Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 6818/22. Subject Codes: CODEC 233 AGRI 73 AGRIFIN 21 AGRIORG 22 AGRISTR 10 STATIS 11 PE 18. Heading: NOTA INFORMATIVA. Originator: Segretariato generale del Consiglio. Recipient: Comitato speciale Agricoltura / Consiglio. Subject: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 7-10 marzo 2022). Commission Document Number: Not Set. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 10 marzo 2022. Interinstitutional Files: 2021/0031(COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 4662968150204005738_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2021/0031(COD)
Bruxelles, 10 marzo 2022 (OR. en)
6818/22
CODEC 233
AGRI 73
AGRIFIN 21
AGRIORG 22
AGRISTR 10
STATIS 11
PE 18
NOTA INFORMATIVA
Origine: Segretariato generale del Consiglio Destinatario: Comitato speciale Agricoltura / Consiglio
Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 7-10 marzo 2022)
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione1, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione.
1 GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.
In questo contesto, il presidente della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Xxxxxxx XXXX (PPE, DE), ha presentato a nome della commissione un emendamento di compromesso (emendamento 18) alla proposta di regolamento in oggetto. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.
Nella votazione dell'8 marzo 2022, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 18) alla proposta di regolamento in oggetto. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato2.
La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.
L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.
2 La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in neretto e corsivo. Le soppressioni sono indicate dal simbolo " ▌".
ALLEGATO (8.3.2022)
P9_TA(2022)0053
Conti economici dell'agricoltura regionali ***I
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0054),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0020/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0282/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
P9_TC1-COD(2021)0031
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 marzo 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
considerando quanto segue:
3 Posizione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022.
(1) Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 istituisce il Sistema europeo dei conti 2010 ("SEC 2010") e contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione.
(2) Il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio5 istituisce i conti economici dell'agricoltura ("CEA") nell'Unione, in quanto dispone la metodologia e i termini per la trasmissione dei conti dell'agricoltura. I CEA costituiscono conti satellite dei conti nazionali, come previsto dal SEC 2010, con lo scopo di ottenere risultati armonizzati e comparabili tra gli Stati membri per elaborare i conti per le esigenze dell'Unione. Nel 2016 la Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale n. 1/2016 dal titolo "Il sistema della Commissione per misurare la performance in relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato su dati validi?". Tale relazione contiene osservazioni e raccomandazioni valide e pertinenti concernenti i CEA e il regolamento (CE) n. 138/2004.
4 Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
5 Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).
(3) I conti economici dell'agricoltura regionali ("CEA regionali") costituiscono un adattamento dei CEA a livello regionale. I soli dati nazionali non bastano a fornire il quadro completo e talvolta complesso dell'evoluzione in corso a un livello più dettagliato. I dati a livello regionale contribuiscono quindi a una migliore comprensione della diversità esistente tra le regioni, integrano le informazioni a livello dell'Unione, della zona euro e dei singoli Stati membri, rispondendo al contempo al crescente bisogno di statistiche per la rendicontabilità e migliorano il livello di armonizzazione, efficienza e coerenza delle statistiche agricole dell'Unione. È pertanto necessario integrare i CEA regionali nel regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda ▌la metodologia e il programma di trasmissione dei dati.
(4) Le statistiche non sono più considerate una fra tante fonti di informazione a disposizione per la definizione delle politiche, bensì rivestono un ruolo centrale nel processo decisionale. Un processo decisionale basato su dati concreti ha bisogno di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6, conformemente agli scopi cui sono destinate.
6 Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(5) Dati statistici a livello regionale di elevata qualità costituiscono uno strumento centrale per attuare, monitorare, valutare, rivedere e analizzare l'impatto economico, ambientale e sociale delle politiche relative all'agricoltura nell'Unione, in particolare la politica agricola comune ("PAC"), comprese le misure di sviluppo rurale, il nuovo modello di attuazione della PAC e i piani strategici nazionali, nonché le politiche dell'Unione riguardanti, tra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la biodiversità, l'economia circolare, l'uso del suolo, lo sviluppo regionale equilibrato e sostenibile, la salute pubblica, il benessere degli animali, la sicurezza alimentare e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I CEA regionali sono fondamentali anche per valutare con precisione il contributo del settore agricolo alla realizzazione del Green Deal europeo, in particolare la strategia "dal produttore al consumatore" e la strategia dell'Unione sulla biodiversità. Vi è un crescente riconoscimento del ruolo delle regioni e dei dati regionali nell'attuazione della PAC. Le regioni costituiscono un importante volano per l'occupazione e la crescita economica sostenibile nell'Unione e presentano dati migliori per valutare la sostenibilità del settore agricolo per l'ambiente, le persone, le regioni e l'economia.
(6) In conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio7, al pubblico dovrebbe essere concesso l'accesso ai dati raccolti a norma del presente regolamento che non sono stati pubblicati.
7 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(7) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico delle statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità stabiliti in tale regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e fornire informazioni in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo ("comitato dell'SSE") ha approvato la struttura unica e integrata di metadati quale standard del sistema statistico europeo per le relazioni sulla qualità, contribuendo in tal modo a soddisfare, mediante norme uniformi e metodi armonizzati, i requisiti in materia di qualità statistica di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, in particolare all'articolo 12, paragrafo 3. Le risorse dovrebbero essere utilizzate in modo ottimale e l'onere di risposta dovrebbe essere ridotto al minimo.
(8) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in merito alle modalità di trasmissione e al contenuto delle relazioni sulla qualità al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione a eventuali deroghe alle prescrizioni inerenti ai CEA regionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
8 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(9) I CEA forniscono importanti dati macroeconomici ai decisori politici europei tre volte l'anno ▌ come previsto nell'allegato II del presente regolamento. Il termine attuale per la trasmissione delle seconde stime dei CEA, una di tali tre trasmissioni di dati da effettuare ogni anno, non concede molto tempo dopo la fine del periodo di riferimento per rilevare dati di migliore qualità rispetto a quelli forniti per le prime stime dei CEA. Per migliorare la qualità delle seconde stime dei CEA è opportuno spostare leggermente in avanti il termine previsto per la trasmissione.
(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 138/2004.
(11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'integrazione dei CEA regionali nel quadro giuridico delle statistiche europee sui CEA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(12) Il comitato dell'SSE è stato consultato,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:
1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La prima trasmissione dei dati avverrà nel novembre 2003.
La prima trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali ("CEA regionali") a livello NUTS 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio∗ avverrà tuttavia entro il 30 settembre 2023.
∗ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).";
2) sono inseriti gli articoli seguenti:
"Articolo 3 bis
Diffusione delle statistiche
Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ∗ e il regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione (Eurostat) diffonde i dati ad essa trasmessi conformemente all'articolo 3 del presente regolamento online, a titolo gratuito.
Articolo 3 ter Valutazione della qualità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. A tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, per la prima volta entro il 31 dicembre ... [l'anno che ha inizio il 1º gennaio una volta che siano trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] e successivamente ogni cinque anni, per i set di dati trasmessi durante il periodo di riferimento.
4. Applicando i criteri qualitativi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 ai dati che devono essere trasmessi in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione definisce mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura ▌e gli indicatori di valutazione per le relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 3 del presente articolo ▌. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, del presente regolamento. Essi non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.
5. Gli Stati membri forniscono senza ritardo alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare in modo sostanziale la qualità dei dati trasmessi.
6. Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono, senza ritardo, tutti i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità dei dati statistici.
* Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).";
3) sono inseriti gli articoli seguenti:
"Articolo 4 bis Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 4 ter Deroghe
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per quanto riguarda l'attuazione del contenuto dell'allegato I, capitolo VII, e del programma di trasmissione dei dati dei CEA regionali di cui all'allegato II, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di concedere a tale Stato membro deroghe della durata massima di due anni. La prima data di trasmissione dei dati dei CEA regionali non può in ogni caso essere successiva al 30 settembre 2025. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro che decide di richiedere la deroga di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro ... [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].
3. L'Unione può fornire un contributo finanziario a titolo del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 al fine di coprire i costi di attuazione del presente regolamento qualora l'istituzione di CEA regionali richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro.";
4) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
5) l'allegato II è sostituito dal testo figurante all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ...,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presidente Il presidente
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:
1) nell'indice è aggiunto il capitolo seguente:
"VII. Conti economici dell'agricoltura regionali ("CEA regionali")
A. Principi generali
1. Introduzione
2. Economia regionale, territorio regionale
3. Unità di base per l'elaborazione dei CEA regionali
4. Metodi per l'elaborazione dei CEA regionali
5. Concetti di residenza e territorio
6. Attività agricola e unità caratteristiche
B. Operazioni sui prodotti
1. Produzione
2. Consumi intermedi
3. Investimenti lordi
C. Operazioni di distribuzione e di redistribuzione e altri flussi
1. Regole generali
2. Valore aggiunto
3. Ammortamenti
4. Contributi
5. Imposte
6. Redditi da lavoro dipendente
7. Risultato netto di gestione
8. Interessi, fitti
9. Reddito da impresa agricolo: regole generali di calcolo
D. Breve panoramica dell'attuazione
1. Introduzione
2. Definizione dell'agricoltura regionale
3. Misurazione della produzione agricola
4. Attività secondarie non agricole non separabili
5. Consumi intermedi";
2) al punto 1.27, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
"— per convenzione, non possono comprendere la generazione di investimenti fissi lordi di prodotti non agricoli (quali le costruzioni o i macchinari) per uso proprio. Tale generazione di investimenti fissi lordi di prodotti non agricoli per uso proprio finale è infatti considerata un'attività separabile e sarà registrata come produzione di una UAE locale distinta. I servizi di abitazione offerti ai lavoratori dipendenti a titolo di retribuzione in natura devono essere trattati in maniera analoga (sono registrati come retribuzioni in natura nel conto della generazione dei redditi primari),";
3) il punto 2.006 è sostituito dal seguente:
"2.006. Nei CEA i prezzi sono indicati o per arrotondamento alla cifra intera più vicina o a uno o due decimali in funzione dell'attendibilità statistica dei dati disponibili sui prezzi. Le pertinenti informazioni sui prezzi dei fattori produttivi e della produzione sono indispensabili per l'elaborazione dei CEA.";
4) al punto 2.108, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) il compenso del servizio contenuto nei premi lordi versati per assicurazioni stipulate a copertura di rischi quali le perdite di bestiame, i danni causati dalla grandine, dal gelo, da incendi e da nubifragi. La parte restante, ossia il premio netto, corrisponde alla quota del premio lordo pagato, a disposizione delle compagnie di assicurazione per il versamento degli indennizzi.
La ripartizione dei premi lordi tra le sue due componenti è possibile con una certa precisione soltanto per il complesso dell'economia nazionale come avviene in contabilità nazionale. All'imputazione alle branche di attività economica della quota del servizio si procede generalmente mediante adeguati criteri di ripartizione, in connessione con la realizzazione di tavole input-output. Si procede a un'armonizzazione con la contabilità nazionale prima di compilare tale voce nei CEA (per la registrazione dei contributi in relazione ai servizi di assicurazione si veda la nota a piè di pagina 1 al punto 3.063);";
(5) al punto 2.136, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
"— variazioni di classificazione o di struttura: ad esempio la variazione della destinazione d'uso dei terreni, la destinazione di bestiame da latte alla produzione di carne (cfr. il punto 2.149, nota a piè di pagina 1) o la trasformazione di fabbricati agricoli in vista di un uso privato o di un altro impiego economico.";
6) è aggiunto il capitolo seguente:
"VII. CONTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA REGIONALI ("CEA regionali")
A. Principi generali
1. Introduzione
7.01. I conti regionali svolgono un ruolo importante nella formulazione, attuazione e valutazione delle politiche regionali. Indicatori statistici obiettivi, affidabili, coerenti, congruenti, comparabili, pertinenti e armonizzati a livello regionale costituiscono una solida base per le politiche finalizzate alla riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali tra le regioni dell'Unione.
7.02. I CEA regionali costituiscono un adattamento dei CEA a livello regionale.
7.03. I CEA regionali comprendono lo stesso insieme di conti dei CEA, ma a causa dei problemi concettuali e di misurazione essi costituiscono un insieme di conti per le regioni più limitato in termini di portata e dettaglio rispetto ai CEA a livello nazionale.
7.04. In quanto conti regionali, i CEA regionali sono compilati sulla base di dati regionali rilevati direttamente e di dati nazionali che sono ripartiti a livello regionale con l'ausilio di ipotesi. La mancanza di informazioni regionali sufficientemente complete, tempestive e attendibili comporta infatti l'utilizzo di ipotesi in sede di compilazione dei conti regionali. Ciò implica che alcune differenze tra le regioni non trovino necessariamente riscontro nei conti regionali (SEC 2010, 13.08).
2. Economia regionale, territorio regionale
7.05. L'elaborazione di conti regionali, a prescindere che si tratti di branche di attività economica o di settori istituzionali, presuppone sempre la rigorosa definizione dell'economia regionale e del territorio regionale. In linea di principio, la branca di attività agricola di una regione raggruppa le unità (aziende agricole) che esercitano attività agricole (cfr. punti da 1.60 a 1.66) e che sono situate sul territorio regionale.
7.06. Un'economia regionale di un paese fa parte del totale dell'economia di quel paese. Il totale dell'economia è definito in termini di unità e settori istituzionali e comprende tutte le unità istituzionali che hanno un centro di interesse economico prevalente nel territorio economico del paese. Il territorio economico non coincide esattamente con il territorio geografico (cfr. punto 7.08). Il territorio economico di un paese è suddiviso in più territori regionali e un territorio extraregionale (SEC 2010, 13.09).
7.07. Il territorio regionale, definito nel SEC 2010, comprende quella parte del territorio economico di un paese che è direttamente attribuita a una regione. Le eventuali zone franche, i magazzini e le fabbriche sotto controllo doganale sono assegnati alle regioni in cui sono situati.
7.08. Tale ripartizione del territorio non è però perfettamente coincidente con il concetto di territorio economico nazionale utilizzato dai conti nazionali. Il territorio extraregionale è costituito dalle parti del territorio economico di un paese che non possono essere attribuite a una singola regione e che sono escluse dai CEA regionali, ossia:
a) lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali e la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;
b) le zone franche territoriali, cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati, in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche, ecc.);
c) i giacimenti di petrolio, gas naturale, ecc. situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità residenti.
7.09. La classificazione della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio* presenta la ripartizione unica e uniforme del territorio economico dell'Unione. I CEA regionali richiedono statistiche a livello NUTS 2 quali comunemente stabilite nel quadro delle disposizioni vigenti conformemente a tale regolamento. Per ottemperare a esigenze nazionali, i conti regionali possono anche essere compilati a un livello regionale più dettagliato, ossia, se del caso, a livello NUTS 3 (SEC 2010, 13.12).
3. Unità di base per l'elaborazione dei CEA regionali
7.10. Le unità utilizzate per i conti regionali per branca di attività economica sono le UAE locali. L'UAE locale è la forma osservabile di unità di produzione.
7.11. L'approccio statistico (branca di attività economica) si "accontenta" di esaminare un'unità osservabile anche se ciò significa non rispettare il principio dell'attività unica. Come già l'SCN 2008, il SEC 2010 preferisce l'approccio statistico e favorisce l'impiego dell'UAE locale per l'elaborazione dei conti nazionali per branca. In tal modo la stessa unità è definita in funzione delle branche di attività economica, a prescindere dal fatto che queste siano rilevate a livello regionale o a livello nazionale.
7.12. Come i CEA, i CEA regionali si basano sull'azienda agricola, "adeguata" in base a determinate convenzioni per soddisfare gli obiettivi posti, come unità di base per la branca di attività agricola. Tale scelta dipende da due motivi fondamentali. Da un lato, l'unità "azienda agricola" è l'UAE locale in agricoltura (cfr. punti da 1.09 a 1.17), definita come quella parte dell'UAE che riguarda il livello locale. L'UAE locale è anche l'unità più adeguata per la branca di attività agricola, anche quando include attività secondarie non agricole che non possono essere rappresentate separatamente dalle attività agricole (cfr. punti 1.15 e 1.16, da 1.25 a 1.32).
7.13. L'utilizzo dell'azienda agricola come unità di base implica l'inserimento delle attività secondarie non agricole di tali aziende agricole nei CEA regionali (cfr. 7.12). Poiché lo scopo dei CEA è misurare, descrivere e analizzare la formazione del reddito grazie all'attività economica agricola, essi escludono le unità che producono unicamente a fini ricreativi (ad es. orti e allevamenti domestici). Le unità che esercitano un'agricoltura di sussistenza sono invece incluse nei CEA (cfr. punto 1.24).
7.14. L'azienda agricola è l'unità di riferimento per le indagini statistiche che riguardano l'agricoltura, indipendentemente dalla loro portata nazionale o regionale. Ciò presenta il vantaggio che le stime della produzione in termini quantitativi possono essere basate direttamente sui sistemi statistici per misurare superfici, rese, dimensioni degli allevamenti ecc., oltre a garantire una migliore coerenza contabile.
4. Metodi per l'elaborazione dei CEA regionali
7.15. Il SEC (SEC 2010, punti da 13.24 a 13.32) propone due metodi applicabili sia a branche di attività che a settori istituzionali: il metodo ascendente e quello discendente. Il metodo ascendente consiste nella rilevazione dei dati a livello delle unità (UAE locali, unità istituzionali) per sommarli in modo da ottenere il valore regionale dei diversi aggregati. Il metodo discendente ricostruisce i valori regionali suddividendo il dato nazionale, utilizzando un indicatore che riflette quanto più fedelmente possibile la distribuzione regionale della variabile in questione. Tali due metodi possono anche essere combinati in vari modi e tali combinazioni sono menzionate nel SEC come metodi misti. Occorre tuttavia evitare di raccogliere più di una volta le stesse informazioni creando una ridondanza nella comunicazione dei dati. Viene comunque data priorità al metodo ascendente, anche se è noto che in molti casi è utilizzata in realtà una combinazione di metodi ascendenti e discendenti. I dettagli relativi al metodo e alle fonti specifiche sono esposti in assoluta trasparenza nelle relazioni sulla qualità, che indicano quali dati regionali sono stati rilevati direttamente e quali dati si basano su dati nazionali che sono ripartiti a livello regionale con l'ausilio di ipotesi.
5. Concetti di residenza e territorio
7.16. Le transazioni economiche delle imprese e delle famiglie possono superare i confini regionali. Le imprese possono anche operare in più di una regione, in siti permanenti o su base temporanea, ossia le grandi aziende agricole possono intraprendere attività in diverse regioni. È pertanto necessario un principio chiaro per aiutare gli Stati membri ad attribuire coerentemente tale attività interregionale a una regione.
7.17. I conti regionali delle branche di attività si basano sul criterio della residenza dell'unità di produzione. Ogni branca di attività a livello regionale comprende il gruppo delle UAE locali con attività economica principale identica o simile il cui centro di interesse economico si trova in tale territorio regionale. Nella maggior parte dei casi tale centro di interesse economico è associato a lungo termine a una località specifica della regione, come le unità istituzionali cui appartengono le UAE locali.
7.18. I conti regionali presentano però un certo numero di caratteristiche distintive. Per alcune attività non è sempre facile definire la regione come una zona specifica. Il rapporto tra l'ubicazione della sede principale e l'ubicazione fisica dell'azienda agricola può costituire un problema, poiché i fattori della produzione agricola possono essere gestiti da una sede principale sita in un'altra regione. Per i CEA regionali è importante separare i due soggetti, e per tale motivo un'azienda agricola deve essere attribuita alla regione in cui sono siti i suoi fattori di produzione e non alla regione in cui si trova la sua sede principale. Una sede principale può quindi comportare l'esistenza di diverse unità in relazione ai CEA regionali, vale a dire tante unità quante sono le regioni di residenza delle UAE locali che sono al di fuori della regione della sede principale.
7.19. Un concetto alternativo, che generalmente non è applicato nei conti nazionali e regionali, sarebbe quello puramente territoriale. Tale concetto implica che le attività siano attribuite al territorio in cui esse sono svolte fisicamente, a prescindere dalla residenza delle unità che praticano l'attività.
7.20. Sebbene l'approccio residenziale abbia la precedenza per l'attribuzione regionale delle operazioni delle unità residenti, il SEC 2010 prevede in misura limitata la possibilità di applicare l'approccio territoriale (SEC 2010, 13.21). Ciò avviene qualora siano create unità fittizie per terreni e fabbricati nella regione o nel paese in cui si trovano il terreno o i fabbricati.
7.21. Nel caso ipotetico in cui le unità residenti in una regione svolgano attività unicamente nel territorio regionale, il concetto di residenza coincide con il concetto di territorio. Ciò vale anche per l'attribuzione regionale in base alle unità fittizie create per terreni e fabbricati e per le imprese non costituite in società in altri paesi o in regioni diverse dalla regione di residenza del proprietario.
6. Attività agricola e unità caratteristiche
7.22. Una branca di attività economica comprende tutte le UAE a livello locale che esercitano un'attività economica identica o simile (cfr. punto 1.59). La branca di attività agricola quale figura nei CEA corrisponde, in linea di principio, alla divisione 01 della NACE Rev. 2, con le differenze di cui ai punti da 1.62 a
1.66. L'ambito di applicazione dei CEA regionali è definito in base all'elenco delle attività caratteristiche redatto per i CEA. Esistono alcune differenze tra la branca di attività agricola dei CEA, e quindi anche dei CEA regionali, e la branca di attività determinata nel quadro centrale dei conti nazionali (cfr. punto 1.93).
B. OPERAZIONI SUI PRODOTTI
7.23. La valutazione della produzione agricola pone un certo numero di problemi specifici. I principali tra questi riguardano i prodotti stagionali, la produzione zootecnica e la tempistica delle registrazioni nei conti. La metodologia dei CEA espone regole precise che determinano come tenere conto degli effetti delle scorte di prodotti stagionali, come misurare la produzione zootecnica e come tenere nota dei prodotti in corso di lavorazione. Tali principi sono rispettati per l'elaborazione dei CEA regionali. Non sono però esclusi alcuni adattamenti a livello regionale, ad esempio per la produzione zootecnica. Va sottolineato che il totale della valutazione regionale deve coincidere con le valutazioni nei CEA.
1. Produzione
a) Misurazione della produzione
7.24. Nei CEA regionali la produzione di una regione rappresenta tutti i prodotti entro l'ambito di applicazione dei CEA prodotti nel periodo contabile in tale regione da tutte le unità della branca di attività agricola, a prescindere dal fatto che siano destinati alla commercializzazione al di fuori della branca, alla vendita ad altre aziende agricole o, in alcuni casi, all'uso entro la stessa azienda agricola. Di conseguenza:
a) tutti i prodotti agricoli che escono da un'azienda agricola nella regione sono registrati come facenti parte della produzione di tale regione, a prescindere dalla destinazione o dall'unità che li acquista;
b) certi prodotti agricoli utilizzati per i consumi intermedi dalla stessa azienda agricola sono registrati nella produzione di tale regione (cfr. punto 2.056).
7.25. Nella zootecnia l'attività di produzione impiega generalmente diversi anni. In sede di valutazione della produzione zootecnica è necessario distinguere tra animali classificati come capitale fisso (animali destinati alla riproduzione e da tiro, bestiame da latte ecc.) e quelli classificati come scorte (animali destinati principalmente alla produzione di carne). Al fine quindi di evitare un doppio conteggio, le operazioni che prevedono il movimento di animali tra aziende agricole (considerate vendite positive per l'azienda agricola che vende i capi e negative per l'azienda agricola che acquista) sono trattate come spiegato qui di seguito:
a) le operazioni tra aziende agricole nella stessa regione che riguardano animali classificati come capitale fisso si compensano, ad esclusione dei costi di trasferimento della proprietà**; non sono registrate come vendite delle aziende agricole e quindi non sono comprese nella produzione della regione in questione;
b) gli animali classificati come scorte e che sono oggetto di un'operazione tra regioni sono trattati come vendite positive (insieme alle esportazioni) per la regione di origine e gli animali comprati da altre regioni come vendite negative (insieme alle importazioni) ***;
c) quando i costi di trasferimento della proprietà (spese di trasporto, margini commerciali ecc.) riguardano il commercio di animali classificati come scorte, essi sono sottratti dalla produzione; ciò avviene automaticamente quando si tratta di acquisti da aziende agricole in altre regioni, in quanto i costi rientrano nelle vendite negative, mentre va operato un adeguamento delle vendite, e quindi della produzione, per il commercio di animali tra aziende agricole della stessa regione.
b) Valutazione della produzione
7.26. La produzione è valutata al prezzo base (cfr. punto 2.082), vale a dire comprensivo dei contributi ai prodotti ma al netto delle imposte sui prodotti. Tale metodo di calcolo implica che le imposte e i contributi devono essere suddivisi per regione.
2. Consumi intermedi
a) Definizione
7.27. I consumi intermedi comprendono i beni (diversi dal capitale fisso) e i servizi destinabili alla vendita consumati durante l'attività produttiva per produrre altri beni (cfr. punti da 2.097 a 2.109).
7.28. In sede di elaborazione dei CEA regionali, i consumi intermedi comprendono:
a) i prodotti agricoli acquistati per il consumo durante l'attività produttiva da altre aziende agricole (nella stessa regione o in altre regioni);
b) certi prodotti agricoli oggetto di reimpiego in seno alle unità agricole e registrati come produzione (cfr. punti da 2.054 a 2.058 e punto 7.24).
7.29. Nei conti regionali il caso particolare dei FISIM è trattato allo stesso modo che nei conti nazionali. Se le stime delle consistenze di prestiti e di depositi sono disponibili per regione, si può utilizzare il metodo ascendente. Tuttavia le stime delle consistenze di prestiti e di depositi non sono solitamente disponibili per regione. In tale caso i FISIM sono attribuiti alle branche utilizzatrici servendosi di un metodo alternativo: come indicatori di distribuzione sono utilizzati la produzione lorda regionale o il valore aggiunto lordo per branca di attività economica (SEC 2010, 13.40).
b) Valutazione dei consumi intermedi
7.30. Tutti i prodotti e servizi utilizzati per i consumi intermedi sono valutati ai prezzi di acquisto (esclusa l'IVA deducibile) (cfr. punti da 2.110 a 2.114).
3. Investimenti lordi
7.31. Gli investimenti lordi per l'agricoltura sono suddivisi in:
a) investimenti fissi lordi;
b) variazione delle scorte.
7.32. In agricoltura si hanno investimenti fissi lordi ogniqualvolta un produttore agricolo acquista o produce beni di investimento destinati a essere utilizzati per più di un anno come mezzo di produzione nel processo di produzione agricola. Il criterio per l'attribuzione ai fini della registrazione di tali investimenti si basa sulle branche di attività che li utilizzano e non sulla branca cui appartiene il proprietario giuridico.
7.33. Il capitale fisso di proprietà di un'unità multiregionale è attribuito alle UAE locali in cui è utilizzato. Il capitale fisso utilizzato nel quadro di un contratto di leasing operativo è registrato nella regione del suo proprietario e quello utilizzato nel quadro di un contratto di leasing finanziario è registrato nella regione del suo utilizzatore (SEC 2010, 13.33).
7.34. Le acquisizioni di nuovi beni sono contabilizzate al lordo, ossia senza detrazione degli ammortamenti. Inoltre su tali beni sono generalmente calcolati ammortamenti. Gli investimenti netti sono calcolati detraendo gli ammortamenti dagli investimenti lordi.
7.35. Le unità di produzione possono vendersi a vicenda i beni usati, ad esempio macchinario usato. Se i beni sono spostati tra branche e tra regioni, il prezzo totale pagato è inserito negli investimenti fissi lordi di una branca o regione e il prezzo incassato è detratto dagli investimenti fissi lordi dell'altra branca o regione. I costi di trasferimento della proprietà dei beni, come le spese legali per la compravendita di terreni e fabbricati esistenti, sono conteggiati come ulteriori investimenti fissi lordi dell'acquirente, anche qualora parte dei costi sia pagata dal venditore.
7.36. Gli investimenti fissi lordi per il bestiame di una regione devono essere registrati conformemente al SEC 2010 (punti da 3.124 a 3.138) e ai punti da 2.149 a 2.161 del presente allegato. Gli investimenti fissi lordi per il bestiame corrispondono alla differenza tra le acquisizioni di bestiame nel corso dell'anno (crescita naturale e acquisti fuori regione, comprese le importazioni), incluse quelle derivanti dalla produzione per uso proprio, e le cessioni di bestiame (per macellazione, vendite ad altre regioni, comprese le esportazioni, o qualsiasi altro impiego finale). Una volta aggregate tutte le regioni è importante assicurarsi che i flussi interregionali si compensino completamente (esclusi i costi di trasferimento della proprietà) in modo che il totale di tutti gli investimenti fissi lordi regionali coincida con gli investimenti fissi lordi dei conti nazionali dell'agricoltura. Se viene utilizzato il metodo ascendente, si applica la convenzione seguente: le vendite di animali ad aziende agricole in altre regioni costituiscono investimenti fissi lordi negativi, mentre gli acquisti da altre regioni costituiscono investimenti fissi lordi positivi. Ai fini del calcolo degli investimenti fissi lordi per il bestiame di una regione può essere utilizzato il metodo indiretto raccomandato (cfr. punto 2.156).
7.37. Le scorte comprendono tutti i beni che non fanno parte del capitale fisso detenuti, in un determinato momento, dalle unità di produzione a titolo temporaneo. Si distinguono due tipi di scorte: le scorte di input e le scorte di output (cfr. punto 2.171).
7.38. Per gli animali classificati come scorte, gli scambi da prendere in considerazione per la valutazione della variazione delle scorte comprendono, oltre alle esportazioni e alle importazioni, gli acquisti da altre regioni e le vendite in altre regioni.
C. OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E DI REDISTRIBUZIONE E ALTRI FLUSSI
7.39. Le difficoltà pratiche da sormontare per ottenere in taluni casi informazioni regionali attendibili circa le operazioni di distribuzione e di redistribuzione, in particolare quando le unità esercitano attività in regioni diverse, oppure qualora la regione non costituisca uno spazio chiaramente circoscritto per l'esercizio di talune attività, spiegano perché il SEC tratta i conti regionali della branca agricoltura solo in ordine a pochi aggregati: valore aggiunto, contributi, imposte, redditi da lavoro dipendente, fitti e altri redditi, interessi e investimenti fissi lordi.
1. Regole generali
7.40. Le operazioni di distribuzione e di redistribuzione sono registrate in base al principio della competenza economica, ovvero quando un valore economico è creato, trasformato o eliminato o quando crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti e non nel momento in cui viene effettivamente eseguito il pagamento. Tale principio di registrazione (basato su diritti e obblighi) si applica a tutti i flussi, sia monetari sia non monetari, e all'interno della stessa unità oltre che tra unità.
7.41. Se però la data in cui insorge il credito o debito non può essere determinata con precisione, può essere usata la data di pagamento o un'altra approssimazione accettabile del principio della competenza (cfr. punto 3.007).
2. Valore aggiunto
a) Regole generali
7.42. Il valore aggiunto è il risultato dell'attività di produzione di un'economia o di una delle sue branche nel corso di un dato periodo ed è la voce a saldo del conto della produzione. Esso corrisponde alla differenza tra il valore della produzione e quello dei consumi intermedi e costituisce un elemento fondamentale ai fini della valutazione della produttività di un'economia o di una delle sue branche (cfr. punto 3.013) o di una regione o di una branca in una regione.
b) Valutazione del valore aggiunto
7.43. Il valore aggiunto può essere lordo (valore aggiunto lordo ai prezzi base) o netto (valore aggiunto netto ai prezzi base), ossia può essere registrato al lordo o al netto degli ammortamenti. In conformità al metodo di valutazione della produzione (prezzi base) e dei consumi intermedi (prezzi di acquisto), il valore aggiunto è misurato ai prezzi base (cfr. punto 3.013).
7.44. L'impiego di prezzi base comporta che le imposte sui prodotti e i contributi ai prodotti debbano essere attribuiti a beni e servizi specifici, che devono poi essere ripartiti tra le regioni.
7.45. Sottraendo dal valore aggiunto ai prezzi base le altre imposte sulla produzione e addizionando gli altri contributi alla produzione, si ottiene il valore aggiunto al costo dei fattori. Il valore aggiunto netto al costo dei fattori costituisce il reddito dei fattori della produzione (cfr. punto 3.014).
3. Ammortamenti
7.46. Nei CEA regionali i beni e servizi che costituiscono il capitale fisso dell'azienda agricola (quali piantagioni permanenti, il macchinario e i fabbricati, i miglioramenti di rilievo apportati ai terreni, il software, i costi di trasferimento di proprietà di attività non prodotte) sono soggetti a usura e obsolescenza in quanto mezzi di produzione utilizzati nel processo di produzione. Tale usura e tale obsolescenza sono misurate dagli ammortamenti. Analogamente ai CEA, gli ammortamenti non sono calcolati per gli animali produttivi.
4. Contributi
7.47. I CEA regionali applicano le stesse regole dei CEA: ogni flusso classificato come contributo nei CEA è classificato analogamente nei CEA regionali e lo stesso vale per i flussi considerati trasferimenti in conto capitale.
5. Imposte
7.48. I CEA regionali applicano le stesse regole dei CEA: i diversi tipi di imposte sono classificati nei CEA regionali analogamente a come lo sono nei CEA.
6. Redditi da lavoro dipendente
7.49. Per i produttori, i redditi da lavoro dipendente sono attribuiti alle UAE locali in cui le persone sono occupate. Se tali dati non sono disponibili, i redditi da lavoro dipendente sono attribuiti, seguendo un metodo alternativo, sulla base delle ore lavorate. Qualora non siano disponibili né i redditi da lavoro dipendente né le ore lavorate, si utilizza il numero di addetti per UAE locale (cfr. SEC 2010, 13.42).
7. Risultato netto di gestione
7.50. Il risultato netto gestione è ottenuto sottraendo dal valore aggiunto netto ai prezzi base i redditi da lavoro dipendente e le altre imposte sulla produzione e aggiungendovi gli altri contributi alla produzione.
8. Interessi, fitti
7.51. I CEA regionali applicano le stesse regole dei CEA: i flussi classificati come interessi, fitti nei CEA sono classificati analogamente nei CEA regionali.
9. Reddito da impresa agricolo: regole generali di calcolo
7.52. Dal risultato di gestione sono detratti i redditi da capitale da corrispondere connessi alle attività agricole e alle attività secondarie non agricole, ossia gli interessi da pagare per i prestiti contratti nel quadro di tali attività, compresa l'acquisizione di terreni agricoli, e i fitti da versare ai proprietari dei terreni (cfr. punti da 3.070 a 3.087).
D. BREVE PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE
1. Introduzione
7.53. La presente sezione intende illustrare alcuni aspetti della metodologia, in particolare la scelta dell'azienda agricola e la misurazione della produzione.
7.54. L'azienda agricola è l'unità di riferimento per le indagini statistiche che riguardano l'agricoltura, a livello nazionale e subnazionale. Ciò presenta l'importante vantaggio, per i CEA regionali, che le stime della produzione in termini quantitativi possono essere basate direttamente sui sistemi statistici per misurare superfici, rese, dimensioni degli allevamenti ecc. La scelta dell'azienda agricola presenta inoltre il vantaggio di garantire una migliore coerenza contabile. Produzioni e costi si riferiscono infatti a insiemi di unità identiche, anche se i metodi di estrapolazione possono variare in funzione delle fonti. Infine la scelta dell'azienda agricola, unitamente ai concetti di attività caratteristiche e unità, permette di non effettuare adeguamenti che potrebbero essere controversi, come nel caso degli orti domestici e degli allevamenti non professionali. Tale convenzione agevola la comparabilità tra paesi. Infatti la correlazione con i dati statistici espressi in quantità fisiche, essenziali in agricoltura e garanzia di coerenza ai fini della misurazione delle voci contabili in quanto limitano le rettifiche o le correzioni "extrastatistiche", permette di semplificare e migliorare i calcoli. Tali aspetti si inquadrano altresì nell'obiettivo di privilegiare l'approccio ascendente nei CEA regionali.
2. Definizione dell'agricoltura regionale
7.55. Per ciascuna regione, la branca di attività agricola rappresenta l'insieme delle aziende agricole i cui fattori produttivi sono ubicati nella regione. Tale principio, coerente con il concetto di residenza delle unità di produzione, può dare origine a qualche problema: le statistiche agricole localizzano normalmente le aziende agricole in funzione dell'ubicazione della loro sede principale e non direttamente dell'ubicazione dei fattori produttivi. Non sempre queste coincidono e ciò avviene tanto più frequentemente quanto più grandi sono le aziende agricole. In sede di compilazione dei CEA regionali, pertanto, alcune aziende agricole sono riattribuite tra le regioni e persino suddivise in alcuni casi. Tale operazione può rivelarsi difficile nella pratica e presentare casi in cui potrebbe essere preferibile mantenere la stessa ubicazione delle aziende agricole utilizzata per le indagini statistiche. Tale proposta implica tuttavia la validità di due condizioni: in primo luogo le modalità di definizione dell'ubicazione devono essere identiche per tutte le regioni del paese; in secondo, tutte le voci contabili devono essere valutate sulla base di fonti che utilizzano le stesse regole per definire l'ubicazione delle aziende agricole.
3. Misurazione della produzione agricola
7.56. La produzione agricola include taluni prodotti vegetali che sono riutilizzati dalla stessa azienda agricola sotto forma di consumi intermedi; si tratta prevalentemente di prodotti per la realizzazione di mangimi. In particolare per i seminativi, le produzioni regionali possono spesso essere determinate sulla base dei quantitativi raccolti in ciascuna regione, moltiplicati per un dato prezzo. In tal modo viene valutata tutta la produzione, a prescindere che essa sia destinata a essere commercializzata esternamente alla branca, a essere venduta ad altre aziende agricole o a essere utilizzata dalla stessa azienda agricola. Si ottiene così direttamente la produzione di ciascuna regione corrispondente alla nozione adottata nei CEA e nei CEA regionali. Anche i prezzi utilizzati per valutare la produzione oggetto di reimpiego in seno all'unità agricola possono basarsi su dati regionali corrispondenti ai prezzi ai quali la produzione è commercializzata. Tuttavia, la mancanza di dati regionali sui prezzi pone un problema generale di valutazione della produzione, che interessa sia la produzione (regionale) commercializzata che quella oggetto di reimpiego. Pertanto la valutazione dei prodotti oggetto di reimpiego in seno alle unità agricole nei CEA regionali incontra le stesse difficoltà osservate per i prodotti commercializzati. Chiaramente, si tratta di un caso diverso allorché non è possibile valutare i quantitativi a livello regionale. In tal caso può essere generalmente utilizzato soltanto un metodo discendente, basandosi su valutazioni effettuate a livello nazionale****.
7.57. Per quanto concerne gli animali, a prescindere che siano classificati come scorte o come capitale fisso, è considerato quanto segue:
– valutazione a livello regionale della variazione delle scorte e degli investimenti fissi lordi in animali, in quanto i due flussi sono componenti del metodo indiretto di calcolo della produzione;
– valutazione degli scambi di capi di bestiame tra regioni, poiché tali scambi costituiscono una componente del metodo indiretto di calcolo della produzione;
– ripartizione tra regioni dei flussi delle esportazioni e delle importazioni di animali;
– adeguato trattamento dei costi di trasferimento della proprietà;
– metodo di adeguamento dei CEA regionali ai CEA.
7.58. In taluni casi, il metodo indiretto di calcolo della produzione zootecnica può rivelarsi di difficile applicazione a livello regionale. Appare allora preferibile calcolare la produzione utilizzando un modello basato su dati fisici, adeguando successivamente i valori a quelli dei CEA.
4. Attività secondarie non agricole non separabili
7.59. In funzione del tipo di attività, esistono diversi modi per integrare nei CEA regionali le attività secondarie non agricole non separabili. Alcune di tali attività secondarie risultano infatti assai concentrate sul piano regionale, ad esempio la trasformazione di prodotti agricoli. In tal caso, la valutazione della produzione può basarsi su dati statistici locali, tanto per le quantità che per i prezzi. Per le produzioni di questo tipo, i valori considerati nei CEA coincidono di fatto con quelli dei CEA regionali. Altri casi però possono presentare maggiore difficoltà. Ad esempio per talune attività può non esistere alcuna fonte a livello regionale, in particolare se queste non erano originariamente concentrate in regioni particolari. Per altre attività, dati regionali sono forniti da indagini statistiche o da contabilità microeconomiche (ad esempio, la rete di informazione contabile agricola – RICA) ma senza alcuna garanzia di rappresentatività regionale. I dati possono anche essere superati e nessuna fonte ne permette l'attualizzazione in maniera attendibile. Infine, a volte gli indicatori di natura qualitativa a livello regionale non sono disponibili. In tutti questi casi, i valori dei CEA costituiscono il dato di partenza per i CEA regionali e occorre spesso applicare il metodo discendente.
5. Consumi intermedi
7.60. I consumi intermedi dei CEA regionali includono i prodotti agricoli utilizzati dalle aziende agricole a prescindere che tali prodotti siano oggetto di scambi diretti fra agricoltori della stessa regione o di regioni differenti, oppure che passino attraverso intermediari che divengono o meno proprietari dei prodotti prima della rivendita. Inoltre, taluni prodotti agricoli oggetto di reimpiego in seno alle unità agricole sono altresì contabilizzati come consumi intermedi, sostanzialmente alcuni prodotti vegetali utilizzati per l'alimentazione animale. L'acquisto di bestiame, compreso quello di bestiame importato, non è registrato nei consumi intermedi.
7.61. Il primo metodo di calcolo dei consumi intermedi di prodotti agricoli a livello regionale consiste nel determinare, prodotto per prodotto, lo scarto tra la produzione dei CEA regionali e la quota della produzione destinata a uscire dalla branca*****. Non si tratta però di una rappresentazione esatta dei consumi intermedi di prodotti agricoli di ciascuna regione perché, se i prodotti agricoli destinati ai consumi intermedi delle aziende agricole di altre regioni sono inclusi, sono invece esclusi i prodotti agricoli provenienti da aziende agricole di altre regioni. I consumi intermedi devono pertanto essere rettificati in conformità ai valori dei CEA.
7.62. È possibile anche un altro metodo di calcolo, utilizzando la RICA come fonte di informazione. Tale fonte permette infatti di valutare i consumi intermedi di prodotti agricoli sia provenienti da vendite di altre aziende agricole, sia provenienti da altre fonti, quali le importazioni. La RICA tuttavia non determina nello stesso modo i prodotti utilizzati sotto forma di consumi intermedi dalla stessa azienda agricola, per cui sono necessarie delle rettifiche. Anche in questo caso risulta necessaria la rettifica dei consumi intermedi in conformità ai valori dei CEA.".
* Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
** Purché la vendita e l'acquisto corrispondenti si verifichino nel medesimo esercizio contabile.
*** L'acquisto di un animale non viene mai registrato tra i consumi intermedi (si tratta essenzialmente dell'acquisto di un bene in corso di lavorazione, cfr. 2.067) e il calcolo della produzione zootecnica può essere fatto solo indirettamente in base alle vendite, agli investimenti fissi lordi e alle variazioni delle scorte.
**** In funzione del metodo utilizzato, la produzione oggetto di reimpiego in seno all'unità agricola è adeguata ai valori CEA
***** Sono esclusi i prodotti agricoli importati (eccetto gli animali).
ALLEGATO II
"ALLEGATO II PROGRAMMA DI TRASMISSIONE DEI DATI
Per ciascuna delle rubriche della produzione (rubriche 01-18, incluse le sottorubriche), si trasmette il valore ai prezzi base nonché le sue componenti (valore ai prezzi alla produzione, contributi ai prodotti e imposte sui prodotti).
I dati del conto della produzione e i dati relativi agli investimenti fissi lordi sono forniti sia a prezzi correnti che a prezzi dell'anno precedente.
I valori sono indicati in milioni di unità monetarie nazionali. Gli input di lavoro sono espressi in migliaia di unità lavoro-anno.
I dati dei conti economici regionali dell'agricoltura ("CEA regionali") sono forniti a livello NUTS 2 e trasmessi unicamente a prezzi correnti.
1. Conto della produzione
Trasmissione relativa all'anno di riferimento n | |||||
a | b | c | d | ||
Voce | Elenco di variabili | Novembre anno n (stime CEA) | Marzo anno n+1 (stime CEA) | Settembre anno n+1 (dati ▌CEA) | Settembre anno n+2 (dati CEA regionali) |
01 | CEREALI (incluse le sementi) | X | X | X | X |
01.1 | Frumento (grano) e spelta | X | X | X | X |
01.1/1 | Frumento (grano) tenero e spelta | — | — | X | X |
01.1/2 | Frumento (grano) duro | — | — | X | X |
01.2 | Segale e frumento segalato | X | X | X | X |
01.3 | Orzo | X | X | X | X |
01.4 | Avena e miscugli di cereali primaverili | X | X | X | X |
01.5 | Granturco | X | X | X | X |
01.6 | Riso | X | X | X | X |
01.7 | Altri cereali | X | X | X | X |
02 | PIANTE INDUSTRIALI | X | X | X | X |
02.1 | Semi e frutti oleosi (incluse le sementi) | X | X | X | X |
02.1/1 | Semi di colza e di ravizzone | — | — | X | X |
02.1/2 | Semi di girasole | — | — | X | X |
02.1/3 | Fave di soia | — | — | X | X |
02.1/4 | Altri semi e frutti oleosi | — | — | X | X |
02.2 | Piante proteiche (incluse le sementi) | X | X | X | X |
02.3 | Tabacchi greggi | X | X | X | X |
02.4 | Barbabietole da zucchero | X | X | X | X |
02.5 | Altre piante industriali | X | X | X | X |
02.5/1 | Piante tessili | — | — | X | — |
02.5/2 | Luppolo | — | — | X | — |
02.5/3 | Altre piante industriali: altre | — | — | X | — |
03 | PIANTE FORAGGIERE | X | X | X | X |
03.1 | Mais da foraggio | — | — | X | X |
03.2 | Piante sarchiate da foraggio (incluse barbabietole da foraggio) | — | — | X | X |
03.3 | Altre piante foraggiere | — | — | X | X |
04 | ORTAGGI E PRODOTTI ORTICOLI | X | X | X | X |
04.1 | Ortaggi freschi | X | X | X | X |
04.1/1 | Cavolfiori | — | — | X | — |
04.1/2 | Pomodori | — | — | X | — |
04.1/3 | Altri ortaggi freschi | — | — | X | — |
04.2 | Fiori e piante | X | X | X | X |
04.2/1 | Piante di vivaio | — | — | X | — |
04.2/2 | Fiori e piante ornamentali (compresi gli alberi di Natale) | — | — | X | — |
04.2/3 | Piantagioni | — | — | X | — |
05 | PATATE (incluse le sementi) | X | X | X | X |
06 | FRUTTA | X | X | X | X |
06.1 | Frutta fresca | X | X | X | X |
06.1/1 | Mele da tavola | — | — | X | — |
06.1/2 | Pere da tavola | — | — | X | — |
06.1/3 | Pesche | — | — | X | — |
06.1/4 | Altra frutta fresca | — | — | X | — |
06.2 | Agrumi | X | X | X | X |
06.2/1 | Arance dolci | — | — | X | — |
06.2/2 | Mandarini | — | — | X | — |
06.2/3 | Limoni | — | — | X | — |
06.2/4 | Altri agrumi | — | — | X | — |
06.3 | Frutti tropicali | X | X | X | X |
06.4 | Uve | X | X | X | X |
06.4/1 | Uve da tavola | — | — | X | — |
06.4/2 | Altre uve | — | — | X | — |
06.5 | Olive | X | X | X | X |
06.5/1 | Olive da tavola | — | — | X | — |
06.5/2 | Altre olive | — | — | X | — |
07 | VINI | X | X | X | X |
07.1 | Vini da tavola | — | — | X | — |
07.2 | Vini di qualità | — | — | X | — |
08 | OLI D'OLIVA | X | X | X | X |
09 | ALTRI PRODOTTI VEGETALI | X | X | X | X |
09.1 | Materie da intreccio | — | — | X | — |
09.2 | Sementi | — | — | X | — |
09.3 | Altri prodotti vegetali: altri | — | — | X | — |
10 | PRODUZIONE VEGETALE (DA 01 A 09) | X | X | X | X |
11 | ANIMALI | X | X | X | X |
11.1 | Bovini | X | X | X | X |
11.2 | Suini | X | X | X | X |
11.3 | Equini | X | X | X | X |
11.4 | Xxxxx e caprini | X | X | X | X |
11.5 | Pollame | X | X | X | X |
11.6 | Altri animali | X | X | X | X |
12 | PRODOTTI ZOOTECNICI | X | X | X | X |
12.1 | Latte | X | X | X | X |
12.2 | Uova | X | X | X | X |
12.3 | Altri prodotti zootecnici | X | X | X | X |
12.3/1 | Lane sucide | — | — | X | — |
12.3/2 | Bozzoli di bachi da seta | — | — | X | — |
12.3/3 | Altri prodotti zootecnici: altri | — | — | X | — |
13 | PRODUZIONE ZOOTECNICA (11+12) | X | X | X | X |
14 | PRODUZIONE AGRICOLA DI BENI (10+13) | X | X | X | X |
15 | PRODUZIONE AGRICOLA DI SERVIZI | X | X | X | X |
15.1 | Servizi agricoli | — | — | X | — |
15.2 | Locazione di quote latte | — | — | X | — |
16 | PRODUZIONE AGRICOLA (14+15) | X | X | X | X |
17 | ATTIVITÀ SECONDARIE NON AGRICOLE (NON SEPARABILI) | X | X | X | X |
17.1 | Trasformazione di prodotti agricoli | X | X | X | X |
17.2 | Altre attività secondarie non separabili (beni e servizi) | X | X | X | X |
18 | PRODUZIONE DELLA BRANCA DI ATTIVITÀ AGRICOLA (16+17) | X | X | X | X |
19 | CONSUMI INTERMEDI | X | X | X | X |
19.01 | Sementi e piantine | X | X | X | X |
19.02 | Energia; lubrificanti | X | X | X | X |
19.02/1 | - energia elettrica | — | — | X | — |
19.02/2 | - gas | — | — | X | — |
19.02/3 | - altri combustibili e carburanti | — | — | X | — |
19.02/4 | - altro | — | — | X | — |
19.03 | Concimi e ammendati | X | X | X | X |
19.04 | Prodotti per la difesa delle piante e la lotta antiparassitaria | X | X | X | X |
19.05 | Spese veterinarie | X | X | X | X |
19.06 | Mangimi | X | X | X | X |
19.06/1 | - mangimi acquistati presso altre aziende agricole | X | X | X | X |
19.06/2 | - mangimi acquistati presso altre branche | X | X | X | X |
19.06/3 | - mangimi prodotti e consumati in seno alla stessa azienda agricola | X | X | X | X |
19.07 | Manutenzione di attrezzi | X | X | X | X |
19.08 | Manutenzione di fabbricati | X | X | X | X |
19.09 | Servizi agricoli | X | X | X | X |
19.10 | Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM) | X | X | X | X |
19.11 | ALTRI BENI E SERVIZI | X | X | X | X |
20 | VALORE AGGIUNTO LORDO AI PREZZI BASE (18-19) | X | X | X | X |
21 | AMMORTAMENTI | X | X | X | X |
21.1 | Beni di investimento | — | — | X | — |
21.2 | Fabbricati | — | — | X | — |
21.3 | Piantagioni | — | — | X | — |
21.4 | Altri | — | — | X | — |
22 | VALORE AGGIUNTO NETTO AI PREZZI BASE (20-21) | X | X | X | X |
2. Conto della generazione dei redditi primari
Trasmissione relativa all'anno di riferimento n | |||||
a | b | c | d | ||
Voce | Elenco di variabili | Novembre anno n (stime CEA) | Marzo anno n+1 (stime CEA) | Settembre anno n+1 (dati ▌CEA) | Settembre anno n+2 (dati CEA regionali) |
23 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | X | X | X | X |
24 | ALTRE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE | X | X | X | X |
25 | ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE | X | X | X | X |
26 | REDDITO DEI FATTORI (22-24+25) | X | X | X | X |
27 | RISULTATO DI GESTIONE / REDDITO MISTO (22-23-24+25) | X | X | X | X |
3. Conto del reddito da impresa
Trasmissione relativa all'anno di riferimento n | |||||
a | b | c | d | ||
Voce | Elenco di variabili | Novembre anno n (stime CEA) | Marzo anno n+1 (stime CEA) | Settembre anno n+1 (dati ▌CEA) | Settembre anno n+2 (dati CEA regionali) |
28 | FITTI E ALTRI ONERI DI LOCAZIONE DA PAGARE | X | X | X | X |
29 | INTERESSI DA PAGARE | X | X | X | X |
30 | INTERESSI ATTIVI | X | X | X | X |
31 | REDDITO DA IMPRESA (27-28- 29+30) | X | X | X | X |
4. Componenti del conto del capitale
Trasmissione relativa all'anno di riferimento n | |||||
a | b | c | d | ||
Voce | Elenco di variabili | Novembre anno n (stime CEA) | Marzo anno n+1 (stime CEA) | Settembre anno n+1 (dati ▌CEA) | Settembre anno n+2 (dati CEA regionali) |
32 | INVESTIMENTI FISSI LORDI IN PRODOTTI AGRICOLI | — | — | X | X |
32.1 | INVESTIMENTI FISSI LORDI in piantagioni | — | — | X | — |
32.2 | INVESTIMENTI FISSI LORDI in bestiame | — | — | X | — |
33 | INVESTIMENTI FISSI LORDI IN PRODOTTI NON AGRICOLI | — | — | X | X |
33.1 | INVESTIMENTI FISSI LORDI in attrezzi | — | — | X | — |
33.2 | INVESTIMENTI FISSI LORDI in fabbricati | — | — | X | — |
33.3 | Altri INVESTIMENTI FISSI LORDI | — | — | X | — |
34 | INVESTIMENTI FISSI LORDI (AL NETTO DELL'IVA DEDUCIBILE) (32+33) | — | — | X | X |
35 | INVESTIMENTI FISSI NETTI (AL | — | — | X | X |
NETTO DELL'IVA DEDUCIBILE) (34-21) | |||||
36 | VARIAZIONE DELLE SCORTE | — | — | X | X |
37 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | — | — | X | X |
37.1 | Contributi agli investimenti | — | — | X | — |
37.2 | Altri trasferimenti in conto di capitale | — | — | X | — |
5. Input di lavoro agricolo
Trasmissione relativa all'anno di riferimento n | ||||
a | b | C | ||
Voce | Elenco di variabili | Novembre anno n (stime CEA) | Marzo anno n+1 (stime CEA) | Settembre anno n+1 (dati ▌CEA) |
38 | Totale degli input di lavoro agricolo | X | X | X |
38.1 | Input di lavoro agricolo non retribuito | X | X | X |
38.2 | INPUT DI LAVORO AGRICOLO RETRIBUITO | X | X | X |
"