m_lps.32.001.R.0000091.27-11-2018
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IL DIRETTORE GENERALE
D.D. 91 / 2018
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui prevede - tra l’altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell’aliquota IRAP;
VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici “, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;
VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;
VISTO l’articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;
VISTO altresì l’articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l’esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016);
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018);
VISTO il decreto direttoriale n. 37 del 17 aprile 2018, pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con decorrenza dai mesi di marzo, giugno e ottobre 2017;
ESAMINATO l’accordo del 26 novembre 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2019, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL;
VISTO il verbale d’incontro tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL del 31 maggio 2018, con cui sono stati previsti nuovi importi dei minimi tabellari a valere dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019;
ACCERTATO che il campo di applicazione del suddetto contratto collettivo comprende anche l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l’esecuzione presso terzi delle attività regolate dal suddetto contratto;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, come determinato con decreto direttoriale n. 37 del 17 aprile 2018, con decorrenza dal mese di giugno 2018;
SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato accordo collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;
ACCERTATO che nell’ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;
DECRETA
Art. 1
1. Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività rientranti nel campo di applicazione dell’accordo collettivo nazionale del lavoro del 26 novembre 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2019, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL, meglio specificate in premessa, è determinato nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2018.
Art. 2
Il costo del lavoro determinato con il presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l’impresa usufruisce;
b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;
e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
g) oneri derivanti dall’effettuazione di lavori fuori sede od officina.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, xxx.xxxxxx.xxx.xx, e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 novembre 2018
Xxxxxx xx Xxxxxxxx
Up/gm
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI