COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXX XXXX
Nella seduta del 09/11/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La questione oggetto della controversia attiene alla nullità di un contratto di finanziamento per violazione dell’art. 117 TUB e, comunque, all’usurarietà per effetto dell’arbitraria modifica del premio assicurativo.
Con ricorso presentato il 22 maggio 2015 – preceduto da reclamo del 5 gennaio 2015, riscontrato dall’intermediario in data non precisata, ma con esito insoddisfacente, secondo la prospettazione dell’istante – il ricorrente ha esposto di avere stipulato con l’intermediario resistente un prestito personale nel giugno 2008. In esecuzione del contratto, la resistente procedeva ad un arbitrario e ingiustificato aumento della rata per effetto dell’inclusione di un premio assicurativo superiore a quello indicato in contratto; ciò in violazione dell’art. 117, comma 3 e dell’art. 124, comma 4 del TUB. In particolare, il ricorrente ha precisato di essersi avveduto della modificazione dopo aver visionato il documento di sintesi n. 1 del 13 luglio 2009 prodotto dall’intermediario su sua specifica richiesta, sicché si deve ritenere che la modifica sia stata attuata con tale documento e pertanto la questione rientri nella competenza temporale dell’ABF. Ciò premesso, ha rilevato, altresì, che l’aumento del costo assicurativo debba condurre a una rideterminazione del TAEG del finanziamento e, per tale via, alla sua usurarietà; e che,
comunque, l’aumento della rata è stato la causa diretta della propria insolvenza e della conseguente segnalazione nei SIC con conseguenti danni alla propria attività imprenditoriale.
Il ricorrente si è rivolto, quindi, all’Arbitro bancario finanziario ed ha chiesto: “considerare la variazione contrattuale come un comportamento dell’ [intermediario] successivo al 1 gennaio 2009; dichiarare usurario il contratto di finanziamento con la consequenziale dichiarazione di nullità della clausola degli interessi; condannare l’[intermediario] alla restituzione degli interessi già pagati a far data dal 13 luglio 2009 sino alla rata n. 54 del 27 dicembre 2012, pari a euro 7.749,51 ed una rideterminazione del debito a sofferenza il quale dovrà essere decurtato della componente interessi di mora/spese/commissioni e quindi dovrà essere pari al debito residuo risultante dall’ultima rata pagata n. 54 del 27 dicembre 2012 pari a € 10.621,91 a cui va aggiunta la quota capitale delle rate insolute pari a € 1368,29; restituzione di tutti i costi/commissioni/assicurazioni/interessi di mora addebitati pari a € 3.012,80 (2.629,90 assicurazione + € 300,00 commissioni + € 82,90 interessi di mora); il riconoscimento di un danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa in € 5.000,00; il riconoscimento di un rimborso per l’istruttoria del presente ricorso da quantificarsi in via equitativa in € 250,00 per l’intervento tecnico contabile. In via subordinata, si richiede: - di concedere il diritto, a far data dal 13 luglio 2009 data in cui l’[intermediario] ha inviato il documento di sintesi con le variazioni contrattuali, di recesso così come previsto per le modifiche unilaterali del contratto art. 125 ter del TUB con il relativo ristorno delle commissioni/spese/Polizze, utilizzando il criterio proporzionale, in quanto nel contratto non vengono specificate le commissioni up-front e recurring, quantificate come segue (omissis) totale € 1.527,27; - ricalcolo del debito residuo al 13 luglio 2009 pari a € 19.937,95; - rimborso rate pagate dalla n. 13 alla n. 54 pari ad € 16.568,60; - il rimborso dei premi assicurativi pagati in eccedenza, senza alcuna autorizzazione da parte del ricorrente, pari a € 1.148,00”.
Nelle controdeduzioni presentate il 16 luglio 2015, l’intermediario ha
preliminarmente eccepito l’incompetenza temporale dell’Arbitro in quanto le contestazioni del ricorrente si riferiscono a operazioni antecedenti al 1° gennaio 2009; in particolare, la stipula del contratto di cui il ricorrente lamenta l’usurarietà risale a giugno 2008 e, analogamente, il primo addebito della rata nella misura contestata (€ 447,80) è avvenuto a settembre 2008.
Nel merito, la resistente ha eccepito la validità del contratto posto che il medesimo, sottoscritto in ogni sua parte, contiene tutte le indicazioni previste dall’art. 117, comma 3, del TUB (importo erogato, numero di rate, costo delle commissioni, costo dei servizi accessori e ad adesione volontari [assicurazione], totale importo finanziato, Tan, Taeg). Ha poi precisato di avere escluso l’assicurazione dal calcolo del TAEG, attesa la natura facoltativa della medesima, come previsto dalle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia; quanto al TEG del finanziamento ha sottolineato che il medesimo risultava inferiore alla soglia vigente al momento della stipula per la specifica categoria “operazioni di prestito personale da intermediari non bancari” (18.525%). La resistente ha poi fornito alcune informazioni in merito all’attuale situazione contabile amministrativa del prestito precisando di aver dichiarato il ricorrente decaduto dal beneficio del termine nel novembre 2013 a fronte dell’interruzione dei pagamenti intervenuta nel precedente mese di marzo. In relazione all’aumento della rata mensile, dovuta all’adesione a una ulteriore copertura assicurativa, ha reso noto che il ricorrente ha pagato complessivamente 48 rate, per un importo complessivo di € 671,85 in più rispetto al piano di ammortamento inizialmente previsto (€ 14,00 in più su ciascuna rata).
In ogni caso, in ottica conciliativa e al fine di evitare il giudizio, l’intermediario si è
dichiarato disponibile ad accettare il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 9.600,00.
DIRITTO
Preliminarmente, si prospettano due profili di irricevibilità del ricorso. Il primo attiene alla mancata formulazione del preventivo reclamo sulle istanze relative all’illegittimo addebito di interessi di mora, spese e commissioni, nonché a quelle racchiuse nella domanda proposta in via subordinata; e, per quanto nella disamina della corrispondenza tra l’oggetto del reclamo e il perimetro delle domande e delle ragioni presentate all’Arbitro bancario finanziario non si applichi un criterio eccessivamente formalistico, non si può revocare in dubbio l’assoluta novità della questione, di xxxxx che sul punto il ricorso è inammissibile.
Il secondo profilo di irricevibilità – rilevato in via di eccezione anche dall’intermediario – riguarda l’incompetenza temporale dell’Arbitro bancario finanziario per le contestazioni che concernono la legittimità delle clausole contrattuali, atteso che il rapporto di cui si discute si è costituito con contratto del 20 giugno 2008, sicchè il Collegio non può esaminare la validità delle pattuizioni relative al tasso di interesse che era stato fissato nel contratto. Un discorso più complesso riguarda la questione della polizza assicurativa, oggetto di due ordini di contestazioni del ricorrente, l’una relativa all’aumento del premio, disposta unilateralmente dall’intermediario in violazione degli obblighi di comunicazione, e l’altra riferita alla rilevanza di tale premio nella base di calcolo della misura del tasso di interesse con l’esito del superamento del tasso soglia antiusura. Xxxxxx, quanto al primo aspetto, il Collegio ritiene che la disamina del motivo è preclusa dall’incompetenza temporale dell’Arbitro: infatti, anche ove si volesse tenere conto del criterio distintivo fondato sul contenuto del petitum e che conduce a negare o ammettere la competenza temporale a seconda se la domanda evochi, rispettivamente, vizi genetici del rapporto oppure effetti del contratto prodottisi successivamente al limite temporale, nel caso di specie non si perviene a risultati univoci: infatti, per un verso, il ricorrente afferma di avere appreso della modifica solo con il documento di sintesi del 13 luglio 2009, tuttavia dal rendiconto allegato alla comunicazione periodica del 6 luglio 2010 sembra evincersi che la rata, maggiorata del premio contestato, abbia trovato applicazione fin dalla scadenza del 29 settembre 2008; pertanto, si deve ritenere che il ricorrente – il quale è onerato della prova della competenza temporale dell’Arbitro, soprattutto laddove il rapporto contrattuale è anteriore al 1 gennaio 2009 deponendo in via generale per l’incompetenza – non abbia adeguatamente dimostrato la riferibilità della contestazione e del petitum al periodo di competenza.
Da diverso angolo visuale, però, proprio la cristallizzazione degli oneri contrattuali
addebitati al ricorrente consente di ritenere fondata la domanda relativa alla sopravvenuta natura usuraria del tasso di interesse. E’ noto, in primo luogo, che le Istruzioni per la rilevazione trimestrale del TEGM per le banche e gli intermediari ex art. 107 annoverano – sin dalla loro entrata in vigore dal 1 gennaio 2010, giusta il regime transitorio indicato sub D1 delle dette Istruzioni – gli oneri assicurativi derivanti da polizza obbligatoria per legge o per contratto e, comunque, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Entrambe queste condizioni risultano sussistenti nel caso di specie, sicché, applicando il criterio di calcolo indicato dalle Istruzioni, si rileva un sistematico sforamento del tasso soglia, che, alla luce delle indicazioni fornite dal Collegio di Coordinamento in materia di usura sopravvenuta (sia pure con qualche perplessità segnalata nei commenti della dottrina sulla idoneità di un giudizio secondo buona fede a fondare una sostanziale
riscrittura del contratto), determina l’obbligo dell’intermediario a riportare i xxxxx concordati sotto la soglia di usurarietà, procedendo al ricalcolo delle somme dovute dal ricorrente e provvedendo alla restituzione di quelle eccedenti eventualmente già corrisposte.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, del tutto priva di allegazione e di prova.
PQM
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata l’indebita pretesa per interessi nei sensi di cui in motivazione, dichiara l’intermediario tenuto al ricalcolo degli stessi.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1