ESTRATTO DI CONVENZIONE
COPERTURA ASSICURATIVA “PERDITE PECUNIARIE” ABBINATA A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE / DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO
Fra Net Insurance S.p.A. con Sede Legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxx, cod. fiscale 06130881003 (più avanti denominato “Assicuratore”) e l’Istituto mutuante (più avanti denominato “Contraente”), si pattuisce la “Convenzione” di cui al seguito che sostituisce a tutti gli effetti la Convenzione omologa in corso tra le Parti.
Definizioni
Nel testo che segue si intende per: Assicuratore: Net Insurance S.p.A.
Assicurazione: il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l’Assicuratore secondo le condizioni della presente Convenzione.
Beneficiario: il soggetto cui l’Assicuratore deve corrispondere l’Indennizzo in caso di sinistro.
Contraente: il soggetto che stipula con l’Assicuratore ogni contratto di assicurazione emesso secondo le condizioni della presente Convenzione.
Cedente / Delegante: la persona fisica (lavoratore dipendente di amministrazione pubblica o azienda di diritto privato, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato) con la quale il Contraente ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione / delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile.
Ceduto / Delegato: il datore di lavoro del Cedente / Xxxxxxxxx, impegnato verso il Contraente a versare a favore di questi la quota dello stipendio del Cedente / Delegante.
Certificato di Polizza: il documento che prova l’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell‘Assicurazione secondo le condizioni della presente Convenzione.
Contratto di Prestito: contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione / delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile.
Fondo Pensione: Fondo Pensione di cui al D. Lgs. del 5.12.2005 n.252, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
Legge 180: il D.P.R. del 5/1/1950 n.180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 28/7/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Premio: l’importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Proposta di Assicurazione: la formale domanda all’Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le condizioni della presente Convenzione (mod. 01/002).
T.F.R.: il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile o altra indennità equipollente.
Premessa
Premesso che:
a) il Contraente concede prestiti personali (più avanti denominati anche “Cessioni”) rimborsabili mediante cessioni di quote dello stipendio disciplinati, anche in via analogica, dalla Legge 180;
b) il Contraente concede altresì prestiti personali (più avanti denominati anche “Deleghe”) rimborsabili mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio ai sensi dell’art. 1269 e seguenti del Codice Civile;
c) il Contraente ha necessità di tutelarsi con coperture assicurative per i rischi di impiego connessi ai Cedenti / Deleganti di cui ai Contratti di Prestito indicati nei precedenti punti a) e b);
d) l’Assicuratore conferma al Contraente di intendere obbligarsi, nei termini giuridici sotto indicati, a prestare la copertura assicurativa di cui al precedente punto c);
e) per ogni Contratto di Prestito in garanzia l’Assicuratore si stipulerà un disgiunto contratto di assicurazione, attestato dalla sottoscrizione di apposito Certificato di Polizza.
Nell’ambito delle “Definizioni” e della “Premessa” di cui sopra – che formano parte integrante della presente pattuizione - tra l’Assicuratore ed il Contraente si stipula la seguente Convenzione:
Prestiti oggetto della Convenzione
Sono oggetto della presente Convenzione esclusivamente le concessioni di prestiti di durata minima di 24 mesi e di durata massima di 120 mesi - erogati dal Contraente a favore di lavoratori dipendenti, in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso amministrazioni pubbliche o aziende di diritto privato.
Sono in ogni modo escluse dalla presente Convenzione le concessioni di prestiti in favore di lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche/aziende di diritto privato rientranti nelle seguenti tipologie:
• organizzazioni sindacali;
• partiti politici;
• imprese edili e di costruzione;
• società di persone e ditte individuali.
Oggetto della garanzia assicurativa
Oggetto della garanzia prestata dall’Assicurazione sono le perdite pecuniarie subite dal Contraente per la mancata estinzione, parziale o totale, del prestito erogato al Cedente / Delegante a seguito di sinistro costituito da cessazione del diritto del Cedente / Delegante allo stipendio per risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto / Delegato, qualunque possa essere la causa di tale risoluzione. Nei casi di cui sopra, l’Assicuratore provvederà a liquidare al Beneficiario, quale indennizzo, un importo pari al debito residuo del Cedente /Delegante come da conteggio estintivo che sarà presentato dal Contraente.
L’Indennizzo sarà commisurato al valore scontato, al T.A.N. convenuto, delle quote mensili rimaste insolute.
Nel conto estintivo devono ritenersi incluse le rate insolute relative al periodo di temporanea interruzione del diritto del Cedente /Delegante allo stipendio, a cui abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro del Xxxxxxx / Delegante medesimo.
In caso di pensionamento del Cedente /Delegante prima dell’estinzione del prestito, il riconoscimento dell’Indennizzo è subordinato alla dimostrazione, da parte del Contraente, dell’avvenuta presentazione al competente ente previdenziale o al Fondo Pensione di regolare istanza di estensione della trattenuta sulla pensione ed all’eventuale mancanza di attivazione di tale estensione trascorsi almeno otto mesi dalla presentazione della suddetta istanza.
Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia assicurativa:
. i casi di morosità costituiti dal mancato o ritardato versamento delle quote di stipendio al Contraente per cause diverse da quelle elencate nell’art. 2;
. i casi di temporanea interruzione del diritto allo stipendio del Cedente / Xxxxxxxxx, fermo comunque quanto indicato al penultimo capoverso del precedente art. 2.
Costituiscono causa di annullamento dell’Assicurazione e comportano pertanto l’esclusione della garanzia assicurativa:
. l’inesistenza del Contratto di Prestito;
. la mancata erogazione dell’importo mutuato;
. la falsificazione dei documenti di cui al secondo alinea del successivo art. 7.1.
Decorrenza e termine della garanzia assicurativa – Pagamento del Premio
La garanzia ha effetto con l’inizio del piano di ammortamento del prestito e termina con lo scadere del piano di ammortamento medesimo, ancorché oggetto di eventuali proroghe.
E’ comunque in garanzia il pregresso periodo intercorrente dall’erogazione del finanziamento e la data di effetto del Certificato di Polizza purché tale periodo non sia superiore a giorni 45.
Qualora il Contraente, entro il 60° giorno dalla data di effetto dell’Assicurazione, non abbia ancora versato all’Assicuratore il relativo Premio, la garanzia sarà sospesa con effetto retroattivo e sarà riattivata soltanto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio.
Trascorsi 120 giorni dal mancato pagamento del Premio da parte del Contraente, l’Assicurazione si intenderà cessata.
Beneficiario dell’Indennizzo
Il Beneficiario dell’Indennizzo è il Contraente. Qualora venga dal Contraente espressamente indicato un diverso Beneficiario, l’Assicuratore provvederà a liquidare a quest’ultimo l’Indennizzo.
Norme assuntive
Omissis
Flusso di emissione
Omissis
Premio di assicurazione
Omissis
Estinzione anticipata del prestito (*)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, la garanzia assicurativa si considererà decaduta ed il Premio rimarrà definitivamente acquisito dall’Assicuratore in quanto della pattuizione anzidetta si è tenuto conto, quale elemento essenziale, nella determinazione di un minor tasso di Premio.
Obbligazioni del Contraente in caso di sinistro per risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente / Xxxxxxxxx derivante da decesso - Pagamento dell’Indennizzo
Qualora venga a cessare la corresponsione mensile delle quote di stipendio per decesso del Cedente / Delegante, il Contraente dovrà darne avviso all’ Assicuratore entro 180 giorni, dalla data di comunicazione del sinistro da parte del Ceduto / Delegato, fermo restando che, comunque, il suddetto termine non è posto a pena di decadenza. Il Contraente dovrà corredare la denuncia di sinistro con la suddetta comunicazione di sinistro ricevuta dal Ceduto / Delegato, nonché atto di morte in carta libera rilasciato dall’ufficio di Stato Civile competente.
Trascorsi 12 mesi dalla data di comunicazione del sinistro da parte del Ceduto / Delegato al Contraente, se detta comunicazione non è stata, a sua volta, trasmessa all’Assicuratore, il diritto all’Indennizzo dovrà considerarsi prescritto.
L’Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuto il menzionato atto di morte, corredato del conto estintivo del prestito e di copia del Contratto di Prestito, provvederà, entro 60 giorni dalla completa ricezione della suddetta documentazione al pagamento dell’Indennizzo.
Obbligazioni del Contraente e dell’Assicuratore in caso di sinistro per altri rischi d’impiego - Pagamento dell’Indennizzo
Salva la fattispecie di cui al precedente art. 10, qualora venga a cessare, per un evento di cui all’art. 2 della presente Convenzione, la corresponsione mensile delle quote di stipendio, il Contraente dovrà darne avviso all’Assicuratore entro 180 giorni, dalla data di comunicazione del sinistro da parte del Ceduto / Delegato, fermo restando che, comunque, il suddetto termine non è posto a pena di decadenza. Tale avviso dovrà essere corredato di adeguata evidenza probatoria dell’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro del Xxxxxxx / Delegante.
Prima della richiesta dell’Indennizzo all’ Assicuratore, il Contraente dovrà, a sua cura e spese, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal Contratto di Prestito, dalla Legge 180 e dalle altri norme di legge applicabili:
a) effettuare tempestiva richiesta stragiudiziale (lettera di messa in mora) nei confronti:
. del Ceduto / Delegato;
. del Cedente / Delegante,
b) in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, Amministrazione Straordinaria del Ceduto / Delegato, effettuare tempestiva istanza di insinuazione al passivo del proprio credito sul TFR;
c) adoperarsi per il rintraccio di eventuale nuovo datore di lavoro del Cedente / Delegante onde tempestivamente rinotificare il Contratto di Prestito a detto nuovo datore di lavoro affinché questi operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all’estinzione del prestito, al netto del TFR eventualmente già recuperato dal Contraente dal precedente datore di lavoro del Xxxxxxx / Delegante;
d) effettuare tempestiva richiesta all’ente previdenziale o Fondo Pensione di competenza di estensione della trattenuta sulla pensione; ciò in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente / Delegante per pensionamento di questi ed avvalendosi, in tal sede, di tutti i diritti derivanti dal Contratto di Prestito, dalla Legge 180 e dalle altre norme di legge;
e) a negoziare un piano di rientro del debito direttamente con il Cedente / Xxxxxxxxx, ferma restando l’obbligazione dell’Assicuratore a corrispondere l’Indennizzo nel caso in cui il piano di rientro non venga, anche parzialmente, rispettato dal Cedente / Delegante.
Trascorsi 12 mesi dall’accertamento, da parte del Contraente, della perdita definitiva, parziale o totale, del proprio credito, se la richiesta di Xxxxxxxxxx all’Assicuratore non è stata a questi trasmessa, il diritto all’Indennizzo dovrà considerarsi prescritto.
L’Assicuratore:
➢ riscontrata la regolarità della posizione assicurativa;
➢ ricevuta dal Contraente la menzionata evidenza probatoria dell’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro del Xxxxxxx / Delegante;
➢ ricevuto dal Contraente il conto estintivo del prestito e la copia del Contratto di Prestito in garanzia;
➢ accertata la scadenza, senza esito, dopo 30 giorni, della costituzione in mora di cui alla lettera
a) del presente articolo;
➢ accertato, anche con l’ausilio della corrispondenza intervenuta, quanto indicato alle lettere b),c),e d) del presente articolo;
provvede, entro 60 giorni dalla completa ricezione della suddetta documentazione, al pagamento dell’Indennizzo.
Il Contraente si impegna, ad avvenuta ricezione dell’Indennizzo:
- a trasferire prontamente all’Assicuratore ogni somma - incassata da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo – imputabile al conto estintivo del Contratto di Prestito.
- a rilasciare all’Assicuratore dichiarazione di surroga.
Diritto di surrogazione
L’Assicuratore che liquida l’Indennizzo al Contraente/Beneficiario rimane surrogato nei diritti e nei privilegi del Contraente/Beneficiario verso:
. il Cedente / Delegante;
. il Ceduto / Delegato;
. il Fondo Pensione;
. l’ente previdenziale di competenza.
Il Contraente si impegna a fornire all’Assicuratore tutte le informazioni, i documenti e le certificazioni che possano ragionevolmente essere utili per il recupero delle somme indennizzate.
Qualora la perdita del diritto alla retribuzione avvenga a causa di decesso del Cedente / Delegante, l’Assicuratore si obbliga sin d’ora a rinunziare, nei confronti dei successori, al diritto di surrogazione.
La pattuizione anzidetta, afferente il diritto di surrogazione nei termini sopra esposti, ha costituito elemento determinante per la determinazione di un minor tasso di Premio.
Imposte di Assicurazione
Tutte le imposte, presenti e future, inerenti all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Durata della Convenzione
Omissis
Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.
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Obblighi di informativa precontrattuale ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7.9.2005 e successive integrazioni.
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Il Contraente ha facoltà di presentare reclamo all’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) – Sezione Reclami, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx. La presente Convenzione è stipulata con la Compagnia assicurativa NET INSURANCE S.p.A., con sede legale in Italia, il cui indirizzo e autorizzazione ISVAP ad operare sono riportati nell’intestazione del presente documento. Il Contraente dichiara di aver ricevuto, anteriormente alla sottoscrizione della presente Convenzione, la Nota Informativa relativa all’Impresa assicuratrice ed al Contraente stesso.
(*)
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, la previsione sull'estinzione anticipata si intende così sostituita: In caso di estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta posteriormente al 18 dicembre 2012, anche per rinnovo dello stesso ad opera del Contraente, l’Assicurazione si scioglie anticipatamente e l’Assicuratore restituisce al Cedente / Delegante, su richiesta di questi, il rateo di premio non goduto, calcolato secondo la suddetta Legge, trattenendo la somma di € 50,00 a titolo di ristoro delle spese amministrative sostenute per procedere al rimborso.
La richiesta di rimborso, corredata di copia di documento di riconoscimento e codice fiscale e corredata di di dichiarazione liberatoria rilasciata dal Contraente, va spedita a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a Net Insurance S.p.A. – Ufficio Assistenza Clienti – via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx oppure a mezzo fax al n. 00.00000000 oppure tramite mail alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
Per velocizzare al massimo l’iter di rimborso, qualora spettante, Le suggeriamo di inoltrare la richiesta tramite portale accedendo al nostro sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Assistenza CQ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxx.xxxx).
Entro 60 giorni dalla completa ricezione della documentazione, l’Assicuratore provvede a calcolare il rateo di premio, come sopra indicato, ed a restituire detta somma al Cedente / Delegante tramite bonifico bancario sul conto corrente che verrà comunicato dal Cedente / Delegante oppure a mezzo assegno circolare inoltrato all’indirizzo di residenza del Cedente / Delegante oppure a mezzo bonifico per cassa.