PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto è la realizzazione di un fabbricato di E.R.P. sovvenzionata, composto da due palazzine, per n. 8 alloggi, nel comune di ARNESANO (Le) - il cui finanziamento è stato autorizzato dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale
n. 169 del 19/02/2014 nell’ambito delle risorse di cui al “Fondo per lo sviluppo e la coesione” (FSC) anno 2000-2006 e 2007- 2013.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. A tal fine si precisa che, per la tipologia delle opere previste, l'appalto è disciplinato dal combinato disposto del comma 2, lettera a), e del commi 4 dell’art. 53 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
1. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
2. Anche ai fini di cui all’art.54, Il C.U.P.(Codice Unico di Progetto) è : I77E09000050006 ed il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) è : 6199552028.
3. Al fine di migliorare la qualità media dell’intervento, con conseguente maggiore durabilità dell’opera e diminuzione dei costi di manutenzione, nel progetto sono stati adottati specifici materiali ed accorgimenti tecnologici che hanno comportato l’incremento del differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell’intervento sul costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) A garanzia del raggiungimento di tali finalità, con il presente appalto, oltre alla costruzione degli alloggie, quindi, dei relativi edifici, è previsto un programma di manutenzione per anni 7 (sette) dall’ultimazione dei lavori.
4. L’impresa, con l’aggiudicazione dell’appalto, resta vincolata all’opera da realizzare per un periodo di anni 7 (sette) dall’ultimazione dei lavori, durante i quali assume anche l’obbligo di provvedere alla esecuzione di tutti quegli interventi di manutenzione degli edifici e loro pertinenze che si renderanno necessari a seguito di guasti o deterioramenti causati dall’impiego di materiali, componenti, tecnologie ed impianti di scarsa qualità, ovvero da una non corretta posa in opera o esecuzione dei lavori. Sono esclusi dagli interventi manutentivi di cui al presente comma quelli derivanti da calamità naturali, eventi delittuosi, nonché guasti, rotture e deterioramenti sugli immobili, componenti ed impianti causati dagli inquilini. Gli interventi manutentivi, a titolo indicativo, riguardano:
COPERTURE
Sigillature e riparazioni dei giunti dei pavimenti sulle terrazze; Rifacimento completo delle coperture compreso guaine e coibentazioni; Riparazione e sostituzione di comignoli, esalatori, canne fumarie,ecc.;
FACCIATE
Riprese, sigillature, rappezzi, rifacimenti completi di intonaci, pitture, rivestimenti, c.a. a faccia vista esterni, muretti d’attico,
parapetti balconi, recinzioni esterne;
Riparazione/sostituzione di pluviali, colonne montanti verticali, tubazioni esterne; Riparazione/sostituzione di ringhiere di balconi, corrimano, recinzioni esterne metalliche; Riparazione/sostituzione di infissi esterni comprese serrande avvolgibili; Riparazione/sostituzione di marmi o pietre di balconi, finestre, parapetti, muri d’attico, recinzioni;
ALLOGGI
Riparazione/sostituzione di pavimenti e rivestimenti; Riparazione/sostituzione di impianti idrico-fognanti, riscaldamento, elettrico;
PARTI IMPIANTISTICHE COMUNI
Riparazione/sostituzione di reti esterne idrico-fognanti compresi pozzetti sifonati e di ispezione; Riparazione/sostituzione autoclavi ove esistenti;
Riparazione/sostituzione ascensori ove esistenti; Riparazione/sostituzione citofoni ove esistenti;
Riparazione/sostituzione impianti di illuminazione esterna e loro componenti ove esistenti;
5. L’Appaltatore dovrà esibire al Direttore dei Lavori:
- Prima dell’inizio dei lavori e non oltre venti giorni dalla data di consegna, il programma generale dei lavori;
- Prima dell’inizio di ogni lavorazione, una relazione contenente la descrizione delle modalità di scelta, di approvvigionamento e controllo delle qualità dei materiali impiegati con relativa campionatura, schede tecniche e certificazioni di qualità.
6. Nei casi di cui al precedente comma 4 l’impresa è obbligata ad eseguire l’intervento manutentivo a semplice chiamata della Stazione appaltante. In tale occasione sarà redatto in contraddittorio, su apposito “libretto di manutenzione del fabbricato”, verbale di constatazione del fatto segnalato, della causa che lo ha determinato e dei provvedimenti e dei lavori occorrenti per la eliminazione dell’inconveniente. Al termine dell’intervento, sul predetto “libretto di manutenzione del fabbricato”, sarà annotato l’esito positivo dei lavori effettuati.
7. Gli oneri per l’esecuzione della manutenzione di cui sopra sono compresi nell’appalto ed ammontano ad Euro 78.101,61, salvo quanto specificato nel successivo art.2. Tale somma, al netto del ribasso d’asta offerto, sarà liquidata all’impresa dopo l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori e dopo che la Direzione dei Lavori avrà certificato l’acquisizione del programma generale dei lavori, delle relazioni contenenti la descrizione delle modalità di scelta,approvvigionamento e controllo delle qualità dei materiali impiegati con relativa campionatura, schede tecniche e relative certificazioni di qualità.
8. Il pagamento della somma di cui al comma precedente all’impresa avverrà dietro presentazione di fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa passiva automatica che dovrà avere durata di anni sette dalla data di ultimazione dei lavori, per l’importo di Euro 78.101,61, salvo quanto specificato nel successivo art.2, oltre IVA e dovrà prevedere espressamente la clausola seguente:”Con la presente polizza (o fidejussione) bancaria (o assicurativa) ci impegnamo a versare in favore dell’ARCA SUD SALENTO la somma di Euro 78.101,61 (o quella che risulterà per quanto specificato al successivo art.2) oltre IVA, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni da parte della ditta appaltatrice o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del Vs. credito, alla sola condizione che ci produciate Vs. richiesta xxxxxxx.Xx presente avrà validità 7 (sette) anni dalla data di ultimazione dei lavori.
9. La polizza assicurativa o fidejussione bancaria dovrà essere accesa con decorrenza dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori e dovrà portare la dichiarazione di vincolo in favore della Stazione appaltante e dovrà coprire l’intero periodo; dovrà, altresì, risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l’intero periodo di sette anni.
10. Gli obblighi dell’impresa sopra esposti sono vincolanti ai fini dell’emissione della rata di saldo.Qualora l’impresa non dovesse ottemperare agli stessi, la rata di saldo e gli oneri relativi al programma di manutenzione dell’opera saranno trattenuti dall’Ente come risarcimento danni, così come non sarà dato corso allo svincolo della cauzione definitiva, restando, in ogni caso, la stessa impresa, perseguibile per la cattiva esecuzione dell’opera, difformità o vizi occulti.
11. Entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza dei termini del programma di manutenzione, si procederà alla redazione di apposito verbale finale in contraddittorio, al fine di accertare l’adempimento degli obblighi assunti con il presente appalto.L’esito positivo dell’accertamento comporta automaticamente lo svincolo della cauzione che sarà autorizzato dall’Ente nei successivi 15 (quindici) giorni.
12. Sommariamente, i lavori a farsi prevedono:
n° | OPERE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG1 |
1 | SCAVI, VESPAI, MOVIMENTI DI MATERIE, DEMOLIZIONI E REINTERRI |
2 | OPERE IN C.A. |
3 | MURATURE E TRAMEZZI |
4 | PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI ed IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E PAV. SOLARI |
5 | INTONACI INTERNI ED ESTERNI e PITTURAZIONI |
OPERE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OS6 | |
6 | INFISSI INTERNI ED ESTERNI |
7 | OPERE IN FERRO |
OPERE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG11 | |
8 | IMPIANTI TERMICI |
9 | IMPIANTI IDRICI - FOGNANTI |
10 | IMPIANTI ELETTRICI |
11 | IMPIANTI GAS |
12 | IMPIANTI SOLARE TERMICO |
13 | IMPIANTI MONTASCALE PER DISABILI |
14 | SISTEMAZIONE ESTERNA |
Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b) | Colonna c) | Colonna a)+b)+ c) | |
Importo lavori al netto del costo manodopera | Xxxxx manodopera (non soggetto a ribasso) | Onere per la sicurezza (non soggetto a ribasso) | TOTALE | ||
1 | A corpo | 534.671,82 | 168.242,80 | 39.440,84 | 742.355,46 |
2 | Oneri programma manutenzione | 59.407,97 | 18.693,64 | 78.101,61 | |
3 | Acorpo(solo oneri della sicurezza) | ||||
1+2+3 | IMPORTO TOTALE | 594.079,79 | 186.936.44 | 39.440,84 | 820.457,07 |
2. L’importo contrattuale corrispondente all’importo dei lavori è l’importo di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo per manodopera di cui al comma 1, colonna b), come previsto dalla Legge 98/2013 artt. 26ter e 32 comma 7bis e dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito alla colonna c), non soggetti ad alcun ribasso, giusto articolo 131 comma 3, del D.Lgs 12.04.2006 n.163 e successive modifiche e integrazioni.
3. L’importo di cui al punto 2 colonna a) relativo al programma di manutenzione, pari ad Euro 59.407,97, rappresenta il 10% (dieci per cento) dei lavori di cui al punto 1 colonna a).Pertanto, nel caso in cui per eventuali aggiunte o detrazioni al prezzo a corpo o nel caso di eventuali perizie suppletive o di variante l’importo dei lavori dovesse diminuire o aumentare, il predetto importo relativo al programma di manutenzione di cui al punto 2 colonna a) aumenterà o diminuirà applicando la percentuale del 10% sui lavori aggiuntivi o portati in detrazione. A tal fine si precisa che i singoli prezzi unitari applicati alla stima dell’appalto in oggetto e di cui all’allegato elenco, sono comprensivi dell’aliquota del 10% della quale si è tenuto conto, per ogni singola opera e per ogni singola categoria di lavori, per determinare l’onere del programma di manutenzione e della relativa polizza di cui all’art.1 del presente capitolato.
4.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
0.Xx contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 53 - 4° comma del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre il costo della manodopera e gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b) e c), costituiscono vincolo negoziale il prezzo a corpo indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nel presente capitolato speciale.
Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di “Edifici civili e industriali – Cat. “OG1”.
2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella “A”, allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. La loro scorporabilità e/o subappaltabilità sono espressamente indicate nella stessa tabella sulla base delle norme di cui allo stesso regolamento generale e dell’art.12 della legge n.80/2014.
6. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n°37 del 22 gennaio 2008 devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella “B” allegata al presente capitolato speciale.
Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, all’articolo 43, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 184 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto, sono indicati nella tabella “B”, allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto la presente parte prima del capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso e l’elenco prezzi unitari, nonché i seguenti elaborati ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2 , lettera a), del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2 , lettera c), del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
e) il cronoprogramma di cui all’art.40 del regolamento generale 207/2010;
f) la polizza di garanzia della cauzione definitiva.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 con i relativi allegati;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Legge n.217/2010 art. 7 modifiche alla L.136/2010
- Legge n.80 del 2014 ( Legge 23 maggio 2014,n.80 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014,n.47, recante misure urgenti per emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015)
- Legge 89 del 2014 ( Legge 23 giugno 2014,n.89 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge
24/04/2014,n.66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale….).
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del regolamento generale n°207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del D lgs n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità
delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del DPR n°207/2010 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al
D.P.R. 21 aprile 1993 n°246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n°29 del 4 febbraio 2008).
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 12. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da
effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 153, commi 1 e 4, del Regolamento generale 207/2010 e dell’art.11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12 del Dlgs 163/2006; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli artt.38,39 e 40 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 14. Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a),b),
c) e d) del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Si applicano gli articoli 158,159 e 160 del regolamento n°207/2010.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata la proroga, nei limiti e nei termini dettati dall'art.159 del regolamento n°207/2010.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Art. 15. Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari all’1 per mille (Euro uno virgola zero centesimi ogni mille euro) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione
appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 12, comma 3 del presente capitolato speciale;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 18 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 16. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art.61, comma 1, del Dlgs n°106/2009. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
Art. 17. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale
d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 18. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. Qualora l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore si applica quanto previsto dagli art. 136, 137,138,139,140 del Dlgs n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 19. Anticipazione
1. Ai sensi dell’articolo 8 comma 3bis della Legge n. 11 del 27/02/2015 è dovuta l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale per gli appalti relativi a lavori pubblici.
2. In merito all’erogazione ed alle modalità di compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 , del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
Art. 20. Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 26, 27 e 28 del presente capitolato, raggiungano un importo non inferiore a Euro 100.000,00 ( Euro Centomila/00) al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità; entro successivi 45 giorni il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante dispone la liquidazione del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, ed invia prontamente la richiesta di pagamento al soggetto finanziatore Regione Puglia. La Stazione Appaltante provvede al materiale pagamento entro 30 giorni dall’accredito delle somme alla Banca d’Italia.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento ed alla emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall’importo minimo di cui al comma 1.
Ai sensi dell’art. 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, come modificati dal Dlgs n°113/2007 e n°152/2008, l’emissione
di ogni certificato di pagamento è subordinata:
all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante ai sensi
dell’art.16-sexies, comma 10, della Legge n°2/2009 e succ. modifiche ed integraz.;
qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art.7 della Legge 217/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Art. 21. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi dell’art.201 del DPR n°207/2010.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, emessa con le modalità di cui all’art. 124 del D.P.R. n.207/2010 e secondo lo schema tipo 1.4 previsto dal D.M. n.123 del 12.03.2004, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all’art.20 comma 6.
Art. 22. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Il pagamento degli interessi, giusto quanto previsto dal Dlgs n° 192/2012, avviene nelle ipotesi di ritardo del pagamento, in acconto o a saldo.
Sono dovuti gli interessi sul ritardato pagamento delle rate di acconto o di saldo dal 31° giorno successivo all’accredito delle
somme alla Banca d’Italia da parte della Regione Puglia, soggetto finanziatore dell’Opera Pubblica.
2. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 23. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di acconto e di saldo in ritardo, così come previsto dal precedente art. 22, giusto quanto previsto dal Dlgs n.192/2012 e della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.1293 del 23/10/2013, sulle somme dovute decorrono gli interessi ad un saggio pari al tasso BCE relativo al semestre di pagamento maggiorato dell’8%.
Art. 24. Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. Resta salvo quanto in deroga dal comma4 dello stesso art.133 del D.lgs. n.163/2006 e cosi come previsto dai successivi commi 3 e 4 del presente articolo.
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
3. In deroga a quanto previsto dall’art.133 comma 2 del codice, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
4. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 25. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 26. Valutazione dei lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna c), come evidenziati al rigo b) della tabella “B”, integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 27. Valutazione dei lavori a corpo
1. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 33 o 34 del presente capitolato speciale, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 36 del presente capitolato speciale, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella “B”, integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 28. Valutazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del regolamento generale approvato con D.P.R. n.207/2010.
2. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 29. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, è richiesta una cauzione provvisoria di Euro 15.620,32 (euroquindicimilaseicentoventimila/32), pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
Art. 30. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell'art.113 del D.lgs n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
3. La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in xxxxxx.Xx mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati d’avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art.29 del presente Capitolato da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 31. Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 29 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 40, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo precedente è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art. 32. Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma, 1, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, e con le modalità di cui all’art.125 del D.P.R. n.207/2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari all'importo contrattuale dei lavori al lordo dell’I.V.A. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa
nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del regolamento generale n°207/2010 e dall’articolo 37, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 33. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale 207/2010 e dall'articolo 132 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella “B” allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Art. 34. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 35. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati
ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del presente capitolato speciale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui al regolamento generale.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 36. Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 37. Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.81 del
09/04/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 38. Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 39. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1, ed all’art.28 del dlgs n°81/2008, come modificato dall’art.18 del Dlgs 116/2009,con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
1. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 91 comma 1, lettera a) come modificata dall’art.60 del Dlgs 116/2009, e dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 40. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 17 e 18, come modificati dall’art.13 del Dlgs 116/2009, ed all'allegato XIII del predetto decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’art.118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 41. Subappalto
1. Tutte le lavorazioni sono subappaltabili a scelta del concorrente per una quota non superiore al 30% in termini economici.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, (da cui risulti l’inserimento delle clausole di cui al successivo art. 54, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, della Legge n°136 del 2010, così come modificati dall’art.7 della legge n°217/2010, a pena la nullità assoluta del contratto di subappalto) unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’art.131, comma 2, del Codice dei contratti.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 42. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 43. Pagamento dei subappaltatori
1. In caso di subappalto la Stazione Appaltante non provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle
prestazioni eseguite dallo stesso.
2. Ai sensi dell’art.118, comma 6, del Dlgs n°163/2006, i pagamenti saranno subordinati all’acquisizione del DURC del
subappaltatore ed all’ottemperanza dello stesso alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 44. Controversie
1. Ai sensi dell’art. 240 e 240 bis del Dlgs n°163/2006, così come modificati dalla legge n°106/2011 all’art.4, comma 2, lettera gg) qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx. La Stazione appaltante e l'appaltatore, in merito alla suddetta proposta, si pronunciano nei successivi 30 giorni. L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale.
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art.112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.
2. La procedura di cui al comma 1 può essere reiterata per una sola volta.
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
6. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, in
relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 45. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Art. 46. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
7. Il contratto è risolto altresì qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione S.O.A. per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
Art.46/bis – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1.Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione la disciplina di cui all’Allegato 4, art.3, comma 19, lettera e), del Dlgs n°104/2010.
2.Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione la disciplina di cui all’Allegato 4, art.3, comma 19, lettera f, del Dlgs n°104/2010.
3.Trova in ogni caso applicazione ove compatibile, in seguito a provvedimento giurisdizionale, la disciplina di cui all’Allegato 4,
art.3, comma 19, lettera g-h, del Dlgs n°104/2010.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 47. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 48. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 49. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo
l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 50. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni
relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione , della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
t) l’acquisizione delle bolle ecologiche comprovanti l’avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti (pericolosi e non) da
consegnare alla Direzione dei Lavori prima dell’emissione del certificato di pagamento.
u) l’onere, anche economico, per l’effettuazione del tipo mappale e accatastamento dei fabbricati;
v) l’onere, anche economico, per la redazione delle tabelle millesimali dei fabbricati;
z) l’onere, anche economico, per l’effettuazione del collaudo statico e di quello tecnico amministrativo che sarà effettuato rispettivamente da professionista abilitato e da commissione di collaudo che all’uopo saranno nominati dalla Stazione Appaltante.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, A.Q.P. e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. Ai sensi dell’art.4 della Legge n°136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
Art. 51. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1) L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2) L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 52. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 53. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, ed aggiornato con le indicazioni previste dalla normativa sopravvenuta, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella “C”, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 54. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’art.3 della legge n.136 del 2010, così come modificato dall’art.7 della Legge n°217/2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità, in ogni caso sui conti dedicati di cui al comma 1;
b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a
1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Tali obblighi devono essere assolti anche in caso di costituzione di un fondo cassa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.U.P. ed il
C.I.G. di cui all’articolo 1, comma 3.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 comporta la nullità di diritto del contratto; la violazione della prescrizione di cui al comma 4 comporta la nullità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art.54/bis - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in
funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, nonché come previsto dall’art. 34 – comma 35 – della Legge 221 del 17.12.2012, le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali del bando e dei relativi avvisi previsti dall’art. 122 – comma 5 – 2° periodo – del Decreto Leg.vo 163/2006 e s.m.i.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro , dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati
nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
NOTA BENE:
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE RIPORTATO NEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, SI RICHIAMA LA NORMATIVA VIGENTE, ED IN PARTICOLAR MODO IL DPR 163/2006 E S.M.I. ED IL DPR N°207/2010 E S.M.I.
TABELLA “A” | CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 41, comma 1) | |||||
LAVORI | Categoria allegato A D.P.R. 207/2010 | Incidenza % importo | Euro | Incidenza manodopera | ||
1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | Prevalente | OG1 | 73.94 | 577.493.44 | Vedi relativo elaborato |
Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Dlgs n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. | ||||||
2 | INFISSI E OPERE IN FERRO | Scorporabile Subappaltabile | OS6 | 9.74 | 76.074.20 | Vedi relativo elaborato |
Ai sensi dell’allegato “A” del DPR n.207/2010, i lavori sopra descritti al punto 2 appartengono a categoria specializzata a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, possono essere eseguiti dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, purché in possesso della Cat.OG1 class.III.Gli stessi possono essere subappaltati ad impresa in possesso di relativa qualificazione. | ||||||
3 | IMPIANTI TECNOLOGICI | Scorporabile | OG11 | 16.31 | 127.448.59 | Vedi relativo elaborato |
Ai sensi dell’articolo 12, comma 2 lett. b) della legge n.80/2014, i lavori sopra descritti al punto 3 appartengono a categorie di cui all’art.72, comma 4, del regolamento generale, (strutture, impianti ed opere speciali) di importo superiore al 15% di quello d’appalto. Possono essere eseguiti dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei requisiti necessari (ATI verticale). Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del capitolato speciale, per l’esecuzione dei lavori sopra descritti al n. 3, vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n°37 del 22 gennaio 2008. | ||||||
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI escluso oneri per la sicurezza e compreso 10% programma di manutenzione | 100,00 | 781.016,23 |
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
TABELLA “B”
n. | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | In Euro | % |
OPERE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG1 | |||
1 | SCAVI, VESPAI, MOVIMENTI DI MATERIE, DEMOLIZIONI E REINTERRI | 19282.58 | 2.46 |
2 | OPERE IN C.A. | 215227.12 | 27.57 |
3 | MURATURE E TRAMEZZI | 129192.42 | 16.54 |
4 | PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI e IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E PAV. SOLARI | 108122.40 | 13.84 |
5 | INTONACI INTERNI ED ESTERNI e PITTURAZIONI | 94692.27 | 12.12 |
OPERE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OS6 | |||
6 | INFISSI INTERNI ED ESTERNI | 59223.36 | 7.58 |
7 | OPERE IN FERRO | 16850.84 | 2.15 |
OPERE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG11 | |||
8 | IMPIANTI TERMICI | 15742.43 | 2.01 |
9 | IMPIANTI IDRICI - FOGNANTI | 31879.44 | 4.08 |
10 | IMPIANTI ELETTRICI | 28193.36 | 3.61 |
11 | IMPIANTI GAS | 2235.44 | 0.28 |
12 | IMPIANTI SOLARI TERMICI | 25668.32 | 3.28 |
11 | IMPIANTI MONTASCALE PER DISABILI | 29000 | 3.71 |
12 | SISTEMAZIONE ESTERNA | 5706.25 | 0.73 |
Totale importo esecuzione lavori | 100% | ||
a) | di cui per lavori (soggetti a ribasso d’asta) | 594.079,79 | |
b) | di cui costi per la manodopera (non soggetti a ribasso d’asta) | 186.936,44 | |
c) | oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 39.440,84 | |
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b + c) | 820.457,07 |
CARTELLO DI CANTIERE
articolo 53
TABELLA “C”
Ente appaltante: Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare – Arca Sud Salento
LAVORI DI REALIZZAZIONE N.8 ALLOGGI DI ERP SOVVENZIONATA IN ARNESANO C.U.P. I77E09000050006 - C.I.G. 6199552028
FINANZIAMENTO: D.G.R. n. 169 del 19/02/2014
Progetto approvato con dell’ARCA n. del
Progettisti :
Ing. Xxxxxxxx XXXXXXXXX
Arch. Xxxxxx XXXXXXXX
Xxx. Xxxx XXXXXXX
Responsabile del Procedimento :
- Xxx. Xxxxxx XXXXXXXX
Direttori dei Lavori:
Coordinatore per la progettazione: Arch.Xxxxxx XXXXXXXX
Coordinatore per l’esecuzione:
Xxxxxx stimata in uomini x giorni:
Responsabileunico dell’intervento:
Notifica preliminare in data:
IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 820.457,07
IMPORTO DEI LAVORI: ONERI DELLA MANODOPERA:
Euro
Euro 186.936,44
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 39.440,84
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro
Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del %
Impresa esecutrice: con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica .000.000)
, classifica .000.000)
, classifica .000.000) direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | ||
Cate g. | Descrizione | Euro | ||
53.1.1.1 Intervento finanziato con
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il prorogato il con fine lavori prevista per il
E-mail:
telefono: fax: http: // www . .it
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico ARCA
53.1.1.2
53.1.1.3
ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
TABELLA “D”
Elemento di costo | Importo | incidenza | % | ||
1) | Manodopera | € | % | ||
2) | Materiale | € | % | ||
3) | Trasporti (ql/Km) | € | % | ||
4) | Noleggi | € | % |
€ | % |
Squadra tipo: | ||
Operai specializzati | n. | |
Operai qualificati | n. | |
Manovali specializzati | n. |
RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
TABELLA “E”
Euro | ||||
1.a | Importo per l’esecuzione delle lavorazioni | 781.016,23 | ||
1.b | Di cui per lavori (soggetti a ribasso d’asta) | 594.079,79 | ||
1.c | Di cui costi per la manodopera (non soggetti a ribasso) | 186.936.44 | ||
1.d | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 39.440,84 | ||
1 | Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.d) | |||
2.a | Ribasso offerto in percentuale | |||
2.b | Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100) | |||
3 | Importo del contratto (2.b + 1.b) | |||
4 | Cauzione provvisoria (calcolata su 1) | 2 | % | 15.620,32 |
5 | Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) | 10 | % | |
6 | Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%) | % | ||
7 | Garanzia fideiussoria finale (5 + 6) | |||
8 | Garanzia fideiussoria finale ridotta (50% di 7) | |||
9 | Importo minimo netto stato d’avanzamento | 100.000,00 | ||
10 | Tempo utile per l’esecuzione dei lavori in giorni | 360 | ||
11 | Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo | |||
12 | Importo assicurazione |