SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO E
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: Servizio inerente la gestione del progetto di integrazione socio-lavorativa denominato “Parco Prampolini”
Ubicato presso Parco Prampolini in xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00 Xxxx
CUI S02438750586202000186 CIG 8562892205
GARA N. 7989759I
Importo complessivo € ……………………
I
Art.1 -Oggetto del servizio
Il presente schema di contratto ha per oggetto il servizio inerente la gestione della seconda fase del progetto di integrazione socio-lavorativa delle persone con disagio mentale denominato “Parco Prampolini”,.
Le attività consistono nello sviluppo di un’impresa sociale nell’ambito dell’orticoltura con la vendita dei pro- dotti dell’orto così detti “a km zero” e nella promozione e diffusione della “cultura del verde urbano e dell’ambiente” alla cittadinanza.
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità di esecuzione, come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiama- ti.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora innanzi:Codice) per le parti di immediata attuazione;
- l’Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2016;
- il D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.“Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documen- tazione antimafia, - istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di nor- mativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto le- gislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.Lgs. n. 196/2003e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuri- diche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. –Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle mi- sure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”;
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organiz- zata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 19 luglio 2017;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comuna- le n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.;
- le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- la L. Regione Lazio n. 11/2016;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato);
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Art.2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto decorrerà dal 01/06/2021 e terminerà il 31/05/2023 o comunque dalla data di inizio del servizio.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le modalità individuate nel capitolato e secondo le nuove e diverse modalità proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.
In sede di aggiudicazione definitiva, Roma Capitale procederà ad approvare il nuovo schema di contratto comprensivo delle nuove e diverse modalità di esecuzione proposte dall’affidatario medesimo in sede di of- ferta migliorativa, che saranno all’uopo analiticamente specificate ed articolate.
Art.3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente me- desimo in sede di offerta migliorativa, al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato, am- monta a € ……………... ( ) al netto dell’I.V.A. (oneri della sicurezza non dovuti).
L'importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate.
Nessun altro corrispettivo (o rimborso) sarà comunque dovuto da parte dell'appaltatore all'organismo affida- tario.
Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
Art. 5 – Attività da realizzare a favore dell’utenza - Destinatari del servizio
Nell’ambito della seconda fase del progetto denominato “Parco Prampolini” sono previste le seguenti attività:
• inserimenti lavorativi, in cui la persona con disagio mentale possa sperimentare le competenze ac- quisite inerenti all'autonomia personale, lavorativa e sociale;
• il sostegno e l’affiancamento ai lavoratori “svantaggiati” nella gestione delle attività lavorative, delle relazioni con i potenziali clienti e con i cittadini fruitori del Parco Prampolini;
• l’attivazione di attività relative alla promozione e diffusione della “cultura del verde urbano e dell’ambiente” e degli acquisti così detti a “Km zero” in favore ai cittadini del territorio e alla popola- zione dell’intera città. L’Organismo affidatario deve realizzare minimo una iniziativa mensile.
La fornitura per allestire e recintare l’area di circa 1,20 ettari, per arredare il casale, l’attrezzatura, il materia - le di consumo e la predisposizione dei mezzi necessari alla realizzazione di tali attività è a carico dell'Organi- smo affidatario, come indicato nel Capitolato;
Inoltre, i Coordinatori dovranno partecipare a incontri di coordinamento e verifica delle attività, inerenti alla qualità e alla regolare esecuzione dei servizi con il committente e con il Dipartimento di Salute Mentale del - la ASL Roma 2;
L’Organismo affidatario è tenuto a fornire tutte le prestazioni con le modalità operative contenute nel progetto, nel Capitolato presentati in sede di gara e approvati con DD n. 3301/2020 e DD n. 4008/2020 che sono parte integrante del presente Contratto, ivi compresi gli interventi migliorati- vi senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione;
Altri servizi potranno essere attivati o per iniziativa del soggetto gestore o per specifiche richieste e necessità rilevate durante lo svolgimento del servizio.
I servizi sono rivolti a:
- Cittadini di entrambi i sessi ed età compresa tra i 18 e i 70 anni, residenti nei Municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX, con disagio mentale stabilizzato, in carico al Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2, che abbiano svolto percorsi di formazione in tirocinio, durante la prima fase del progetto;
- Cittadini del territorio e la popolazione dell’intera città.
Art. 6 – Figure professionali impiegate
Al fine di assicurare la realizzazione dei servizi oggetto dell’affidamento, l’Organismo dovrà disporre delle se- guenti figure professionali con i seguenti requisiti:
Figura Professionale | Livelli | Fabbisogno per 24 mesi ore |
laureato in scienze e tecnologie agrarie | E2 | 3150 |
tecnico specializzato in orticoltura | C2 | 4200 |
tecnico specializzato in orticoltura | C2 | 4200 |
operaio agricolo generico | B1 | 2100 |
operaio agricolo generico | B1 | 2100 |
laureato in Scienza per la protezione della natura e della sostenibilità ambien- tale | E2 | 600 |
Esperto nella comunicazione e in orga- nizzazione eventi | E2 | 960 |
tecnico specializzato luci, audio e video | C2 | 720 |
operaio generico | B1 | 960 |
operaio generico | B1 | 960 |
L’Organismo affidatario s’impegna a inviare l’elenco nominativo degli operatori impiegati con i relativi titoli di studio e anno di conseguimento, le esperienze professionali, documentabili, inerenti le esperienze maturate in servizi oggetto della materia di gara con indicazione delle qualifiche ricoperte, dell’inquadramento contrat- tuale e delle date precise di inizio e di fine in cui sono state maturate tali esperienze, l’iscrizione agli Albi Pro- fessionali ove previsti per legge, la qualifica e l’inquadramento contrattuale previsti per lo svolgimento del servizio, il contratto collettivo di lavoro applicato e il monte ore settimanale previsto e monte ore complessi- vo per i 24 mesi di svolgimento del servizio.
Tutti i dati sopra indicati dovranno corrispondere a quelli indicati in sede di offerta.
Si impegna, altresì, a fornire i relativi curricula e le lettere di referenze elencate nell’offerta.
L’Organismo s’impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell’organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica, pari titoli e con pari esperienza.
Il personale in servizio, ai sensi della D.G.R. n. 124/2015 e ss.mm.ii. deve risultare titolare per almeno il 50% di contratto di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
L’Organismo affidatario assicura, in linea di massima, e salvo diverse richieste da parte dell’Amministrazione capitolina, la continuità degli interventi del medesimo personale impiegato nelle attività, stante l’affiancamen - to del personale “svantaggiato”, nonché garantisce la sostituzione del personale assente con altro di pari professionalità. Ogni sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione Capitolina. L’Organismo affidatario dovrà garantire condizioni lavorative volte a contrastare l’instabilità del rapporto di la- voro del personale impiegato.
L’Organismo affidatario deve redigere, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela e trattamento dei dati personali, una documentazione costantemente aggiornata che comprende:
• il registro delle presenze del personale con le indicazioni delle mansioni svolte e dei turni di lavoro;
• il registro con la specifica delle attività svolte rivolte alla cittadinanza e il relativo numero dei parteci- panti.
Per quanto non espressamente descritto si richiama quanto contenuto nel Capitolato.
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modifi- cazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni le- gislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l'esecutore è tenuto ad osservare integralmente il trat- tamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
É, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei con - fronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa
Art. 7 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 7 del Codice, per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostan - ze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente appalto procedano util- mente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compi- lando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indi - cazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanza- mento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e con l’indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore e inviato al R.U.P.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 56/2017, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico inte- resse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Xxx, successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospen- sione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecu- tore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospen-
sione e di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate all’art. 107, comma 4 del Codice.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C. il quale procede subito alle necessa - rie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna in- dennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Ca- pitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Termini di esecuzione e penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.);
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni ti- pologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascu- na rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la man- cata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18;
Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, com- plessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiu- dicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente ar- ticolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addot- te dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fos- sero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l ’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pa- gamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 8- Contabilizzazione dei servizi
Il presente appalto è dato a misura.
Pertanto le relative fatture saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi.
Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all’art. 11 del presente schema di contratto.
Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secon- do quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consi- glio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.
I pagamenti decorrono dalla data di inizio del servizio e sono disposti nei termini sotto indicati, previo accer- tamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, ri- spetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato e previo rilascio da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 8 lett. m) delle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvate dal Consiglio dell ’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Con- siglio n. 1007 dell11/10/2017.
Pertanto, Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura corredata da relazione qualitativa e quantitativa sull’attività svolta, da una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dai fogli fir- ma del personale impiegato (orario inizio/fine servizio). Le fatture dovranno essere inviate secondo la norma- tiva della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, utilizzando il codice IPA XXB87U quale codice identifica- tivo del Dipartimento Politiche Sociali.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Leg- ge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel
D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento uni- co di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei sog- getti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il succes- sivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) delD. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ri- tenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al perso - nale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Roma Capitale paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme do- vute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’articolo 105 del Codice ove previsto.
Cessioni di credito
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii., ove ricorra cessio- ne di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamen- te la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di ces - sioni non riconosciute.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notifi- cate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 10- Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
In corrispondenza del raggiungimento di mesi tre di attività il direttore dell’esecuzione del contratto in colla- borazione con il R.U.P., provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del ca- pitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali,eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso di 90 giorni;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’ese- cutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 11 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni
Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 56/2017,Roma Capitale si riserva di nominare uno o più direttori operativi al fine di coadiuvare il D.E.C. nelle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile in relazione all'esecuzione del contratto sti - pulato da Roma Capitale, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai docu- menti contrattuali.
Il R.U.P. controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 12 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 000 x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx - xx civile.
Art. 13- Garanzia definitiva
L'Organismo affidatario, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice, con la polizza fidejussoria n.
……. rilasciata da ………. in data rilasciata nell’interesse del contraente ed a favore di Roma
Capitale fino alla concorrenza di € corrispondente al 5% dell’importo di aggiudicazione.
La fidejussione prestata con detta polizza, corredata dalle certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISOO 9001:2015 che è parte integrante e sostanziale del presente atto, è conser- vata in atti presso il Dipartimento e cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità per la regolare esecuzione.
l’Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventua- le maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzioni del contratto di - sposta in danno dell’esecutore e ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene svolto il servizio.
L’amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalle inosservanze di norme e prescrizioni dei contratti colletti- vi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, sicurezza fisica degli esecutori.
Art. 14 – Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria)
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certi- ficato di verifica di conformità.
Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’ese- cutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 15-Subappalto
Non è ammesso il subappalto.
Art. 16– Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il con- traente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sosti- tuito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a con - sentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima uti- lizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le ge- neralità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altre - sì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della societ à Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sot- toscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’esecutore che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanzia- ria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capi- tale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servi - zi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 17 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Pre - venzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pub- blici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a ri- schio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di control- lo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali– Direzione Be- nessere e Salute, l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazio- ne dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 18 – Protocollo di Integrità
Roma Capitale in data 31 gennaio 2020, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13, ha approvato il Pia- no Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-
2021-2022 con il quale ha novellato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina
n. 40 del 27 febbraio 2015;
“Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Ammini- strazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funziona - mento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4,lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5,lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.– e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla proce - dura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di tur- bare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affida- mento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizza - re l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16 aprile 2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compati - bili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o su - bappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’ese - cuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando al- terchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei con- tratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali auto- rizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno appli- cate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa pre- sente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti- corruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizio- ni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accet - tazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli opera- tori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamen- to, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclu - sione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecu- zione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capi- tale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente”.
Art. 19 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l’art. 108 del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una rela- zione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite re- golarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economi- co) per l’Amministrazione;
a) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadem- pimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento, il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichia - ra risolto il contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci gior- ni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'ina- dempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzio - ne.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolar- mente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la re- lativa presa in consegna.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore ina- dempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole conte- nute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del con- tratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
• ai sensi dell’art. 5, comma 2 del “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 19 luglio 2017, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affi- damento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia interve- nuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;per man- cato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove pre- visto)oltreil termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
• per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
• per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.
Art. 20 - Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla con- clusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favore- voli per Roma Capitale.
Art. 21 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice,Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda neces - sario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 22 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice - omesso
Art. 23 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.(clausola vessatoria).
Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica la regolarità degli stessi.
Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipu - lato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle presta- zioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 24 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferi - scono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può veni- re in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la prote- zione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel ri - spetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell ’art. 45, com- ma 2, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costi - tuente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art.25–Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a cari- co dell’esecutore.
Art. 26 - Risoluzione controversie
Per ogni controversia derivante dal presente appalto è esclusa la competenza arbitrale, ed è competente il Foro di Roma.
Art. 27 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie conte- nute nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 23, comma 1 del presente schema di contratto.
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs.
n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
ROMA CAPITALE IL RAPPRESENTANTE LEGALE IL DIRETTORE di DIREZIONE DELL’ORGANISMO AFFIDATARIO