tra:
Fondazione Xx.XXX
tra:
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia (di seguito “Dipartimento”), con sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, ivi domiciliato ai fini del presente atto, rappresentato dal Capo Dipartimento Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
e
Fondazione Xx.XXX (di seguito “Fondazione”), con sede in Palermo, via Bandiera 11, ivi domiciliata ai fini del presente atto, rappresentata dal Vice Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
di seguito definite congiuntamente “Parti”
Premesso che:
● in data 1° aprile 2005 è stato stipulato un Protocollo d’Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la University of Pittsburgh e la University of Pittsburgh Medical Center, finalizzato alla realizzazione in Sicilia di un centro di eccellenza per progetti di ricerca biotecnologica e biomedica ad elevato contenuto tecnologico;
● l’articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d’America, ha autorizzato il Presidente del Consiglio dei ministri a costituire una Fondazione secondo modalità da stabilire con proprio decreto;
● con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2006, in attuazione di quanto previsto dal protocollo di intesa del 1° aprile 2005, è stata istituita la Fondazione Xx.XXX e approvato il relativo statuto, che indica tra le attività la “creazione e gestione, diretta o partecipata, di laboratori di ricerca biotecnologica”;
● l'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e s.m.i., ha istituito un “Fondo investimenti” presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale nel Paese;
● l'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m.i., ha rifinanziato il predetto Fondo;
● l'art. 1, comma 1075, della richiamata legge n. 205 del 2017 stabilisce che, al fine del monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo investimenti e dell'effettivo utilizzo delle risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e una previsione aggiornata sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché sulle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere;
● con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 è stato ripartito il predetto Fondo, stanziando tra l’altro risorse destinate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per investimenti nella ricerca, pari a 130 milioni di euro complessivi per il periodo 2018-2022;
● con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2019 è stato istituito il capitolo
n. 906 "Fondo per la ricerca medica - Fondazione Rimed", iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
● con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 2012 e s.m.i., concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, art. 12-bis, è stato istituito il Dipartimento Casa Italia;
● con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019 è stato conferito al Pres. Xxxxxxx Xxxxxxx l’incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
● con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2019, al n. 2009, il Cons. Xxxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Capo del Dipartimento Casa Italia;
● con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2019 sono state assegnate in gestione al Cons. Xxxxxxxx Xxxxxx, unitamente ai relativi poteri di spesa, le risorse finanziarie iscritte, per l'esercizio finanziario 2019 e per gli esercizi finanziari successivi, sul predetto capitolo n. 906 "Fondo per la ricerca medica - Fondazione Xx.XXX", nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati a carico dello stesso;
● con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2018, registrato dalla Corte dei conti il 13 aprile 2018, al n. 762, è stato conferito al Cons. Xxxxxxxx Xxxxxxxx l’incarico di coordinatore dell’Ufficio per il coordinamento dei dati e delle misure finanziarie nell’ambito del Dipartimento Casa Italia;
● il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2020 e per il triennio 2020-2022, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, riporta al capitolo n. 906 risorse finanziarie per l’anno 2020 pari a euro 24.440.617, per l’anno 2021 pari a euro 24.370.997,00 e per l’anno 2022 pari a euro 19.229.938,00;
● con nota n. 14438 del 17 giugno 2020, l’Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che l’accantonamento sul capitolo n. 906 “Fondo per la ricerca medica - Fondazione RIMED” è stato rimodulato: le risorse finanziarie si riducono di 1.476.383 euro per l’anno 2020, passando a
22.964.234 euro, di 1.592.285 euro per l’anno 2021, passando a 22.778.712 euro e di 1.887.963 per l’anno 2022, passando a 17.341.975 euro;
● con decreto del Segretario Generale n. 153/Bil del 25 giugno 2020 è stata disposta la variazione in aumento dello stanziamento del capitolo 906 “Fondo per la ricerca medica-Fondazione RIMED” mediante prelevamento dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 per un importo complessivo di euro 60.000.000,00;
Considerato che
● la Fondazione Xx.XXX realizza investimenti connessi alla creazione ed equipaggiamento di laboratori di ricerca biotecnologica, tra i quali in particolare, il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) a Carini (Palermo);
● Il CBRB consentirà all’Italia di assumere una posizione di primo piano nello sviluppo di farmaci, vaccini e dispositivi medici di nuova generazione, consentendo al Paese di offrire un contributo importante nella prevenzione, contenimento e gestione di emergenze epidemiologiche quale quella da Covid-19 in atto;
● il Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che dà attuazione all'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche, dispone, all’art. 2, l’obbligo di monitoraggio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali verso la BDAP - Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche,
istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 13 della citata legge;
● lo stesso Decreto, all’articolo 6, comma 5, statuisce che “l'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto all'art. 2, se riguardante opere già oggetto di rilevazione nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, si intende assolto con la validazione dei dati nell'ambito del predetto sistema che li rende disponibili per la banca dati delle amministrazioni pubbliche.”;
● il suddetto Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica a Carini è co-finanziato a valere sui fondi di cui alla delibera CIPE 31 luglio 2009, n. 67, ed è quindi già oggetto di rilevazione nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale;
● con informativa resa al CIPE nella riunione del 21 novembre 2019, la fondazione Xx.XXX ha quantificato il fabbisogno annuale per il Centro di Carini in 151 milioni di euro per il periodo 2020-2022;
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Art. 1 (Premesse)
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2 (Finalità)
1. Con la presente Convenzione le Parti, ciascuna nel quadro dei rispettivi ordinamenti, competenze, autonomia e responsabilità, nonché nell’osservanza del principio di semplificazione amministrativa e collaborazione, concordano di intraprendere azioni volte a promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, attraverso il finanziamento e la realizzazione di laboratori di ricerca biotecnologica tra i quali il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) a Carini (Palermo).
Articolo 3 (Oggetto)
1. Oggetto della presente Convenzione è la definizione delle modalità di finanziamento della creazione ed equipaggiamento di laboratori di ricerca biotecnologica della Fondazione Xx.XXX, quale in particolare il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) a Carini (Palermo), a valere sui fondi confluiti, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, al capitolo n. 906 della Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. In particolare la Fondazione utilizzerà il finanziamento per interventi di potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche, come per esempio la creazione di laboratori di ricerca scientifica, che comprendono le seguenti categorie di spese:
● acquisto di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche. Questa voce comprende il costo di acquisto di apparecchiature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche, comprensivo dei costi relativi ad eventuali oneri accessori (dazi doganali, trasporto, imballaggio, installazione, etc.);
● spese tecniche (progettazione, direzione lavori e collaudo);
● opere edili di realizzazione, adeguamento e ristrutturazione e impianti tecnologici. Questa voce comprende i costi sostenuti per la realizzazione di opere edili, l’adeguamento e la
ristrutturazione di immobili e impianti tecnologici (ad es. impianto elettrico, impianto idraulico, impianto per il vapore, impianto dell'aria compressa, impianto chimico, di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento, illuminotecnica, impianto antincendio, impianto di sicurezza, impianto trattamenti anti inquinamento), destinati ad attività tecnico- scientifiche;
● realizzazione di reti di collegamento. Rientrano le spese sostenute per la realizzazione di collegamenti tra apparecchiature di laboratorio e/o di collegamento del laboratorio alla rete, oltre che di collegamento tra diverse strutture scientifiche; rientrano in questa voce anche i costi relativi a opere di posizionamento della fibra o dei cavi (nel caso delle componenti wired della rete) e i costi di installazione e collegamento delle attrezzature di rete;
● spese per investimenti immateriali, quali brevetti, licenze, know-how e altre forme di proprietà intellettuale; spese sostenute per avvisi pubblici (pubblicazione bandi di gara, manifesti, inserzioni sui giornali, spot televisivi, etc.).
Articolo 4 (Modalità attuative)
1. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Fondazione presenterà al Dipartimento un Piano dettagliato delle attività programmate per il seguente anno e dei relativi fabbisogni finanziari, con riferimento agli investimenti di cui all’articolo 3 della presente Convenzione.
2. Entro il 31 dicembre dello stesso anno, il Dipartimento approverà il Piano ed entro il successivo 30 aprile, previo esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici del Dipartimento, trasferirà alla Fondazione il 75 per cento della somma concessa per l’attuazione del Piano approvato, nei limiti delle disponibilità del predetto capitolo n. 906 "Fondo per la ricerca medica - Fondazione Rimed", iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. La Fondazione presenterà al Dipartimento, entro il 5 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse complessivamente trasferite ai sensi della normativa richiamata in premessa e sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati, nonché una previsione aggiornata sugli ulteriori stati di avanzamento e sulle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.
4. Il Dipartimento Casa Italia, entro il 15 settembre dello stesso anno, trasmetterà la relazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
5. Entro il 30 novembre successivo il Dipartimento trasferirà alla Fondazione l’ulteriore 25 per cento delle somme di cui sopra, comunque all’esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici del Dipartimento e nei limiti delle disponibilità di cui sopra, previa rendicontazione delle spese già sostenute, da attestare con un elenco di fatture e documenti equivalenti, con indicazione dei titoli già quietanzati. Ove la documentazione presentata dalla Fondazione evidenzi un fabbisogno effettivo per l’intero anno inferiore a quanto previsto nel Piano, le somme da trasferire a saldo saranno proporzionalmente ridotte.
6. Per l’anno 2020 i termini di cui ai primi due commi del presente articolo sono posticipati come segue: entro 30 giorni dalla avvenuta registrazione della presente Convenzione da parte della Corte dei conti, la Fondazione trasmetterà il Piano delle attività di cui al comma 1; entro 15 giorni da suddetta trasmissione il Dipartimento approverà il Piano; all’esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici del Dipartimento, il Dipartimento trasferirà il 75 per cento della somma concessa per l’attuazione del Piano approvato.
7. In caso di sopravvenute criticità, che impediscano o rallentino l’esecuzione del Piano annuale di cui al comma 1, la Fondazione ne darà immediata comunicazione al Dipartimento, sottoponendo per l’approvazione una motivata rimodulazione del Piano stesso.
8. Con riferimento a tutte le attività oggetto della presente Convenzione, la Fondazione Xx.XXX si atterrà alla disciplina dettata dal Dlgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e s.m.i.
Articolo 5
(Obbligo di riservatezza dei dati)
1. Per tutto quanto attiene alla raccolta, organizzazione, utilizzo e diffusione dei dati e delle informazioni, le Parti garantiscono il rispetto degli obblighi imposti dalla legge in materia di riservatezza dei dati.
Articolo 6 (Durata)
1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2022 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di registrazione della stessa da parte della Corte dei conti.
2. La presente Convenzione può essere modificata, integrata o prorogata, su concorde volontà dei sottoscrittori, previa stipula di apposito atto aggiuntivo.
Articolo 7
(Responsabile del procedimento e firma digitale)
1. Responsabile del procedimento è il Cons. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, coordinatore dell’Ufficio per il coordinamento dei dati e delle misure finanziarie nell’ambito del Dipartimento Casa Italia.
2. Il presente atto, redatto in formato digitale in un unico originale, viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri - (Casa Italia) X.xx Xxx. Xxxxxxxx XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXXXX X=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Per Fondazione Xx.XXX X.xx Xxxx. Xxxxx XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX 10.07.2020
12:31:06
UTC
Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO CASA ITALIA
Il Capo Dipartimento
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
CONSIDERATO il Protocollo d’Intesa del 1° aprile 2015 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la University of Pittsburgh e la University of Pittsburgh Medical Center e finalizzato alla realizzazione in Sicilia di un centro di eccellenza per progetti di ricerca biotecnologica e biomedica ad elevato contenuto tecnologico;
VISTO l’articolo 1, comma 342, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con il quale, allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d’America, il Presidente del Consiglio dei ministri è stato autorizzato a costituire una Fondazione secondo modalità da stabilire con proprio decreto;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2006, che ha istituito la Fondazione denominata Xx.XXX e approvato il relativo Statuto il quale indica all’art. 4, tra le attività della suddetta Fondazione, la “creazione e gestione, diretta o partecipata, di laboratori di ricerca biotecnologica”;
VISTO l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge finanziaria 2017), che ha istituito un “Fondo Investimenti” presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale nel Paese;
VISTO l’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge finanziaria 2018) e successive modificazioni ed integrazioni, che ha rifinanziato il predetto Fondo;
VISTO l’articolo 1, comma 1075, della suddetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, in base al quale, al fine del monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo investimenti e dell'effettivo utilizzo delle risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione sullo
stato di avanzamento degli interventi finanziati e una previsione aggiornata sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché sulle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2019, che ha ripartito il predetto Fondo, stanziando tra l’altro risorse destinate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per investimenti nella ricerca, pari a 130 milioni di euro complessivi per il periodo 2018-2022;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2019, n. 184/BIL, recante variazione di bilancio, con l’istituzione del capitolo n. 906 “Fondo per la ricerca medica-Fondazione Rimed“, iscritto nel
C.D.R. 1 – Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2019, 2020 e 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, che all’articolo 12-bis ha istituito il Dipartimento Casa Italia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 giugno 2018, registrato alla Corte dei conti in pari data al n. 11407, con il quale è stato conferito al Pres. Xxxxxxx Xxxxxxx l’incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2019, al n. 2009, con il quale l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Capo del Dipartimento Casa Italia;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2019, con il quale è stata assegnata al Capo del Dipartimento Casa Italia, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx la gestione, unitamente ai relativi poteri di spesa, delle risorse finanziarie iscritte, per l'esercizio finanziario 2019 e per gli esercizi finanziari successivi, sul predetto capitolo n. 906 "Fondo per la ricerca medica - Fondazione Xx.XXX", nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati sul capitolo a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2018, registrato dalla Corte dei conti il 13 aprile 2018, al n. 762, con il quale è stato conferito al Cons. Xxxxxxxx Xxxxxxxx l’incarico di coordinatore dell’Ufficio per il coordinamento dei dati e delle misure finanziarie nell’ambito del Dipartimento Casa Italia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019, recante l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2020 e per il triennio 2020- 2022, il quale riporta al capitolo n. 906 risorse finanziarie per l’anno 2020 pari a euro 24.440.617, per l’anno 2021 pari a euro 24.370.997,00 e per l’anno 2022 pari a euro 19.229.938,00;
VISTA la nota n. 14438 del 17 giugno 2020, con la quale l’Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che l’accantonamento sul capitolo n. 906 “Fondo per la ricerca medica - Fondazione RIMED” è stato rimodulato: le risorse finanziarie si riducono di 1.476.383 euro per l’anno 2020, passando a 22.964.234 euro, di 1.592.285 euro per l’anno 2021, passando a 22.778.712 euro e di 1.887.963 per l’anno 2022, passando a 17.341.975 euro;
CONSIDERATO che la Fondazione Xx.XXX realizza investimenti connessi alla creazione ed equipaggiamento di laboratori di ricerca biotecnologica, tra i quali il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) a Carini (Palermo);
CONSIDERATO che il Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale dà attuazione all'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche, dispone, all’articolo 2, l’obbligo di monitoraggio dei dati
anagrafici, finanziari, fisici e procedurali verso la BDAP - Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 13 della citata legge;
CONSIDERATO che lo stesso Decreto, all’articolo 6, comma 5, statuisce che “l'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto all'articolo 2, se riguardante opere già oggetto di rilevazione nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Ragioneria Generale dello Stato, si intende assolto con la validazione dei dati nell'ambito del predetto sistema che li rende disponibili per la banca dati delle amministrazioni pubbliche.”;
RILEVATO che il suddetto Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica a Carini è già oggetto di rilevazione nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale;
RITENUTO di dover procedere alla stipula di una Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia e la Fondazione Xx.XXX, volta a definire le modalità di finanziamento della creazione ed equipaggiamento di laboratori di ricerca biotecnologica della Fondazione Xx.XXX, quale il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) a Carini (Palermo);
VISTA La propria nota DCI prot. n. 995 del 19 giugno 2020, con la quale si è chiesto il riporto delle disponibilità non impegnate nell'esercizio finanziario 2019 (ex articolo 11 comma 1 del Regolamento di autonomia finanziaria e contabilità, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio 9 dicembre 2002 e s.m.i.) sul predetto capitolo 906;
VISTO il decreto del Segretario Generale n. 153/Bil del 25 giugno 2020 con il quale è stata disposta la variazione in aumento per l’esercizio finanziario 2020 dello stanziamento del capitolo 906 “Fondo per la ricerca medica-Fondazione RIMED” mediante prelevamento dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 per un importo complessivo di euro 60.000.000,00;
CONSIDERATO che l’attività oggetto della anzidetta Convenzione trova copertura economica al capitolo
n. 906 "Fondo per la ricerca medica - Fondazione Xx.XXX", iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato generale - del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’impegno dell’importo di euro 60.000.00,00 sul suddetto capitolo n. 906 "Fondo per la ricerca medica - Fondazione Xx.XXX", iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato generale - P.G. 30 - esercizio finanziario 2020;
DECRETA
Articolo 1
E’ approvata la Convenzione stipulata in data 10 luglio 2020, allegata al presente atto, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Casa Italia, in persona del sottoscritto Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Capo del Dipartimento, e la Fondazione Xx.XXX, in persona del Vice Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, ai sensi di legge e di Statuto, volta a definire le modalità di finanziamento della creazione ed equipaggiamento di laboratori di ricerca biotecnologica della Fondazione Xx.XXX, quale il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) a Carini (Palermo), riferite all’intera durata del rapporto disciplinato dalla Convenzione medesima, ossia a decorrere dal termine previsto dalla Convenzione stessa e fino al 31 dicembre 2022.
Articolo 2
E’ assunto l’impegno di spesa della complessiva somma di euro 60.000.000,00 per l’anno finanziario 2020 in favore della Fondazione Xx.XXX, con sede in Palermo, via Bandiera 11, per l’assolvimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione di cui all’articolo 1.
Articolo 3
La spesa è imputata sul capitolo 906, iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato generale - P.G. 30 - Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio finanziario 2020.
Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.
Il Capo del Dipartimento Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx