornita:
- senza vincolo di subordinazione;
- senza obbligo di sottostare a specifiche direttive, fatte salve, ovviamente, le indicazioni di carattere tecnico-scientifico;
- senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico;
- adottando criteri organizzativi propri.
11. PERSONALE DIPENDENTE
Vi obbligate ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell’art. 2070 del c.c. nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.
Siete tenuti a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all’espletamento dell’ordine.
A tal fine siete tenuti ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.
12. FIDEIUSSIONE
A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente ordine, il Fornitore ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del
D. Lgs. n. 163/06, apposita cauzione di importo pari ad € , a mezzo
di …………………………...
È fatto, comunque, salvo il diritto del GME al risarcimento del maggior danno derivante dall’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente ordine.
13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Le parti sono responsabili dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente contratto.
Le parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di loro comportamenti, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di xxxxx.
Non sussisterà alcuna responsabilità per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del controllo del GME o del Fornitore, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica.
Fermo restando quanto sopra, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una parte ai sensi del presente contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
14. CLAUSOLE PARTICOLARI
14.1 ESECUZIONE A REGOLA D’ARTE
Con l’accettazione del presente ordine, Vi impegnate a garantire al GME che tutte le attività saranno prestate svolte secondo le migliori tecniche disponibili, in maniera professionale ed a regola d'arte, in relazione al livello di qualità assunto per le attività stesse. Tuttavia, qualora il servizio fornito in esecuzione del presente ordine dovesse presentare disfunzioni o anomalie, il Fornitore, a seguito di richiesta del GME, è tenuto ad eliminare con la massima tempestività tali disfunzioni ed a risolvere tali anomalie, senza che ciò possa darVi diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
Il GME fornirà, dietro Vostra richiesta, tutti i dati necessari all’espletamento del servizio oggetto del presente ordine; nel caso in cui i dati forniti dal GME fossero insufficienti o incompleti, sarete tenuti a richiedere in tempo utile i dati mancanti che potessero farVi difetto in modo che in nessun caso il GME abbia a trovarsi di fronte ad una situazione di fatto risultante da una mancanza di tempestive informazioni.
Durante l’espletamento del servizio il Fornitore sarà tenuto ad adeguare le proprie prestazioni alle eventuali ulteriori esigenze del GME che si potrebbero rendere necessarie in conseguenza di modifiche del quadro normativo o regolatorio.
14.2 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
Il presente ordine ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi e l’esecuzione dello stesso non potrà essere data in subappalto, fatti salvi accordi diversi tra le Parti.
14.3 PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL’ORDINE
L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente ordine non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
14.4 DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E/O INDUSTRIALE
I diritti d’autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale sui dati e sui contenuti del GME, nonché tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alla denominazione e/o ai marchi/loghi del GME, restano di esclusiva titolarità del GME stesso. Di conseguenza il Fornitore non potrà in alcun modo vantare, per alcun motivo, qualsivoglia pretesa sui diritti del GME.
In relazione all’oggetto del presente ordine il GME è sollevato da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti concernenti il servizio in questione, con l’obbligo di tenere a cura e spesa del Fornitore le cessioni, le licenze, o le autorizzazioni necessarie, come pure di sopportarne tutte le spese eventuali.
15. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Vi obbligate a mantenere segreti e riservati tutti i dati e le informazioni di cui verrete in possesso in occasione dell’esecuzione del presente ordine ed a non farne utilizzazione, neppure parziale, a qualunque titolo, impegnandoVi a vincolare espressamente a tale obbligo anche il Vostro personale; tale obbligo decorre dalla data di perfezionamento del presente ordine e termina 10 (dieci) anni dopo lo scioglimento dello stesso.
16. OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. 231/2001 E AL CODICE ETICO
Con la sottoscrizione del presente ordine il Fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D.Lgs. n. 231/2001, consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Con l’accettazione dell’ordine il Fornitore si obbliga a svolgere l’attività oggetto del presente ordine in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex
D.Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..
Il Fornitore si obbliga pertanto a tenere GME manlevata ed indenne da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D.Lgs. n. 231/2001, dal Codice Etico e più in generale da quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..
L'inosservanza di tale obbligo da parte del Fornitore costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà GME a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ..
17. OBBLIGHI RELATIVI ALLA LEGGE N. 136/2010 S.M.I. E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., il GME comunica che il CIG (codice identificativo di gara) relativo al presente ordine è: 14028937EB.
Il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 dalla legge n. 136/2010 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente ordine.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. il Fornitore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, mediante la trasmissione al GME del relativo modulo, alla presente allegato.
Il pagamento dell’importo dovuto per il presente ordine verrà effettuato sul conto corrente dedicato di cui al presente punto.
18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile al presente contratto è la legge italiana.
Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Voi e il GME, per l’interpretazione, l’esecuzione e per tutto quanto abbia comunque attinenza al presente ordine, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche e integrazioni, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito: D.Lgs. n. 196/2003), s’informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della gestione del presente contratto sono dal GME raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del presente ordine, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal GME, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dalla legge;
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’articolo 7 del citato X.Xxx. n. 196/2003.
Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è il GME, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, domiciliato per la carica presso il GME, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0/0 – 00000 Xxxx.
20. COMUNICAZIONI
Per le finalità di cui al presente ordine, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0/0 - 00000 Xxxx;
- Il Fornitore ……………………………………...
Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente ordine dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, o via e-mail, ai seguenti indirizzi:
- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0/0 - 00000 Xxxx, numero di tele facsimile 06/80124519, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx;
- Il Fornitore ……………………………………………………………….
Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario, se effettuate mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell’apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile o posta elettronica.
20 PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINE
Al fine del perfezionamento del presente ordine, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della presente lettera, dovrete inviare copia della medesima lettera d’ordine debitamente sottoscritta e timbrata in segno di accettazione, anche anticipata via telefacsimile al numero 06/80124524 all’attenzione dell’Unità Legale e Regolazione, a: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0/0 – 00198 Roma.
Distinti saluti
…………………………………….. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (timbro e firma)
Ai fini e per gli effetti dell’articolo 1341, comma 2, del codice civile, approviamo specificatamente le clausole di cui agli articoli: 8 (Penalità e risoluzione), 9 (Recesso), 13 (Limitazione di responsabilità), 14 (Clausole particolari), 15 (Riservatezza delle informazioni), 16 (Obblighi relativi al D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico), 17 (Obblighi relativi alla legge n. 136/2010 s.m.i. e clausola risolutiva espressa) e 18 (Legge applicabile e Foro competente) della lettera d’ordine.
…………………………..
Allegati:
1) Capitolato tecnico “Servizio di rassegna stampa del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.”;
2) Vostra offerta economica del presentata in sede di gara;
3) Modello ex art. 3 legge 136/2010 s.m.i..