REGOLAMENTO SPECIALE FRUMENTO DURO
REGOLAMENTO SPECIALE FRUMENTO DURO
Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n. 5 del 27 novembre 2013
Aggiornato dalla Deputazione Nazionale con delibere n. 4 del 7 aprile 2016 e n. 7 del 7 novembre 2016
COMITATO DI FILIERA DEL FRUMENTO DURO SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA
Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile
Frumento duro e in particolare i seguenti prodotti:
- Frumento duro nazionale fino produzione Nord (in sigla “Frumento duro naz. fino Nord”);
- Frumento duro nazionale fino produzione Centro (in sigla “Frumento duro naz. fino Centro”);
- Frumento duro nazionale fino produzione Sud (in sigla “Frumento duro naz. fino Sud”);
- Frumento duro nazionale buono mercantile produzione Nord (in sigla “Frumento duro naz. b.mercantile Nord”);
- Frumento duro nazionale buono mercantile produzione Centro (in sigla “Frumento duro naz. b.mercantile Centro”);
- Frumento duro nazionale buono mercantile produzione Sud (in sigla “Frumento duro naz. b.mercantile Sud”);
- Frumento duro nazionale mercantile produzione Nord (in sigla “Frumento duro naz. mercantile Nord”);
- Frumento duro nazionale mercantile produzione Centro (in sigla “Frumento duro naz. mercantile Centro”);
- Frumento duro nazionale mercantile produzione Sud (in sigla “Frumento duro naz. mercantile Sud”);
- Frumento duro nazionale da agricoltura biologica (in sigla “Frumento duro naz. biologico”);
- Frumento duro nazionale uso zootecnico (in sigla “Frumento duro naz. uso zootec.”);
- Frumento duro americano n. 1 (in sigla “Frumento duro Americano N.1”);
- Frumento duro canadese n.1 (in sigla “Frumento duro Canadese N.1”);
- Frumento duro canadese n.2 (in sigla “ Frumento duro Canadese N.2”);
- Frumento duro canadese n.3 (in sigla “Frumento duro Canadese n.3”);
- Frumento duro comunitario classe 1 (in sigla “Frumento duro com. classe 1”);
- Frumento duro comunitario classe 2 (in sigla “Frumento duro com. classe 2”);
- Frumento duro comunitario classe 3 (in sigla “Frumento duro com. classe 3”);
- Frumento duro comunitario uso zootecnico (in sigla “Frumento duro com. uso zootec.”);
- Frumento duro comunitario da agricoltura biologica (in sigla “Frumento duro com. biologico”);
- Frumento duro extra-comunitario classe 1 (in sigla “Frumento duro extra com. classe 1”);
- Frumento duro extra-comunitario classe 2 (in sigla “Frumento duro extra com. classe 2”);
- Frumento duro extra-comunitario classe 3 (in sigla “Frumento duro extra com. classe 3”);
- Frumento duro extra-comunitario uso zootecnico (in sigla “Frumento duro extra com. uso zootec.”);
Il lotto minimo negoziabile = 20 (venti) tonnellate. Il lotto minimo è incrementabile di 1t
[1]
Importo minimo per le variazioni di prezzo = € 0,01
Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti
Riguardo al prodotto Frumento duro da agricoltura biologica, si fa riferimento al REGOLAMENTO CEE N° 2092/91 e 1804/96 del Consiglio della Comunità Europea, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e ad indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli, derrate alimentari e successive modifiche.
Fatte salve le specifiche indicate nella scheda informativa, le caratteristiche qualitative sono quelle di seguito rappresentate:
Tabella delle caratteristiche qualitative
frumento duro | proteine | umidità | impurità | peso ettolitrico | bianconati* | gluten index | chicci spezzati | volpati |
min. | max. | max. | min. | max. | min. | max. | max. | |
fino Nord | 12.50% | 12.00% | 1.00% | 79 Kg/hl | 35.00% | - | 4.00% | 6.00% |
fino Centro | 12.50% | 79 Kg/hl | 35.00% | 4.00% | 6.00% | |||
fino Sud | 12.00% | 79 Kg/hl | 35.00% | 4.00% | 6.00% | |||
buono mercantile Nord | 11.50% | 12.00% | 1.00% | 77 Kg/hl | 60.00% | - | 8.00% | 8.00% |
buono mercantile Centro | 11.50% | 12.00% | 1.00% | 77 Kg/hl | 60.00% | - | 6.00% | 8.00% |
buono mercantile Sud | 11.00% | 77 Kg/hl | 60.00% | 6.00% | 8.00% | |||
mercantile Nord | 11.0% | 12.00% | 1.00% | 75 Kg/hl | oltre 60.00% | - | 12.00% | 10.00% |
mercantile Centro | 11.0% | 12.00% | 1.00% | 75 Kg/hl | oltre 60.00% | - | 8.00% | 12.00% |
mercantile Sud | 10.50% | 75 Kg/hl | oltre 60.00% | 8.00% | 12.00% | |||
da agricoltura biologica | - | 12.00% | - | - | - | - | ||
americano n.1 | 15.00% | 12.00% | 1.00% | 79 kg/hl | 10.00% | 45 | ||
canadese n.1 | 15.00% | 12.00% | 1.00% | 82 kg/hl | 10.00% | 30 | ||
canadese n.2 | 13.50% | 13.00% | 2.00% | 80 kg/hl | 15.00% | 30 | ||
canadese n.3 | 13.00% | 13.50% | 2.00% | 79 kg/hl | 20.00% | 30 | ||
comunitario | 11.50% | 12.50% | 2.00% | 78 kg/hl | 35.00% | 30 | ||
extra- comunitario | 11.50% | 12.00% | 2.00% | 79 kg/hl | 30.00% | 30 |
[2]
*sono considerati bianconati i chicchi: pinti, ricellati, bianconati e atteneriti.
Gli abbuoni, per deficienze o eccedenze, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione per ogni punto (o frazione) percentuale, secondo le seguenti indicazioni.
Le tolleranze e gli abbuoni sono calcolati sul valore previsto dalla precedente tabella delle caratteristiche qualitative.
Tabella delle tolleranze e degli abbuoni
Tolleranze | Abbuoni | |
umidità* | da 0.01% a 1.00% | tolleranza senza abbuono |
da 1.01% a 2.50% | 1.00% | |
da 2.51% al 3.00% | 1.50% | |
oltre il 3.00% | diritto di rifiuto della merce | |
peso ettolitrico s.t.q.* | da 0.01 a 1.00 kg/hl | 0.50% |
da 1.01 a 3.00 kg/hl | 0.75% | |
impurità totali** | da 0.01% a 3.00% | 1.00% |
bianconati su campione | da 0.01% a 5.00% | 0.15% |
da 5.01% a 10.00% | 0.30% | |
bianconati su denominazione | da 0.015% a 10.00% | 2.00% |
da 10.01% a 15.00% | 0.20% | |
chicchi spezzati*** | da 0.01% a 4,00% | 0.50% |
*qualora risultino contemporaneamente detrazioni per peso ettolitrico ed umidità, si applica soltanto la detrazione più elevata.
**Somma di 1)Impurità varie/nulle calcolate al 100% (chicchi avariati, sabbia, sassi, frammenti legnosi, pule, semi di erbe infestanti, segale cornuta nella misura massima dello 0.05% sul grano, insetti morti nonché gli elementi trattenuti da vaglio con fessure di mm. 2x20, esclusi chicchi spezzati) e di 2) Impurità relative ai chicchi (chicchi di altri cereali e semi estranei, chicchi attaccati da insetti, che presentano colorazione od alterazione del germe, chicchi verdi non completamente maturi, chicchi passati dal vaglio con fessure di mm. 2x20, esclusi chicchi spezzati) calcolate al 50%.
***Sono considerati spezzati i chicchi che presentano la mandorla parzialmente scoperta.
Frumento tenero – Oltre il limite del 3%, se non diversamente convenuto, il compratore può esercitare il diritto di rifiuto della merce. Se eventuali tolleranze consentite, oltre il limite pattuito si applica l’abbuono dello 0,50% per ogni punto percentuale.
Chicchi volpati e fusariati – Dove non definito dalla tabella delle caratteristiche qualitative viene tolleranza senza abbuono la presenza massima del 6% di cui massimo 1,5% di chicchi fusariati.
Chicchi cariati – I chicchi cariati sono tollerati fino al numero massimo di due (due) chicchi interi o aperti su 100 grammi.
Chicchi germinati – Sono considerati germinati i chicchi che presentano, visibile ad occhio nudo, la radichetta o la piumetta. E’ tollerata la presenza di chicchi germinati nel limite massimo di 0,50% con abbuono proporzionale dello 0.50%.
Coacervo – Sono determinabili sul coacervo, se convenuto, soltanto le caratteristiche per: peso ettolitrico, impurità totali, spezzati, bianconati.
Ceneri -Qualora sia espressamente convenuto un contenuto massimo di ceneri, un eventuale eccedenza di 5 punti è tollerata senza abbuono. Ulteriori eccedenze comporteranno un abbuono dello 0,2% per ogni punto sino a un massimo di abbuono del 2% sul valore della merce.
[3]
Proteine s.s (azoto X 5,70) – Eventuali deficenze rispetto ai valori stabiliti dalla CEE per la qualità tipo comunitaria od ai valori espressamente convenuti fra le parti, comporteranno un abbuono del 2% per ogni punto o frazione sino ad un
massimo del 4% del valore della merce. Varietà
1) Gli abbuoni per la presenza di chicchi di altre varietà eccedenti il convenuto, sono regolati come segue.
- sino al 5% tollerati senza abbuono
- dal 5,01% al 10% abbuono dello 0,20
- oltre il 10% diritto al rifiuto
2) Gli abbuoni per la presenza di chicchi di varietà escluse, sono regolati come segue:
- sino al 5% tollerati senza abbuono
- dal 5,01% al 10% abbuono dello 0,40
- oltre il 10% diritto al rifiuto
Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, potranno essere materia di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio della Camera Arbitrale concordata in fase di negoziazione.
Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti
Il Soggetto Abilitato all’Intermediazione all’interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.
Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
1. Enti certificatori (nel caso di prodotti da agricoltura biologica e solo per le proposte di vendita)
Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Paese di provenienza
- Umidità
- Peso ettolitrico
- Proteine
- Impurità totali
- Chicchi spezzati
- Trattamenti antiparassitari
- Bianconati su campione
- Bianconati su denominazione
- Altre caratteristiche
[4]
- Numero di certificazione (ove sussista)
Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
- Modalità risoluzione controversie
Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
- Specifiche di consegna/ritiro della merce
- Tempi e modalità di pagamento
Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI
Diritto di rifiuto della merce (integrazione all’art. 11 delle disposizioni generali)
Il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitratori, di entità superiore al 10% del valore della merce. In ogni caso, per esercitare il diritto di rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario.
Se le Parti non si accordassero altrimenti, la merce dovrà essere depositata, per conto di chi spetta, in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l’identificazione, dandone immediata comunicazione al venditore, in attesa di una decisione arbitrale.
Reclami (integrazione all’art. 14 delle disposizioni generali)
Nel caso di “coacervo”, il compratore deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante fax e/o telefax e/o e-mail con conferma di lettura entro 2 (due) giorni successivi all’ultimo ricevimento della merce.
Campionamento (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)
L‘onere e l’obbligo del prelevamento dei campioni sigillati, se richiesto, competono al venditore per le vendite “franco partenza” ed al compratore per le vendite “franco arrivo”. Il campionamento deve essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contradditorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il venditore o il compratore, oppure, in mancanza di questi, il vettore, il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto, nel campionamento, la Parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle Parti. I campioni debbono essere confezionati in idonei contenitori a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi, se non diversamente specificato. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contradditorio, la Parte diligente, dandone immediata comunicazione alla controparte, procede al prelevamento e suggellamento dei campioni per mezzo del laboratorio di analisi individuato in contratto.
Rischi di viaggio (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore. Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore).
Il compratore è tenuto a comunicare immediatamente al venditore, a mezzo telefax e/o e-mail, i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto, comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.
[5]
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico della Parte che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia
provveduto al trasporto stesso.
Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:
1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria emiliana-romagnola (A.G.E.R.);
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria di Milano;
- Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia;
- Regolamento della Camera arbitrale del commercio cereali e semi di Genova;
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria e alimentare di Torino;
- Regolamento Arbitrale della Associazione granaria di Verona.
2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta.
3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento
[6]
dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento.